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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/05/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1374/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1374/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARNESE Parte_1 P.IVA_1
LEONARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO N.4 64100
TERAMOpresso il difensore avv. ARNESE LEONARDO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARNESE Parte_2 C.F._1
LEONARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO N.4 64100
TERAMOpresso il difensore avv. ARNESE LEONARDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARNESE Parte_3 C.F._2
LEONARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO N.4 64100
TERAMOpresso il difensore avv. ARNESE LEONARDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARNESE Parte_4 C.F._3
LEONARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO N.4 64100
TERAMOpresso il difensore avv. ARNESE LEONARDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 MASTRANGELO LICIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VOLTURNO 8 ROSETO DEGLI ABRUZZIpresso il difensore avv. MASTRANGELO LICIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha ottenuto dal Tribunale di Teramo decreto Controparte_1 ingiuntivo contro la società in nome collettivo e figli, e dei soci illimitatamente Parte_1 responsabili e essendo creditrice per saldo passivo del conto Parte_3 Parte_2 corrente originariamente sottoscritto con la filiale di Giulianova in data 8 settembre CP_2
1999, numero conto 71/49, ora numero 71/11, sul quale veniva concessa un'apertura CP_2 di credito in data 10 marzo 2015 per cento milioni di euro;
contratto assistito da fideiussione prestata da e . Lei ultima Parte_3 Parte_4 Parte_2 CP_3 morta con eredità tacitamente accettata dai figli già fideiussori.gli ingiunti società, soci e garanti si oppongono affermando che la banca proseguì a far credito alla società pur sapendo che le sue condizioni economiche erano sensibilmente peggiorate senza autorizzazione dei garanti;
il credito non esiste per inadempimento della agli stessi patti contrattuali;
la banca ha CP_1 consapevolmente favorito un profondo indebitamento della società; la garanzia fideiussoria fu fatta ingannevolmente passare come usuale o rituale;
con violazione dei doveri di correttezza e buona fede. Ai garanti furono fornite informazioni inesatte. Non ricevettero alcun rendiconto per le garanzie prestate. Lamentano applicazione indebita di interessi composti, indeterminatezza pattuizione di un tasso di interesse, applicazione commissioni di massimo scoperto non previste contrattualmente, mancata o irregolare regolamentazione delle date valuta, mancata regolamentazione di spese, commissioni, rimunerazioni, provvigioni, assicurazioni ed adesioni a convenzioni, applicazioni di interessi oltre il Tasso soglia. Ciò è stato appurato tramite consulenza di parte. La banca si costituisce chiedendo la conferma del proprio credito e decreto invocando nullità della opposizione per indeterminatezza, la buona fede è invocata contro un comportamento che gli stessi opponenti hanno consapevolmente tenuto, i rapporti hanno sempre avuto regolare esecuzione senza lamentele di parte opponente, il diritto di credito è fondato secondo i canoni del giudizio ordinario, i garanti sono soci e sorella di soci, manca la documentazione delle pretese nullità, per il TEG è stato seguito l'algoritmo della Banca d'Italia. Invoca la prescrizione. Sospesa la provvisoria esecuzione, condotta istruttoria con perizia contabile, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Al consulente tecnico è stato chiesto di espungere la capitalizzazione ove non conforme alla normativa CICR, commissioni di massimo scoperto non contrattualizzate o non ben determinate, con uso del saldo zero in caso di mancata documentazione del conto corrente completa e conseguente determinazione corretta del saldo finale del conto corrente. Il conto corrente è stato acceso l'8 settembre 1999;è stato esaminato ed analiticamente ricostruito fino al 18 ottobre 2016,data dell'ultima annotazione in conto per passaggio a sofferenza. Ne consegue che il saldo finale del conto è per euro 161.161,33. Si tratta di un conto pacificamente affidato, quindi costantemente i movimenti assumono costantemente valenza di ripristino della provvista e pertanto giustamente non sono stati presi in considerazione problemi legati alla prescrizione, che decorre da pagamenti solutori, non presenti nel conto da subito affidato per 100 mila euro. Si tratta di società in nome collettivo, per cui i soci rispondono Illimitatamente personalmente;
mentre non imprenditrice e quindi consumatrice, Parte_4 non deve rispondere per una fideiussione che contiene palesi clausole vessatorie,invalide verso una consumatrice, che ha rinunciato al proprio foro, ad opporre eccezioni,a garantire obbligazioni pagina 2 di 3 anche nulle e a garantire in ogni caso l'obbligo di restituzione. Pertanto il decreto ingiuntivo va revocato, e la società ed i soci vanno condannati in solido a pagare a euro 161.161,33; Parte_5 mentre nulla deve la consumatrice E' infatti appena il caso di ricordare, come Parte_4 hanno affermato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 9479/23, che Il giudice del giudizio monitorio deve svolgere d'ufficio il controllo sul carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore, all'uopo chiedendo al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari in ordine alla qualifica di consumatore.
Qui la qualifica di consumatrice in merito al rapporto dedotto da parte di è Parte_4 ammessa dalla stessa opposta, che solo limitatamente a lei chiede la condanna nei limiti della fideiussione, e pertanto nemmeno ipotizza una sua posizione come socia occulta della snc, sola che la avrebbe posta come professionista in ordine alla pretesa sottesa dal decreto ingiuntivo per cui è causa. Si ritiene di giustizia compensare integralmente le spese di lite.
PQM
Accoglie per quanto di ragione l'opposizione a decreto ingiuntivo, che revoca, e condanna in solido Parte Snc, e a pagare ad uro 161.161,33 Controparte_4 Parte_2 Parte_3
, oltre interessi in misura legale dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
nulla deve per i titoli per cui è stato chiesto il decreto ingiuntivo Spese di lite compensate. Parte_4
Teramo 29 Maggio 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1374/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARNESE Parte_1 P.IVA_1
LEONARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO N.4 64100
TERAMOpresso il difensore avv. ARNESE LEONARDO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARNESE Parte_2 C.F._1
LEONARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO N.4 64100
TERAMOpresso il difensore avv. ARNESE LEONARDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARNESE Parte_3 C.F._2
LEONARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO N.4 64100
TERAMOpresso il difensore avv. ARNESE LEONARDO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARNESE Parte_4 C.F._3
LEONARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO N.4 64100
TERAMOpresso il difensore avv. ARNESE LEONARDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 MASTRANGELO LICIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VOLTURNO 8 ROSETO DEGLI ABRUZZIpresso il difensore avv. MASTRANGELO LICIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha ottenuto dal Tribunale di Teramo decreto Controparte_1 ingiuntivo contro la società in nome collettivo e figli, e dei soci illimitatamente Parte_1 responsabili e essendo creditrice per saldo passivo del conto Parte_3 Parte_2 corrente originariamente sottoscritto con la filiale di Giulianova in data 8 settembre CP_2
1999, numero conto 71/49, ora numero 71/11, sul quale veniva concessa un'apertura CP_2 di credito in data 10 marzo 2015 per cento milioni di euro;
contratto assistito da fideiussione prestata da e . Lei ultima Parte_3 Parte_4 Parte_2 CP_3 morta con eredità tacitamente accettata dai figli già fideiussori.gli ingiunti società, soci e garanti si oppongono affermando che la banca proseguì a far credito alla società pur sapendo che le sue condizioni economiche erano sensibilmente peggiorate senza autorizzazione dei garanti;
il credito non esiste per inadempimento della agli stessi patti contrattuali;
la banca ha CP_1 consapevolmente favorito un profondo indebitamento della società; la garanzia fideiussoria fu fatta ingannevolmente passare come usuale o rituale;
con violazione dei doveri di correttezza e buona fede. Ai garanti furono fornite informazioni inesatte. Non ricevettero alcun rendiconto per le garanzie prestate. Lamentano applicazione indebita di interessi composti, indeterminatezza pattuizione di un tasso di interesse, applicazione commissioni di massimo scoperto non previste contrattualmente, mancata o irregolare regolamentazione delle date valuta, mancata regolamentazione di spese, commissioni, rimunerazioni, provvigioni, assicurazioni ed adesioni a convenzioni, applicazioni di interessi oltre il Tasso soglia. Ciò è stato appurato tramite consulenza di parte. La banca si costituisce chiedendo la conferma del proprio credito e decreto invocando nullità della opposizione per indeterminatezza, la buona fede è invocata contro un comportamento che gli stessi opponenti hanno consapevolmente tenuto, i rapporti hanno sempre avuto regolare esecuzione senza lamentele di parte opponente, il diritto di credito è fondato secondo i canoni del giudizio ordinario, i garanti sono soci e sorella di soci, manca la documentazione delle pretese nullità, per il TEG è stato seguito l'algoritmo della Banca d'Italia. Invoca la prescrizione. Sospesa la provvisoria esecuzione, condotta istruttoria con perizia contabile, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Al consulente tecnico è stato chiesto di espungere la capitalizzazione ove non conforme alla normativa CICR, commissioni di massimo scoperto non contrattualizzate o non ben determinate, con uso del saldo zero in caso di mancata documentazione del conto corrente completa e conseguente determinazione corretta del saldo finale del conto corrente. Il conto corrente è stato acceso l'8 settembre 1999;è stato esaminato ed analiticamente ricostruito fino al 18 ottobre 2016,data dell'ultima annotazione in conto per passaggio a sofferenza. Ne consegue che il saldo finale del conto è per euro 161.161,33. Si tratta di un conto pacificamente affidato, quindi costantemente i movimenti assumono costantemente valenza di ripristino della provvista e pertanto giustamente non sono stati presi in considerazione problemi legati alla prescrizione, che decorre da pagamenti solutori, non presenti nel conto da subito affidato per 100 mila euro. Si tratta di società in nome collettivo, per cui i soci rispondono Illimitatamente personalmente;
mentre non imprenditrice e quindi consumatrice, Parte_4 non deve rispondere per una fideiussione che contiene palesi clausole vessatorie,invalide verso una consumatrice, che ha rinunciato al proprio foro, ad opporre eccezioni,a garantire obbligazioni pagina 2 di 3 anche nulle e a garantire in ogni caso l'obbligo di restituzione. Pertanto il decreto ingiuntivo va revocato, e la società ed i soci vanno condannati in solido a pagare a euro 161.161,33; Parte_5 mentre nulla deve la consumatrice E' infatti appena il caso di ricordare, come Parte_4 hanno affermato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 9479/23, che Il giudice del giudizio monitorio deve svolgere d'ufficio il controllo sul carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore, all'uopo chiedendo al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari in ordine alla qualifica di consumatore.
Qui la qualifica di consumatrice in merito al rapporto dedotto da parte di è Parte_4 ammessa dalla stessa opposta, che solo limitatamente a lei chiede la condanna nei limiti della fideiussione, e pertanto nemmeno ipotizza una sua posizione come socia occulta della snc, sola che la avrebbe posta come professionista in ordine alla pretesa sottesa dal decreto ingiuntivo per cui è causa. Si ritiene di giustizia compensare integralmente le spese di lite.
PQM
Accoglie per quanto di ragione l'opposizione a decreto ingiuntivo, che revoca, e condanna in solido Parte Snc, e a pagare ad uro 161.161,33 Controparte_4 Parte_2 Parte_3
, oltre interessi in misura legale dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo;
nulla deve per i titoli per cui è stato chiesto il decreto ingiuntivo Spese di lite compensate. Parte_4
Teramo 29 Maggio 2025. Il giudice Pietro Merletti
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