Sentenza 18 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/02/2022, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/02/2022
N. 00287/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01146/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1146 del 2019, proposto da:
- FA RI NT e LE NT, rappresentati e difesi dall’Avv. Michele Macrì, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Sogliano Cavour, rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Vergine, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 20190003066 del 14 maggio 2019, a firma del Responsabile del Settore Assetto del Territorio del comune di Sogliano Cavour, di diniego definitivo della presupposta domanda di permesso di costruire;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune Sogliano Cavour.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 9 febbraio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- i signori LE e FA RI NT, padre e figlia, comproprietari di un’area a destinazione agricola in Contrada Mariantonia del Comune di Sogliano Cavour, richiedevano, in data 24 dicembre 2018, un permesso di costruire a titolo oneroso per la realizzazione di un manufatto a destinazione mista, residenziale e deposito.
- dopo un’istruttoria soprattutto dovuta a una variazione dei confini tra i comuni di Sogliano Cavour e di IN ( v. Legge Regionale Puglia del 7 aprile 2014 n. 14, di modifica delle relative circoscrizioni territoriali ), il Responsabile del Settore Assetto del Territorio e Servizi del Comune intimato inviava ai sig.ri NT il preavviso di diniego dell’11 febbraio 2019, allegandovi la relazione datata 24 gennaio 2019 a firma del Responsabile del procedimento.
- i NT, preso atto delle ragioni del preavviso, richiedevano quindi una sospensione del procedimento, necessaria a completare la documentazione a corredo dell’istanza, e, poi, depositavano la visura camerale in data 13 marzo 2019, attestante la qualifica di imprenditore agricolo di NT FA RI, la dichiarazione sostitutiva di iscrizione INPS della stessa NT e la relazione tecnica agronomica relativa al progetto.
- con d.d. prot. n. 20190003066 del 13 maggio 2019, a firma del Responsabile del Settore Assetto del Territorio, infine, l’A.c. respingeva l’istanza.
- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: violazione ed erronea applicazione dell’art. 17, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 380/2001; violazione degli artt. 9 l.r. 12 febbraio 1979, n. 6; violazione dell’art. 19 l.r. 27 luglio 2001, n. 20; violazione degli artt. 3, 6, 6- bis , 7 e 10- bis l. n. 241/1990; violazione dei doveri istruttori del Responsabile del procedimento, nonché travisamento ed erronea valutazione dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione, contraddittorietà tra più atti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e violazione e vizi del procedimento; eccesso di potere per difetto ed errore dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione; vizio del procedimento; ingiustizia manifesta.
2.- Considerato che:
- l’impugnato diniego era motivato con riferimento alla “ mancanza di requisiti soggettivi da parte dei richiedenti, non ritenendosi sufficiente, ai fini della qualificazione di imprenditore agricolo, la documentazione prodotta ”.
- il preavviso di diniego - con l’allegata relazione istruttoria -, pure richiamato, dopo aver premesso: “ che l’area interessata dall’intervento progettato, già posta in territorio del Comune di IN alla C.da Mariantonia, ad oggi ricade in questo territorio comunale, giusta Legge Regionale 7 aprile 2014, n. 14, avente ad oggetto: Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di IN e Sogliano Cavour ”, e che si trattava “ segnatamente dei terreni ricadenti nella zona E3 agricola, come classificata dal Piano Regolatore Generale del Comune di IN, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 06.12.2005, dal quale, ai sensi dell’art. 3 della predetta legge regionale, sono a tutt’oggi regimati ”, faceva appunto riferimento alla carenza “ dei requisiti di cui all’art. 17, comma 3, lett. a) del DPR 380/01 per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, «… ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153» ”, e, ancora, ad alcune pronunce del giudice penale, relative a vicende concernenti lo stesso Comune [“ Viste: - la Sentenza in data 24.02.2016 del Tribunale di Lecce; - la Sentenza n. 958 in data 03.7.2017 della Corte di Appello di Lecce; - la Sentenza n. 34148 del 13.6.2018 della Sez. 3 della Corte di Cassazione. Considerato: - che, come si evince dalla lettura delle citate sentenze, il funzionario di questo Comune, firmatario del permesso di costruire oneroso oggetto delle predette sentenze, è stato riconosciuto in via definitiva colpevole del reato di falso per aver ‘falsamente attestato nel permesso n ... e n ... di variante, ... - i richiedenti hanno dimostrato di avere titolo al permesso di costruire nella qualità di proprietari - essendo in realtà vero il contrario, poiché gli stessi non avevano la qualifica di imprenditore agricolo’ ... ”(così, letteralmente, nell’atto in argomento, ndr)].
