Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1115/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1115/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 13.06.2024, congiuntamente da:
(c.f. ), nato a [...], Parte_1 C.F._1 il 31.03.1966, residente in [...], lett. 13, rappresentato e difeso dall' Avv. Gabriele Giorgi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Firenze (FI),
Via Cavour n. 81, giusta procura in atti;
e
(c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(CT), il 07.01.1970, residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Valentina Meoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Montale (PT),
Via A. Boito n. 26, giusta procura in atti;
e
1
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 13.06.2024, Pt_1
e , esponendo di aver contratto
[...] Controparte_1 matrimonio in data 28.07.1990 in Paternò (CT), precisavano che dall'unione erano nati i figli (l'11.07.1987) e Persona_1 [...]
(il 17.08.1993), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 autosufficienti.
Le parti evidenziavano che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni veniva meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto, avendo rilasciato spontaneamente la casa coniugale sita in
Quarrata (PT) Via delle Poggiole 396 ed andando rispettivamente a dimorare in nuove e diverse abitazioni e precisamente il Sig.
in Quarrata (PT), Via Montalbano 67 int. 13 e la Parte_1
Sig.ra in Quarrata (PT), Via Montalbano, 205 Controparte_1
(doc. n.
3- doc. n.
4- doc. n. 5);
2. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento dichiarandosi entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti, anche in virtù del fatto che il Sig. si è accollato il pagamento delle morosità Pt_1 arretrate relative al contratto di locazione dell'immobile occupato da ultimo esclusivamente dalla Sig.ra e farà anche CP_1
2 fronte in via esclusiva, come sino ad ora ha sempre fatto, anche al pagamento del finanziamento acceso, in costanza di matrimonio e per esigenze economiche di entrambi i coniugi, presso Intesa San
Paolo n. 001196100, garantito con fideiussione personale rilasciata dalla comune figlia , per l'importo ad oggi residuo Persona_2
(doc. n. 6; doc. n. 7);
3. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 09.12.2024 e 10.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nato a [...], il [...] e , nata a Controparte_1
3 Paternò (CT), il 07.01.1970, che hanno contratto matrimonio in data 28.07.1990 in Paternò (CT), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paternò (CT), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 158, P.
II, Serie A, anno 1990);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 09.01.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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