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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/10/2025, n. 4042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4042 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2127/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AF DE OR Presidente dott. Carlo Bianchetti Giudice dott. IA SA Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2127/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati FRANCO Parte_1 C.F._1
EL, CA RI HE OR e dell'avv. CA PACE
RICORRENTE contro
C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti HE BRAGHO' e Controparte_1 P.IVA_1
AN PA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
- accertare e dichiarare che il sig. ha diritto di ottenere dalla società Parte_1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in forza del Patto di non concorrenza
[...] concluso con detta società in data 30 settembre 2002 (ns. doc. n. 3) il pagamento di un corrispettivo pari a Euro 77.000,00 al netto delle imposte di legge, rivalutato secondo l'indice ISTAT e maggiorato degli interessi di mora nella misura (concordata fra le parti) del 10% su base annua;
interessi da calcolarsi a far data dall'undicesimo giorno successivo alla cessazione del sig. dalla carica Parte_1 pagina 1 di 10 di Amministratore (13 novembre 2016); e così in totale Euro 164.459,09, inclusi rivalutazione monetaria e interessi di mora sino alla data del 7 febbraio 2024, oltre imposte e oneri di legge;
2.- per l'effetto condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al sig. la somma di Euro 164.459,09, oltre interessi ulteriori nella Parte_1 misura convenuta del 10%, a far data dal 7 febbraio 2024 fino al saldo effettivo, oltre oneri e imposte di legge;
3.- accertare e dichiarare, inoltre, che il sig. ha il diritto di ottenere dalla società Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il pagamento dell'ulteriore Controparte_1 importo di Euro 5.043,38, oltre oneri e imposte di legge, a titolo di compenso maturato prima della sua revoca dalla carica di Consigliere di amministrazione avvenuta in data e ad oggi non ancora corrisposto dalla società;
4.- per l'effetto, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere altresì al sig. l'indicato importo di Euro 5.043,38, oltre oneri e Parte_1 imposte di legge, oltre interessi al tasso legale, a far data dal 3 novembre 2016 fino al saldo effettivo.
Per parte resistente:
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, la inammissibilità della domanda proposta per abuso del processo e carenza di interesse ad agire.
In via principale e nel merito: rigettare l'avversario Ricorso introduttivo e tutte le domande e istanze proposte dal sig. Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi Parte_1 secondo le Tariffe professionali vigenti.
In via istruttoria: si domanda il rigetto di tutte le istanze istruttorie proposte dal sig. Parte_1 per genericità, irrilevanza, inammissibilità.
In subordine, laddove necessario, senza inversione dell'onere della prova e senza voler sanare l'avversario difetto di allegazioni, ammettere la prova per testimoni su tutte le circostanze in fatto dedotte nella presente comparsa di costituzione e di risposta e di cui ai documenti prodotti in causa. Si indica il seguente testimone: . Tes_1
ISTANZA DI ESIBIZIONE: si domanda all'Ill.mo Tribunale adito di voler ordinare al sig.
[...]
l'esibizione in giudizio della documentazione relativa ai suoi rapporti con la società Parte_1 iraniana TASHA Manufacturing PA a far data dal 2016 in quanto utile e necessaria per dimostrare la violazione del patto di non concorrenza. pagina 2 di 10 Interrogatorio formale: si domanda l'interrogatorio formale e sotto giuramento del sig.
[...] sulla seguente circostanza: “Dica della Sua collaborazione professionale e/o lavorativa con Parte_1 la Società iraniana TASHA precisando la data di inizio e l'attività svolta”.
IN FATTO E IN DIRITTO
I. Lo svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, in estrema sintesi, premesso di Parte_1 aver rivestito la carica di consigliere di amministrazione di dal 28 giugno 2002 al 2 Controparte_1 novembre 2016 e di aver sottoscritto con la stessa società un patto di non concorrenza per la durata di dodici mesi dalla cessazione della carica, ricostruite le varie delibere con le quali era stato stabilito l'importo dovuto ai membri del consiglio di amministrazione (CDA) a titolo di compenso, chiedeva la condanna della società resistente al pagamento della somma di euro 5.043,38, oltre interessi e rivalutazione a titolo di saldo delle competenze spettanti in qualità di componente del CDA e al pagamento della somma di euro 77.000,00 oltre rivalutazione e interessi (per l'importo complessivo di euro 164.459,09) a fronte della conclusione del patto di non concorrenza.
