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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/06/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4166/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore;
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado n. 4166/2025 R.G. promossa con ricorso congiunto depositato l'8.4.2025 ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ.
DA
(Cod. Fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. dom. Barbara Comparetti, come da procura unita al ricorso, e da
(Cod. Fisc. , con l'avv. dom. Michela Parte_2 C.F._2
Bacchetti, in forza di procura in atti;
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di UDINE;
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1) affido condiviso di ad entrambi i genitori - che assumeranno insieme Per_1 ogni scelta rilevante riguardante la figlia, comunicandosi parimenti ogni informazione funzionale all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale -
pagina 1 di 6 con collocamento prevalente presso la mamma, a cui viene assegnata la casa familiare in cui resterà la residenza della bambina;
2) starà con il papà a Per_1 settimane alterne: per 3 giorni in una settimana e per 2/3 giorni nella settimana successiva, compresi i pernotti, tendenzialmente il mercoledì e dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina;
il papà terrà la figlia in un giorno infrasettimanale diverso dal mercoledì in funzione dei turni lavorativi della mamma, se questa ne farà richiesta, ed inoltre, durante il weekend, quando la mamma sarà libera il sabato, la riporterà da lei sabato anziché domenica, salvo tenerla in un'altra giornata di quella stessa settimana;
sono sempre salvi diversi accordi tra i genitori che avranno cura che la figlia stia preferibilmente con uno dei due, prima di ricorrere ai nonni;
i nonni paterni di restano disponibili Per_1
a prendere dalla scuola dell'infanzia anche nella giornate di competenza Per_1 della mamma, qualora e quando questa non possa contare sui propri genitori;
i genitori concordano anche che, tendenzialmente, nell'interesse della figlia, quest'ultima pernotterà presso il padre quando l'indomani la mamma inizia a lavorare alle ore 7.00; 3) durante le ferie estive starà due settimane, non Per_1 continuative sino ai 6 anni di età e, successivamente, anche consecutivamente con ciascun genitore, ognuno dei quali dovrà comunicare all'altro le proprie ferie entro il 15 maggio di ogni anno;
ciò sempre salvi diversi accordi tra i genitori;
4) durante le festività natalizie starà la vigilia di Natale con il papà e il Per_1 giorno di Natale con la mamma: ad anni alterni il papà la accompagnerà dalla mamma la mattina del 25 dicembre e per il pernotto del 24, cosicché un anno la bambina si sveglierà il 25 dicembre a casa del papà per raggiungere la casa della mamma nella mattinata e l'anno successivo verrà accompagnata dal papà per il pernotto tra il 24 e il 25 dicembre a casa della mamma, nella cui abitazione si sveglierà quindi il giorno di Natale;
la figlia trascorrerà inoltre metà delle vacanze natalizie con ciascuno dei genitori;
ciò sempre salvi diversi accordi tra i genitori;
5) trascorrerà inoltre il giorno di Pasqua per metà tempo (compreso il Per_1 pranzo) con uno dei genitori e per metà tempo (compresa la cena) con l'altro genitore, salvi diversi accordi che i genitori assumeranno;
6) trascorrerà Per_1 il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori;
ciò sempre salvi diversi accordi tra i gli stessi;
7) il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore pagina 2 di 6 versando un assegno mensile di euro 300,00 alla madre, a decorrere dal mese di marzo 2025; alla mamma è attribuito per intero l'assegno unico universale;
i genitori sosterranno per la metà ciascuno le spese straordinarie per nel Per_1 rispetto del Protocollo adottato dal Tribunale di UDINE;
8) al fine di regolamentare tutti i rapporti patrimoniali tra loro esistenti e, quindi, funzionalmente alla definizione degli stessi, le parti convengono quanto segue: il signor si impegna a cedere e la signora si impegna ad Parte_1 Pt_2 accettare, accollandosi il mutuo residuo, la quota di comproprietà della casa familiare per il prezzo di €uro 12.000,00 che verrà corrisposto all'atto del rogito che le parti di impegnano a stipulare entro 60 giorni dalla pronuncia della sentenza con cui il Tribunale recepirà il presente accordo nel suo complesso;
in relazione alla predetta cessione le parti chiedono sin d'ora l'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987 e della sentenza della
Corte Costituzionale n. 154/1999; le parti convengono che in attesa dell'accollo del muto da parte delle sig.ra la stessa pagherà comunque interamente Pt_2 la rata mensile a decorrere dal corrente mese di marzo;
9) all'esito del trasferimento immobiliare di cui al punto precedente le parti dichiarano di non avere più nulla da pretendere l'una dall'altra; 10) i genitori autorizzano il rilascio di documenti validi per l'espatrio per la figlia minore;
11) i genitori si esonerano reciprocamente dal deposito di documentazione ulteriore alle ultime tre dichiarazioni dei redditi e dichiarano espressamente ex art. 473 bis 51 co. 2 CPC di esercitare la facoltà di sostituire la comparizione in udienza con il deposito di note scritte;
12) anticipazioni e competenze di lite compensate tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso congiunto, e Parte_1 Parte_2 deducendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio e che da tale unione, in data 25.10.2021, era nata , figlia regolarmente riconosciuta Persona_2 da entrambi i genitori, hanno chiesto all'intestato Tribunale di prendere atto dell'accordo intercorso per regolare i loro rapporti nell'interesse della figlia minore, stante la sopravvenuta cessazione, tra essi ricorrenti, della relazione affettiva e nell'impossibilità di ricreare l'originaria unione spirituale della coppia.
pagina 3 di 6 Fermo questo, il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo che le pattuizioni intervenute tra le parti siano comunque conformi agli interessi morali e materiali della minore . Per_1
Di tali pattuizioni, così come riprodotte in dispositivo, occorre quindi prendere favorevolmente atto.
La natura del procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo,
▪ ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, dispone che l'affidamento ed il mantenimento di siano così disciplinati: Persona_2
1) affido condiviso di ad entrambi i genitori - che assumeranno insieme Per_1 ogni scelta rilevante riguardante la figlia, comunicandosi parimenti ogni informazione funzionale all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale
- con collocamento prevalente presso la mamma, a cui viene assegnata la casa familiare in cui resterà la residenza della bambina;
2) starà con il papà a settimane alterne: per 3 giorni in una settimana Per_1
e per 2/3 giorni nella settimana successiva, compresi i pernotti, tendenzialmente il mercoledì e dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina;
il papà terrà la figlia in un giorno infrasettimanale diverso dal mercoledì in funzione dei turni lavorativi della mamma, se questa ne farà richiesta, ed inoltre, durante il weekend, quando la mamma sarà libera il sabato, la riporterà da lei sabato anziché domenica, salvo tenerla in un'altra giornata di quella stessa settimana;
sono sempre salvi diversi accordi tra i genitori che avranno cura che la figlia stia preferibilmente con uno dei due, prima di ricorrere ai nonni;
i nonni paterni di restano disponibili a prendere Per_1 Per_1 dalla scuola dell'infanzia anche nella giornate di competenza della mamma, qualora e quando questa non possa contare sui propri genitori;
i genitori concordano anche che, tendenzialmente, nell'interesse della figlia, quest'ultima pernotterà presso il padre quando l'indomani la mamma inizia a lavorare alle ore 7.00;
3) durante le ferie estive starà due settimane, non continuative sino ai Per_1
pagina 4 di 6 6 anni di età e, successivamente, anche consecutivamente con ciascun genitore, ognuno dei quali dovrà comunicare all'altro le proprie ferie entro il
15 maggio di ogni anno;
ciò sempre salvi diversi accordi tra i genitori;
4) durante le festività natalizie starà la vigilia di Natale con il papà e il Per_1 giorno di Natale con la mamma: ad anni alterni il papà la accompagnerà dalla mamma la mattina del 25 dicembre e per il pernotto del 24, cosicché un anno la bambina si sveglierà il 25 dicembre a casa del papà per raggiungere la casa della mamma nella mattinata e l'anno successivo verrà accompagnata dal papà per il pernotto tra il 24 e il 25 dicembre a casa della mamma, nella cui abitazione si sveglierà quindi il giorno di Natale;
la figlia trascorrerà inoltre metà delle vacanze natalizie con ciascuno dei genitori;
ciò sempre salvi diversi accordi tra i genitori;
5) trascorrerà inoltre il giorno di Pasqua per metà tempo (compreso il Per_1 pranzo) con uno dei genitori e per metà tempo (compresa la cena) con l'altro genitore, salvi diversi accordi che i genitori assumeranno;
6) trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori;
ciò Per_1 sempre salvi diversi accordi tra i gli stessi;
7) il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore versando un assegno mensile di euro 300,00 alla madre, a decorrere dal mese di marzo
2025; alla mamma è attribuito per intero l'assegno unico universale;
i genitori sosterranno per la metà ciascuno le spese straordinarie per nel rispetto Per_1 del Protocollo adottato dal Tribunale di Udine;
8) al fine di regolamentare tutti i rapporti patrimoniali tra loro esistenti e, quindi, funzionalmente alla definizione degli stessi, le parti convengono quanto segue: il signor si impegna a cedere e la signora si Parte_1 Pt_2 impegna ad accettare, accollandosi il mutuo residuo, la quota di comproprietà della casa familiare per il prezzo di €uro 12.000,00 che verrà corrisposto all'atto del rogito che le parti di impegnano a stipulare entro 60 giorni dalla pronuncia della sentenza con cui il Tribunale recepirà il presente accordo nel suo complesso;
in relazione alla predetta cessione le parti chiedono sin d'ora l'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987
e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999; le parti convengono pagina 5 di 6 che in attesa dell'accollo del muto da parte delle sig.ra la stessa Pt_2 pagherà comunque interamente la rata mensile a decorrere dal corrente mese di marzo;
9) all'esito del trasferimento immobiliare di cui al punto precedente le parti dichiarano di non avere più nulla da pretendere l'una dall'altra;
10) i genitori autorizzano il rilascio di documenti validi per l'espatrio per la figlia minore.
▪ COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 29.5.2025.
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI
Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai Signori Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore;
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado n. 4166/2025 R.G. promossa con ricorso congiunto depositato l'8.4.2025 ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ.
DA
(Cod. Fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. dom. Barbara Comparetti, come da procura unita al ricorso, e da
(Cod. Fisc. , con l'avv. dom. Michela Parte_2 C.F._2
Bacchetti, in forza di procura in atti;
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di UDINE;
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1) affido condiviso di ad entrambi i genitori - che assumeranno insieme Per_1 ogni scelta rilevante riguardante la figlia, comunicandosi parimenti ogni informazione funzionale all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale -
pagina 1 di 6 con collocamento prevalente presso la mamma, a cui viene assegnata la casa familiare in cui resterà la residenza della bambina;
2) starà con il papà a Per_1 settimane alterne: per 3 giorni in una settimana e per 2/3 giorni nella settimana successiva, compresi i pernotti, tendenzialmente il mercoledì e dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina;
il papà terrà la figlia in un giorno infrasettimanale diverso dal mercoledì in funzione dei turni lavorativi della mamma, se questa ne farà richiesta, ed inoltre, durante il weekend, quando la mamma sarà libera il sabato, la riporterà da lei sabato anziché domenica, salvo tenerla in un'altra giornata di quella stessa settimana;
sono sempre salvi diversi accordi tra i genitori che avranno cura che la figlia stia preferibilmente con uno dei due, prima di ricorrere ai nonni;
i nonni paterni di restano disponibili Per_1
a prendere dalla scuola dell'infanzia anche nella giornate di competenza Per_1 della mamma, qualora e quando questa non possa contare sui propri genitori;
i genitori concordano anche che, tendenzialmente, nell'interesse della figlia, quest'ultima pernotterà presso il padre quando l'indomani la mamma inizia a lavorare alle ore 7.00; 3) durante le ferie estive starà due settimane, non Per_1 continuative sino ai 6 anni di età e, successivamente, anche consecutivamente con ciascun genitore, ognuno dei quali dovrà comunicare all'altro le proprie ferie entro il 15 maggio di ogni anno;
ciò sempre salvi diversi accordi tra i genitori;
4) durante le festività natalizie starà la vigilia di Natale con il papà e il Per_1 giorno di Natale con la mamma: ad anni alterni il papà la accompagnerà dalla mamma la mattina del 25 dicembre e per il pernotto del 24, cosicché un anno la bambina si sveglierà il 25 dicembre a casa del papà per raggiungere la casa della mamma nella mattinata e l'anno successivo verrà accompagnata dal papà per il pernotto tra il 24 e il 25 dicembre a casa della mamma, nella cui abitazione si sveglierà quindi il giorno di Natale;
la figlia trascorrerà inoltre metà delle vacanze natalizie con ciascuno dei genitori;
ciò sempre salvi diversi accordi tra i genitori;
5) trascorrerà inoltre il giorno di Pasqua per metà tempo (compreso il Per_1 pranzo) con uno dei genitori e per metà tempo (compresa la cena) con l'altro genitore, salvi diversi accordi che i genitori assumeranno;
6) trascorrerà Per_1 il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori;
ciò sempre salvi diversi accordi tra i gli stessi;
7) il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore pagina 2 di 6 versando un assegno mensile di euro 300,00 alla madre, a decorrere dal mese di marzo 2025; alla mamma è attribuito per intero l'assegno unico universale;
i genitori sosterranno per la metà ciascuno le spese straordinarie per nel Per_1 rispetto del Protocollo adottato dal Tribunale di UDINE;
8) al fine di regolamentare tutti i rapporti patrimoniali tra loro esistenti e, quindi, funzionalmente alla definizione degli stessi, le parti convengono quanto segue: il signor si impegna a cedere e la signora si impegna ad Parte_1 Pt_2 accettare, accollandosi il mutuo residuo, la quota di comproprietà della casa familiare per il prezzo di €uro 12.000,00 che verrà corrisposto all'atto del rogito che le parti di impegnano a stipulare entro 60 giorni dalla pronuncia della sentenza con cui il Tribunale recepirà il presente accordo nel suo complesso;
in relazione alla predetta cessione le parti chiedono sin d'ora l'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987 e della sentenza della
Corte Costituzionale n. 154/1999; le parti convengono che in attesa dell'accollo del muto da parte delle sig.ra la stessa pagherà comunque interamente Pt_2 la rata mensile a decorrere dal corrente mese di marzo;
9) all'esito del trasferimento immobiliare di cui al punto precedente le parti dichiarano di non avere più nulla da pretendere l'una dall'altra; 10) i genitori autorizzano il rilascio di documenti validi per l'espatrio per la figlia minore;
11) i genitori si esonerano reciprocamente dal deposito di documentazione ulteriore alle ultime tre dichiarazioni dei redditi e dichiarano espressamente ex art. 473 bis 51 co. 2 CPC di esercitare la facoltà di sostituire la comparizione in udienza con il deposito di note scritte;
12) anticipazioni e competenze di lite compensate tra le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso congiunto, e Parte_1 Parte_2 deducendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio e che da tale unione, in data 25.10.2021, era nata , figlia regolarmente riconosciuta Persona_2 da entrambi i genitori, hanno chiesto all'intestato Tribunale di prendere atto dell'accordo intercorso per regolare i loro rapporti nell'interesse della figlia minore, stante la sopravvenuta cessazione, tra essi ricorrenti, della relazione affettiva e nell'impossibilità di ricreare l'originaria unione spirituale della coppia.
pagina 3 di 6 Fermo questo, il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, ritenendo che le pattuizioni intervenute tra le parti siano comunque conformi agli interessi morali e materiali della minore . Per_1
Di tali pattuizioni, così come riprodotte in dispositivo, occorre quindi prendere favorevolmente atto.
La natura del procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo,
▪ ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, dispone che l'affidamento ed il mantenimento di siano così disciplinati: Persona_2
1) affido condiviso di ad entrambi i genitori - che assumeranno insieme Per_1 ogni scelta rilevante riguardante la figlia, comunicandosi parimenti ogni informazione funzionale all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale
- con collocamento prevalente presso la mamma, a cui viene assegnata la casa familiare in cui resterà la residenza della bambina;
2) starà con il papà a settimane alterne: per 3 giorni in una settimana Per_1
e per 2/3 giorni nella settimana successiva, compresi i pernotti, tendenzialmente il mercoledì e dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina;
il papà terrà la figlia in un giorno infrasettimanale diverso dal mercoledì in funzione dei turni lavorativi della mamma, se questa ne farà richiesta, ed inoltre, durante il weekend, quando la mamma sarà libera il sabato, la riporterà da lei sabato anziché domenica, salvo tenerla in un'altra giornata di quella stessa settimana;
sono sempre salvi diversi accordi tra i genitori che avranno cura che la figlia stia preferibilmente con uno dei due, prima di ricorrere ai nonni;
i nonni paterni di restano disponibili a prendere Per_1 Per_1 dalla scuola dell'infanzia anche nella giornate di competenza della mamma, qualora e quando questa non possa contare sui propri genitori;
i genitori concordano anche che, tendenzialmente, nell'interesse della figlia, quest'ultima pernotterà presso il padre quando l'indomani la mamma inizia a lavorare alle ore 7.00;
3) durante le ferie estive starà due settimane, non continuative sino ai Per_1
pagina 4 di 6 6 anni di età e, successivamente, anche consecutivamente con ciascun genitore, ognuno dei quali dovrà comunicare all'altro le proprie ferie entro il
15 maggio di ogni anno;
ciò sempre salvi diversi accordi tra i genitori;
4) durante le festività natalizie starà la vigilia di Natale con il papà e il Per_1 giorno di Natale con la mamma: ad anni alterni il papà la accompagnerà dalla mamma la mattina del 25 dicembre e per il pernotto del 24, cosicché un anno la bambina si sveglierà il 25 dicembre a casa del papà per raggiungere la casa della mamma nella mattinata e l'anno successivo verrà accompagnata dal papà per il pernotto tra il 24 e il 25 dicembre a casa della mamma, nella cui abitazione si sveglierà quindi il giorno di Natale;
la figlia trascorrerà inoltre metà delle vacanze natalizie con ciascuno dei genitori;
ciò sempre salvi diversi accordi tra i genitori;
5) trascorrerà inoltre il giorno di Pasqua per metà tempo (compreso il Per_1 pranzo) con uno dei genitori e per metà tempo (compresa la cena) con l'altro genitore, salvi diversi accordi che i genitori assumeranno;
6) trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori;
ciò Per_1 sempre salvi diversi accordi tra i gli stessi;
7) il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore versando un assegno mensile di euro 300,00 alla madre, a decorrere dal mese di marzo
2025; alla mamma è attribuito per intero l'assegno unico universale;
i genitori sosterranno per la metà ciascuno le spese straordinarie per nel rispetto Per_1 del Protocollo adottato dal Tribunale di Udine;
8) al fine di regolamentare tutti i rapporti patrimoniali tra loro esistenti e, quindi, funzionalmente alla definizione degli stessi, le parti convengono quanto segue: il signor si impegna a cedere e la signora si Parte_1 Pt_2 impegna ad accettare, accollandosi il mutuo residuo, la quota di comproprietà della casa familiare per il prezzo di €uro 12.000,00 che verrà corrisposto all'atto del rogito che le parti di impegnano a stipulare entro 60 giorni dalla pronuncia della sentenza con cui il Tribunale recepirà il presente accordo nel suo complesso;
in relazione alla predetta cessione le parti chiedono sin d'ora l'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987
e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999; le parti convengono pagina 5 di 6 che in attesa dell'accollo del muto da parte delle sig.ra la stessa Pt_2 pagherà comunque interamente la rata mensile a decorrere dal corrente mese di marzo;
9) all'esito del trasferimento immobiliare di cui al punto precedente le parti dichiarano di non avere più nulla da pretendere l'una dall'altra;
10) i genitori autorizzano il rilascio di documenti validi per l'espatrio per la figlia minore.
▪ COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 29.5.2025.
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI
Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
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