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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/09/2025, n. 3165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3165 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora Alessia Limongelli, pronuncia la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n° 11034/2021 del Registro Generale Affari Contenziosi, avente a oggetto Vendita di cose mobili, pendente tra
P.i.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore , con sede legale in Frattamaggiore (Na), alla via Genoino n° 14, Parte_2 elettivamente domiciliata in Frattamaggiore, alla via Giacomo Leopardi n° 12, presso lo studio degli Avv.ti Di Michele Nicomede (C.f.: ; p.e.c.: C.F._1
, (C.f.: ; Email_1 Parte_3 C.F._2
p.e.c.: e Di Michele Michele (C.f.: Email_2
; p.e.c.: , che la rappresentano e C.F._3 Email_3 difendono in giudizio giusta procura alle liti in calce alla citazione in opposizione.
- Attrice opponente -
e
(C.f.: ), in persona dell'Amministratore e Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore con sede in Carini (Pa), alla via Don CP_2
Luigi Sturzo n° 280, elettivamente domiciliata in Palermo, alla via XX Settembre n°
64, presso lo studio dell'Avv. Sorrentino OSrio (C.f.: ; P.i.: C.F._4
p.e.c.: , che la rappresenta e difende in P.IVA_3 Email_4 giudizio giusta procura alle liti in calce al ricorso monitorio.
- Convenuta opposta -
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/03/2025, tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 127ter
c.p.c., le parti hanno concluso mediante deposito di note per la trattazione scritta, riportandosi a tutte le domande e le eccezioni già formulate nei propri rispettivi scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate, e la causa, con ordinanza pubblicata il
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20/03/2025, è stata riservata in decisione, con assegnazione alla parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del 18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli
132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
Il 27/07/2021, (da qui in avanti solo ”) ha Controparte_1 CP_1 notificato alla (da qui in avanti solo “ ”) ricorso monitorio Parte_1 Pt_1 con pedissequo decreto ingiuntivo n° 3245/2021, pubblicato il 26/07/2021, emesso da codesto Tribunale di Napoli Nord, con cui, sulla base di varie fatture per forniture di merce, si è ingiunto “a Parte_1
[…] di pagare alla ricorrente la somma di € 11.967,55 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi come richiesti nonché le spese della presente procedura, che si liquidano in € 145,50 per spese e diritti e in € 540,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge”.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte il 06/10/2021, la Pt_1 ha proposto opposizione avverso detto decreto ingiuntivo, convenendo in giudizio innanzi a codesto Tribunale la e chiedendo accogliersi le seguenti CP_1 conclusioni: “I) revocare il d.i. 3245/2021 per le causali di cui in premessa;
II) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'esistenza tra le parti di un contratto di distribuzione in esclusiva per le province di Napoli e Salerno;
III) accertare e dichiarare la Controparte_1 autrice della condotta di sviamento della clientela, di concorrenza sleale e di violazione dei principi di correttezza e buona fede;
IV) per l'effetto, accertare e quantificare in € 19.944,27 il danno subito dalla V) compensare detta somma fino alla concorrenza di quella pretesa dalla Parte_1 opposta con il d.i. n° 3245/2021 e condannare la stessa al pagamento della differenza;
VI) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio in favore dei difensori antistatari”.
A fondamento delle proprie difese e pretese, l'opponente (società esercente la Pt_1 distribuzione di prodotti alimentari a gelaterie e pasticcerie, industriali e artigianali) ha dedotto che per circa un ventennio, in esecuzione di accordi orali di distribuzione in esclusiva operanti per le province di Napoli e Salerno siglato con l'opposta CP_3
[...]
(società esercente la produzione di prodotti caseari tipici siciliani), avrebbe fidelizzato un corposo numero di clienti che a essa si sarebbero rivolti per approvvigionarsi della prodotta dall'azienda siciliana;
che, nel settembre 2019, in violazione Parte_4 degli anzidetti accordi orali, la avrebbe sviato, mediante il proprio agente CP_1
un cliente storico della , ossia la ditta RI OS;
che la violazione Pt_5 Pt_1 dei pregressi accordi orali sarebbe stata contestata alla , la quale avrebbe CP_1 riconosciuto l'addebito con la promessa di astenersi dal ricontattare (tramite l'operato dei propri agenti) altri clienti della e altre aziende dolciarie operanti nella zona Pt_1 di competenza di quest'ultima; che, ciononostante, tra il 2020 e il 2021, la CP_1 avrebbe continuato a procacciarsi nuovi clienti attraverso il proprio agente di zona e a fornire la merce direttamente alla ditta RI OS, la quale avrebbe Pt_5 smesso di approvvigionarsi di ricotta dolce dalla;
che, pertanto, la violazione Pt_1 degli accordi di distribuzione esclusiva avrebbe cagionato alla un nocumento Pt_1 stimato in € 19.944,27, comprensivi sia del danno emergente da mancato guadagno quantificato in € 5.890,87 (per il periodo da settembre 2019 a dicembre 2020) e sia del lucro cessante quantificato in € 14.053,40 (pari alla differenza tra il prezzo incassato per la rivendita della ricotta alla ditta RI OS e il costo sostenuto per acquistare la stessa dalla produttrice , calcolata prendendo a riferimento la CP_1 media annuale del precedente quinquennio); che, quandanche non si pervenisse al riconoscimento giudiziale dell'esistenza dell'accordo di distribuzione esclusiva, la condotta della integrerebbe comunque gli estremi della concorrenza sleale, CP_1 poiché la ditta RI OS avrebbe conosciuto e iniziato a commercializzare la ricotta prodotta dalla solo grazie alla continua attività promozionale Pt_4 CP_1 esercitata dalla;
che, dunque, l'opponente vanterebbe un controcredito che Pt_1 compenserebbe integralmente il credito vantato dall'opposta nei propri confronti, quest'ultimo originatosi in virtù delle forniture di ricotta dolce eseguite in favore della
. Pt_1
Il 21/02/2022, si è costituita in giudizio la chiedendo accogliersi le seguenti CP_1 conclusioni: “Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per cui è causa, ex art. 648 c.p.c., per le ragioni esposte. Rigettare tutte le inammissibili, illegittime e infondate domande avanzate dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_1
[…] per i motivi esposti. Conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto. Condannare, in ogni caso, la società […] a corrispondere in favore della Parte_1 Controparte_4
[...]
[...]
la somma di € 11.967,55, oltre agli interessi moratori, ex d.lgs. n° 231/2002 e successive
[...] modifiche e integrazione, maturati dalla data di scadenza di ogni singola fattura al soddisfo, per le causali indicate in premessa. Con riserva di articolare mezzi istruttori, occorrendo. Con riserva di ulteriormente dedurre, occorrendo. Condannare la alle spese e compensi Parte_1 professionali del presente giudizio, oltre il rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge”.
A fondamento della pretesa, l'opposta ha evidenziato che il tenore CP_1 dell'opposizione spiegata dalla implicherebbe l'espresso riconoscimento della Pt_1 pretesa azionata in via monitoria, attesa l'assenza di contestazioni relative alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto;
nel merito, l'opposta ha dedotto che il rapporto commerciale intrattenuto con l'opponente non sarebbe ventennale ma avrebbe avuto inizio “solo” il 10 aprile 2010 e che, prima di allora, la CP_1 già godeva di una consistente rete di distribuzione dei propri prodotti in tutta la regione campana;
che, difatti, nel 2009, prendendo a riferimento solo tre di tutte le aziende che si occupavano della distribuzione della ricotta sul territorio campano, i clienti della avrebbero da ella effettuato acquisti per un ammontare CP_1 complessivo di € 467,115,16, ossia per una somma decisamente superiore all'ammontare della somma di € 88.716,18 sborsata dalla per l'acquisto dei Pt_1 medesimi prodotti durante l'intero anno 2010, il primo da cui sarebbe iniziato a decorrere il rapporto commerciale dedotto in giudizio;
che, pertanto, risulterebbe inverosimile e commercialmente illogico ritenere che la abbia potuto CP_1 riconoscere alla un diritto di distribuzione esclusiva sul territorio campano, Pt_1 poiché le forniture effettuate in favore di pregressi clienti già assicuravano all'opposta notevoli profitti;
che, dunque, se la avesse voluto concedere il diritto di CP_1 distribuzione esclusiva a una delle aziende campane (concessione mai effettuata)
l'avrebbe eventualmente riconosciuto in favore di suoi pregressi e migliori clienti e non della (tipo Saima S.p.A., annualmente acquirente dei prodotti Pt_1 CP_1 per oltre € 280.000,00 e possidente di un vasta e capillare rete di distribuzione); che, per quanto concerne la ditta RI, l'approvvigionamento di quest'ultima, a partire dal 2019, direttamente dalla produttrice anziché dalla distributrice CP_1 Pt_1 sarebbe dipeso da ragioni commerciali consistenti in un prezzo maggiormente conveniente, in quanto epurato del rincaro del 15% applicato dall'opponente sul costo di produzione pagato all'opposta; che, in ogni caso, la stima del lucro cessante effettuata dall'opponente risulterebbe del tutto ipotetica, poichè sarebbe impossibile
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prevedere (e, dunque, quantificare) la mole di acquisti che la ditta RI avrebbe in futuro effettuato dalla , attesa la categorica volontà della prima di voler Pt_1 chiudere qualsiasi rapporto commerciale con la seconda;
che, dunque, essendo insindacabili le scelte commerciali delle aziende che autonomamente avrebbero deciso di approvvigionarsi dei prodotti direttamente dalla produttrice, CP_1 nessuna condotta di concorrenza sleale potrebbe ravvisarsi nei riguardi dell'opposta.
Con ordinanza pubblicata il 17/03/2022, il Giudice “rilevato che, a fronte del credito vantato dall'opposta, fondato su documentazione non contestata dal opponente, che si è limitata ad opporre in compensazione un preteso controcredito fondato sull'asserita violazione di un patto di distribuzione in esclusiva su tutto il territorio delle Province di Napoli e Salerno di prodotti dell'opposta, contestato invece da quest'ultima, l'opposizione non è fondata su prova scritta né risulta di pronta soluzione sicché sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto […] Concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n°
3245/2021 pronunciato dal Tribunale Civile di Napoli Nord in data 26/07/2021”.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., all'esito dell'escussione di cinque testi (tre su intimazione dell'attrice opponente e due su intimazione della convenuta opposta), la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18/03/2025 (tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 127ter
c.p.c.) e ivi riservata in decisione (con ordinanza pubblicata il 20/03/2025), con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Nel merito
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto, originario ricorrente, di fornire la piena prova del suo credito, spettando all'opponente, di contro, provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui credito;
in detto giudizio, inoltre, sono irrilevanti le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto o all'idoneità della prova fornita a dimostrazione del credito in sede monitoria.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte del suo diritto, negoziale o legale, e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (cfr. Cassazione Civile,
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Sezioni Unite, sentenza n° 7996 del 6 aprile 2006). Tale principio, nondimeno, va coordinato con altro, dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo “onus probandi incumbit ei qui dicit” consacrato nell'art. 2697 c.c.; da quest'ultima disposizione, che richiede all'attore in senso sostanziale, convenuto nel giudizio di opposizione, la prova del diritto fatto valere e al convenuto in senso sostanziale, attore nel giudizio di opposizione, la prova della modificazione o dell'estinzione del diritto stesso, si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto;
appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la dimostrazione dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore, il quale dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dello stesso, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (cfr. sentenza 973/96; 3232/98; 11629/99).
Il detto riparto di oneri allegativi e probatori resta immutato nei casi di proposizione della domanda riconvenzionale, ove le posizioni debitorie e creditorie sono invertite rispetto a quelle definitesi con la proposizione della domanda principale;
pertanto, in tema di responsabilità contrattuale, l'attore sostanziale della domanda riconvenzionale (attore “formale” anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo), anche qualora la fonte del proprio diritto sia rinvenibile nel medesimo titolo, negoziale o legale, posto dall'attore sostanziale (convenuto “formale” nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) a fondamento della domanda principale, deve, in ogni caso, fornire la prova sia del danno lamentato e sia della sua riconducibilità al fatto del debitore, il quale è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Venendo al caso di specie, va preliminarmente evidenziato che risultano pacifiche e incontestate tra le parti (e, dunque, dimostrare anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) una serie di circostanze quali l'esistenza di un rapporto commerciale tra esse intercorso,
l'esecuzione delle forniture di ricotta dolce effettuata dall'opposta in favore dell'opponente, l'ammontare del costo della relativa merce e, soprattutto, il mancato pagamento delle fatture emesse in virtù di quanto materialmente consegnato all'opponente, atteso che la difesa della non è imperniata sul disconoscimento Pt_1 delle altrui prestazioni e credito bensì, sostanzialmente, sull'accertamento di un presunto controcredito, da opporre a integrale compensazione dell'importo ingiuntole, che ella vanterebbe nei confronti della , asserita responsabile CP_1
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della violazione di accordi di distribuzione esclusiva o, quantomeno, di una condotta commerciale integrante gli estremi della sleale concorrenza.