Si costituiva la resistente che eccepiva l'inammissibilità della domanda per abuso del processo e carenza di interesse ad agire, la nullità del patto di non concorrenza a fronte dell'incongruità del corrispettivo pattuito nonchè la violazione del patto di non concorrenza ad opera del ricorrente.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 281 duodecies c.p.c., dell'assunzione della prova orale dedotta dalle parti e della discussione innanzi al G.I., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
II. I rapporti tra le parti
Non è in contestazione tra le parti che a far data dal 28 giugno 2002, è stato Parte_1 nominato consigliere di amministrazione di e, successivamente, dal 25 luglio 2002, Controparte_1 consigliere delegato della stessa società, con un compenso netto annuo di euro 105.000,00 (aumentato ad euro 110.000,00 in data 27 settembre 2005 e ridotto ad euro 33.000,00 in data 3 aprile 2009).
Né è in contestazione che le parti, in data 30 settembre 2002, hanno concluso un “Patto di non concorrenza” valevole per il “periodo successivo alla sua decadenza dalla carica di membro del pagina 3 di 10 Consiglio di Amministrazione” (doc. n. 3).
Con tale patto è stato concordato che il si sarebbe astenuto “dal prestare opera quale Parte_1 dipendente, consulente o in qualsiasi altra forma, occasionalmente o saltuariamente, con o senza vincoli di subordinazione, con o senza retribuzione o profitto presso o a favore di persone, imprese o enti, che svolgano attività di produzione e/o commercializzazione di scambiatori di calore” nonché
“dall'intraprendere o comunque svolgere in proprio attività relative alla produzione e/o commercializzazione di scambiatori di calore a piastre di tipologia saldata”, per la durata massima di dodici mesi dalla data di decadenza da membro del consiglio di amministrazione di Controparte_1 su tutto il territorio italiano e gli avrebbe versato, a titolo di “Patto di non Controparte_1 concorrenza”, un corrispettivo di euro 77.000,00 al netto delle ritenute di legge, rivalutati all'indice
Istat, versamento da effettuarsi nel termine di 10 giorni dalla data di cessazione dalla carica di membro del consiglio di amministrazione della società (cfr. doc. 3 di parte ricorrente).
È, altresì, pacifico che, nella primavera del 2009, assunta la carica di componente del CDA della società socio unico di , il CDA di Controparte_2 Controparte_1 Controparte_1 ha deliberato di corrispondere, all'odierno ricorrente, il compenso annuo di euro 33.000,00, compenso ridotto ad euro 3.000,00 annui in data 9 settembre 2016 (cfr. doc. 15 di parte ricorrente).
Non è in contestazione che, in data 2 novembre 2016, l'assemblea dei soci di ha Controparte_1 revocato il ricorrente dalla carica di amministratore, motivando tale revoca in considerazione della
“ridotta attività della e del venir meno del “rapporto fiduciario con il sig. CP_1 Parte_1
(cfr. doc. 16 di parte ricorrente).
III. L'eccezione di inammissibilità della domanda
Parte resistente ha eccepito la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e l'abuso dello strumento processuale, evidenziando che la società è da tempo inattiva con situazione patrimoniale negativa e in perdita continua sicché il giudizio sarebbe “inutile” in quanto lascerebbe il ricorrente nella medesima situazione (personale e patrimoniale) precedente alla instaurazione del giudizio.
Lamenta, inoltre, che il ricorrente avrebbe atteso otto anni dalla cessazione del rapporto prima di instaurare il presente giudizio, facendo più che raddoppiare il compenso connesso al patto di non concorrenza così integrandosi un abuso del diritto.
L'eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire non è fondata. Come da giurisprudenza consolidata “…l'interesse ad agire è configurabile ogni qualvolta il processo è il solo strumento per pagina 4 di 10 ottenere un interesse giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice, e presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi dallo stesso scaturenti. L'accertamento di tale interesse, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (tra le altre, Sez. 2, sentenza 3660 del 4.3.2002)” (così C. Cass. 13485/2014 in parte motiva, principio confermato da C. Cass. S.U. con l'ordinanza nr. 34388 del 2022).
A fronte dell'oggettivo stato di incertezza in relazione alla debenza delle somme richieste dall'attore vi
è, all'evidenza, interesse dell'attore ad una pronuncia sul punto, restando l'eventuale difficoltà o concreta impossibilità di esecuzione della sentenza per incapienza del patrimonio della società, estranea all'ambito del presupposto processuale.
Né pare ravvisarsi un abuso nell'attesa di un consistente lasso di tempo nell'esercizio del proprio diritto di credito, considerando che l'unica concreta lamentela della resistente attiene all'incremento degli interessi, incremento che ben poteva evitare offrendo il pagamento di quanto di eventuale spettanza dell'attore, pagamento che l'attore aveva più volte richiesto (cfr. raccomandata del 21 dicembre 2016 di cui al doc. 19 del ricorso e del 26 luglio 2021 di cui al doc. 23 del ricorso).
IV. L'eccepita nullità del patto di non concorrenza
Parte convenuta ha eccepito la nullità del patto di non concorrenza evidenziando che l'importo pattuito nel 2002 non sarebbe più coerente con il compenso dell'amministratore come determinato con la delibera del settembre 2016.
Nello specifico allega la convenuta che il corrispettivo concordato in sede di sottoscrizione del patto di non concorrenza, e cioè in data 30 settembre 2002, era stato quantificato in euro 77.000,00 considerando soprattutto il compenso annuo pattuito e connesso alla carica di consigliere, pari ad euro
110.000,00 netti.
Successivamente, e a seguito della riduzione del compenso annuo da consigliere concordata tra le parti, da euro 110.000,00 ad euro 33.000,00, sarebbe “chiaramente venuta meno la congruità del corrispettivo di euro 77.000,00, che addirittura era più di due volte superiore al compenso annuo percepito dalla carica sociale rivestita”.
pagina 5 di 10 L'eccezione è, all'evidenza, infondata.
Premesso che la norma di riferimento nel caso in esame è quella di cui all'art. 2956 cod. civ. e non già
l'art. 2125 cod. civ. - cui si riferisce la giurisprudenza richiamata da parte resistente e che disciplina il patto di non concorrenza nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato -, si osserva che, a mente dell'art. 2956 cod. civ., la pattuizione non prevede, quale elemento essenziale, un corrispettivo più o meno congruo, sicché l'assenza del corrispettivo o la sua non congruità non può determinare la nullità dell'accordo.
Ciò posto si osserva che l'eventuale eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione dedotta in un contratto può, astrattamente, determinare la risoluzione del contratto, non certo la sua nullità, vizio genetico del contratto e che, di regola, è coevo alla sua conclusione.
V. L'eccepito inadempimento del patto di non concorrenza
Allega parte resistente che nel corso e durante il rapporto societario con Parte_1 Controparte_1 nonché dopo la cessazione del medesimo rapporto organico, ha collaborato e/o lavorato con una società iraniana concorrente, producendo a tal fine il biglietto da visita del ricorrente dal quale emerge tale collaborazione e un ordine emesso dalla società iraniana alla FBM Hudson Italiana S.p.A. in data 26 ottobre 2005 dal quale dovrebbe desumersi che la società iraniana opera in . CP_2
Allega parte resistente che, cessato il rapporto organico di consigliere, il ha collaborato con Parte_1 la società AS Manufacturing PA personalmente tramite la società di consulenza dallo stesso costituita (con socio unico la propria consorte) e questa sarebbe la ragione per la quale, in questi otto anni, il non avrebbe richiesto il pagamento del corrispettivo del patto di non concorrenza, Parte_1 tacitamente riconoscendo di non averlo rispettato.
Precisa inoltre che il ricorrente ha costituito la di cui Controparte_3
è amministratore unico con data di inizio dell'attività di impresa il 13/01/2017 che esercita la medesima attività di e cioè “fabbricazione e costruzione di materiale meccanico” con valore Controparte_1 della produzione, come da bilanci del 31/12/2017 e del 31/12/2018 per euro 500.526,00, sicché, in tesi di parte resistente, nell'anno successivo alla cessazione della carica di amministratore, il Parte_1 avrebbe svolto attività in concorrenza con la dalla quale ha conseguito dei ricavi Controparte_1 nella misura sopra indicata.
pagina 6 di 10 A fronte di tale allegazione parte ricorrente ha precisato che la società AS AN PA non produce scambiatori di calore a piastre saldate, mentre il patto di non concorrenza si riferisce espressamente a tale tipologia di scambiatori, e che la società non opera in Italia, mentre il patto di non concorrenza era limitato al solo territorio italiano.
Premesso che effettivamente il patto di non concorrenza è molto specifico, avendo ad oggetto produzione e commercializzazione di scambiatori di calore a piastre saldate di tipologia saldata, si osserva che non vi è alcun elemento dal quale desumere che la società AS AN PA si occupi di commercializzazione o produzione di tale tipologia di piastre.
L'unico testimone escusso in merito, ha dichiarato di conoscere la società AS Testimone_2
Manifacturing PA con sede in Iran e di poter escludere che la stessa realizzi scambiatori che utilizzano metodologie identiche rispetto a quelli a piastra di essendo necessarie, per la CP_1 produzione di tali piastre, competenze che la società AS non aveva.
La circostanza che la società amministrata dal ricorrente abbia conseguito ricavi sin dall'anno successivo alla revoca della carica di amministratore non implica che questi abbia violato il patto di non concorrenza.
La circostanza, pacifica in atti, che il ricorrente sia stato componente del CDA di Controparte_2
che operava con scambiatori di calore di tipologia diversa rispetto a quelli oggetto del patto di
[...] non concorrenza (come dichiarato dal testimone , evidenza che le competenze del ricorrente non Tes_3 erano limitate agli scambiatori a piastra di tipologia saldata, sicché l'attività della società
[...]
vigente il patto di non concorrenza, può ben essere relativa a Controparte_3 tipologia di scambiatori diversa da quella di cui al patto di non concorrenza.
La circostanza, poi, che i rapporti commerciali abbiano coinvolto AS AN PA e la società che, come visto, produce scambiatori di tipologia diversa da quelli Controparte_2 oggetto del patto di non concorrenza e non già la conforta la conclusione di cui Controparte_1 sopra in merito al fatto che l'attività della società iraniana avesse ad oggetto scambiatori diversi da quelli commercializzati da ed oggetto del patto per cui è causa. Controparte_1
Né il lasso di tempo trascorso tra la revoca dalla carica di consigliere e l'instaurazione del presente giudizio può costituire riconoscimento della non debenza della somma pattuita anche considerando che,
pagina 7 di 10 come già visto nei paragrafi che precede, la stessa è stata oggetto di precedenti richieste di pagamento stragiudiziali.
In considerazione di quanto sopra la domanda di parte ricorrente volta alla condanna della resistente al pagamento della somma pattuita in sede di patto di non concorrenza merita accoglimento.
Quanto alla quantificazione dell'importo dovuto, a termini contrattuali il pagamento doveva avvenire entro 10 giorni dalla cessazione della carica e pertanto entro il 12 novembre 2016.
Il punto 2) del patto di non concorrenza prevede che l'importo pattuito debba essere rivalutato secondo l' “indice ISTAT”, da intendersi quale indica ISTAT FOI, in assenza di alcuna diversa specificazione.
Non sono indicate le date per procedere alla rivalutazione che, secondo logica devono individuarsi nella data di pattuizione (30 settembre 2002) e, quale dies ad quem, nella data nella quale diviene esigibile il credito e, pertanto, con la data della cessazione dalla carica di amministratore (12 novembre
2016).
Avendo il ricorrente chiesto la rivalutazione al 31 ottobre 2016 ritiene il Collegio che il dies ad quem debba essere individuato in tale data in quanto più favorevole alla resistente.
Sulla somma così rivalutata decorrono gli interessi di mora nella misura pattuita nell'accordo (10%) dal
12 novembre 2016 al saldo.
VI. Il compenso dell'amministratore
è stata svolta né in relazione all'an, né in relazione al quantum del credito Controparte_4 maturato a titolo di compenso non corrisposto.
Rinviando pertanto al conteggio contenuto nel ricorso, l'importo da riconoscere a titolo di compenso per l'attività di amministratore è pari ad euro 5.043,38, oltre oneri e imposte di legge, oltre interessi al tasso legale, a far data dal 3 novembre 2016 fino al saldo effettivo (come da domanda).
Nulla può essere liquidato a titolo di rivalutazione, richiesta nella parte motiva del ricorso ma non nelle conclusioni, a fronte della natura di debito di valuta e dell'assenza di prova in merito al c.d. maggior danno.
VII. Le istanze istruttorie
pagina 8 di 10 Quanto alle istanze istruttorie non ammesse non può che essere ribadita l'inammissibilità dell'ordine di esibizione richiesto da parte resistente a fronte della genericità della indicazione dei documenti oggetto dell'ordine e l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta con la comparsa di costituzione in considerazione dell'omessa capitolazione.
VIII. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, ridotta a metà la fase decisionale in quanto svolta mediante sola discussione orale, vengono liquidate in euro 11.977,00 a titolo di onorari, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, rimborso CU e marca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così giudica: condanna la società a corrispondere a per la causale di cui in Controparte_1 Parte_1 parte motiva, la somma di euro 77.000,00 al netto delle imposte di legge, rivalutata secondo l'indice
ISTAT, oltre interessi di mora nella misura del 10% su base annua come meglio indicato in parte motiva;
condanna la società a corrispondere a a titolo di compenso, la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 5.043,38, oltre oneri e imposte di legge, oltre interessi come meglio indicato in parte motiva;
condanna la società a tenere indenne delle spese di lite e, Controparte_1 Parte_1 pertanto, a corrispondergli la somma di euro 11.977,00 a titolo di onorari, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, rimborso CU e marca.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
IA SA AF DE OR
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AF DE OR Presidente dott. Carlo Bianchetti Giudice dott. IA SA Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2127/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati FRANCO Parte_1 C.F._1
EL, CA RI HE OR e dell'avv. CA PACE
RICORRENTE contro
C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti HE BRAGHO' e Controparte_1 P.IVA_1
AN PA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
- accertare e dichiarare che il sig. ha diritto di ottenere dalla società Parte_1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in forza del Patto di non concorrenza
[...] concluso con detta società in data 30 settembre 2002 (ns. doc. n. 3) il pagamento di un corrispettivo pari a Euro 77.000,00 al netto delle imposte di legge, rivalutato secondo l'indice ISTAT e maggiorato degli interessi di mora nella misura (concordata fra le parti) del 10% su base annua;
interessi da calcolarsi a far data dall'undicesimo giorno successivo alla cessazione del sig. dalla carica Parte_1 pagina 1 di 10 di Amministratore (13 novembre 2016); e così in totale Euro 164.459,09, inclusi rivalutazione monetaria e interessi di mora sino alla data del 7 febbraio 2024, oltre imposte e oneri di legge;
2.- per l'effetto condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al sig. la somma di Euro 164.459,09, oltre interessi ulteriori nella Parte_1 misura convenuta del 10%, a far data dal 7 febbraio 2024 fino al saldo effettivo, oltre oneri e imposte di legge;
3.- accertare e dichiarare, inoltre, che il sig. ha il diritto di ottenere dalla società Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il pagamento dell'ulteriore Controparte_1 importo di Euro 5.043,38, oltre oneri e imposte di legge, a titolo di compenso maturato prima della sua revoca dalla carica di Consigliere di amministrazione avvenuta in data e ad oggi non ancora corrisposto dalla società;
4.- per l'effetto, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere altresì al sig. l'indicato importo di Euro 5.043,38, oltre oneri e Parte_1 imposte di legge, oltre interessi al tasso legale, a far data dal 3 novembre 2016 fino al saldo effettivo.
Per parte resistente:
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte, la inammissibilità della domanda proposta per abuso del processo e carenza di interesse ad agire.
In via principale e nel merito: rigettare l'avversario Ricorso introduttivo e tutte le domande e istanze proposte dal sig. Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi Parte_1 secondo le Tariffe professionali vigenti.
In via istruttoria: si domanda il rigetto di tutte le istanze istruttorie proposte dal sig. Parte_1 per genericità, irrilevanza, inammissibilità.
In subordine, laddove necessario, senza inversione dell'onere della prova e senza voler sanare l'avversario difetto di allegazioni, ammettere la prova per testimoni su tutte le circostanze in fatto dedotte nella presente comparsa di costituzione e di risposta e di cui ai documenti prodotti in causa. Si indica il seguente testimone: . Tes_1
ISTANZA DI ESIBIZIONE: si domanda all'Ill.mo Tribunale adito di voler ordinare al sig.
[...]
l'esibizione in giudizio della documentazione relativa ai suoi rapporti con la società Parte_1 iraniana TASHA Manufacturing PA a far data dal 2016 in quanto utile e necessaria per dimostrare la violazione del patto di non concorrenza. pagina 2 di 10 Interrogatorio formale: si domanda l'interrogatorio formale e sotto giuramento del sig.
[...] sulla seguente circostanza: “Dica della Sua collaborazione professionale e/o lavorativa con Parte_1 la Società iraniana TASHA precisando la data di inizio e l'attività svolta”.
IN FATTO E IN DIRITTO
I. Lo svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, in estrema sintesi, premesso di Parte_1 aver rivestito la carica di consigliere di amministrazione di dal 28 giugno 2002 al 2 Controparte_1 novembre 2016 e di aver sottoscritto con la stessa società un patto di non concorrenza per la durata di dodici mesi dalla cessazione della carica, ricostruite le varie delibere con le quali era stato stabilito l'importo dovuto ai membri del consiglio di amministrazione (CDA) a titolo di compenso, chiedeva la condanna della società resistente al pagamento della somma di euro 5.043,38, oltre interessi e rivalutazione a titolo di saldo delle competenze spettanti in qualità di componente del CDA e al pagamento della somma di euro 77.000,00 oltre rivalutazione e interessi (per l'importo complessivo di euro 164.459,09) a fronte della conclusione del patto di non concorrenza.
Si costituiva la resistente che eccepiva l'inammissibilità della domanda per abuso del processo e carenza di interesse ad agire, la nullità del patto di non concorrenza a fronte dell'incongruità del corrispettivo pattuito nonchè la violazione del patto di non concorrenza ad opera del ricorrente.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 281 duodecies c.p.c., dell'assunzione della prova orale dedotta dalle parti e della discussione innanzi al G.I., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate.
