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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/05/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3145/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 17/12/2024, da
Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Cristina Martinoli
e
Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sara Chincherè
premesso che:
a) la coppia ha i seguenti FIGLI MAGGIORENNI: nata a [...] il [...], economicamente autonoma Parte_3
b) tra le parti sono intervenuti: separazione in data 16.11.2009 mediante sentenza di separazione n. 1805/2009 emessa dal Tribunale di Como;
divorzio in data 18.11.2014 mediante sentenza n. 2100/2014 emessa dal Tribunale di Como (depositata in data
20.12.2014) letto il ricorso proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione delle seguenti
MODIFICHE della regolamentazione vigente:
OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza di divorzio n. 2100/14 dal Tribunale di Como del 18.11.2014, depositata in data 20.12.2014, ovvero:
- il IG. verserà, a favore della figlia, a titolo di mantenimento, il contributo mensile precedentemente Pt_1 pattuito, per l'ultima mensilità relativa al mese di dicembre 2024;
- a far data dal mese di gennaio 2025, il suddetto mantenimento verrà revocato, come da accoro tra le parti, essendo la figlia economicamente indipendente;
- Il IG. e la IG.ra non saranno più tenuti al pagamento in favore della figlia delle Pt_1 Pt_2 Pt_3 spese straordinarie, in ogni caso gli stessi si dichiarano comunque pronti ad aiutarla economicamente nell'eventualità quest'ultima si dovesse trovare a non riuscire a far fronte a delle spese relative esclusivamente
a problematiche serie, tra cui la salute;
- Le parti dichiarano di aver regolato con il presente accordo ogni questione patrimoniale/economica tra loro.
- Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
Il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal
Tribunale in quanto conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2100/2014 del Tribunale di Como:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate. SENTENZA immediatamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 30.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 17/12/2024, da
Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Cristina Martinoli
e
Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Sara Chincherè
premesso che:
a) la coppia ha i seguenti FIGLI MAGGIORENNI: nata a [...] il [...], economicamente autonoma Parte_3
b) tra le parti sono intervenuti: separazione in data 16.11.2009 mediante sentenza di separazione n. 1805/2009 emessa dal Tribunale di Como;
divorzio in data 18.11.2014 mediante sentenza n. 2100/2014 emessa dal Tribunale di Como (depositata in data
20.12.2014) letto il ricorso proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione delle seguenti
MODIFICHE della regolamentazione vigente:
OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza di divorzio n. 2100/14 dal Tribunale di Como del 18.11.2014, depositata in data 20.12.2014, ovvero:
- il IG. verserà, a favore della figlia, a titolo di mantenimento, il contributo mensile precedentemente Pt_1 pattuito, per l'ultima mensilità relativa al mese di dicembre 2024;
- a far data dal mese di gennaio 2025, il suddetto mantenimento verrà revocato, come da accoro tra le parti, essendo la figlia economicamente indipendente;
- Il IG. e la IG.ra non saranno più tenuti al pagamento in favore della figlia delle Pt_1 Pt_2 Pt_3 spese straordinarie, in ogni caso gli stessi si dichiarano comunque pronti ad aiutarla economicamente nell'eventualità quest'ultima si dovesse trovare a non riuscire a far fronte a delle spese relative esclusivamente
a problematiche serie, tra cui la salute;
- Le parti dichiarano di aver regolato con il presente accordo ogni questione patrimoniale/economica tra loro.
- Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
Il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal
Tribunale in quanto conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2100/2014 del Tribunale di Como:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate. SENTENZA immediatamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 30.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao