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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 12225/2019
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to CAROPPO Parte_1
NICOLA MARIA
ricorrente contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti TRAVI
[...]
RAFFAELLA e Grazia Benedetta Marina MARINO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento della tutela risarcitoria dei pregiudizi da stress lavoro correlato.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 03.04.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere alle dipendenze dell' resistente in CP_1 qualità di Dirigente Medico specialista in neurologia presso l'U.O. di
Neurologia Pediatrica a decorrere dall'01.07.2005 e di essere stato costretto, dal 2013, per continui mutamenti di organico, ad effettuare costantemente turni di pronta disponibilità feriale, festiva e notturna in numero pari a 16/17 mensili, in misura superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto, situazione aggravatasi dal mese di agosto del 2018 per aver ricoperto, alternandosi esclusivamente con un altro dirigente medico, tutti i turni di reperibilità mensili, come da disposizioni dirigenziali prodotte;
rappresentando che proprio a causa dell'inserimento necessario nei turni di reperibilità notturna veniva negata la richiesta di ferie per alcuni periodi di febbraio, marzo, giugno e luglio del 2019; deducendo di aver più volte denunciato la grave condizione in cui prestava l'attività lavorativa per eccesso di stanchezza e paura di commettere errori medici, ed in particolare di aver denunciato l'insostenibilità della condizione stressogena da svolgimento continuativo di turni di reperibilità, che a volte precludevano la stessa possibilità di fruire di riposo tra un turno e l'altro, condizione che aveva dato origine ad una situazione di stress psico fisico che lo aveva costretto a periodi di astensione a causa della malattia insorta, sindrome ansioso- depressiva, con necessità di terapia farmacologica e riposo, come da certificazione e prescrizione medica prodotte;
rappresentando la violazione da parte dell' resistente dell'art. 2087 c.c. per CP_1 averlo costretto ad un numero eccessivo e continuativo di turni di reperibilità notturna e festiva sforando sistematicamente il limite numerico di 10 turni mensili di pronta disponibilità sancito dall'art. 17, comma 4, del CCNL di comparto e dall'art. 8 del regolamento aziendale approvato nel 2016 e per avergli arrecato pregiudizio alla salute, come da perizia medica prodotta, pari alla misura del 25% a titolo di danno non patrimoniale o, in subordine, nella misura non inferiore al 21%, pregiudizio da quantificare in base alle tabelle in uso al Tribunale di Roma, agiva in giudizio per l'accertamento della responsabilità esclusiva dell' resistente nella causazione della CP_1 patologia denunciata e del diritto alla tutela risarcitoria dei pregiudizi alla salute subiti nella misura del 25% o in subordine del 21% e per
Pag. 2 di 26 la condanna della parte resistente al pagamento della somma diversamente calcolata o in quella diversa maggiore o minore accertata in corso di causa, vinte le spese processuali da distrarre.
Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva l' resistente per eccepire la nullità della domanda CP_1 per indeterminatezza dell'oggetto, per omessa rappresentazione della causa petendi, risultando carente il ricorso di allegazione specifica dei turni di pronta disponibilità effettuati, e per genericità del petitum, e, nel merito, per affermare l'infondatezza delle domande avanzate, non avendo la parte ricorrente espletato turni di “superlavoro” ed avendo usufruito di n. 34 giorni di ferire nel 2018 e di n. 19 giorni di ferie fino al 31 luglio del 2019, oltre ad aver svolto un numero cospicuo di ore di attività libero professionale fuori l'orario di servizio, e tenuto conto, altresì, della previsione di massima contenuta nell'art. 17, comma 4, del CCNL del 03.11.2005, recepita dall'art. 8 del regolamento aziendale, di contenere - di regola - i turni mensili di pronta disponibilità nel numero di dieci per ciascun dirigente, derogabile dalle per esigenze e ragioni organizzative, e della omessa CP_1 prova della riconducibilità della patologia denunciata dal ricorrente alle condizioni lavorative, trattandosi di patologia propria del lavoratore, e per domandare il rigetto del promosso ricorso, con vittoria delle spese di giudizio. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali e con l'espletamento di una consulenza tecnica disposta d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Pag. 3 di 26 In via preliminare deve essere rigettata, per infondatezza, l'eccezione di nullità del proposto ricorso per genericità ed indeterminatezza dell'oggetto della domanda e per omessa allegazione dei turni di pronta disponibilità effettuati e dei fatti posti a base delle pretese azionate sollevata dalla parte resistente. Ed infatti, non solo risultano indicati in ricorso i turni effettuati nel periodo in contesa, sebbene senza riferimento specifico ai singoli giorni in cui sono stati espletati, quanto, piuttosto, sono stati depositati dalla parte ricorrente ordini di servizio e note da cui inferire agevolmente l'inserimento del ricorrente nei turni di reperibilità nel periodo in contesa;
non solo: dall'analisi complessiva dell'atto introduttivo è dato inferire sia gli elementi di fatto che quelli di diritto sui quali poggiano le domande attoree ben esplicitate. Ne consegue che alcuna nullità del ricorso è possibile dichiarare. Tenuto conto, inoltre, della compiuta difesa spiegata con la memoria costitutiva dalla parte resistente che ha sollevato la specifica eccezione, alcun pregiudizio al diritto di difesa della stessa parte potrebbe essere legittimamente ravvisato, atteso che la causa petendi ed il petitum risultano inequivocabilmente specificati nel ricorso introduttivo del presente giudizio1.
Tanto premesso, nel merito, occorre concludere per la fondatezza delle domande promosse che meritano accoglimento per quanto di ragione, tenuto conto, in particolare, dei precedenti della
Pag. 4 di 26 giurisprudenza di legittimità in controversie analoghe che si richiamano ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.
A bene vedere, infatti, la parte ricorrente ha domandato la tutela risarcitoria dei pregiudizi alla salute sofferti a causa dello stress lavoro correlato subito per essere stato inserito, sin dal 2013, in turni di pronta disponibilità feriale, festiva e notturna in numero pari a
16/17 mensili, in misura superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto, determinanti l'insorgenza della patologia denunciata.
Ebbene, in queste ipotesi in cui viene allegata una responsabilità contrattuale da inadempimento della parte datoriale, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che lamenti la sussistenza di pregiudizi alla salute insorti a causa della nocività dell'ambiente lavorativo, anche stressogeno, e delle gravose modalità con le quali la prestazione lavorativa è resa ha l'onere di allegare e provare la responsabilità della parte datoriale, anche colposa, attraverso la rappresentazione e la prova dell'inadempimento datoriale, imputabile anche a mera colpa, ai sensi dell'art. 1218 e 1223 c.c. per violazione dell'art. 2087 c.c., il pregiudizio subito e, soprattutto, il nesso causale tra il danno e la condotta datoriale. In concreto, grava sul dipendente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, della malattia e del nesso causale tra la nocività dell'ambiente di lavoro e l'evento dannoso anche facendo ricorso alla prova presuntiva. Spetta, invece, al datore di lavoro dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta nonché di aver adottato tutte le misure che - in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica - siano necessarie
Pag. 5 di 26 per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza.
Questi i principi di diritto costantemente affermati dalla Corte di
Cassazione e di recenti ribaditi con la pronuncia n. 4664/2024 cui dare continuità e che si riporta nella parte d'interesse: “… Occorre, infatti, ricordare che, per orientamento consolidato di questa Corte, la violazione da parte del datore di lavoro dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale e, dunque, il rimedio esperibile dal dipendente è quello della responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze del caso, soprattutto in tema di prescrizione e onere della prova.
Invero, la giurisprudenza di legittimità si è univocamente espressa nel senso che, in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ., la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte - dato che ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile - ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (v. ex multis Cass. 11 aprile 2013, n. 8855; Cass. 13
Pag. 6 di 26 ottobre 2015, n. 20533; Cass. 9 giugno 2017, n. 14468). Quindi, ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro per la tecnopatia contratta (o per l'infortunio subito) dal dipendente, grava su quest'ultimo l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, della malattia e del nesso causale tra la nocività dell'ambiente di lavoro e l'evento dannoso, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta nonché di aver adottato tutte le misure che - in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica - siano necessarie per tutelare
l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza.
6. Inoltre, come ricordato da Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291, grazie al carattere di "norma di chiusura" del sistema antinfortunistico pacificamente riconosciuta all'art. 2087 cod. civ., nonché all'ammissibilità della interpretazione estensiva della predetta norma alla stregua sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32
Cost.), sia dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) ai quali deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro, la giurisprudenza di questa Corte ha inteso l'obbligo datoriale di "tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" nel senso di includere anche l'obbligo della adozione di ogni misura "atipica" diretta alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come, ad esempio, le misure di sicurezza da adottare in concreto nella organizzazione tecnico- operativa del lavoro allo scopo di prevenire ogni possibile evento dannoso, ivi comprese le aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi (v. anche Cass. 22 marzo 2002, n. 4129).
Pag. 7 di 26 Alla luce di tale cornice di principi, anche costituzionali, la tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore non ammette sconti, in ragione di fattori quali l'ineluttabilità, la fatalità, la fattibilità economica e produttiva, nella predisposizione di condizioni ambientali sicure.
Questo implica anche l'obbligo del datore di lavoro di astenersi da iniziative, scelte o comportamenti che possano ledere, già di per sé, la personalità morale del lavoratore, come
l'adozione di condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei principi ergonomici, oltre ovviamente a comportamenti più gravi come mobbing, straining, bum out, molestie, stalking e così via, alcuni anche di possibile rilevanza penale (sulla scorta di quanto affermato anche dalla Corte costituzionale, vedi per tutte: Corte cost. sentenza n. 359 del 2003 e Cass. 5 novembre 2012, n. 18927).
A ciò è da aggiungere che la ricordata portata costituzionale della materia trattata ha spinto il diritto vivente, e in alcuni casi quello vigente, ad ammettere che le condotte potenzialmente lesive dei diritti di cui si tratta siano soggette a prove presuntive. Infatti, la prova presuntiva (o indiziaria) - che esige che il Giudice prenda in esame tutti i fatti noti emersi nel corso dell'istruzione, valutandoli tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri e quindi esclude che il
Giudice, avendo a disposizione una pluralità di indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (Cass. 9 marzo 2012, n.
3703) -consente attraverso la complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, gravità, frustrazione personale e/o professionale, altre circostanze del caso concreto) di poter risalire coerentemente, con un prudente apprezzamento, al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115
Pag. 8 di 26 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (vedi per tutte: Cass. 5 novembre 2012, n. 18927 cit.).
Ciò, del resto, è conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di prova del danno da demansionamento (Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2010, n.
4063; Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572 del 2006; Cass. 19 dicembre 2008, n. 29832; Cass. 26 novembre 2008, n, 28274), oltre
a trovare riscontro anche nella giurisprudenza amministrativa in materia di mobbing (Cons. Stato 21 aprile 2010, n. 2272). …
(omissis)…”.
Tanto premesso, occorre ritenere che la parte ricorrente ha assolto adeguatamente l'onere sulla stessa gravante di provare l'inadempimento datoriale, l'insorgenza della patologia a causa della gravosa prestazione lavorativa pretesa in particolare dall'agosto del
2018 attraverso l'inserimento in turni mensili di reperibilità eccedenti il numero ordinario previsto dalla contrattazione collettiva, e, soprattutto, il nesso causale tra la patologia e la nocività dell'ambiente lavorativo.
La parte resistente, nella sua veste di datrice di lavoro del ricorrente, invece, non ha assolto in alcun modo l'onere di aver adempiuto l'obbligo di sicurezza sulla stessa gravante ex art. 2087 c.c. La parte resistente, infatti, non ha allegato né provato di aver provveduto, innanzitutto, alla preliminare valutazione dei rischi generici e di quelli specifici da stress da lavoro correlato, di aver predisposto procedure e misure idonee a prevenire e contenere i rischi specifici collegati allo stress da lavoro, e, soprattutto, non ha allegato e nemmeno provato di aver adottato le misure necessarie, anche atipiche, idonee ed indispensabili per prevenire i rischi specifici da stress sul lavoro e per
Pag. 9 di 26 tutelare l'integrità del ricorrente in considerazione della peculiarità dell'attività di dirigente medico pediatrico dallo stesso svolte.
Per meglio comprendere l'ampia portata degli obblighi di prevenzione dei rischi specifici collegati allo stress lavoro-correlato e di sicurezza in generale gravanti sulla parte datoriale occorre partire dalla disamina della disciplina anche sovranazionale sullo stress da lavoro.
La qualificazione giuridica dello stress da lavoro si rinviene nell'art. 3, rubricato Descrizione dello stress e dello stress da lavoro, dell'ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO dell'8 ottobre
2004 che si riporta:
< Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti.
L'individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell'individuo stesso –ndt), ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l'efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da fattori esterni all'ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre l'efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali
Pag. 10 di 26 il contenuto e l'organizzazione del lavoro, l'ambiente di lavoro, una comunicazione “povera”, ecc.>>
In particolare, la disciplina appena richiamata mette in evidenza che tra i fattori scatenati la condizione stressogena vi è anche e soprattutto il contenuto e l'organizzazione del lavoro.
Nel rapporto di pubblico impiego privatizzato come quello in esame, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 165/2001 il potere organizzativo compete alle pubbliche amministrazioni;
le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro ed in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, compreso, pertanto, il potere organizzativo e conformativo della prestazione lavorativa ex art. 2094 c.c.
L'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro l'adozione di tutte le misure necessarie a preservare l'integrità fisica e la personalità dei propri dipendenti. La norma costruisce in capo alla parte datoriale un vero e proprio obbligo di garanzia che impone la predisposizione di specifiche cautele, le quali, oltre a dover essere rapportate alle concrete possibilità della tecnica e dell'esperienza, vanno parametrate alla specificità del lavoro ed alla natura dell'ambiente e dei luoghi in cui l'attività deve svolgersi2.
Prodromica all'attuazione dell'obbligo di sicurezza è la preventiva valutazione dei rischi, compresi quelli collegati allo stress lavoro- correlato.
L'onere di preventiva valutazione dei rischi a carico della parte datoriale è sancito dagli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28 del d.lgs. n.
Pag. 11 di 26 81/2008, quest'ultimo di specificazione dell'art. 2087 c.c. che si riporta:
<< 1. La valutazione di cui all' articolo 17 , comma 1, lettera
a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche impiegati, nonché' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , nonché' quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera mquater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto
Pag. 12 di 26 informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato,
e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
Pag. 13 di 26 e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività . Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l' anche CP_2 in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L' e le aziende sanitarie locali svolgono la CP_2
Pag. 14 di 26 predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.>>.
Questo, inoltre, l'art. 6, comma 8, lett. m-quater del d.lgs. n.
81/2008 concernente i compiti specifici in materia di stress da lavoro correlato affidati alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro:
< elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavorocorrelato. La Commissione monitora
l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.>>
L'onere della predisposizione del documento di valutazione dei rischi grava anche in capo all' resistente, considerata l'ampia CP_1 portata operativa del d.lgs. n. 81/2008 ex art. 3, comma 1, che si riporta:
< Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.>>.
Anche gli artt. 5 e 6 dell'ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL
LAVORO dell'8 ottobre 2004 sanciscono a carico della parte datoriale un generale obbligo di sicurezza ed uno specifico onere di prevenzione e valutazione preventiva dei rischi da stress da lavoro correlato. Queste le norme cit.: art. 5 cit.: < In base alla direttiva quadro 89/391 (quella che ha originato la 626- ndt), tutti i datori di lavoro sono obbligati per legge a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questo dovere riguarda anche i problemi di stress da lavoro in quanto costituiscono un rischio per la salute e la sicurezza. Tutti i lavoratori hanno il dovere
Pag. 15 di 26 generale di rispettare le misure di protezione decise dal datore di lavoro. I problemi associati allo stress possono essere affrontati nel quadro del processo di valutazione di tutti rischi, programmando una politica aziendale specifica in materia di stress e/o attraverso misure specifiche mirate per ogni fattore di stress individuato.>>.
