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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/07/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1040 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio dell'avv. Domenico Ingrao, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E
nata ad [...], il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Santo Lucia, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'8 luglio 2025.
DEL PM: cfr. visto dell'1 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1
c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 18 giugno 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Chiesti chiarimenti e sentite le parti all'udienza dell'11 febbraio 2025 le parti successivamente con accordo sottoscritto e depositato il 2 luglio 2025 hanno modificato le condizioni di separazione.
All'udienza dell'8 luglio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori e e ravvisato che le clausole relative ai medesimi Per_1 Per_2 Per_3
non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i
- 2 - presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, si osserva come le stesse non siano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Palma di Montechiaro, in data 28
[...]
marzo 2014, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Palma di Montechiaro al n. 1, parte II, serie A, dell'anno 2014 alle condizioni concordate in ricorso così come modificate con accordo depositato il 2 luglio
2025 , qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 23 luglio 2025
Il Presidente
- 3 - Il Giudice est.
G. Claudia Ragusa
Giuseppe Melisenda Giambertoni
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1040 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio dell'avv. Domenico Ingrao, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E
nata ad [...], il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Santo Lucia, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'8 luglio 2025.
DEL PM: cfr. visto dell'1 luglio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1
c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 18 giugno 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Chiesti chiarimenti e sentite le parti all'udienza dell'11 febbraio 2025 le parti successivamente con accordo sottoscritto e depositato il 2 luglio 2025 hanno modificato le condizioni di separazione.
All'udienza dell'8 luglio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori e e ravvisato che le clausole relative ai medesimi Per_1 Per_2 Per_3
non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i
- 2 - presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, si osserva come le stesse non siano contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Palma di Montechiaro, in data 28
[...]
marzo 2014, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Palma di Montechiaro al n. 1, parte II, serie A, dell'anno 2014 alle condizioni concordate in ricorso così come modificate con accordo depositato il 2 luglio
2025 , qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 23 luglio 2025
Il Presidente
- 3 - Il Giudice est.
G. Claudia Ragusa
Giuseppe Melisenda Giambertoni
- 4 -