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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5660/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Izzo, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 5660/2024
TRA
, n.q. di eredi del de cuius Parte_1 Persona_1 deceduto il 19.1.2024 rapp.te e difese dall'avv. Ernesto Criscuolo
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso come in atti CP_1
resistente
Oggetto: opposizione ATP
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 03.05.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva che il de cuius sig. presentava ricorso ex art. 445 bis c.p.c, al fine di ottenere l'accertamento del Persona_1 proprio diritto alla indennità di accompagnamento nonché l'handicap grave, all'esito del quale il
C.T.U. nominato riconosceva le prestazioni richieste con decorrenza dall'ottobre 2023, ovvero dal ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa;
che il sig.
1 decedeva il 19 gennaio 2024; di essere intervenute nel giudizio di ATP e di avere Persona_1 tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedevano, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, la retrodatazione del riconoscimento dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento della indennità di accompagnamento in favore del de cuius sig. alla data della domanda Persona_1
amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso con vittoria di spese. CP_1
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc, lette le note depositate, è pronunciata la presente sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data
03.05.2024, a seguito di atto di dissenso depositato in data 11.4.2024 e, del decreto di fissazione dei termini del 14.3.2024.
Va premesso in termini generali che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, parte ricorrente si limita a contestare la decorrenza del riconoscimento della indennità di accompagnamento del de cuius sig. deducendo genericamente che il Persona_1
CTU nominato in fase di ATP, dott. non avrebbe adeguatamente valutato il quadro clinico Per_2
del de cuius nonché la documentazione sottoposta alla sua valutazione.
Osserva il Tribunale che le censure sono infondate.
Rileva il giudicante che, diversamente da quanto dedotto in ricorso, l'Ausiliare nominato in sede di
ATP ha valutato in modo esaustivo la documentazione medica in atti nonché l'intero quadro
2 patologico lamentato da parte ricorrente, ed è giunto a conclusioni che qui si condividono e fanno proprie.
In particolare, il CTU ha ritenuto che parte ricorrente risultava affetto da: “Stato comatoso in ventilazione meccanica con cannula tracheostomica e alimentazione artificiale da verosimile recidiva di accidente vascolare cerebrale. “
Rilevava il CTU che il sig. , al momento della visita peritale, risultava ricoverato presso il Per_1 reparto di rianimazione dell' dal 20/10/23 e si trovava in stato comatoso non Controparte_2
rispondente ad alcuno stimolo sensoriale ed ambientale, in ventilazione meccanica con cannula tracheostomica e alimentazione artificiale.
Precisava il CTU che agli atti risultava una scarna documentazione sanitaria composta elusivamente da una copia di cartella clinica dell' inerente un precedente ricovero per ictus Parte_2
ischemico del 8/11/2016 nonché copie dei verbali di visita medica della Commissione e copia CP_1 del certificato medico su modello C per l'inoltro della domanda amministrativa. CP_1
Precisava il CTU che dalla disamina di detta documentazione sanitaria non era possibile rilevare con certezza che le patologie sofferte dal ricorrente antecedentemente al ricovero del 20/10/23 all'Ospedale di Aversa fossero in fase così avanzata da impedire la deambulazione o da determinare l'impossibilità al compimento degli atti quotidiani della vita quali il mangiare, il vestirsi, il prendersi cura della propria persona etc.
Concludeva ritenendo che le patologie sofferte dall'istante inducessero uno stato di totale invalidità ma non la necessità di assistenza continua per cui riconosceva il signor “si trova Persona_1 nell'impossibilità di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, abbisognevole di assistenza continua. A mio giudizio, per i motivi esposti nelle considerazioni medico legali, il suddetto è da ritenersi invalido con necessità di assistenza continua a decorrere dall'OTTOBRE 2023. Dalla stessa epoca l'istante è da ritenersi inoltre persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap grave di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92.”
Non è parso pertanto necessario allo scrivente Giudice richiedere chiarimenti al Consulente, né, tantomeno, disporre il rinnovo delle operazioni peritali in quanto le valutazioni del C.T.U. risultano non essere affette da vizi e dunque sono logiche, nonché esaurientemente motivate.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Devono quindi confermarsi le risultanze della perizia che ad avviso di questo Giudice sono dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente, esaustive e puntuali e, pertanto, sono qui integralmente recepite e fatte proprie.
3 Vale la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Per tutto quanto sopra esposto, dunque, il ricorso in opposizione va rigettato e per l'effetto va riconosciuto il diritto del de cuius sig. alla indennità di accompagnamento nonchè Persona_1 dell'handicap grave, con decorrenza dall'ottobre 2023 e fino al decesso avvenuto il 19.1.2024;
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti atteso il riconoscimento delle prestazioni richieste nella fase atp da data successiva al deposito della domanda amministrativa nonché alla notifica del ricorso ex. art 445 bis c.p.c. e tenuto conto dell'esito negativo della presente fase.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
dichiara concluso il procedimento di ATP n. 6193/2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
4 rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto riconosce il diritto del de cuius sig. Per_1
alla indennità di accompagnamento nonchè dell'handicap grave, con decorrenza
[...] dall'ottobre 2023 e fino al decesso, avvenuto il 19.1.2024;
compensa integralmente le spese di lite di entrambe le fasi tra le parti.
