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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 24/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 392/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 392/2022 avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Sedioli Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, fraz. S. Stefano, via Cella nr. 536, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Davide PA C.F._2
Dondoni presso il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliato in Voghera (PV), via
Emilia n. 101, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per : “respingere tutte le pretese della sig.ra per illegittimità Parte_1 PA
delle stesse, infondatezza ed anzi temerarietà; autorizzare i coniugi a vivere separati, circostanza che, peraltro, di fatto sta già avvenendo, con obbligo di reciproco rispetto;
pagina 1 di 8 assegnare l'abitazione coniugale sita in S. Stefano (RA), via Beveta nr. 71, già di proprietà esclusiva del ricorrente, al sig. ove convive con la figlia , nata il Parte_1 Persona_1
20.12.2004 a Ravenna, dal matrimonio con la resistente;
disporre che la madre concorra al mantenimento della figlia corrispondendo al padre sig. Per_1
la somma mensile di euro 500,00, rivalutabile ISTAT annualmente a far data dal Parte_1
deposito del ricorso introduttivo, oltre a farsi carico, del 50%, delle spese straordinarie, come da protocollo dell'intestato Tribunale;
condannare la resistente all'addebito della separazione, avendo ritenuto accertata la responsabilità in violazione delle norme che vincolano il matrimonio;
condannare la resistente alla rifusione delle spese legali (oltre il 15%, CPA e IVA)”; per : “respingere tutte le domande formulate da nei confronti PA Parte_1 dell'odierna convenuta in quanto ingiuste, illegittime ed infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi e PA Parte_1
pertanto dichiarare la separazione personale degli stessi alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto;
la figlia economicamente indipendente sarà libera di scegliere autonomamente dove Per_1
stabilire la propria residenza. il marito verserà alla moglie, a titolo di mantenimento l'assegno mensile di € 350,00 rivalutabile in rapporto all'aumentato del costo della vita, secondo indici ISTAT.
Con vittoria di spese e rimborso forfettario al 15%”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/2/2022 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale dalla moglie , con cui contrasse matrimonio in Ravenna, il 28/7/2004, PA iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2004, atto n. 149, p. 1, con addebito alla moglie ed alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo in particolare che dall'unione con la predetta nacque la figlia il 20/12/2004. Per_1
Con memoria difensiva depositata il 28/6/2022 si è costituita in giudizio , che non PA
si è opposta alla domanda di separazione, ma ha chiesto rigettarsi la domanda di addebito avanzata dal marito e disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dal ricorrente.
All'esito dell'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è, quindi, intervenuto il P.M. e, successivamente, la parte ricorrente ha depositato una memoria integrativa.
pagina 2 di 8 Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., espletato l'interrogatorio formale del ricorrente, escussi i testimoni ammessi, acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le stesse hanno precisato le conclusioni come sopra riportate ed il G.I. ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 13/9/2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. Le circostanze dedotte dalle parti e l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambe consentono d'inferire la sopravvenienza dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Sulle conformi conclusioni del P.M. va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c., per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza.
2. Circa la domanda di addebito della separazione alla moglie, proposta da , va Parte_1
premesso, in diritto, che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n. 16691/2020).
In particolare, per quanto qui interessa, in caso di violazione dell'obbligo di fedeltà da parte di uno dei coniugi grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr., da ultimo, in motivazione, Cass. ord. n. 32837/2022).
Quanto, invece, al volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, esso è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, costituendo violazione del dovere di convivenza, a meno che non risulti provato - dal coniuge che abbia posto fine alla coabitazione - che tale abbandono fu determinato dal comportamento dell'altro coniuge o intervenne in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (cfr., da ultimo, tra diverse, in motivazione, Cass. ord. n. 3426/2022).
Nel caso di specie ha dedotto, a fondamento della domanda di addebito della Parte_1
separazione a che questa verso la metà dell'anno 2017 andò a vivere con PA
, con cui aveva instaurato una relazione extraconiugale che fu “causa della Controparte_2
rottura del matrimonio”.
pagina 3 di 8 ha dedotto, invece, che l'unione spirituale col marito fosse in realtà terminata ben PA
prima dell'anno 2017; che in realtà la scelta di sposarsi fu fatta dai coniugi sostanzialmente “per dare un padre alla bambina” che avevano concepito, non perché esistesse un solido rapporto fra loro;
che, successivamente, i problemi economici (era fallita la ditta per cui lavorava il marito) incrinarono ancora di più il legame fra le parti;
che, pertanto, da tempo antecedente al 2017 l'unità materiale e spirituale tra i coniugi si era interrotta, tanto da rendere impossibile la convivenza tra gli stessi.
Il Collegio osserva, ora, quale ragione più liquida del decidere, che il ricorrente non ha contestato specificamente le allegazioni della resistente circa l'eziologia della “scelta di sposarsi”, circa l'inesistenza di “un solido rapporto” tra le parti, nonché circa le ripercussioni dei problemi economici che dovette affrontare sul legame tra le parti. Parte_1
Deve allora inferirsi (art. 2729 c.c.) da tali fatti pacifici (art. 115 c.p.c.) che la decisione di CP_1
di andare a vivere con , con cui aveva instaurato una relazione
[...] Controparte_2
extraconiugale, verso la metà dell'anno 2017, dipese da una condizione di grave disaffezione e distacco tra i coniugi, tale da rendere intollerabile la convivenza tra gli stessi.
Del resto anche la circostanza per cui l'odierno ricorrente ha proposto una domanda di separazione con addebito alla moglie solo a distanza di 5 anni dall'abbandono della casa familiare da parte della stessa costiuisce un elemento indiziario confermativo del fatto che l'infedeltà e l'abbandono della casa familiare da parte dell'odierna resistente non furono allora patiti dal marito come cause determinanti – all'improvviso - la crisi familiare, ma gli apparvero come la conseguenza della grave disaffezione e del profondo distacco che si era creato tra i coniugi, di cui il marito sostanzialmente prese atto, non attivando nessuna reazione nell'immediato.
La domanda di addebito della separazione alla moglie proposta da va pertanto Parte_1
rigettata perché infondata.
3. Circa l'assegnazione della casa familiare, invece, è pacifico che in essa viva l'odierna parte ricorrente con la figlia delle parti - e con i figli dell'odierna resistente, ivi pacificamente dimoranti dal
2004 -. Tale casa familiare, sita in Ravenna, fraz. S. Stefano (RA), via Beveta nr. 71, di proprietà di
, va pertanto assegnata allo stesso ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., trattandosi di Parte_1
tutelare l' “habitat” abitativo della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (come si dirà al paragrafo che segue).
4. Quanto al mantenimento della figlia da porsi a carico del genitore non convivente va invece premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pagina 4 di 8 proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell 'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n.
25531/2016).
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di legittimità, poi, l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fintanto che non si siano esaurite in un congruo termine le fasi di formazione ed inserimento nel mondo del lavoro (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 35494/2023).
Infine è opportuno premettere che anche i genitori privi di lavoro, quando dotati di capacità lavorativa, sono obbligati a partecipare pro quota al mantenimento della prole, proprio al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sul genitore convivente. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito, infatti, la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando anche la sola capacità lavorativa generica (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015).
Nel caso di specie il Collegio osserva, innanzitutto, che la figlia ventenne non può ritenersi economicamente autosufficiente, atteso che la stessa, nata il [...], ha allo stato svolto lavori a
(breve) termine o a chiamata, che non consentono di ritenere esaurita la fase del suo inserimento nel mercato del lavoro.
Ciò detto, dalla più recente dichiarazione dei redditi prodotta da (cfr. persone fisiche Parte_1
2021) si evince che l'odierno ricorrente nell'annualità fiscale 2020 fu titolare di “redditi di terreni e fabbricati” per euro 1949,00, nonché di redditi di “lavoro dipendente e/o pensione” per euro 31081, rispetto ai quali corrispose un'imposta netta di euro 6292,00, un'addizionale regionale di euro 525,00 ed un'addizionale comunale di euro 178,00.
Per quanto concerne invece , ella ha dichiarato sin dall'inzio del presente giudizio PA
di essere priva di attività lavorativa.
pagina 5 di 8 Dall'istruttoria di cuasa, tuttavia, è emerso che la stessa svolgeva e presumibilmente (art. 2729 c.c.) continua a svolgere l'attività di estetista, avendo i testi escussi - della cui attendibilità il Tribunale non ha ragioni per dubitare – narrato che quando cessò di vivere presso la casa PA familiare portò con sé, in più volte, l'attrezzatura che ivi si trovava funzionale allo svolgimento del suo lavoro di estetista (cfr., in particolare, dichiarazioni testimoniali di figlia delle parti Persona_1
in causa).
Pertanto, tenuto conto a) delle condizioni patrimoniali e reddituali del ricorrente e della capacità reddituale presumibile della madre (art. 2729 c.c.) in considerazione del mercato lavorativo relativo all'attività di estetista, nonché della capacità lavorativa reddituale potenziale concreta della resistente in relazione all'attività di badante che già svolgeva al tempo in cui conobbe l'odierno PA
ricorrente, b) delle presumibili (art. 2729 c.c.) esigenze di vita della figlia, c) della convivenza della stessa con il padre, d) della capacità reddituale manifestata dalla figlia come accertata nel corso di questo giudizio, il Collegio stima equo disporre che contribuisca al mantenimento PA
della figlia convivente con il padre versando a la somma di euro 230,00, entro il Parte_1
giorno 10 di ogni mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale.
5. Con riferimento, invece, alla domanda di mantenimento avanzata da va PA
premesso che per effetto della pronuncia di separazione tra i coniugi il giudice può riconoscere a uno dei essi il diritto a percepire un assegno di mantenimento, stabilendone la periodicità, purché la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente l'assegno e l'avente diritto non abbia “adeguati redditi propri” (cfr. art. 156, comma 1, c.c.), da intendersi come quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. n. 12196/2017). E ciò, tuttavia, tenuto conto degli effetti che la disgregazione familiare comporta in punto di impoverimento dei partners e comunque di eventuali sopravvenienze incidenti sulle condizioni reddituali dei coniugi.
Deve inoltre aggiungersi che, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 24049/2021). E grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini pagina 6 di 8 professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. Cass. ord. n. 20866/2021).
Nel caso di specie quale ragione più liquida del decidere il Collegio osserva che PA
nel presente giudizio si è limitata da dichiararsi disoccupata, senza provare in alcun modo di essersi in quale modo attivata per cercare un'attività lavorativa remunerata, sebbene sia pacifico che la stessa abbia svolto, in passato, le attività di badante e di estetista, afferenti a mercati lavorativi in cui è elevata la domanda di lavoro.
Pertanto non avendo l'odierna resistente assolto all'onere di provare di essersi proposta sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle sue attitudini professionali, la domanda di pagamento di un assegno di mantenimento in suo favore va rigettata perché infondata.
Del resto, e sotto altro angolo visuale, il prelievo da parte della resistente dell'attrezzatura funzionale allo svolgimento dell'attività di estetista lascia presumere (art. 2729 c.c.) lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte della resistente. Conseguentemente la mancanta trasparenza circa i redditi di cui presumibilmente (art. 2729 c.c.) gode all'attualità non consente di apprezzare la PA
disponibilità o meno da parte della resistente di redditi sufficienti a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con il marito.
Anche per questa diversa ragione la domanda di pagamento di un assegno di mantenimento proposta dalla resistente va rigettata perché infondata.
6. Le spese del giudizio vanno compensate per 1/3 in relazione al rigetto della domanda di addebito proposta dal ricorrente e si liquidano per intero, vale a dire in misura comprensiva della parte compensata, come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione indeterminabile valori medi), con pagamento da parte di dei restanti 2/3 in favore PA
di , quale parte prevalentemente vittoriosa. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, rigettata ogni contraria domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 392/2022 R.G., così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di e , avendo i coniugi Parte_1 PA
contratto matrimonio in Ravenna, il 28/7/2004, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2004, atto n. 149, p. 1;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ravenna ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
pagina 7 di 8 c) assegna la casa familiare sita in Ravenna, fraz. S. Stefano (RA), via Beveta nr. 71, a Parte_1
;
[...]
d) dispone che contribuisca al mantenimento della figlia convivente con il padre PA
versando a la somma di euro 230,00, entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente Parte_1
rivalutabile sulla base degli indici istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale;
e) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna al pagamento, in favore di PA
, dei restanti 2/3 di tali spese che liquida per intero, vale a dire in misura comprensiva Parte_1
della parte compensata, in euro 98,00 per spese vive ed euro 7616,00 per compenso professionale, oltre spese vive prenotate a debito ed oltre al 15% di spese generali, c.p.a. e i.v.a come per legge se dovuta.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 13/3/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 392/2022 avente ad oggetto “separazione giudiziale”, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Sedioli Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, fraz. S. Stefano, via Cella nr. 536, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Davide PA C.F._2
Dondoni presso il cui studio – e domicilio digitale – è elettivamente domiciliato in Voghera (PV), via
Emilia n. 101, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per : “respingere tutte le pretese della sig.ra per illegittimità Parte_1 PA
delle stesse, infondatezza ed anzi temerarietà; autorizzare i coniugi a vivere separati, circostanza che, peraltro, di fatto sta già avvenendo, con obbligo di reciproco rispetto;
pagina 1 di 8 assegnare l'abitazione coniugale sita in S. Stefano (RA), via Beveta nr. 71, già di proprietà esclusiva del ricorrente, al sig. ove convive con la figlia , nata il Parte_1 Persona_1
20.12.2004 a Ravenna, dal matrimonio con la resistente;
disporre che la madre concorra al mantenimento della figlia corrispondendo al padre sig. Per_1
la somma mensile di euro 500,00, rivalutabile ISTAT annualmente a far data dal Parte_1
deposito del ricorso introduttivo, oltre a farsi carico, del 50%, delle spese straordinarie, come da protocollo dell'intestato Tribunale;
condannare la resistente all'addebito della separazione, avendo ritenuto accertata la responsabilità in violazione delle norme che vincolano il matrimonio;
condannare la resistente alla rifusione delle spese legali (oltre il 15%, CPA e IVA)”; per : “respingere tutte le domande formulate da nei confronti PA Parte_1 dell'odierna convenuta in quanto ingiuste, illegittime ed infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare l'intollerabilità della convivenza tra i coniugi e PA Parte_1
pertanto dichiarare la separazione personale degli stessi alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto;
la figlia economicamente indipendente sarà libera di scegliere autonomamente dove Per_1
stabilire la propria residenza. il marito verserà alla moglie, a titolo di mantenimento l'assegno mensile di € 350,00 rivalutabile in rapporto all'aumentato del costo della vita, secondo indici ISTAT.
Con vittoria di spese e rimborso forfettario al 15%”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/2/2022 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale dalla moglie , con cui contrasse matrimonio in Ravenna, il 28/7/2004, PA iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2004, atto n. 149, p. 1, con addebito alla moglie ed alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo in particolare che dall'unione con la predetta nacque la figlia il 20/12/2004. Per_1
Con memoria difensiva depositata il 28/6/2022 si è costituita in giudizio , che non PA
si è opposta alla domanda di separazione, ma ha chiesto rigettarsi la domanda di addebito avanzata dal marito e disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dal ricorrente.
All'esito dell'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è, quindi, intervenuto il P.M. e, successivamente, la parte ricorrente ha depositato una memoria integrativa.
pagina 2 di 8 Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., espletato l'interrogatorio formale del ricorrente, escussi i testimoni ammessi, acquisita documentazione varia, entro la scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le stesse hanno precisato le conclusioni come sopra riportate ed il G.I. ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 13/9/2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. Le circostanze dedotte dalle parti e l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambe consentono d'inferire la sopravvenienza dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza fra i coniugi. Sulle conformi conclusioni del P.M. va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c., per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza.
2. Circa la domanda di addebito della separazione alla moglie, proposta da , va Parte_1
premesso, in diritto, che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. ord. n. 16691/2020).
In particolare, per quanto qui interessa, in caso di violazione dell'obbligo di fedeltà da parte di uno dei coniugi grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr., da ultimo, in motivazione, Cass. ord. n. 32837/2022).
Quanto, invece, al volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, esso è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, costituendo violazione del dovere di convivenza, a meno che non risulti provato - dal coniuge che abbia posto fine alla coabitazione - che tale abbandono fu determinato dal comportamento dell'altro coniuge o intervenne in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto (cfr., da ultimo, tra diverse, in motivazione, Cass. ord. n. 3426/2022).
Nel caso di specie ha dedotto, a fondamento della domanda di addebito della Parte_1
separazione a che questa verso la metà dell'anno 2017 andò a vivere con PA
, con cui aveva instaurato una relazione extraconiugale che fu “causa della Controparte_2
rottura del matrimonio”.
pagina 3 di 8 ha dedotto, invece, che l'unione spirituale col marito fosse in realtà terminata ben PA
prima dell'anno 2017; che in realtà la scelta di sposarsi fu fatta dai coniugi sostanzialmente “per dare un padre alla bambina” che avevano concepito, non perché esistesse un solido rapporto fra loro;
che, successivamente, i problemi economici (era fallita la ditta per cui lavorava il marito) incrinarono ancora di più il legame fra le parti;
che, pertanto, da tempo antecedente al 2017 l'unità materiale e spirituale tra i coniugi si era interrotta, tanto da rendere impossibile la convivenza tra gli stessi.
Il Collegio osserva, ora, quale ragione più liquida del decidere, che il ricorrente non ha contestato specificamente le allegazioni della resistente circa l'eziologia della “scelta di sposarsi”, circa l'inesistenza di “un solido rapporto” tra le parti, nonché circa le ripercussioni dei problemi economici che dovette affrontare sul legame tra le parti. Parte_1
Deve allora inferirsi (art. 2729 c.c.) da tali fatti pacifici (art. 115 c.p.c.) che la decisione di CP_1
di andare a vivere con , con cui aveva instaurato una relazione
[...] Controparte_2
extraconiugale, verso la metà dell'anno 2017, dipese da una condizione di grave disaffezione e distacco tra i coniugi, tale da rendere intollerabile la convivenza tra gli stessi.
Del resto anche la circostanza per cui l'odierno ricorrente ha proposto una domanda di separazione con addebito alla moglie solo a distanza di 5 anni dall'abbandono della casa familiare da parte della stessa costiuisce un elemento indiziario confermativo del fatto che l'infedeltà e l'abbandono della casa familiare da parte dell'odierna resistente non furono allora patiti dal marito come cause determinanti – all'improvviso - la crisi familiare, ma gli apparvero come la conseguenza della grave disaffezione e del profondo distacco che si era creato tra i coniugi, di cui il marito sostanzialmente prese atto, non attivando nessuna reazione nell'immediato.
La domanda di addebito della separazione alla moglie proposta da va pertanto Parte_1
rigettata perché infondata.
3. Circa l'assegnazione della casa familiare, invece, è pacifico che in essa viva l'odierna parte ricorrente con la figlia delle parti - e con i figli dell'odierna resistente, ivi pacificamente dimoranti dal
2004 -. Tale casa familiare, sita in Ravenna, fraz. S. Stefano (RA), via Beveta nr. 71, di proprietà di
, va pertanto assegnata allo stesso ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., trattandosi di Parte_1
tutelare l' “habitat” abitativo della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (come si dirà al paragrafo che segue).
4. Quanto al mantenimento della figlia da porsi a carico del genitore non convivente va invece premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di pagina 4 di 8 proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell 'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n.
25531/2016).
Secondo l'orientamento consolidato della Corte di legittimità, poi, l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fintanto che non si siano esaurite in un congruo termine le fasi di formazione ed inserimento nel mondo del lavoro (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 35494/2023).
Infine è opportuno premettere che anche i genitori privi di lavoro, quando dotati di capacità lavorativa, sono obbligati a partecipare pro quota al mantenimento della prole, proprio al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sul genitore convivente. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito, infatti, la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando anche la sola capacità lavorativa generica (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano, IX sez. civ., del 15.4.2015).
Nel caso di specie il Collegio osserva, innanzitutto, che la figlia ventenne non può ritenersi economicamente autosufficiente, atteso che la stessa, nata il [...], ha allo stato svolto lavori a
(breve) termine o a chiamata, che non consentono di ritenere esaurita la fase del suo inserimento nel mercato del lavoro.
Ciò detto, dalla più recente dichiarazione dei redditi prodotta da (cfr. persone fisiche Parte_1
2021) si evince che l'odierno ricorrente nell'annualità fiscale 2020 fu titolare di “redditi di terreni e fabbricati” per euro 1949,00, nonché di redditi di “lavoro dipendente e/o pensione” per euro 31081, rispetto ai quali corrispose un'imposta netta di euro 6292,00, un'addizionale regionale di euro 525,00 ed un'addizionale comunale di euro 178,00.
Per quanto concerne invece , ella ha dichiarato sin dall'inzio del presente giudizio PA
di essere priva di attività lavorativa.
pagina 5 di 8 Dall'istruttoria di cuasa, tuttavia, è emerso che la stessa svolgeva e presumibilmente (art. 2729 c.c.) continua a svolgere l'attività di estetista, avendo i testi escussi - della cui attendibilità il Tribunale non ha ragioni per dubitare – narrato che quando cessò di vivere presso la casa PA familiare portò con sé, in più volte, l'attrezzatura che ivi si trovava funzionale allo svolgimento del suo lavoro di estetista (cfr., in particolare, dichiarazioni testimoniali di figlia delle parti Persona_1
in causa).
