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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/08/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo - Presidente est.
- Giudice dott. Alessandro Carra
dott. Michele Grande
- Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2685/2025 VG, avente ad oggetto divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Arianna Morciano, come da mandato in atti e Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernardi, come da mandato in atti;
Parte_2
-RICORRENTI-
Con l'intervento del PM
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 16.7.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.6.2025 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 9.7.2010; di aver generato due figli, nati, rispettivamente, in data 2.5.2012 e in data 22.7.2016;
-
di essere stati destinatari della sentenza di separazione n. 533/2024 resa dal Tribunale di Lecce in data 12.2.2024 R.G. n. 6084/2023;
di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando
-
l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 16.7.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B 1. 898/70, come modificato dalla l. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione consensuale delle parti era stata omologata ed erano già decorsi sei mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
Le minori CE e AR vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione con la madre presso l'abituale dimora familiare sita in Lequile (LE) alla via Scarlatti n. 19, che viene affidata alla madre unitamente a mobili, arredi e pertinenze, sino a quando le minori non avranno raggiunto l'autosufficienza economica:
La sig.ra CA si obbliga a pagare tutte le utenze relative all'immobile a lei assegnato;
Le figlie CE e AR restano affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
il padre potrà
tenerle con sé quando vuole senza vincoli fissi. In ogni caso, il padre,
compatibilmente con gli impegni scolastici delle minori, potrà tenerle con sé
nei pomeriggi di martedì, giovedì e sabato dalle 17 alle 21 e a settimane alterne dal venerdì pomeriggio alle 17 sino alla domenica sera ore 21;
durante le festività di Natale e Pasqua ciascun genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza settimanale e alternando ogni anno il giorno di Natale con quello di Capodanno ed il giorno di Pasqua con il lunedì
dell'Angelo; durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di 3 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
Il sig. OS AN si impegna ed obbliga a corrispondere mensilmente l'importo complessivo di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), importo aggiornato ogni anno in base agli indici ISTAT;
La sig.ra Parte_2 dichiara di rinunciare all'assegno di mantenimento per sé;
L'assegno Unico verrà ripartito equamente tra i coniugi;
come da protocollo del Tribunale di Le spese straordinarie, scolastiche e sanitarie -
– saranno a carico di ciascuna parte al 50%. Lecce
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 9.7.2010 in Lequile
(Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 14 parte II Serie A anno 2010, alle condizioni indicate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 29.7.2025
La Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo - Presidente est.
- Giudice dott. Alessandro Carra
dott. Michele Grande
- Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2685/2025 VG, avente ad oggetto divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Arianna Morciano, come da mandato in atti e Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernardi, come da mandato in atti;
Parte_2
-RICORRENTI-
Con l'intervento del PM
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 16.7.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.6.2025 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 9.7.2010; di aver generato due figli, nati, rispettivamente, in data 2.5.2012 e in data 22.7.2016;
-
di essere stati destinatari della sentenza di separazione n. 533/2024 resa dal Tribunale di Lecce in data 12.2.2024 R.G. n. 6084/2023;
di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando
-
l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 16.7.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B 1. 898/70, come modificato dalla l. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione consensuale delle parti era stata omologata ed erano già decorsi sei mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
Le minori CE e AR vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione con la madre presso l'abituale dimora familiare sita in Lequile (LE) alla via Scarlatti n. 19, che viene affidata alla madre unitamente a mobili, arredi e pertinenze, sino a quando le minori non avranno raggiunto l'autosufficienza economica:
La sig.ra CA si obbliga a pagare tutte le utenze relative all'immobile a lei assegnato;
Le figlie CE e AR restano affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
il padre potrà
tenerle con sé quando vuole senza vincoli fissi. In ogni caso, il padre,
compatibilmente con gli impegni scolastici delle minori, potrà tenerle con sé
nei pomeriggi di martedì, giovedì e sabato dalle 17 alle 21 e a settimane alterne dal venerdì pomeriggio alle 17 sino alla domenica sera ore 21;
durante le festività di Natale e Pasqua ciascun genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza settimanale e alternando ogni anno il giorno di Natale con quello di Capodanno ed il giorno di Pasqua con il lunedì
dell'Angelo; durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di 3 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
Il sig. OS AN si impegna ed obbliga a corrispondere mensilmente l'importo complessivo di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), importo aggiornato ogni anno in base agli indici ISTAT;
La sig.ra Parte_2 dichiara di rinunciare all'assegno di mantenimento per sé;
L'assegno Unico verrà ripartito equamente tra i coniugi;
come da protocollo del Tribunale di Le spese straordinarie, scolastiche e sanitarie -
– saranno a carico di ciascuna parte al 50%. Lecce
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 9.7.2010 in Lequile
(Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 14 parte II Serie A anno 2010, alle condizioni indicate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 29.7.2025
La Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo