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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/09/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
n. 4827/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente Relatore
dott. E. Tommasi di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4827/2023
avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita'
genitoriale (contenzioso)
promossa da:
pagina 1 di 11 (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. GHEDINI LUISA IPPOLITA, del foro di Padova, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli CP_1 C.F._2
avv.ti Stefano Baciga, NICOLA LUIGI BACIGA e GIULIANA
CASTELLETTI, tutti del foro di Verona, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: come da foglio di p.c. depositato il 28 marzo
2025
Conclusioni di parte resistente: come da foglio di p.c. depositato il 28 marzo
2025
Conclusioni del PM: Nulla si oppone
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
pagina 2 di 11 Il presente giudizio, che è stato promosso da attiene Parte_1
alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilià genitoriale da parte delle parti sul figlio minore nato il [...] dalla loro Persona_1
relazione more uxorio iniziata nell'anno 2020 e conclusasi nell'estate del 2022.
Orbene, all'esito del giudiizo le parti convengono, avendo rassegnato conclusioni conformi sul punto, sull'affidamento del minore ad entrambi i genitori.
E' opportuno evidenziare come la abbia mutato nuovamente la CP_1
propria posizione sulla predetta questione atteso che, come era stato evidenziato dal giudice relatore nella ordinanza sui provvedimenti provvisori ed urgenti,
mentre nella memoria di costituzione aveva già concluso per l'affidamento condiviso di , con la memoria ex art. 473-bis.17, comma 2, c.p.c. aveva Per_1
invece avanzato domanda di affidamento esclusivo a sé del figlio sulla scorta dell'addebito al ricorrente di alcune condotte violente ai propri danni che aveva allegato per la prima volta in quell'atto.
Ora, la predetta concorde domanda delle parti merita senza dubbio di essere accolta atteso che la modalità di affidamento del minore da loro indicata, oltre ad essere quella attualmente in atto, essendo stata disposta già in via provvisoria ed urgente, è quella che assicura al medesimo il pieno diritto alla bi-genitorialità.
pagina 3 di 11 Del resto la ctu che è stata espletata nel corso del giudizio al fine di valutare le capacità genitoriali delle parti ha consenito di accertare le piene capacità
genitoriali del Pt_1
Infatti, come ha puntualmente evidenziato la difesa del negli atti Pt_1
conclusivi, il dott. ha osservato sul punto: “Con il papà è CP_2 Per_1
appar-so capace, con lui il bambino è molto a suo agio, lo cerca e si osserva un
elevato grado di serenità quando sono insieme;
il papà segue le mosse del
bambino, propone giochi con attenzione alle sue risposte, rimane in sintonia sul
piano emotivo, appare cal-do. (...) L'empatia di base (contatto oculare,
presenza attiva r cura vigile, sintonia nei movimenti rispetto a quanto fa il
bambino, rispecchiamento degli stati emotivi del bambino) appartiene ad
entrambi i genitori, anche se il papà è apparso particolarmente capace” (cfr.
pag. 58 dell'elaborato peritale).
E poco dopo il ctu ha aggiunto sempre sul punto nella propria relazione
(pag. 62): “Il test sull'attaccamento mostra in un attac-camento Pt_1
sicuro, per cui ci si aspetta che riesca ad affrontare le sfide emotive con il figlio
con fidu-cia e mantenendo il contatto affettivo con lui e che offra a una Per_1
base solida e un punto di riferimento”.
Né tali valutazioni, sorrette da una congrua e coerente motivazione e derivanti dall'esame condotto dal ctu nel corso di più incontri dell'atteggiamento pagina 4 di 11 delle parti, possono essere messe minimamente in crisi dalle tardive osservazioni critiche alla ctu che sono state svolte dal difensore della CP_1
solo dopo il deposito della relazione da parte dal ctu e che sono state da lui riproposte anche in sede di conclusioni.
Ad esse infatti ha già risposto adeguatamente il giudice relatore nell'ordinanza resa all'udienza del 19.12.2024.
Deve peranto qui ribardirsi la totale inutilità sia di una rinnovazione della ctu che di una convocazione a chiarimenti del dott. . CP_2
Si noti poi che le risultanze della ctu espletata rendono ancor più irrilevanti le prove orali tardivamente richieste dalla e che erano già state ritenute Pt_1
inconferenti dal giudice relatore, nell'ordinanza con cui aveva provveduto in via provvisoria ed urgente, sulla base di molteplici condivisibili considerazioni.
Le parti convengono anche che risieda prevalentemente presso la Per_1
madre e del resto tale assetto appare quello più confecente alle esigenze del minore atteso che il si è trasferito a vivere e a lavorare a Padova da Pt_1
tempo.
Le parti sono invece in disaccordo sulla definizione di frequenza da parte del padre del suo diritto-dovere di incontrare e tenere con sé il figlio e sulla individuazione dei giorni in cui tale diritto-dovere sarà esercitato.
pagina 5 di 11 Orbene, la programmazione proposta dal con la precisazione di cui Pt_1
subito si dirà, appare maggiormente meritevole di accoglimento atteso che consente un ampliamento della permanenza del minore presso il padre sul presupposto della sopra menzionata valutazione della sua piena capacità
genitoriale.
Per quanto attiene ai fine settimana alternati poi la permanenza del minore presso il padre fino alla domenica sera, anziché fino al lunedì mattina, come proposto dalla risulta coerente con le esigenze lavorative del CP_1 Pt_1
Il collegio ritiene però opportuno, rispetto al programma di visite proposto dal limitare ad un solo giorno infrasettimanale, il giovedì negli orari Pt_1
indicati, anziché a due come proposto dal ricorrente, l'occasione di incontro tra padre e figlio nelle settimane in cui i due staranno insieme anche nei fine settimana atteso che in quei periodi di tempo le occasioni di incontro sono già
congrue.
E' opportuno poi mantenere la presenza di una terza persona nel momento di incontro tra i genitori per la consegna del minore, come di fatto ritenuto opportuno da entrambe le parti, attesa la persistenza di una residua conflittualità
tra loro che gli impedisce di gestire in peina autonomia tale momento.
pagina 6 di 11 Peraltro, come proposto dal ctu, l'organizzazione di tale contatto va posta a carico alternato tra i due genitori (una settimana uno e una settimana l'altro),
non essendovi ragioni per gravare di essa il solo ricorrente.
Venendo alla quantificazione del contributo dovuto dal per il Pt_1
mantenimento del minore il collegio ritiene di dover confermare quella disposta con i provvedimenti provvisori ed urgenti atteso che essa tiene conto sia dell'età
del minore che dell'entità del reddito del padre.
Sul punto è opportuno evidenziare innanzitutto che la resistente ha stigmatizzato la mancata produzione da parte del ricorrente dell'ultima dichiarazione dei redditi alla quale il ha provveduto con la memoria di Pt_1
replica alla comparsa conclusionale
Ora, la domanda della di riconoscimento in proprio favore di un CP_1
contributo per il mantenimento del figlio di euro 1.500,00 mensili, superiore di ben 500,00 a quello richiesto nella comparsa di costituzione e risposta, appare spropositata sia in ragione delle predette circostanze sia in ragione del fatto che,
come ha precisato il difensore del la resistente non ha documentato di Pt_1
aver sostenuto delle spese che consentano di ritenere insufficiente o inadeguato il contributo attualmente versato.
A tale considerazione deve aggiungersi quella ulteriore che la non CP_1
ha nemmeno dimostrato di non percepire alcunchè dall'ex marito, dal quale ha pagina 7 di 11 avuto un figlio, a titolo di contributo al mantenimento di questi, come da lei dedotto in sede di interrogatorio libero.
Ed è anche infondata la sua domanda di condanna del ricorrente al pagamento in proprio favore degli arretrati per il predetto titolo a decorrere dal mese di febbraio 2021 atteso che il suddetto importo è stato determinato sulla base degli elementi di prova forniti nel corso del presente giudizio dalle parti in ordine alle loro condizioni reddituali mentre nulla è dato conoscere di quelle anteriori all'inizio del giudizio.
L'assegno unico universale spetterà ad entrambe le parti nella misura del 50
% ciascuna in ragione dell'affidamento condiviso del minore.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite deve esprimersi un giudizio di totale soccombenza nei confronti della la quale per di più, CP_1
oltre ad aver svolto delle difese gravemente contraddittorie su una questione estremamente rilevante quale quella delle modalità di affidamento di , Per_1
per le ragioni sopra esposte, aveva anche rifiutato, a differenza del la Pt_1
proposta conciliativa che era stata formulata dal giudice relatore.
