TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/03/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1781 /2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Elio Vittorini, Parte_1 snc, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Angelo Monardo (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che Email_2 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 04/08/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze ingiuntive n. OI-000219246 e OI-0000439617, notificate il 6.07.2022, pretese a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. La ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli atti di accertamento richiamati dalle ordinanze e ritenuti prodromici, e che, a ogni modo, le pretese fossero estinte in ragione dell'intervenuta prescrizione. La ricorrente rappresentava, altresì, la decadenza dall'azione dell'Ente previdenziale, per aver agito oltre novanta giorni. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare i vizi dedotti e l'insussistenza dei profili sanzionatori per come indicati in parte motiva e dichiarare l'annullabilità delle ordinanze ingiunzioni impugnate: a) Ordinanza ingiunzione n. OI -000219146 notificata il
06.07.2022 con sanzione da euro 18.506,60 (Cfr. doc. 1); B) Ordinanza ingiunzione n. OI -000439617
1 notificata il 06.07.2022 con sanzione da euro 25.006,60 (Cfr. doc. 2); e, per l'effetto, annullarli e/o disapplicarli unitamente a qualsiasi sanzione e atto ad essi collegati, presupposti e/o conseguenti. IN
VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale e senza recesso alcuno sulla stessa, accertare e dichiarare l'applicazione della sanzione al minimo edittale alla luce dei motivi dedotti in epigrafe e disporre, per l'effetto, la riduzione della sanzione nella misura del minimo edittale ovvero nella ulteriore minore somma che sarà ritenuta di giustizia. In Via Cautelare: previo accertamento del periculum in mora e del fumus boni juris, che venga sospesa nel decreto di fissazione di udienza e inaudita altera parte l'esecutività dei provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese e onorari, da distrarsi a favore del difensore.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente (nella qualità di titolare dell'impresa omonima) l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. Le sanzioni irrogate per il tramite delle ordinanze ingiunzioni devono, tuttavia, ritenersi nulle. CP_
4. Sebbene l' previdenziale abbia dato prova della notifica alla ricorrente, degli atti di accertamento sottesi all'ordinanza ingiunzione, ossia:
- l'atto di accertamento n. .2202.21/07/2017.0095413, relativo all'OI-000219246 (riferita all'anno CP_1
2010) è stato notificato il 01.08.2017;
- l'atto di accertamento n. .2202.22/11/2017.0143020, relativo all'OI-000439617 (riferita all'anno CP_1
2011), è stato notificato il 6.12.2017, le contestazioni, mediante gli atti suddetti, devono ritenersi tardive. L'eccezione di decadenza sollevata dalla ricorrente deve, infatti, trovare accoglimento.
5. Infatti, secondo quanto quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando
è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
6. Al fine di stabilire il momento da cui l'Ente previdenziale può avere contezza di un'eventuale trasgressione da parte del datore di lavoro nel versamento delle spettanze, occorre segnalare che trattandosi di contributi previdenziali, il termine ultimo per il versamento coincide con il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
2 7. Nel caso in esame: relativamente all'anno 2010, contestato con l'atto di accertamento n.
.2202.21/07/2017.0095413, relativo all'OI-000219246, è stato notificato il 1.08.2017; CP_1 relativamente all'anno 2011, contestato con l'atto di accertamento n. .2202.22/11/2017.0143020, CP_1 relativo all'OI-000439617, è stato notificato il 6.12.2017, oltre, dunque, sopra indicato, con conseguente nullità delle ordinanze ingiunzioni impugnate.
8. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
9. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla le ordinanze ingiunzione impugnate (OI-000219246 e
OI-0000439617);
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti processuali.
Vibo Valentia, 20/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Elio Vittorini, Parte_1 snc, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Angelo Monardo (PEC: che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che Email_2 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 04/08/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze ingiuntive n. OI-000219246 e OI-0000439617, notificate il 6.07.2022, pretese a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. La ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli atti di accertamento richiamati dalle ordinanze e ritenuti prodromici, e che, a ogni modo, le pretese fossero estinte in ragione dell'intervenuta prescrizione. La ricorrente rappresentava, altresì, la decadenza dall'azione dell'Ente previdenziale, per aver agito oltre novanta giorni. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare i vizi dedotti e l'insussistenza dei profili sanzionatori per come indicati in parte motiva e dichiarare l'annullabilità delle ordinanze ingiunzioni impugnate: a) Ordinanza ingiunzione n. OI -000219146 notificata il
06.07.2022 con sanzione da euro 18.506,60 (Cfr. doc. 1); B) Ordinanza ingiunzione n. OI -000439617
1 notificata il 06.07.2022 con sanzione da euro 25.006,60 (Cfr. doc. 2); e, per l'effetto, annullarli e/o disapplicarli unitamente a qualsiasi sanzione e atto ad essi collegati, presupposti e/o conseguenti. IN
VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale e senza recesso alcuno sulla stessa, accertare e dichiarare l'applicazione della sanzione al minimo edittale alla luce dei motivi dedotti in epigrafe e disporre, per l'effetto, la riduzione della sanzione nella misura del minimo edittale ovvero nella ulteriore minore somma che sarà ritenuta di giustizia. In Via Cautelare: previo accertamento del periculum in mora e del fumus boni juris, che venga sospesa nel decreto di fissazione di udienza e inaudita altera parte l'esecutività dei provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese e onorari, da distrarsi a favore del difensore.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente (nella qualità di titolare dell'impresa omonima) l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. Le sanzioni irrogate per il tramite delle ordinanze ingiunzioni devono, tuttavia, ritenersi nulle. CP_
4. Sebbene l' previdenziale abbia dato prova della notifica alla ricorrente, degli atti di accertamento sottesi all'ordinanza ingiunzione, ossia:
- l'atto di accertamento n. .2202.21/07/2017.0095413, relativo all'OI-000219246 (riferita all'anno CP_1
2010) è stato notificato il 01.08.2017;
- l'atto di accertamento n. .2202.22/11/2017.0143020, relativo all'OI-000439617 (riferita all'anno CP_1
2011), è stato notificato il 6.12.2017, le contestazioni, mediante gli atti suddetti, devono ritenersi tardive. L'eccezione di decadenza sollevata dalla ricorrente deve, infatti, trovare accoglimento.
5. Infatti, secondo quanto quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando
è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
6. Al fine di stabilire il momento da cui l'Ente previdenziale può avere contezza di un'eventuale trasgressione da parte del datore di lavoro nel versamento delle spettanze, occorre segnalare che trattandosi di contributi previdenziali, il termine ultimo per il versamento coincide con il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
2 7. Nel caso in esame: relativamente all'anno 2010, contestato con l'atto di accertamento n.
.2202.21/07/2017.0095413, relativo all'OI-000219246, è stato notificato il 1.08.2017; CP_1 relativamente all'anno 2011, contestato con l'atto di accertamento n. .2202.22/11/2017.0143020, CP_1 relativo all'OI-000439617, è stato notificato il 6.12.2017, oltre, dunque, sopra indicato, con conseguente nullità delle ordinanze ingiunzioni impugnate.
8. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
9. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla le ordinanze ingiunzione impugnate (OI-000219246 e
OI-0000439617);
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti processuali.
Vibo Valentia, 20/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3