Essendo tali circostanze incontroverse e documentate nel presente giudizio (tanto da legittimare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto), ai fini della decisione del presente contenzioso resta da accertarsi la prospettata esistenza dell'accordo di esclusiva distribuzione e, eventualmente, la condotta violativa dello stesso, o comunque commercialmente sleale, su cui l'opponente ha fondato la propria pretesa.
Il diritto di esclusiva, che può essere anche reciproco o bilaterale, consiste da una parte nell'impegno per il produttore / fornitore di non conferire contemporaneamente a più distributori (concessionari, franchisee, agenti) l'incarico di trattare i propri prodotti in una determinata zona, e dall'altra nell'impegno per il distributore di non trattare nella zona prodotti concorrenti. I reciproci vincoli si estendono altresì alla commercializzazione diretta di prodotti da parte del produttore
/ fornitore ed alla produzione di prodotti concorrenti da parte del distributore. Si tratta in sostanza di una pattuizione contrattuale che, inserendosi con vincolo di accessorietà in un più articolato accordo per la distribuzione di beni o servizi, comporta l'impegno per uno o per entrambi i contraenti, di non concludere con terzi contratti analoghi all'interno di una determinata zona e per un certo tempo. La zona di riferimento può coincidere con una determinata area geografica ma può altresì essere individuata con criteri differenti che prendano in considerazione non solo e non tanto suddivisioni di carattere geografico, ma altresì riferimenti a canali distributivi, gruppi di clienti, categorie di potenziali clienti e criteri misti sia geografici che riferiti alle ulteriori suddivisioni anzidette.
Si tratta di una clausola che non è necessaria ed essenziale per la configurazione stessa del contratto, anche se in alcuni rapporti, quali ad esempio la concessione di vendita ed il franchising, l'esclusiva in favore del concessionario o del franchisee diviene una sorta di contropartita necessaria a fronte degli investimenti agli stessi richiesti, che in un certo qual modo legittimano una protezione territoriale, ancorché non assoluta, come precisato in sede comunitaria.
A tal proposito, premessa l'assenza di una pattuizione scritta dalla quale possano precisamente evincersi gli estremi dell'intesa commerciale intercorsa tra le parti, va rilevato che il compendio probatorio acquisito in atti risulta insufficiente per poter
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ritenere dimostrata l'esistenza del diritto di distribuzione esclusiva di cui l'opponente ha prospettato il godimento.
Dalle e-mail prodotte in atti, difatti, non può assolutamente desumersi che la distribuzione della ricotta dolce per le province di Napoli e Salerno avvenisse in esclusiva, poiché, sebbene le missive datate 12/02/2019 e 24/01/2020 attestino inequivocabilmente l'attività di rifornitrice di zona dei prodotti esercitata CP_1 dalla (ci si riferisce, in particolare, a quelle mediante le quali l'opposta Pt_1 comunicava a imprese terze, quali NO IN e RI OS, nonché, per conoscenza, alla , rispettivamente, che “come da richiesta le mando i contatti del nostro Pt_1 rifornitore in zona […] a cui può rivolgersi: email: tel. 081 8345751” e Email_5 che “Eventuali ordini dovranno pervenire a […] e non più al sig. ”), Parte_1 Pt_5
è la stessa opponente, nella missiva datata 28/01/2021, a omettere qualsiasi riferimento all'esistenza di un accordo di esclusiva e ad ammonire l'opposta dal continuare a perseguire una condotta che ivi è inquadrata come mera “sleale concorrenza” (ci si riferisce, in particolare, a quella mediante la quale l'opponente richiedeva all'opposta l'emissione di una nota di credito sui futuri pagamenti da effettuare premettendo che “La sottoscritta […] si serve dei vostri prodotti per Pt_1 rifornire, suoi clienti da molti anni. A decorrere dal 2019 la nostra Società ha potuto constatare che alcuni dei nostri clienti, tra i quali RI OS, venivano contattati e riforniti direttamente dalla vostra Società della merce da noi fornita […] Per tali motivi questi stessi clienti avevano smesso di ordinare merce alla nostra società. Ricorrendo, nel caso di specie, una sleale concorrenza da parte della vostra Società nei nostri confronti […]”).
L'assunto della presenza di un accordo di esclusiva distribuzione, d'altro canto, nemmeno può ritenersi sufficientemente acclarato da quanto emerso dall'istruttoria testimoniale, da cui, di contro, emergono indizi di un'attività di distribuzione piuttosto diffusa tra i vari rifornitori dei prodotti operanti nel contesto CP_1 campano (nessuno dei quali in esclusiva) e di una loro gestione interna, alquanto elastica, nella spartizione delle zona di competenza, avendo Controparte_5
(titolare di una società esercente la distribuzione di prodotti semilavorati e zio di
, legale rappresentante della società opponente) dichiarato che “da più di Parte_2 venti anni lavoro con la […] in particolare compro da loro il prodotto e lo rivendo. Si CP_1 tratta di ricotta di pecora zuccherata surgelata del marchio e la distribuisco in tutto il CP_1 territorio campano e senza limitazione di zone nel senso che ho clienti nel salernitano, nel casertano e
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in tutta la Campania […] non ho un accordo di esclusiva con la […] per la distribuzione CP_1 di questo prodotto a marchio , e infatti tale distribuzione è fatta anche dalla società CP_1 Pt_1
[…]. Non sono a conoscenza della circostanza che la e la abbiano concluso un Pt_1 CP_1 accordo per la distribuzione in esclusiva della ricotta , sicuramente con la mia società non è CP_1 intervenuto questo accordo […] mio cognato da moltissimi anni distribuisce i prodotti della
. […] per una logistica interna ci siamo divisi e ci siamo comunicati i clienti che si CP_1 affidavano alla nostra distribuzione, però tutto con la massima libertà nel senso che se io avevo un cliente anche nel salernitano che era la zona di sua competenza potevo tranquillamente rifornirlo
[…] non vi era una vera e propria zona di competenza, per esempio io ho il deposito a Lusciano quindi se chiamava qualche cliente di mia competenza la mi informava, e così facevo io ad Pt_1 esempio per la zona di Frattamaggiore. Non mi è mai capitato di perdere un cliente perché avvicinato direttamente dalla ”; dell'esistenza di un presunto accordo di esclusiva CP_1 distribuzione, tra l'altro, nessuna contezza ha mai avuto neanche l'altro teste
(storico autista da sempre alle dipendenze della ), avendo Testimone_1 Pt_1 egli dichiarato che “mi sono occupato sempre di consegnare la ricotta della per conto CP_1 della presso pasticcerie e altri distributori di prodotti dolciari […]. Non so quali fossero gli Pt_1 accordi tra la e la per la distribuzione della ricotta e se vi fossero degli accordi di CP_1 Pt_1 esclusiva, io mi occupavo solo di consegnare la merce. […] Non so dire se vi fossero altre società che distribuissero i prodotti della ” (cfr., per entrambe le deposizioni, il Controparte_6 verbale d'udienza del 28/11/2023).
L'esistenza di un accordo di esclusiva distribuzione, infine, nemmeno può desumersi dalle deposizioni di e difatti, le modalità con le quali Tes_2 Testimone_3 essi sarebbero venuti a conoscenza dello stesso non possono ritenersi sufficienti a minare la credibilità delle affermazioni circa l'inesistenza di una siffatta intesa rese degli altri due testi (poc'anzi vagliate), avendo dichiarato (1) (dipendente Tes_2 della società opponente preposto al settore commerciale e fratello di , Parte_2 legale rappresentante della stessa) di sapere dell'esistenza dell'accordo di esclusiva
“perché ne ho sentito parlare in passato quando mi occupavo anche della consegna della merce e poi ci sono stati comunque dei colloqui telefonici o riunioni in presenza con il titolare della […] CP_1 alle quali ho assistito” e (2) che “non sono dipendente della società e le Testimone_3 cose che ho riferito le ho sapute poiché ho partecipato alle attività della società e sono stata presente presso gli uffici” (cfr., per la deposizione del primo, il verbale d'udienza del 28/11/2023
e, per la deposizione della seconda, il verbale d'udienza del 24/09/2024).
