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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 64 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(p.i. ) elettivamente domiciliata a Sassari, Parte_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. Francesco Pisenti, che la rappresenta e difende giusta delega in atti,
appellante nei confronti di
(c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Sara Battolu, che la rappresenta e difende giusta delega in atti,
appellata
pagina 1 di 14 La causa è stata decisa sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di Parte_1
in via principale: a) accogliere in toto, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello, b) annullare e riformare integralmente la sentenza n.
1901/2023, resa dal Tribunale civile di Cagliari, nella persona del Giudice
Dott. Riccardo Ariu, pubblicata il 4/08/2023, ivi compresa la regolamentazione delle spese di lite e, per l'effetto, c) confermare la piena debenza dell'importo di euro
7.371,98, portato dall'ingiunzione fiscale n. 2077/2017; conseguentemente, d) condannare l'appellata al pagamento del suddetto importo in favore di oltre agli interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento Pt_1
del Servizio Idrico Integrato;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover rigettare in tutto o in parte il presente appello, e) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da Pt_1
nei confronti dell'odierna appellata per la fornitura idrica di cui alle fatture ingiunte n. 2014/402376190 e n. 2014/28116602 e, per l'effetto, f) condannare parte appellata al pagamento della somma che risulterà dovuta per le suddette causali, oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in ogni caso: con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfetario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse di voglia la Corte d'Appello adita, Controparte_1
contrariis rejectis:
pagina 2 di 14 a) rigettare il proposto gravame, siccome infondato, destituito di fondamento, sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.
1901/2023 resa dal Tribunale di Cagliari, nella persona del Giudice Riccardo
Ariu.;
b) Con vittoria di spese competenze ed onorari. cui dispone in ordine alle spese legali, per i motivi di cui all'espositiva che precede.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 21 febbraio 2017, notificò ad Parte_1 CP_1
l'ingiunzione fiscale n. 2077/2017, avente ad oggetto il pagamento delle
[...]
fatture n. 2014/402376190 del 9 giugno 2014 e n. 2014/28116602 del 14 ottobre 2014 di importo rispettivamente di euro 4.167,04 e di euro 3.204,94 per la fornitura di acqua potabile nel periodo compreso tra il 5 giugno 2013 e l'8 agosto 2014.
Per quanto qui di interesse, propose opposizione contro Controparte_1
tale ingiunzione, denunciando:
• violazioni del Codice del Consumo: date la mancata risposta ai reclami, la minaccia di sospensione del servizio e la fatturazione irregolare;
• violazione dell'art. 1460 c.c.: per non avere adempiuto i Pt_1
propri obblighi contrattuali;
• violazioni della Carta del Servizio Idrico Integrato: per mancata verifica del contatore, mancata comunicazione di consumi anomali e per mancata fatturazione non bimestrale;
• condotta scorretta: per avere ignorato le richieste di Pt_1
pagamento su base media e aver agito in modo sproporzionato.
pagina 3 di 14 resistette, eccependo la regolarità del proprio operato e il corretto Pt_1
assolvimento dei propri obblighi nonché il normale funzionamento del contatore.
Istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, la causa fu decisa con la sentenza n. 1901/2023.
Per quanto rilevante in questa sede, il Tribunale rideterminò il credito del gestore in euro 1.957,67, con conseguente condanna di al Controparte_1
pagamento della somma maggiorata di interessi al saggio di mora previsti dal
Regolamento del Servizio Idrico Integrato (R.S.I.I.).
Constatata l'abnormità dei consumi rilevati dalle citate fatture rispetto ai costi storici dell'utente, il primo giudice individuò, alla luce delle risultanze dell'istruttoria e degli obblighi posti dalla C.S.I. in capo al gestore e all'utente, le cause dell'anomalia dei consumi.
Chiamato a pronunciarsi sul regolare funzionamento del contatore, il c.t.u. accertò che il contatore risultava funzionante sebbene, solo alle basse portate,
(che non sono quelle di esercizio) risultassero sì errori di registrazione, ma negativi (il misuratore registrava meno acqua in ingresso a fronte di un consumo maggiore, seppur minimo).
Quanto alla compatibilità dei consumi con la tipologia di utente, il consulente la escluse, avuto riguardo al numero (tre) dei componenti del nucleo familiare e ricondusse gli elevati consumi, quale opzione più plausibile, a una perdita occulta.