II. I rapporti tra le parti
Non è in contestazione tra le parti che a far data dal 28 giugno 2002, è stato Parte_1 nominato consigliere di amministrazione di e, successivamente, dal 25 luglio 2002, Controparte_1 consigliere delegato della stessa società, con un compenso netto annuo di euro 105.000,00 (aumentato ad euro 110.000,00 in data 27 settembre 2005 e ridotto ad euro 33.000,00 in data 3 aprile 2009).
Né è in contestazione che le parti, in data 30 settembre 2002, hanno concluso un “Patto di non concorrenza” valevole per il “periodo successivo alla sua decadenza dalla carica di membro del pagina 3 di 10 Consiglio di Amministrazione” (doc. n. 3).
Con tale patto è stato concordato che il si sarebbe astenuto “dal prestare opera quale Parte_1 dipendente, consulente o in qualsiasi altra forma, occasionalmente o saltuariamente, con o senza vincoli di subordinazione, con o senza retribuzione o profitto presso o a favore di persone, imprese o enti, che svolgano attività di produzione e/o commercializzazione di scambiatori di calore” nonché
“dall'intraprendere o comunque svolgere in proprio attività relative alla produzione e/o commercializzazione di scambiatori di calore a piastre di tipologia saldata”, per la durata massima di dodici mesi dalla data di decadenza da membro del consiglio di amministrazione di Controparte_1 su tutto il territorio italiano e gli avrebbe versato, a titolo di “Patto di non Controparte_1 concorrenza”, un corrispettivo di euro 77.000,00 al netto delle ritenute di legge, rivalutati all'indice
Istat, versamento da effettuarsi nel termine di 10 giorni dalla data di cessazione dalla carica di membro del consiglio di amministrazione della società (cfr. doc. 3 di parte ricorrente).
È, altresì, pacifico che, nella primavera del 2009, assunta la carica di componente del CDA della società socio unico di , il CDA di Controparte_2 Controparte_1 Controparte_1 ha deliberato di corrispondere, all'odierno ricorrente, il compenso annuo di euro 33.000,00, compenso ridotto ad euro 3.000,00 annui in data 9 settembre 2016 (cfr. doc. 15 di parte ricorrente).
Non è in contestazione che, in data 2 novembre 2016, l'assemblea dei soci di ha Controparte_1 revocato il ricorrente dalla carica di amministratore, motivando tale revoca in considerazione della
“ridotta attività della e del venir meno del “rapporto fiduciario con il sig. CP_1 Parte_1
(cfr. doc. 16 di parte ricorrente).
III. L'eccezione di inammissibilità della domanda
Parte resistente ha eccepito la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e l'abuso dello strumento processuale, evidenziando che la società è da tempo inattiva con situazione patrimoniale negativa e in perdita continua sicché il giudizio sarebbe “inutile” in quanto lascerebbe il ricorrente nella medesima situazione (personale e patrimoniale) precedente alla instaurazione del giudizio.
Lamenta, inoltre, che il ricorrente avrebbe atteso otto anni dalla cessazione del rapporto prima di instaurare il presente giudizio, facendo più che raddoppiare il compenso connesso al patto di non concorrenza così integrandosi un abuso del diritto.
L'eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire non è fondata. Come da giurisprudenza consolidata “…l'interesse ad agire è configurabile ogni qualvolta il processo è il solo strumento per pagina 4 di 10 ottenere un interesse giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice, e presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi dallo stesso scaturenti. L'accertamento di tale interesse, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (tra le altre, Sez. 2, sentenza 3660 del 4.3.2002)” (così C. Cass. 13485/2014 in parte motiva, principio confermato da C. Cass. S.U. con l'ordinanza nr. 34388 del 2022).
A fronte dell'oggettivo stato di incertezza in relazione alla debenza delle somme richieste dall'attore vi
è, all'evidenza, interesse dell'attore ad una pronuncia sul punto, restando l'eventuale difficoltà o concreta impossibilità di esecuzione della sentenza per incapienza del patrimonio della società, estranea all'ambito del presupposto processuale.
Né pare ravvisarsi un abuso nell'attesa di un consistente lasso di tempo nell'esercizio del proprio diritto di credito, considerando che l'unica concreta lamentela della resistente attiene all'incremento degli interessi, incremento che ben poteva evitare offrendo il pagamento di quanto di eventuale spettanza dell'attore, pagamento che l'attore aveva più volte richiesto (cfr. raccomandata del 21 dicembre 2016 di cui al doc. 19 del ricorso e del 26 luglio 2021 di cui al doc. 23 del ricorso).
IV. L'eccepita nullità del patto di non concorrenza
Parte convenuta ha eccepito la nullità del patto di non concorrenza evidenziando che l'importo pattuito nel 2002 non sarebbe più coerente con il compenso dell'amministratore come determinato con la delibera del settembre 2016.
Nello specifico allega la convenuta che il corrispettivo concordato in sede di sottoscrizione del patto di non concorrenza, e cioè in data 30 settembre 2002, era stato quantificato in euro 77.000,00 considerando soprattutto il compenso annuo pattuito e connesso alla carica di consigliere, pari ad euro
110.000,00 netti.
Successivamente, e a seguito della riduzione del compenso annuo da consigliere concordata tra le parti, da euro 110.000,00 ad euro 33.000,00, sarebbe “chiaramente venuta meno la congruità del corrispettivo di euro 77.000,00, che addirittura era più di due volte superiore al compenso annuo percepito dalla carica sociale rivestita”.
pagina 5 di 10 L'eccezione è, all'evidenza, infondata.
Premesso che la norma di riferimento nel caso in esame è quella di cui all'art. 2956 cod. civ. e non già
l'art. 2125 cod. civ. - cui si riferisce la giurisprudenza richiamata da parte resistente e che disciplina il patto di non concorrenza nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato -, si osserva che, a mente dell'art. 2956 cod. civ., la pattuizione non prevede, quale elemento essenziale, un corrispettivo più o meno congruo, sicché l'assenza del corrispettivo o la sua non congruità non può determinare la nullità dell'accordo.
Ciò posto si osserva che l'eventuale eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione dedotta in un contratto può, astrattamente, determinare la risoluzione del contratto, non certo la sua nullità, vizio genetico del contratto e che, di regola, è coevo alla sua conclusione.
V. L'eccepito inadempimento del patto di non concorrenza
Allega parte resistente che nel corso e durante il rapporto societario con Parte_1 Controparte_1 nonché dopo la cessazione del medesimo rapporto organico, ha collaborato e/o lavorato con una società iraniana concorrente, producendo a tal fine il biglietto da visita del ricorrente dal quale emerge tale collaborazione e un ordine emesso dalla società iraniana alla FBM Hudson Italiana S.p.A. in data 26 ottobre 2005 dal quale dovrebbe desumersi che la società iraniana opera in . CP_2
Allega parte resistente che, cessato il rapporto organico di consigliere, il ha collaborato con Parte_1 la società AS Manufacturing PA personalmente tramite la società di consulenza dallo stesso costituita (con socio unico la propria consorte) e questa sarebbe la ragione per la quale, in questi otto anni, il non avrebbe richiesto il pagamento del corrispettivo del patto di non concorrenza, Parte_1 tacitamente riconoscendo di non averlo rispettato.
Precisa inoltre che il ricorrente ha costituito la di cui Controparte_3
è amministratore unico con data di inizio dell'attività di impresa il 13/01/2017 che esercita la medesima attività di e cioè “fabbricazione e costruzione di materiale meccanico” con valore Controparte_1 della produzione, come da bilanci del 31/12/2017 e del 31/12/2018 per euro 500.526,00, sicché, in tesi di parte resistente, nell'anno successivo alla cessazione della carica di amministratore, il Parte_1 avrebbe svolto attività in concorrenza con la dalla quale ha conseguito dei ricavi Controparte_1 nella misura sopra indicata.
pagina 6 di 10 A fronte di tale allegazione parte ricorrente ha precisato che la società AS AN PA non produce scambiatori di calore a piastre saldate, mentre il patto di non concorrenza si riferisce espressamente a tale tipologia di scambiatori, e che la società non opera in Italia, mentre il patto di non concorrenza era limitato al solo territorio italiano.
Premesso che effettivamente il patto di non concorrenza è molto specifico, avendo ad oggetto produzione e commercializzazione di scambiatori di calore a piastre saldate di tipologia saldata, si osserva che non vi è alcun elemento dal quale desumere che la società AS AN PA si occupi di commercializzazione o produzione di tale tipologia di piastre.
L'unico testimone escusso in merito, ha dichiarato di conoscere la società AS Testimone_2
Manifacturing PA con sede in Iran e di poter escludere che la stessa realizzi scambiatori che utilizzano metodologie identiche rispetto a quelli a piastra di essendo necessarie, per la CP_1 produzione di tali piastre, competenze che la società AS non aveva.
La circostanza che la società amministrata dal ricorrente abbia conseguito ricavi sin dall'anno successivo alla revoca della carica di amministratore non implica che questi abbia violato il patto di non concorrenza.
La circostanza, pacifica in atti, che il ricorrente sia stato componente del CDA di Controparte_2
che operava con scambiatori di calore di tipologia diversa rispetto a quelli oggetto del patto di
[...] non concorrenza (come dichiarato dal testimone , evidenza che le competenze del ricorrente non Tes_3 erano limitate agli scambiatori a piastra di tipologia saldata, sicché l'attività della società
[...]
vigente il patto di non concorrenza, può ben essere relativa a Controparte_3 tipologia di scambiatori diversa da quella di cui al patto di non concorrenza.
La circostanza, poi, che i rapporti commerciali abbiano coinvolto AS AN PA e la società che, come visto, produce scambiatori di tipologia diversa da quelli Controparte_2 oggetto del patto di non concorrenza e non già la conforta la conclusione di cui Controparte_1 sopra in merito al fatto che l'attività della società iraniana avesse ad oggetto scambiatori diversi da quelli commercializzati da ed oggetto del patto per cui è causa. Controparte_1
Né il lasso di tempo trascorso tra la revoca dalla carica di consigliere e l'instaurazione del presente giudizio può costituire riconoscimento della non debenza della somma pattuita anche considerando che,
pagina 7 di 10 come già visto nei paragrafi che precede, la stessa è stata oggetto di precedenti richieste di pagamento stragiudiziali.
In considerazione di quanto sopra la domanda di parte ricorrente volta alla condanna della resistente al pagamento della somma pattuita in sede di patto di non concorrenza merita accoglimento.
Quanto alla quantificazione dell'importo dovuto, a termini contrattuali il pagamento doveva avvenire entro 10 giorni dalla cessazione della carica e pertanto entro il 12 novembre 2016.
Il punto 2) del patto di non concorrenza prevede che l'importo pattuito debba essere rivalutato secondo l' “indice ISTAT”, da intendersi quale indica ISTAT FOI, in assenza di alcuna diversa specificazione.
Non sono indicate le date per procedere alla rivalutazione che, secondo logica devono individuarsi nella data di pattuizione (30 settembre 2002) e, quale dies ad quem, nella data nella quale diviene esigibile il credito e, pertanto, con la data della cessazione dalla carica di amministratore (12 novembre
2016).
Avendo il ricorrente chiesto la rivalutazione al 31 ottobre 2016 ritiene il Collegio che il dies ad quem debba essere individuato in tale data in quanto più favorevole alla resistente.
Sulla somma così rivalutata decorrono gli interessi di mora nella misura pattuita nell'accordo (10%) dal
12 novembre 2016 al saldo.
VI. Il compenso dell'amministratore
è stata svolta né in relazione all'an, né in relazione al quantum del credito Controparte_4 maturato a titolo di compenso non corrisposto.
Rinviando pertanto al conteggio contenuto nel ricorso, l'importo da riconoscere a titolo di compenso per l'attività di amministratore è pari ad euro 5.043,38, oltre oneri e imposte di legge, oltre interessi al tasso legale, a far data dal 3 novembre 2016 fino al saldo effettivo (come da domanda).
Nulla può essere liquidato a titolo di rivalutazione, richiesta nella parte motiva del ricorso ma non nelle conclusioni, a fronte della natura di debito di valuta e dell'assenza di prova in merito al c.d. maggior danno.
VII. Le istanze istruttorie
pagina 8 di 10 Quanto alle istanze istruttorie non ammesse non può che essere ribadita l'inammissibilità dell'ordine di esibizione richiesto da parte resistente a fronte della genericità della indicazione dei documenti oggetto dell'ordine e l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta con la comparsa di costituzione in considerazione dell'omessa capitolazione.
VIII. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, ridotta a metà la fase decisionale in quanto svolta mediante sola discussione orale, vengono liquidate in euro 11.977,00 a titolo di onorari, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, rimborso CU e marca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così giudica: condanna la società a corrispondere a per la causale di cui in Controparte_1 Parte_1 parte motiva, la somma di euro 77.000,00 al netto delle imposte di legge, rivalutata secondo l'indice
ISTAT, oltre interessi di mora nella misura del 10% su base annua come meglio indicato in parte motiva;
condanna la società a corrispondere a a titolo di compenso, la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 5.043,38, oltre oneri e imposte di legge, oltre interessi come meglio indicato in parte motiva;
condanna la società a tenere indenne delle spese di lite e, Controparte_1 Parte_1 pertanto, a corrispondergli la somma di euro 11.977,00 a titolo di onorari, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, rimborso CU e marca.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente
IA SA AF DE OR
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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