Pertanto, tenuto conto a) delle condizioni patrimoniali e reddituali del ricorrente e della capacità reddituale presumibile della madre (art. 2729 c.c.) in considerazione del mercato lavorativo relativo all'attività di estetista, nonché della capacità lavorativa reddituale potenziale concreta della resistente in relazione all'attività di badante che già svolgeva al tempo in cui conobbe l'odierno PA
ricorrente, b) delle presumibili (art. 2729 c.c.) esigenze di vita della figlia, c) della convivenza della stessa con il padre, d) della capacità reddituale manifestata dalla figlia come accertata nel corso di questo giudizio, il Collegio stima equo disporre che contribuisca al mantenimento PA
della figlia convivente con il padre versando a la somma di euro 230,00, entro il Parte_1
giorno 10 di ogni mese, annualmente rivalutabile sulla base degli indici istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale.
5. Con riferimento, invece, alla domanda di mantenimento avanzata da va PA
premesso che per effetto della pronuncia di separazione tra i coniugi il giudice può riconoscere a uno dei essi il diritto a percepire un assegno di mantenimento, stabilendone la periodicità, purché la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente l'assegno e l'avente diritto non abbia “adeguati redditi propri” (cfr. art. 156, comma 1, c.c.), da intendersi come quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. n. 12196/2017). E ciò, tuttavia, tenuto conto degli effetti che la disgregazione familiare comporta in punto di impoverimento dei partners e comunque di eventuali sopravvenienze incidenti sulle condizioni reddituali dei coniugi.
Deve inoltre aggiungersi che, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 24049/2021). E grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini pagina 6 di 8 professionali, poiché il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dall'art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia in grado di procurarsi da solo (cfr. Cass. ord. n. 20866/2021).
Nel caso di specie quale ragione più liquida del decidere il Collegio osserva che PA
nel presente giudizio si è limitata da dichiararsi disoccupata, senza provare in alcun modo di essersi in quale modo attivata per cercare un'attività lavorativa remunerata, sebbene sia pacifico che la stessa abbia svolto, in passato, le attività di badante e di estetista, afferenti a mercati lavorativi in cui è elevata la domanda di lavoro.
Pertanto non avendo l'odierna resistente assolto all'onere di provare di essersi proposta sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle sue attitudini professionali, la domanda di pagamento di un assegno di mantenimento in suo favore va rigettata perché infondata.
Del resto, e sotto altro angolo visuale, il prelievo da parte della resistente dell'attrezzatura funzionale allo svolgimento dell'attività di estetista lascia presumere (art. 2729 c.c.) lo svolgimento di un'attività lavorativa da parte della resistente. Conseguentemente la mancanta trasparenza circa i redditi di cui presumibilmente (art. 2729 c.c.) gode all'attualità non consente di apprezzare la PA
disponibilità o meno da parte della resistente di redditi sufficienti a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con il marito.
Anche per questa diversa ragione la domanda di pagamento di un assegno di mantenimento proposta dalla resistente va rigettata perché infondata.
6. Le spese del giudizio vanno compensate per 1/3 in relazione al rigetto della domanda di addebito proposta dal ricorrente e si liquidano per intero, vale a dire in misura comprensiva della parte compensata, come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 (scaglione indeterminabile valori medi), con pagamento da parte di dei restanti 2/3 in favore PA
di , quale parte prevalentemente vittoriosa. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, rigettata ogni contraria domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 392/2022 R.G., così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di e , avendo i coniugi Parte_1 PA
contratto matrimonio in Ravenna, il 28/7/2004, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2004, atto n. 149, p. 1;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ravenna ai fini dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
pagina 7 di 8 c) assegna la casa familiare sita in Ravenna, fraz. S. Stefano (RA), via Beveta nr. 71, a Parte_1
;
[...]
d) dispone che contribuisca al mantenimento della figlia convivente con il padre PA
versando a la somma di euro 230,00, entro il giorno 10 di ogni mese, annualmente Parte_1
rivalutabile sulla base degli indici istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale;
e) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna al pagamento, in favore di PA
, dei restanti 2/3 di tali spese che liquida per intero, vale a dire in misura comprensiva Parte_1
della parte compensata, in euro 98,00 per spese vive ed euro 7616,00 per compenso professionale, oltre spese vive prenotate a debito ed oltre al 15% di spese generali, c.p.a. e i.v.a come per legge se dovuta.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 13/3/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini
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