Il Tribunale valorizzò la circostanza della perdita occulta (nella porzione che partendo dal contatore arriva fino all'abitazione dell'utente), ai fini della pagina 4 di 14 qualificazione del rapporto obbligatorio tra le parti, richiamando l'art. B.35.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
Tale disposizione, infatti, riconosce all'utente, in presenza di una perdita non visibile e non imputabile a negligenza, il diritto alla riduzione delle componenti tariffarie relative ai servizi di fognatura e depurazione, in quanto riferite a volumi d'acqua non effettivamente recapitati alla rete di scarico
Il giudice sottolineò che, in base al citato regolamento, l'utente è normalmente tenuto a pagare l'intero importo dell'acqua registrata dal contatore, anche se dispersa a causa di una perdita occulta. Tuttavia, questa regola non è assoluta: deve essere interpretata alla luce dei principi generali di buona fede contrattuale (artt. 1175 e 1375 c.c.) e di causalità (art. 1227
c.c.).
Nel caso specifico, la perdita si era verificata in un tratto dell'impianto difficilmente accessibile all'utente, e aveva omesso di avvisare Pt_1
tempestivamente del consumo anomalo, nonostante ne avesse avuto evidenza già mesi prima.
Questa inerzia colposa aveva impedito all'utente di intervenire per tempo, contribuendo in modo determinante al danno, seppure lo stesso doveva essere considerato responsabile per mancata verifica periodica del proprio impianto, con conseguente riparto della responsabilità tra gestore e utente nella misura, rispettivamente, del 70% e del 30%.
*
2. Avverso la sentenza n. 1901/2023 ha proposto appello Pt_1
2.1 Con un primo motivo, il Gestore ha denunciato l'erronea pagina 5 di 14 interpretazione delle risultanze istruttorie, sulla violazione e falsa applicazione della normativa di settore in materia di perdita idrica occulta, censurando, in particolare, il riconoscimento di una perdita idrica occulta a valle del contatore e la conseguente riduzione delle componenti tariffarie per fognatura e depurazione, nonostante la mancata prova in ordine all'effettiva esistenza della perdita, alla sua localizzazione e alla successiva riparazione, come richiesto dall'art. B.35.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
Lamentato che fossero state disattese le risultanze della c.t.u. (che aveva escluso il malfunzionamento del contatore), l'appellante ha denunciato la mancanza di fondamento probatorio della conclusione circa la perdita occulta, conclusione in contrasto con le stesse dichiarazioni dell'utente, che aveva riferito di aver effettuato verifiche sull'impianto, constatando l'assenza di consumi anomali a rubinetti chiusi.
L'appellante ha inoltre contestato il criterio adottato dal Tribunale per la rideterminazione del consumo medio giornaliero, ritenuto pari a 0,6 mc, in difformità rispetto a quanto dichiarato dalla stessa parte opponente, che aveva indicato un consumo medio compreso tra 1,5 e 1,8 mc/giorno. Tale discrepanza avrebbe comportato -secondo una sottostima ingiustificata delle Pt_1
componenti tariffarie dovute, con conseguente illegittima riduzione dell'importo complessivo delle fatture oggetto di ingiunzione.
2.2 Con un secondo motivo, ha contestato l'attribuzione a sé di Pt_1
una responsabilità prevalente nella mancata rilevazione tempestiva dei consumi anomali, nonostante l'utente non avesse dimostrato alcun nesso causale tra tale omissione e il danno lamentato.
pagina 6 di 14 ha censurato l'applicazione in modo distorto del combinato Pt_1
disposto degli artt. B.35 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e 1227
c.c., in ragione dell'omessa considerazione del fatto che l'utente è tenuto a monitorare periodicamente i propri consumi e a mantenere in efficienza l'impianto idrico a valle del contatore.
L'appellante ha contestato, inoltre, che il primo giudice abbia ritenuto causalmente efficiente l'inerzia del gestore, nonostante la stessa parte opponente avesse dichiarato che i consumi erano già rientrati nella norma prima ancora della ricezione della fattura contestata.
In tale contesto -ha argomentato l'atto di impugnazione- non vi è prova del nesso causale tra l'omessa comunicazione del consumo anomalo e il danno lamentato.
In ogni caso -ha concluso l'appellante- l'utente, pur tenuto alla vigilanza sull'impianto ex art. B.35 R.S.I.I., aveva omesso i controlli proprio nel periodo critico, sicché la responsabilità di esso gestore, se sussistente, non avrebbe dovuto essere al massimo paritaria.
2.3 Con un terzo motivo, infine, l'appellante ha censurato la compensazione integrale delle spese di giudizio e ha chiesto la riforma della statuizione come conseguenza dell'accoglimento dell'appello e ha chiesto, in particolare, che la ripartizione delle spese di c.t.u in misura prevalente (¾) a carico dell'opponente, pur essendo stata disposta la verifica su un contatore risultato regolarmente funzionante. ha resistito, eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per:
pagina 7 di 14 - non aver l'appellante prodotto agli atti il proprio fascicolo di parte;
- per mancata indicazione ex art. 342 c.p.c. n.1 del capo della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione.
***
3. Deve essere disattesa l'eccezione della parte appellata d'inammissibilità dell'appello per omesso deposito del fascicolo di parte del primo grado.
Qualora l'appellante si riservi, nella nota di iscrizione a ruolo dell'impugnazione, di presentare il fascicolo di parte formato in primo grado e ometta, poi, di depositarlo entro il termine prescritto, il giudice d'appello non può dichiarare l'inammissibilità del gravame, ma deve decidere sulla base degli atti legittimamente a sua disposizione al momento della decisione, in conformità al principio di disponibilità delle prove (cfr. Cass., ord. 25 giugno
2021, n. 18287).
Ne consegue che l'omesso deposito del fascicolo di parte non integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione, ma comporta unicamente l'impossibilità per l'appellante di avvalersi del contenuto di quegli atti non ritualmente prodotti nel giudizio di gravame. Il giudice d'appello resta, pertanto, vincolato a decidere sulla base degli atti ritualmente acquisiti al fascicolo processuale.
Deve, altresì, essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata per mancata indicazione ex art. 342 c.p.c. n. 1 del capo della decisione di primo grado.
Per consolidato orientamento di Legittimità, l'art. 342 c.p.c., come riformulato dal d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, non impone pagina 8 di 14 formule sacramentali, ma richiede che dall'atto di appello emergano con chiarezza le parti della decisione che si intendono contestare e le ragioni della censura, anche attraverso una lettura complessiva dell'atto (cfr. Cass., ord. 25 gennaio 2023, n. 2320).
Nel caso di specie, pur non indicando in forma espressamente numerata i capi della sentenza impugnata, l'atto di impugnazione contiene una articolata esposizione delle doglianze mosse alla decisione di primo grado, con riferimento puntuale alle statuizioni contestate, alle motivazioni ritenute erronee e alle richieste di riforma. Ciò è sufficiente a soddisfare il requisito di specificità richiesto dalla norma, anche alla luce del principio di effettività del diritto di difesa e del favor per la decisione nel merito.
*
4. I primi due motivi d'appello, siccome strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Deve essere condivisa la doglianza di circa l'erronea Pt_1
interpretazione delle risultanze istruttorie e ha disatteso i principi consolidati in materia di ripartizione dell'onere probatorio nei contratti di somministrazione.
Prima di tutto deve essere ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (recentemente, per tutte, Cass., ord. 31 maggio
2024, n. 15340) per cui è onere del somministrante, per il principio di vicinanza della prova, dimostrare il corretto funzionamento del contatore.
Solo all'esito positivo di tale accertamento, grava sull'utente l'onere di dimostrare che l'eccessività dei consumi sia imputabile a fattori esterni al proprio controllo, quali l'intervento di terzi o eventi imprevedibili, e che pagina 9 di 14 l'impiego abusivo non sia stato agevolato da proprie condotte negligenti.
Nel caso di specie -come riconosciuto dallo stesso Tribunale- la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato il corretto funzionamento del contatore, escludendo malfunzionamenti significativi, se non per minime tolleranze a basse portate, peraltro favorevoli all'utente.
Ne consegue che ha assolto pienamente all'onere probatorio a suo Pt_1
carico, dimostrando la legittimità delle misurazioni e, dunque, della pretesa creditoria.
Di contro, l'utente non ha fornito prova alcuna dell'esistenza di una perdita idrica occulta né ha dimostrato che l'anomalia nei consumi fosse dovuta a cause a sé non imputabili.
Anzi -come ha fondatamente protestato dalle stesse dichiarazioni Pt_1
dell'opponente era emerso che, all'atto delle verifiche effettuate in proprio dalla vacca, il contatore era rimasto fermo a rubinetti chiusi, circostanza che escludeva la presenza di una perdita in atto.
Infatti, nel proporre opposizione contro l'ingiunzione, Controparte_1
non aveva lamentato perdite occulte nel tratto di impianto a valle del contatore, ma aveva ricondotto (cfr. reclami inviati al Gestore) al malfunzionamento del contatore i consumi risultanti dalle fatture contestate.
Solo in sede di c.t.u. è stata ipotizzata dai tecnici, come spiegazione alternativa al malfunzionamento del contatore, l'esistenza di perdite, ipotesi che è stata posta dal primo giudice a fondamento della decurtazione delle voci tariffarie relative a fognatura e depurazione sulla base dell'art. B.35.2 del
R.S.I.I. secondo cui nel caso di perdita idrica, l'utente ha diritto
pagina 10 di 14 alla decurtazione delle quote tariffarie per depurazione e fognatura in relazione ai consumi eccedenti il consumo medio giornaliero dell'utenza.
La motivazione del giudice di primo grado, che ha ritenuto di ridurre l'importo dovuto sulla base di una presunta perdita occulta, si rivela illogica e contraddittoria, in quanto disancorata dalle allegazioni dell'utente e dalle risultanze istruttorie e in contrasto con i principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Inoltre, anche la rideterminazione del credito operata dal Tribunale, fondata su un consumo medio giornaliero arbitrariamente stimato in 0,6 mc, in luogo di quello indicato dalla stessa parte opponente (1,5/1,8 mc), risulta priva di fondamento probatorio e deve essere disattesa.
In questa situazione, anche il passaggio motivazionale relativo alla responsabilità condivisa tra utente e gestore non giustifica la soluzione cui è pervenuto il primo giudice.
Il Tribunale ha riconosciuto che la responsabilità per i consumi idrici anomali non può essere attribuita esclusivamente all'utente né interamente al gestore del servizio idrico.
In particolare, il giudice ha osservato che:
-sebbene la perdita si fosse verificata in un tratto dell'impianto di competenza dell'utente, vi erano circostanze concrete che rendevano particolarmente difficile per quest'ultimo accorgersi tempestivamente dell'anomalia (condotta idrica che, dopo il contatore, attraversa aree non facilmente accessibili, come suolo pubblico o proprietà di terzi, rendendo complicata la verifica dello stato dell'impianto);
pagina 11 di 14 -pur avendo rilevato consumi anomali già a partire da giugno 2013, aveva omesso di informare l'utente in modo tempestivo e solo Pt_1
dopo oltre nove mesi e a seguito di una seconda lettura che confermava l'anomalia, è stata emessa la fattura che ha permesso all'utente di rendersi conto del problema. Questa condotta omissiva ha impedito all'utente di intervenire per tempo, aggravando così il danno.
Alla luce di ciò, il giudice ha ritenuto equo attribuire la responsabilità in misura prevalente ad ) e residuale all'utente (30%), applicando i CP_2
principi di correttezza, buona fede contrattuale e causalità.
Tuttavia, tale argomentazione ha come presupposto l'elemento fattuale, indimostrato e, in ogni caso, non allegato dall'interessata, che i consumi per cui
è causa siano effettivamente riconducibili a una perdita occulta, sicché la condivisibilità teorica del ragionamento sviluppato dal giudice non può giustificare la riduzione dei compensi spettanti ad per i consumi della Pt_1
CP_1
Priva di logicità risulta, poi, il passaggio motivazionale per cui l'efficienza causale della inerzia colposa di rispetto alla verificazione della Pt_1
perdita idrica si comprende se si pensa che, una volta ricevuta la fattura a fine giugno, i consumi anomali si erano interrotti poco dopo, considerato che all'inizio del mese di agosto erano ritornati nella media precedente il consumo abnorme (pag. 8).
Precisato che il c.t.u. stesso ha escluso (risposta al quesito n. 2) che il contatore, dopo un periodo di malfunzionamento, possa aver ripreso a funzionare correttamente, risulta francamente poco comprensibile come, in una pagina 12 di 14 situazione nella quale l'utente stesso nega l'esistenza di perdite occulte,
l'inerzia o il ritardo del gestore nell'invio della fattura possa avere avuto efficienza causale rispetto ai consumi dell'utenza.
Deve essere, dunque, accolto l'appello di e deve essere respinta in Pt_1
toto l'opposizione di con conseguente sua condanna al Controparte_1
pagamento in favore di dell'importo di euro 7.371,98, portato dalle Pt_1
fatture n. 2014/402376190 del 9 giugno 2014 e n. 2014/28116602 del 14 ottobre 2014 di importo rispettivamente di euro 4.167,04 e di euro 3.204,94, oltre gli interessi per il ritardato pagamento ai sensi del R.S.I.I.
*
5. La riforma della sentenza di primo grado comporta la necessità di provvedere a una nuova regolamentazione delle spese di lite, con conseguente assorbimento del terzo motivo di appello di Pt_1
*
6. In considerazione del criterio della soccombenza, l'appellata deve essere condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali.
Sullo scaglione determinato sulla base del decisum, i compensi sono liquidati ai valori medi per tutte le fasi previste dal d.m. n. 55/2014 per il giudizio di primo grado, oltre le spese di c.t.u. che, nei rapporti interni devono essere interamente posti a carico della e ai valori medi per le fasi CP_1
introduttiva, studio e di decisione del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
pagina 13 di 14 eccezione e deduzione:
1. in riforma della sentenza 1901/2023 resa dal Tribunale di Cagliari condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
dell'importo di euro 7.371,98, oltre gli interessi per il ritardato
[...]
pagamento ai sensi del R.S.I.I.;
2. condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali, che liquida in a. euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. e spese di c.t.u. (liquidate con decreto del 20 novembre
2020) per il primo grado;
b. euro 3.966,00 per compensi, euro 382,50 per spese esenti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il presente grado.
Cagliari, 1 luglio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Donatella Aru Consigliere dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 64 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(p.i. ) elettivamente domiciliata a Sassari, Parte_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'avv. Francesco Pisenti, che la rappresenta e difende giusta delega in atti,
appellante nei confronti di
(c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Sara Battolu, che la rappresenta e difende giusta delega in atti,
appellata
pagina 1 di 14 La causa è stata decisa sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di Parte_1
in via principale: a) accogliere in toto, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello, b) annullare e riformare integralmente la sentenza n.
1901/2023, resa dal Tribunale civile di Cagliari, nella persona del Giudice
Dott. Riccardo Ariu, pubblicata il 4/08/2023, ivi compresa la regolamentazione delle spese di lite e, per l'effetto, c) confermare la piena debenza dell'importo di euro
7.371,98, portato dall'ingiunzione fiscale n. 2077/2017; conseguentemente, d) condannare l'appellata al pagamento del suddetto importo in favore di oltre agli interessi per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento Pt_1
del Servizio Idrico Integrato;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover rigettare in tutto o in parte il presente appello, e) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da Pt_1
nei confronti dell'odierna appellata per la fornitura idrica di cui alle fatture ingiunte n. 2014/402376190 e n. 2014/28116602 e, per l'effetto, f) condannare parte appellata al pagamento della somma che risulterà dovuta per le suddette causali, oltre interessi per ritardato pagamento ai sensi del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in ogni caso: con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfetario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse di voglia la Corte d'Appello adita, Controparte_1
contrariis rejectis:
pagina 2 di 14 a) rigettare il proposto gravame, siccome infondato, destituito di fondamento, sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.
1901/2023 resa dal Tribunale di Cagliari, nella persona del Giudice Riccardo
Ariu.;
b) Con vittoria di spese competenze ed onorari. cui dispone in ordine alle spese legali, per i motivi di cui all'espositiva che precede.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 21 febbraio 2017, notificò ad Parte_1 CP_1
l'ingiunzione fiscale n. 2077/2017, avente ad oggetto il pagamento delle
[...]
fatture n. 2014/402376190 del 9 giugno 2014 e n. 2014/28116602 del 14 ottobre 2014 di importo rispettivamente di euro 4.167,04 e di euro 3.204,94 per la fornitura di acqua potabile nel periodo compreso tra il 5 giugno 2013 e l'8 agosto 2014.
Per quanto qui di interesse, propose opposizione contro Controparte_1
tale ingiunzione, denunciando:
• violazioni del Codice del Consumo: date la mancata risposta ai reclami, la minaccia di sospensione del servizio e la fatturazione irregolare;
• violazione dell'art. 1460 c.c.: per non avere adempiuto i Pt_1
propri obblighi contrattuali;
• violazioni della Carta del Servizio Idrico Integrato: per mancata verifica del contatore, mancata comunicazione di consumi anomali e per mancata fatturazione non bimestrale;
• condotta scorretta: per avere ignorato le richieste di Pt_1
pagamento su base media e aver agito in modo sproporzionato.
pagina 3 di 14 resistette, eccependo la regolarità del proprio operato e il corretto Pt_1
assolvimento dei propri obblighi nonché il normale funzionamento del contatore.
Istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, la causa fu decisa con la sentenza n. 1901/2023.
Per quanto rilevante in questa sede, il Tribunale rideterminò il credito del gestore in euro 1.957,67, con conseguente condanna di al Controparte_1
pagamento della somma maggiorata di interessi al saggio di mora previsti dal
Regolamento del Servizio Idrico Integrato (R.S.I.I.).
Constatata l'abnormità dei consumi rilevati dalle citate fatture rispetto ai costi storici dell'utente, il primo giudice individuò, alla luce delle risultanze dell'istruttoria e degli obblighi posti dalla C.S.I. in capo al gestore e all'utente, le cause dell'anomalia dei consumi.
Chiamato a pronunciarsi sul regolare funzionamento del contatore, il c.t.u. accertò che il contatore risultava funzionante sebbene, solo alle basse portate,
(che non sono quelle di esercizio) risultassero sì errori di registrazione, ma negativi (il misuratore registrava meno acqua in ingresso a fronte di un consumo maggiore, seppur minimo).
Quanto alla compatibilità dei consumi con la tipologia di utente, il consulente la escluse, avuto riguardo al numero (tre) dei componenti del nucleo familiare e ricondusse gli elevati consumi, quale opzione più plausibile, a una perdita occulta.
Il Tribunale valorizzò la circostanza della perdita occulta (nella porzione che partendo dal contatore arriva fino all'abitazione dell'utente), ai fini della pagina 4 di 14 qualificazione del rapporto obbligatorio tra le parti, richiamando l'art. B.35.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
Tale disposizione, infatti, riconosce all'utente, in presenza di una perdita non visibile e non imputabile a negligenza, il diritto alla riduzione delle componenti tariffarie relative ai servizi di fognatura e depurazione, in quanto riferite a volumi d'acqua non effettivamente recapitati alla rete di scarico
Il giudice sottolineò che, in base al citato regolamento, l'utente è normalmente tenuto a pagare l'intero importo dell'acqua registrata dal contatore, anche se dispersa a causa di una perdita occulta. Tuttavia, questa regola non è assoluta: deve essere interpretata alla luce dei principi generali di buona fede contrattuale (artt. 1175 e 1375 c.c.) e di causalità (art. 1227
c.c.).
Nel caso specifico, la perdita si era verificata in un tratto dell'impianto difficilmente accessibile all'utente, e aveva omesso di avvisare Pt_1
tempestivamente del consumo anomalo, nonostante ne avesse avuto evidenza già mesi prima.
Questa inerzia colposa aveva impedito all'utente di intervenire per tempo, contribuendo in modo determinante al danno, seppure lo stesso doveva essere considerato responsabile per mancata verifica periodica del proprio impianto, con conseguente riparto della responsabilità tra gestore e utente nella misura, rispettivamente, del 70% e del 30%.
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2. Avverso la sentenza n. 1901/2023 ha proposto appello Pt_1
2.1 Con un primo motivo, il Gestore ha denunciato l'erronea pagina 5 di 14 interpretazione delle risultanze istruttorie, sulla violazione e falsa applicazione della normativa di settore in materia di perdita idrica occulta, censurando, in particolare, il riconoscimento di una perdita idrica occulta a valle del contatore e la conseguente riduzione delle componenti tariffarie per fognatura e depurazione, nonostante la mancata prova in ordine all'effettiva esistenza della perdita, alla sua localizzazione e alla successiva riparazione, come richiesto dall'art. B.35.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
Lamentato che fossero state disattese le risultanze della c.t.u. (che aveva escluso il malfunzionamento del contatore), l'appellante ha denunciato la mancanza di fondamento probatorio della conclusione circa la perdita occulta, conclusione in contrasto con le stesse dichiarazioni dell'utente, che aveva riferito di aver effettuato verifiche sull'impianto, constatando l'assenza di consumi anomali a rubinetti chiusi.
L'appellante ha inoltre contestato il criterio adottato dal Tribunale per la rideterminazione del consumo medio giornaliero, ritenuto pari a 0,6 mc, in difformità rispetto a quanto dichiarato dalla stessa parte opponente, che aveva indicato un consumo medio compreso tra 1,5 e 1,8 mc/giorno. Tale discrepanza avrebbe comportato -secondo una sottostima ingiustificata delle Pt_1
componenti tariffarie dovute, con conseguente illegittima riduzione dell'importo complessivo delle fatture oggetto di ingiunzione.
2.2 Con un secondo motivo, ha contestato l'attribuzione a sé di Pt_1
una responsabilità prevalente nella mancata rilevazione tempestiva dei consumi anomali, nonostante l'utente non avesse dimostrato alcun nesso causale tra tale omissione e il danno lamentato.
pagina 6 di 14 ha censurato l'applicazione in modo distorto del combinato Pt_1
disposto degli artt. B.35 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e 1227
c.c., in ragione dell'omessa considerazione del fatto che l'utente è tenuto a monitorare periodicamente i propri consumi e a mantenere in efficienza l'impianto idrico a valle del contatore.
L'appellante ha contestato, inoltre, che il primo giudice abbia ritenuto causalmente efficiente l'inerzia del gestore, nonostante la stessa parte opponente avesse dichiarato che i consumi erano già rientrati nella norma prima ancora della ricezione della fattura contestata.
In tale contesto -ha argomentato l'atto di impugnazione- non vi è prova del nesso causale tra l'omessa comunicazione del consumo anomalo e il danno lamentato.
In ogni caso -ha concluso l'appellante- l'utente, pur tenuto alla vigilanza sull'impianto ex art. B.35 R.S.I.I., aveva omesso i controlli proprio nel periodo critico, sicché la responsabilità di esso gestore, se sussistente, non avrebbe dovuto essere al massimo paritaria.
2.3 Con un terzo motivo, infine, l'appellante ha censurato la compensazione integrale delle spese di giudizio e ha chiesto la riforma della statuizione come conseguenza dell'accoglimento dell'appello e ha chiesto, in particolare, che la ripartizione delle spese di c.t.u in misura prevalente (¾) a carico dell'opponente, pur essendo stata disposta la verifica su un contatore risultato regolarmente funzionante. ha resistito, eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per:
pagina 7 di 14 - non aver l'appellante prodotto agli atti il proprio fascicolo di parte;
- per mancata indicazione ex art. 342 c.p.c. n.1 del capo della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione.
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3. Deve essere disattesa l'eccezione della parte appellata d'inammissibilità dell'appello per omesso deposito del fascicolo di parte del primo grado.
Qualora l'appellante si riservi, nella nota di iscrizione a ruolo dell'impugnazione, di presentare il fascicolo di parte formato in primo grado e ometta, poi, di depositarlo entro il termine prescritto, il giudice d'appello non può dichiarare l'inammissibilità del gravame, ma deve decidere sulla base degli atti legittimamente a sua disposizione al momento della decisione, in conformità al principio di disponibilità delle prove (cfr. Cass., ord. 25 giugno
2021, n. 18287).
Ne consegue che l'omesso deposito del fascicolo di parte non integra una causa di inammissibilità dell'impugnazione, ma comporta unicamente l'impossibilità per l'appellante di avvalersi del contenuto di quegli atti non ritualmente prodotti nel giudizio di gravame. Il giudice d'appello resta, pertanto, vincolato a decidere sulla base degli atti ritualmente acquisiti al fascicolo processuale.
Deve, altresì, essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata per mancata indicazione ex art. 342 c.p.c. n. 1 del capo della decisione di primo grado.
Per consolidato orientamento di Legittimità, l'art. 342 c.p.c., come riformulato dal d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, non impone pagina 8 di 14 formule sacramentali, ma richiede che dall'atto di appello emergano con chiarezza le parti della decisione che si intendono contestare e le ragioni della censura, anche attraverso una lettura complessiva dell'atto (cfr. Cass., ord. 25 gennaio 2023, n. 2320).
Nel caso di specie, pur non indicando in forma espressamente numerata i capi della sentenza impugnata, l'atto di impugnazione contiene una articolata esposizione delle doglianze mosse alla decisione di primo grado, con riferimento puntuale alle statuizioni contestate, alle motivazioni ritenute erronee e alle richieste di riforma. Ciò è sufficiente a soddisfare il requisito di specificità richiesto dalla norma, anche alla luce del principio di effettività del diritto di difesa e del favor per la decisione nel merito.
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4. I primi due motivi d'appello, siccome strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Deve essere condivisa la doglianza di circa l'erronea Pt_1
interpretazione delle risultanze istruttorie e ha disatteso i principi consolidati in materia di ripartizione dell'onere probatorio nei contratti di somministrazione.
Prima di tutto deve essere ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (recentemente, per tutte, Cass., ord. 31 maggio
2024, n. 15340) per cui è onere del somministrante, per il principio di vicinanza della prova, dimostrare il corretto funzionamento del contatore.
Solo all'esito positivo di tale accertamento, grava sull'utente l'onere di dimostrare che l'eccessività dei consumi sia imputabile a fattori esterni al proprio controllo, quali l'intervento di terzi o eventi imprevedibili, e che pagina 9 di 14 l'impiego abusivo non sia stato agevolato da proprie condotte negligenti.
Nel caso di specie -come riconosciuto dallo stesso Tribunale- la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato il corretto funzionamento del contatore, escludendo malfunzionamenti significativi, se non per minime tolleranze a basse portate, peraltro favorevoli all'utente.
Ne consegue che ha assolto pienamente all'onere probatorio a suo Pt_1
carico, dimostrando la legittimità delle misurazioni e, dunque, della pretesa creditoria.
Di contro, l'utente non ha fornito prova alcuna dell'esistenza di una perdita idrica occulta né ha dimostrato che l'anomalia nei consumi fosse dovuta a cause a sé non imputabili.
Anzi -come ha fondatamente protestato dalle stesse dichiarazioni Pt_1
dell'opponente era emerso che, all'atto delle verifiche effettuate in proprio dalla vacca, il contatore era rimasto fermo a rubinetti chiusi, circostanza che escludeva la presenza di una perdita in atto.
Infatti, nel proporre opposizione contro l'ingiunzione, Controparte_1
non aveva lamentato perdite occulte nel tratto di impianto a valle del contatore, ma aveva ricondotto (cfr. reclami inviati al Gestore) al malfunzionamento del contatore i consumi risultanti dalle fatture contestate.
Solo in sede di c.t.u. è stata ipotizzata dai tecnici, come spiegazione alternativa al malfunzionamento del contatore, l'esistenza di perdite, ipotesi che è stata posta dal primo giudice a fondamento della decurtazione delle voci tariffarie relative a fognatura e depurazione sulla base dell'art. B.35.2 del
R.S.I.I. secondo cui nel caso di perdita idrica, l'utente ha diritto
pagina 10 di 14 alla decurtazione delle quote tariffarie per depurazione e fognatura in relazione ai consumi eccedenti il consumo medio giornaliero dell'utenza.
La motivazione del giudice di primo grado, che ha ritenuto di ridurre l'importo dovuto sulla base di una presunta perdita occulta, si rivela illogica e contraddittoria, in quanto disancorata dalle allegazioni dell'utente e dalle risultanze istruttorie e in contrasto con i principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Inoltre, anche la rideterminazione del credito operata dal Tribunale, fondata su un consumo medio giornaliero arbitrariamente stimato in 0,6 mc, in luogo di quello indicato dalla stessa parte opponente (1,5/1,8 mc), risulta priva di fondamento probatorio e deve essere disattesa.
In questa situazione, anche il passaggio motivazionale relativo alla responsabilità condivisa tra utente e gestore non giustifica la soluzione cui è pervenuto il primo giudice.
Il Tribunale ha riconosciuto che la responsabilità per i consumi idrici anomali non può essere attribuita esclusivamente all'utente né interamente al gestore del servizio idrico.
In particolare, il giudice ha osservato che:
-sebbene la perdita si fosse verificata in un tratto dell'impianto di competenza dell'utente, vi erano circostanze concrete che rendevano particolarmente difficile per quest'ultimo accorgersi tempestivamente dell'anomalia (condotta idrica che, dopo il contatore, attraversa aree non facilmente accessibili, come suolo pubblico o proprietà di terzi, rendendo complicata la verifica dello stato dell'impianto);
pagina 11 di 14 -pur avendo rilevato consumi anomali già a partire da giugno 2013, aveva omesso di informare l'utente in modo tempestivo e solo Pt_1
dopo oltre nove mesi e a seguito di una seconda lettura che confermava l'anomalia, è stata emessa la fattura che ha permesso all'utente di rendersi conto del problema. Questa condotta omissiva ha impedito all'utente di intervenire per tempo, aggravando così il danno.
Alla luce di ciò, il giudice ha ritenuto equo attribuire la responsabilità in misura prevalente ad ) e residuale all'utente (30%), applicando i CP_2
principi di correttezza, buona fede contrattuale e causalità.
Tuttavia, tale argomentazione ha come presupposto l'elemento fattuale, indimostrato e, in ogni caso, non allegato dall'interessata, che i consumi per cui
è causa siano effettivamente riconducibili a una perdita occulta, sicché la condivisibilità teorica del ragionamento sviluppato dal giudice non può giustificare la riduzione dei compensi spettanti ad per i consumi della Pt_1
CP_1
Priva di logicità risulta, poi, il passaggio motivazionale per cui l'efficienza causale della inerzia colposa di rispetto alla verificazione della Pt_1
perdita idrica si comprende se si pensa che, una volta ricevuta la fattura a fine giugno, i consumi anomali si erano interrotti poco dopo, considerato che all'inizio del mese di agosto erano ritornati nella media precedente il consumo abnorme (pag. 8).
Precisato che il c.t.u. stesso ha escluso (risposta al quesito n. 2) che il contatore, dopo un periodo di malfunzionamento, possa aver ripreso a funzionare correttamente, risulta francamente poco comprensibile come, in una pagina 12 di 14 situazione nella quale l'utente stesso nega l'esistenza di perdite occulte,
l'inerzia o il ritardo del gestore nell'invio della fattura possa avere avuto efficienza causale rispetto ai consumi dell'utenza.
Deve essere, dunque, accolto l'appello di e deve essere respinta in Pt_1
toto l'opposizione di con conseguente sua condanna al Controparte_1
pagamento in favore di dell'importo di euro 7.371,98, portato dalle Pt_1
fatture n. 2014/402376190 del 9 giugno 2014 e n. 2014/28116602 del 14 ottobre 2014 di importo rispettivamente di euro 4.167,04 e di euro 3.204,94, oltre gli interessi per il ritardato pagamento ai sensi del R.S.I.I.
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5. La riforma della sentenza di primo grado comporta la necessità di provvedere a una nuova regolamentazione delle spese di lite, con conseguente assorbimento del terzo motivo di appello di Pt_1
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6. In considerazione del criterio della soccombenza, l'appellata deve essere condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali.
Sullo scaglione determinato sulla base del decisum, i compensi sono liquidati ai valori medi per tutte le fasi previste dal d.m. n. 55/2014 per il giudizio di primo grado, oltre le spese di c.t.u. che, nei rapporti interni devono essere interamente posti a carico della e ai valori medi per le fasi CP_1
introduttiva, studio e di decisione del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
pagina 13 di 14 eccezione e deduzione:
1. in riforma della sentenza 1901/2023 resa dal Tribunale di Cagliari condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
dell'importo di euro 7.371,98, oltre gli interessi per il ritardato
[...]
pagamento ai sensi del R.S.I.I.;
2. condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali, che liquida in a. euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. e spese di c.t.u. (liquidate con decreto del 20 novembre
2020) per il primo grado;
b. euro 3.966,00 per compensi, euro 382,50 per spese esenti, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. per il presente grado.
Cagliari, 1 luglio 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu dott. Enzo Luchi
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