Art. 6 cit.: <Per prevenire, eliminare o ridurre questi problemi si può ricorrere a varie misure. Queste misure possono essere collettive, individuali o tutte e due insieme. Si possono introdurre misure specifiche per ciascun fattore di stress individuato oppure le misure possono rientrare nel quadro di una politica anti-stress integrata che sia contemporaneamente preventiva e valutabile. Dove l'azienda non può disporre al suo interno di competenze sufficienti, può ricorrere a competenze esterne in conformità alle leggi europee e nazionali, ai contratti collettivi e alle prassi. Una volta definite, le misure anti-stress dovrebbero essere riesaminate regolarmente per valutarne l'efficacia e stabilire se utilizzano in modo ottimale le risorse disponibili e se sono ancora appropriate o necessarie.
Queste misure possono comprendere ad esempio:
• misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, di assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro, di portare a coerenza responsabilità e controllo sul lavoro, di migliorare
l'organizzazione, i processi, le condizioni e l'ambiente di lavoro.
Pag. 16 di 26 • la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo,
e/o per adattarsi al cambiamento
• l'informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alla legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi.>>.
Dal quadro normativo appena sopra delineato si evince chiaramente che grava sulla parte datoriale uno specifico onere di prevenzione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato all'interno del generale obbligo di preservazione del bene salute dei dipendenti.
Come già sopra anticipato, è proprio sul contenuto e sull'organizzazione del lavoro che deve misurarsi, in particolare, il corretto adempimento o meno da parte del datore di lavoro dell'obbligo di prevenzione dei rischi collegati allo stress lavoro- correlato e di tutela in generale dell'integrità psico-fisica dei propri dipendenti tenuto conto delle specifiche attività lavorative dagli stessi esigibili.
Questi i principi di diritto ribaditi con costante orientamento dalla
Suprema Corte di cassazione cui dare continuità: “… Può aggiungersi che, avuto riguardo ai rischi collegati allo stress lavoro- correlato che il datore di lavoro è tenuto a prevenire, vi è quale paramento normativo, fonte di un obbligo che rappresenta ulteriore specificazione del più generale canone presidiato dall'art. 2087 c.c.,
l'art. 28 del T.U. n. 81 del 9 aprile 2008, in base al quale è compito del datore di lavoro la valutazione di "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo
Pag. 17 di 26 dell'8 ottobre 2004 (..1". Accordo sottoscritto dalle parti sociali a livello comunitario sullo "stress da lavoro", definito come uno "stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali" che, in caso di "esposizione prolungata", può "causare problemi di salute" (par. 3) e che, pertanto, investe la "responsabilità dei datori di lavoro (...) obbligati per legge a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori" (par. 5).
2.3.4. In questa prospettiva di progressiva rilevanza della dimensione organizzativa quale fattore di rischio per la salute dei lavoratori si alimenta l'obbligazione di sicurezza gravante sul datore di lavoro.
Nei più recenti arresti di questa Corte, si è evidenziato che, al di là delle denominazioni, lungo la falsariga della responsabilità dolosa o anche colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri
l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute secondo il paradigma di cui all'art. 2087 c.c., è comunque configurabile la responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento - imputabile anche solo per colpa - che si ponga in nesso causale con un danno alla salute e ciò secondo le regole generali sugli obblighi risarcitori conseguenti a responsabilità contrattuale (artt.
1218 e 1223 c.c.); si resta invece al di fuori della responsabilità ove i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente usurante della ordinaria prestazione lavorativa o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili (in termini, Cass. n. 15159 del 2019; Cass. n.
16580 del 2022). … (omissis)…”3.
Ebbene, la parte ricorrente ha allegato e provato attraverso la produzione delle note e degli ordini di servizio provenienti dalla parte
Pag. 18 di 26 datoriale il suo inserimento sistematico e continuativo in turni mensili di reperibilità notturna, feriale e festiva in misura eccedente quella ordinaria prevista dalla contrattazione collettiva e dal regolamento aziendale a partire dal 20.08.20184. In concreto, a partire dall'agosto del 2018, il ricorrente, durante il periodo agosto 2018-ottobre 2019, si è alternato nei turni di reperibilità con un solo altro dirigente medico per carenza di organico. Tanto è stato confermato dalla stessa parte resistente nella memoria costitutiva5.
Non solo, tutti i testi escussi nel corso dell'istruttoria hanno confermato ampiamente che il ricorrente dal mese di agosto del 2018 ha effettuato turni di reperibilità notturna e festiva in misura eccedente il limite convenzionale alternandosi esclusivamente con un altro dirigente medico.
Ed ancora, dall'elaborato peritale disposto d'ufficio emerge chiaramente che durante il periodo in esame, agosto 2018-ottobre
2019, la parte ricorrente ha svolto in totale n. 209 turni di reperibilità, con una quota aggiuntiva di circa 1/3 rispetto ai turni effettuati nel precedente periodo.
Si reputa, pertanto, che la condizione nella quale la parte ricorrente si
è trovata a rendere la prestazione lavorativa durante il periodo agosto
2018-ottobre 2019 sia stata particolarmente stressogena, causando inevitabilmente l'insorgenza della patologia denunciata, il disturbo dell'adattamento di lieve entità, medicalmente accertata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica disposta d'ufficio.
A dare conforto alle conclusioni cui è pervenuto il CTU circa la riconducibilità della patologia accertata alla condizione stressogena determinata da un difetto organizzativo imputabile esclusivamente
Pag. 19 di 26 alla parte datoriale, sono sia l'accertato sforamento sistematico del limite ordinario convenzionalmente previsto per l'assegnazione dei turni di reperibilità ai dirigenti medici che l'importante incremento del numero dei turni effettuati dal ricorrente nel periodo in esame rispetto al passato.
Ebbene, la parte resistente ha ritenuto non significativo il numero di turni mensili di reperibilità effettuati dal ricorrente per poter ricondurre in termini causali l'insorgenza della patologia denunciata alla condizione lavorativa rappresentata come stressogena ed ampiamente acclarata in questo giudizio, avendo la disciplina convenzionale ed il regolamento aziendale che la recepisce disposto un criterio numerico orientativo e non obbligatorio di turni mensili.
Questo l'art. 17, comma 5, del CCNL DELL'AREA DELLA DIRIGENZA
DEI RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED
AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE
NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA
BIENNIO 2002-2003:
<Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore.
Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci pronte disponibilità nel mese.>>.
Detta disciplina è stata trasfusa anche nell'art. 8 del regolamento adottato dall' resistente6. CP_1
In concreto, le parti sociali hanno fissato una soglia-limite numerica mensile di pronte disponibilità in termini ordinari (di regola). Ne consegue che il superamento di detta soglia numerica mensile (dieci) si configura come ipotesi del tutto eccezionale e straordinaria,
Pag. 20 di 26 giustificata evidentemente da peculiari contingenze non altrimenti fronteggiabili.
Ebbene, risulta provato anche attraverso l'istruttoria espletata lo sforamento continuativo e sistematico da parte del ricorrente del limite numerico ordinario di dieci turni mensili di reperibilità previsti per i dirigenti medici proprio nel periodo agosto 2018-ottobre 2019 a causa delle gravi carenze di organico.
In concreto, nel periodo in esame, si è rovesciato il rapporto tra eccezione e regola (10 turni mensili), a tutto discapito della qualità della prestazione resa dal lavoratore ricorrente a causa della condizione stressogena in cui è stata espletata, e con inevitabile compromissione del bene salute ed in generale della sicurezza del dipendente per l'aggravio di lavoro concentrato in un periodo significativo. Tale situazione ha provocato forte disagio e stress lavoro-correlato per l'eccessivo numero di turni osservati in modo continuativo e per un considerevole periodo, come acclarato medicalmente dalla consulenza tecnica disposta d'ufficio. A ben vedere, la derivazione della patologia denunciata dalla parte ricorrente dalla condizione stressogena in cui è stata espletata la prestazione lavorativa nel periodo in esame è stata adeguatamente provata dalla stessa parte ricorrente attraverso la produzione di una perizia di parte. Ebbene, dette conclusioni sono state ampiamente confermate dalla consulenza tecnica disposta d'ufficio. Nessuna incidenza causale, inoltre, sull'insorgenza della patologia medicalmente accertata è stata riconosciuta dal CTU all'attività libero- professionale espletata dal ricorrente fuori dall'orario di servizio nello stesso periodo di causa.
A ciò si aggiunga che, a fronte di specifici obblighi di prevenzione dei rischi generici e specifici collegati allo stress lavoro correlato e di
Pag. 21 di 26 sicurezza in generale, la parte datoriale non ha allegato né ha provato di aver adottato il documento di valutazione dei rischi e, soprattutto, di aver adeguatamente posto riparo alle situazioni di disagio lavorativo per l'eccessivo numero di turni di reperibilità assegnati al ricorrente, ampiamente denunciate sia dalla parte ricorrente che dalle organizzazioni sindacali sin dall'ottobre del 20187.
In concreto, nel caso in esame, deve configurarsi una chiara responsabilità datoriale per grave difetto organizzativo nella predisposizione dei turni di reperibilità dei dirigenti medici dall'agosto
2018 all'ottobre 2019. L'inserimento sistematico e continuativo del ricorrente in turni di reperibilità in numero eccedente quello ordinariamente esigibile per un importante periodo lavorativo configura una chiara responsabilità commissiva imputabile alla parte datoriale per violazione della disposizione convenzionale contenuta nell'art. 17, comma 5, del CCNL cit. e nell'art. 8 del regolamento aziendale adottato dalla parte resistente.
Non solo: sono state accertate in questo giudizio, anche per il tramite della consulenza tecnica disposta d'ufficio, le seguenti omissioni imputabili alla parte datoriale, sebbene l'Azienda resistente fosse a ciò tenuta in forza di quanto sancito dagli artt. 17, comma 1, lett. a)
e 28 del d.lgs. n. 81/2008 già sopra richiamati:
1) omessa valutazione preventiva dei rischi generici e di quelli specifici collegati allo stress lavoro-correlato;
2) omessa predisposizione delle procedure e delle misure adeguate ed indispensabili per prevenire e far fronte a situazioni e condizioni lavorative potenzialmente dannose per l'integrità fisica e psichica dei dipendenti;
Pag. 22 di 26 3) omessa adozione di misure concrete, anche atipiche, per porre rimedio alla condizione stressogena in cui si è trovato a lavorare il ricorrente nel periodo in esame.
Tanto conforta ampiamente la fondatezza delle domande promosse dalla parte ricorrente, sebbene in termini diversi rispetto a quelli prospettati in ricorso.
A ben vedere, infatti, il consulente tecnico incaricato d'ufficio ha concluso per la sussistenza di un danno biologico nella misura del
5%. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono ampiamente condivisibili, considerata l'analitica ricostruzione offerta della condizione del ricorrente nel periodo in esame attraverso l'attento esame di tutta la documentazione acquisita al processo e della tecnica scientifica seguita per l'accertamento della patologia riscontrata.
Per quel che riguarda l'insorgenza della patologia medicalmente accertata occorre dare rilievo alla certificazione medica della stessa con data certa prodotta dalla parte ricorrente. Pertanto, deve ritenersi che la patologia provocata dalla condotta datoriale alla parte ricorrente sia insorta in data 15.11.20188.
Tanto premesso, dovendo fare riferimento alle tabelle in uso al
Tribunale di Milano per la liquidazione in termini economici del danno biologico provocato alla parte ricorrente dalla condotta datoriale censurata, tenuto conto dell'età (59) del dipendente (nato il
28.04.1959) al momento dell'insorgenza della patologia medicalmente acclarata (15.11.2018), in assenza di allegazione e prova del maggior danno sofferto per dare ingresso alla personalizzazione massima del danno alla salute subito ed in
Pag. 23 di 26 mancanza di prova di ulteriori pregiudizi come il danno morale9, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un credito risarcitorio pari alla complessiva somma di € 4.569,69. 9 Cfr. Cass. n. 21062/2024 nella parte in cui ribadisce i seguenti principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità: “… La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito in più occasioni alcuni concetti in tema di risarcimento del danno alla salute, di personalizzazione della liquidazione e di danno morale che è opportuno qui brevemente riassumere. In particolare è stato affermato, con la fondamentale ordinanza 27 marzo 2018, n. 7513, che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico - relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico - legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico - legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medicolegale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione. L'ordinanza suindicata ha osservato, tra l'altro, che una lesione della salute "può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale; la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioe indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero e una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione": così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico- relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale".
Di conseguenza, ha concluso l'ordinanza n. 7513 cit., "soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione". I principi contenuti nell'ordinanza qui richiamata costituiscono, ormai, un patrimonio acquisito e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (si vedano, tra le altre, la sentenza 11 novembre 2019, n. 28988, e le ordinanze 4 marzo 2021, n. 5865, e 25 gennaio 2024, n. 2433). Quanto, invece, alla liquidazione del danno morale, deve essere richiamata la sentenza 10 novembre
2020, n. 25164, la quale - in considerazione del fatto che le tabelle milanesi in allora vigenti prevedevano la liquidazione del danno dinamico-relazione e del danno morale, ma pervenivano (non correttamente)
Pag. 24 di 26 Accertata la responsabilità dell'azienda resistente nella causazione del pregiudizio alla salute in danno della parte ricorrente, deve essere condannata la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 4.569,69 a titolo risarcitorio oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994 a decorrere dal 15.11.2018 fino all'effettivo soddisfo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno) - ha stabilito che il giudice debba accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico - relazionale e del danno morale;
indi, in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano;
mentre "in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale" (v. in argomento anche l'ordinanza 30 dicembre 2023, n. 36609).
Ciò significa, detto in altri termini, che, assumendo come parametro di liquidazione quello costituito dalle tabelle milanesi, l'eventuale personalizzazione (fino alla soglia del 30 per cento) può essere compiuta soltanto in relazione alla quota prevista per il danno biologico depurata, per così dire, della quota riferita al danno morale, in ossequio al dettato dell'art. 138, comma 2, lettera e), e comma 3, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (v. in argomento, tra le altre, le ordinanze 17 maggio 2022, n. 15733, e 22 marzo
2024, n. 7892). … (omissis)…”.
Pag. 25 di 26 - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità esclusiva della parte resistente nella causazione della patologia medicalmente accertata in danno della parte ricorrente e, per l'effetto, condanna la parte resistente al risarcimento del danno biologico arrecato alla parte ricorrente nella complessiva somma di € 4.569,69 oltre alla maggiore somma tra gli interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal
15.11.2018 fino all'effettivo soddisfo;
- compensa per la metà tra le parti le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese del presente giudizio che, al netto di quelle appena compensate, liquida in complessivi € 1.692,50, di cui € 1.313,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022 ed € 379,50 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di
CTU liquidate come da separato provvedimento.
Bari,03/04/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 26 di 26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto si veda da ultimo anche Cass. 10.07.2013, n. 17122 così massimata: “Nel rito del lavoro, ai fini dell'esame della ritualità del ricorso introduttivo del giudizio, il giudice del merito è chiamato ad effettuare l'individuazione del petitum, sotto il profilo sostanziale e processuale, attraverso l'esame complessivo dell'atto. Tale operazione - che deve compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello - va distinta da quella relativa alla rilevazione di eventuali carenze riguardanti elementi che il ricorrente ha
l'onere di dedurre e provare per sostenere la fondatezza della propria domanda, cioè di elementi da configurare come mezzi di prova, la cui omessa specificazione, pur ponendosi in contrasto a quanto prescritto dall'art. 414 n. 5 c.p.c., non comporta la nullità del ricorso introduttivo, bensì la decadenza dalla possibilità di successiva deduzione delle prove nel corso del processo, salva la possibilità di ricorrere all'esercizio dei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. e dell'art. 437, secondo comma, c.p.c., nel giudizio di appello”. 2 Da ultimo cfr. anche Cass. n. 4166/2025. 3 Così Cass. n. 33639/2022. 4 Cfr. docc. nn. 1), 2), 5), 7), 8), 10), 12), 13), 14), 17), 19) e 20) in all.ti parte ricorrente. 5 Cfr. pag. n. 7 della memoria costitutiva della parte resistente. 6 Cfr. doc. n. 31) in all.ti parte ricorrente. 7 Cfr. docc. nn. 1) e 4) in all.ti parte ricorrente. 8 Cfr. doc. n. 21) in all.ti parte ricorrente.
Sezione Lavoro
N.R.G. 12225/2019
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 03/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to CAROPPO Parte_1
NICOLA MARIA
ricorrente contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti TRAVI
[...]
