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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 4667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4667 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 37179 dell'anno 2024 vertente
TRA con l'Avv.to LANZA ANGELO per procura in atti Parte_1
Ricorrente
E
, con gli avv.ti DI GIORGIO SERENA Controparte_1
e Francesca Caldaroni per procura in atti
Resistente
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato;
impugnazione licenziamento orale
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato in via telematica il 15 ottobre 2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe, ha chiesto al Tribunale di Roma sez. Lavoro di : “ a) accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e il resistente nel periodo dal 1 febbraio 2022 fino al 23 agosto 2024 con diritto del ricorrente, sin dall'inizio, all'inquadramento al livello II del CCNL Turismo;
b) per l'effetto condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente, della complessiva somma di €
47.738,20 oltre € 4.567,12 a titolo di TFR o della somma diversa che vorrà liquidare anche con valutazione equitativa;
c) accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento
1 orale impugnato;
d) per l'effetto condannare altresì la resistente alla reintegra del lavoratore con pagamento di ogni mensilità dal licenziamento, fino all'effettiva reintegra”
Ha premesso al riguardo di essere stato assunto in via di fatto da , titolare Controparte_1
impresa individuale Butterfly, in data 1 febbraio 2022 con compiti di coordinatore e manutentore per l'attività di ristorazione svolta in Roma presso il ristorante Cartocceria
Alessandrina, di aver provvedendo dal 10 agosto 2022 a svolgere compiti di cameriere, addetto alla cassa, accoglienza clienti e gestione delle prenotazioni, di aver osservato orario dalle 11 alle 15 e dalle 18 alle 24, di aver ricevuto pagamenti mensili di euro 500
e successivamente di euro 600, che a seguito della fine della relazione sentimentale con la nel giugno 2024, la stessa gli aveva intimato licenziamento verbale il 23 CP_1
agosto 2024, dicendogli che non si sarebbe più dovuto presentare al lavoro, ciò premesso il ricorrente ha dedotto l'avvenuta instaurazione tre le parti di rapporto di lavoro subordinato attesa la continuità delle mansioni svolte come sopra indicate ed ha formulato le conclusioni sopra indicate.
La parte resistente tempestivamente costituitasi, ha contestato la prospettazione offerta sull'avvenuta instaurazione di rapporto di lavoro subordinato e chiesto il rigetto delle domande. Ha in particolare eccepito che aveva intrattenuto relazione sentimentale con convivenza dal 2019 per oltre 5 anni col ricorrente e che quest'ultimo saltuariamente l' aveva aiutata nella gestione del ristorante sopra indicato, atteso lo svolgimento di altra attività lavorativa di fatto da parte del ricorrente di aiuto giostraio e aiuto banconista ed ha eccepito che mai aveva impartito ordini allo stesso ricorrente sullo svolgimento delle mansioni indicate in ricorso né gli aveva richiesto l'osservanza degli orari ivi indicati e mai gli aveva corrisposto retribuzione mensili. Ha inoltre eccepito che le poche entrate derivate dall'apertura del ristorante nel 2022 erano state utilizzate da entrambe le parti per la spese quotidiane e di gestione della casa, nella quale coabitava col ricorrente, senza che lo stesso avesse provveduto ad alcun esborso al riguardo.
Parte resistente ha infine negato di aver intimato licenziamento al ricorrente, essendosi limitata a fine agosto 2024 ad allontanare il ricorrente dal locale per l'atteggiamento aggressivo verbale e fisico posto in essere nei suoi confronti e si è opposta
2 all'ammissione delle prove orali articolate ex adverso per genericità della capitolazione, priva di circostanze da cui desumere l'esercizio di potere direttivo e disciplinare svolto sull'attività indicata dal ricorrente, nonché per il difetto di prove scritte offerte a sostegno della dedotta subordinazione.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione all'udienza del 22 gennaio 2025 le parti rendevano dichiarazioni e respinte le istanze istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione, all'esito del deposito di note conclusive e di note in sostituzione dell'udienza.
In ragione delle contestazioni svolte da parte resistente sulla prospettazione offerta da parte ricorrente ed in ragione di elementi di prova offerti a sostegno della dedotta subordinazione, le domande non si prospettano suscettibili di accoglimento. Come infatti espresso nell'indirizzo consolidato della Suprema Corte “ Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito in virtù di un legame affettivo e di familiarità tra due persone caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa. Nondimeno tale presunzione può essere superata fornendo la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione mediante il riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro.” ( sentenza n. 12433 del 16/06/2015).
Nel caso concreto è pacifico che tra le parti vi sia stato legame affettivo intenso caratterizzato da convivenza stabile per oltre 5 anni ed il ricorrente ha dichiarato a verbale di udienza di non aver mai ricevuto retribuzione fissa mensile, di aver coabitato con la resistente e di aver goduto unitamente a quest'ultima dei redditi provenienti dall'attività di ristorazione, confermando pertanto la gratuità della prestazione lavorativa offerta. Né la richiesta revoca dell'ordinanza di rigetto delle prove orali articolate da parte ricorrente merita di essere condivisa per l'invocato più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione ( sentenza n.9778/24 ), in assenza anche nelle note conclusive di rigoroso assolvimento all'onere di allegazione e prova del prospettato esercizio di etero determinazione della attività
3 lavorativa richiesta giorno per giorno al ricorrente dalla resistente con l'impartizione di ordini e col successivo controllo posto in essere da quest'ultima, non essendo sufficiente allo scopo la dedotta continuità della prestazione, che è concetto diverso dalla quotidianità, compatibile con la gratuità della prestazione lavorativa offerta dal ricorrente.
In ragione delle considerazioni che precedono, le domande proposte non si prospettano suscettibili di accoglimento ed alla soccombenza del ricorrente segue sua condanna alle spese di lite, tenuto conto della natura del giudizio, del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, in applicazione del DM 147/22.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 15 ottobre 2024 così provvede:
1) Respinge le domande;
2) Condanna il ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi euro 2000 oltre 15% per spese generali, iva e cpa
Roma 16 aprile 2025 Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 37179 dell'anno 2024 vertente
TRA con l'Avv.to LANZA ANGELO per procura in atti Parte_1
Ricorrente
E
, con gli avv.ti DI GIORGIO SERENA Controparte_1
e Francesca Caldaroni per procura in atti
Resistente
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato;
impugnazione licenziamento orale
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato in via telematica il 15 ottobre 2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe, ha chiesto al Tribunale di Roma sez. Lavoro di : “ a) accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e il resistente nel periodo dal 1 febbraio 2022 fino al 23 agosto 2024 con diritto del ricorrente, sin dall'inizio, all'inquadramento al livello II del CCNL Turismo;
b) per l'effetto condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente, della complessiva somma di €
47.738,20 oltre € 4.567,12 a titolo di TFR o della somma diversa che vorrà liquidare anche con valutazione equitativa;
c) accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento
1 orale impugnato;
d) per l'effetto condannare altresì la resistente alla reintegra del lavoratore con pagamento di ogni mensilità dal licenziamento, fino all'effettiva reintegra”
Ha premesso al riguardo di essere stato assunto in via di fatto da , titolare Controparte_1
impresa individuale Butterfly, in data 1 febbraio 2022 con compiti di coordinatore e manutentore per l'attività di ristorazione svolta in Roma presso il ristorante Cartocceria
Alessandrina, di aver provvedendo dal 10 agosto 2022 a svolgere compiti di cameriere, addetto alla cassa, accoglienza clienti e gestione delle prenotazioni, di aver osservato orario dalle 11 alle 15 e dalle 18 alle 24, di aver ricevuto pagamenti mensili di euro 500
e successivamente di euro 600, che a seguito della fine della relazione sentimentale con la nel giugno 2024, la stessa gli aveva intimato licenziamento verbale il 23 CP_1
agosto 2024, dicendogli che non si sarebbe più dovuto presentare al lavoro, ciò premesso il ricorrente ha dedotto l'avvenuta instaurazione tre le parti di rapporto di lavoro subordinato attesa la continuità delle mansioni svolte come sopra indicate ed ha formulato le conclusioni sopra indicate.
La parte resistente tempestivamente costituitasi, ha contestato la prospettazione offerta sull'avvenuta instaurazione di rapporto di lavoro subordinato e chiesto il rigetto delle domande. Ha in particolare eccepito che aveva intrattenuto relazione sentimentale con convivenza dal 2019 per oltre 5 anni col ricorrente e che quest'ultimo saltuariamente l' aveva aiutata nella gestione del ristorante sopra indicato, atteso lo svolgimento di altra attività lavorativa di fatto da parte del ricorrente di aiuto giostraio e aiuto banconista ed ha eccepito che mai aveva impartito ordini allo stesso ricorrente sullo svolgimento delle mansioni indicate in ricorso né gli aveva richiesto l'osservanza degli orari ivi indicati e mai gli aveva corrisposto retribuzione mensili. Ha inoltre eccepito che le poche entrate derivate dall'apertura del ristorante nel 2022 erano state utilizzate da entrambe le parti per la spese quotidiane e di gestione della casa, nella quale coabitava col ricorrente, senza che lo stesso avesse provveduto ad alcun esborso al riguardo.
Parte resistente ha infine negato di aver intimato licenziamento al ricorrente, essendosi limitata a fine agosto 2024 ad allontanare il ricorrente dal locale per l'atteggiamento aggressivo verbale e fisico posto in essere nei suoi confronti e si è opposta
2 all'ammissione delle prove orali articolate ex adverso per genericità della capitolazione, priva di circostanze da cui desumere l'esercizio di potere direttivo e disciplinare svolto sull'attività indicata dal ricorrente, nonché per il difetto di prove scritte offerte a sostegno della dedotta subordinazione.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione all'udienza del 22 gennaio 2025 le parti rendevano dichiarazioni e respinte le istanze istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione, all'esito del deposito di note conclusive e di note in sostituzione dell'udienza.
In ragione delle contestazioni svolte da parte resistente sulla prospettazione offerta da parte ricorrente ed in ragione di elementi di prova offerti a sostegno della dedotta subordinazione, le domande non si prospettano suscettibili di accoglimento. Come infatti espresso nell'indirizzo consolidato della Suprema Corte “ Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito in virtù di un legame affettivo e di familiarità tra due persone caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa. Nondimeno tale presunzione può essere superata fornendo la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione mediante il riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte ed alla presenza di direttive, controlli ed indicazioni da parte del datore di lavoro.” ( sentenza n. 12433 del 16/06/2015).
Nel caso concreto è pacifico che tra le parti vi sia stato legame affettivo intenso caratterizzato da convivenza stabile per oltre 5 anni ed il ricorrente ha dichiarato a verbale di udienza di non aver mai ricevuto retribuzione fissa mensile, di aver coabitato con la resistente e di aver goduto unitamente a quest'ultima dei redditi provenienti dall'attività di ristorazione, confermando pertanto la gratuità della prestazione lavorativa offerta. Né la richiesta revoca dell'ordinanza di rigetto delle prove orali articolate da parte ricorrente merita di essere condivisa per l'invocato più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione ( sentenza n.9778/24 ), in assenza anche nelle note conclusive di rigoroso assolvimento all'onere di allegazione e prova del prospettato esercizio di etero determinazione della attività
3 lavorativa richiesta giorno per giorno al ricorrente dalla resistente con l'impartizione di ordini e col successivo controllo posto in essere da quest'ultima, non essendo sufficiente allo scopo la dedotta continuità della prestazione, che è concetto diverso dalla quotidianità, compatibile con la gratuità della prestazione lavorativa offerta dal ricorrente.
In ragione delle considerazioni che precedono, le domande proposte non si prospettano suscettibili di accoglimento ed alla soccombenza del ricorrente segue sua condanna alle spese di lite, tenuto conto della natura del giudizio, del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, in applicazione del DM 147/22.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 15 ottobre 2024 così provvede:
1) Respinge le domande;
2) Condanna il ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi euro 2000 oltre 15% per spese generali, iva e cpa
Roma 16 aprile 2025 Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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