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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2621/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza telematica ex art 127 bis cpc del 9 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2621/2021 R.G.L., avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa
PROMOSSA DA
nato in [...] il [...] e residente in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Persico C.F._1
( ) del foro di Latina, giusta procura allegata al ricorso;
CodiceFiscale_2
- Ricorrente -
CONTRO
Part
(Codice Fiscale / Partita Iva: 10 831 003) - in persona Controparte_1
dell'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore (Codice Fiscale: CP_2
), nato a [...] il [...] ed ivi domiciliato in via San CodiceFiscale_3
Giacomo n. 1/bis - con sede legale in via Trieste n. 80 a Nettuno (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Cantarano (Codice Fiscale: ), del Foro di Latina, CodiceFiscale_4
giusta procura allegata alla memoria difensiva di costituzione;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 14/7/2021, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“1) accertare e dichiarare la illegittimità e/o inefficacia del licenziamento per giusta causa intimato in violazione dell'art. 7 legge 300/70 e dell'art 1 legge 604/66 come successivamente modificata ed integrata e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della indennità massima prevista dalla legge;
2) condannare la società convenuta per i titoli di cui al presente ricorso ed allegato conteggio, al pagamento della somma di 33.825,22 o di quella diversa somma minore o maggiore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà dovuta maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo;
3) condannare la convenuta al pagamento della somma di spese e competenze professionali del presente giudizio”, per i motivi indicati in ricorso, da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Con memoria difensiva dell'11/12/2021 si costituiva in giudizio per Controparte_1 chiedere al Tribunale adito di:“1) nel merito: rigettare il ricorso e tutte le domande ivi contenute poiché inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, per gli analitici motivi esposti in narrativa;
2) spese legali: con vittoria di spese e compensi ex D.M. n. 55/2014, oltre rimborso spese generali, iva e contributo integrativo come per legge, in favore dello scrivente procuratore antistatario.
Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 21/12/2021, seguiva la fissazione dell'udienza del 20/9/2022, differita d'ufficio alle udienze del 17/5/2023 e del
14/11/2023; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
seguiva l'ordinanza istruttoria del 15/11/2023; seguivano le udienze del 10/5/2024
2 - in cui veniva conferito incarico al CTU nominato dott.ssa – e del 9/1/2025; Persona_1 all'esito di tale ultima udienza – celebrata con modalità telematiche- veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti, nonché nell'escussione dei testi di parte ricorrente (v. verbale udienza 14/11/2023) e Tes_1
(v. verbale udienza 10/5/2024). Veniva altresì espletata consulenza tecnica Testimone_2
d'ufficio contabile dalla dott.ssa (dottore commercialista) che depositava Persona_1
l'elaborato peritale in data 14/11/2024.
2. In fatto e in diritto.
5.Dall'esame degli atti di causa è emerso che il ricorrente è stato assunto in data 13/4/2018 da con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con mansioni di Controparte_1
autista e con inquadramento nel livello IV del CCNL Logistica e Trasporto Merci con orario di lavoro part time per 30 ore settimanali (v. doc. nn 1 e 2 allegati al ricorso).
6. In data 10/4/2020 il contratto di lavoro veniva trasformato in contratto a tempo indeterminato, invariate le condizioni contrattuali, con decorrenza dal 12/4/2020 (v. doc. n. 3 allegato al ricorso).
7. La è una società che si occupa del trasporto merci per conto terzi con Controparte_1
amministratore unico e con meno di 15 dipendenti (v. visura camerale doc. n. 4 allegato al ricorso).
8. In data 19/3/2021 il ricorrente veniva licenziato per giusta causa (v. doc. 6 allegato al ricorso).
9. La contestazione disciplinare è del 16/3/2021 con invito a rendere le proprie giustificazioni entro 10 giorni dal ricevimento;
la medesima data del 16/3/2021 ha anche la lettera di licenziamento (v. doc. nn. 7 e 8 allegati al ricorso), lettere ricevute per raccomandata dal ricorrente in data 17/3/2021. La motivazione del licenziamento disciplinare è relativa al seguente illecito: “In data 28.10.20 alle ore 21:10 Lei causava un danno di € 300,00 al nostro
3 cliente a causa del fatto che non fissava la merce allo stesso destinata con la CP_3 necessaria cinghia di trasporto …..”.
10. Il ricorrente impugnava il licenziamento con lettera raccomandata in data 23/3/2021 (v. doc. 9 allegato al ricorso) e nuovamente con lettera raccomandata del 7/5/2021 (v. doc. 10 allegato al ricorso).
11. In ordine al licenziamento, parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità per violazione dell'art. 7 L 300/1970 ossia per violazione procedimentale in quanto disposto contestualmente alla contestazione senza rispetto del termine di 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa, in violazione del diritto di difesa. Deduce, altresì, il ricorrente che il CCNL applicato dal datore di lavoro prevede all'art. 32 comma 6 un termine a difesa più lungo di quello di cui all'art. 7 L. 300/1970, di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
12. Il CCNL Trasporti e Logistica all'art 32 comma 6, 7 e 8 così stabilisce: “
6. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore più grave del rimprovero verbale senza avergli preventivamente e per iscritto contestato
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dovrà essere inviata al lavoratore tassativamente entro 20 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato.
7. Il lavoratore, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
8. La sanzione disciplinare dovrà essere inviata dall'impresa al lavoratore entro e non oltre
20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni stabilito dal precedente comma 7.”
13. Il ricorrente ha altresì dedotto l'illegittimità del licenziamento per difetto della necessaria proporzionalità tra la sanzione espulsiva e l'addebito contestato.
14. Osserva il decidente che il licenziamento intimato da al ricorrente in Controparte_1
data 19/3/2021 è illegittimo per i motivi dedotti in ricorso. In primo luogo risulta documentalmente provato che la data della contestazione disciplinare e del licenziamento è la
4 medesima ossia il 16/3/2021 (v. documenti nn. 7 e 8 allegati al ricorso), con conseguente violazione del diritto di difesa del lavoratore a rendere le proprie giustificazioni entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della contestazione avvenuta il 17/3/2021; termine di 10 giorni previsto dall'art. 32 CCNL Logistica-Trasporti.
15. Nel merito, inoltre, appare violato il principio di proporzionalità tra l'infrazione comminata e il licenziamento per giusta causa, essendo rappresentato l'addebito dal mancato fissaggio della merce con la cinghia di trasporto con danno al cliente di 300,00 CP_3 euro. L'addebito doveva infatti essere sanzionato con sanzione conservativa. L'art. 32 punto
B. 3 CCNL prevede infatti che nel caso in cui il lavoratore abbia eseguito il lavoro CP_1 affidatogli con “provata negligenza” o “abbia causato danno per incuria al materiale e/o alla merce che deve trasportare” la sanzione prevista è la “multa in misura non superiore a tre ore di retribuzione da versarsi all'Istituto di Previdenza Sociale” (sanzione di cui alla lettera c) art 32 B.1 CCNL ). Per il solo caso in cui il lavoratore “abbia causato CP_1 danno per incuria al materiale e/o alla merce che deve trasportare” - evidentemente in caso di danno di maggior gravità - la sanzione prevista è invece la “sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni” (sanzione di cui alla lettera d) art 32 B.1 CCNL
). Dunque l'illecito imputato al ricorrente e non contestato nella sua materialità CP_1
doveva essere sanzionato con misura conservativa e non con quella espulsiva ai sensi del
CCNL applicabile al caso di specie.
16. Si precisa in diritto che la disciplina applicabile per il licenziamento illegittimo, al caso di specie, essendo stato assunto il lavoratore dopo il 7/3/2015, è quella prevista dal d.lgs.vo n.
23/2015 entrato in vigore il 7/3/2015 contenente la disciplina del c.d. contratto di lavoro a tutele crescenti, attuativo della legge delega n. 183/2014 (c.d. Jobs Act).
17. Poiché nel caso di specie è stata violata la normativa procedurale prevista per il licenziamento, nonché il principio di proporzionalità, fermo restando che il fatto addebitato nella sua materialità è rimasto incontestato, ne deriva che ai sensi dell'art. 3 comma 1 del d.lgs.vo n. 23/2015 deve dichiararsi l'estinzione del rapporto di lavoro, con condanna del datore di lavoro al pagamento di una indennità non soggetta a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 6
5 mensilità e non superiore a 36 mensilità. Ai sensi dell'art. 3 co. 3 dlgs vo cit. non si applica ai lavoratori di cui all'art. 3 co. 1 l'ar. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni.
18. Nel caso di specie, dunque, in applicazione dell'art. 3 co. 1 d.lgs.vo n. 23/2015, poiché il periodo di servizio è stato dal 13.4.2018 al 31.3.2021 ossia pari a 1083 giorni ossia pari 2,97 anni arrotondato a 3 anni, deve condannarsi al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, di una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto non soggetta a contribuzione previdenziale.
19. In ordine alle differenze retributive rivendicate dal lavoratore per un orario diverso e superiore rispetto a quello contrattualizzato e quantificato dal ricorrente in euro 33.825,22, si osserva che i testi escussi in giudizio e hanno consentito di Tes_1 Testimone_2 provare che effettivamente l'orario di lavoro del era superiore alle 30 ore settimanali Pt_1
previste in contratto e in busta paga.
20. In particolare il teste ha dichiarato quanto segue: “ADR cap 1 (il ricorrente si Tes_1
occupava della tratta per la Campania ed in particolare : partiva prevalentemente il lunedì alle
19,00 da Aprilia Via del Commercio con il camion carico e fino alla fine del 2018 scaricava all'Interporto di Nola e poi dal 2019 a Caserta Sud) : vero, ma in realtà erano due le tipologie di percorso: c'era una settimana in cui lui faceva una linea nella zona di Caserta e io ne facevo un'altra e ci alternavamo: una linea partiva dall'area industriale di Cisterna presso la
VIRITEX e arrivava a Caserta sud e una partiva da Aprila via del Commercio e arrivava all'area industriale di Nola con uscita Caserta sud, so quanto dico perché io ero collega di lavoro del ricorrente con le stesse mansioni e con due mezzi diversi, io però ho lavorato presso l'azienda dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021, mentre il vi lavorava da Pt_1
prima da 4 o 5 anni mi pare come mi disse lui
ADR cap 2 (il ricorrente rientrava con il mezzo intorno alle 6.00 del mattino del giorno seguente presso il deposito di Via del Commercio di Aprilia per ripartire la sera stessa intorno alle 19,00): gli accordi prevedevamo che noi arrivassimo in azienda verso le 17/17,30 del pomeriggio e ripartissimo verso le ore 18/18,30, ma dipendeva dal tempo dei magazzinieri di caricare , in genere si rientrava in azienda verso le 6/6,30 del mattino successivo. La sosta avveniva in loco di scarico per due o tre ore, questo per la tratta Cisterna Viritex in Caserta
6 sud, per l'altra tratta si arrivava intorno alla mezzanotte e si ripartiva verso le tre o le quattro di mattina dopo una sosta durante lo scarico .
ADR cap 3 (Il ricorrente ha eseguito la tratta suddetta tutti i giorni dal lunedì al sabato mattina): vero si finiva il sabato mattina per ripartire il lunedì sera
ADR cap 4 (il ricorrente ha osservato l'orario di lavoro di cui ai precedenti numeri 1 e 2 dalla data di assunzione 13.04.18 e fino al 14.01.21 data in cui ha avuto un malore a seguito del quale è stato collocato in malattia) : vero ma lo so perché me lo hanno raccontato in azienda che ha avuto un malore ma non ero presente, l'ho chiamato quando era in ospedale e mi ha risposto la moglie e poi sono andato a trovarlo quando è uscito dall'ospedale
ADR cap 5 (il ricorrente utilizzava i seguenti mezzi messi a disposizione dalla società convenuta: camion targati : DP147XL; DB068WF,CF903UF,CN024EJ,CX651RL): utilizzava
i mezzi dell'azienda e a lui cambiavano spesso il camion ma non ricordo le targhe
ADR cap 6 (gli autisti si occupavano unicamente di condurre i mezzi ed il carico e lo scarico della merce erano affidati esclusivamente ai soggetti presso cui doveva avvenire la consegna o il carico o al personale addetto presso i magazzini della convenuta) : vero, guardavamo la distribuzione del carico ai fini di sicurezza del trasporto” (v. verbale udienza 14/11/2023).
21. Il teste ha dichiarato quanto segue: “ADR cap 1 (il ricorrente si Testimone_2
occupava della tratta per la Campania ed in particolare : partiva prevalentemente il lunedì alle
19,00 da Aprilia Via del Commercio con il camion carico e fino alla fine del 2018 scaricava all'Interporto di Nola e poi dal 2019 a Caserta Sud) : vero lo so perché io ero un dipendente di
autista da aprile 2018 a giugno 2018, io facevo il giro Roma -Napoli - Controparte_1
Caserta nord e Roma Bologna Interporto e ho conosciuto il ricorrente a Roma nel magazzino di Rocca cinque e ci incontravamo lì con il ricorrente, il giro che faceva il ricorrente era
Aprilia – Roma- Napoli e poi ha fatto Aprilia- Roma - Caserta era sempre il 2018, lo so perché me lo ha riferito il ricorrente;
a Roma ci incontravano la mattina presto verso le 5 le
6.00 poi ci incontravamo a Caserta la sera alle 22.30 /23.00 a Caserta scaricavamo e poi stavamo un paio d'ore sino alle 2 le 3 di notte quando ripartivamo con un nuovo carico;
ADR cap 2 (il ricorrente rientrava con il mezzo intorno alle 6.00 del mattino del giorno seguente presso il deposito di Via del Commercio di Aprilia per ripartire la sera stessa intorno alle 19,00): vero lo so perché era il nostro orario, io partivo da Roma, il ricorrente partiva da
Aprilia mi ha detto lui che partiva alle 6.00;
7 ADR cap 3 (Il ricorrente ha eseguito la tratta suddetta tutti i giorni dal lunedì al sabato mattina): l'orario era dalle 18.00 del lunedì e finivamo la mattina del sabato verso le 6.00 o le 7.00 o le 8.00;
ADR cap 4 (il ricorrente ha osservato l'orario di lavoro di cui ai precedenti numeri 1 e 2 dalla data di assunzione 13.04.18 e fino al 14.01.21 data in cui ha avuto un malore a seguito del quale è stato collocato in malattia) : quando ci sono stato io ha avuto sempre lo stesso orario;
ADR cap 5 (il ricorrente utilizzava i seguenti mezzi messi a disposizione dalla società convenuta: camion targati : DP147XL; DB068WF,CF903UF,CN024EJ,CX651RL): non ricordo
ADR cap 6 (gli autisti si occupavano unicamente di condurre i mezzi ed il carico e lo scarico della merce erano affidati esclusivamente ai soggetti presso cui doveva avvenire la consegna o il carico o al personale addetto presso i magazzini della convenuta) : vero” (v. verbale udienza 10/5/2024).
22. Sul punto è stata espletata CTU contabile e il consulente nominato, dott.ssa ha Per_1 accertato quanto segue: “In risposta al quesito peritale, sula base della documentazione in atti
e delle testimonianze verbalizzate nel corso del giudizio, la sottoscritta ha accertato che
l'orario settimanale di lavoro effettivamente svolto è stato il seguente: presa di servizio alle ore 18:00 del lunedì, inizio della guida alle ore 20:00, interruzione della guida alle ore
23:00, ripresa della guida dalle ore 2:00, interruzione della guida alle ore 6:00 con il ritorno al punto di partenza.
Secondo il CCNL applicato, ovvero il “CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione 2013-
2015” come aggiornato dall'Accordo tra le organizzazioni stipulanti il 3/12/2017, “Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del regolamento CE 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo
234/07, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 del medesimo decreto e i periodi di attesa per i divieti di circolazione con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti presso la residenza del lavoratore. In tali casi il lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta. …”.
Sono state quindi considerate per ogni giornata di lavoro 9 ore da retribuire, anziché 6 come indicate nelle presenze, con una differenza quindi di 3 ore per ogni giornata di viaggio.
8 Su tali basi sono state quindi calcolate le ore di lavoro supplementare e le ore di straordinario medie mensili effettuate dal ricorrente, e le differenze dovute, come da seguente prospetto di riepilogo:
lavoro lavoro 13-esima e 14- Totale anno supplementare straordinario esima
Anno 2018 2.653,56 2.254,09 314,03 5.221,68 Anno 2019 3.837,67 3.325,49 645,82 7.808,98
Anno 2020 3.837,67 3.325,49 645,82 7.808,98
Totali 10.328,90 8.905,07 1.605,66 20.839,63
Ed è stato altresì calcolato il TFR maturato su tali differenze, pari a € 1.543,68”.
23. Non sono state presentate osservazioni alla CTU espletata. Il decidente, quindi, ritenuto che la CTU espletata è stata redatta in conformità alle regole tecniche della scienza di riferimento ed è immune da vizi logici e/o procedimentali, fa proprie le conclusioni dell'esperto.
24. Ciò posto, il Tribunale condanna al pagamento delle differenze retributive Controparte_1
maturate a titolo di lavoro supplementare e lavoro straordinario nonché per 13° e 14° mensilità pari a 20.839,63 euro lorde a cui si aggiunge la somma lorda di euro 1543,68 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo.
3. Le spese di lite.
25. Stante la soccombenza di condanna quest'ultima alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite in favore del ricorrente , che vengono liquidate definitivamente - in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal
DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a € 20.839,63 ossia il valore accertato e non quello dichiarato in ricorso, compreso nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 911,00 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
9 3) fase istruttoria: 1172 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 586,00 €
4) fase decisionale: 1617,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
808,50 euro per un totale di 2694,00 €.
26. Condanna, dunque, al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
ricorrente liquidate nella misura di € 259,00 per spese, di € 2694,00 € per onorari, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Spese di CTU liquidate con separato decreto a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con provvedimento del
16/3/2021 e per l'effetto dichiara l'estinzione del rapporto di lavoro;
- condanna al pagamento in favore del ricorrente di una indennità Controparte_1
non soggetta a contribuzione previdenziale di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- condanna al pagamento in favore del ricorrente delle differenze Controparte_1
retributive maturate a titolo di lavoro supplementare , lavoro straordinario nonché per
13° e 14° mensilità pari a 20.839,63 euro lorde, nonché al pagamento della somma lorda pari ad euro 1543,68 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente Controparte_1
liquidate nella misura di € 259,00 per spese, di € 2694,00 € per onorari, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Spese di CTU liquidate con separato decreto a carico di Controparte_1
Così deciso in Velletri, il 9 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza telematica ex art 127 bis cpc del 9 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2621/2021 R.G.L., avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa
PROMOSSA DA
nato in [...] il [...] e residente in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Persico C.F._1
( ) del foro di Latina, giusta procura allegata al ricorso;
CodiceFiscale_2
- Ricorrente -
CONTRO
Part
(Codice Fiscale / Partita Iva: 10 831 003) - in persona Controparte_1
dell'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore (Codice Fiscale: CP_2
), nato a [...] il [...] ed ivi domiciliato in via San CodiceFiscale_3
Giacomo n. 1/bis - con sede legale in via Trieste n. 80 a Nettuno (RM), rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Cantarano (Codice Fiscale: ), del Foro di Latina, CodiceFiscale_4
giusta procura allegata alla memoria difensiva di costituzione;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 14/7/2021, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“1) accertare e dichiarare la illegittimità e/o inefficacia del licenziamento per giusta causa intimato in violazione dell'art. 7 legge 300/70 e dell'art 1 legge 604/66 come successivamente modificata ed integrata e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della indennità massima prevista dalla legge;
2) condannare la società convenuta per i titoli di cui al presente ricorso ed allegato conteggio, al pagamento della somma di 33.825,22 o di quella diversa somma minore o maggiore che l'Ill.mo Giudice adito riterrà dovuta maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo;
3) condannare la convenuta al pagamento della somma di spese e competenze professionali del presente giudizio”, per i motivi indicati in ricorso, da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Con memoria difensiva dell'11/12/2021 si costituiva in giudizio per Controparte_1 chiedere al Tribunale adito di:“1) nel merito: rigettare il ricorso e tutte le domande ivi contenute poiché inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, per gli analitici motivi esposti in narrativa;
2) spese legali: con vittoria di spese e compensi ex D.M. n. 55/2014, oltre rimborso spese generali, iva e contributo integrativo come per legge, in favore dello scrivente procuratore antistatario.
Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 21/12/2021, seguiva la fissazione dell'udienza del 20/9/2022, differita d'ufficio alle udienze del 17/5/2023 e del
14/11/2023; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
seguiva l'ordinanza istruttoria del 15/11/2023; seguivano le udienze del 10/5/2024
2 - in cui veniva conferito incarico al CTU nominato dott.ssa – e del 9/1/2025; Persona_1 all'esito di tale ultima udienza – celebrata con modalità telematiche- veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti, nonché nell'escussione dei testi di parte ricorrente (v. verbale udienza 14/11/2023) e Tes_1
(v. verbale udienza 10/5/2024). Veniva altresì espletata consulenza tecnica Testimone_2
d'ufficio contabile dalla dott.ssa (dottore commercialista) che depositava Persona_1
l'elaborato peritale in data 14/11/2024.
2. In fatto e in diritto.
5.Dall'esame degli atti di causa è emerso che il ricorrente è stato assunto in data 13/4/2018 da con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con mansioni di Controparte_1
autista e con inquadramento nel livello IV del CCNL Logistica e Trasporto Merci con orario di lavoro part time per 30 ore settimanali (v. doc. nn 1 e 2 allegati al ricorso).
6. In data 10/4/2020 il contratto di lavoro veniva trasformato in contratto a tempo indeterminato, invariate le condizioni contrattuali, con decorrenza dal 12/4/2020 (v. doc. n. 3 allegato al ricorso).
7. La è una società che si occupa del trasporto merci per conto terzi con Controparte_1
amministratore unico e con meno di 15 dipendenti (v. visura camerale doc. n. 4 allegato al ricorso).
8. In data 19/3/2021 il ricorrente veniva licenziato per giusta causa (v. doc. 6 allegato al ricorso).
9. La contestazione disciplinare è del 16/3/2021 con invito a rendere le proprie giustificazioni entro 10 giorni dal ricevimento;
la medesima data del 16/3/2021 ha anche la lettera di licenziamento (v. doc. nn. 7 e 8 allegati al ricorso), lettere ricevute per raccomandata dal ricorrente in data 17/3/2021. La motivazione del licenziamento disciplinare è relativa al seguente illecito: “In data 28.10.20 alle ore 21:10 Lei causava un danno di € 300,00 al nostro
3 cliente a causa del fatto che non fissava la merce allo stesso destinata con la CP_3 necessaria cinghia di trasporto …..”.
10. Il ricorrente impugnava il licenziamento con lettera raccomandata in data 23/3/2021 (v. doc. 9 allegato al ricorso) e nuovamente con lettera raccomandata del 7/5/2021 (v. doc. 10 allegato al ricorso).
11. In ordine al licenziamento, parte ricorrente ha dedotto l'illegittimità per violazione dell'art. 7 L 300/1970 ossia per violazione procedimentale in quanto disposto contestualmente alla contestazione senza rispetto del termine di 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa, in violazione del diritto di difesa. Deduce, altresì, il ricorrente che il CCNL applicato dal datore di lavoro prevede all'art. 32 comma 6 un termine a difesa più lungo di quello di cui all'art. 7 L. 300/1970, di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
12. Il CCNL Trasporti e Logistica all'art 32 comma 6, 7 e 8 così stabilisce: “
6. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore più grave del rimprovero verbale senza avergli preventivamente e per iscritto contestato
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dovrà essere inviata al lavoratore tassativamente entro 20 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato.
7. Il lavoratore, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
8. La sanzione disciplinare dovrà essere inviata dall'impresa al lavoratore entro e non oltre
20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni stabilito dal precedente comma 7.”
13. Il ricorrente ha altresì dedotto l'illegittimità del licenziamento per difetto della necessaria proporzionalità tra la sanzione espulsiva e l'addebito contestato.
14. Osserva il decidente che il licenziamento intimato da al ricorrente in Controparte_1
data 19/3/2021 è illegittimo per i motivi dedotti in ricorso. In primo luogo risulta documentalmente provato che la data della contestazione disciplinare e del licenziamento è la
4 medesima ossia il 16/3/2021 (v. documenti nn. 7 e 8 allegati al ricorso), con conseguente violazione del diritto di difesa del lavoratore a rendere le proprie giustificazioni entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della contestazione avvenuta il 17/3/2021; termine di 10 giorni previsto dall'art. 32 CCNL Logistica-Trasporti.
15. Nel merito, inoltre, appare violato il principio di proporzionalità tra l'infrazione comminata e il licenziamento per giusta causa, essendo rappresentato l'addebito dal mancato fissaggio della merce con la cinghia di trasporto con danno al cliente di 300,00 CP_3 euro. L'addebito doveva infatti essere sanzionato con sanzione conservativa. L'art. 32 punto
B. 3 CCNL prevede infatti che nel caso in cui il lavoratore abbia eseguito il lavoro CP_1 affidatogli con “provata negligenza” o “abbia causato danno per incuria al materiale e/o alla merce che deve trasportare” la sanzione prevista è la “multa in misura non superiore a tre ore di retribuzione da versarsi all'Istituto di Previdenza Sociale” (sanzione di cui alla lettera c) art 32 B.1 CCNL ). Per il solo caso in cui il lavoratore “abbia causato CP_1 danno per incuria al materiale e/o alla merce che deve trasportare” - evidentemente in caso di danno di maggior gravità - la sanzione prevista è invece la “sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni” (sanzione di cui alla lettera d) art 32 B.1 CCNL
). Dunque l'illecito imputato al ricorrente e non contestato nella sua materialità CP_1
doveva essere sanzionato con misura conservativa e non con quella espulsiva ai sensi del
CCNL applicabile al caso di specie.
16. Si precisa in diritto che la disciplina applicabile per il licenziamento illegittimo, al caso di specie, essendo stato assunto il lavoratore dopo il 7/3/2015, è quella prevista dal d.lgs.vo n.
23/2015 entrato in vigore il 7/3/2015 contenente la disciplina del c.d. contratto di lavoro a tutele crescenti, attuativo della legge delega n. 183/2014 (c.d. Jobs Act).
17. Poiché nel caso di specie è stata violata la normativa procedurale prevista per il licenziamento, nonché il principio di proporzionalità, fermo restando che il fatto addebitato nella sua materialità è rimasto incontestato, ne deriva che ai sensi dell'art. 3 comma 1 del d.lgs.vo n. 23/2015 deve dichiararsi l'estinzione del rapporto di lavoro, con condanna del datore di lavoro al pagamento di una indennità non soggetta a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 6
5 mensilità e non superiore a 36 mensilità. Ai sensi dell'art. 3 co. 3 dlgs vo cit. non si applica ai lavoratori di cui all'art. 3 co. 1 l'ar. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni.
18. Nel caso di specie, dunque, in applicazione dell'art. 3 co. 1 d.lgs.vo n. 23/2015, poiché il periodo di servizio è stato dal 13.4.2018 al 31.3.2021 ossia pari a 1083 giorni ossia pari 2,97 anni arrotondato a 3 anni, deve condannarsi al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, di una indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto non soggetta a contribuzione previdenziale.
19. In ordine alle differenze retributive rivendicate dal lavoratore per un orario diverso e superiore rispetto a quello contrattualizzato e quantificato dal ricorrente in euro 33.825,22, si osserva che i testi escussi in giudizio e hanno consentito di Tes_1 Testimone_2 provare che effettivamente l'orario di lavoro del era superiore alle 30 ore settimanali Pt_1
previste in contratto e in busta paga.
20. In particolare il teste ha dichiarato quanto segue: “ADR cap 1 (il ricorrente si Tes_1
occupava della tratta per la Campania ed in particolare : partiva prevalentemente il lunedì alle
19,00 da Aprilia Via del Commercio con il camion carico e fino alla fine del 2018 scaricava all'Interporto di Nola e poi dal 2019 a Caserta Sud) : vero, ma in realtà erano due le tipologie di percorso: c'era una settimana in cui lui faceva una linea nella zona di Caserta e io ne facevo un'altra e ci alternavamo: una linea partiva dall'area industriale di Cisterna presso la
VIRITEX e arrivava a Caserta sud e una partiva da Aprila via del Commercio e arrivava all'area industriale di Nola con uscita Caserta sud, so quanto dico perché io ero collega di lavoro del ricorrente con le stesse mansioni e con due mezzi diversi, io però ho lavorato presso l'azienda dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021, mentre il vi lavorava da Pt_1
prima da 4 o 5 anni mi pare come mi disse lui
ADR cap 2 (il ricorrente rientrava con il mezzo intorno alle 6.00 del mattino del giorno seguente presso il deposito di Via del Commercio di Aprilia per ripartire la sera stessa intorno alle 19,00): gli accordi prevedevamo che noi arrivassimo in azienda verso le 17/17,30 del pomeriggio e ripartissimo verso le ore 18/18,30, ma dipendeva dal tempo dei magazzinieri di caricare , in genere si rientrava in azienda verso le 6/6,30 del mattino successivo. La sosta avveniva in loco di scarico per due o tre ore, questo per la tratta Cisterna Viritex in Caserta
6 sud, per l'altra tratta si arrivava intorno alla mezzanotte e si ripartiva verso le tre o le quattro di mattina dopo una sosta durante lo scarico .
ADR cap 3 (Il ricorrente ha eseguito la tratta suddetta tutti i giorni dal lunedì al sabato mattina): vero si finiva il sabato mattina per ripartire il lunedì sera
ADR cap 4 (il ricorrente ha osservato l'orario di lavoro di cui ai precedenti numeri 1 e 2 dalla data di assunzione 13.04.18 e fino al 14.01.21 data in cui ha avuto un malore a seguito del quale è stato collocato in malattia) : vero ma lo so perché me lo hanno raccontato in azienda che ha avuto un malore ma non ero presente, l'ho chiamato quando era in ospedale e mi ha risposto la moglie e poi sono andato a trovarlo quando è uscito dall'ospedale
ADR cap 5 (il ricorrente utilizzava i seguenti mezzi messi a disposizione dalla società convenuta: camion targati : DP147XL; DB068WF,CF903UF,CN024EJ,CX651RL): utilizzava
i mezzi dell'azienda e a lui cambiavano spesso il camion ma non ricordo le targhe
ADR cap 6 (gli autisti si occupavano unicamente di condurre i mezzi ed il carico e lo scarico della merce erano affidati esclusivamente ai soggetti presso cui doveva avvenire la consegna o il carico o al personale addetto presso i magazzini della convenuta) : vero, guardavamo la distribuzione del carico ai fini di sicurezza del trasporto” (v. verbale udienza 14/11/2023).
21. Il teste ha dichiarato quanto segue: “ADR cap 1 (il ricorrente si Testimone_2
occupava della tratta per la Campania ed in particolare : partiva prevalentemente il lunedì alle
19,00 da Aprilia Via del Commercio con il camion carico e fino alla fine del 2018 scaricava all'Interporto di Nola e poi dal 2019 a Caserta Sud) : vero lo so perché io ero un dipendente di
autista da aprile 2018 a giugno 2018, io facevo il giro Roma -Napoli - Controparte_1
Caserta nord e Roma Bologna Interporto e ho conosciuto il ricorrente a Roma nel magazzino di Rocca cinque e ci incontravamo lì con il ricorrente, il giro che faceva il ricorrente era
Aprilia – Roma- Napoli e poi ha fatto Aprilia- Roma - Caserta era sempre il 2018, lo so perché me lo ha riferito il ricorrente;
a Roma ci incontravano la mattina presto verso le 5 le
6.00 poi ci incontravamo a Caserta la sera alle 22.30 /23.00 a Caserta scaricavamo e poi stavamo un paio d'ore sino alle 2 le 3 di notte quando ripartivamo con un nuovo carico;
ADR cap 2 (il ricorrente rientrava con il mezzo intorno alle 6.00 del mattino del giorno seguente presso il deposito di Via del Commercio di Aprilia per ripartire la sera stessa intorno alle 19,00): vero lo so perché era il nostro orario, io partivo da Roma, il ricorrente partiva da
Aprilia mi ha detto lui che partiva alle 6.00;
7 ADR cap 3 (Il ricorrente ha eseguito la tratta suddetta tutti i giorni dal lunedì al sabato mattina): l'orario era dalle 18.00 del lunedì e finivamo la mattina del sabato verso le 6.00 o le 7.00 o le 8.00;
ADR cap 4 (il ricorrente ha osservato l'orario di lavoro di cui ai precedenti numeri 1 e 2 dalla data di assunzione 13.04.18 e fino al 14.01.21 data in cui ha avuto un malore a seguito del quale è stato collocato in malattia) : quando ci sono stato io ha avuto sempre lo stesso orario;
ADR cap 5 (il ricorrente utilizzava i seguenti mezzi messi a disposizione dalla società convenuta: camion targati : DP147XL; DB068WF,CF903UF,CN024EJ,CX651RL): non ricordo
ADR cap 6 (gli autisti si occupavano unicamente di condurre i mezzi ed il carico e lo scarico della merce erano affidati esclusivamente ai soggetti presso cui doveva avvenire la consegna o il carico o al personale addetto presso i magazzini della convenuta) : vero” (v. verbale udienza 10/5/2024).
22. Sul punto è stata espletata CTU contabile e il consulente nominato, dott.ssa ha Per_1 accertato quanto segue: “In risposta al quesito peritale, sula base della documentazione in atti
e delle testimonianze verbalizzate nel corso del giudizio, la sottoscritta ha accertato che
l'orario settimanale di lavoro effettivamente svolto è stato il seguente: presa di servizio alle ore 18:00 del lunedì, inizio della guida alle ore 20:00, interruzione della guida alle ore
23:00, ripresa della guida dalle ore 2:00, interruzione della guida alle ore 6:00 con il ritorno al punto di partenza.
Secondo il CCNL applicato, ovvero il “CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione 2013-
2015” come aggiornato dall'Accordo tra le organizzazioni stipulanti il 3/12/2017, “Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del regolamento CE 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo
234/07, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 del medesimo decreto e i periodi di attesa per i divieti di circolazione con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti presso la residenza del lavoratore. In tali casi il lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta. …”.
Sono state quindi considerate per ogni giornata di lavoro 9 ore da retribuire, anziché 6 come indicate nelle presenze, con una differenza quindi di 3 ore per ogni giornata di viaggio.
8 Su tali basi sono state quindi calcolate le ore di lavoro supplementare e le ore di straordinario medie mensili effettuate dal ricorrente, e le differenze dovute, come da seguente prospetto di riepilogo:
lavoro lavoro 13-esima e 14- Totale anno supplementare straordinario esima
Anno 2018 2.653,56 2.254,09 314,03 5.221,68 Anno 2019 3.837,67 3.325,49 645,82 7.808,98
Anno 2020 3.837,67 3.325,49 645,82 7.808,98
Totali 10.328,90 8.905,07 1.605,66 20.839,63
Ed è stato altresì calcolato il TFR maturato su tali differenze, pari a € 1.543,68”.
23. Non sono state presentate osservazioni alla CTU espletata. Il decidente, quindi, ritenuto che la CTU espletata è stata redatta in conformità alle regole tecniche della scienza di riferimento ed è immune da vizi logici e/o procedimentali, fa proprie le conclusioni dell'esperto.
24. Ciò posto, il Tribunale condanna al pagamento delle differenze retributive Controparte_1
maturate a titolo di lavoro supplementare e lavoro straordinario nonché per 13° e 14° mensilità pari a 20.839,63 euro lorde a cui si aggiunge la somma lorda di euro 1543,68 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo.
3. Le spese di lite.
25. Stante la soccombenza di condanna quest'ultima alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite in favore del ricorrente , che vengono liquidate definitivamente - in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal
DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a € 20.839,63 ossia il valore accertato e non quello dichiarato in ricorso, compreso nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 911,00 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
9 3) fase istruttoria: 1172 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 586,00 €
4) fase decisionale: 1617,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
808,50 euro per un totale di 2694,00 €.
26. Condanna, dunque, al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
ricorrente liquidate nella misura di € 259,00 per spese, di € 2694,00 € per onorari, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Spese di CTU liquidate con separato decreto a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con provvedimento del
16/3/2021 e per l'effetto dichiara l'estinzione del rapporto di lavoro;
- condanna al pagamento in favore del ricorrente di una indennità Controparte_1
non soggetta a contribuzione previdenziale di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
- condanna al pagamento in favore del ricorrente delle differenze Controparte_1
retributive maturate a titolo di lavoro supplementare , lavoro straordinario nonché per
13° e 14° mensilità pari a 20.839,63 euro lorde, nonché al pagamento della somma lorda pari ad euro 1543,68 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente Controparte_1
liquidate nella misura di € 259,00 per spese, di € 2694,00 € per onorari, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Spese di CTU liquidate con separato decreto a carico di Controparte_1
Così deciso in Velletri, il 9 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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