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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/05/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3147/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3147/2024 promossa da:
C.F. ), di seguito, per brevità, con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 SCROSATI FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SCROSATI FRANCESCO
OPPONENTE contro
(C.F. ), di seguito, per brevità, Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. RIZZO FABIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN MAMETE, 18 20128 MILANO presso il difensore avv. RIZZO FABIO
OPPOSTA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'opponente:
Voglia il Tribunale di Busto Arsizio, respinta ogni diversa istanza, argomentazione, eccezione e domanda, così giudicare:
- nel merito, in accoglimento della presente opposizione, revocare il Decreto
Inguintivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto da a Parte_1 [...]
Controparte_1
- condannare la al risarcimento danni da Controparte_1 responsabilità aggravata, ex art.96 c.p.c..
In via istruttoria: ove ritenuto necessario, ammettere la prova per testi articolata con memorie ex art.171 ter n.2 , con i nominativi ivi indicati.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
per l'opposta:
pagina 1 di 6 L'opposta, come rappresentato e difeso in atti, si riporta a tutti i propri atti difensivi ed alla documentazione prodotta e nel reiterare la contestazione di tutto quanto ex adverso argomentato, dedotto ed eccepito e nel dichiarare che non si accetta il contraddittorio sulle domande, argomentazioni, eccezioni e produzioni documentali nuove, reiterata altresì la disponibilità, senza alcun riconoscimento
e/o rinunzia, ad accettare la proposta conciliativa formulata da codesto Tribunale con Ordinanza fuori udienza del 15.1.2025 di Euro 14.500,00 da corrispondersi dall'opponente all'opposta, a spese compensate, Chiede
Che questo On.le Tribunale voglia, contrariis rejectis, accogliere le seguenti:
Conclusioni
- Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrarijs rejectis: 1) In via pregiudiziale di rito:
-Concedersi, ex art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n.873/2024 del 14.6.2024 N.r.g. 2099/2024 emesso da Codesto On.le Tribunale, non essendo, tra l'altro, l'opposizione fondata su prova scritta, ne essendo di pronta soluzione;
Istanze Istruttorie a prova contraria:
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversi
(che per scrupolo difensivo, si ribadisce, attengono circostanze già contestate) a prova diretta (ma, si ribadisce, ciò non è possibile in quanto non richiesta dall'opponente), si chiede ammettersi a prova contraria i seguenti capitoli di prova già articolati e con i testi (e per interrogatorio formale del rapp.te legale pro tempore di sig. o comunque del suo rapp.te legale Parte_1 Parte_2 pro tempore) già indicati nella memoria n. 2 di questa difesa a prova diretta e cioè: 1)”Vero che, in relazione al cantiere sito in Legnano (VA) Via Liguria e Via Delle Palme, in particolare per il tramite dei sigg.ri e CP_2 Parte_2
chiese e si accordò con in Persona del Parte_3 Controparte_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione rapp.te legale pro tempore sig.
di terminare i lavori e le opere edili, come da Parte_4 fatture 6 del 3.5.2023, 8 dell'8.5.2023 e 13 del 12.6.2023 (che si rammostrano docc. nn. 1, 2, 3 fascicolo monitorio) e così fece;
Controparte_1 si indicano come testi i sigg.ri: – res.te in Testimone_1
AT (VA) Via Torino n.8; – res.te in San Parte_5
AN ES (MI) Via A. Vespucci n.12; – res.te in Cassano Parte_6 D'DD (MI) – Via Leonardo Da Vinci n.23; 2) “Vero che le opere edili eseguite da per erano Controparte_1 Parte_1
“Manodopera per ripristini di intonaci, autobloccanti, verniciature recinzioni e sostituzione piastrelle relative ai vostri immobili siti in via liguria e via delle palme - legnano MI”, come da fatture 6 del 3.5.2023, 8 dell'8.5.2023 e 13 del
12.6.2023 (che si rammostrano docc. nn. 1, 2, 3 fascicolo monitorio); si indicano come testi i sigg.ri: – res.te in Testimone_1
AT (VA) Via Torino n.8; – res.te in San Parte_5 AN ES (MI) Via A. Vespucci n.12; – res.te in Cassano Parte_6 D'DD (MI) – Via Leonardo Da Vinci n.23; 3) “Vero che ha pagato direttamente a Tav Costruzioi Srls, la fattura n. Parte_1
7 del 2023 per Euro 9.000,00 (si rammostra bonifico eseguito da parte di e Pt_1 fattura n. 7del 4.5.2023 - docc. nn. 4 e 5)”; si indicano come testi i sigg.ri: –res.te in Testimone_1 Testimone_1
pagina 2 di 6 AT (VA) Via Torino n.8; – res.te in San Parte_5 AN ES (MI) Via A. Vespucci n.12; – res.te in Cassano Parte_6 D'DD (MI) – Via Leonardo Da Vinci n.23; 4) In ogni caso: con vittoria di compenso legale del presente giudizio e di quello monitorio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ut sopra, faceva opposizione al Pt_1
Decreto Ingiuntivo n. 873/2024 (R.G. n. 2099/2024) emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data
14/06/2024 e notificato in data 27/06/2024 nei propri confronti ed a favore della Controparte_1
e ne chiedeva la revoca svolgendo le domande sopra esposte.
Con La veva chiesto il per l'importo di euro 34 mila in conto capitale, sulla base Controparte_1
di fatture afferenti a lavori edili che assumeva avere svolto a favore della nel cantiere sito in Pt_1
Legnano (MI) Via Liguria e Via delle Palme. Trattasi in particolare delle ss. fatture:
Cont
- fattura n. 6/2023: acconti marzo per fattura – manodopera per ripristini di intonaci, autobloccanti, verniciature recinzioni e sostituzione piastrelle relative ai Vostri immobili siti in Via
Liguria e Via delle Palme Legnano (MI);
Cont
- fattura n. 8/2023: saldo marzo per fattura – manodopera per ripristini di intonaci, autobloccanti, verniciature recinzioni e sostituzione piastrelle relative ai Vostri immobili siti in Via Liguria e Via delle Palme Legnano (MI);
Cont
- fattura n. 13/2023: saldo maggio per fattura – manodopera per ripristini di intonaci, autobloccanti, verniciature recinzioni e sostituzione piastrelle relative ai Vostri immobili siti in Via
Liguria e Via delle Palme Legnano (MI).
La contestava tali fatture deducendo di avere affidato tali lavori con contratto d'appalto - Pt_1
chiavi in mano - alla società AG COSTRUZIONI S.r.l.s., con sede in Legnano (MI) Via Colli di sant'Erasmo n.5 C.F. e P.Iva e di non avere intrattenuto alcun rapporto contrattuale con P.IVA_3
la la quale aveva agito come subappaltratrice della AG COSTRUZIONI Controparte_1
S.r.l.s..
Evidenziava inoltre che le prestazioni esposte risultavano totalmente generiche ed indeterminate.
Formatosi il contraddittorio, si costituiva la società la quale assumeva che era Controparte_1
stata la in seguito alle difficoltà operative della AG COSTRUZIONI S.r.l.s., a chiederle di Pt_1
proseguire e terminare i lavori, come in effetti avvenuto. pagina 3 di 6 Aggiungeva che tale circostanza era confortata anche dal fatto che provvedeva a saldare a Pt_1
favore dell'opposta la fattura n. 7 del 2023 per Euro 9.000,00.
Infine contestava l'indeterminatezza delle fatture.
In esito all'udienza di prima comparizione il Giudice formulava una proposta conciliativa (che prevedeva il riconoscimento pro bono pacis a favore dell'opposta di una somma di euro 14.500,00 a spese compensate) che veniva accettata da parte opposta, non dall'opponente.
Con ordinanza in data 20/2/2025 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del DI e disposto l'espletamento delle prove limitatamente all'interpello del l.r. di parte opposta.
Esaurito tale incombente il Giudice invitava le parti a precisare le proprie conclusioni ed a discutere la causa in quanto matura per la decisione.
Sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, discusse alla scorsa udienza, la causa viene decisa con sentenza.
Contratto intercorso tra le parti
Alla luce delle risultanze di causa l'assunto di parte opposta in ordine alla conclusione di un contratto direttamente tra le parti - per l'esecuzione di lavori che in origine dovevano essere realizzati dalla AG
COSTRUZIONI S.r.l.s. – è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
E' la stessa che (dopo avere affermato nell'opposizione che “la società non ha Pt_1 Parte_1
intrattenuto nessun rapporto contrattuale con la la quale non ha mai eseguito Controparte_1 per la società esponente alcuna attività edile direttamente commissionatale “) ha riconosciuto nella prima memoria - in seguito a quanto esposto da controparte circa il pagamento della citata fattura n. 7 del 2023 - di avere dato incarico alla di ultimare i ripristini non effettuati dalla Controparte_1
AG COSTRUZIONI S.r.l.s. (“la ha proposto di intervenire per eseguire Controparte_1
direttamente, per conto della i ripristini non ultimati dalla AG Costruzioni S.r.l.s. al Parte_1
momento del rilascio del cantiere, ed emettere nota di credito per la contestata fattura n.6/23 (relativa
a lavori eseguiti dalla AG Costruzioni S.r.l.), con emissione di nuova fattura, per acconto ripristini ancora da effettuare;
la ha accettato la proposta della che, Parte_1 Controparte_1 nell'occasione, si è impegnata a iniziare i ripristini di intonaci, autobloccanti, verniciature recinzioni e sostituzione piastrelle degli immobili di Via Liguria/Via delle Palme in Legnano già dal giorno seguente”).
pagina 4 di 6 La stessa ha però aggiunto che “la nonostante l'acconto ricevuto, si è poi Controparte_1
rifiutata di eseguire i concordati ripristini come anche di emettere la Nota di Credito della Fattura
n.6/23, ed è stata, inoltre, forzatamente allontanata dal complesso di via Liguria/via delle Palme dai
Carabinieri di Legnano, intervenuti in loco per le condotte tenute dal sig. Parte_4 come descritte in sede di querela in data 12.05.2023 (doc.n.5)”.
Prestazioni eseguite dalla Controparte_1
Il riconoscimento dell'esistenza di un accordo in ordine all'ultimazione dei lavori da parte della
[...]
non esaurisce il tema contrattuale posto che non è stato chiarito esattamente quali CP_1
lavori dovessero essere eseguiti.
L'onere della prova in ordine alla tipologia ed entità dei lavori – prima ancora che in ordine alla loro realizzazione - compete alla parte creditrice e quindi alla la quale non ha Controparte_1
dimostrato alcunchè.
Se infatti è ricostruibile in base all'appalto intercorso tra e AG COSTRUZIONI S.r.l.s. Pt_1
quale dovesse essere lo stato finale dell'opera, non è invece ricostruibile quale fosse lo stato dell'opera all'atto dell'accordo intercorso tra e – non essendovi alcun Pt_1 Controparte_1
documento che lo attesti - e quindi quali lavori residuassero.
Manca dunque, a monte, un elemento essenziale dell'accordo (art. 1325 cc) o meglio la prova dello stesso.
A valle tuttavia la situazione non muta posto che le fatture azionate dalla Controparte_1
indicano sì in termini tipologici le prestazioni che assume di avere eseguito (“ripristini di intonaci, autobloccanti, verniciature recinzioni e sostituzione piastrelle“) ma non dicono nulla sulle attività effettivamente svolte: non vengono riportati ad es. l'ampiezza degli intonaci ripristinati, il quantitativo degli autobloccanti, la misura delle verniciatura delle recinzioni, la quantità e tipologia delle piastrelle sostituite, ecc..
Nulla viene detto nemmeno quanto al numero degli addetti impiegati, alle ore di lavoro, al quantitativo del materiale utilizzato, ai criteri utilizzati per quantificare il dovuto in relazione alle singole attività svolte.
Le fatture riportano un corrispettivo complessivo senza alcuna specifica di dettaglio che consenta di suddividere le poste né le fatture sono tra loro comparabili (di fatto riportano tutte la medesima dicitura pagina 5 di 6 ed importi differenti senza che sia desumibile come si pervenga ad un risultato anziché ad un altro).
Tale indeterminatezza si riscontra anche con riferimento ai capitoli di prova testimoniale dedotti dall'opposta (finalizzati a confermare le fatture, della cui genericità si è detto), che per tali ragioni non sono stati ammessi.
Alla luce di quanto evidenziato, il credito dell'opposta risulta sfornito di prova, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e rigetto delle domande svolte dalla Controparte_1
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico dell'opposta nella misura che si determina come da dispositivo tenuto conto della contenuta attività processuale.
Non si ravvisano i presupposti per affermare la responsabilità aggravata di parte opposta ex art. 96 cpc.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed oneri di legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3147/2024 promossa da:
C.F. ), di seguito, per brevità, con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 SCROSATI FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SCROSATI FRANCESCO
OPPONENTE contro
(C.F. ), di seguito, per brevità, Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. RIZZO FABIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN MAMETE, 18 20128 MILANO presso il difensore avv. RIZZO FABIO
OPPOSTA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'opponente:
Voglia il Tribunale di Busto Arsizio, respinta ogni diversa istanza, argomentazione, eccezione e domanda, così giudicare:
- nel merito, in accoglimento della presente opposizione, revocare il Decreto
Inguintivo opposto, dichiarando che nulla è dovuto da a Parte_1 [...]
Controparte_1
- condannare la al risarcimento danni da Controparte_1 responsabilità aggravata, ex art.96 c.p.c..
In via istruttoria: ove ritenuto necessario, ammettere la prova per testi articolata con memorie ex art.171 ter n.2 , con i nominativi ivi indicati.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
per l'opposta:
pagina 1 di 6 L'opposta, come rappresentato e difeso in atti, si riporta a tutti i propri atti difensivi ed alla documentazione prodotta e nel reiterare la contestazione di tutto quanto ex adverso argomentato, dedotto ed eccepito e nel dichiarare che non si accetta il contraddittorio sulle domande, argomentazioni, eccezioni e produzioni documentali nuove, reiterata altresì la disponibilità, senza alcun riconoscimento
e/o rinunzia, ad accettare la proposta conciliativa formulata da codesto Tribunale con Ordinanza fuori udienza del 15.1.2025 di Euro 14.500,00 da corrispondersi dall'opponente all'opposta, a spese compensate, Chiede
Che questo On.le Tribunale voglia, contrariis rejectis, accogliere le seguenti:
Conclusioni
- Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrarijs rejectis: 1) In via pregiudiziale di rito:
-Concedersi, ex art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n.873/2024 del 14.6.2024 N.r.g. 2099/2024 emesso da Codesto On.le Tribunale, non essendo, tra l'altro, l'opposizione fondata su prova scritta, ne essendo di pronta soluzione;
Istanze Istruttorie a prova contraria:
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversi
(che per scrupolo difensivo, si ribadisce, attengono circostanze già contestate) a prova diretta (ma, si ribadisce, ciò non è possibile in quanto non richiesta dall'opponente), si chiede ammettersi a prova contraria i seguenti capitoli di prova già articolati e con i testi (e per interrogatorio formale del rapp.te legale pro tempore di sig. o comunque del suo rapp.te legale Parte_1 Parte_2 pro tempore) già indicati nella memoria n. 2 di questa difesa a prova diretta e cioè: 1)”Vero che, in relazione al cantiere sito in Legnano (VA) Via Liguria e Via Delle Palme, in particolare per il tramite dei sigg.ri e CP_2 Parte_2
chiese e si accordò con in Persona del Parte_3 Controparte_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione rapp.te legale pro tempore sig.
di terminare i lavori e le opere edili, come da Parte_4 fatture 6 del 3.5.2023, 8 dell'8.5.2023 e 13 del 12.6.2023 (che si rammostrano docc. nn. 1, 2, 3 fascicolo monitorio) e così fece;
Controparte_1 si indicano come testi i sigg.ri: – res.te in Testimone_1
AT (VA) Via Torino n.8; – res.te in San Parte_5
AN ES (MI) Via A. Vespucci n.12; – res.te in Cassano Parte_6 D'DD (MI) – Via Leonardo Da Vinci n.23; 2) “Vero che le opere edili eseguite da per erano Controparte_1 Parte_1
“Manodopera per ripristini di intonaci, autobloccanti, verniciature recinzioni e sostituzione piastrelle relative ai vostri immobili siti in via liguria e via delle palme - legnano MI”, come da fatture 6 del 3.5.2023, 8 dell'8.5.2023 e 13 del
12.6.2023 (che si rammostrano docc. nn. 1, 2, 3 fascicolo monitorio); si indicano come testi i sigg.ri: – res.te in Testimone_1
AT (VA) Via Torino n.8; – res.te in San Parte_5 AN ES (MI) Via A. Vespucci n.12; – res.te in Cassano Parte_6 D'DD (MI) – Via Leonardo Da Vinci n.23; 3) “Vero che ha pagato direttamente a Tav Costruzioi Srls, la fattura n. Parte_1
7 del 2023 per Euro 9.000,00 (si rammostra bonifico eseguito da parte di e Pt_1 fattura n. 7del 4.5.2023 - docc. nn. 4 e 5)”; si indicano come testi i sigg.ri: –res.te in Testimone_1 Testimone_1
pagina 2 di 6 AT (VA) Via Torino n.8; – res.te in San Parte_5 AN ES (MI) Via A. Vespucci n.12; – res.te in Cassano Parte_6 D'DD (MI) – Via Leonardo Da Vinci n.23; 4) In ogni caso: con vittoria di compenso legale del presente giudizio e di quello monitorio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ut sopra, faceva opposizione al Pt_1
Decreto Ingiuntivo n. 873/2024 (R.G. n. 2099/2024) emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data
14/06/2024 e notificato in data 27/06/2024 nei propri confronti ed a favore della Controparte_1
e ne chiedeva la revoca svolgendo le domande sopra esposte.
Con La veva chiesto il per l'importo di euro 34 mila in conto capitale, sulla base Controparte_1
di fatture afferenti a lavori edili che assumeva avere svolto a favore della nel cantiere sito in Pt_1
Legnano (MI) Via Liguria e Via delle Palme. Trattasi in particolare delle ss. fatture:
Cont
- fattura n. 6/2023: acconti marzo per fattura – manodopera per ripristini di intonaci, autobloccanti, verniciature recinzioni e sostituzione piastrelle relative ai Vostri immobili siti in Via
Liguria e Via delle Palme Legnano (MI);
Cont
- fattura n. 8/2023: saldo marzo per fattura – manodopera per ripristini di intonaci, autobloccanti, verniciature recinzioni e sostituzione piastrelle relative ai Vostri immobili siti in Via Liguria e Via delle Palme Legnano (MI);
Cont
- fattura n. 13/2023: saldo maggio per fattura – manodopera per ripristini di intonaci, autobloccanti, verniciature recinzioni e sostituzione piastrelle relative ai Vostri immobili siti in Via
Liguria e Via delle Palme Legnano (MI).
La contestava tali fatture deducendo di avere affidato tali lavori con contratto d'appalto - Pt_1
chiavi in mano - alla società AG COSTRUZIONI S.r.l.s., con sede in Legnano (MI) Via Colli di sant'Erasmo n.5 C.F. e P.Iva e di non avere intrattenuto alcun rapporto contrattuale con P.IVA_3
la la quale aveva agito come subappaltratrice della AG COSTRUZIONI Controparte_1
S.r.l.s..
Evidenziava inoltre che le prestazioni esposte risultavano totalmente generiche ed indeterminate.
Formatosi il contraddittorio, si costituiva la società la quale assumeva che era Controparte_1
stata la in seguito alle difficoltà operative della AG COSTRUZIONI S.r.l.s., a chiederle di Pt_1
proseguire e terminare i lavori, come in effetti avvenuto. pagina 3 di 6 Aggiungeva che tale circostanza era confortata anche dal fatto che provvedeva a saldare a Pt_1
favore dell'opposta la fattura n. 7 del 2023 per Euro 9.000,00.
Infine contestava l'indeterminatezza delle fatture.
In esito all'udienza di prima comparizione il Giudice formulava una proposta conciliativa (che prevedeva il riconoscimento pro bono pacis a favore dell'opposta di una somma di euro 14.500,00 a spese compensate) che veniva accettata da parte opposta, non dall'opponente.
Con ordinanza in data 20/2/2025 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del DI e disposto l'espletamento delle prove limitatamente all'interpello del l.r. di parte opposta.
Esaurito tale incombente il Giudice invitava le parti a precisare le proprie conclusioni ed a discutere la causa in quanto matura per la decisione.
Sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, discusse alla scorsa udienza, la causa viene decisa con sentenza.
Contratto intercorso tra le parti
Alla luce delle risultanze di causa l'assunto di parte opposta in ordine alla conclusione di un contratto direttamente tra le parti - per l'esecuzione di lavori che in origine dovevano essere realizzati dalla AG
COSTRUZIONI S.r.l.s. – è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
E' la stessa che (dopo avere affermato nell'opposizione che “la società non ha Pt_1 Parte_1
intrattenuto nessun rapporto contrattuale con la la quale non ha mai eseguito Controparte_1 per la società esponente alcuna attività edile direttamente commissionatale “) ha riconosciuto nella prima memoria - in seguito a quanto esposto da controparte circa il pagamento della citata fattura n. 7 del 2023 - di avere dato incarico alla di ultimare i ripristini non effettuati dalla Controparte_1
AG COSTRUZIONI S.r.l.s. (“la ha proposto di intervenire per eseguire Controparte_1
direttamente, per conto della i ripristini non ultimati dalla AG Costruzioni S.r.l.s. al Parte_1
momento del rilascio del cantiere, ed emettere nota di credito per la contestata fattura n.6/23 (relativa
a lavori eseguiti dalla AG Costruzioni S.r.l.), con emissione di nuova fattura, per acconto ripristini ancora da effettuare;
la ha accettato la proposta della che, Parte_1 Controparte_1 nell'occasione, si è impegnata a iniziare i ripristini di intonaci, autobloccanti, verniciature recinzioni e sostituzione piastrelle degli immobili di Via Liguria/Via delle Palme in Legnano già dal giorno seguente”).
pagina 4 di 6 La stessa ha però aggiunto che “la nonostante l'acconto ricevuto, si è poi Controparte_1
rifiutata di eseguire i concordati ripristini come anche di emettere la Nota di Credito della Fattura
n.6/23, ed è stata, inoltre, forzatamente allontanata dal complesso di via Liguria/via delle Palme dai
Carabinieri di Legnano, intervenuti in loco per le condotte tenute dal sig. Parte_4 come descritte in sede di querela in data 12.05.2023 (doc.n.5)”.
Prestazioni eseguite dalla Controparte_1
Il riconoscimento dell'esistenza di un accordo in ordine all'ultimazione dei lavori da parte della
[...]
non esaurisce il tema contrattuale posto che non è stato chiarito esattamente quali CP_1
lavori dovessero essere eseguiti.
L'onere della prova in ordine alla tipologia ed entità dei lavori – prima ancora che in ordine alla loro realizzazione - compete alla parte creditrice e quindi alla la quale non ha Controparte_1
dimostrato alcunchè.
Se infatti è ricostruibile in base all'appalto intercorso tra e AG COSTRUZIONI S.r.l.s. Pt_1
quale dovesse essere lo stato finale dell'opera, non è invece ricostruibile quale fosse lo stato dell'opera all'atto dell'accordo intercorso tra e – non essendovi alcun Pt_1 Controparte_1
documento che lo attesti - e quindi quali lavori residuassero.
Manca dunque, a monte, un elemento essenziale dell'accordo (art. 1325 cc) o meglio la prova dello stesso.
A valle tuttavia la situazione non muta posto che le fatture azionate dalla Controparte_1
indicano sì in termini tipologici le prestazioni che assume di avere eseguito (“ripristini di intonaci, autobloccanti, verniciature recinzioni e sostituzione piastrelle“) ma non dicono nulla sulle attività effettivamente svolte: non vengono riportati ad es. l'ampiezza degli intonaci ripristinati, il quantitativo degli autobloccanti, la misura delle verniciatura delle recinzioni, la quantità e tipologia delle piastrelle sostituite, ecc..
Nulla viene detto nemmeno quanto al numero degli addetti impiegati, alle ore di lavoro, al quantitativo del materiale utilizzato, ai criteri utilizzati per quantificare il dovuto in relazione alle singole attività svolte.
Le fatture riportano un corrispettivo complessivo senza alcuna specifica di dettaglio che consenta di suddividere le poste né le fatture sono tra loro comparabili (di fatto riportano tutte la medesima dicitura pagina 5 di 6 ed importi differenti senza che sia desumibile come si pervenga ad un risultato anziché ad un altro).
Tale indeterminatezza si riscontra anche con riferimento ai capitoli di prova testimoniale dedotti dall'opposta (finalizzati a confermare le fatture, della cui genericità si è detto), che per tali ragioni non sono stati ammessi.
Alla luce di quanto evidenziato, il credito dell'opposta risulta sfornito di prova, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e rigetto delle domande svolte dalla Controparte_1
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico dell'opposta nella misura che si determina come da dispositivo tenuto conto della contenuta attività processuale.
Non si ravvisano i presupposti per affermare la responsabilità aggravata di parte opposta ex art. 96 cpc.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed oneri di legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 6 di 6