CA
Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/04/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 569/2024 R.G.,
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentati e difesi,
[...] C.F._3 giusta procura in atti, dall'avv. Laura Grazia La Spina;
APPELLANTI
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
e per essa, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore (c.f. , qui rappresentata da P.IVA_2 E_ in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. , rappresentata
[...] P.IVA_3
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Grazia Gugliotta;
APPELLATA
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 17 dicembre 2024.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1426, depositata in data 18 marzo 2024, il giudice unico del
Tribunale di Catania, così statuiva: “accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara, ai sensi dell'art. 2901 c.c., inefficace nei confronti di già Controparte_1 [...]
l'atto di vendita del 14 gennaio 2014, rogato a Controparte_4 firma del Notaio , rep. 25219, racc. 8940, registrato in Catania il 12 Persona_1 febbraio 2014. Condanna i convenuti, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido, al rimborso delle spese processuali, che liquida, in favore di
[...] _1
.
[...]
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “Nella specie, invero, risultano perfettamente integrati i presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 2901
c.c. Con riguardo alla sussistenza di un diritto di credito risulta pacifico che la società
quale cessionaria del , Controparte_1 CP_4 Controparte_4 vanti un credito di € 198.437,50, oltre interessi, nei confronti della società
[...]
in forza del contratto di mutuo fondiario del 25 maggio 2015 a rogito del Controparte_5 notaio dott. ...... nel quale è intervenuto, in veste di fideiussore e terzo Persona_2 datore di ipoteca, il convenuto ..... Parimenti sussistono, altresì, Parte_1 gli ulteriori presupposti per l'esercizio dell'azione de qua, integrati dall'eventus damni, quale pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore nonché il consilium fraudis ossia la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio. Sul punto, in fatto, va rilevato come con la vendita dell'immobile di che trattasi abbia Parte_1 attuato una quasi totale compromissione della sua consistenza patrimoniale, alienando, nei confronti dei figli, l'unico immobile di proprietà libero da formalità pregiudizievoli .... Priva di pregio risulta ancora la difesa convenuta laddove riferisce la presunta negligenza della
Banca per non essersi avveduta della vendita compiuta dai convenuti prima della stipula del mutuo fondiario di che trattasi....... Non avendo assolto all'onere della prova, gravante sul debitore, circa la sufficienza del patrimonio residuo a soddisfare le ragioni creditorie né del motivo dell'atto di disposizione, ben può affermarsi la coscienza dell'attitudine pregiudizievole della negoziazione impugnata sia sotto il profilo qualitativo sia sotto il profilo quantitativo. ..... può dirsi provata la consapevole volontà di stipulare l'atto in contestazione allo scopo pregiudicare le ragioni del creditore futuro. A tal riguardo, non può revocarsi in dubbio che l'alienante, quale fratello del legale rappresentante Parte_1 della nonché Direttore generale della predetta Controparte_5 Persona_3 società, fosse a conoscenza della necessità di ricorrere alla stipula del contratto di mutuo ipotecario n. 7036 del 25 maggio 2015 al fine di estinguere un precedente mutuo chirografario del 11 luglio 2012 Tale elemento, senza dubbio, denota la risalente incapacità della società oggi fallita- di adempiere alle obbligazioni Controparte_5 contrattuali assunte, motivo per cui era intuibile se non scontato il ricorso alla richiesta di concessione di un nuovo credito ..... possono considerarsi elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, da cui desumere la partecipatio fraudis: a) l'alterazione dell'assetto del patrimonio familiare mediante forme anomale (pagamenti rateali, peraltro, rimasti indimostrati); b) peculiari rapporti di parentela tra le parti del negozio dispositivo;
c) la sperequazione tra il sacrificio del debitore cedente e la posizione della controparte contrattuale (corrispettivo di euro 40.000,00 a fronte di un immobile di 7,5 vani); d) anomalie temporali (la disposizione patrimoniale del debitore è compiuta in un momento in cui la non è in grado di assolvere il debito contratto con il mutuo Controparte_5 chirografario del 2012, tanto da ricorrere all'accensione di un nuovo contratto di mutuo e, contestualmente alla vendita dell'immobile di cui si chiede la revocatoria, si assiste all'istituzione di due fondi patrimoniali da parte degli altri due soci e Persona_3 CP_6
, anch'essi datori di ipoteca e fideiussori della società ..... risulta assai improbabile
[...] che i figli acquirenti e ancora conviventi con il disponente, Parte_2 Parte_3 fossero del tutto all'oscuro dell'esposizione debitoria in cui versava il padre, nonché delle difficoltà economiche della in cui, oltre al genitore, era socio e Controparte_5 legale rappresentante lo zio .”. Persona_3
Avverso tale decisione , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno interposto appello con atto di citazione notificato in data 20 aprile 2024, sulla base di due ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio , quale procuratore speciale di E_
, mandataria di resistendo al gravame e Controparte_7 Controparte_1 chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 17 dicembre 2024.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'appello, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado laddove il primo giudice ha ritenuto la sussistenza di tutti i requisiti dell'azione pauliana.
Sostengono che a ricoperto il ruolo di socio della Parte_1 [...]
sino al 10.1.2014, mentre la società sino al 31.12.2017 era pienamente Controparte_5 attiva, godendo di un residuo attivo di € 371.674,00, di guisa che, alcuna anomalia circa l'asserita difficoltà economica della menzionata società era riscontrabile;
che, in tal senso, va evidenziato che il ha formalizzato la richiesta di rientro dalle rate scadute CP_4 solo in data 13.6.2018 a mezzo diffida ad adempiere, ossia ben 4 anni dopo la stipula dell'atto di compravendita;
che appare lapalissiano che, sino a quel momento, nessuna presunzione legale di conoscibilità dell'insofferenza creditoria della società di costruzione era ammissibile o poteva considerarsi validamente formata, venendosi a sconfessare che era “scontato” o quantomeno “intuibile”, come erroneamente enunciato dal Tribunale,
l'imminente richiesta di concessione di nuovo credito;
che la conoscibilità della difficoltà finanziaria della società debitrice da parte del fideiussore non può ricavarsi da un mero elemento meramente indiziario quale dalla nuda circostanza della sussistenza di un legame;
che l'istituto bancario, inadempiente nella fase antecedente all'erogazione del credito in relazione alla preventiva verifica delle condizioni finanziarie e patrimoniali dei soggetti chiamati in garanzia e tenuti a rilasciare delle fideiussioni, ha maliziosamente tentato di far fronte ad una propria negligenza, addossando una presunta conoscibilità fraudolenta a dei soggetti, gli odierni appellanti, assolutamente ignari delle vicende finanziarie della
[...]
e/o quantomeno minimamente ipotizzabile al tempo della stipula dell'atto Controparte_5 dispositivo;
che il credito in questione è stato garantito da un consistente compendio immobiliare, nonché dal rilascio di altre garanzie personali di altri soggetti, come da visura catastale e contratto di mutuo versato in primo grado;
che la vendita immobiliare è avvenuta a condizioni di mercato tali da non cagionare alcun danno.
Col secondo motivo, deducono gli appellanti che ha errato il tribunale laddove ha ritenuto provata la partecipatio fraudis degli acquirenti.
Sostengono che padre degli acquirenti e Parte_1 Pt_2 [...]
al momento dell'atto dispositivo non era più socio della Pt_3 Controparte_5 che tale società, al momento dell'atto di compravendita, presentava una situazione economica florida, come risulta dal bilancio allegato in primo grado;
che il legale rappresentante è il cugino degli acquirenti, non lo zio ed, inoltre, alla data Persona_3 della vendita del 14.01.2014, nessuna segnalazione era stata avviata dalla banca circa l'asserito stato di insolvenza della società; che dall'esame della produzione documentale in atti, non risulta essere emersa quella pluralità e concordanza di elementi presuntivi, tale da far ritenere dimostrata la partecipazione degli acquirenti Prastani alla dolosa preordinazione dell'atto dispositivo in danno delle ragioni creditorie.
I motivi, che possono trattarsi congiuntamente, siccome connessi, riguardando entrambi l'apprezzamento circa la sussistenza dei presupposti dell'azione pauliana, sono infondati.
E' noto che l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui accoglimento presuppone il concorso di alcune condizioni, descritte dall'art. 2901 c.c.: 1) la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore; 2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni), rappresentato proprio dalla diminuzione del patrimonio del debitore e dal suo divenire o insufficiente per il soddisfacimento del credito o, quanto meno, composto in modo tale da renderne più difficile o incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo.
In relazione all'accertamento dell'atteggiamento psicologico del debitore e del terzo
è necessario verificare se l'atto dispositivo sia anteriore o successivo al sorgere della ragione di credito: nel primo caso – per quanto riguarda il debitore - è necessario l'animus nocendi, cioè la prova della dolosa preordinazione della riduzione del patrimonio in vista dell'assunzione di obbligazioni, mentre nel secondo caso è sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio (c.d. consilium fraudis); per quanto riguarda il terzo acquirente
è, invece, necessario, nel primo caso, provare la partecipazione alla dolosa preordinazione della riduzione della garanzia patrimoniale (c.d. partecipatio fraudis), mentre nel secondo caso è sufficiente la semplice consapevolezza del pregiudizio (c.d. scientia fraudis).
L'onere della prova sull'esistenza di detto requisito soggettivo incombe sul creditore agente e la prova può essere fornita anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. 13330/2004; Cass. 9367/2006).
A differenza dell'ipotesi di atti a titolo gratuito, in cui il terzo di fatto non viene ad avere alcuna tutela, avendo acquistato un vantaggio senza un corrispondente proprio sacrificio e risultando i suoi interessi posposti a quelli del creditore, in caso di atti a titolo oneroso le esigenze di certezza dei traffici giuridici e di tutela della buona fede consentono di tutelare la posizione del terzo, pur se alle condizioni sopra richiamate. Ciò posto, è pacifico che vanta una posizione creditoria nei Controparte_1 confronti di essendo questi intervenuto in veste di fideiussore e Parte_1 terzo datore di ipoteca in favore della società che ha ottenuto Controparte_5 un mutuo fondiario da parte del , , di cui la CP_4 Controparte_4
è cessionaria. Controparte_1
E' poi documentato che con atto del 14 gennaio 2014, a Parte_1 rogito del notaio , rep. 25219, racc. 8940, registrato in Catania il 12 Persona_1 febbraio 2014, ha venduto ai propri figli e l'immobile di sua Parte_2 Parte_3 proprietà, sito in Belpasso nella via XIV Traversa n. 167/169.
Ora, devesi convenire con il primo giudice circa la pacifica la ricorrenza del requisito dell'eventus damni, a determinare il quale non è richiesta, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (es., a seguito della dismissione di beni), ma anche in una modificazione qualitativa di esso (Cass. sentenza n. 3470 del 15/02/2007).
Non è revocabile in dubbio che il trasferimento da parte di Parte_1 dell'immobile su descritto nei confronti dei figli, abbia ridotto la possibilità per i creditori di soddisfarsi sul ricavato mediante esazione coattiva sui beni del debitore, pregiudicando, quindi, la garanzia patrimoniale spettante ai creditori stessi. Non v'è prova, il cui onere gravava sui convenuti, che il patrimonio residuo sarebbe stato sufficiente a garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie
In ordine all'elemento psicologico, non è revocabile in dubbio la sussistenza del requisito del consilium fraudis del debitore, non potendo quest'ultimo, non essere a conoscenza del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni creditorie, svolgendo le funzioni di direttore generale della ed essendo, Controparte_5 quindi, perfettamente in grado di prevedere il sorgere dell'obbligazione e l'insussistenza, all'interno del proprio patrimonio, di altri beni idonei a garantire la restituzione delle somme, nonché la circostanza delle difficoltà economiche in cui versava la Parte_4 che nel 2020 l'hanno condotta al fallimento.
D'Altro canto, è documentato che il mutuo fondiario è stato concesso per consentire alla di estinguere il mutuo chirografario concesso in data Controparte_5
11.07.2012, già garantito da fideiussioni omnibus prestate dallo stesso Parte_1
coincidendo l'estinzione di detto mutuo con l'erogazione del mutuo ipotecario n.
[...]
7036. E', altresì, documentato che il perfezionamento dell'atto dispositivo è avvenuto contestualmente all'istituzione di due fondi patrimoniali da parte degli altri due soci Per_3
e , anch'essi datori di ipoteca e fideiussori della
[...] Controparte_6 [...]
Controparte_5
Quanto all'indagine diretta all'esame degli stati soggettivi dei beneficiari dell'atto dispositivo, corretto si appalesa l'apprezzamento circa la sussistenza della partecipatio fraudis di e Parte_2 Parte_3
Rilevato che in tema di azione revocatoria ordinaria, la partecipatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di questi della dolosa preordinazione dell'alienazione a opera del disponente rispetto al credito futuro, quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito, può essere accertata anche mediante il ricorso a presunzioni (Cass. n. 30188/2018), costituiscono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, come evidenziato dal primo giudice, lo stretto rapporto di parentela tra le parti contraenti dell'atto dispositivo, l'anomala forma di corresponsione del corrispettivo della vendita, eseguito con pagamento rateale, l'esiguità del prezzo d'acquisto, pari € 40.000,00,
a fronte di un immobile di 7,5 vani.
Va, in definitiva, ribadita la fondatezza della domanda di revocatoria proposta da sussistendo i requisiti necessari per il positivo esperimento dell'azione, Controparte_1 discendendone il rigetto dell'appello e la conferma integrale della gravata impugnazione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia di valore euro 52000,01-260.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare i compensi in prossimità dei minimi di tariffa, avuto riguardo alla modesta complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
, e , avverso la sentenza n. 1426, depositata Parte_1 Parte_2 Parte_3 in data 18 marzo 2024, del giudice unico del Tribunale di Catania, rigetta l'appello e condanna in solido , e a rifondere, Parte_1 Parte_2 Parte_3 in favore di le spese del grado che liquida in complessivi € 7350,00 (ivi Controparte_1 compresi €. 1500,00 per la fase di studio, €. 1000,00 per la fase introduttiva, € 2250,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 2600,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 28 marzo 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 569/2024 R.G.,
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentati e difesi,
[...] C.F._3 giusta procura in atti, dall'avv. Laura Grazia La Spina;
APPELLANTI
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
e per essa, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore (c.f. , qui rappresentata da P.IVA_2 E_ in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. , rappresentata
[...] P.IVA_3
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Grazia Gugliotta;
APPELLATA
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 17 dicembre 2024.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1426, depositata in data 18 marzo 2024, il giudice unico del
Tribunale di Catania, così statuiva: “accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara, ai sensi dell'art. 2901 c.c., inefficace nei confronti di già Controparte_1 [...]
l'atto di vendita del 14 gennaio 2014, rogato a Controparte_4 firma del Notaio , rep. 25219, racc. 8940, registrato in Catania il 12 Persona_1 febbraio 2014. Condanna i convenuti, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido, al rimborso delle spese processuali, che liquida, in favore di
[...] _1
.
[...]
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “Nella specie, invero, risultano perfettamente integrati i presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dall'art. 2901
c.c. Con riguardo alla sussistenza di un diritto di credito risulta pacifico che la società
quale cessionaria del , Controparte_1 CP_4 Controparte_4 vanti un credito di € 198.437,50, oltre interessi, nei confronti della società
[...]
in forza del contratto di mutuo fondiario del 25 maggio 2015 a rogito del Controparte_5 notaio dott. ...... nel quale è intervenuto, in veste di fideiussore e terzo Persona_2 datore di ipoteca, il convenuto ..... Parimenti sussistono, altresì, Parte_1 gli ulteriori presupposti per l'esercizio dell'azione de qua, integrati dall'eventus damni, quale pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore nonché il consilium fraudis ossia la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio. Sul punto, in fatto, va rilevato come con la vendita dell'immobile di che trattasi abbia Parte_1 attuato una quasi totale compromissione della sua consistenza patrimoniale, alienando, nei confronti dei figli, l'unico immobile di proprietà libero da formalità pregiudizievoli .... Priva di pregio risulta ancora la difesa convenuta laddove riferisce la presunta negligenza della
Banca per non essersi avveduta della vendita compiuta dai convenuti prima della stipula del mutuo fondiario di che trattasi....... Non avendo assolto all'onere della prova, gravante sul debitore, circa la sufficienza del patrimonio residuo a soddisfare le ragioni creditorie né del motivo dell'atto di disposizione, ben può affermarsi la coscienza dell'attitudine pregiudizievole della negoziazione impugnata sia sotto il profilo qualitativo sia sotto il profilo quantitativo. ..... può dirsi provata la consapevole volontà di stipulare l'atto in contestazione allo scopo pregiudicare le ragioni del creditore futuro. A tal riguardo, non può revocarsi in dubbio che l'alienante, quale fratello del legale rappresentante Parte_1 della nonché Direttore generale della predetta Controparte_5 Persona_3 società, fosse a conoscenza della necessità di ricorrere alla stipula del contratto di mutuo ipotecario n. 7036 del 25 maggio 2015 al fine di estinguere un precedente mutuo chirografario del 11 luglio 2012 Tale elemento, senza dubbio, denota la risalente incapacità della società oggi fallita- di adempiere alle obbligazioni Controparte_5 contrattuali assunte, motivo per cui era intuibile se non scontato il ricorso alla richiesta di concessione di un nuovo credito ..... possono considerarsi elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, da cui desumere la partecipatio fraudis: a) l'alterazione dell'assetto del patrimonio familiare mediante forme anomale (pagamenti rateali, peraltro, rimasti indimostrati); b) peculiari rapporti di parentela tra le parti del negozio dispositivo;
c) la sperequazione tra il sacrificio del debitore cedente e la posizione della controparte contrattuale (corrispettivo di euro 40.000,00 a fronte di un immobile di 7,5 vani); d) anomalie temporali (la disposizione patrimoniale del debitore è compiuta in un momento in cui la non è in grado di assolvere il debito contratto con il mutuo Controparte_5 chirografario del 2012, tanto da ricorrere all'accensione di un nuovo contratto di mutuo e, contestualmente alla vendita dell'immobile di cui si chiede la revocatoria, si assiste all'istituzione di due fondi patrimoniali da parte degli altri due soci e Persona_3 CP_6
, anch'essi datori di ipoteca e fideiussori della società ..... risulta assai improbabile
[...] che i figli acquirenti e ancora conviventi con il disponente, Parte_2 Parte_3 fossero del tutto all'oscuro dell'esposizione debitoria in cui versava il padre, nonché delle difficoltà economiche della in cui, oltre al genitore, era socio e Controparte_5 legale rappresentante lo zio .”. Persona_3
Avverso tale decisione , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno interposto appello con atto di citazione notificato in data 20 aprile 2024, sulla base di due ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio , quale procuratore speciale di E_
, mandataria di resistendo al gravame e Controparte_7 Controparte_1 chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 17 dicembre 2024.
Motivi della decisione
Col primo motivo dell'appello, gli appellanti censurano la sentenza di primo grado laddove il primo giudice ha ritenuto la sussistenza di tutti i requisiti dell'azione pauliana.
Sostengono che a ricoperto il ruolo di socio della Parte_1 [...]
sino al 10.1.2014, mentre la società sino al 31.12.2017 era pienamente Controparte_5 attiva, godendo di un residuo attivo di € 371.674,00, di guisa che, alcuna anomalia circa l'asserita difficoltà economica della menzionata società era riscontrabile;
che, in tal senso, va evidenziato che il ha formalizzato la richiesta di rientro dalle rate scadute CP_4 solo in data 13.6.2018 a mezzo diffida ad adempiere, ossia ben 4 anni dopo la stipula dell'atto di compravendita;
che appare lapalissiano che, sino a quel momento, nessuna presunzione legale di conoscibilità dell'insofferenza creditoria della società di costruzione era ammissibile o poteva considerarsi validamente formata, venendosi a sconfessare che era “scontato” o quantomeno “intuibile”, come erroneamente enunciato dal Tribunale,
l'imminente richiesta di concessione di nuovo credito;
che la conoscibilità della difficoltà finanziaria della società debitrice da parte del fideiussore non può ricavarsi da un mero elemento meramente indiziario quale dalla nuda circostanza della sussistenza di un legame;
che l'istituto bancario, inadempiente nella fase antecedente all'erogazione del credito in relazione alla preventiva verifica delle condizioni finanziarie e patrimoniali dei soggetti chiamati in garanzia e tenuti a rilasciare delle fideiussioni, ha maliziosamente tentato di far fronte ad una propria negligenza, addossando una presunta conoscibilità fraudolenta a dei soggetti, gli odierni appellanti, assolutamente ignari delle vicende finanziarie della
[...]
e/o quantomeno minimamente ipotizzabile al tempo della stipula dell'atto Controparte_5 dispositivo;
che il credito in questione è stato garantito da un consistente compendio immobiliare, nonché dal rilascio di altre garanzie personali di altri soggetti, come da visura catastale e contratto di mutuo versato in primo grado;
che la vendita immobiliare è avvenuta a condizioni di mercato tali da non cagionare alcun danno.
Col secondo motivo, deducono gli appellanti che ha errato il tribunale laddove ha ritenuto provata la partecipatio fraudis degli acquirenti.
Sostengono che padre degli acquirenti e Parte_1 Pt_2 [...]
al momento dell'atto dispositivo non era più socio della Pt_3 Controparte_5 che tale società, al momento dell'atto di compravendita, presentava una situazione economica florida, come risulta dal bilancio allegato in primo grado;
che il legale rappresentante è il cugino degli acquirenti, non lo zio ed, inoltre, alla data Persona_3 della vendita del 14.01.2014, nessuna segnalazione era stata avviata dalla banca circa l'asserito stato di insolvenza della società; che dall'esame della produzione documentale in atti, non risulta essere emersa quella pluralità e concordanza di elementi presuntivi, tale da far ritenere dimostrata la partecipazione degli acquirenti Prastani alla dolosa preordinazione dell'atto dispositivo in danno delle ragioni creditorie.
I motivi, che possono trattarsi congiuntamente, siccome connessi, riguardando entrambi l'apprezzamento circa la sussistenza dei presupposti dell'azione pauliana, sono infondati.
E' noto che l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui accoglimento presuppone il concorso di alcune condizioni, descritte dall'art. 2901 c.c.: 1) la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore; 2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni), rappresentato proprio dalla diminuzione del patrimonio del debitore e dal suo divenire o insufficiente per il soddisfacimento del credito o, quanto meno, composto in modo tale da renderne più difficile o incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo.
In relazione all'accertamento dell'atteggiamento psicologico del debitore e del terzo
è necessario verificare se l'atto dispositivo sia anteriore o successivo al sorgere della ragione di credito: nel primo caso – per quanto riguarda il debitore - è necessario l'animus nocendi, cioè la prova della dolosa preordinazione della riduzione del patrimonio in vista dell'assunzione di obbligazioni, mentre nel secondo caso è sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio (c.d. consilium fraudis); per quanto riguarda il terzo acquirente
è, invece, necessario, nel primo caso, provare la partecipazione alla dolosa preordinazione della riduzione della garanzia patrimoniale (c.d. partecipatio fraudis), mentre nel secondo caso è sufficiente la semplice consapevolezza del pregiudizio (c.d. scientia fraudis).
L'onere della prova sull'esistenza di detto requisito soggettivo incombe sul creditore agente e la prova può essere fornita anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. 13330/2004; Cass. 9367/2006).
A differenza dell'ipotesi di atti a titolo gratuito, in cui il terzo di fatto non viene ad avere alcuna tutela, avendo acquistato un vantaggio senza un corrispondente proprio sacrificio e risultando i suoi interessi posposti a quelli del creditore, in caso di atti a titolo oneroso le esigenze di certezza dei traffici giuridici e di tutela della buona fede consentono di tutelare la posizione del terzo, pur se alle condizioni sopra richiamate. Ciò posto, è pacifico che vanta una posizione creditoria nei Controparte_1 confronti di essendo questi intervenuto in veste di fideiussore e Parte_1 terzo datore di ipoteca in favore della società che ha ottenuto Controparte_5 un mutuo fondiario da parte del , , di cui la CP_4 Controparte_4
è cessionaria. Controparte_1
E' poi documentato che con atto del 14 gennaio 2014, a Parte_1 rogito del notaio , rep. 25219, racc. 8940, registrato in Catania il 12 Persona_1 febbraio 2014, ha venduto ai propri figli e l'immobile di sua Parte_2 Parte_3 proprietà, sito in Belpasso nella via XIV Traversa n. 167/169.
Ora, devesi convenire con il primo giudice circa la pacifica la ricorrenza del requisito dell'eventus damni, a determinare il quale non è richiesta, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (es., a seguito della dismissione di beni), ma anche in una modificazione qualitativa di esso (Cass. sentenza n. 3470 del 15/02/2007).
Non è revocabile in dubbio che il trasferimento da parte di Parte_1 dell'immobile su descritto nei confronti dei figli, abbia ridotto la possibilità per i creditori di soddisfarsi sul ricavato mediante esazione coattiva sui beni del debitore, pregiudicando, quindi, la garanzia patrimoniale spettante ai creditori stessi. Non v'è prova, il cui onere gravava sui convenuti, che il patrimonio residuo sarebbe stato sufficiente a garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie
In ordine all'elemento psicologico, non è revocabile in dubbio la sussistenza del requisito del consilium fraudis del debitore, non potendo quest'ultimo, non essere a conoscenza del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni creditorie, svolgendo le funzioni di direttore generale della ed essendo, Controparte_5 quindi, perfettamente in grado di prevedere il sorgere dell'obbligazione e l'insussistenza, all'interno del proprio patrimonio, di altri beni idonei a garantire la restituzione delle somme, nonché la circostanza delle difficoltà economiche in cui versava la Parte_4 che nel 2020 l'hanno condotta al fallimento.
D'Altro canto, è documentato che il mutuo fondiario è stato concesso per consentire alla di estinguere il mutuo chirografario concesso in data Controparte_5
11.07.2012, già garantito da fideiussioni omnibus prestate dallo stesso Parte_1
coincidendo l'estinzione di detto mutuo con l'erogazione del mutuo ipotecario n.
[...]
7036. E', altresì, documentato che il perfezionamento dell'atto dispositivo è avvenuto contestualmente all'istituzione di due fondi patrimoniali da parte degli altri due soci Per_3
e , anch'essi datori di ipoteca e fideiussori della
[...] Controparte_6 [...]
Controparte_5
Quanto all'indagine diretta all'esame degli stati soggettivi dei beneficiari dell'atto dispositivo, corretto si appalesa l'apprezzamento circa la sussistenza della partecipatio fraudis di e Parte_2 Parte_3
Rilevato che in tema di azione revocatoria ordinaria, la partecipatio fraudis del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di questi della dolosa preordinazione dell'alienazione a opera del disponente rispetto al credito futuro, quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito, può essere accertata anche mediante il ricorso a presunzioni (Cass. n. 30188/2018), costituiscono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, come evidenziato dal primo giudice, lo stretto rapporto di parentela tra le parti contraenti dell'atto dispositivo, l'anomala forma di corresponsione del corrispettivo della vendita, eseguito con pagamento rateale, l'esiguità del prezzo d'acquisto, pari € 40.000,00,
a fronte di un immobile di 7,5 vani.
Va, in definitiva, ribadita la fondatezza della domanda di revocatoria proposta da sussistendo i requisiti necessari per il positivo esperimento dell'azione, Controparte_1 discendendone il rigetto dell'appello e la conferma integrale della gravata impugnazione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia di valore euro 52000,01-260.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare i compensi in prossimità dei minimi di tariffa, avuto riguardo alla modesta complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...]
, e , avverso la sentenza n. 1426, depositata Parte_1 Parte_2 Parte_3 in data 18 marzo 2024, del giudice unico del Tribunale di Catania, rigetta l'appello e condanna in solido , e a rifondere, Parte_1 Parte_2 Parte_3 in favore di le spese del grado che liquida in complessivi € 7350,00 (ivi Controparte_1 compresi €. 1500,00 per la fase di studio, €. 1000,00 per la fase introduttiva, € 2250,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 2600,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 28 marzo 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena