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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/06/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
(settore LAVORO)
in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 912/2023 R.G. controversie di lavoro promossa
d a
rappresentata e difesa dall'Avv.to Francesco Sciajno ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Trabia in Corso G. La Masa n 82, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del Presidente pro-tempore; CP_1
- resistente contumace–
OGGETTO: Opposizione avviso di addebito n. 596 2022 00070437 38 000
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.03.2023, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596 2022 00070437
38 000, notificato in data 20.02.2023, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 11.037,40 per contributi accertati a titolo di Gestione Commercianti a seguito di iscrizione d'ufficio della stessa. Ne contestava la fondatezza e ne chiedeva l'annullamento.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'ente previdenziale del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 04.02.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente è opportuno richiamare la normativa di riferimento in materia.
L' art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662, che ha sostituito l' art. 29 della L.
3 giugno 1975, n. 160, e che riguarda gli esercenti attività commerciali, ha per questi disposto l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e suc. mod. ed int., purché i soggetti siano in possesso dei seguenti requisiti -" a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze od autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
La norma assoggetta, quindi, all'obbligo contributivo quei soggetti che, oltre ad essere titolari o amministratori dell'azienda, siano direttamente impegnati nell'attività aziendale.
Il requisito primario è quello di partecipare al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, non essere cioè solo socio (Corte d'Appello Roma Sez. lavoro Sent., 18/03/2020, Corte d'Appello Reggio Calabria Sez. lavoro Sent., 06/05/2020 “Ai fini dell'affermazione dell'obbligo della doppia iscrizione (nella gestione separata e nella gestione commercianti) è necessario che, nella situazione data, del socio amministratore di una società di capitali che partecipi personalmente al lavoro aziendale, la prestazione offerta abbia carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa”).
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Tali requisiti devono sussistere congiuntamente come stabilito dalla sentenza della
Cassazione, Sezioni Unite, n. 3240/2010.
Orbene, la prova della suddetta circostanza grava sull'ente previdenziale: l' deve, CP_1
quindi, provare, innanzitutto, che il soggetto partecipi personalmente al lavoro aziendale (inteso come svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa) con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
Poiché la prova della suddetta circostanza grava, come detto, sull'ente previdenziale e poiché, nel caso in esame, nessuna prova è stata fornita dall' (essendo CP_1
quest'ultimo rimasto contumace) e non avendo quest'ultimo documentato nulla in merito al presunto accertamento, deve pertanto essere dichiarata l'inesistenza dell'obbligo del ricorrente all'iscrizione alla gestione commercianti dell' e il CP_1
ricorso accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n. 596 2022 00070437 38 000 di €. 11.037,40;
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dell'erario quantificate in CP_1
€ 1.700,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 03.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
(settore LAVORO)
in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 912/2023 R.G. controversie di lavoro promossa
d a
rappresentata e difesa dall'Avv.to Francesco Sciajno ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Trabia in Corso G. La Masa n 82, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del Presidente pro-tempore; CP_1
- resistente contumace–
OGGETTO: Opposizione avviso di addebito n. 596 2022 00070437 38 000
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.03.2023, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596 2022 00070437
38 000, notificato in data 20.02.2023, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 11.037,40 per contributi accertati a titolo di Gestione Commercianti a seguito di iscrizione d'ufficio della stessa. Ne contestava la fondatezza e ne chiedeva l'annullamento.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'ente previdenziale del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 04.02.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente è opportuno richiamare la normativa di riferimento in materia.
L' art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662, che ha sostituito l' art. 29 della L.
3 giugno 1975, n. 160, e che riguarda gli esercenti attività commerciali, ha per questi disposto l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e suc. mod. ed int., purché i soggetti siano in possesso dei seguenti requisiti -" a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze od autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
La norma assoggetta, quindi, all'obbligo contributivo quei soggetti che, oltre ad essere titolari o amministratori dell'azienda, siano direttamente impegnati nell'attività aziendale.
Il requisito primario è quello di partecipare al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, non essere cioè solo socio (Corte d'Appello Roma Sez. lavoro Sent., 18/03/2020, Corte d'Appello Reggio Calabria Sez. lavoro Sent., 06/05/2020 “Ai fini dell'affermazione dell'obbligo della doppia iscrizione (nella gestione separata e nella gestione commercianti) è necessario che, nella situazione data, del socio amministratore di una società di capitali che partecipi personalmente al lavoro aziendale, la prestazione offerta abbia carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa”).
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Tali requisiti devono sussistere congiuntamente come stabilito dalla sentenza della
Cassazione, Sezioni Unite, n. 3240/2010.
Orbene, la prova della suddetta circostanza grava sull'ente previdenziale: l' deve, CP_1
quindi, provare, innanzitutto, che il soggetto partecipi personalmente al lavoro aziendale (inteso come svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa) con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.
Poiché la prova della suddetta circostanza grava, come detto, sull'ente previdenziale e poiché, nel caso in esame, nessuna prova è stata fornita dall' (essendo CP_1
quest'ultimo rimasto contumace) e non avendo quest'ultimo documentato nulla in merito al presunto accertamento, deve pertanto essere dichiarata l'inesistenza dell'obbligo del ricorrente all'iscrizione alla gestione commercianti dell' e il CP_1
ricorso accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n. 596 2022 00070437 38 000 di €. 11.037,40;
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dell'erario quantificate in CP_1
€ 1.700,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 03.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo