Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 30/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00060/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00940/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 940 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio EL, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in IA, via Trento 16/c;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di IA, in persona del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in IA, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento adottato dal Questura della Provincia di IA Prot. N. 40243968/2023/Cat.6-F/P.A.S. notificato al destinatario in data 27.09.2023;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, anche non conosciuto dall’odierno ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con ricorso tempestivamente notificato al Ministero dell’Interno ed alla Questura di IA, successivamente depositato, -OMISSIS- ha impugnato il rigetto del rinnovo del porto d’armi ad uso caccia, disposto dal Questore di IA con decreto notificato il 27.9.2023, chiedendone l’annullamento.
2.- Tale provvedimento è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ovverosia “ la reiterazione da parte dell’istante di condotte illecite sia in epoca successiva al provvedimento di divieto di detenzione di armi ed esplosivi, sia alla sentenza n. 01299/2022 del TAR di IA emessa in data 25 novembre 2022, che mantiene attuale la valutazione connessa alla mancanza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 43 TULPS. Inoltre, la condanna alla reclusione per il delitto di furto disposta con sentenza del GUP del Tribunale di IA, divenuta irrevocabile il 12.11.2008, costituisce di per sé motivo ostativo ex art. 43 comma 1 l. a) TULPS, al rilascio della licenza in questione ”, cui hanno fatto seguito osservazioni da parte del ricorrente.
3.- Il provvedimento impugnato fonda il rigetto sulla “ sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Tribunale di IA, divenuta irrevocabile il 12.11.2008, per i reati di ricettazione e furto…dichiarati estinti con ordinanza del GIP di IA del 16.6.2015… ”, in quanto, in base all’art. 43 TULPS il furto “ rientra nel novero dei reati per i quali la legge prescrive il divieto di concessione della licenza di portare armi, indipendentemente dal lasso temporale trascorso tra la commissione del reato e quello di presentazione dell’istanza ”, nonché sulla sussistenza di una “ denuncia per reati contro la persona, in particolare minaccia, del 16.10.2021… ”.
4.- Si sono costituite le Amministrazioni resistenti, depositando altresì una relazione e documenti a supporto della legittimità del loro operato.
DIRITTO
1.- Con il primo motivo di ricorso -OMISSIS- lamenta “ violazione ed erronea applicazione degli art. 10 e 10 bis della legge 241/1990 ”: il provvedimento impugnato non avrebbe dato conto delle argomentazioni di cui alla memoria trasmessa dal ricorrente a seguito del preavviso di rigetto, essendosi la Questura di IA limitata a ribadire l’automatismo del diniego sulla scorta del risalente precedente penale per il reato di furto, che peraltro non sarebbe stata esplicitata nel preavviso medesimo.
2.- Il secondo motivo di doglianza censura “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 t.u.l.p.s. eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti ”: come già argomentato in sede procedimentale, secondo il ricorrente la risalente condanna per il delitto di furto non potrebbe operare quale automatica ragione ostativa al rilascio della richiesta licenza di porto d’armi, in assenza di una valutazione prognostica circa la non affidabilità del soggetto – il tutto altresì considerato che il reato è stato dichiarato estinto con provvedimento del Tribunale di IA del 2015.
Richiamando giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. III, n. 5313 del 17.11.2017), il ricorrente sostiene che l’art. 43 TULPS vada interpretato in conformità ai principi di ragionevolezza e di proporzionalità: anche in presenza di condanna per uno dei reati ostativi l’Amministrazione dovrebbe sempre e comunque effettuare un vaglio di concreta ed attuale affidabilità del soggetto all’uso delle armi, tenendo conto degli elementi - quale il decorso del tempo dai fatti per cui è intervenuta condanna e l’assenza di ulteriori condotte illecite – che denotino una positiva personalità del soggetto.
Tale concreta valutazione sarebbe stata obliterata dalla Questura di IA, che non avrebbe considerato il ventennio trascorso dai fatti per cui è intervenuta condanna, né che la richiamata denuncia per minaccia - non nota al ricorrente prima della notifica del provvedimento gravato – non sarebbe esitata in procedimento alcuno e, comunque, non potrebbe comportare effetti pregiudizievoli prima di una sentenza definitiva.
3.- Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce “ violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 legge 07.08.1990 n. 240. eccesso di potere per difetto di motivazione ”: il provvedimento non consentirebbe di comprendere il percorso logico attraverso cui la Questura avrebbe fondato il diniego dell’istanza, difettando tanto un’indagine “attualizzata” sulla sua personalità, quanto un reale giudizio prognostico di non affidabilità all’uso delle armi.
4.- Il primo motivo di ricorso è infondato.
Non si ravvisa, infatti, alcuna violazione di quanto previsto agli artt. 10 e 10 bis della Legge 241/1990, dal momento che il preavviso di rigetto è chiaro nell’enunciare le ragioni ostative al rilascio del porto d’armi (vale a dire la reiterazione da parte del-OMISSIS-di condotte illecite, temporalmente collocate in epoca posteriore tanto al provvedimento di divieto di detenzione armi ed esplosivi, tanto alla pronuncia n. 1299/2022 del Tar di IA nel giudizio di impugnazione del rigetto dell’istanza di revisione del precedente divieto, nonché l’esistenza di una sentenza penale di condanna irrevocabile alla reclusione per il delitto di furto, di per sé motivo ostativo ex art. 43, comma 1, lettera a) TULPS) e che il provvedimento gravato – a differenza di quanto affermato in ricorso – dà atto delle controdeduzioni del ricorrente, ritenendole tuttavia non decisive, sussistendo una causa ostativa normativamente tipizzata.
5.1.- I motivi II e III sono esaminati congiuntamente, veicolando censure tra loro strettamente correlate: gli stessi sono infondati.
5.2.- L’art. 43 del R.D. 773/1931, posto a fondamento del diniego impugnato, prevede che non possono essere concesse licenze di portare armi, tra l’altro, a chi, come il EL, “ ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione… ”.
In assenza di un provvedimento di riabilitazione l'Amministrazione è “ priva di qualsiasi spazio di discrezionalità nella valutazione delle istanze di rilascio di licenze di porto d'armi da parte di soggetti condannati per uno dei reati di cui all'art. 43 TULPS, operando, infatti, in tal caso, in modo automatico e vincolante, l'effetto ostativo al relativo accoglimento. Tale “automatismo” viene meno nel caso in cui il richiedente abbia ottenuto la riabilitazione, potendo in siffatta evenienza l'amministrazione valutare, nell'esercizio del potere tipicamente discrezionale che le è attribuito nella materia delle autorizzazioni di polizia e delle licenze in materia di armi, la sussistenza di elementi favorevoli all'istante tali da superare i fattori di controindicazione ricollegabili al dato oggettivo della condanna ” (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 7 marzo 2022, n. 168).
Su detta norma, peraltro, si è pronunciata la Corte Costituzionale, investita della questione di sua legittimità con riferimento all’art. 3 della Costituzione, che, con sentenza n. 109/2019, l’ha ritenuta infondata, “ non trattandosi di disciplina manifestamente irragionevole e dovendosi riconoscere un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la licenza di portare armi ”, in coerenza con l’affermata natura di eccezione del porto d’armi al suo generale divieto (cfr. Corte Cost., sentenza n. 440 del 16.12.1993).
5.3.- Nel caso in esame il ricorrente non risulta aver ottenuto alcuna riabilitazione con riferimento al reato per cui ha riportato condanna alla reclusione per furto, non sussistendo pertanto alcun onere in capo alla Questura di IA di procedere ad una valutazione in concreto circa la sua affidabilità nell’uso delle armi.
Né può assumere rilievo ai fini di una attenuazione dell’automatismo preclusivo la circostanza che detti reati siano stati dichiarati estinti ex art. 445, comma 2, c.p.p. con ordinanza del 716.6.2015 del GIP del Tribunale di IA, “ attesa la diversità di ratio e di effetti della riabilitazione ex art. 178 c.p. e dell’estinzione del reato conseguente al patteggiamento ex art. 445 c.p.p.. È stato infatti chiarito che, sebbene entrambi gli istituti assicurino al condannato la cessazione degli effetti penali della condanna, gli stessi non possono però ritenersi sovrapponibili, in quanto solo con la riabilitazione si acquista la certezza dell'effettiva rieducazione del reo, poiché l'estinzione ex art. 445 c.p.p. deriva dal solo dato fattuale del mero decorso del tempo ” (C.d.S., Sez. III, n. 7847 dell’8.9.2022).
5.4.- Detta interpretazione della norma conduce all’infondatezza delle doglianze ulteriormente veicolate in ricorso, posto che l’Amministrazione ha fatto corretta applicazione dell’art. 43 TULPS, non residuando in capo alla stessa alcun potere/dovere di istruttoria e conseguente valutazione circa la concreta affidabilità del-OMISSIS-all’uso delle armi, avendo il legislatore, a monte, nell’esercizio della propria discrezionalità, operato un giudizio di inaffidabilità al ricorrere di determinate condanne, quale quella riportata dal ricorrente in applicazione della sentenza di patteggiamento.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rimborsare all’Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.000,00, oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Siccardi | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.