La somma dovuta a titolo di compenso si liquida come in dispositivo sulla scorta dei valoroi medi di liquidazione previsti dal DM 55/2014 per le quattro fasi in cui si è articolato il giudizio.
pagina 8 di 11 Le spese della espletata ctu invece vanno poste definitivamente a carico delle parti in via tra loro solidale atteso che essa è stata svolta nell'interesse del minore ed entrambe le parti vi hanno dato causa in ragione della loro conflittualità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida il figlio minore delle parti, ad entrambi i genitori Persona_1
disponendo che lo stesso risieda prevalentemente presso la madre;
2) riconosce al ricorrente il diritto-dovere di incontrare e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dalle ore 9.00 del sabato mattina alle ore 19.00 della domenica sera;
inoltre nella settimana in cui trascorre il fine settimana con il bambino, il pomeriggio del giovedì dall'uscita della scuola dell'infanzia, o comunque dalle ore 16.00, sino alle ore 19.00; nella settimana in cui non trascorre il fine settimana con il bambino, il pomeriggio del martedì dall'uscita della scuola dell'infanzia, o comunque dalle ore 16.00, sino alle ore 19.00 ed il pomeriggio del giovedì dall'uscita della scuola dell'infanzia, o comunque dalle ore 16.00, con pernotto e riaccompagnamento alla scuola dell'infanzia il venerdì
mattina; una settimana durante il periodo natalizio, dal 23.12 al 30.12 e dal
31.12 al 6.01, alternando annualmente il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno;
pagina 9 di 11 tre giorni nel periodo pasquale, alternando annualmente il giorno di e il Pt_2
Lunedì dell'Angelo; due settimane - anche non consecutive - durante le vacanze estive, con impegno per entrambi i coniugi di comunicarsi il periodo feria-le prescelto entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
ogni altro periodo feriale e/o religioso ad anni alterni;
3) dispone che la consegna del minore dall'uno all'altro genitore avvenga alla presenza di una persona di fiducia di entrambe le parti con onere di provvedere a ciò a carico alternato tra i due genitori (una settimana uno e una settimana l'altro);
4) pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, alla resistente a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore , la somma di € 500,00 da aggiornare annualmente Per_1
secondo indici ISTAT nonché di contribuire alle spese straordinarie per il minore- come individuate dal Protocollo del Tribunale di Verona – nella misura del 50%;
5) rigetta la domanda della resistente di condanna del ricorrente al pagamento in suo favore di arretrati;
6) condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese del procedimento che liquida in euro 7.616,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % di tale importo, Iva e Cpa;
pagina 10 di 11 7) pone definitivamente a carico delle parti in via tra loro solidale le spese della espletata ctu.
Così deciso in Verona il 11/09/2025
Il Presidente Estensore
dott. Massimo Vaccari
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente Relatore
dott. E. Tommasi di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4827/2023
avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita'
genitoriale (contenzioso)
promossa da:
pagina 1 di 11 (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. GHEDINI LUISA IPPOLITA, del foro di Padova, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli CP_1 C.F._2
avv.ti Stefano Baciga, NICOLA LUIGI BACIGA e GIULIANA
CASTELLETTI, tutti del foro di Verona, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: come da foglio di p.c. depositato il 28 marzo
2025
Conclusioni di parte resistente: come da foglio di p.c. depositato il 28 marzo
2025
Conclusioni del PM: Nulla si oppone
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
pagina 2 di 11 Il presente giudizio, che è stato promosso da attiene Parte_1
alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilià genitoriale da parte delle parti sul figlio minore nato il [...] dalla loro Persona_1
relazione more uxorio iniziata nell'anno 2020 e conclusasi nell'estate del 2022.
Orbene, all'esito del giudiizo le parti convengono, avendo rassegnato conclusioni conformi sul punto, sull'affidamento del minore ad entrambi i genitori.
E' opportuno evidenziare come la abbia mutato nuovamente la CP_1
propria posizione sulla predetta questione atteso che, come era stato evidenziato dal giudice relatore nella ordinanza sui provvedimenti provvisori ed urgenti,
mentre nella memoria di costituzione aveva già concluso per l'affidamento condiviso di , con la memoria ex art. 473-bis.17, comma 2, c.p.c. aveva Per_1
invece avanzato domanda di affidamento esclusivo a sé del figlio sulla scorta dell'addebito al ricorrente di alcune condotte violente ai propri danni che aveva allegato per la prima volta in quell'atto.
