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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/04/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
Nella causa iscritta al n. 7995/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
AZZIOTTI) PARTE RICORRENTE
contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
I Con ricorso depositato in data 30/09/2024, il Sig. ha convenuto Parte_1 in giudizio l'ex datore di lavoro chiedendo all'adito Controparte_1
Tribunale di dichiarare tenuta e condannare predetta società al pagamento, in suo favore, di € 2.566,06 a titolo di rimborso spese per il periodo 01/07/2019 –
31/03/2021 e al pagamento di € 250,00 a titolo di salario variabile per il primo trimestre del 2021, oltre rivalutazione monetaria e interessi al saldo.
I.1 Parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non si è costituita in giudizio e neppure è comparsa a rendere l'interrogatorio formale ex art. 232 c.p.c.
II Il ricorso è fondato.
II.1 Premesso che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta dall'01/07/2019 al 31/03/2021, svolgendo mansioni di guardia giurata con inquadramento nel IV livello del ruolo del personale tecnico - operativo previsto dal
CCNL Istituti di Vigilanza Privati (cfr. doc. 1 – 5 di ricorso) ed ha prestato servizio di vigilanza presso i Centri Contabili (c.d. CED) della Banca Intesa San Paolo di
Settimo Torinese (in Via della Costituzione) e di Moncalieri (in Corso Savona), la società convenuta non risulta avere accordato al dipendente il rimborso spese previsto dagli artt. 100 del CCNL adottato e 21 del C.I.R. Piemonte, tenuto conto della distanza percorsa quotidianamente (in media circa 22 km) per raggiungere le postazioni di lavoro e rientrare a casa con la propria automobile.
II.2 L'art. 100 C.C.N.L. dispone che
“Il lavoratore inviato temporaneamente in servizio oltre almeno 10 km dai confini dei comuni considerati come normale località di lavoro …. avrà diritto … al rimborso delle spese di viaggio per il maggior percorso - con i mezzi autorizzati - rispetto alla distanza abitualmente percorsa da lavoratore medesimo per recarsi alla sede o comando dell'istituto o alla normale località di lavoro”;
II.3 L'art. 21 del Contratto Integrativo Regionale Piemonte (CIR) prevede, a sua volta, che “il rimborso chilometrico spetti nei casi di temporaneo comando a prestare servizio in località diversa dalla “sede abituale di lavoro” … Per “sede abituale di lavoro” deve esclusivamente intendersi il comune in cui ha sede l'azienda ovvero distaccamenti o aree precisamente individuati da specifici accordi intervenuti non singolarmente con il lavoratore interessato, ma bensì con le parti collettive che hanno sottoscritto lo stesso Contratto Integrativo”. II.4 Dalla lettura combinata di tali disposizioni è dato evincere che per “sede abituale di lavoro” deve esclusivamente intendersi il Comune in cui ha sede l'azienda, ovvero i distaccamenti o le aree precisamente individuati da specifici accordi intervenuti, non singolarmente con il lavoratore interessato, bensì con le parti collettive che hanno sottoscritto lo stesso Contratto Integrativo.
II.5 E' stato condivisibilmente osservato che se “il lavoratore è stato assegnato, pur in un arco esteso e continuativo di tempo, ad una zona esterna rispetto al
Comune in cui è situata l'azienda, la sua destinazione continua ad essere
“temporanea” in quanto precaria e reversibile in ogni momento senza necessità di un provvedimento datoriale formale” (Corte di Appello di Torino n. 147/2015), ed in ciò deve ravvisarsi la “temporaneità” dell'assegnazione lavorativa del lavoratore
(ovvero, nel caso di specie, del ricorrente a Settimo Torinese). Ne consegue che la sede abituale di lavoro del ricorrente non poteva che essere quella di Torino, ove aveva sede l'azienda datrice di lavoro.
II.5 Pertanto, eve essere condannata al rimborso delle spese Controparte_1 in favore di nella misura di € 2.566,06 (oltre rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi legali sino al saldo), come da analitico conteggio allegato al ricorso.
III E' altresì meritevole di accoglimento la domanda di condanna della società al pagamento del salario variabile, in riferimento al periodo gennaio – marzo 2021.
III.1 L'art. 16 del CIR Piemonte prevede che
“il premio di produzione è così articolato: una quota economica da erogarsi collettivamente in relazione al contenimento entro una definita percentuale delle assenze medie annuali per malattia calcolate a livello settoriale, avendo diritto alla quale, si aggiunge una quota economica individuale in relazione alle giornate di lavoro annualmente prestate;
tali indici sono validi, considerata la peculiarità del comparto, per determinare l'effettiva produttività aziendale.
Quota economica collettiva.
A tutti i lavoratori sarà erogato un importo annuo lordo pari a € 500,00
(cinquecento/00) a condizione che complessivamente nel Settore della Vigilanza
Privata del Piemonte in cui trova applicazione il presente Contratto non venga superata una assenza media annua del 15% per malattia (INPS) e per assenze non retribuite riferite alle causali previste dai Contratti Collettivi di Lavoro di Categoria.
Il superamento di detta percentuale dovrà essere sancito da una specifica dichiarazione sottoscritta da tutte le Associazioni ed OO.SS. firmatarie il presente
Contratto. In assenza di tale dichiarazione il premio sarà normalmente erogato.
Quota economica individuale.
A condizione che venga erogata la quota economica collettiva, in quanto non superata la percentuale di assenza collettiva sopra sancita, oltre la stessa, ciascun lavoratore percepirà una ulteriore quota economica individuale annuale lorda di €
500,00 (cinquecento/00), corrispondente alla presenza al lavoro nell'anno di riferimento, conseguentemente da tale importo sarà detratta, fino a concorrenza, la somma di € 20,00 (venti/00) lorda per ogni giorno di assenza esclusivamente dovuto a:
- malattia (INPS);
- causali previste dai Contratti Collettivi di Lavoro di Categoria;
- infortunio;
Rispetto alle causali sopra elencate, non si effettuerà alcuna detrazione per le giornate:
- di infortunio dovuto a eventi criminosi occorsi durante il servizio o ad esso collegati
(es: assalti ai mezzi di servizio, colluttazioni, conflitti a fuoco, ecc.);
- di infortunio dovuto a incidenti stradali, senza torto del lavoratore o giustificabili da cause concomitanti non dipendenti dalla diretta volontà del lavoratore medesimo;
- di infortunio superiori a 14 giorni continuativi attestati dal primo certificato medico;
- di malattie, a tal fine esplicitamente certificate all'azienda dal lavoratore, dovute ad evento morboso non traumatico, che necessitano, per la terapia, di farmaci salvavita, (es. infarti, ischemie, patologie oncologiche ecc.) Le giornate conteggiate come assenza devono coincidere con le giornate per le quali è prevista la normale ed effettiva prestazione lavorativa del lavoratore interessato.
Modalità di erogazione.
Le Parti convengono sulle seguenti modalità di erogazione:
Il Salario Variabile, calcolato con le modalità sopra previste, sull'anno di calendario precedente, sarà erogato a tutti i lavoratori con la busta paga di marzo di ogni anno in corso.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno e per il personale con contratto a termine, il computo del Salario Variabile, sarà rapportato al periodo in cui il lavoratore è stato in forza, con il criterio dei dodicesimi, considerando mese intero la frazione superiore a 15 giorni”.
III.2 La convenuta, rimasta come detto contumace, non ha provato di avere corrisposto al lavoratore il salario variabile per il trimestre gennaio – marzo 2021; deve essere pertanto condannata al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente, per tale titolo, di ulteriori € 250,00 (come da conteggio riportato alla pag. 14 di ricorso), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo.
IV Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (con distrazione in favore del procuratore antistatario).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.,
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
di € 2.566,06 a titolo di rimborso spese chilometrico e di € 250,00 a titolo Pt_1 di salario variabile riferito al periodo gennaio – marzo 2021, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo;
dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese Controparte_1 processuali che liquida in € 2.059,00, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Torino, il 30 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo