Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Stefania Basso Consigliera
3) dr. Anna Rita Motti Consigliera
All'udienza del 16.5.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 2167 r.g.a.c per l'anno 2023
Tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Cacace presso cui el.te dom.ta in Pompei alla via Parte_1
Mazzini 83. Appellante
E
CP_ appellata contumace
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 6.9.203 , l'appellante chiedeva la riforma della sentenza n. 367 del 2023 del
Tribunale di Torre Annunziata che aveva rigettato la sua domanda di pensione ai superstiti in conseguenza del suo stato d'inabilità al lavoro.
Con un unico motivo di appello, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui aveva condiviso acriticamente le conclusioni del Ctu e aveva ritenuto che nonostante le patologia che aveva denunciato e provato fosse ancora abile al lavoro da non poter ottenere la provvidenza richiesta.
CP_ L' pur regolarmente citato non si costituiva.
All'esito dell'udienza di discussione , la Corte decideva la causa come da separato dispositivo che depositata.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e pertanto va accolto. E' pacifico e non contestato che l' appellante aveva tutti i requisiti per poter ottenere la pensione ai superstiti essendo convivente con la madre e non avendo redditi superiori a quelli richiesti dalla legge.
L'appellane era affetta, pacificamente da tre gravi patologie , sclerosi multipla con ipostenia agli arti inferiori, epilessia in trattamento con fenobarbital e psicosi cronica con manifestazioni depressive e ossessivo - compulsive. Sono tutte patologie che possono solo aggravarsi e essere contenute con farmaci particolari. Le patologia predette oltre a non dare alcuna garanzia circa la possibilità per l'appellante di poter lavorare con continuità e efficacia erano state riconosciute in un altro procedimento previdenziale come idonee a fondare una domanda di handicap in condizioni di gravità ex art. 3/3 l. 104 del 1992.
La domanda quindi proposta in primo grado di riconoscimento della prestazione pensionistica con condanna CP_ dell' al pagamento dal 1.3.2027 deve essere accolta oltre interessi dalla data di maturazione delle singole poste attive di credito fino al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata accoglie la domanda di primo grado;
CP_ B) Condanna l altresì al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in euro
1800,00 per il primo grado e 2000,00 per l'appello oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione .
C) Napoli 16.5.2025 Il Presidente rel.