RAFFAELLA e Grazia Benedetta Marina MARINO resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento della tutela risarcitoria dei pregiudizi da stress lavoro correlato.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 03.04.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere alle dipendenze dell' resistente in CP_1 qualità di Dirigente Medico specialista in neurologia presso l'U.O. di
Neurologia Pediatrica a decorrere dall'01.07.2005 e di essere stato costretto, dal 2013, per continui mutamenti di organico, ad effettuare costantemente turni di pronta disponibilità feriale, festiva e notturna in numero pari a 16/17 mensili, in misura superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto, situazione aggravatasi dal mese di agosto del 2018 per aver ricoperto, alternandosi esclusivamente con un altro dirigente medico, tutti i turni di reperibilità mensili, come da disposizioni dirigenziali prodotte;
rappresentando che proprio a causa dell'inserimento necessario nei turni di reperibilità notturna veniva negata la richiesta di ferie per alcuni periodi di febbraio, marzo, giugno e luglio del 2019; deducendo di aver più volte denunciato la grave condizione in cui prestava l'attività lavorativa per eccesso di stanchezza e paura di commettere errori medici, ed in particolare di aver denunciato l'insostenibilità della condizione stressogena da svolgimento continuativo di turni di reperibilità, che a volte precludevano la stessa possibilità di fruire di riposo tra un turno e l'altro, condizione che aveva dato origine ad una situazione di stress psico fisico che lo aveva costretto a periodi di astensione a causa della malattia insorta, sindrome ansioso- depressiva, con necessità di terapia farmacologica e riposo, come da certificazione e prescrizione medica prodotte;
rappresentando la violazione da parte dell' resistente dell'art. 2087 c.c. per CP_1 averlo costretto ad un numero eccessivo e continuativo di turni di reperibilità notturna e festiva sforando sistematicamente il limite numerico di 10 turni mensili di pronta disponibilità sancito dall'art. 17, comma 4, del CCNL di comparto e dall'art. 8 del regolamento aziendale approvato nel 2016 e per avergli arrecato pregiudizio alla salute, come da perizia medica prodotta, pari alla misura del 25% a titolo di danno non patrimoniale o, in subordine, nella misura non inferiore al 21%, pregiudizio da quantificare in base alle tabelle in uso al Tribunale di Roma, agiva in giudizio per l'accertamento della responsabilità esclusiva dell' resistente nella causazione della CP_1 patologia denunciata e del diritto alla tutela risarcitoria dei pregiudizi alla salute subiti nella misura del 25% o in subordine del 21% e per
Pag. 2 di 26 la condanna della parte resistente al pagamento della somma diversamente calcolata o in quella diversa maggiore o minore accertata in corso di causa, vinte le spese processuali da distrarre.
Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva l' resistente per eccepire la nullità della domanda CP_1 per indeterminatezza dell'oggetto, per omessa rappresentazione della causa petendi, risultando carente il ricorso di allegazione specifica dei turni di pronta disponibilità effettuati, e per genericità del petitum, e, nel merito, per affermare l'infondatezza delle domande avanzate, non avendo la parte ricorrente espletato turni di “superlavoro” ed avendo usufruito di n. 34 giorni di ferire nel 2018 e di n. 19 giorni di ferie fino al 31 luglio del 2019, oltre ad aver svolto un numero cospicuo di ore di attività libero professionale fuori l'orario di servizio, e tenuto conto, altresì, della previsione di massima contenuta nell'art. 17, comma 4, del CCNL del 03.11.2005, recepita dall'art. 8 del regolamento aziendale, di contenere - di regola - i turni mensili di pronta disponibilità nel numero di dieci per ciascun dirigente, derogabile dalle per esigenze e ragioni organizzative, e della omessa CP_1 prova della riconducibilità della patologia denunciata dal ricorrente alle condizioni lavorative, trattandosi di patologia propria del lavoratore, e per domandare il rigetto del promosso ricorso, con vittoria delle spese di giudizio. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali e con l'espletamento di una consulenza tecnica disposta d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Pag. 3 di 26 In via preliminare deve essere rigettata, per infondatezza, l'eccezione di nullità del proposto ricorso per genericità ed indeterminatezza dell'oggetto della domanda e per omessa allegazione dei turni di pronta disponibilità effettuati e dei fatti posti a base delle pretese azionate sollevata dalla parte resistente. Ed infatti, non solo risultano indicati in ricorso i turni effettuati nel periodo in contesa, sebbene senza riferimento specifico ai singoli giorni in cui sono stati espletati, quanto, piuttosto, sono stati depositati dalla parte ricorrente ordini di servizio e note da cui inferire agevolmente l'inserimento del ricorrente nei turni di reperibilità nel periodo in contesa;
non solo: dall'analisi complessiva dell'atto introduttivo è dato inferire sia gli elementi di fatto che quelli di diritto sui quali poggiano le domande attoree ben esplicitate. Ne consegue che alcuna nullità del ricorso è possibile dichiarare. Tenuto conto, inoltre, della compiuta difesa spiegata con la memoria costitutiva dalla parte resistente che ha sollevato la specifica eccezione, alcun pregiudizio al diritto di difesa della stessa parte potrebbe essere legittimamente ravvisato, atteso che la causa petendi ed il petitum risultano inequivocabilmente specificati nel ricorso introduttivo del presente giudizio1.
Tanto premesso, nel merito, occorre concludere per la fondatezza delle domande promosse che meritano accoglimento per quanto di ragione, tenuto conto, in particolare, dei precedenti della
Pag. 4 di 26 giurisprudenza di legittimità in controversie analoghe che si richiamano ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.
A bene vedere, infatti, la parte ricorrente ha domandato la tutela risarcitoria dei pregiudizi alla salute sofferti a causa dello stress lavoro correlato subito per essere stato inserito, sin dal 2013, in turni di pronta disponibilità feriale, festiva e notturna in numero pari a
16/17 mensili, in misura superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto, determinanti l'insorgenza della patologia denunciata.
Ebbene, in queste ipotesi in cui viene allegata una responsabilità contrattuale da inadempimento della parte datoriale, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che lamenti la sussistenza di pregiudizi alla salute insorti a causa della nocività dell'ambiente lavorativo, anche stressogeno, e delle gravose modalità con le quali la prestazione lavorativa è resa ha l'onere di allegare e provare la responsabilità della parte datoriale, anche colposa, attraverso la rappresentazione e la prova dell'inadempimento datoriale, imputabile anche a mera colpa, ai sensi dell'art. 1218 e 1223 c.c. per violazione dell'art. 2087 c.c., il pregiudizio subito e, soprattutto, il nesso causale tra il danno e la condotta datoriale. In concreto, grava sul dipendente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, della malattia e del nesso causale tra la nocività dell'ambiente di lavoro e l'evento dannoso anche facendo ricorso alla prova presuntiva. Spetta, invece, al datore di lavoro dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta nonché di aver adottato tutte le misure che - in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica - siano necessarie
Pag. 5 di 26 per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza.
Questi i principi di diritto costantemente affermati dalla Corte di
Cassazione e di recenti ribaditi con la pronuncia n. 4664/2024 cui dare continuità e che si riporta nella parte d'interesse: “… Occorre, infatti, ricordare che, per orientamento consolidato di questa Corte, la violazione da parte del datore di lavoro dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale e, dunque, il rimedio esperibile dal dipendente è quello della responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze del caso, soprattutto in tema di prescrizione e onere della prova.
Invero, la giurisprudenza di legittimità si è univocamente espressa nel senso che, in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ., la parte che subisce l'inadempimento non deve dimostrare la colpa dell'altra parte - dato che ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. è il debitore-datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da causa a lui non imputabile - ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario o alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (v. ex multis Cass. 11 aprile 2013, n. 8855; Cass. 13
Pag. 6 di 26 ottobre 2015, n. 20533; Cass. 9 giugno 2017, n. 14468). Quindi, ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro per la tecnopatia contratta (o per l'infortunio subito) dal dipendente, grava su quest'ultimo l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, della malattia e del nesso causale tra la nocività dell'ambiente di lavoro e l'evento dannoso, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta nonché di aver adottato tutte le misure che - in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica - siano necessarie per tutelare
l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza.
6. Inoltre, come ricordato da Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291, grazie al carattere di "norma di chiusura" del sistema antinfortunistico pacificamente riconosciuta all'art. 2087 cod. civ., nonché all'ammissibilità della interpretazione estensiva della predetta norma alla stregua sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32
Cost.), sia dei principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.) ai quali deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro, la giurisprudenza di questa Corte ha inteso l'obbligo datoriale di "tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" nel senso di includere anche l'obbligo della adozione di ogni misura "atipica" diretta alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come, ad esempio, le misure di sicurezza da adottare in concreto nella organizzazione tecnico- operativa del lavoro allo scopo di prevenire ogni possibile evento dannoso, ivi comprese le aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi (v. anche Cass. 22 marzo 2002, n. 4129).
Pag. 7 di 26 Alla luce di tale cornice di principi, anche costituzionali, la tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore non ammette sconti, in ragione di fattori quali l'ineluttabilità, la fatalità, la fattibilità economica e produttiva, nella predisposizione di condizioni ambientali sicure.
Questo implica anche l'obbligo del datore di lavoro di astenersi da iniziative, scelte o comportamenti che possano ledere, già di per sé, la personalità morale del lavoratore, come
l'adozione di condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei principi ergonomici, oltre ovviamente a comportamenti più gravi come mobbing, straining, bum out, molestie, stalking e così via, alcuni anche di possibile rilevanza penale (sulla scorta di quanto affermato anche dalla Corte costituzionale, vedi per tutte: Corte cost. sentenza n. 359 del 2003 e Cass. 5 novembre 2012, n. 18927).
A ciò è da aggiungere che la ricordata portata costituzionale della materia trattata ha spinto il diritto vivente, e in alcuni casi quello vigente, ad ammettere che le condotte potenzialmente lesive dei diritti di cui si tratta siano soggette a prove presuntive. Infatti, la prova presuntiva (o indiziaria) - che esige che il Giudice prenda in esame tutti i fatti noti emersi nel corso dell'istruzione, valutandoli tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri e quindi esclude che il
Giudice, avendo a disposizione una pluralità di indizi, li prenda in esame e li valuti singolarmente, per poi giungere alla conclusione che nessuno di essi assurga a dignità di prova (Cass. 9 marzo 2012, n.
3703) -consente attraverso la complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, gravità, frustrazione personale e/o professionale, altre circostanze del caso concreto) di poter risalire coerentemente, con un prudente apprezzamento, al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115
Pag. 8 di 26 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (vedi per tutte: Cass. 5 novembre 2012, n. 18927 cit.).
Ciò, del resto, è conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di prova del danno da demansionamento (Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2010, n.
4063; Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572 del 2006; Cass. 19 dicembre 2008, n. 29832; Cass. 26 novembre 2008, n, 28274), oltre
a trovare riscontro anche nella giurisprudenza amministrativa in materia di mobbing (Cons. Stato 21 aprile 2010, n. 2272). …
(omissis)…”.
Tanto premesso, occorre ritenere che la parte ricorrente ha assolto adeguatamente l'onere sulla stessa gravante di provare l'inadempimento datoriale, l'insorgenza della patologia a causa della gravosa prestazione lavorativa pretesa in particolare dall'agosto del
2018 attraverso l'inserimento in turni mensili di reperibilità eccedenti il numero ordinario previsto dalla contrattazione collettiva, e, soprattutto, il nesso causale tra la patologia e la nocività dell'ambiente lavorativo.
La parte resistente, nella sua veste di datrice di lavoro del ricorrente, invece, non ha assolto in alcun modo l'onere di aver adempiuto l'obbligo di sicurezza sulla stessa gravante ex art. 2087 c.c. La parte resistente, infatti, non ha allegato né provato di aver provveduto, innanzitutto, alla preliminare valutazione dei rischi generici e di quelli specifici da stress da lavoro correlato, di aver predisposto procedure e misure idonee a prevenire e contenere i rischi specifici collegati allo stress da lavoro, e, soprattutto, non ha allegato e nemmeno provato di aver adottato le misure necessarie, anche atipiche, idonee ed indispensabili per prevenire i rischi specifici da stress sul lavoro e per
Pag. 9 di 26 tutelare l'integrità del ricorrente in considerazione della peculiarità dell'attività di dirigente medico pediatrico dallo stesso svolte.
Per meglio comprendere l'ampia portata degli obblighi di prevenzione dei rischi specifici collegati allo stress lavoro-correlato e di sicurezza in generale gravanti sulla parte datoriale occorre partire dalla disamina della disciplina anche sovranazionale sullo stress da lavoro.
La qualificazione giuridica dello stress da lavoro si rinviene nell'art. 3, rubricato Descrizione dello stress e dello stress da lavoro, dell'ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO dell'8 ottobre
2004 che si riporta:
< Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti.
L'individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell'individuo stesso –ndt), ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l'efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da fattori esterni all'ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre l'efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali
Pag. 10 di 26 il contenuto e l'organizzazione del lavoro, l'ambiente di lavoro, una comunicazione “povera”, ecc.>>
In particolare, la disciplina appena richiamata mette in evidenza che tra i fattori scatenati la condizione stressogena vi è anche e soprattutto il contenuto e l'organizzazione del lavoro.
Nel rapporto di pubblico impiego privatizzato come quello in esame, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 165/2001 il potere organizzativo compete alle pubbliche amministrazioni;
le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro ed in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, compreso, pertanto, il potere organizzativo e conformativo della prestazione lavorativa ex art. 2094 c.c.
L'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro l'adozione di tutte le misure necessarie a preservare l'integrità fisica e la personalità dei propri dipendenti. La norma costruisce in capo alla parte datoriale un vero e proprio obbligo di garanzia che impone la predisposizione di specifiche cautele, le quali, oltre a dover essere rapportate alle concrete possibilità della tecnica e dell'esperienza, vanno parametrate alla specificità del lavoro ed alla natura dell'ambiente e dei luoghi in cui l'attività deve svolgersi2.
Prodromica all'attuazione dell'obbligo di sicurezza è la preventiva valutazione dei rischi, compresi quelli collegati allo stress lavoro- correlato.
L'onere di preventiva valutazione dei rischi a carico della parte datoriale è sancito dagli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28 del d.lgs. n.
Pag. 11 di 26 81/2008, quest'ultimo di specificazione dell'art. 2087 c.c. che si riporta:
<< 1. La valutazione di cui all' articolo 17 , comma 1, lettera
a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche impiegati, nonché' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , nonché' quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera mquater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto
Pag. 12 di 26 informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato,
e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
Pag. 13 di 26 e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività . Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l' anche CP_2 in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L' e le aziende sanitarie locali svolgono la CP_2
Pag. 14 di 26 predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.>>.
Questo, inoltre, l'art. 6, comma 8, lett. m-quater del d.lgs. n.
81/2008 concernente i compiti specifici in materia di stress da lavoro correlato affidati alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro:
< elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavorocorrelato. La Commissione monitora
l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia della metodologia individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.>>
L'onere della predisposizione del documento di valutazione dei rischi grava anche in capo all' resistente, considerata l'ampia CP_1 portata operativa del d.lgs. n. 81/2008 ex art. 3, comma 1, che si riporta:
< Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.>>.
Anche gli artt. 5 e 6 dell'ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL
LAVORO dell'8 ottobre 2004 sanciscono a carico della parte datoriale un generale obbligo di sicurezza ed uno specifico onere di prevenzione e valutazione preventiva dei rischi da stress da lavoro correlato. Queste le norme cit.: art. 5 cit.: < In base alla direttiva quadro 89/391 (quella che ha originato la 626- ndt), tutti i datori di lavoro sono obbligati per legge a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questo dovere riguarda anche i problemi di stress da lavoro in quanto costituiscono un rischio per la salute e la sicurezza. Tutti i lavoratori hanno il dovere
Pag. 15 di 26 generale di rispettare le misure di protezione decise dal datore di lavoro. I problemi associati allo stress possono essere affrontati nel quadro del processo di valutazione di tutti rischi, programmando una politica aziendale specifica in materia di stress e/o attraverso misure specifiche mirate per ogni fattore di stress individuato.>>.
Art. 6 cit.: <Per prevenire, eliminare o ridurre questi problemi si può ricorrere a varie misure. Queste misure possono essere collettive, individuali o tutte e due insieme. Si possono introdurre misure specifiche per ciascun fattore di stress individuato oppure le misure possono rientrare nel quadro di una politica anti-stress integrata che sia contemporaneamente preventiva e valutabile. Dove l'azienda non può disporre al suo interno di competenze sufficienti, può ricorrere a competenze esterne in conformità alle leggi europee e nazionali, ai contratti collettivi e alle prassi. Una volta definite, le misure anti-stress dovrebbero essere riesaminate regolarmente per valutarne l'efficacia e stabilire se utilizzano in modo ottimale le risorse disponibili e se sono ancora appropriate o necessarie.
Queste misure possono comprendere ad esempio:
• misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, di assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro, di portare a coerenza responsabilità e controllo sul lavoro, di migliorare
l'organizzazione, i processi, le condizioni e l'ambiente di lavoro.
Pag. 16 di 26 • la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo,
e/o per adattarsi al cambiamento
• l'informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alla legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi.>>.
Dal quadro normativo appena sopra delineato si evince chiaramente che grava sulla parte datoriale uno specifico onere di prevenzione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato all'interno del generale obbligo di preservazione del bene salute dei dipendenti.
Come già sopra anticipato, è proprio sul contenuto e sull'organizzazione del lavoro che deve misurarsi, in particolare, il corretto adempimento o meno da parte del datore di lavoro dell'obbligo di prevenzione dei rischi collegati allo stress lavoro- correlato e di tutela in generale dell'integrità psico-fisica dei propri dipendenti tenuto conto delle specifiche attività lavorative dagli stessi esigibili.
Questi i principi di diritto ribaditi con costante orientamento dalla
Suprema Corte di cassazione cui dare continuità: “… Può aggiungersi che, avuto riguardo ai rischi collegati allo stress lavoro- correlato che il datore di lavoro è tenuto a prevenire, vi è quale paramento normativo, fonte di un obbligo che rappresenta ulteriore specificazione del più generale canone presidiato dall'art. 2087 c.c.,
l'art. 28 del T.U. n. 81 del 9 aprile 2008, in base al quale è compito del datore di lavoro la valutazione di "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo
Pag. 17 di 26 dell'8 ottobre 2004 (..1". Accordo sottoscritto dalle parti sociali a livello comunitario sullo "stress da lavoro", definito come uno "stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali" che, in caso di "esposizione prolungata", può "causare problemi di salute" (par. 3) e che, pertanto, investe la "responsabilità dei datori di lavoro (...) obbligati per legge a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori" (par. 5).
2.3.4. In questa prospettiva di progressiva rilevanza della dimensione organizzativa quale fattore di rischio per la salute dei lavoratori si alimenta l'obbligazione di sicurezza gravante sul datore di lavoro.
Nei più recenti arresti di questa Corte, si è evidenziato che, al di là delle denominazioni, lungo la falsariga della responsabilità dolosa o anche colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri
l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute secondo il paradigma di cui all'art. 2087 c.c., è comunque configurabile la responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento - imputabile anche solo per colpa - che si ponga in nesso causale con un danno alla salute e ciò secondo le regole generali sugli obblighi risarcitori conseguenti a responsabilità contrattuale (artt.
1218 e 1223 c.c.); si resta invece al di fuori della responsabilità ove i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente usurante della ordinaria prestazione lavorativa o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili (in termini, Cass. n. 15159 del 2019; Cass. n.
16580 del 2022). … (omissis)…”3.
Ebbene, la parte ricorrente ha allegato e provato attraverso la produzione delle note e degli ordini di servizio provenienti dalla parte
Pag. 18 di 26 datoriale il suo inserimento sistematico e continuativo in turni mensili di reperibilità notturna, feriale e festiva in misura eccedente quella ordinaria prevista dalla contrattazione collettiva e dal regolamento aziendale a partire dal 20.08.20184. In concreto, a partire dall'agosto del 2018, il ricorrente, durante il periodo agosto 2018-ottobre 2019, si è alternato nei turni di reperibilità con un solo altro dirigente medico per carenza di organico. Tanto è stato confermato dalla stessa parte resistente nella memoria costitutiva5.
Non solo, tutti i testi escussi nel corso dell'istruttoria hanno confermato ampiamente che il ricorrente dal mese di agosto del 2018 ha effettuato turni di reperibilità notturna e festiva in misura eccedente il limite convenzionale alternandosi esclusivamente con un altro dirigente medico.
Ed ancora, dall'elaborato peritale disposto d'ufficio emerge chiaramente che durante il periodo in esame, agosto 2018-ottobre
2019, la parte ricorrente ha svolto in totale n. 209 turni di reperibilità, con una quota aggiuntiva di circa 1/3 rispetto ai turni effettuati nel precedente periodo.
Si reputa, pertanto, che la condizione nella quale la parte ricorrente si
è trovata a rendere la prestazione lavorativa durante il periodo agosto
2018-ottobre 2019 sia stata particolarmente stressogena, causando inevitabilmente l'insorgenza della patologia denunciata, il disturbo dell'adattamento di lieve entità, medicalmente accertata attraverso il ricorso alla consulenza tecnica disposta d'ufficio.
A dare conforto alle conclusioni cui è pervenuto il CTU circa la riconducibilità della patologia accertata alla condizione stressogena determinata da un difetto organizzativo imputabile esclusivamente
Pag. 19 di 26 alla parte datoriale, sono sia l'accertato sforamento sistematico del limite ordinario convenzionalmente previsto per l'assegnazione dei turni di reperibilità ai dirigenti medici che l'importante incremento del numero dei turni effettuati dal ricorrente nel periodo in esame rispetto al passato.
Ebbene, la parte resistente ha ritenuto non significativo il numero di turni mensili di reperibilità effettuati dal ricorrente per poter ricondurre in termini causali l'insorgenza della patologia denunciata alla condizione lavorativa rappresentata come stressogena ed ampiamente acclarata in questo giudizio, avendo la disciplina convenzionale ed il regolamento aziendale che la recepisce disposto un criterio numerico orientativo e non obbligatorio di turni mensili.
Questo l'art. 17, comma 5, del CCNL DELL'AREA DELLA DIRIGENZA
DEI RUOLI SANITARIO, PROFESSIONALE, TECNICO ED
AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PARTE
NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA
BIENNIO 2002-2003:
<Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore.
Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci pronte disponibilità nel mese.>>.
Detta disciplina è stata trasfusa anche nell'art. 8 del regolamento adottato dall' resistente6. CP_1
In concreto, le parti sociali hanno fissato una soglia-limite numerica mensile di pronte disponibilità in termini ordinari (di regola). Ne consegue che il superamento di detta soglia numerica mensile (dieci) si configura come ipotesi del tutto eccezionale e straordinaria,
Pag. 20 di 26 giustificata evidentemente da peculiari contingenze non altrimenti fronteggiabili.
Ebbene, risulta provato anche attraverso l'istruttoria espletata lo sforamento continuativo e sistematico da parte del ricorrente del limite numerico ordinario di dieci turni mensili di reperibilità previsti per i dirigenti medici proprio nel periodo agosto 2018-ottobre 2019 a causa delle gravi carenze di organico.
In concreto, nel periodo in esame, si è rovesciato il rapporto tra eccezione e regola (10 turni mensili), a tutto discapito della qualità della prestazione resa dal lavoratore ricorrente a causa della condizione stressogena in cui è stata espletata, e con inevitabile compromissione del bene salute ed in generale della sicurezza del dipendente per l'aggravio di lavoro concentrato in un periodo significativo. Tale situazione ha provocato forte disagio e stress lavoro-correlato per l'eccessivo numero di turni osservati in modo continuativo e per un considerevole periodo, come acclarato medicalmente dalla consulenza tecnica disposta d'ufficio. A ben vedere, la derivazione della patologia denunciata dalla parte ricorrente dalla condizione stressogena in cui è stata espletata la prestazione lavorativa nel periodo in esame è stata adeguatamente provata dalla stessa parte ricorrente attraverso la produzione di una perizia di parte. Ebbene, dette conclusioni sono state ampiamente confermate dalla consulenza tecnica disposta d'ufficio. Nessuna incidenza causale, inoltre, sull'insorgenza della patologia medicalmente accertata è stata riconosciuta dal CTU all'attività libero- professionale espletata dal ricorrente fuori dall'orario di servizio nello stesso periodo di causa.
A ciò si aggiunga che, a fronte di specifici obblighi di prevenzione dei rischi generici e specifici collegati allo stress lavoro correlato e di
Pag. 21 di 26 sicurezza in generale, la parte datoriale non ha allegato né ha provato di aver adottato il documento di valutazione dei rischi e, soprattutto, di aver adeguatamente posto riparo alle situazioni di disagio lavorativo per l'eccessivo numero di turni di reperibilità assegnati al ricorrente, ampiamente denunciate sia dalla parte ricorrente che dalle organizzazioni sindacali sin dall'ottobre del 20187.
In concreto, nel caso in esame, deve configurarsi una chiara responsabilità datoriale per grave difetto organizzativo nella predisposizione dei turni di reperibilità dei dirigenti medici dall'agosto
2018 all'ottobre 2019. L'inserimento sistematico e continuativo del ricorrente in turni di reperibilità in numero eccedente quello ordinariamente esigibile per un importante periodo lavorativo configura una chiara responsabilità commissiva imputabile alla parte datoriale per violazione della disposizione convenzionale contenuta nell'art. 17, comma 5, del CCNL cit. e nell'art. 8 del regolamento aziendale adottato dalla parte resistente.
Non solo: sono state accertate in questo giudizio, anche per il tramite della consulenza tecnica disposta d'ufficio, le seguenti omissioni imputabili alla parte datoriale, sebbene l'Azienda resistente fosse a ciò tenuta in forza di quanto sancito dagli artt. 17, comma 1, lett. a)
e 28 del d.lgs. n. 81/2008 già sopra richiamati:
1) omessa valutazione preventiva dei rischi generici e di quelli specifici collegati allo stress lavoro-correlato;
2) omessa predisposizione delle procedure e delle misure adeguate ed indispensabili per prevenire e far fronte a situazioni e condizioni lavorative potenzialmente dannose per l'integrità fisica e psichica dei dipendenti;
Pag. 22 di 26 3) omessa adozione di misure concrete, anche atipiche, per porre rimedio alla condizione stressogena in cui si è trovato a lavorare il ricorrente nel periodo in esame.
Tanto conforta ampiamente la fondatezza delle domande promosse dalla parte ricorrente, sebbene in termini diversi rispetto a quelli prospettati in ricorso.
A ben vedere, infatti, il consulente tecnico incaricato d'ufficio ha concluso per la sussistenza di un danno biologico nella misura del
5%. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono ampiamente condivisibili, considerata l'analitica ricostruzione offerta della condizione del ricorrente nel periodo in esame attraverso l'attento esame di tutta la documentazione acquisita al processo e della tecnica scientifica seguita per l'accertamento della patologia riscontrata.
Per quel che riguarda l'insorgenza della patologia medicalmente accertata occorre dare rilievo alla certificazione medica della stessa con data certa prodotta dalla parte ricorrente. Pertanto, deve ritenersi che la patologia provocata dalla condotta datoriale alla parte ricorrente sia insorta in data 15.11.20188.
Tanto premesso, dovendo fare riferimento alle tabelle in uso al
Tribunale di Milano per la liquidazione in termini economici del danno biologico provocato alla parte ricorrente dalla condotta datoriale censurata, tenuto conto dell'età (59) del dipendente (nato il
28.04.1959) al momento dell'insorgenza della patologia medicalmente acclarata (15.11.2018), in assenza di allegazione e prova del maggior danno sofferto per dare ingresso alla personalizzazione massima del danno alla salute subito ed in
Pag. 23 di 26 mancanza di prova di ulteriori pregiudizi come il danno morale9, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un credito risarcitorio pari alla complessiva somma di € 4.569,69. 9 Cfr. Cass. n. 21062/2024 nella parte in cui ribadisce i seguenti principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità: “… La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito in più occasioni alcuni concetti in tema di risarcimento del danno alla salute, di personalizzazione della liquidazione e di danno morale che è opportuno qui brevemente riassumere. In particolare è stato affermato, con la fondamentale ordinanza 27 marzo 2018, n. 7513, che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico - relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico - legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico - legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medicolegale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione. L'ordinanza suindicata ha osservato, tra l'altro, che una lesione della salute "può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale; la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioe indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero e una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. "personalizzazione": così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico- relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale".
Di conseguenza, ha concluso l'ordinanza n. 7513 cit., "soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione". I principi contenuti nell'ordinanza qui richiamata costituiscono, ormai, un patrimonio acquisito e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (si vedano, tra le altre, la sentenza 11 novembre 2019, n. 28988, e le ordinanze 4 marzo 2021, n. 5865, e 25 gennaio 2024, n. 2433). Quanto, invece, alla liquidazione del danno morale, deve essere richiamata la sentenza 10 novembre
2020, n. 25164, la quale - in considerazione del fatto che le tabelle milanesi in allora vigenti prevedevano la liquidazione del danno dinamico-relazione e del danno morale, ma pervenivano (non correttamente)
Pag. 24 di 26 Accertata la responsabilità dell'azienda resistente nella causazione del pregiudizio alla salute in danno della parte ricorrente, deve essere condannata la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 4.569,69 a titolo risarcitorio oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994 a decorrere dal 15.11.2018 fino all'effettivo soddisfo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornata con il D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto in questo giudizio ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno) - ha stabilito che il giudice debba accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico - relazionale e del danno morale;
indi, in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano;
mentre "in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale" (v. in argomento anche l'ordinanza 30 dicembre 2023, n. 36609).
Ciò significa, detto in altri termini, che, assumendo come parametro di liquidazione quello costituito dalle tabelle milanesi, l'eventuale personalizzazione (fino alla soglia del 30 per cento) può essere compiuta soltanto in relazione alla quota prevista per il danno biologico depurata, per così dire, della quota riferita al danno morale, in ossequio al dettato dell'art. 138, comma 2, lettera e), e comma 3, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (v. in argomento, tra le altre, le ordinanze 17 maggio 2022, n. 15733, e 22 marzo
2024, n. 7892). … (omissis)…”.
Pag. 25 di 26 - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara la responsabilità esclusiva della parte resistente nella causazione della patologia medicalmente accertata in danno della parte ricorrente e, per l'effetto, condanna la parte resistente al risarcimento del danno biologico arrecato alla parte ricorrente nella complessiva somma di € 4.569,69 oltre alla maggiore somma tra gli interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal
15.11.2018 fino all'effettivo soddisfo;
- compensa per la metà tra le parti le spese di lite e condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle rimanenti spese del presente giudizio che, al netto di quelle appena compensate, liquida in complessivi € 1.692,50, di cui € 1.313,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022 ed € 379,50 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di
CTU liquidate come da separato provvedimento.
Bari,03/04/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 26 di 26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto si veda da ultimo anche Cass. 10.07.2013, n. 17122 così massimata: “Nel rito del lavoro, ai fini dell'esame della ritualità del ricorso introduttivo del giudizio, il giudice del merito è chiamato ad effettuare l'individuazione del petitum, sotto il profilo sostanziale e processuale, attraverso l'esame complessivo dell'atto. Tale operazione - che deve compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello - va distinta da quella relativa alla rilevazione di eventuali carenze riguardanti elementi che il ricorrente ha
l'onere di dedurre e provare per sostenere la fondatezza della propria domanda, cioè di elementi da configurare come mezzi di prova, la cui omessa specificazione, pur ponendosi in contrasto a quanto prescritto dall'art. 414 n. 5 c.p.c., non comporta la nullità del ricorso introduttivo, bensì la decadenza dalla possibilità di successiva deduzione delle prove nel corso del processo, salva la possibilità di ricorrere all'esercizio dei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. e dell'art. 437, secondo comma, c.p.c., nel giudizio di appello”. 2 Da ultimo cfr. anche Cass. n. 4166/2025. 3 Così Cass. n. 33639/2022. 4 Cfr. docc. nn. 1), 2), 5), 7), 8), 10), 12), 13), 14), 17), 19) e 20) in all.ti parte ricorrente. 5 Cfr. pag. n. 7 della memoria costitutiva della parte resistente. 6 Cfr. doc. n. 31) in all.ti parte ricorrente. 7 Cfr. docc. nn. 1) e 4) in all.ti parte ricorrente. 8 Cfr. doc. n. 21) in all.ti parte ricorrente.