Aversa, lì 20.03.2025
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Federica Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Izzo, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 5660/2024
TRA
, n.q. di eredi del de cuius Parte_1 Persona_1 deceduto il 19.1.2024 rapp.te e difese dall'avv. Ernesto Criscuolo
ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso come in atti CP_1
resistente
Oggetto: opposizione ATP
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 03.05.2024, parte ricorrente in epigrafe esponeva che il de cuius sig. presentava ricorso ex art. 445 bis c.p.c, al fine di ottenere l'accertamento del Persona_1 proprio diritto alla indennità di accompagnamento nonché l'handicap grave, all'esito del quale il
C.T.U. nominato riconosceva le prestazioni richieste con decorrenza dall'ottobre 2023, ovvero dal ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa;
che il sig.
1 decedeva il 19 gennaio 2024; di essere intervenute nel giudizio di ATP e di avere Persona_1 tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedevano, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, la retrodatazione del riconoscimento dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento della indennità di accompagnamento in favore del de cuius sig. alla data della domanda Persona_1
amministrativa.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso con vittoria di spese. CP_1
Disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc, lette le note depositate, è pronunciata la presente sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Deve innanzitutto darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione, depositato in data
03.05.2024, a seguito di atto di dissenso depositato in data 11.4.2024 e, del decreto di fissazione dei termini del 14.3.2024.
Va premesso in termini generali che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del
CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, parte ricorrente si limita a contestare la decorrenza del riconoscimento della indennità di accompagnamento del de cuius sig. deducendo genericamente che il Persona_1
CTU nominato in fase di ATP, dott. non avrebbe adeguatamente valutato il quadro clinico Per_2
del de cuius nonché la documentazione sottoposta alla sua valutazione.
Osserva il Tribunale che le censure sono infondate.
Rileva il giudicante che, diversamente da quanto dedotto in ricorso, l'Ausiliare nominato in sede di
ATP ha valutato in modo esaustivo la documentazione medica in atti nonché l'intero quadro
2 patologico lamentato da parte ricorrente, ed è giunto a conclusioni che qui si condividono e fanno proprie.
In particolare, il CTU ha ritenuto che parte ricorrente risultava affetto da: “Stato comatoso in ventilazione meccanica con cannula tracheostomica e alimentazione artificiale da verosimile recidiva di accidente vascolare cerebrale. “
Rilevava il CTU che il sig. , al momento della visita peritale, risultava ricoverato presso il Per_1 reparto di rianimazione dell' dal 20/10/23 e si trovava in stato comatoso non Controparte_2
rispondente ad alcuno stimolo sensoriale ed ambientale, in ventilazione meccanica con cannula tracheostomica e alimentazione artificiale.
Precisava il CTU che agli atti risultava una scarna documentazione sanitaria composta elusivamente da una copia di cartella clinica dell' inerente un precedente ricovero per ictus Parte_2
ischemico del 8/11/2016 nonché copie dei verbali di visita medica della Commissione e copia CP_1 del certificato medico su modello C per l'inoltro della domanda amministrativa. CP_1
Precisava il CTU che dalla disamina di detta documentazione sanitaria non era possibile rilevare con certezza che le patologie sofferte dal ricorrente antecedentemente al ricovero del 20/10/23 all'Ospedale di Aversa fossero in fase così avanzata da impedire la deambulazione o da determinare l'impossibilità al compimento degli atti quotidiani della vita quali il mangiare, il vestirsi, il prendersi cura della propria persona etc.
Concludeva ritenendo che le patologie sofferte dall'istante inducessero uno stato di totale invalidità ma non la necessità di assistenza continua per cui riconosceva il signor “si trova Persona_1 nell'impossibilità di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, abbisognevole di assistenza continua. A mio giudizio, per i motivi esposti nelle considerazioni medico legali, il suddetto è da ritenersi invalido con necessità di assistenza continua a decorrere dall'OTTOBRE 2023. Dalla stessa epoca l'istante è da ritenersi inoltre persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap grave di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92.”
Non è parso pertanto necessario allo scrivente Giudice richiedere chiarimenti al Consulente, né, tantomeno, disporre il rinnovo delle operazioni peritali in quanto le valutazioni del C.T.U. risultano non essere affette da vizi e dunque sono logiche, nonché esaurientemente motivate.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Devono quindi confermarsi le risultanze della perizia che ad avviso di questo Giudice sono dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente, esaustive e puntuali e, pertanto, sono qui integralmente recepite e fatte proprie.
3 Vale la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Per tutto quanto sopra esposto, dunque, il ricorso in opposizione va rigettato e per l'effetto va riconosciuto il diritto del de cuius sig. alla indennità di accompagnamento nonchè Persona_1 dell'handicap grave, con decorrenza dall'ottobre 2023 e fino al decesso avvenuto il 19.1.2024;
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti atteso il riconoscimento delle prestazioni richieste nella fase atp da data successiva al deposito della domanda amministrativa nonché alla notifica del ricorso ex. art 445 bis c.p.c. e tenuto conto dell'esito negativo della presente fase.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
dichiara concluso il procedimento di ATP n. 6193/2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
4 rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto riconosce il diritto del de cuius sig. Per_1
alla indennità di accompagnamento nonchè dell'handicap grave, con decorrenza
[...] dall'ottobre 2023 e fino al decesso, avvenuto il 19.1.2024;
compensa integralmente le spese di lite di entrambe le fasi tra le parti.
Aversa, lì 20.03.2025
Si comunichi.
Il Giudice
dott.ssa Federica Izzo
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