Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 11/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4287/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile
TRA
A.N.S. INTERNATIONAL S.R.L. (c.f. 03004250126), in persona del legale rappresentante pro tempore Nicola Lomonte, con il patrocinio degli avv.ti Francesco Brugnatelli e Arcangelo Celi del foro di Milano, elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito in Milano, via Mascheroni n. 31
OPPONENTE
E
IS PRINT D.O.O., (p.i. SI 32577516), in persona del direttore e legale rappresentante pro tempore sig. BO ŠI, con il patrocinio dell'avv. Rado Race del foro di Trieste e dell'avv. Marcello
Iantorno del foro di Como, elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo sito in
Como, via Alessandro Volta n. 64
OPPOSTA
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte opponente: <= revocare il decreto ingiuntivo opposto, e comunque dichiarare non dovute da parte di ANS le somme azionate da IS con il decreto ingiuntivo opposto, rigettando o comunque riducendo le domande di IS, accogliendo le difese ed eccezioni svolte e/o comunque assolvendo
ANS; = in via riconvenzionale, dichiarare la risoluzione, o comunque risolvere, il rapporto di fornitura pluriennale relativamente alla fornitura dei beni viziati, come dettagliatamente indicati nella tabella al pagina 1 di 9
per l'effetto, nella denegata ipotesi di conferma totale o parziale del decreto ingiuntivo opposto, ovvero comunque di condanna di ANS a pagamenti nei confronti di IS, accertare il diritto di ANS alla restituzione del prezzo di € 26.551,20, con conseguente condanna di
IS al relativo pagamento (oltre interessi commerciali dal dovuto al saldo) e/o comunque compensazione dell'importo con qualsivoglia pagamento – in denegata ipotesi – dovuto a IS;
= sempre in via riconvenzionale, condannare IS a risarcire ad ANS il danno patrimoniale (nella misura di € 64.647,96 oltre alle spese legali stragiudiziali che quantificate in € 2.410,00) e il danno non patrimoniale (nella misura che verrà determinata secondo equità); il tutto salvo diversa misura, maggiore o minore, accertata in corso di causa ed oltre rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con interessi legali sulle somme anno per anno rivalutate;
= in via istruttoria, per scrupolo difensivo, si chiede prova per testi sul seguente capitolo di prova: “Vero che i costi derivanti da sconti merce in fattura, note di credito e sostituzione merce nei confronti di propri clienti (cfr. documenti 25, 25bis,
25ter, 26 e 27, che si rammostrano al teste) sono stati sopportati da ANS in relazione alla vendita di qua-derni “punto metal – copertina soft touch” fornitile da LI (si indica come testimone il sig.
TE NI); si chiede inoltre la prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi, coi medesimi testi già indicati a prova diretta;
= in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite con accessori di legge>>.
Per parte opposta:
LI RI fabbricava i quaderni utilizzando copertine realizzate da terzi fornitori (società AM
d.o.o.) conformi al campione approvato da ANS International? 3. LI RI ha consegnato a ANS
International la merce ordinata con tre distinte forniture eseguite in data 6 marzo 2020, di cui alla fattura n. 200225/2020 di pari data per Euro 21.9993,89, in data 10 settembre 2021, di cui alla fattura n. 210699 di pari data per Euro 21.143,86 e in data 24 marzo 2022, di cui alla fattura n. 220161 dd.
pagina 2 di 9 22 marzo 2022 per Euro 47.242,08, come risulta dalla documentazione, che si rammostra? (all.ti 3, 7,
8) 4. Alla data delle consegne del 6 marzo 2020, 10 settembre 2021 e 24 marzo 2022 i quaderni risultavano perfettamente idonea all'uso al quale erano destinati e privi di vizi? 5. Tutti i quaderni oggetto delle tre forniture di LI RI a ANS International del 6 marzo 2020, 10 settembre 2021 e 24 marzo 2022 sono stati realizzati con copertine provenienti dal medesimo lotto? 6. Presso i magazzini di LI RI risultano tutt'ora stoccate in perfetto stato di conservazione e esenti da vizi le copertine residue appartenenti al medesimo lotto dal quale derivano le copertine utilizzate per la fabbricazione dei quaderni consegnati a ANS International? 7. Presso i magazzini di LI RI risultano tutt'ora stoccati in perfetto stato di conservazione e esenti da vizi i quaderni prodotti nel 2020, 2021 e 2022 e in attesa di consegna, realizzati con le copertine appartenenti al medesimo lotto dal quale provengono le copertine utilizzate per la fabbricazione dei quaderni consegnati a ANS International? 8. I quaderni stoccati presso i magazzini di LI RI, realizzati con le copertine provenienti dal medesimo lotto dal quale derivano le copertine utilizzate per realizzare i quaderni oggetto delle consegne a ANS
International del 6 marzo 2020, 10 settembre 2021 e 24 marzo 2022, sono stati testati da LI RI e risultano perfettamente integri? 9. I quaderni, che vengono rammostrati, sono stati realizzati utilizzando le copertine provenienti dal medesimo lotto dal quale derivano le copertine utilizzate per la fabbricazione dei quaderni oggetto delle consegne a ANS International del 6 marzo 2020, 10 settembre
2021 e 24 marzo 2022? (all. 9) 10. Le copertine, che vengono rammostrate, provengono dal medesimo lotto dal quale derivano le copertine utilizzate per la fabbricazione dei quaderni oggetto delle consegne a ANS International del 6 marzo 2020, 10 settembre 2021 e 24 marzo 2022? (all. 10) 11. I difetti della merce riscontrati ANS International sono riconducibili ad un errato stoccaggio della merce in spazi non idonei quanto a temperatura e/o umidità e/o pressioni? 12. In data 23 maggio 2022 si è svolto presso la sede di ANS International un incontro tra le parti durante il quale al l.r.p.t. di
LI RI, il Sig. Kosir, veniva riferito dal l.r.p.t. di ANS International: che durante i mesi invernali nei magazzini della ANS International la temperatura si abbassa anche in prossimità dei 0 gradi °C; che ANS International ha già avuto problematiche identiche con un terzo fornitore? 13. I quaderni, che si rammostrano, sono stati oggetto del reso da ANS International a LI RI? (all. 11) Si indicano a testi: - il Sig. JA DR c/o LI RI d.o.o.; - il Sig. NE AM c/o AM d.o.o.,
Barletova cesta n. 4s, 1215 Medvode (Slovenia). - ammettesti la convenuta - opposta alla prova contraria, sui capitoli di prova avversari, anche con i testi di seguito indicati: − Sig. XI Hu, via
Buonarrotti n. 22, 42015 Correggio (RE); − Sig. AM ZH, via Solferino n. 6, Povilgio (RE); −
pagina 3 di 9 Sig. JA DR c/o LI RI d.o.o.; − Sig. NE AM c/o AM d.o.o., Barletova cesta n.
4s, 1215 Medvode (Slovenia); - ammettersi consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: accerti il
CTU, previo esperimento delle prove tecniche ritenute opportune, se le copertine e i quaderni prodotti nel presente procedimento da LI RI, confrontandoli anche con quelli oggetto di reso, manifestino i vizi denunciati da ANS International e, in ipotesi affermativa, se tali vizi siano conseguenza di una inidonea conservazione / magazzinaggio quanto a temperatura, umidità e/o pressioni o altra causa>>.
Svolgimento del processo
La LI RI d.o.o. (d'ora in poi, LI) ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1520/22 dell'11/10/2022 con cui il Tribunale di Como ha ingiunto alla A.N.S. International s.r.l. (d'ora in poi, ANS) il pagamento della somma di €26.551,20, oltre interessi come da domanda, spese e oneri di legge, in ragione del mancato pagamento parziale della fattura n. 220161/2022 di €47.242,08 avente a oggetto la fornitura di quaderni “PPL”.
Con atto di citazione notificato in data 14/10/2022, la ANS ha convenuto in giudizio la LI al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo e – asserendo che parte dei quaderni “punto metal – soft touch”, oggetto di due precedenti forniture – erano rovinati, ha chiesto, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di fornitura dei beni viziati e, nell'ipotesi di conferma del decreto ingiuntivo o, comunque, di condanna a pagamenti in favore della LI, la restituzione di €26.551,20 e/o la compensazione di tale importo (corrispondente alla stima della merce viziata) con qualsivoglia pagamento dovuto a LI, oltre, in ogni caso, al risarcimento dei danni patrimoniali (quantificati in
€64.647,96 oltre spese legali stragiudiziali) e non patrimoniali (da quantificare).
Con comparsa di risposta del 09/02/2023 si è costituita in giudizio la LI, contestando l'avversa pretesa e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il G.I.:
• con ordinanza in data 30/03/2023, non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.;
• in data 13/12/2023, ha ammesso la prova per testi sul capitolo formulato da parte opponente nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. e la prova contraria richiesta sul medesimo capitolo dall'opposta, rigettando le ulteriori richieste istruttorie, per le motivazioni indicate nell'ordinanza, che qui si richiamano e condividono;
pagina 4 di 9 • in data 27/02/2024 e 16/04/2024, ha escusso le testimonianze e fissato udienza di precisazione delle conclusioni;
• all'udienza del 24/01/2025, ha trattenuto la causa in decisione.
Fatto e diritto
Nel marzo 2020, la LI ha effettuato una prima fornitura di quaderni alla ANS. Si trattava del modello
“punto metal – copertina soft touch”, caratterizzato dalla plastificazione colorata opaca delle copertine dei quaderni. A fronte di quella fornitura, IS ha emesso la fattura n. 200225 di € 21.993,89, immediatamente pagata da ANS. Nell'agosto 2020 ANS ha contestato la sussistenza di vizi nella merce fornita avvedendosi che i quaderni contenuti negli scatoloni posti più in basso erano difettosi. Più specificatamente, le copertine dei quaderni si incollavano tra loro e nell'aprirli la carta si strappava, rendendo il prodotto inidoneo alla vendita;
inoltre, le copertine di alcune colorazioni sbiadivano lasciando il colore sulle copertine degli altri quaderni. È intervenuta corrispondenza tra le parti e sono state effettuate altre due forniture, una sempre di quaderni “punto metal – copertina soft touch”, di cui alla fattura n. 210699/21 di €21.143,86 interamente pagata, ma con quaderni ancora difettosi, e una di quaderni “PPL”, di cui alla fattura n. 220161/22 di €47.242,08 pagata solo in parte, avendo ANS detratto dal costo totale l'importo della merce viziata oggetto delle precedenti due forniture, nonostante l'ultima, con oggetto diverso, non presentasse vizi.
***
Al contratto di somministrazione si applicano, in quanto compatibili, ex art. 1570 c.c., le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni e, pertanto, nel caso di specie, le norme sulla vendita.
In particolare, relativamente ai vizi della cosa venduta, l'art. 1490 c.c. stabilisce che <il venditore tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi rendano inidonea all cui destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore>>.
Le S.U. n. 11748/2019, occupandosi delle azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo per vizi della cosa venduta ai sensi dell'art. 1490 c.c., hanno affermato che grava sul compratore l'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi. La giurisprudenza successiva ha, poi, ribadito che <in tema di compravendita l garanzia per vizi della cosa venduta d luogo a una responsabilit speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita che pone il venditore in situazione non tanto obbligazione quanto soggezione esponendolo all del compratore intesa alla pagina> modificazione del contratto o alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della
"actio quanti minoris" o della "actio redhibitoria". Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno>> (Cass. 9960/2022).
Nel caso di specie, il compratore ha assolto il proprio onere probatorio dimostrando l'esistenza dei vizi, più volte contestati al venditore (v. docc. 4, 5, 9, 10, 14, 18, 20, 21-bis) e da questo riconosciuti, sia implicitamente – nel momento in cui, a seguito della prima fornitura, ha provveduto alla sostituzione/storno della merce difettosa, come dallo stesso affermato (pag. 3 comparsa di risposta), risultante dal doc. 6 allegato alla citazione e confermato dal teste NI (che ha dichiarato <posso dire che la sostituzione dei quaderni era stata effettuata con altri forniti sempre da elisa>>) – sia esplicitamente (v. docc. 11, 151, 192, 21 allegati alla citazione), senza che possa rilevare, in danno al compratore, l'imputabilità del difetto al fornitore della vernice. Sul punto, la Cassazione (8775/2024) ha affermato (seppur in tema di esonero dall'onere della tempestiva denuncia) che il riconoscimento dei difetti da parte del venditore può aver luogo anche tacitamente, per facta concludentia, come nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa.
Posto, dunque, che l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, la prova liberatoria della mancanza di colpa incombe al venditore
(Cass. 18947/2017). Infatti, <il venditore tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi rendano inidonea all cui destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore>è anche riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che il venditore provi di aver senza colpa ignorato i vizi>> (S.U. n. 11748/2019).
Orbene, nel caso che ci occupa, la LI – solo con la e-mail del 20/06/2022 e, peraltro, in termini dubbiosi3 – ha imputato il verificarsi dei vizi relativi alla vernice contestati dalla ANS all'errato stoccaggio dei quaderni, sostenendo che la ANS stessa, nel corso della riunione tenutasi a maggio
2022, avrebbe affermato che, nel periodo invernale, nei propri magazzini la temperatura si abbassava anche in prossimità di 0 gradi °C, ciò che comprometterebbe la conservazione della merce. Tuttavia, la circostanza non risulta dimostrata e non risulta neppure che LI avesse dato indicazioni in ordine allo stoccaggio del prodotto. Inoltre, anche se la manifestazione esteriore del difetto si fosse realizzata in ragione di tale circostanza, il prodotto andrebbe comunque considerato viziato al momento della consegna, poiché la natura dei beni (quaderni) è tale per cui l'esposizione a una temperatura invernale non dovrebbe, in ogni, caso pregiudicarne la qualità.
L'opposta non ha contestato la valorizzazione dei vizi effettuata dall'opponente in €26.551,20: tale importo, azionato in via monitoria, non è dovuto.
***
Relativamente alla richiesta di risarcimento dei danni, la Cassazione ha affermato che <l di risarcimento dei danni proposta dall ex art. c.c. sul presupposto dell dovuto alla colpa del venditore consistente nell della diligenza necessaria a scongiurare>l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene;
ne discende che tale azione si rende ammissibile in alternativa, ovvero cumulativamente, rispetto alle azioni di adempimento in forma specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo>> (Cass. 14986/2021).
Nel caso di specie, il danno da mancato guadagno risulta provato dalla non contestazione della quantità di quaderni viziati e rimasti invenduti unita al catalogo di rivendita prodotto sub doc. 24. L'importo di
€58.682,00 calcolato dall'opponente, pari a €0,61 (differenza tra il prezzo di rivendita di €0,89 e il prezzo di acquisto di €0,276) moltiplicato per 96.200 (numero dei quaderni), va certamente ridotto, come correttamente osservato dall'opposta, in ragione dei costi d'impresa, poiché una cosa è il ricavo e altra è l'utile. Sul punto, l'opponente nulla ha replicato né ha prodotto i bilanci o altro da cui poter desumere tale elemento. A fronte di ricavi per €0,61 a quaderno, pare equo determinare l'utile in un importo non superiore a €0,20. L'importo dovuto a tale titolo è, pertanto, pari a €19.240,00. 3
L'importo dovuto a tale titolo è, pertanto, pari a €5.065,96 (docc. 25-25bis-25ter-26-27).
Anche il danno relativo ai costi di deposito, trasporto e logistica per la merce inutilizzabile appare congruamente quantificato in €1.680,00 (da marzo 2022 a giugno 2023), mentre è genericamente allegato il danno all'immagine
Infine, relativamente alle spese legali stragiudiziali, la Cassazione ha più volte affermato che <hanno natura di danno emergente consistente nel costo sostenuto per l svolta da un legale nella fase pre-contenziosa con la conseguenza che il loro rimborso soggetto ai normali oneri domanda allegazione e prova>> (24481/2020). Nel caso di specie, non vi è prova dell'avvenuto pagamento di tali spese, per le quali non è stata prodotta neppure la fattura.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano in conformità ai parametri tra i minimi e i medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1520/22 dell'11/10/2022 del Tribunale di Como;
pagina 8 di 9 - condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, dell'importo di €25.985,96, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le voci indicate in motivazione, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna l'opposta a rimborsare all'opponente le spese di lite, che si liquidano in €5.077,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie e c.p.a.;
- invita l'opposta, a sentenza passata in giudicato, a ritirare i quaderni e le copertine depositati in cancelleria.
Como, 11/03/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 <ok we agree with the your proposal to make payment partial of euro our invoice ppl notebooks no. however intention is resolve this issue as soon possible so that can continue cooperation without unresolved problems past>>. 2