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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1127/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1127/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARDELLI EVA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COSIMO ROSSELLI 38 50123 FIRENZEpresso il difensore avv. SARDELLI EVA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1
SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.4.2024 , proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione notificata in data 4 marzo 2024 con la quale l' le aveva intimato il CP_1
pagamento della complessiva somma di € 1266 a titolo di sanzioni amministrative e spese per aver violato, in qualità di legale rappresentante della l'art 2 comma 1-bis del Controparte_2
DL 463/83 convertito con modificazioni dalla l. 638/1983 omettendo il versamento delle quote di contributi a carico dei lavoratori relativamente all'anno 2017 (giugno, luglio e novembre).
La ricorrente deduceva la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica dell'avviso di accertamento dell'illecito oggetto di sanzione e eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di di riscuotere le sanzioni. CP_1
L' , ritualmente costituitosi, eccepiva la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, la CP_1
quale aveva agito in giudizio quale legale rappresentante della , soggetto non Controparte_2 destinatario dell'ordinanza impugnata.
Nel merito allegava di aver regolarmente notificato alla ricorrente atto di diffida ad adempiere
(contenente la contestazione della sanzione) in data 27/09/2018, e che il termine di prescrizione
1 quinquennale, interrotto una prima volta con la notifica della diffida era rimasto sospeso durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983), e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, oltre alle ulteriori previsioni normative volte a fronteggiare la situazione emergenziale trascorsa..
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.
Legittimazione attiva
La circostanza che l' abbia agito in proprio e non in qualità di legale rappresentante della Pt_1
emerge dall'intero contenuto del ricorso, volto a dimostrare l'inesigibilità della Controparte_2
sanzione irrogata alla suddetta , senza alcun riferimento alla società rappresentata, tranne Pt_1
quello contenuto nell'incipit del ricorso stesso (ove è scritto “nell'interesse di in Parte_1 qualità di legale rappresentante della ”) superato dal fatto che la procura alle liti CP_3 risulta essere stata conferita dall' persona fisica, senza alcun riferimento alla società Pt_1
rappresentata.
[...]
l'esistenza della violazione amministrativa sanzionata da , l'oggetto delle Parte_3 CP_1 doglianze dell'opponente è limitato alla omessa contestazione dell'illecito, alla tardività della stessa e all'intervenuta prescrizione.
Deve premettersi che l'esame delle questioni viene effettuato secondo il principio della
“ragione più liquida” sostituendo il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., (vedi Cass. N.
12002/14 ed ancora più recentemente Cass. N. 11458/18).
Ciò chiarito si osserva che sussiste la eccepita decadenza ai sensi dell'art 14 l. n. 689/1981.
La norma in questione prevede nella parte che qui interessa che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro
2 il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Trattasi di norma generale valevole per tutti i procedimenti relativi alle sanzioni amministrative, salvo espressa deroga che, nel caso delle sanzioni relative ai mancati versamenti delle ritenute previdenziali, risulta introdotta solo dall'art. 23 del d.l. n. 48/23 per gli illeciti perfezionatisi a partire da gennaio 2023 ( si richiama sul punto ex art 118 disp att Sent tribunale Firenze del
23.04.2024, resa nel proc n. 2366/2022).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come secondo la giurisprudenza di legittimità, “il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale. ( così da ultimo Cass. ez. L - , Ordinanza n. 20977 del 26/07/2024); “il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art.
14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche
e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata ( cfr Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019).
Ciò chiarito si osserva che nel caso di specie l'ultima delle - connesse- violazioni contestate ( omessi versamenti delle ritenute previdenziali effettuate sulle retribuzioni di giugno, luglio e novembre 2017), risulta perfezionata a dicembre 2017, di talché il dies a quo per il decorso del temine di decadenza può essere individuato al 31 gennaio 2018 , atteso che l'accertamento delle violazioni non richiedeva particolari attività . Si rammenta infatti che i mod.
3 DM10/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia le ritenute effettuate, sono registrati negli archivi dell' , sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve CP_1
nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso. A fronte di tali dati pacifici l' non ha introdotto argomenti tesi a fornire elementi di CP_1
segno contrario, né ha chiarito quali ulteriori accertamenti e valutazioni- diversi dalla constatazione dell'esistenza al 31 dicembre 2017 di ritenute non versate nell'anno di importo inferiore a €. 10.000- , avrebbe dovuto fare successivamente alla data indicata.
Deve quindi concludersi che l'accertamento, essendo stato notificato in data 27 settembre 2018 ( come da allegazioni ) è intervenuto oltre il termine di decadenza di cui all'art 14 l. 689/81 CP_1
con conseguente estinzione della sanzione.
La novità della questione e l'esistenza di precedenti giurisprudenziali discordi giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione, annullando l'ordinanza ingiunzione impugnata. Spese integralmente compensate
.Sentenza resa. a seguito di udienza di discussione tenutasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
Firenze, 21 febbraio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1127/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARDELLI EVA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA COSIMO ROSSELLI 38 50123 FIRENZEpresso il difensore avv. SARDELLI EVA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1
SILVANO ( ) VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE;
C.F._2 Parte_2
( ) VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZE;
, elettivamente
[...] C.F._3 domiciliato in VIALE BELFIORE 28 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.4.2024 , proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione notificata in data 4 marzo 2024 con la quale l' le aveva intimato il CP_1
pagamento della complessiva somma di € 1266 a titolo di sanzioni amministrative e spese per aver violato, in qualità di legale rappresentante della l'art 2 comma 1-bis del Controparte_2
DL 463/83 convertito con modificazioni dalla l. 638/1983 omettendo il versamento delle quote di contributi a carico dei lavoratori relativamente all'anno 2017 (giugno, luglio e novembre).
La ricorrente deduceva la nullità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica dell'avviso di accertamento dell'illecito oggetto di sanzione e eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di di riscuotere le sanzioni. CP_1
L' , ritualmente costituitosi, eccepiva la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, la CP_1
quale aveva agito in giudizio quale legale rappresentante della , soggetto non Controparte_2 destinatario dell'ordinanza impugnata.
Nel merito allegava di aver regolarmente notificato alla ricorrente atto di diffida ad adempiere
(contenente la contestazione della sanzione) in data 27/09/2018, e che il termine di prescrizione
1 quinquennale, interrotto una prima volta con la notifica della diffida era rimasto sospeso durante il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983), e poi dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis del Dl. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, oltre alle ulteriori previsioni normative volte a fronteggiare la situazione emergenziale trascorsa..
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata decisa con sentenza resa a seguito di discussione svoltasi in forma scritta.
Legittimazione attiva
La circostanza che l' abbia agito in proprio e non in qualità di legale rappresentante della Pt_1
emerge dall'intero contenuto del ricorso, volto a dimostrare l'inesigibilità della Controparte_2
sanzione irrogata alla suddetta , senza alcun riferimento alla società rappresentata, tranne Pt_1
quello contenuto nell'incipit del ricorso stesso (ove è scritto “nell'interesse di in Parte_1 qualità di legale rappresentante della ”) superato dal fatto che la procura alle liti CP_3 risulta essere stata conferita dall' persona fisica, senza alcun riferimento alla società Pt_1
rappresentata.
[...]
l'esistenza della violazione amministrativa sanzionata da , l'oggetto delle Parte_3 CP_1 doglianze dell'opponente è limitato alla omessa contestazione dell'illecito, alla tardività della stessa e all'intervenuta prescrizione.
Deve premettersi che l'esame delle questioni viene effettuato secondo il principio della
“ragione più liquida” sostituendo il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., (vedi Cass. N.
12002/14 ed ancora più recentemente Cass. N. 11458/18).
Ciò chiarito si osserva che sussiste la eccepita decadenza ai sensi dell'art 14 l. n. 689/1981.
La norma in questione prevede nella parte che qui interessa che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro
2 il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Trattasi di norma generale valevole per tutti i procedimenti relativi alle sanzioni amministrative, salvo espressa deroga che, nel caso delle sanzioni relative ai mancati versamenti delle ritenute previdenziali, risulta introdotta solo dall'art. 23 del d.l. n. 48/23 per gli illeciti perfezionatisi a partire da gennaio 2023 ( si richiama sul punto ex art 118 disp att Sent tribunale Firenze del
23.04.2024, resa nel proc n. 2366/2022).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come secondo la giurisprudenza di legittimità, “il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale. ( così da ultimo Cass. ez. L - , Ordinanza n. 20977 del 26/07/2024); “il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art.
14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche
e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata ( cfr Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019).
Ciò chiarito si osserva che nel caso di specie l'ultima delle - connesse- violazioni contestate ( omessi versamenti delle ritenute previdenziali effettuate sulle retribuzioni di giugno, luglio e novembre 2017), risulta perfezionata a dicembre 2017, di talché il dies a quo per il decorso del temine di decadenza può essere individuato al 31 gennaio 2018 , atteso che l'accertamento delle violazioni non richiedeva particolari attività . Si rammenta infatti che i mod.
3 DM10/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia le ritenute effettuate, sono registrati negli archivi dell' , sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve CP_1
nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso. A fronte di tali dati pacifici l' non ha introdotto argomenti tesi a fornire elementi di CP_1
segno contrario, né ha chiarito quali ulteriori accertamenti e valutazioni- diversi dalla constatazione dell'esistenza al 31 dicembre 2017 di ritenute non versate nell'anno di importo inferiore a €. 10.000- , avrebbe dovuto fare successivamente alla data indicata.
Deve quindi concludersi che l'accertamento, essendo stato notificato in data 27 settembre 2018 ( come da allegazioni ) è intervenuto oltre il termine di decadenza di cui all'art 14 l. 689/81 CP_1
con conseguente estinzione della sanzione.
La novità della questione e l'esistenza di precedenti giurisprudenziali discordi giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie l'opposizione, annullando l'ordinanza ingiunzione impugnata. Spese integralmente compensate
.Sentenza resa. a seguito di udienza di discussione tenutasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc
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