Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conSIlio e composto dai SIi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3551 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Aramu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Aramu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 24/04/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con rigoroso reciproco rispetto della persona, degli spazi assegnati e dei beni di proprietà di ciascuno di essi.
2. Affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori figli che saranno domiciliati ai soli fini anagrafici presso la madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per i figli concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi di istruzione e di svago, la scelta delle attività ricreative e sportive, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
I minori conserveranno con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e SInificativi.
3. La casa coniugale sita in Cagliari, via Mille Lire n. 6, di proprietà comune ad entrambe le parti, viene assegnata alla SI quale genitore CP_1 collocatario dei minori.
Pag. 2 di 4 Entrambe le parti procederanno all'evasione del mutuo utilizzando le somme depositate e che entrambe le parti, nella misura del 50%, depositeranno in futuro presso il conto corrente bancario n. 2421 acceso presso la BNL ad esso dedicato.
Il SI avrà la disponibilità della casa di proprietà comune Parte_1 sita in Quartu Sant'Elena, via delle Iberis n. 5, dove già detiene la residenza.
4. Il padre potrà vedere e tenere i figli quanto vorrà previo accordo con la madre ed in ogni caso compatibilmente allo stato di salute ed agli impegni scolastici, ludici e sportivi dei minori.
Le vacanze tradizionali di Natale saranno condivise tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza.
Secondo il medesimo criterio ciascun genitore potrà stare con i figli per Pasqua
e Lunedì dell'Angelo e per il giorno del compleanno dei bambini.
Nei mesi di luglio e agosto i bambini staranno per due settimane, anche non consecutive con il padre e per due settimane, anche non consecutive con la madre.
5. A titolo di contributo per il mantenimento della SI.ra , gravata da CP_1 nuove spese di gestione (famiglia, casa e studio) il SI. si Parte_1 obbliga a corrispondere entro e non oltre il 15 di ogni mese € 600,00 (euro seicento/00) mediante bonifico bancario su carta Poste Pay IBAN: IT68R36081
051382891 intestata alla SI . CP_1
Qualora tale somma verrà corrisposta dal Signor in moneta contante la Pt_1 SI rilascerà al ricevuta di avvenuta ricezione. CP_1 Pt_1
6. A titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, collocati presso la madre, il SI si obbliga a corrispondere entro il 15 di ogni mese € Pt_1
1.400,00 (€ 700,00 per ciascun figlio) mediante bonifico bancario su carta Poste
Pay IBAN: [...] intestata alla SI . CP_1
Qualora tale somma verrà corrisposta dal Signor in moneta contante la Pt_1 SI rilascerà al ricevuta di avvenuta ricezione. CP_1 Pt_1
Entrambe le somme saranno annualmente rivalutati secondo l'indice ISTAT come per legge.
Le spese straordinarie necessarie per l'istruzione e per la salute saranno condivise tra le parti, previo accordo, in ragione del 50%.
Con riferimento alle spese straordinarie le parti dichiarano di richiamare la delibera del ConSIlio Nazionale Forense del 29/11/2017.
7. Le parti concordano nel tenere aperto il conto corrente postale n. 52184660 e di far confluire nello stesso i proventi del lavoro per poi impiegare gli stessi nell'evasione delle spese relative alla cassa avvocati, tasse, spese locazione studi legali e in generale le spese correlate alla gestione delle attività professionali nonché utenze domestiche e gestione autovetture.
Pag. 3 di 4 I proventi che confluiranno su tale conto corrente verranno impiegati dalle parti unicamente per pagare quanto sopra indicato, oltre che per far fronte alle spese straordinarie di istruzione e salute dei figli.
8. Le parti concordano nel detenere in comunione al 50% le somme e i buoni fruttiferi attualmente depositate nel libretto postale.
Tali beni potranno essere utilizzati unicamente previo accordo scritto tra le parti ed esclusivamente per ovviare a spese straordinarie di interesse comune.
9. Le parti concordano che l'autovettura di proprietà comune tipo Jeep targata FN088AH resti in uso alla SI e che l'autovettura tipo Fiat CP_1
500 targata FG442EW di proprietà comune resti in uso al SI Parte_1
[...]
10. I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per ottenere, per sé e per i figli minori, tutti i documenti necessari per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conSIlio della Sezione prima civile del Tribunale, il 12/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4