TRIB
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/02/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4643/2024 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 26.2.2025; dichiarata la contumacia di;
CP_1
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4643 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra (13.3.2001 - c.f.: - domiciliata Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentata e difesa giusta procura parimenti in atti dall'avv. Giulio Catalano del
Foro di Reggio Calabria), l' Controparte_2 in persona del l.r.p.t. (contumace) e l'
[...] [...]
in persona del l.r.p.t. (domiciliata come in atti;
rappresentata e Controparte_3 difesa giusta procura in calce alla memoria di costituzione dall'avv. Marilena Randazzo).
1. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere stante l'intervenuto annullamento del credito previdenziale oggetto di causa.
E' pertanto venuto meno un interesse concreto ed attuale ex art.100 c.p.c. ad una definizione nel merito della controversia.
1 2. Spese di lite integralmente compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' Controparte_2 in persona del l.r.p.t. (contumace) e dell' in
[...] Controparte_3
persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite stanti le ragioni esposte in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite
Così deciso in Reggio Calabria, in data 26.2.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
2