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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/10/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 1790/2024, introdotta
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Nunzia Parte_1 C.F._1
Petruzziello, C.F. , presso il cui studio domicilia, giusta mandato in atti;
C.F._2
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1 rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ex art. 417 bis, comma 1 c.p.c., con sede in Roma, in viale
Trastevere n. 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in
Via Diaz n. 11;
-contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.05.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito l'intestato Tribunale per: - “Previa dichiarazione di illegittimità e/o disapplicazione degli atti, dei decreti attuativi e delle norme disciplinanti la carta del docente e/o
1 previa interpretazione adeguatrice delle disposizioni istitutive della carta docente, nella parte in cui non riconoscono la usufruibilità della “carta elettronica del docente” anche al personale assunto con contratto a tempo determinato;
a) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 e ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020 , 2020/2021, 2021/2022 . Per l'effetto, b) condannare la parte resistente ad erogare la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge, e pertanto, previa emissione (ora per allora) della carta docente ed accredito della somma di € 1.500,00. c) In ogni caso, Con vittoria di spese di lite ed onorari di causa, oltre accessori, con distrazione nei confronti del procurator e antistatario”.
A fondamento della propria domanda, la ricorrente deduceva di aver prestato servizio quale docente precaria con contratti a tempo determinato alle dipendenze del convenuto, in particolare, CP_1 negli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, nonché di essere attualmente inserita nel circuito scolastico.
Lamentava la discriminazione subita rispetto ai docenti di ruolo, ai quali il beneficio è riconosciuto, invocando la violazione della normativa comunitaria (Direttiva 1999/70/CE), costituzionale (artt. 3,
35 e 97 Cost.) e contrattuale (artt. 63 e 64 CCNL Scuola), nonché richiamando la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi in materia.
2. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1 costituito e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito specificati.
4. La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo, a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta del Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n. 107 / Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre
2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la quale, con la fondamentale pronuncia n. 29961 del 27 ottobre 2023, ha enunciato il seguente principio di diritto:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che
2 ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (Cass. Civ., Sez. L, N. 29961 del 27-10-2023). CP_1
La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
5. In applicazione della normativa e dei principi giurisprudenziali suesposti, deve ritenersi fondata la pretesa del ricorrente.
La ricorrente ha, infatti, dimostrato di aver svolto incarichi di docenza, che giustificano il riconoscimento del beneficio in controversia, per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Ha altresì dimostrato, come da documentazione in atti, di essere inserita nel sistema scolastico.
7. Ciò chiarito, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del giudice dr. Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) dichiara la contumacia dell'amministrazione resistente;
b) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il Controparte_1 alla relativa attivazione con l'importo di € 1.500,00 (millecinquecento);
c) condanna l'amministrazione contumace al pagamento, a favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 1.313,00 (milletrecentotredici) oltre accessori, come per legge e agli interessi maturati sino al soddisfo, con distrazione al procuratore antistatario.
Così deciso in Avellino, il 22.10.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
3
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 1790/2024, introdotta
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Nunzia Parte_1 C.F._1
Petruzziello, C.F. , presso il cui studio domicilia, giusta mandato in atti;
C.F._2
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), in persona dei legali Controparte_1 P.IVA_1 rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ex art. 417 bis, comma 1 c.p.c., con sede in Roma, in viale
Trastevere n. 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, in
Via Diaz n. 11;
-contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.05.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito l'intestato Tribunale per: - “Previa dichiarazione di illegittimità e/o disapplicazione degli atti, dei decreti attuativi e delle norme disciplinanti la carta del docente e/o
1 previa interpretazione adeguatrice delle disposizioni istitutive della carta docente, nella parte in cui non riconoscono la usufruibilità della “carta elettronica del docente” anche al personale assunto con contratto a tempo determinato;
a) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 e ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020 , 2020/2021, 2021/2022 . Per l'effetto, b) condannare la parte resistente ad erogare la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge, e pertanto, previa emissione (ora per allora) della carta docente ed accredito della somma di € 1.500,00. c) In ogni caso, Con vittoria di spese di lite ed onorari di causa, oltre accessori, con distrazione nei confronti del procurator e antistatario”.
A fondamento della propria domanda, la ricorrente deduceva di aver prestato servizio quale docente precaria con contratti a tempo determinato alle dipendenze del convenuto, in particolare, CP_1 negli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, nonché di essere attualmente inserita nel circuito scolastico.
Lamentava la discriminazione subita rispetto ai docenti di ruolo, ai quali il beneficio è riconosciuto, invocando la violazione della normativa comunitaria (Direttiva 1999/70/CE), costituzionale (artt. 3,
35 e 97 Cost.) e contrattuale (artt. 63 e 64 CCNL Scuola), nonché richiamando la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi in materia.
2. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_1 costituito e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito specificati.
4. La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo, a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta del Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n. 107 / Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre
2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la quale, con la fondamentale pronuncia n. 29961 del 27 ottobre 2023, ha enunciato il seguente principio di diritto:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che
2 ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (Cass. Civ., Sez. L, N. 29961 del 27-10-2023). CP_1
La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
5. In applicazione della normativa e dei principi giurisprudenziali suesposti, deve ritenersi fondata la pretesa del ricorrente.
La ricorrente ha, infatti, dimostrato di aver svolto incarichi di docenza, che giustificano il riconoscimento del beneficio in controversia, per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Ha altresì dimostrato, come da documentazione in atti, di essere inserita nel sistema scolastico.
7. Ciò chiarito, il ricorso deve essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del giudice dr. Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) dichiara la contumacia dell'amministrazione resistente;
b) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il Controparte_1 alla relativa attivazione con l'importo di € 1.500,00 (millecinquecento);
c) condanna l'amministrazione contumace al pagamento, a favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 1.313,00 (milletrecentotredici) oltre accessori, come per legge e agli interessi maturati sino al soddisfo, con distrazione al procuratore antistatario.
Così deciso in Avellino, il 22.10.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
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