Ora, la predetta concorde domanda delle parti merita senza dubbio di essere accolta atteso che la modalità di affidamento del minore da loro indicata, oltre ad essere quella attualmente in atto, essendo stata disposta già in via provvisoria ed urgente, è quella che assicura al medesimo il pieno diritto alla bi-genitorialità.
pagina 3 di 11 Del resto la ctu che è stata espletata nel corso del giudizio al fine di valutare le capacità genitoriali delle parti ha consenito di accertare le piene capacità
genitoriali del Pt_1
Infatti, come ha puntualmente evidenziato la difesa del negli atti Pt_1
conclusivi, il dott. ha osservato sul punto: “Con il papà è CP_2 Per_1
appar-so capace, con lui il bambino è molto a suo agio, lo cerca e si osserva un
elevato grado di serenità quando sono insieme;
il papà segue le mosse del
bambino, propone giochi con attenzione alle sue risposte, rimane in sintonia sul
piano emotivo, appare cal-do. (...) L'empatia di base (contatto oculare,
presenza attiva r cura vigile, sintonia nei movimenti rispetto a quanto fa il
bambino, rispecchiamento degli stati emotivi del bambino) appartiene ad
entrambi i genitori, anche se il papà è apparso particolarmente capace” (cfr.
pag. 58 dell'elaborato peritale).
E poco dopo il ctu ha aggiunto sempre sul punto nella propria relazione
(pag. 62): “Il test sull'attaccamento mostra in un attac-camento Pt_1
sicuro, per cui ci si aspetta che riesca ad affrontare le sfide emotive con il figlio
con fidu-cia e mantenendo il contatto affettivo con lui e che offra a una Per_1
base solida e un punto di riferimento”.
Né tali valutazioni, sorrette da una congrua e coerente motivazione e derivanti dall'esame condotto dal ctu nel corso di più incontri dell'atteggiamento pagina 4 di 11 delle parti, possono essere messe minimamente in crisi dalle tardive osservazioni critiche alla ctu che sono state svolte dal difensore della CP_1
solo dopo il deposito della relazione da parte dal ctu e che sono state da lui riproposte anche in sede di conclusioni.
Ad esse infatti ha già risposto adeguatamente il giudice relatore nell'ordinanza resa all'udienza del 19.12.2024.
Deve peranto qui ribardirsi la totale inutilità sia di una rinnovazione della ctu che di una convocazione a chiarimenti del dott. . CP_2
Si noti poi che le risultanze della ctu espletata rendono ancor più irrilevanti le prove orali tardivamente richieste dalla e che erano già state ritenute Pt_1
inconferenti dal giudice relatore, nell'ordinanza con cui aveva provveduto in via provvisoria ed urgente, sulla base di molteplici condivisibili considerazioni.
Le parti convengono anche che risieda prevalentemente presso la Per_1
madre e del resto tale assetto appare quello più confecente alle esigenze del minore atteso che il si è trasferito a vivere e a lavorare a Padova da Pt_1
tempo.
Le parti sono invece in disaccordo sulla definizione di frequenza da parte del padre del suo diritto-dovere di incontrare e tenere con sé il figlio e sulla individuazione dei giorni in cui tale diritto-dovere sarà esercitato.
pagina 5 di 11 Orbene, la programmazione proposta dal con la precisazione di cui Pt_1
subito si dirà, appare maggiormente meritevole di accoglimento atteso che consente un ampliamento della permanenza del minore presso il padre sul presupposto della sopra menzionata valutazione della sua piena capacità
genitoriale.
Per quanto attiene ai fine settimana alternati poi la permanenza del minore presso il padre fino alla domenica sera, anziché fino al lunedì mattina, come proposto dalla risulta coerente con le esigenze lavorative del CP_1 Pt_1
Il collegio ritiene però opportuno, rispetto al programma di visite proposto dal limitare ad un solo giorno infrasettimanale, il giovedì negli orari Pt_1
indicati, anziché a due come proposto dal ricorrente, l'occasione di incontro tra padre e figlio nelle settimane in cui i due staranno insieme anche nei fine settimana atteso che in quei periodi di tempo le occasioni di incontro sono già
congrue.
E' opportuno poi mantenere la presenza di una terza persona nel momento di incontro tra i genitori per la consegna del minore, come di fatto ritenuto opportuno da entrambe le parti, attesa la persistenza di una residua conflittualità
tra loro che gli impedisce di gestire in peina autonomia tale momento.
pagina 6 di 11 Peraltro, come proposto dal ctu, l'organizzazione di tale contatto va posta a carico alternato tra i due genitori (una settimana uno e una settimana l'altro),
non essendovi ragioni per gravare di essa il solo ricorrente.
Venendo alla quantificazione del contributo dovuto dal per il Pt_1
mantenimento del minore il collegio ritiene di dover confermare quella disposta con i provvedimenti provvisori ed urgenti atteso che essa tiene conto sia dell'età
del minore che dell'entità del reddito del padre.
Sul punto è opportuno evidenziare innanzitutto che la resistente ha stigmatizzato la mancata produzione da parte del ricorrente dell'ultima dichiarazione dei redditi alla quale il ha provveduto con la memoria di Pt_1
replica alla comparsa conclusionale
Ora, la domanda della di riconoscimento in proprio favore di un CP_1
contributo per il mantenimento del figlio di euro 1.500,00 mensili, superiore di ben 500,00 a quello richiesto nella comparsa di costituzione e risposta, appare spropositata sia in ragione delle predette circostanze sia in ragione del fatto che,
come ha precisato il difensore del la resistente non ha documentato di Pt_1
aver sostenuto delle spese che consentano di ritenere insufficiente o inadeguato il contributo attualmente versato.
A tale considerazione deve aggiungersi quella ulteriore che la non CP_1
ha nemmeno dimostrato di non percepire alcunchè dall'ex marito, dal quale ha pagina 7 di 11 avuto un figlio, a titolo di contributo al mantenimento di questi, come da lei dedotto in sede di interrogatorio libero.
Ed è anche infondata la sua domanda di condanna del ricorrente al pagamento in proprio favore degli arretrati per il predetto titolo a decorrere dal mese di febbraio 2021 atteso che il suddetto importo è stato determinato sulla base degli elementi di prova forniti nel corso del presente giudizio dalle parti in ordine alle loro condizioni reddituali mentre nulla è dato conoscere di quelle anteriori all'inizio del giudizio.
L'assegno unico universale spetterà ad entrambe le parti nella misura del 50
% ciascuna in ragione dell'affidamento condiviso del minore.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite deve esprimersi un giudizio di totale soccombenza nei confronti della la quale per di più, CP_1
oltre ad aver svolto delle difese gravemente contraddittorie su una questione estremamente rilevante quale quella delle modalità di affidamento di , Per_1
per le ragioni sopra esposte, aveva anche rifiutato, a differenza del la Pt_1
proposta conciliativa che era stata formulata dal giudice relatore.
La somma dovuta a titolo di compenso si liquida come in dispositivo sulla scorta dei valoroi medi di liquidazione previsti dal DM 55/2014 per le quattro fasi in cui si è articolato il giudizio.
pagina 8 di 11 Le spese della espletata ctu invece vanno poste definitivamente a carico delle parti in via tra loro solidale atteso che essa è stata svolta nell'interesse del minore ed entrambe le parti vi hanno dato causa in ragione della loro conflittualità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida il figlio minore delle parti, ad entrambi i genitori Persona_1
disponendo che lo stesso risieda prevalentemente presso la madre;
2) riconosce al ricorrente il diritto-dovere di incontrare e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dalle ore 9.00 del sabato mattina alle ore 19.00 della domenica sera;
inoltre nella settimana in cui trascorre il fine settimana con il bambino, il pomeriggio del giovedì dall'uscita della scuola dell'infanzia, o comunque dalle ore 16.00, sino alle ore 19.00; nella settimana in cui non trascorre il fine settimana con il bambino, il pomeriggio del martedì dall'uscita della scuola dell'infanzia, o comunque dalle ore 16.00, sino alle ore 19.00 ed il pomeriggio del giovedì dall'uscita della scuola dell'infanzia, o comunque dalle ore 16.00, con pernotto e riaccompagnamento alla scuola dell'infanzia il venerdì
mattina; una settimana durante il periodo natalizio, dal 23.12 al 30.12 e dal
31.12 al 6.01, alternando annualmente il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno;
pagina 9 di 11 tre giorni nel periodo pasquale, alternando annualmente il giorno di e il Pt_2
Lunedì dell'Angelo; due settimane - anche non consecutive - durante le vacanze estive, con impegno per entrambi i coniugi di comunicarsi il periodo feria-le prescelto entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
ogni altro periodo feriale e/o religioso ad anni alterni;
3) dispone che la consegna del minore dall'uno all'altro genitore avvenga alla presenza di una persona di fiducia di entrambe le parti con onere di provvedere a ciò a carico alternato tra i due genitori (una settimana uno e una settimana l'altro);
4) pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, alla resistente a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore , la somma di € 500,00 da aggiornare annualmente Per_1
secondo indici ISTAT nonché di contribuire alle spese straordinarie per il minore- come individuate dal Protocollo del Tribunale di Verona – nella misura del 50%;
5) rigetta la domanda della resistente di condanna del ricorrente al pagamento in suo favore di arretrati;
6) condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese del procedimento che liquida in euro 7.616,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % di tale importo, Iva e Cpa;
pagina 10 di 11 7) pone definitivamente a carico delle parti in via tra loro solidale le spese della espletata ctu.
Così deciso in Verona il 11/09/2025
Il Presidente Estensore
dott. Massimo Vaccari
pagina 11 di 11