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Ciò posto, come detto in precedenza, l'esclusiva non costituisce una sorta di naturalia negotii che integri in via interpretativa l'accordo di distribuzione che ne sia privo.
Rientra infatti nella libera volontà contrattuale delle parti, in virtù dell'insindacabile valutazione dei rispettivi interessi, scegliere di prevedere un obbligo di esclusiva in capo al distributore o al produttore per un determinato settore territoriale o per determinati clienti.
Quindi, nel caso in esame, neppure in via interpretativa può ritenersi che sussistesse un obbligo contrattuale dell'opposta di astenersi dal proporre direttamente in vendita agli stessi clienti dell'opponente i suoi prodotti.
In definitiva, in assenza di prova della conclusione tra le parti di un patto di esclusiva distribuzione, alcuna violazione del regolamento negoziale e, dunque, alcuna responsabilità di natura contrattuale è imputabile all'opposta in ragione della decisione di rifornire direttamente uno dei clienti del distributore (cfr. Cass.
2501/1992 in tema di agenzia;
Cass. 13658/2004; Cass. 5901/2001; Cass. 2677/1985).
Esclusa la responsabilità contrattuale, il preteso obbligo di astensione a carico dell'opposta non può neppure rinvenirsi nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ed, in particolare, nella disposizione posta a presidio della leale concorrenza di cui all' art. 2598 c.c., comma 3.c.c..
L'art. 2598 c.c., dopo aver delineato ai nn. 1 e 2, figure specifiche di concorrenza sleale, contiene, al n. 3, una previsione aperta, che il giudice deve riempire con riferimento alla naturale atipicità della realtà del mercato, ma comunque comportanti la rottura della regola della correttezza commerciale. In tale previsione rientrano tutte le condotte, ancorché non tipizzate, che siano coerenti con la descritta ratio legis e che abbiano come effetto l'appropriazione illecita del risultato di mercato dell'impresa concorrente (Cass, 6.6.2022, n 18034; Cass. 3787/1996; Cass. 182/1988).
L'imprenditore, ad esempio, deve ritenersi tutelato nei confronti di atti di concorrenza rivolti a carpirgli segreti nei procedimenti produttivi o in genere attinenti all'organizzazione dell'impresa, oltre che degli atti volti ad appurare con mezzi subdoli notizie che, senza che siano veri e propri segreti, l'impresa concorrente non ritenga di mettere a disposizione del pubblico (così già Cass. 2199/1971; Cass.
3010/1974).
Non è richiesta la sussistenza di un patto di non concorrenza per sanzionare eventuali atti di sviamento della clientela, ma occorre considerare che è in ogni caso
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lecito il mero svolgimento di un'attività analoga, in mancanza di prova del compimento di condotte a carattere predatorio. In definitiva, l'art. 2598, comma primo n. 3, c.c., stabilendo che compie atti di concorrenza sleale l'imprenditore che si avvalga - direttamente o indirettamente - di ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda - è norma in bianco e di chiusura della disciplina, diretta a riassumere tutte le ipotesi, diverse da quelle contemplate dai nn. 1 e 2 della disposizione (Cass. 25652/2014; Cass.
14793/2008), i cui unici presupposti applicativi sono costituiti dal possesso della qualità di imprenditore in capo ai soggetti coinvolti e l'esistenza - tra di essi - di una situazione di competizione o concorrenzialità sul piano imprenditoriale (Cass.
1259/1999; Cass. 17144/2009; Cass. 12364/2018).
La responsabilità ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c. può essere affermata pur in assenza di un patto di esclusiva o di un patto di non concorrenza, in presenza della consumazione di condotte sleali, lesive della sfera e della libertà dell'imprenditore concorrente.
