Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 16/06/2025, n. 11724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11724 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11724/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04523/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4523 del 2025, proposto da
Fenix Consorzio Stabile S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Hypro S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a. del provvedimento del 10.03.2025 con cui l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma ha rigettato l’istanza di accesso del 29.01.2025 con cui il Fenix Consorzio Stabile ha richiesto la trasmissione della documentazione afferente alla posizione contributiva/fiscale della Hypro Srl;
b. della nota pec del 10.03.2025, di trasmissione del provvedimento sub. a);
c. di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali;
e per l’accertamento del diritto ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
della ricorrente all’ostensione di tutta la documentazione richiesta all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma con istanza del 29.01.2025, afferente alla posizione contributiva e fiscale della Hypro Srl;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II Roma;
Visto l’atto depositato in data 6 giugno 2025 con cui parte ricorrente ha chiesto di “dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere”, atteso che “l’Agenzia resistente, con nota del 20.05.2025, nelle more del presente giudizio, ha annullato in autotutela il provvedimento di rigetto impugnato”, dando espressamente conto – in aggiunta - dell’intervenuta ostensione documentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che la documentazione prodotta agli atti dà prova – in linea con le affermazioni della parte ricorrente – che l’Amministrazione resistente ha proceduto all’ostensione della documentazione richiesta;
Considerato che, ciò detto, la pretesa del ricorrente debba essere ritenuta soddisfatta;
Ritenuto, pertanto, che non permanga al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere;
Ritenuto, peraltro, che – in ragione delle peculiarità che connotano la vicenda in esame – sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Francesca Santoro Cayro, Referendario
Virginia Giorgini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO