Articolo 39 della Legge 7 febbraio 1961, n. 59
Articolo 38Articolo 40
Versione
22 marzo 1961
Art. 39.
L'A.N.A.S. fornisce a suo totale carico al personale degli agenti stradali (cantonieri) e casellanti, addetti alle strade ed alle autostrade statali, la divisa di servizio invernale ed estiva, e gli indumenti di lavoro ritenuti necessari.
La foggia della divisa di servizio viene stabilita con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., previo parere del Consiglio di amministrazione, sentiti i Ministri per l'interno e per la difesa.
La natura ed il periodo di uso degli oggetti costituenti la divisa di servizio e gli indumenti di lavoro, nonche' le eventuali modifiche riguardanti la somministrazione di questi ultimi, sono determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente della Azienda.
L'A.N.A.S. fornisce gratuitamente la divisa di servizio anche agli autisti e al personale ausiliario di anticamera.
Entrata in vigore il 22 marzo 1961