La speciale responsabilità contemplata dalla norma richiede il compimento di atti non conformi alla correttezza professionale, che abbiano assunto una concreta connotazione lesiva degli interessi economici di un diverso imprenditore (Cass.,
6.6.2022, n 18034; Cass., 30.5.2017, n 13550; Cass. 8215/2007). L'art. 2598 e ss. c.c. costituisce - in tal modo - specificazione del generale dovere di non cagionare danni ingiusti ad altri (art. 2043 c.c.), riferito al campo della tutela dei prodotti dell'azienda e all'attività di impresa (in tal senso anche Cass. 2501/1992; Cass. 5901/2001).
Tuttavia, accertate le modalità di svolgimento del rapporto, non è emerso in alcun modo che la abbia posto in essere condotte di carattere predatorio (ad es. CP_1 imponendo prezzi di vendita al distributore e praticando poi agli stessi clienti un ribasso dei prezzi, fino a realizzare una vendita sottocosto) al fine di attrarre la clientela del distributore ed estromettere quest'ultimo dal mercato o arrecargli danno.
Tanto premesso, nel definire i connotati della condotta commerciale assunta dalla risulta assolutamente dirimente la deposizione di RI OS (titolare CP_1 di una ditta esercente la vendita di materie prime per le pasticcerie), avendo essa dichiarato che “conosco la […] che è la società dalla quale ci riforniamo per la ricotta e CP_1 ciò da molti anni. […] in precedenza, quando non avevamo necessità di approvvigionarci di grandi quantità, ci rivolgevamo alla […] per rifornirci della ricotta della , mentre poi Pt_1 CP_1
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successivamente, quando ci siamo ingranditi, abbiamo iniziato a rivolgerci direttamente al produttore, poiché avevamo necessità di forniture maggiori. […] in concomitanza con la necessità di acquistare maggiori quantità di prodotto abbiamo deciso di rivolgerci direttamente al produttore, poiché il prezzo di vendita era inferiore rispetto a quello praticato dalla […] il prezzo Pt_1 variava in aumento di circa 4/5 euro a secchiello dal rivenditore rispetto a quello praticato dal produttore, ma non saprei in questo momento quantificare l'importo percentuale di tale aumento
[…] non so collocare temporalmente il momento preciso a partire dal quale abbiamo iniziato ad acquistare direttamente dal produttore ma sono circa 3/4 anni che effettuo bonifici direttamente alla
. […] da quello che ricordo i bonifici venivano fatti direttamente alla […] tra le CP_1 CP_1 mie mansioni non rientrava quello di effettuare degli ordini ma solo di effettuare i pagamenti” (cfr. verbale d'udienza del 28/11/2023).
Il vaglio delle riportate dichiarazioni, dunque, evidenzia la piena legittimità della condotta commerciale tenuta dalla , la quale, ben lungi dall'aver slealmente CP_1 alterato un regime di concorrenza, si è semplicemente limitata ad acquisire gli ordini di ricotta dolce da un'impresa terza che ha autonomamente deciso, nel pieno esercizio della propria libertà d'impresa, di smettere di approvvigionarsi dal distributore di zona per rifornirsi direttamente dalla produttrice, al fine di evitare il rincaro dei prezzi.
In definitiva, non ritenendosi dimostrata né l'esistenza di un accordo di distribuzione esclusiva concessa dalla alla né, tantomeno, uno sviamento della CP_1 Pt_1 clientela dell'impresa rifornitrice da parte dell'impresa produttrice di ricotta dolce, non può riconoscersi in favore dell'opponente alcun credito da far valere in compensazione di quello maturato in favore dell'opposta in virtù dell'incontestata consegna di ricotta dolce e, pertanto, l'opposizione va rigettata con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal d.m. n° 147/2022 per i giudizi celebratisi innanzi al Tribunale per lo scaglione di valore entro il quale rientra la controversia (quindi, per quello che va da € 5.200,00 fino a € 26.000,00) e all'attività concretamente esercitata dalla convenuta opposta, rapportata altresì al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
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definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 11034/2021 del Registro
Generale Affari Contenziosi, avente a oggetto Vendita di cose mobili, pendente tra e ogni contraria istanza disattesa, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. Rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale per le ragioni di cui in motivazione;
per l'effetto:
2. Conferma integralmente il decreto ingiuntivo n° 3245/2021, pubblicato il
26/07/2021, emesso da codesto Tribunale di Napoli Nord;
3. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 (cinquemilasettantasette/00) per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 01/09/2025
Il Giudice monocratico
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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