Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/04/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
RG 4325 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 4325 2024 r.g. tra
rappresentato e difeso dall'avv. DAL BELLO ALBERTO Parte_1
E
rappresentato e difeso dall'avv. PIECHELE Controparte_1
DARIA e dall'avv. MARIO GIUSEPPE LEONE
Oggi 10/04/2025 mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, dinanzi al giudice dott.ssa
Stefania Caparello, sono comparsi:
Per 'avv. DAL BELLO ALBERTO Parte_1
Per l'avv. PIECHELE DARIA e l'avv. Controparte_1
MARIO GIUSEPPE LEONE
I procuratori delle parti hanno discusso la causa come da note ritualmente depositate.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio
Riaperto il verbale alle ore 15:30, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Stefania Caparello all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo il 17/10/2024 al n. 4325 del Ruolo Gen. Aff. Cont. dell'anno 2024 promossa da
) con l'avv. DAL BELLO ALBERTO Parte_1 P.IVA_1
) elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
C.F._1
- RICORRENTE- contro
) con Controparte_1 C.F._2
l'avv. MARIO GIUSEPPE LEONE (c.f. ) e l'avv. PIECHELE DARIA C.F._3
( domiciliato presso il difensore C.F._4
- RESISTENTE–
avente ad oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza odierna
Per parte ricorrente: in via preliminare di rito:
- dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza e, per l'effetto, revocare il
Decreto Ingiuntivo emesso n. 1259/2024 del 1/08/2024 nel procedimento monitorio R.G. n.
3024/2024 e dichiarare la competenza del Tribunale di Treviso. nel merito:
- accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria dell'ingiungente per tutti i motivi sopra detti, e, previo accertamento dei debiti di nei confronti di Controparte_1 Pt_2
revocare il decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Con espressa riserva di agire in separato giudizio per recuperare il credito di Parte_2
Spese e compensi di lite interamente rifusi.
Si dà atto che l'eccezione di incompetenza territoriale non è stata più riproposta. Per parte resistente: In via preliminare:
1) Voglia l'Ill.mo Giudice, affermata la propria competenza, dichiarare inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo della società perché tardiva e, per l'effetto, Parte_1
dichiarare definitivo il decreto ingiuntivo n°1259/2024 D.I., n°3024/2024 R.G. emesso dal
Tribunale di Vicenza, in data 19.08.2024;
2) Voglia l'Ill.mo Giudice adito concedere l'esecuzione del decreto ingiuntivo n°1259/2024
D.I., n°3024/2024 R.G. emesso dal Tribunale di Vicenza, in data 19.08.2024, per la somma di €
9.837,34, oltre ad interessi come da domanda, oltre alle spese di procedura monitoria, liquidate in € 567,00 per compensi professionali ed € 146,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali, spese IVA, contributo previdenziale e successive occorrende e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c.
In via principale:
3) Rigettarsi le domande, conclusioni ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti.
In via subordinata:
4) Nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento dei fatti esposti, condannare la società al pagamento della somma di € 9.837,34, oltre ad Parte_1 interessi come da ricorso monitorio, oltre alle spese di procedura monitoria, liquidate in €
567,00 per compensi professionali ed € 146,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali, spese IVA, contributo previdenziale e successive occorrende oppure di quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, in favore del sig.
titolare della ditta per i motivi Controparte_1 Controparte_1
indicati in narrativa.
5) In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di opposizione, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.p.a. 4%, IVA 22% e successive spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, – sul presupposto per cui aveva sottoscritto, in qualità di locatrice, Parte_1
un contratto di locazione a uso commerciale con la società ; Controparte_1 che la conduttrice aveva chiesto e ottenuto dall'intestato Tribunale il d.i. p.e. 1259/24 emesso il
1/8/24 per € 9.837,34, a titolo di restituzione del deposito cauzionale;
che non Controparte_1 avrebbe avuto, tuttavia, diritto alla restituzione del deposito, in quanto non aveva a sua volta corrisposto i canoni e le utenze fino a ottobre 2023 per €45.966,27 – ha citato in giudizio
[...]
, al fine di sentir dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito e, nel Controparte_1 merito, l'infondatezza della pretesa creditoria con revoca del d.i. impugnato.
Con decreto del 18/10/24, questo giudice ha disposto la conversione del rito, posto che trattandosi di credito derivante da rapporto di locazione, la causa doveva ritenersi attratta al rito locatizio.
Con memoria integrativa del 30/10/24, non ha riproposto l'eccezione di incompetenza Parte_1
territoriale del Tribunale adito.
Si è costituita, nel sub procedimento relativo alla fase cautelare, Controparte_1
chiedendo che l'opposizione a decreto ingiuntivo svolta venisse dichiarata
[...]
inammissibile per tardività. Nel merito, ha comunque chiesto il rigetto dell'opposizione. In via subordinata, ha chiesto il pagamento di € 9.837,34, oltre ad interessi come da ricorso monitorio e alle spese di procedura monitoria.
Con provvedimento del 28/11/24, il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del d.i. impugnato.
Si è costituita nel procedimento principale , deducendo che, Controparte_1
in data 1.06.2015, aveva concluso con un contratto avente ad oggetto la locazione di Parte_1
un immobile a uso commerciale;
nel mese di settembre 2023, la società aveva Parte_1
comunicato al sig. il recesso dal suddetto contratto;
l'immobile era stato rilasciato. In ogni CP_1 caso, ha contestato l'importo indicato dall'opponente quale morosità, deducendo che, a seguito di accordi intercorsi, il canone di locazione era stato ridotto a euro 1.000,00 oltre IVA a decorrere già da settembre 2021; a settembre 2023, l'entità del dei canoni accantonati per il fallimento (tenuto conto che i canoni di locazione e, comunque, il debito contratto dal era stato oggetto di CP_1
pignoramento presso terzi, nella procedura esecutiva R.G.E. n. 1712/2023, avanti al Tribunale di
Vicenza) ammontava a euro 12.000,00 oltre IVA, ovvero a euro 14.640,00; i consumi non corrisposti ammontavano, invece, a luglio 2022, a € 1.725,85 e ad agosto 2022 a € 2.209,49.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 10/4/25, tenutasi per via documentale ex art. 127 ter cpc, le parti hanno discusso le rispettive linee argomentative e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. Preliminarmente si deve dare atto della mancata riproposizione (e, quindi, della rinuncia) da parte dell'opponente dell'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale.
D'altra parte, l'art. 21 cpc stabilisce che per le cause di locazione, sia competente il luogo in cui è sito l'immobile. Si tratta di una competenza inderogabile. In tal senso, si richiama Cassazione civile sez. III, 19/09/2024, (ud. 07/05/2024, dep. 19/09/2024),
n.25138, a mente della quale “per fermo convincimento di nomofilachia, in tema di locazioni, il criterio di radicamento della competenza territoriale del giudice al locus rei sitae sancito dall'art. 21 cod. proc. civ. ha natura cogente ed inderogabile, con la conseguente invalidità (rilevabile anche ex officio in sede di regolamento di competenza) di una eventuale clausola difforme inserita nel regolamento negoziale (così, da ultimo, Cass. 24/06/2020, n. 12404; Cass. 16/10/2014, n. 21908) e con la conseguente irrilevanza di un'adesione di una parte all'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso sollevata, potendo incidere gli accordi tra le parti unicamente sui criteri di competenza per territorio derogabile (Cass. 11/05/2022, n. 15017);”.
Nel caso di specie, l'immobile è sito in Arzignano e, pertanto, sussiste la competenza di questo
Ufficio.
2. Sempre in via preliminare, occorre rilevare che l'opposizione è tardiva e, quindi, va dichiarata improcedibile.
L'art. 447 bis c.p.c. prevede che le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli artt. 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420,
421 primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436 bis, 437, 438, 439, 440, 441 c.p.c., in quanto applicabili.
In altri termini, le controversie in tema di locazione, quale quella che viene in discorso sono assoggettate al rito lavoro e, pertanto, l'opposizione avrebbe dovuto essere svolta con ricorso.
Da tanto consegue un diverso computo dei termini al fine di verificare la tempestività dell'opposizione.
Ed, infatti, se nelle controversie azionate con atto di citazione, la causa si intende radicata al momento della notifica dell'atto introduttivo (dovendo poi ottemperarsi alla iscrizione a ruolo, da svolgersi entro i successivi 10 gg), di contro, nelle controversie da introdursi con il ricorso, la litispendenza si intende avverata al momento del deposito in cancelleria di detto atto introduttivo e, pertanto, è a tale momento che occorre aver riguardo, al fine di valutare la tempestività o meno dell'opposizione in materia lavoristica o assoggettata a tale rito.
Ciò premesso, “L'opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie soggette al rito del lavoro si propone con ricorso;
tuttavia, ove sia, per errore, proposta con citazione, essa può impedire comunque che il decreto divenga definitivo, non già se notificata alla controparte entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., ma solo se, entro tale termine, venga altresì depositata in cancelleria” (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 797 del 15/01/2013).
Nel caso di specie, il d.i. è stato ritualmente notificato il 19/8/24 e, quindi, atteso il periodo feriale,
l'opposizione doveva essere depositata in cancelleria e iscritta a ruolo entro il 10/10/24. Invece, parte opponente ha notificato l'atto di citazione il 10/10/24, iscrivendolo a ruolo il 17/10/24
e, pertanto, l'opposizione è tardiva.
Né è possibile dedurre l'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 4 del D.Lgs.
150/11 (che prevede al comma 5 che “Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”), posto che tale disciplina è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/11, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'articolo 641 del cpc..
Nel caso di specie, tuttavia non si rientra in una delle ipotesi di cui al D. Lgs. 150/11.
3. L'opposizione è comunque infondata nel merito.
Ora, il locatore ha l'obbligo di restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore a garanzia degli obblighi contrattuali già al termine della locazione, non appena l'immobile locato sia stato rilasciato.
In particolare, la giurisprudenza della Suprema Corte, sul punto, è pacifica nell'affermare che: “Nel contratto di locazione, l'obbligo di restituzione del deposito cauzionale sorge in capo al locatore al termine del rapporto, non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma dopo tale evento, senza proporre domanda giudiziale per
l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati, il conduttore può esigerne la restituzione. Tuttavia, dallo svincolo, volontario o coattivo, dei beni o somme oggetto di deposito, non può inferirsi in via automatica l'insussistenza di obbligazioni inadempiute del conduttore o di danni da risarcire, dal momento che non è
l'accertamento dell'insussistenza di danni ovvero dell'infondatezza di pretese risarcitorie del locatore a far sorgere il diritto alla restituzione del deposito cauzionale del conduttore ma
l'avvenuto rilascio dell'immobile. Pertanto, nel giudizio promosso per la restituzione del deposito cauzionale, l'esistenza di eventuali danni può essere dedotta a fondamento di domanda riconvenzionale risarcitoria, nel rispetto dei termini processuali dettati a pena di decadenza, non potendo la semplice allegazione degli stessi considerarsi mera difesa volta
a negare la sussistenza del fatto costitutivo del credito azionato” (Cass. sez. 3, Sentenza n. 18069 del 05/07/2019).
Più di recente, la Corte ha altresì affermato che “Al termine del contratto di locazione, il locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito cauzionale, a condizione che proponga domanda giudiziale per l'attribuzione dello stesso, in tutto o in parte, a copertura di importi rimasti impagati, ovvero di specifici danni subiti, di qualsiasi natura (e non solo di quelli strettamente afferenti alla "res locata")”. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 194 del 05/01/2023).
Nel caso di specie, l'opponente non ha neanche dedotto l'esistenza di vizi e danni all'immobile, ma si è limitata a evidenziare che la conduttrice avrebbe uno scoperto rilevante in punto pagamento canoni e utenze.
4. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico della opponente, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato, tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa (scaglione 5.201,00 – 26.000,00), parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva e decisionale stante l'assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
Dichiara inammissibile la spiegata opposizione e per l'effetto Dichiara definitivamente esecutivo, ex art. 653 c.p.c., il d.i. n. 1259/2024 emesso da questo Ufficio il 1/8/2024;
Condanna parte opponente a versare a parte opposta le spese di lite che si liquidano in €1.700,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Vicenza il 10/04/2025
Il Giudice dott.ssa Stefania Caparello