3.- Osservato, sul piano generale, che:
- « il quadro normativo di riferimento è rappresentato, in primo luogo, dall’art. 9, comma 1, lett. a), della legge n. 10 del 1977 (oggi, art. 17, comma 3, lett. a), del T.U.E. di cui al d.P.R. n. 380 del 2001); il quale, nel rinviare all’art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (successivamente abrogato dall’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, a sua volta modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101), prevede la gratuità degli interventi in zona agricola (con esonero, quindi, dalla corresponsione degli oneri altrimenti previsti per gli interventi di trasformazione del territorio), in presenza di una duplice condizione:
- zona di intervento con destinazione agricola individuata nello strumento urbanistico;
- intervento funzionale allo sfruttamento agricolo del fondo.
Non è, quindi, sufficiente la (sola) destinazione agricola dell’area interessata dalla costruzione: essendo, invece, necessaria la concorrenza della destinazione della costruzione allo sfruttamento del fondo, che presuppone la qualità soggettiva del richiedente, di imprenditore agricolo a titolo principale. In ordine al requisito soggettivo, poi, la giurisprudenza è univoca nell’interpretazione restrittiva della norma, sì da delimitarne l'ambito esclusivamente all'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (cfr., ex multis, Cons. Stato, V, 2 settembre 1990, n. 682). La gratuità della concessione edilizia è, dunque, prevista ove concorrano qualità soggettive del richiedente, che deve essere imprenditore agricolo a titolo principale, e qualità oggettive del fabbricato da erigersi.
Viene, poi, in considerazione - quanto alla presente controversia - l’art. 9 della legge regionale della Puglia 12 febbraio 1979, n. 6, che disciplina gli interventi consentiti nelle zone agricole al di fuori del piano particolareggiato di attuazione. Tale disposizione, dopo aver affermato che quest’ultimo strumento ‘può individuare nel territorio comunale zone agricole nelle quali è consentito il rilascio della concessione di cui all’art. 3 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle previsioni della strumentazione urbanistica vigente’, chiarisce come ‘la onerosità della concessione, determinata in base alle norme della presente legge per l’edilizia residenziale, non è suscettibile di abbattimento alcuno’. Aggiunge, poi, che ‘il contributo di cui all’art. 3 della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977 non è dovuto per le opere, gli interventi, le modifiche e gli impianti previsti dall’art. 9 della citata legge’.
A tale riguardo, la norma regionale afferma ulteriormente che:
- ‘la concessione è data al di fuori delle aree incluse nel P.P.A., in conformità delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, per le opere e gli interventi previsti dall’articolo 9 della legge 28 gennaio 1977 n. 10’;
- e, inoltre, che ‘la condizione di imprenditore agricolo a titolo principale, singolo o associato di cui alla lett. a) dell’art. 9 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10 o di coltivatore diretto o di bracciante agricolo, è attestata a mezzo di certificazione rilasciata dall’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura, ovvero a mezzo di atto di notorietà redatto in conformità delle vigenti disposizioni di legge’; precisando, infine, che ‘gli interventi relativi agli annessi rustici ed ai complessi produttivi agricoli sono considerati funzionali alla conduzione del fondo o alla produttività agricola se necessari alla realizzazione di piani di sviluppo aziendali o di cooperative conformi ai piani zonali, o, in assenza, a seguito di certificazione dell’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura attestante la loro idoneità tecnica e produttiva’.
Come osservato da questo Consiglio (cfr. Sez. IV, 24 settembre 2003, n. 5446), ‘si tratta ... di una norma scritta in maniera confusa, in quanto unisce aspetti sostanziali circa l’edificabilità delle aree ad aspetti procedimentali attinenti alla onerosità ovvero alla gratuità della concessione edilizia’: ma la cui interpretazione impone di considerare che ‘la certificazione dell’ispettorato provinciale riguardi esclusivamente la gratuità o meno della concessione’, escludendosi che ‘il rilascio dell’attestato di idoneità tecnico produttiva sia un elemento costitutivo della edificabilità’ » (Consiglio di Stato, II, 6 ottobre 2020, n. 5916).
- « l’elemento soggettivo relativo alla qualifica (agricoltore o imprenditore agricolo o proprietario concedente il fondo in affitto) del richiedente il permesso di costruire in zona agricola è del tutto irrilevante se il soggetto non intende avvalersi dell’esonero del pagamento degli oneri per costruire. Elemento oggettivo indispensabile è invece la titolarità della proprietà o l’esistenza di altro titolo idoneo di disponibilità del bene, oltre naturalmente alla compatibilità con gli strumenti urbanistici (T.A.R. Lazio, Roma, II, 2 novembre 2010, n. 33106; T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 4 gennaio 2008, n. 3) » (T.A.R. Sicilia Catania, I, 14 marzo 2013, n. 771; T.A.R. Puglia Bari, III, 9 luglio 2015, n. 1001).
4.- Osservato inoltre, quanto alla vicenda in esame, che:
- sulla base di quanto emerge dal certificato di destinazione urbanistica del 21 giugno 2017 in atti, il terreno in oggetto:
a) “ già posto in territorio del comune di IN alla Contrada Mariantonia, ad oggi ricade… in agro di questo Comune giusta Legge Regionale 7 aprile 2014, n. 14, Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di IN e Sogliano Cavour ”, e, in particolare, rientra nella “ zona E3, come classificata dagli strumenti e ordinamenti urbanistici vigenti nel Comune di IN, dai quali, ai sensi della predetta legge regionale, è a tutt’oggi regimato ”, trovando in particolare applicazione il “ Piano Urbanistico Generale definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 06.12.2005 ”;
b) “ ha la seguente destinazione urbanistica: - Zona E3 con destinazioni a scopi agricoli con le seguenti prescrizioni; - Lotto minimo d’intervento: mq 3.750,00; - Indice di Fabbricabilità Fondiaria: 0,03 mc/mq; -Hmax: mt 8,00. Tutti i terreni di cui sopra ricadono in area residuale Piano Paesaggistico Territoriale Puglia approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 ”.
- l’art. 5.2 delle NTA vigenti nel Comune di IN, inoltre, prevede che “ Nelle zone E le nuove costruzioni, sia produttive sia abitative, sono ammesse per soddisfare necessità della produzione agricola; in assenza di specifici strumenti (piano o simili), tali necessità devono risultare da piani di utilizzazione o di sviluppo aziendale che, sulla base dei risultati colturali, esplicitino sia l’utilizzazione delle costruzioni esistenti, sia la necessità delle nuove ”.
5.- Ritenuto, sulla base di quanto fin qui esposto, che:
- l’impugnato diniego era basato sulla mancanza del requisito soggettivo di cui al richiamato art. 17, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, acriticamente ritenuto necessario non soltanto, in conformità a quanto prima esposto, ai fini dell’esonero dal contributo di costruzione ma, invece, per il rilascio di qualsiasi permesso di costruire in area agricola.
- il titolo edilizio veniva chiesto, nel caso di specie, a titolo oneroso, e quindi prescindendo dal possesso della qualità di imprenditori agricoli degli istanti - la sig.ra NT peraltro, dopo il preavviso ex art. 10-bis, acquisiva detta qualità .
- per quanto già esposto, in presenza di domande di permesso di costruire formulate a titolo oneroso, l’edificazione è possibile anche nelle aree a destinazione agricola purché, e nella misura in cui, essa sia consentita dallo strumento urbanistico generale (T.A.R. Puglia Lecce, I, 4 giugno 2021, n. 871).
- la stessa difesa del Comune riconosceva che “ il riferimento nella relazione istruttoria alle sentenze penali che hanno riguardato il tecnico istruttore costituiscono un precedente diverso da quello esaminato nell’odierna controversia ” (v. memoria del 7 gennaio 2022, pag. 7).
- l’A.c. avrebbe dunque dovuto svolgere una concreta valutazione in ordine alla compatibilità tra l’intervento in progetto e la disciplina urbanistico-edilizia comunale, senza reputarlo in via generale precluso dalla condizione soggettiva dei richiedenti.
- nei sensi e limiti fin qui delineati, e dunque fermo il potere/dovere del Comune intimato di rivalutare, in aderenza al dictum conformativo della presente decisione, l’istanza edilizia in parola, il ricorso dev’essere accolto, assorbito il tema della dedotta reviviscenza del PRG del 1974 e, per conseguenza, la corrispondente eccezione in rito formulata dalla difesa del Comune.
- sussistono eccezionali ragioni, attesa la particolarità delle questioni esaminate, per compensare tra le parti le spese di giudizio - fermo il diritto dei ricorrenti alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1146 del 2019 indicato in epigrafe, lo accoglie, nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate - fermo il diritto dei ricorrenti alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO