Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3422/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN
MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel. dott. Pietro Carè Giudice sentito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. RG. 3422/2023 promossa da
nato a Benin City in [...] il [...] CF , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eleonora Celoria ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
Contro
– Questura di Cosenza - in persona del Ministro Controparte_1 rappresentante legale pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Catanzaro
- resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto: ricorso in materia di diniego della protezione umanitaria ex art. 281 decies
e ss. c.p.c.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.08.2023, cittadino della Nigeria, ha Parte_1 impugnato il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Cosenza il 20.9.2022 -N. 12
Rig.-Cat. A.12/22-Imm e notificato il 25.7.2023 con il quale è stata rigettata la sua istanza intesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 del TUI.
Ha quindi chiesto al Tribunale, previo annullamento del provvedimento impugnato, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per il rinnovo e quindi il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale secondo la formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d.l. 20/2023 conv. In L.50/2023.
Il – Questura di Cosenza si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto Controparte_1 della domanda.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
All'udienza del 21.02.2025 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre nel caso di specie ripercorrere preliminarmente la vicenda processuale del giudizio evidenziando che all'udienza di comparizione delle parti dell'1.12.2023 il procuratore del ricorrente chiedeva la sua audizione che veniva fissata per l'udienza del 5.7.2024.
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Con note depositate fuori udienza il 20 febbraio 2025 il procuratore del ricorrente dichiarava di aver in più occasioni tentato di contattare telefonicamente il proprio assistito ma di non essere più riuscito a rintracciarlo, né di aver ricevuto richieste di contatto da parte dell'interessato, circostanza poi confermata in udienza il 24.02.2025.
Ebbene, premettendo che non è infrequente che dopo la proposizione del ricorso nessuna delle parti compaia all'udienza camerale ovvero ad un'udienza successiva a cui il procedimento è stato rinviato per l'espletamento di attività istruttoria o per la decisione ed è vero che, per costante giurisprudenza, in tali giudizi non trovano applicazione i consueti rimedi di cui al giudizio ordinario di cognizione, tuttavia, nel caso di specie deve rilevarsi che il ricorrente con il suo comportamento ha manifestato di non avere interesse al giudizio e ciò non ha consentito di approfondire le ragioni dell'istanza ed eventualmente superare il giudizio negativo espresso dalla Questura nel provvedimento impugnato e di verificare il grado di integrazione raggiunto nel territorio italiano.
Ed invero, l'interesse ad agire, che consiste nell'interesse della parte che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale, costituisce una condizione dell'azione e deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale ed esistere anche e soprattutto al momento della decisione, per cui la sua mancanza può essere rilevata anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo
Ebbene nel caso di specie il comportamento processuale della parte ricorrente evidenzia che tale interesse non possa dirsi più concreto e attuale.
Le spese possono essere compensate, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale visti gli artt. 281-sexies e 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
- dichiara inammissibile il ricorso proposto da Parte_1
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, il 03.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa Wanda Romanò Dr.ssa Maria Concetta Belcastro
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