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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 15/10/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 2132 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 15/10/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. CONTICELLI SALVATORE il quale ha insistito in ricorso e dedotto in ordine alle incongruenze della CTU svolta in sede di ATP;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha insistito nella memoria di costituzione e dedotto “Prima udienza, giudizio post atp, le critiche alla ctu fase atp sono generiche, il ricorso è inammissibile” visti gli atti del fascicolo, ritenuta la controversia di natura documentale, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE Parte_1
nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2132 /2025 R.G.L. oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
vertente tra
, nata a [...] il [...] CF , in giudizio Parte_2 C.F._1
con l'avv. CONTICELLI SALVATORE giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha inteso contestare le conclusioni del Consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo esperito ai sensi dell'art. 445 bis cpc (iscritto al n. 2605/2024 RG di questo Tribunale) il quale aveva negato la sussistenza dei requisiti medico legali per la concessione dell'assegno mensile di assistenza.
Ritenendo che detto ausiliare avesse errato nella valutazione della incidenza delle accertate patologie ha chiesto all'intestata di accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per Pt_3
la concessione dell'assegno di invalidità civile mediante rinnovazione della CTU. Costituitosi in giudizio l' ha eccepito la “mancanza di specificità dei motivi di CP_1
contestazione” e l'assenza del requisito sanitario chiedendo pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il Tribunale ritiene di poter definire il giudizio allo stato degli atti, senza che sia necessario disporre nuova consulenza.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza del requisito reddituale. Tale eccezione invero è già stata sollevata in sede di ATP ed implicitamente rigettata dal GL che ha proceduto al conferimento dell'incarico al CTU.
Essendo detta eccezione fondata sulle medesime argomentazioni di quelle già esaminate e superate in sede di accertamento tecnico preventivo, non sussistono ragioni per discostarsi da quanto in quel giudizio disposto.
Dispone l'art. 445 bis c.p.c. che: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in due fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito.
La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere l'iniziale dissenso alle conclusioni formulate dal C.T.U. nella fase di A.T.P. senza formulare alcuna particolare motivazione;
una specifica motivazione diviene, invece, necessaria a pena di inammissibilità nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del C.T.U. Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'A.T.P., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva innanzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico- legale.
La necessità di una specifica censura all'operato del C.T.U. ad opera della parte non soddisfatta dal giudizio espresso, implica che, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa C.T.U., il mero richiamo alle argomentazioni svolte dal C.T.U. esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di A.T.P.
Nella presente fattispecie parte ricorrente ha contestato le conclusioni della consulenza eccependo “I. Conclusioni medico-legali inconferenti ed erronee” atteso che “il giudizio complessivo del CTU si presta a censura sotto il profilo della palese contraddittorietà rispetto alle risultanze diagnostiche e cliniche della documentazione sanitaria ritualmente acquisita al processo” atteso che egli “non ha considerato la gravità delle patologie sofferte dalla paziente ed omesso di valutare ulteriori patologie dalla stessa sofferte ai fini del riconoscimento della prestazione invocata”
Ebbene gli assunti non sono condivisibile.
Esaminata la documentazione in atti e visitata la ricorrente il consulente ha formulato la diagnosi non contestata, di “artroprotesi anca destra in esiti di frattura sottocapitata di anca dx;
incontinenza in cistiti ricorrenti;
ipertensione arteriosa in assenza di complicanze;
sindrome depressiva;
spondiloartrosi lombare”; ha poi determinato la percentuale di invalidità civile nella misura del 63% (che anche se corretta al 68% come pure richiesto da parte ricorrente) comunque non darebbe diritto alla prestazione de qua.
Con riferimento alle ulteriori censure parte ricorrente si è di fatto limitata prospettare una diversa valutazione della incidenza delle patologie accertate sulle proprie condizioni sanitarie dando pertanto corpo ad un mero dissenso diagnostico, come tale inidoneo a fondare una rinnovazione della perizia tecnica (cfr. Cass. 30874/2017) Del resto non appare ultroneo evidenziare che parte ricorrente nel termine a tal fine pure assegnato, non risulta aver formulato alcuna osservazione alla relazione di ctu pure trasmessale.
In considerazione di quanto precede le conclusioni della CTU redatta in sede di ATP in quanto frutto di un argomentare privo di vizi logico-giuridici oltre che metodologico-scientifici, vanno pienamente condivise.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili in considerazione della dichiarazione resa dalla parte ricorrente ai sensi dell'art 152 disp att cpc
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio;
Così deciso in Marsala nell'udienza del 15 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
Sezione Lavoro
Proc. N. 2132 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 15/10/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. CONTICELLI SALVATORE il quale ha insistito in ricorso e dedotto in ordine alle incongruenze della CTU svolta in sede di ATP;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha insistito nella memoria di costituzione e dedotto “Prima udienza, giudizio post atp, le critiche alla ctu fase atp sono generiche, il ricorso è inammissibile” visti gli atti del fascicolo, ritenuta la controversia di natura documentale, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE Parte_1
nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2132 /2025 R.G.L. oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
vertente tra
, nata a [...] il [...] CF , in giudizio Parte_2 C.F._1
con l'avv. CONTICELLI SALVATORE giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha inteso contestare le conclusioni del Consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo esperito ai sensi dell'art. 445 bis cpc (iscritto al n. 2605/2024 RG di questo Tribunale) il quale aveva negato la sussistenza dei requisiti medico legali per la concessione dell'assegno mensile di assistenza.
Ritenendo che detto ausiliare avesse errato nella valutazione della incidenza delle accertate patologie ha chiesto all'intestata di accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti per Pt_3
la concessione dell'assegno di invalidità civile mediante rinnovazione della CTU. Costituitosi in giudizio l' ha eccepito la “mancanza di specificità dei motivi di CP_1
contestazione” e l'assenza del requisito sanitario chiedendo pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il Tribunale ritiene di poter definire il giudizio allo stato degli atti, senza che sia necessario disporre nuova consulenza.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza del requisito reddituale. Tale eccezione invero è già stata sollevata in sede di ATP ed implicitamente rigettata dal GL che ha proceduto al conferimento dell'incarico al CTU.
Essendo detta eccezione fondata sulle medesime argomentazioni di quelle già esaminate e superate in sede di accertamento tecnico preventivo, non sussistono ragioni per discostarsi da quanto in quel giudizio disposto.
Dispone l'art. 445 bis c.p.c. che: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in due fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito.
La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere l'iniziale dissenso alle conclusioni formulate dal C.T.U. nella fase di A.T.P. senza formulare alcuna particolare motivazione;
una specifica motivazione diviene, invece, necessaria a pena di inammissibilità nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del C.T.U. Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'A.T.P., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva innanzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico- legale.
La necessità di una specifica censura all'operato del C.T.U. ad opera della parte non soddisfatta dal giudizio espresso, implica che, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa C.T.U., il mero richiamo alle argomentazioni svolte dal C.T.U. esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di A.T.P.
Nella presente fattispecie parte ricorrente ha contestato le conclusioni della consulenza eccependo “I. Conclusioni medico-legali inconferenti ed erronee” atteso che “il giudizio complessivo del CTU si presta a censura sotto il profilo della palese contraddittorietà rispetto alle risultanze diagnostiche e cliniche della documentazione sanitaria ritualmente acquisita al processo” atteso che egli “non ha considerato la gravità delle patologie sofferte dalla paziente ed omesso di valutare ulteriori patologie dalla stessa sofferte ai fini del riconoscimento della prestazione invocata”
Ebbene gli assunti non sono condivisibile.
Esaminata la documentazione in atti e visitata la ricorrente il consulente ha formulato la diagnosi non contestata, di “artroprotesi anca destra in esiti di frattura sottocapitata di anca dx;
incontinenza in cistiti ricorrenti;
ipertensione arteriosa in assenza di complicanze;
sindrome depressiva;
spondiloartrosi lombare”; ha poi determinato la percentuale di invalidità civile nella misura del 63% (che anche se corretta al 68% come pure richiesto da parte ricorrente) comunque non darebbe diritto alla prestazione de qua.
Con riferimento alle ulteriori censure parte ricorrente si è di fatto limitata prospettare una diversa valutazione della incidenza delle patologie accertate sulle proprie condizioni sanitarie dando pertanto corpo ad un mero dissenso diagnostico, come tale inidoneo a fondare una rinnovazione della perizia tecnica (cfr. Cass. 30874/2017) Del resto non appare ultroneo evidenziare che parte ricorrente nel termine a tal fine pure assegnato, non risulta aver formulato alcuna osservazione alla relazione di ctu pure trasmessale.
In considerazione di quanto precede le conclusioni della CTU redatta in sede di ATP in quanto frutto di un argomentare privo di vizi logico-giuridici oltre che metodologico-scientifici, vanno pienamente condivise.
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili in considerazione della dichiarazione resa dalla parte ricorrente ai sensi dell'art 152 disp att cpc
PQM
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio;
Così deciso in Marsala nell'udienza del 15 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo