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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 17/09/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1906/2022 R.G. promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti GALLAI FRANCESCO , MESSINA LAURA e VITALE
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da procura in atti
PARTE OPPONENTE contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall' avv. TAFI FRANCESCO elettivamente domiciliata presso lo studio dell' avv. TIRADRITTI FRANCESCA, come da procura in atti
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l' udienza cartolare del 14.05.2025, gli avv.ti MESSINA LAURA e VITALE GIUSEPPE, per la parte opponente, concludono come segue: “(…) In via subordinata, l'opponente si riporta integralmente a tutti i propri precedenti scritti difensivi ivi incluse le note di trattazione scritta, ed in particolare alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per come integrate nella propria memoria ex art. 183 - comma 6 - n. 1) c.p.c. ed impugna e contesta tutto quanto sin qui ex adverso dedotto e prodotto, chiedendo che la causa sia assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190
pagina 1 di 27 c.p.c. (…)”; segnatamente concludono come segue “(…) Per tutto quanto sopra, anche alla luce dell'avvenuto pagamento sotto precetto delle somme di cui al D.I. opposto, si precisa la domanda come segue. “Voglia il Giudice, contrariis reiectis anche in via riconvenzionale: A) accertare e dichiarare - anche ai sensi dell'art 1359 C.C. - l'avveramento della condizione prevista nel contratto nr. 20251S13 per l'inapplicabilità dell'art 17 delle condizioni generali di contratto;
B) accertare e dichiarare la legittimità del recesso dell'opponente ai sensi dell'art. 1385 C.C. e condannare, quindi, l'opposta alla somma di €. 115.440,00 pari al doppio della caparra versata al lordo dell'I.V.A. già corrisposta e per
l'effetto, previa compensazione dei crediti, dichiarare nullo, inefficace e, comunque, da revocare
l'opposto decreto ingiuntivo;
C) in subordine accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'opposta in relazione al contratto nr. 20251S16 e condannare quindi l'opposta al relativo risarcimento dei danni pari alla somma di €. 115.440,00 pari al doppio della caparra versata al lordo dell'I.V.A. in relazione al contratto nr. 20251S13 e per l'effetto dichiarare nullo, inefficace e, comunque, da revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
D) per l'effetto condannare l'opposta alla restituzione della somma di €. 133.554,82 oltre interessi legali di mora ex D.Lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria a decorrere dal 21.4.2023 e sino alla effettiva data di restituzione;
E) accertare e dichiarare che il contegno dell'opposta esuli dai canoni di cui all'art. 1375 C.C. ovvero concreti un illecito aquilano;
F) per l'effetto, in via subordinata a precedenti punti A), B), C) e D), condannare l'opposta ai sensi dell'articolo 1223 C.C. ovvero ex art. 2043 C.C. alla somma di €.
115.440,00 e quindi, previa compensazione dei crediti, dichiarare nullo, inefficace e, comunque, da revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
G) per l'effetto condannare l'opposta alla restituzione della somma di €.
133.554,82 oltre interessi legali di mora ex D.Lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria a decorrere dal
21.4.2023 e sino alla effettiva data di restituzione;
H) sempre in ragione della malafede contrattuale ovvero colpa o dolo dell'opposta nell'esecuzione del contratto n. 20251S16 condannarla all'ulteriore somma di €. 313.540,00 ovvero a quella che sarà ritenuta di giustizia da determinarsi in via equitativa anche a mezzo C.T.U. per i ritardi nel completamento del complessivo intervento edilizio;
I) in via ancor più subordinata, accertata la non imputabilità dei ritardi in capo alla R.G.M., detrarre dall'importo di €. 115.440,00 oggetto del decreto ingiuntivo opposto quella di €. 63.440,00 corrisposta dalla a titolo di acconto/caparra in relazione al contratto n. 20252S16; L) per l'effetto, previa Pt_1 compensazione dei crediti, dichiarare nullo, inefficace e, comunque, da revocare l'opposto decreto ingiuntivo in parte qua e dunque condannare l'opposta alla restituzione della suddetta somma (per
pagina 2 di 27 come maggiorata dall'opposta di interessi sino alla data del pagamento) oltre interessi legali di mora ex D.Lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria a decorrere dal 21.4.2023 e sino alla effettiva data di restituzione;
M) condannare l'opposta per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ai sensi del primo e del terzo comma;
N) condannare l'opposta per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ai sensi del secondo comma;
O) rigettare la domanda riconvenzionale dell'opposta perché infondata in fatto e comunque in diritto;
P) In via gradata ridurre ad equità gli importi della penale ivi prevista;
Q) sempre e comunque con vittoria di competenze e spese di giudizio, da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari” (…)”;
l'avv. TAFI FRANCESCO , per la parte opposta, conclude come segue: “(…) riportandosi ai propri atti e documenti di causa, chiede che la causa sia trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di SA conclusionale e di memoria di replica e precisa come in appresso le proprie conclusioni: piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Arezzo ogni contraria istanza, eccezione e Parte domanda disattese e respinte, dichiarata la inammissibilità delle domande nuove proposte da con la propria prima memoria ex art.183 cpc, in accoglimento delle ragioni addotte da nei CP_1 propri atti di causa, previa conferma della forza esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, a) circa il contratto n.20252S16 del 11.12.2020 (contratto eseguito): a.
1. in tesi: respingere l'opposizione proposta dalla società opponente per la sua infondatezza in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
a.
2. in ipotesi: per il contestato caso in cui sia ritenuto Parte Parte legittimo il recesso di dal contratto ineseguito n.20251S13, condannare comunque a versare a la somma di euro 11.440,00 in quanto indebitamente compresa nel conteggio di CP_1 raddoppio della caparra confirmatoria per il contratto risolto;
b) circa il contratto n.20251S13 del
11.12.2020 (contratto ineseguito): b.
1. dichiarare illegittimo il recesso di da tale contratto Pt_1 per la insussistenza delle condizioni di applicazione in suo favore del regime della caparra confirmatoria e dunque dichiarare illegittimo l'incameramento del doppio della caparra operato da sul contratto medesimo;
b.
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Pt_1
Parte ritenere e dichiarare che l'illegittimo recesso di dal contratto medesimo costituisce CP_1 grave inadempimento da sanzionarsi confermando la risoluzione del contratto medesimo per suo Parte inadempimento;
b.
3. per l'effetto condannare al risarcimento del danno nella misura del 20% del corrispettivo di contratto fissata dall'art.19 delle sue condizioni generali e dunque (affermato il diritto di a trattenere l'importo di euro 52.000,00 percepito alla firma del contratto) condannare CP_1
a versare a l'ulteriore somma di euro 52.000,00 oltre interessi di mora dalla data di Pt_1 CP_1 questa SA e fino al saldo effettivo;
c) con vittoria di spese e competenze di lite. in ipotesi
pagina 3 di 27 istruttoria: qualora il Giudice non ritenga di accogliere le conclusioni di tesi di in base al CP_1 quadro istruttorio corrente, insiste per la ammissione di prova testimoniale (…)”; CP_1
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato (da ora in poi denominata anche solo Parte_1
, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 619/2022; segnatamente esponeva che essa Pt_1 si era aggiudicata dei terreni destinanti a nuovi insediamenti produttivi ubicati a Salerno Parte_1 nel Comune di San Severino in Località Curteri ed in data 10.12.2020 aveva presentato al Comune di
Mercato San Severino due istanze tese al rilascio del premesso di costruire di cui la prima per la trasformazione dei lotti 1, 2 e 3, la seconda per la trasformazione del lotto 5; che in data 11.12.2020 essa R.G.M. aveva sottoscritto con la appositi contratti per la fornitura e posa in opera di due CP_1 strutture prefabbricate di cui una di maggiori dimensioni da allocare sui lotti 1, 2 e 3 (contratto n.
20252S16) ed una più piccola da allocare sul lotto 5 (contratto n. 20251S13 ); che in relazione ad entrambi i contratti essa R.G.M. aveva versato una caparra/acconto del 10% del relativo valore e precisamente: €. 52.000 oltre I.V.A. e, quindi, €. 63.340,00 in relazione al contratto n. 20251S13 per il quale aveva emesso la fattura n. 798/2020; €. 95.000,00 oltre I.V.A. e, quindi, €. 115.900,00 in relazione al contratto n. 20252S16 per il quale aveva emesso la fattura n. 797/2020; che nel contratto relativo ai lotti 1, 2 e 3 era stato previsto quale inizio del montaggio maggio/giugno 2021 e “(…) comunque non prima di: 75 giorni dalla restituzione del disegno Baraclit integralmente vistato;
30 giorni dalla comunicazione scritta del cliente dell'avvenuto approntamento del cantiere e della disponibilità dello stesso a ricevere strutture prefabbricate. Il cliente si impegna altresì a dare pronta e tempestiva comunicazione a dell'avvio delle opere di fondazione e relativo programma di CP_1 realizzazione (…)” (doc. n. 9); che nel contratto relativo al lotto 5 era stato previsto che il montaggio avrebbe avuto inizio “(…) Di seguito alla fine dei lavori dei lotti 1-2-3 e Palazzina di cui alla proposta
d' ordine n. 20252S16, comunque entro febbraio 2022 w comunque non prima di: 75 giorni dalla restituzione del disegno integralmente vistato;
30 giorni dalla comunicazione del cliente CP_1 dell'avvenuto approntamento del cantiere e della disponibilità dello stesso a ricevere strutture prefabbricate (…)” (doc. n. 10); che, inoltre, nel contratto relativo ai lotti 1, 2 e 3 era stato, poi, stabilito che “(…) L'art. 17 delle condizioni generali di appalto deve intendersi annullato purché il cliente consenta alla l' inizio del montaggio entro il 31/12/2021 (…)”; invece nel contratto CP_1 relativo al lotto 5 era stato stabilito che “(…) L'art. 17 delle condizioni generali di appalto deve intendersi annullato purché il cliente consenta alla l' inizio del montaggio entro il 31/12/2022 CP_1
pagina 4 di 27 (…)”; che, previa trasmissione della della documentazione necessaria per la denuncia Controparte_1 dei lavori al Genio Civile;
esecuzione delle opere fondali;
ed a fronte della corresponsione dell'ulteriore acconto: - di euro €. 95.000,00 oltre I.V.A. e, quindi, €. 115.900,00 (doc. n° 16) giusta fattura n. 88/2021 (doc. n. 17) al momento della restituzione alla Baraclit dei disegni vistati;
ed €.
190.000,00 oltre I.V.A. e, quindi, €. 231.800,00 il successivo 26.6.2021(doc. n° 18) giusta fattura n.
363/2021 (doc. n. 19); i lavori di edificazione dei lotti 1,2 e 3 avevano avuto inizio il 23 giugno del
2021; che, quindi, avviato e concluso il montaggio della struttura prefabbricata essa aveva Pt_1 giustamente, corrisposto le ulteriori rate per il pagamento del prezzo e, precisamente: €. 190.000,00 oltre I.V.A. e, quindi, €. 231.800,00 il 29.9.2021 (doc. n° 20) giusta fattura n. 505/2021 (doc. n. 21); €.
83.600,00 l'1.12.2021 (doc. n° 22), €. 66.665,00 il 2.2.2022 (doc. n° 23), €. 60.000,00 il 2.2.2022 (doc.
n° 24), €. 126.665,00 il 2.3.2022 (doc. n° 25) in relazione alla fattura n. 862/2021 (doc. n 27) per come corretta con la nota di credito n. 80/2022 (doc. n 28); la ulteriore somma di €. 33.923,99 (doc. n° 26) per come di seguito essa esponente avrebbe chiarito;
che, infatti, già in relazione ai lavori di edificazione dei lotti 1, 2 e 3 tra essa e la erano sorti i primi screzi;
che, invero, al Pt_1 CP_1 momento della conferma della struttura prefabbricata la - sulla base delle indicazioni dell'Ente Pt_1 esplicitate nel permesso di costruire n° 6 del 24.2.2021 – aveva ordinato alla delle piccole CP_1 varianti che l'opposta aveva eseguito senza in alcun modo comunicare variazioni dei prezzi;
che, tuttavia, dopo la conclusione del montaggio (la fattura n. 505/2021 per l'acconto del 20% a fine montaggio era dell' agosto 2021) in data 5.11.2021, l'opposta aveva richiesto sulla base di una propria quantificazione una maggiorazione di €. 38.400,00 oltre I.V.A. per i diversi lavori eseguiti (doc. n. 29); che, in risposta, essa opponente aveva evidenziato la propria volontà di corrispondere i costi per i maggiori lavori, richiedendo - però – una indicazione analitica delle lavorazioni fatte onde poterne verificare la congruità (doc. n. 30); che solo a seguito dello scambio di diverse P.E.C. (doc.ti n. 31 e
32) e l'emissione della fattura n. 862/2021, la - non senza una certa ritrosia posto che Controparte_1
“(…) Non è possibile darti dei riferimenti come se fosse una costruzione Lego, la prefabbricazione non
è composta da "prezzi unitari (…)" (doc. n. 35) -aveva trasmesso l'indicazione analitica dei prezzi
(doc. n. 33) che però era stata contestata da essa opponente, dapprima, nei diversi incontri che si erano susseguiti (a fronte dei quali l'opposta aveva confessato che “(…) Sinceramente 15.000 € per noi non sono davvero accettabili, soprattutto a fronte di un lavoro per il quale siamo andati davvero sotto- costo (materie prime e scontistica cliente davvero impressionante (…)”, doc. n. 36) e di poi tramite nota pec del proprio D.L. con cui detti maggiori costi - previa analisi analitica di ogni lavorazione - erano stati quantificati in €. 18.601,63 oltre I.V.A. (doc. n. 34); che, subito dopo detta nota, la CP_1 aveva accettato il minor importo per come quantificato dalla con la nota di credito n.
[...] Pt_1
pagina 5 di 27 80/2022 (doc. n 28); che, per quanto sopra, forse per l'emergenza epidemiologica (come sostenuto dall'opposta), forse ancora per quanto meglio si sarebbe esposto, la aveva ritardato di Controparte_1 molto l'adempimento delle proprie ulteriori obbligazioni;
che in particolare, concluso il montaggio delle strutture prefabbricate già alla fine di settembre, l'opposta malgrado le reiterate e continue richieste della D.L. e di poi di essa opponente solo a gennaio 2022 aveva trasmesso ad essa R.G.M. la documentazione tecnica necessaria per procedere all'ultimazione dei lavori strutturali eseguiti;
che, invero, con nota pec del 17.11.2021 la D.L. aveva comunicato all'opposta che “(…) dopo la richiesta per le vie brevi al vs tecnico di riferimento, con la presente si rappresenta l'urgenza di inviarmi ah horas i certificati delle prove sui materiali (ferro e calcestruzzo), emessi dai laboratori autorizzati, nel caso di strutture prefabbricate i relativi Certificati d'origine, onde consentire allo scrivente studio di completare l'iter amministrativo presso gli Uffici del Genio Civile di Salerno, consentendo in tal modo il collaudo delle strutture (….)” (doc. n. 37); che vista, poi, l'inerzia della la R.G.M. con Controparte_1 nota pec del 30.11.2021(doc. n. 38) nel ribadire le richieste del tecnico era stata costretta a comunicare che “(…) Preciso a riguardo, tuttavia, che qualora la documentazione sopra richiesta non dovesse pervenire nei termini indicati sarò mio malgrado costretto a sospendere il corso dei pagamenti a tutela dei diritti della società da me rappresentata (…)”; che, infatti, la documentazione tecnica richiesta era essenziale a concretare il bene della vita avuto di mira dall'opponente al momento della sottoscrizione del contratto con l'opposta; che, a dire di essa opponente, era di tutta evidenza, invero, che oggetto del negozio non fosse stato sic et simpliciter la fornitura ed il montaggio di elementi prefabbricati quanto la fornitura ed il montaggio di un complesso di elementi che, in quanto collaudabili, potessero concretare una ben specifica funzione economico-sociale, ovvero, accogliere un'attività produttiva;
che l' ingiustificato ostruzionismo dell'opposta, da un lato, aveva posto legittimi dubbi sul suo adempimento, d'altro aveva impedito ad essa opponente di dimostrare anche agli Istituti di credito la proficuità dell'investimento sino ad allora sostenuto;
che, tuttavia, malgrado l'esplicito rinvio all'autotutela contrattuale, ancora il 20.12.2021 (doc. n. 37) la D.L. aveva comunicato che dopo numerose telefonate con tale di addetto all'emissione e invio dei certificati Persona_1 CP_1 relativi alle prove emessi dai laboratori autorizzati, relativi strutture prefabbricate, i relativi Certificati
d'origine, indispensabili per la definitiva chiusura dei lavori strutturali denunciati al Genio Civile di
Salerno, e nonostante le telefonate dei giorni 16, 20 e 21 dicembre, non si riusciva ancora ad avere certezza dell'emissione e invio dei predetti documenti;
che, quindi, solo dopo l'ulteriore nota pec di essa R.G.M. del 27.12.2021 (doc. n. 39), con nota pec del 30.12.2021 (doc. n. 40) la CP_1 rilevando che “(…) A causa di alcuni casi di Covid che hanno colpito gli impiegati degli uffici
stiamo provvedendo a smaltire il pregresso delle pratiche rimaste fino ad oggi in sospeso CP_1
pagina 6 di 27 (…)” aveva anticipato in via telematica la documentazione richiesta inviando poi gli originali nel gennaio 2022; che, i ritardi nell'adempimento delle proprie obbligazioni da parte della (ritardi CP_1 che, peraltro, erano stati denunciati all'opposta anche all'inizio e durante le operazioni di montaggio - doc.ti n. 41 e 42), avevano comportato che solo a fine gennaio essa opponente era riuscita a chiudere i lavori strutturali dei lotti n 1, 2 e 3; che infatti, ricevuta la suddetta documentazione solo l'11.1.2022
l'opponente aveva potuto presentare al Genio Civile la Relazione a Struttura ultimata ex art 6 della L.
1086/71 (doc. n. 43) e solo il 7.2.2022 aveva potuto depositare il Certificato di LL ST (doc.
n. 44); che, ultimati come sopra i lavori ancorché per colpa della con 5/6 mesi di ritardo, essa CP_1 aveva potuto sbloccare le risorse economiche necessarie per l'ordinato sviluppo del proprio Pt_1 cronoprogramma ed aveva potuto, quindi, avviare i lavori inerenti al lotto 5 in relazione al quale erano stati conclusi i necessari sub-procedimenti e risolte le problematiche relative all'impossibilità di ottenere una deroga da parte delle Ferrovie dello Stato per la riduzione della fascia di rispetto dagli originari 30 mt. a 16 mt. (come emergeva dal titolo edilizio la deroga era stata concessa a 20 mt.); che, pertanto, conseguito il permesso di costruire n. 7 del 18.2.2022 (doc. n° 45), nell'immediatezza - e cioè in data 22.2.2022 - lo aveva trasmesso all'opposta (doc. n° 46) invitando la opposta a procedere a tutto quanto di sua competenza ed “(…) a trasmettere la documentazione tecnica (…) per il deposito dei calcoli all' ufficio regionale del genio civile (…) consentendo di realizzare le opere propedeutiche al vs montaggio previsto per il mese di giugno 2022 (…)”; che, però, a fronte della suddetta richiesta la con nota del 28.2.2022 (doc. n 47) “(…) rilevata la mancata osservanza della tempistica dei CP_1 termini posti a vostro carico alla pagina 8 del contratto nr. 20251S13 del 11.12.2020 (…)” aveva evidenziato che il successivo corso delle prestazioni e degli adempimenti avrebbe dovuto essere riprogrammato secondo le prescrizioni ed i criteri di cui all'art. 4 delle Condizioni Generali di Appalto;
che tale nota era stata quindi riscontrata da essa R.G.M. dapprima con nota pec del 3.3.2022 (doc. n
48) e quindi con nota pec del 10.3.2022 (doc. n 49) con cui essa opponente aveva diffidato l'opposta; che, di poi, a seguito di una ulteriore pec dell'opposta (doc. n 50) con cui si ribadiva quanto precedentemente affermato, essa R.G.M. con nota del 23.3.2022 (doc. n 51) aveva evidenziato che pur volendo comprendere le difficoltà organizzative della nella realizzazione dell'intervento Controparte_1 nei termini stabiliti e, dunque, la necessità di riprogrammarne le tempistiche risultasse difficile comprendere perché - ad oltre un mese dalla trasmissione del permesso di costruire -la società non avesse ancora inviato la documentazione (disegno tecnico e scarichi in fondazione) necessaria ad essa per poter procedere all'avvio dei lavori scavi, fondazioni, allestimento aree cantiere etc.) Pt_1 propedeutici a quelli che avrebbe dovuto effettuare l'opposta; che, tuttavia, nel pieno rispetto della buona fede contrattuale nella stessa nota essa i era dichiarata “(…) disponibile a sottoscrivere Pt_1
pagina 7 di 27 un addendum al contratto che consenta lo slittamento dei termini di inizio dei lavori di montaggio
(ancorché tanto le comporti un palese danno), purché ciò, ovviamente, non vada ad incidere sulla invarianza dei prezzi contrattuali e la dilatazione dei tempi sia ragionevole (…)”; che, però, l'opposta con nota pec del 6.4.2022 (doc. n 52) ancora una volta sostenendo la responsabilità della veva Pt_1 disvelato le proprie reali intenzioni rilevando che nella riprogrammazione dell'intervento avrebbe dovuto trovare applicazione il meccanismo di revisione dei prezzi secondo i riferimenti e la formula di calcolo di cui all'art.17 CGA e per tutto l'arco temporale in esso previsto allegando, peraltro, apposita nota della circa il che, in risposta, essa R.G.M. con nota pec del 13.4.2022 CP_2 Parte_2
(doc. n 53) aveva evidenziato che se i riferimenti temporali contenuti nel contratto, astrattamente potevano definirsi non essenziali, sicuramente il prezzo lo era e, dunque, il concretizzarsi della volontà della di subordinare il proprio adempimento al pagamento di maggiori oneri (circostanza sino CP_1 alla nota del 6.4.2022 solo ipotetica), posto che essa R.G.M. stessa non aveva alcun interesse a conseguire il bene ad un prezzo diverso da quello contrattualizzato, legittimava il suo recesso ai sensi dell'art. 1385 C.C.; che, quindi, essa R.G.M. contestualmente aveva provveduto al pagamento della somma di €. 33.923,99 (doc. n 26) ovvero la differenza tra quanto era ancora dovuto all'opposta in relazione al contratto n. 20252S16 e quanto dovutole quale doppio della caparra in relazione al contratto n. 20251S13 oltre l'iva corrisposta proprio per detta caparra (in sostanza €. 63.440,00 +
52.000,00); che malgrado tutto quanto sopra e malgrado trattenesse ancora in cassa la somma di €.
63.440,00 percepita in relazione al contratto n. 20252S13 che essa R.G.M. aveva espressamente fatto oggetto di recesso, l'opposta senza in alcun modo accennare alle suddette circostanze aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n° 619/2022 che, notificato in data 11.6.2022 (doc. n. 1), era oggetto della opposizione;
che, a dire di essa esponente, era evidente come il contegno dell'opposta esulava dai canoni di cui all'art. 1375 C.C. nella parte in cui, onde sottrarsi ad “(…) un lavoro per il quale siamo andati davvero sotto-costo (materie prime e scontistica cliente davvero impressionante (…)” (doc. 36), ed in relazione al quale, dunque, non aveva margini per coprire il notorio aumento del costo delle materie prime e dell'energia (pur essendosi a tanto obbligata tramite la rinuncia all'adeguamento dei prezzi), aveva procrastinato sino ad inizio gennaio 2022 l'invio della documentazione necessaria ad essa R.G.M. per chiudere i lavori per i lotti 1, 2 e 3 e ciò ancorché: a) detta documentazione, come risultava per tabulas (doc. n. 40), fosse nella disponibilità dell'opposta sin dall'12.11.2021 (nessuna delle certificazioni trasmesse riporta una data successiva) e che, peraltro, riguardando elementi prodotti al più entro fine agosto 2021 avrebbero potuto essere fornita già il successivo mese di settembre alla chiusura del montaggio;
che, infatti, come risultava evidente dagli estremi di produzione l'ultimo elemento ad essere stato realizzato porta una data di fine lavorazione del 24.8.2021 mentre la fattura n. pagina 8 di 27 505/2021 avente ad oggetto rata 20% prevista a fine montaggio strutture in c.a. era stata emessa dall'opposta il 4.8.2021 e saldata da essa R.G.M. il 29.9.2021 subito dopo il verbale di consegna lavori del 27.9.2021 (doc. n. 54); che in quel determinato frangente storico (II° semestre 2021) l'emergenza epidemiologica da Covid non poteva essere – salvo casi eccezionali – considerata causa di forza maggiore, visto il notevole lasso di tempo che le imprese avevano avuto per dotarsi di strumenti (come ad esempio il ricorso allo smart working) che avrebbero permesso l'adempimento di obbligazioni che - quali quella nel caso di specie - non richiedevano necessariamente il lavoro in presenza;
che come espressamente evidenziato da essa R.G.M. già con la pec del 20.7.2021 (doc. n. 42) l'omessa chiusura dei lavori per i lotti 1, 2 e 3 avrebbe potuto comportare uno slittamento di quelli di avvio del lotto 5, circostanza, questa, evidenziata anche in sede contrattuale laddove era stato - come detto - espressamente previsto che l'inizio dei lavori del lotto 5 sarebbe avvenuto solo a seguito della ultimazione di quelli relativi ai lotti 1, 2 e 3; che, infatti, a fronte di termini non essenziali (essendo la data ultimativa dell'inizio dei lavori espressamente derogata negli stessi contratti) recriminare “(…) la mancata osservanza della tempistica dei termini posti a vostro carico alla pagina 8 del contratto nr.
20251S13 del 11.12.2020 (…)” onde farne scaturire il mancato avveramento della condizione per l'inapplicabilità dell'art. 17 delle condizioni di contratto, faceva assurgere il denunciato inadempimento della in relazione al contratto nr. 20251S16 a mala fede esecutiva;
che, peraltro, quanto Controparte_1 sopra risultava ancora più evidente laddove si fosse considerato che ancorché la comunicazione del permesso di costruire fosse stata del 22.2.2022 (doc. n° 45) sussistevano tranquillamente i tempi per procedere all'inizio dei lavori entro giugno 2022; che, infatti, in relazione alla struttura da montare sui lotti 1, 2 e 3 - struttura di dimensioni molto maggiori rispetto a quella da montare sul lotto 5 (m. 57,92
x 92,82 + 65,00 x 12 la prima a fronte 40 x 65,01 per la seconda) e dal costo quasi doppio - essa
R.G.M. aveva inviato il permesso di costruire n° 6 del 24.2.2021, confermando il relativo ordine, solo il
25.2.2021 ed i lavori avevano avuto inizio come detto il 23.6.2021; che, d'altra parte, ove tanto valore l'opposta attribuiva alla propria organizzazione interna altrettanto avrebbe dovuto attribuirne a quella di essa opponente e, quindi, fin da agosto 2021 adempiere alla proprie obbligazioni;
che il contegno della risultava, ancor da ultimo, aggravato anche dal fatto che, come detto, essa R.G.M. aveva CP_1 dichiarato (doc. n 51) di essere disponibile - purché ciò non fosse andato ad incidere sulla invarianza dei prezzi contrattuali e la dilatazione dei tempi fosse stata ragionevole – ad acconsentire ad uno slittamento dei termini contrattuali con sua rinuncia a tutti i danni maturati e maturandi;
che ai sensi dell'art. 1359 C.C. “La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa”; che, nella specie il dimostrato inadempimento o ritardo nell'adempimento della (dapprima in relazione al contratto nr. CP_1
pagina 9 di 27 20251S16 e, di poi, in relazione al contratto nr. 20251S13) avevano di fatto impedito ad essa R.G.M. di apprestare il cantiere con le opere fondali e, quindi, sono eziologicamente collegati al mancato avveramento della condizione;
che, inoltre, il mancato rispetto del dovere di buona fede nella esecuzione del contratto poteva integrare diretta violazione degli obblighi contrattualmente assunti e determinare un danno patrimoniale comprensivo sia della perdita subita sia del mancato guadagno ai sensi dell'art. 1223 c.c. (Cass. 10549 del 3.6.2020); che, nella specie, per tutto quanto evidenziato e provato documentalmente, a dire di essa opponente, era evidente la riconducibilità del contegno dell'opposta ad un disegno palesemente orientato nel tempo a sottrarsi ai propri obblighi contrattuali;
che, d'altra parte, ai sensi dell'art. 2043 del C.C. “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”; che, nella specie,
l'opposta si era liberamente determinata a non inviare sino al gennaio 2022 la documentazione tecnica necessaria ad essa R.G.M. in relazione al contratto nr. 20251S16 pur conoscendo, quale soggetto professionale altamente specializzato, la natura essenziale di detta documentazione e, quindi, nella consapevolezza dell'omissione posta in essere e degli effetti che ne sarebbero potuti scaturire;
che, dunque, il contegno dell'opposta in relazione contratto nr. 20251S16 – ove per assurdo fosse stata esclusa una responsabilità contrattuale – avrebbe dato luogo ad una sua responsabilità extracontrattuale;
che era, altresì, evidente la malafede processuale dell'opposta; che, infatti, pur a fronte di circostanze chiare ed inequivocabili, tutte risultanti da elementi documentali in possesso anche della e, quindi, da quest'ultima conosciuti, l'opposta senza in alcun modo farne cenno aveva CP_1 chiesto ed ottenuto il provvedimento monitorio avviando la relativa azione;
tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “(…) Voglia l'adito Tribunale contrariis reiectis anche in via riconvenzionale:
A) accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale e/o ritardo nell' adempimento da parte dell'opposta in relazione al contratto nr. 20251S16 per tutto quanto sopra evidenziato ed in particolar modo per le circostanze descritte ai precedenti punti 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente atto;
B) accertare e dichiarare - anche ai sensi dell'art 1359 C.C. - l'avveramento della condizione prevista nel contratto nr. 20251S13 per l'inapplicabilità dell'art 17delle condizioni generali di contratto;
C) accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'opposta in relazione al contratto nr. 20251S13 per tutto quanto sopra evidenziato ed in particolar modo per le circostanze descritte ai precedenti punti 16,
17, 18, 19, 20, e 21; D) per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità del recesso dell'opponente ai sensi dell'art. 1385 C.C. e condannare, quindi, l'opposta alla somma di € 115.440,00 pari al doppio della caparra versata al lordo dell'I.V.A. già corrisposta;
E) accertare e dichiarare che il contegno dell'opposta esuli dai canoni di cui all'art. 1375 C.C. per tutto quanto sopra evidenziato ed in particolar modo per le circostanze descritte ai precedenti punti 24, 25, 26, 27, 28 e 29; F) per l'effetto, pagina 10 di 27 in via subordinata a precedenti punti A), B), C) e D), condannare l'opposta ai sensi dell'articolo 1223
C.C. alla somma di €. 115.440,00 quale danno emergente;
G) ancor più gradatamente, condannare
l'opposta - in via contrattuale ovvero extracontrattuale - in relazione ai ritardi nell'adempimento del contratto nr. 20251S16 alla somma di €. 115.440,00; H) compensare la somma oggetto di condanna con quella richiesta dalla a titolo di compenso in relazione al contratto n. 20251S16 e per CP_1
l'effetto dichiarare nullo, inefficace e, comunque, da revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
I) in via ancor più subordinata, accertata la non imputabilità dei ritardi in capo alla detrarre Pt_1 dall'importo di €. 115.440,00 oggetto del decreto ingiuntivo opposto quella di €. 63.440,00 corrisposta dalla a titolo di acconto/caparra in relazione al contratto n. 20252S16; L) sempre in ragione Pt_1 della malafede contrattuale ovvero colpa o dolo dell'opposta nell'esecuzione del contratto n. 20251S16 condannarla all'ulteriore somma di €. 300.000,00 ovvero a quella che sarà ritenuta di giustizia da determinarsi in via equitativa a titolo di lucro cessante per i ritardi nel completamento del complessivo intervento edilizio;
M) condannare l'opposta per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; N) sempre e comunque con vittoria di competenze e spese di giudizio (…)”.
Con SA di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva Controparte_1
Parte ed esponeva che essa si erano legate in due rapporti contrattuali entrambi stipulati in CP_3
Parte data 11.12.2020; che con essi aveva commesso ad essa la costruzione dei due edifici CP_1 prefabbricati in ciascuno di essi descritti;
che si trattava: - del contratto n.20252S16 del 11.12.2020
(doc.008) inerente la costruzione dei lotti n.1, n.2 e n.3, integralmente eseguito da parte di essa CP_1
(d'ora in avanti anche il 'contratto eseguito'); - e del contratto n.20251S13 del 11.12.2020 (doc.009) inerente la costruzione del lotto n.5, rimasto del tutto ineseguito da ambo le parti e risolto Parte unilateralmente da (d'ora in avanti anche il 'contratto ineseguito'); che i due contratti, a dire di essa opposta, avevano una propria ed autonoma causa e distinti oggetti;
che in particolare le due costruzioni erano del tutto separate ed autonome e accompagnate da uno specifico prezzo corrispettivo;
che esse dovevano essere realizzate in lotti distinti e separati ancorché attigui;
che tra i due contratti era stata stabilita solo una sequenza di esecuzione secondo la clausola estratta dal contratto ineseguito
(e da eseguirsi per secondo): “(…) Inizio lavori/montaggio: Di seguito alla fine lavori dei lotti 1,2,3 e palazzina di cui alla proposta d'ordine n° 20251S16, comunque entro febbraio 2022; e comunque non prima di: * 75 giorni dalla restituzione del disegno integralmente vistato;
* 30 giorni dalla CP_1 comunicazione scritta del cliente dell'avvenuto approntamento del cantiere e della disponibilità dello stesso a ricevere strutture prefabbricate. Il Cliente si impegna altresì a dare pronta e tempestiva comunicazione a dell'avvio delle opere di fondazione e relativo programma di realizzazione CP_1
pagina 11 di 27 (…)”; che circa il contratto eseguito era rimasta inadempiuta l'obbligazione di pagamento ad essa del saldo del corrispettivo;
che per tale somma era stato chiesto ed ottenuto il decreto CP_1
Parte ingiuntivo opposto;
che del contratto ineseguito aveva preteso di provocare la fine con determinazione unilaterale presa, ex art.1385 cc, sulla base di un presunto (e inesistente) Parte inadempimento di essa che in ragione di ciò si era autoattribuita il diritto di recedere dal CP_1 contratto (determinandone la non redimibile risoluzione) ed il diritto al pagamento del doppio della Parte caparra confirmatoria versata;
che tale 'doppio' era stato determinato da in euro 115.440,00 ed incamerato a proprie mani trattenendolo per compensazione dal pagamento dovuto sul contratto Parte eseguito;
che infatti l'importo dell'ingiunzione e quello della caparra auto-pagatasi da Parte coincidevano;
che con tale azione aveva inteso chiudere entrambi i rapporti;
che a dire di essa esponente la sua condotta era illegittima rispetto ad ambo i contratti;
che rispetto al contratto eseguito, Parte dedotti gli acconti versati da essa era rimasta creditrice della somma di euro 115.440,00 CP_1 che avrebbe dovuto essere versata entro la data del 28.2.2022; che il debito non era contestato e si giustificava la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
che lette le conclusioni dell'opponente, a dire di essa opposta, risultava che una sola di esse (quella contrassegnata dalla lettera 'L') riguardava il contratto eseguito (identificato dalla sigla n.20252S16); che in essa si chiedeva la condanna di essa al pagamento della ulteriore somma di euro 300.000,00 quali CP_1 asseriti danni per il ritardo con cui essa avrebbe completato le proprie prestazioni sul contratto CP_1 eseguito;
che vi era un sola ragione di addebito in relazione al contratto eseguito “ (…) 35) che, nella specie, l'opposta si è liberamente determinata a non inviare sino al gennaio 2022 la documentazione tecnica necessaria alla R.G.M. in relazione al contratto nr. 20251S16 pur conoscendo, quale soggetto professionale altamente specializzato, la natura essenziale di detta documentazione e, quindi, nella consapevolezza dell'omissione posta in essere e degli effetti che ne sarebbero potuti scaturire (…)”; che in nessuna parte dell'opposizione si giustificava e allegava come, da tale addebito, sarebbero scaturiti i 300 mila euro di ulteriori danni, oltre che totale indeterminatezza della domanda;
che, a dire di essa esponente, tutto il resto dell'opposizione (conclusioni e narrativa) era diretta solamente a Parte giustificare la pretesa di di recedere legittimamente dal contratto non eseguito sulla base dell'istituto della caparra confirmatoria;
che il contratto ineseguito era del tutto estraneo al perimetro della causa di opposizione e la relativa domanda costituiva un novum assoluto rispetto a quanto dedotto giudizialmente da essa che in diritto l'opponente faceva leva sull'art.1385 cc e sulle CP_1 disposizioni in tema di condizione (sospensiva e risolutiva) della efficacia del contratto e in fatto sosteneva che essa con mala fede e proditoria condotta contrattuale, aveva inteso sottrarsi al CP_1 contratto n.20251S13 (quello ineseguito); che la somma asseritamente dovuta a RGM (pari al doppio pagina 12 di 27 della caparra versata) era stata determinata in euro 115.440,00 come da seguenti addendi: - euro
52.000,00 (caparra versata sul contratto non eseguito), - euro 11.440,00 (Iva versata sulla caparra), - euro 52.000,00 (raddoppio della caparra versata); che essa non aveva commesso alcun CP_1
Parte inadempimento e che il recesso di aveva costituito (esso sì) un atto di inadempimento in quanto inteso a provocare senza giustificazione la cessazione del vincolo contrattuale;
che acquisito il risultato della risoluzione del contratto si trattava quindi di stabilire a chi essa fosse imputabile;
che il doppio della caparra era pure esso illegittimo perché preso in violazione delle disposizioni in tema di Iva;
che relativamente al contratto eseguito era pacifico tra le parti che, dedotti i pagamenti compiuti dalla debitrice, il residuo debito contabile sul contratto eseguito fosse pari ad euro 115.440,00 (pari Parte all'importo di ingiunzione); che detto importo era stato incamerato da per pagarsi ('a proprie mani' e fino a concorrenza) la somma da costei calcolata quale doppio della caparra sul contratto non eseguito e quale risarcimento del danno determinato secondo l'art.1385 cc.; che, a dire di essa esponente, relativamente alla trasmissione delle certificazioni, non corrispondeva al vero che essa fosse incorsa in un colpevole inadempimento alle proprie obbligazioni e che aveva tenuto CP_1 comportamenti sleali o contrari a buona fede contrattuale;
che non esisteva una condizione contrattuale che avesse sottoposto la trasmissione dei certificati ad un termine perentorio prestabilito;
che dal documento in questione (produzione n.43 di RGM) depositato anche da essa (doc.013) CP_1 risultava che l'ultimo documento riferibile alle opere era datato 17.11.2021; che si trattava del CP_1 certificato di Generale Prefabbricati per i solai di propria produzione e fornitura (pagg.31 e ss. del documento); che la certificazione di Generale Prefabbricati era arrivata in il giorno 25.11.2021 CP_1 come da cedolino del corriere incaricato della consegna (doc.011c); che perciò, quando essa CP_1 aveva avuto a disposizione tutta la documentazione necessaria per il rilascio delle certificazioni, si era ormai negli ultimi giorni del novembre 2021; che in tale frangente era accaduto che: in Baraclit si era avuto un ritorno dei casi interni di Covid-19 come da tabella allegata (doc.020); il responsabile del servizio di collazione e spedizione delle certificazioni ( ) si era ammalato di Covid-19 Persona_1 ed era stato assente a partire dal 23.11.2021 potendo riprendere servizio in modo effettivo solo dal
14.12.2021 (cfr. il suo foglio presenze da novembre 2021 a gennaio 2022, doc.021 e la mail 13.12.2021 di invio del certificato verde Covid, doc.021b, a lui necessario per il rientro nei luoghi di lavoro); che di nuovo al lavoro egli aveva cercato di affrontare e smaltire l'arretrato nei tempi più solleciti possibili rientrando più volte in servizio anche durante le festività natalizie del 2021 (periodo in cui uffici e erano stati chiusi dal 23.12.2021 al 10.1.2022 come da allegata comunicazione - Controparte_4 doc.039-); che quindi il materiale era stato spedito al tecnico di controparte con mail del 30.12.2021
(doc.023); che nella stessa data era stato materialmente spedito anche il cartaceo (doc.024); che i dati pagina 13 di 27 registrati dall'Istituto Superiore di Sanità per il periodo in questione (doc.022) erano in linea con quanto accaduto in e lo giustificavano pienamente;
che l'emergenza, piuttosto che concludersi, aveva CP_1 avuto in tali settimane una significativa recrudescenza;
che essa si era adoperata nel rispetto CP_1 di buona fede e lealtà; che il suo adempimento doveva ritenersi tempestivo e diligente avuto riguardo: alla assenza di un termine perentorio fissato in contratto;
alla condizione epidemiologica corrente al momento;
al fatto che la situazione emergenziale (apertasi il 31.1.2020) era ancora corrente (essa si era chiusa al 31.3.2022 come da D.L. n.24 del 24.3.2022); alle prescrizioni che si erano avute durante il periodo emergenziale che avevano costantemente raccomandato (anche al Giudice) di valutare la tempestività degli adempimento secondo la corrente condizione sanitaria (es. art.3 commi 6-bis e 6-ter del D.L. n.6 del 2020); che l'inesistenza dell'inadempimento di essa era poi avvalorata anche CP_1
Parte Parte dal contegno tenuto da nei mesi seguenti (gennaio-aprile 2022); che mai aveva lamentato danni da ritardo e anzi (come sopra evidenziato) aveva riconosciuto il proprio debito verso CP_1 usandolo per pagarsi il proprio preteso diritto al doppio della caparra sul contratto ineseguito e pagando la differenza;
che nessuno si sarebbe comportato così avendo subito danni per euro 300 mila;
che era piuttosto la posizione avversaria a rivelarsi di per sé stessa contraria a buona fede e del tutto sleale poiché intesa a creare l'apparenza di ragioni (del tutto pretestuose) giustificanti il mancato saldo del contratto eseguito;
che le lettere del 10.3.2022 (doc.030) e del 23.3.2022 (doc.032) chiarivano che il mancato saldo del dovuto sul contratto eseguito non era giustificato dalle vicende di questo ma invece e soltanto da quelle del contratto non eseguito;
che relativamente al contratto non eseguito, a dire di essa opposta, le disposizioni contrattuali che avevano un immediato rilievo sul tema controverso erano le seguenti condizioni generali di contratto: "(…) 3) Fanno esclusivo carico al Cliente il conseguimento e il mantenimento del permesso a costruire e delle altre autorizzazioni comunque necessarie per la realizzazione e montaggio delle strutture e per la loro successiva utilizzazione nonché la loro corrispondenza al progetto dell'edificio assentito dalla autorità.
Considerato che
i manufatti sono progettati e prodotti in funzione delle prescrizioni del Cliente, l'impossibilità della consegna e/o del montaggio degli stessi da parte di per il mancato rilascio o per il venir meno di tali permessi CP_1 ed autorizzazioni, anche sopravvenuti, non libera il Cliente dalle obbligazioni contrattuali, ivi compreso l'obbligo di eseguire il pagamento del corrispettivo pattuito. Copia dei permessi ed autorizzazioni, con gli allegati integrativi ed essenziali, devono essere trasmessi a prima CP_1 dell'inizio dei lavori di montaggio (…) 4) Il Cliente dovrà approntare il cantiere agibile, pronto ed ultimato come dalle sopra riportate 'PRESCRIZIONI'. Le comunicazioni indicate nelle condizioni particolari di contratto dovranno pervenire a mediante raccomandata o PEC entro i termini CP_1 indicati in dette condizioni. non è tenuta a dare avvio all'inizio del montaggio in cantiere se CP_1
pagina 14 di 27 non dopo aver ricevuto ciascuna delle comunicazioni indicate nelle condizioni particolari nel termine per essa previsto. Ove tale comunicazione non pervenga nel termine assegnato o comunque il montaggio non possa essere iniziato entro il termine contrattuale o il medesimo debba essere sospeso per fatti non imputabili a (inclusi la richiesta di varianti al progetto ed il ritardato rilascio del CP_1
Permesso di Costruire), l'inizio o la ripresa dei lavori sarà determinata da in funzione della CP_1 sua discrezionale programmazione aziendale. A tali fini le parti si danno atto che il termine di inizio montaggio è fissato nell'interesse di entrambe (…)"; che dette condizioni erano state entrambe accettate come prescritto dagli artt.1341 e 1342 cc e dunque pienamente vincolanti per RGM;
che esse statuivano che il mancato rispetto dei tempi di cronoprogramma non imputabile a abilitava CP_1 questa alla loro rideterminazione secondo la propria discrezionale programmazione aziendale e che i termini di cronoprogramma erano fissati anche nell'interesse di e non solo del cliente;
che la CP_1 clausola sui tempi fissata nelle condizioni particolari di contratto era al seguente: “(…) Inizio lavori/montaggio: Di seguito alla fine lavori dei lotti 1,2,3 e palazzina di cui alla proposta d'ordine n°
20251S16, comunque entro febbraio 2022; e comunque non prima di: * 75 giorni dalla restituzione del disegno integralmente vistato;
* 30 giorni dalla comunicazione scritta del cliente CP_1 dell'avvenuto approntamento del cantiere e della disponibilità dello stesso a ricevere strutture prefabbricate. Il Cliente si impegna altresì a dare pronta e tempestiva comunicazione a CP_1 dell'avvio delle opere di fondazione e relativo programma di realizzazione (…)”; che, quindi, l'inizio dei lavori in cantiere avrebbe dovuto proseguire in continuità con quelli del contratto eseguito
(completati entro il 27.9.2021) senza comunque andare oltre il Febbraio 2022 (ultimo termine di avvio montaggio stipulato in modo vincolante per;
che, ragionando sul termine del 27.9.2021 (fine CP_1
Parte lavori contratto eseguito), avrebbe dovuto mantenersi entro il seguente quadro temporale: - la
Parte progettazione doveva essere approvata da almeno 75 giorni prima rispetto al 27.9.2021 (e quindi
Parte entro il 14.7.2021); che, a dire di essa esponente, mai prima del 14.7.2021 aveva chiesto
Parte l'elaborazione della progettazione;
che tale richiesta era stata formulata per la prima volta da il
Parte 22.2.2022; - il cantiere avrebbe dovuto approntarsi (con fondazioni ed altre opere edili a carico di
Parte eseguite entro il 27.8.2021); - il permesso di costruire avrebbe dovuto conseguirsi da parte di in tempo utile tale da permettere l'approntamento delle opere di cantiere e fondazione entro il 27.8.2021; che ragionando sul termine ultimo del 28.2.2022, RGM avrebbe dovuto mantenersi entro i seguenti tempi: - la progettazione avrebbe dovuto definirsi entro il 15.12.2021, - il cantiere avrebbe dovuto approntarsi (con fondazioni ed altre opere edili a carico di RGM eseguite entro il 29.1.2022); - il
Parte permesso di costruire avrebbe dovuto conseguirsi da parte di in tempo utile tale da permettere l'approntamento delle opere di cantiere e fondazione entro il 29.1.2022; che nessuno dei quadri pagina 15 di 27 temporali sopra riportati (fissati anche nell'interesse di era stato rispettato da RGM 2; che il CP_1
Parte permesso di costruire (doc.027) era stato comunicato a il 22.2.2022 e da questa girato a CP_1
Parte con pec in pari data (doc.026); che con questa comunicazione si era arrogata il diritto di rifare il programma lavori (che per contratto non le spetta poiché tale facoltà appartiene invece a CP_1 stabilendo: - giorni quindici a carico di per la progettazione ed i calcoli per il Genio Civile;
- lo CP_1
Parte svolgimento delle successive attività edili a carico di (senza previsione di alcun termine); che lo Parte scarso interesse di a stare nel cronoprogramma di contratto ed a tenere in considerazione la posizione di era dimostrato anche dal fatto che, a più riprese, nel periodo dal dicembre 2021 a CP_1
Parte febbraio 2022 la stessa e il suo tecnico avevano interloquito con il competente funzionario ing. rappresentando le volontà di rivedere completamente l'oggetto del contratto non CP_1 Per_2 eseguito o addirittura di abbandonarlo del tutto;
che l'inizio montaggio a carico di era stato CP_1 previsto entro il 20.6.2022; che sussisteva la impossibilità di procedere alla progettazione disposta da Parte
nei seguenti quindici giorni per la mancata comunicazione della relazione geologica riferita al lotto n.5 (indispensabile anche per legge per progettazione e calcolo); che la relazione geologica non arrivava neppure dal tecnico di RGM il quale nel medesimo giorno impartiva a l'ordine di CP_1 progettare entro 15 giorni (doc.026b); che essa aveva risposto con pec del 28.2.2022 (doc.028) CP_1
a mezzo della quale aveva rilevato il mancato rispetto dei termini di cronoprogramma e il proprio diritto alla applicazione dell'art.4 delle condizioni generali di contratto invitando controparte a contattare i funzionari per valutare assieme la questione;
che era seguita viaria corrispondenza CP_1
Parte tra le parti ( cfr. doc. da 29 a 32); che l'effettiva dislocazione temporale provocata da rispetto al cronoprogramma era stata di più di sette mesi;
che essa sotto nessun aspetto era venuta meno CP_1 alle condizioni dei contratti n.20252S16 e n.20251S13 ed alle disposizioni di legge;
che il cronoprogramma concordato nell'interesse di entrambe le parti era stato colpevolmente disatteso da Parte ; che essa aveva diritto ad una riprogrammazione secondo la propria discrezionale CP_1
Parte programmazione aziendale;
che nei mesi 'bruciati' da , essa aveva naturalmente raccolto CP_1
e composto il proprio portafoglio ordini ed aveva calendarizzato lo stesso prendendo con gli altri Parte clienti impegni analoghi a quelli fissati con e dunque programmando per la loro esecuzione una precisa finestra;
che la riprogrammazione discrezionale ammessa dal contratto aveva proprio la Parte funzione di evitare che potesse trovarsi costretta dalle condotte del cliente a rendersi CP_1 inadempiente agli impegni verso gli altri clienti;
che doveva trovare perciò applicazione il meccanismo di revisione dei prezzi secondo i riferimenti e la formula di calcolo di cui all'art.17 CGA e per tutto l'arco temporale in esso previsto;
che doveva considerarsi illegittimo il recesso;
che CP_1
Parte non era incorsa in alcun inadempimento tale da giustificare il recesso di;
che essa aveva CP_1
pagina 16 di 27 Parte sempre confermato la propria disponibilità a realizzare la costruzione;
che il recesso di , nella insussistenza di alcun inadempimento di costituiva una colpa contrattuale da sanzionarsi;
che CP_1 era illegittimo anche del conteggio del doppio della caparra;
che conteggiando il doppio della caparra Parte
ci aveva compreso anche l'importo versato a per Iva (e dunque non per caparra;
che esso CP_1
Parte doveva essere escluso dal conteggio anche in considerazione del regime del tributo;
che infatti aveva recuperato a carico dell'Erario l'importo per Iva indicato da nella relativa fattura (la CP_1
n.798 del 16.12.2020) (doc.035) compensandolo con l'Iva a debito sulle proprie prestazioni di imprenditore commerciale;
che il conteggio dell'Iva nel raddoppio della caparra costituiva dunque una illegittima duplicazione di incassi;
che esso doveva in ogni caso essere escluso dalle pretese di RGM e, quand'anche fosse riconosciuto il suo diritto al recesso per colpa di l'importo per Iva doveva CP_1 essere riversato a ad integrazione del corrispettivo sul contratto eseguito;
che spiegava CP_1 domanda riconvenzionale in quanto la illegittimità del recesso costituiva grave inadempimento in quanto diretto a far cadere il contratto per insussistenti colpe dell'altra parte;
che, confermata la Parte risoluzione del contratto medesimo, la stessa doveva ascriversi però a fatto e colpa di;
che essa Parte opposta aveva diritto al risarcimento del danno in quanto l'inadempimento di doveva trovare adeguata sanzione nel meccanismo contrattuale di cui all'art.19 delle condizioni generali di contratto;
che secondo tale disposizione, ove essa non avesse ritenuto di far ricorso al regime della CP_1 caparra confirmatoria, era dovuta a titolo di risarcimento del danno una somma penale di euro
104.000,00 (pari al venti per cento del corrispettivo di contratto); che poiché essa aveva CP_1 ricevuto euro 52.000,00 al netto dell'Iva al momento della firma del contratto non eseguito sarebbe dunque sufficiente: - riconoscere alla medesima il diritto ad incamerare definitivamente tale CP_1
Parte importo a titolo di danno, - e condannare al pagamento della differenza pari ad euro 52.000,00 oltre interessi di mora dalla data di questa SA e sino al saldo. Tutto ciò premesso, concludeva come in epigrafe riportato.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
rigettata la richiesta di prova testimoniale articolata da parte opposta;
disposta ed espletata c.t.u., la causa, all'udienza cartolare del
14.05.2025, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, passava in decisione con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c..
*********
pagina 17 di 27 Occorre, innanzitutto, evidenziare che, alla luce di quanto si dirà oltre, deve essere rigettata la richiesta di parte opponente avanzata in sede di precisazione delle conclusioni di integrazione della c.t.u..
Pure deve essere rigettata la richiesta, sempre di parte opponente, di ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., in quanto superflua ai fini della decisione.
Deve, infine, rigettarsi anche la richiesta di prova testimoniale reiterata da parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni per tutto quanto già riportato nella ordinanza istruttoria di rigetto di detta prova.
Tanto premesso, è bene, ora, evidenziare che la presente controversia trae origine da due contratti d'appalto, stipulati entrambi in data 11.12.2020, con cui la società (da ora in Parte_1
Parte poi denominata anche solo ) aveva affidato alla (da ora in poi denominata Controparte_1 anche solo ) la fornitura e posa in opera di due strutture prefabbricate da realizzarsi in CP_1
Mercato San Severino (SA).
Il primo contratto, n. 20252S16, concerneva un opificio di maggiori dimensioni da edificare sui lotti 1, 2 e 3 ( cfr. all. 8 al fascicolo di parte opposta).
Il secondo, n. 20251S13, riguardava una struttura più piccola per il lotto 5, il cui montaggio era stato previsto "(…) Di seguito alla fine dei lavori dei lotti 1-2-3(…)" ( cfr. all. 9 al fascicolo di parte opposta).
Per entrambi i negozi giuridici suindicati, la aveva versato una caparra confirmatoria Pt_1 pari al 10% del valore del contratto ( cfr. doc. nn. 11, 12, 13, 14 allegati al fascicolo di parte opponente).
E' pacifico che, relativamente al primo contratto n. 20251S16, i lavori erano stati correttamente ultimati;
sicché la con il d.i. opposto, ha chiesto il pagamento del residuo prezzo pattuito CP_1 per detto contratto. Parte Tuttavia, la ha proposto opposizione sull'assunto di aver legittimante esercitato, con pec del 7.04.2022 ( cfr. doc. 53 allegato al fascicolo di parte opponente), il diritto di recesso dal secondo contratto n. 20251S13 e, pertanto, di avere diritto alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria espressamente prevista in contratto, versata in relazione a detto secondo contratto, ex art. 1385 c.c..
Tanto premesso, occorre, preliminarmente, andare ad accertare se il recesso dal contratto n.
20251S13 si stato o meno legittimamente esercitato dalla opponente con la pec del 7.04.2022 ( cfr. doc.
53 allegato al fascicolo di parte opponente). pagina 18 di 27 A tal fine occorre andare ad esaminare il contenuto di detto contratto n. 20251S13 ( all. 9 al fascicolo di parte opposta).
Dalla lettura dello stesso emerge, a pag. 8, che le parti avevano stabilito che il montaggio delle opere da parte della avrebbe potuto iniziare “(…) Di seguito alla fine lavori dei lotti 1-2-3 CP_1
e Palazzina di cui alla proposta d'ordine n° 20251S16, comunque entro febbraio 2022; e comunque non prima di: - 75 giorni dalla restituzione del disegno Baraclit integralmente vistato;
- 30 giorni dalla comunicazione del cliente dell'avvenuto approntamento del cantiere e della disponibilità dello stesso a ricevere strutture prefabbricate (…)”.
Ciò posto, il c.t.u., a pag. 11 della relazione depositata in data 30.07.2024 riferisce che “(…) In considerazione a quanto stabilito dalle Parti nel contratto n.20251S13 il montaggio delle opere poteva iniziare: a) di seguito alla fine lavori dei lotti 1,2,3 e palazzina di cui alla proposta d'ordine n°
20251S16, comunque entro febbraio 2022; b) comunque non prima di 75 giorni dalla restituzione del disegno Baraclit integralmente vistato;
c) comunque non prima di 30 giorni dalla comunicazione del cliente dell'avvenuto approntamento del cantiere e della disponibilità dello stesso a ricevere strutture prefabbricate (…)”; aggiunge, poi, il c.t.u. a pag. 11 e 12 che “(….) In merito al punto a) si precisa che la fine lavori dei lotti 1,2,3 deve essere dedotta da una attenta lettura del Certificato di collaudo datato 7 febbraio 2022. Per quanto attiene al punto b) si rileva che il progetto relativo al fabbricato Parte non è stato restituito dalla alla vistato in quanto la non lo ha predisposto. CP_1 CP_1
Dalla lettura degli atti risulta che non ha redatto il progetto ed i calcoli strutturali in quanto, CP_1
Parte a suo dire, non le aveva fornito la relazione geologica relativa al lotto 5 (cfr. doc. 026b allegato alla SA . A tal proposito si evidenzia però che “tale aspetto” non trova alcun riscontro CP_1 oggettivo e documentale (…)”. Infine il c.t.u. a pag. 12 riferisce che “(…) Per quanto attiene al punto Parte c) si rileva che dalla lettura degli atti risulta che in relazione a tale contratto la non ha comunicato il cosiddetto “pronto cantiere” e che dal sopralluogo è emerso che i lavori propedeutici all'installazione delle strutture ad oggi non risultano essere mai iniziati (…)”.
Dagli accertamenti effettuati dal c.t.u. e sopra riportati emerge innanzitutto che “(…) il progetto relativo al fabbricato non è stato restituito dalla RGM alla vistato in quanto la non lo CP_1 CP_1 ha predisposto (…)”.
E' pur vero che dalla lettura degli atti risulta che non avrebbe redatto il progetto ed i CP_1 calcoli strutturali in quanto, a suo dire, RGM non le aveva fornito la relazione geologica relativa al lotto 5 (cfr. doc. 026b allegato alla SA ; tuttavia, dal doc. 10d allegato al fascicolo di CP_1 pare opposta emerge che, relativamente ai lotti 1-2-3 di cui al precedente contratto n. 20251S16, la opposta aveva espressamente richiesto la relazione geologica;
sicché, in mancanza di espressa richiesta pagina 19 di 27 da parte della anche relativamente al secondo contratto, l'opponente poteva CP_1 legittimamente ritenere che non fosse necessaria un seconda relazione geologica.
Peraltro, la opponente a pag. 6 della memoria istruttoria n. 1) ha sostanzialmente evidenziato che non vi fosse alcuna prova del fatto che la perizia geologica fosse necessaria a per CP_1 redigere il progetto relativo al contratto n. 20251S13 e , nella successiva memoria CP_1 istruttoria n. 2), nulla ha dedotto sul punto, né ha depositato, per lo meno, una perizia di parte tesa a dimostrare che detta relazione fosse effettivamente necessaria per redigere il progetto.
In altre parole, la opponente a pag. 6 della memoria istruttoria n. 1), nel dedurre che “(…) a prescindere se la suddetta perizia fosse effettivamente necessaria per la predisposizione del disegno tecnico dell'opificio (…)”, ha sostanzialmente contestato che la perizia geologica fosse effettivamente necessaria;
di contro, la opposta, non ha tempestivamente dedotto, né provato, che, viceversa, detta perizia fosse effettivamente necessaria per la predisposizione del disegno tecnico.
In conclusione, rilevato che la eventuale mancata consegna della relazione geologica non può ritenersi imputabile alla opponente ma ad una mancata espressa richiesta da parte della CP_1 la quale, peraltro, non ha neppure provato che la stessa fosse effettivamente necessaria-, deve ritenersi che il mancato rispetto dei tempi indicati nel contratto n. 20251S13 per l'inizio dei lavori ( febbraio
2022 ) sia imputabile alla che non ha, si ribadisce, tempestivamente consegnato alla CP_1 opponente il progetto al fine di consentirle di vistarlo entro il termine previsto in contratto e, conseguentemente, non ha neppure consentito alla opponente di approntare il cantiere per consentire alla il montaggio delle strutture prefabbricate. CP_1
Parte In altre parole, come riferito anche dal c.t.u. a pag. 16 della relazione “(…) se è vero che non ha comunicato il pronto cantiere, è altrettanto vero che non ha provveduto a redigere ed CP_1
Parte inviare i progetti a per l'approvazione (…)”.
Tanto precisato, deve ora evidenziarsi che il c.t.u. dopo aver ampiamente chiarito cosa dovesse intendersi per “fine lavori”, ha concluso a pag. 15 e 16 della sua relazione che “(…) in data 27 settembre 2021 i lavori non potevano essere considerati “ultimati” in quanto dovevano ancora essere eseguite le opere indicate come prescrizioni. L'unico documento tecnico che di fatto fa esplicito riferimento ad una data di fine dei lavori del lotti 1,2,3 è il “Certificato di collaudo statico delle struttura” redatto in data 7 febbraio 2022 dall'ing. Al paragrafo 4 di tale Persona_3 documento viene riportato che “i lavori concernenti le strutture sono iniziati in data 26 marzo 2021 come da comunicazione eseguita ed ultimati il 25 novembre 2021 come risulta dalla Relazione a struttura ultimata del D.L. depositata presso il Genio civile di Salerno in data 11 gennaio 2022” (…)”.
pagina 20 di 27 Il c.t.u., poi, sulla base di quanto riferito nella relazione conclude nel ritenere che “(…) la data effettiva di fine lavori è quella del deposito al Genio Civile ovvero 11 gennaio 2022 (…)”.
Fatta questa precisazione il c.t.u., in risposta al quesito n.1 – “(…) Riferisca il c.t.u. se la data di consegna della documentazione tecnica relativa al contratto 20251S16 dell'11.12.2021, fosse rilevante
o meno ai fini del secondo lotto di lavori - di cui al contratto 20251S13 stipulato nella medesima data dell' 11.12.2021- ed, in particolare, se i lavori di cui al contratto 20251S13 avrebbero potuto avere inizio solo a conclusione del primo contratto 20251S16, compresa la consegna della documentazione tecnica relativa a detto contratto 20251S16 – (…)”, ha riferito che “(…) La data di consegna della documentazione tecnica relativa al contratto n°20251S16 dell' 11 dicembre 2021 era rilevante ai fini dell'inizio dei lavori del secondo lotto in quanto tale documentazione era necessaria ed indispensabile per depositare la “fine lavori” al G.C.. I lavori di cui al contratto n°20251S13 potevano avere inizio solo a conclusione dei lavori relativi al primo contratto n°20251S16, così come previsto nella clausola riportata nel contratto stesso (…)”.
Tanto chiarito, il c.t.u. ha, poi, aggiunto a pag. 20 della relazione che “(…) CP_1 successivamente alla comunicazione dell'ottenimento del P.a C. ovvero successivamente al 22 febbraio
2022 avrebbe dovuto progettare le strutture, inviarle a RGM per la vidimazione, realizzare le strutture, trasportale in loco e iniziare il montaggio (…)”; a questo punto il c.t.u. aggiunge che “(…) in considerazione al fatto che in esecuzione al primo contratto dal momento della comunicazione a del P.a.C (02 aprile 2021)all'inizio del lavori delle strutture (21 giugno 2021) sono trascorsi CP_1
2 mesi e 19 giorni, ritiene che anche il montaggio delle strutture del lotto 5 avrebbero potuto iniziare entro il 30 giugno 2022, ovvero 4 mesi e 8 giorni dopo l'ottenimento del P.a.C comunicato il 22 febbraio 2022 (…).”
Le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. in risposta ai singoli quesiti poiché sono il risultato di una indagine analitica, completa, corretta e competente possono essere fatte proprie da questo Giudice in quanto non si ritiene che siano state minimamente scalfite dalle osservazioni alla c.t.u. formulate dalle parti, ove si pensi che, alle stesse, il c.t.u. ha fornito ampi chiarimenti nella relazione medesima.
Tanto premesso, deve ora evidenziarsi che, alla luce delle pattuizioni intercorse tra le parti - contenute nel contratto n. 20251S13-, il recesso da detto contratto esercitato dalla opponente e per cui
è causa, appare legittimo.
Ed, infatti, tenuto conto di quanto riportato nella c.t.u., emerge chiaramente che “(…) il progetto relativo al fabbricato non è stato restituito dalla RGM alla vistato in quanto la non lo CP_1 CP_1 ha predisposto (…)”.
pagina 21 di 27 Inoltre, per quanto sopra riferito, non sembra avere in questa sede alcuna rilevanza la circostanza che, a dire della opposta, la non avrebbe redatto il progetto ed i calcoli strutturali in CP_1
Parte quanto la non le aveva fornito la relazione geologica relativa al lotto 5.
Ed, infatti, il dovere di correttezza e buona fede, avrebbe imposto alla , qualora lo CP_1 avesse ritenuto effettivamente indispensabile, di richiedere tempestivamente alla RGM detta relazione geologica.
Di conseguenza, il mancato rispetto dei tempi indicati nel contratto per l'inizio dei lavori
( febbraio 2022 ) sembra che sia imputabile esclusivamente alla che non ha, si ribadisce, CP_1 consegnato alla opponente il progetto al fine di consentirle di vistarlo entro il termine previsto in contratto e, conseguentemente, approntare il cantiere per consentire alla il montaggio CP_1 delle strutture prefabbricate.
Pertanto, ove pure volessimo ritenere giustificato il ritardo della nella consegna alla CP_1 opponente della documentazione attestante la fine dei lavori relativi al primo contratto, tuttavia, deve evidenziarsi che la mancata tempestiva consegna da parte della alla opposta del progetto CP_1 per consentirle di vidimarlo e restituirlo entro il termine di giorni 75 previsto a pag. 8 del contratto in Parte parola, appare come una grave mancanza della che ha reso impossibile alla CP_1 rispettare l'ulteriore termine di giorni 30, pure previsto a pag. 8 del contratto in parola, per approntare il cantiere.
Ed è proprio questa grave mancanza della che , a parere di questo Giudice, ha reso CP_1 necessario uno slittamento dei tempi necessari per l' inizio dei lavori. Parte All'uopo occorre, ora, precisare che la non ha esercitato il diritto il recesso dal contratto per il fatto che la opposta le aveva comunicato di non poter rispettare il termine dell'inizio dei lavori - che l'opponente aveva indicato nella data del 20.06.2025-, ma, viceversa, ha comunicato il recesso dal contratto per il fatto che la oltre che ritenere di poter legittimamente riprogrammare CP_1
l' inizio dei lavori in data successiva al 30.06.2022, riteneva, altresì, di potersi avvalere anche dell'art. 17 di cui alle condizioni generali del contratto in parola e, dunque, di operare un incremento dei prezzi, secondo quanto stabilito nel suddetto articolo.
Tuttavia, a parere di questo Giudice, alla luce della c.t.u., l' interpretazione delle clausole contrattuali operata da non appare corretta. CP_1
Ed, infatti, a pag. 8 di detto contratto le parti avevano concordato che “(…) L'articolo 17 delle condizioni generali di appalto deve intendersi annullato purché il cliente consenta alla l'inizio CP_1 del montaggio entro il 30.06.2022 (…)”.
pagina 22 di 27 Come sopra già evidenziato, il c.t.u. a pag. 20 della relazione ha riferito che “(…) CP_1 successivamente alla comunicazione dell'ottenimento del P.a C. ovvero successivamente al 22 febbraio
2022 avrebbe dovuto progettare le strutture, inviarle a RGM per la vidimazione, realizzare le strutture, trasportale in loco e iniziare il montaggio. Il sottoscritto CTU in considerazione al fatto che in esecuzione al primo contratto dal momento della comunicazione a del P.a.C (02 aprile 2021) CP_1 all'inizio del lavori delle strutture (21 giugno 2021) sono trascorsi 2 mesi e 19 giorni, ritiene che anche il montaggio delle strutture del lotto 5 avrebbero potuto iniziare entro il 30 giugno 2022, ovvero
4 mesi e 8 giorni dopo l'ottenimento del P.a.C comunicato il 22 febbraio 2022 (…).”
Tanto premesso, considerato che il c.t.u. ha accertato che il montaggio delle strutture del lotto 5 avrebbero potuto iniziare entro il 30 giugno 2022, va da sé che la avrebbe potuto, al più, CP_1 pretendere solo uno slittamento dell'inizio dei lavori, per rendere detto lavoro compatibile con la sua sopraggiunta programmazione aziendale, ma non anche di avvalersi della clausola n. 17).
Ed, infatti, l'art. 17), laddove stabilisce che si conviene la revisione dei prezzi “(…) In caso di incrementi che dovessero intervenire tra la data della stipula del contratto e quella di inizio dei lavori
(…)”, non può essere interpretata nel senso che si conviene la revisione dei prezzi anche se la data di inizio dei lavori slitta per fatto imputabile alla e non alla R.G.M.. CP_1
Invero, a pag. 8 del contratto in parola le parti avevano stabilito che l'art. 17 doveva intendersi annullato se il cliente “(…) consenta (…)” alla l'inizio del montaggio entro il 30.06.2022. CP_1
Poiché nel caso in parola è pacifico che la opponente aveva consentito l'inizio del montaggio entro la suddetta data ed il c.t.u. ha accertato che era tecnicamente possibile per la iniziare CP_1 il montaggio entro detta data, va da sé che un eventuale slittamento di detta data da parte della per rendere detto lavoro compatibile con la sua sopraggiunta programmazione aziendale, CP_1 non poteva consentire alla opposta anche di rivedere i prezzi, soprattutto se, secondo quanto accertato dal c.t.u., il ritardo dell'inizio dei lavori è imputabile sostanzialmente al fatto che la non CP_1 aveva predisposto il progetto che la avrebbe dovuto restituire alla opposta vistato. Pt_1
Deve, pertanto, dichiararsi la inapplicabilità al caso in esame dell'art. 17 delle condizioni generali contenute nel contratto n. 20251S13.
Accertato pertanto che la ha legittimamente esercitato il proprio diritto di recesso per Pt_1 grave inadempimento della va da sé che la stessa ha diritto di ottenere dalla opposta il CP_1 doppio della caparra versata, ex art. 1385, comma secondo, c.c..
Infatti, a pag. 8 del citato contratto, sotto la voce “pagamento” si legge che il primo versamento pari al 10% del prezzo complessivo viene effettuato “(…) a titolo di caparra confirmatoria (…)” e, ai pagina 23 di 27 sensi dell'art. 1385, comma secondo, c.c., se la parte che ha ricevuto la caparra è inadempiente, “(…)
l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (…)”.
Poiché non risulta contestato che la ha versato una caparra di euro 52.000,00 oltre iva, Pt_1 deve ritenersi che la ha diritto alla restituzione della somma di euro 115.440,00 al lordo dell' Pt_1
IVA già corrisposta.
Invero, appare infondata la domanda con la quale la ha chiesto che, nel caso in cui CP_1 fosse stato ritenuto legittimo il recesso di RGM dal contratto in parola, quest' ultima fosse condannata a versare alla opposta la somma di euro 11.440,00 versata a titolo di IVA “(…) in quanto indebitamente compresa nel conteggio di raddoppio della caparra confirmatoria per il contratto risolto (…)”.
La domanda appare infondata in quanto, nel caso in esame, il contratto non ha avuto esecuzione Parte per inadempimento della e la ha receduto legittimamente;
di conseguenza, l'IVA CP_1
Parte versata non può restare a carico della , perché non si è mai realizzata l'operazione imponibile.
Invero, presupposto dell'IVA è l' esecuzione della prestazione;
l'IVA si applica solo se c'è una prestazione imponibile;
di conseguenza, se il contratto è stato risolto o, come nel caso in parola, vi è stato recesso prima dell'esecuzione, e nessun servizio è stato reso, allora non si è verificato il presupposto impositivo.
Pertanto, la a diritto anche alla restituzione della somma che ha pagato a titolo di IVA. Pt_1
Ciò posto, deve ora evidenziarsi che se, certamente, sussiste in capo alla il diritto a
CP_1 percepire la somma di cui al d.i. opposto- atteso che parte opponente non contesta che l'importo richiesto da con il ricorso per decreto ingiuntivo corrisponda esattamente al residuo prezzo
CP_1 dovuto in relazione al primo contratto n. 20251S16, completamente eseguito dalla
CP_1 tuttavia, deve accogliersi la domanda di parte opponente con la quale si chiede la compensazione di detto importo – pari ad euro 115.440,00 per sorta capitale - con la somma dovuta da alla
CP_1 ex art. 1385, comma secondo, c.c.. Pt_1
Deve, pertanto, dichiararsi la compensazione tra i predetti due crediti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, nonché l'ordinanza del 16.03.2023 nella parte in cui è stata concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
Di conseguenza, deve, altresì, disporsi, per l'effetto, la condanna di parte opposta a restituire alla opponente tutto quanto quest' ultima abbia pagato in sede di esecuzione dell'ordinanza del 16.03.2023 con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
pagina 24 di 27 Non appare, viceversa, opportuno accogliere la domanda di parte opponente di condanna della al risarcimento dei danni per responsabilità della opposta sia nella esecuzione del primo CP_1 contratto n. 20251S16 che in esecuzione del secondo contratto n. 20251S13.
Ed, infatti, ove pure volessimo, in relazione al primo contratto n. 20251S16, ritenere che la si fosse resa gravemente inadempiente - in quanto, a dire della opponente, doveva essere CP_1 imputato alla opposta il ritardo nella consegna della documentazione tecnica necessaria per collaudare le strutture realizzate nei lotti 1, 2 e 3 -, tuttavia, la domanda, sotto il profilo del quantum debeatur, è rimasta alquanto generica, indeterminata e non provata;
né è possibile procedere alla quantificazione dei danni attraverso una integrazione di c.t.u., richiesta dalla parte opponente, atteso che, è noto, la c.t.u. non è un mezzo di prova e non può, pertanto, essere utilizzata per colmare le carenze probatorie delle parti.
Alle stesse conclusioni deve giungersi in ordine alla domanda di parte opponente di condanna della al risarcimento dei danni per responsabilità della opposta nella esecuzione del CP_1 secondo contratto n. 20251S13; ciò in quanto anche detta domanda, sotto il profilo del quantum debeatur, è rimasta alquanto generica, indeterminata e non provata.
Non resta, pertanto, che rigettare la domanda di parte opponente di condanna della CP_1 al risarcimento dei danni per responsabilità della opposta sia nella esecuzione del primo contratto n.
20251S16 che in esecuzione del secondo contratto n. 20251S13.
Devono, inoltre, rigettarsi le domande ex art. 96, comma primo, secondo e terzo, c.p.c. avanzate sempre da parte opponente, non sussistendone i presupposti di legge.
Passando, ora, alle domande di , alla luce di quanto sopra riportato, e ribadito che la CP_1
Parte
ha legittimamente esercitato il diritto di recesso dal contratto n. 20251S13, va da sé che deve rigettarsi la domanda riconvenzionale con la quale, in relazione a detto contratto n. 20251S13, la Parte opposta chiede di condannare la al risarcimento del danno “(…) nella misura del 20% del corrispettivo di contratto fissata dall'art.19 delle sue condizioni generali e dunque (affermato il diritto di a trattenere l'importo di euro 52.000,00 percepito alla firma del contratto) condannare CP_1
a versare a l'ulteriore somma di euro 52.000,00 oltre interessi di mora dalla data di Pt_1 CP_1 questa SA e fino al saldo effettivo (…)”.
Infondata, per quanto sopra riferito, appare anche la domanda con la quale la chiede, CP_1
Parte circa il contratto n.20252S16, che, nel caso in cui fosse stato ritenuto legittimo il recesso di da Parte detto contratto, la fosse condannata a versare a la somma di euro 11.440,00 versata CP_1
pagina 25 di 27 a titolo di IVA “(…) in quanto indebitamente compresa nel conteggio di raddoppio della caparra confirmatoria per il contratto risolto (…)”.
Ed, infatti, si ribadisce la domanda appare infondata atteso che, nel caso in esame, il contratto non Parte ha avuto esecuzione per inadempimento della e la ha receduto legittimamente;
di CP_1
Parte conseguenza, l'IVA versata non può restare a carico della , perché non si è mai realizzata l'operazione imponibile.
Pertanto, la a diritto anche alla restituzione della somma che ha pagato a titolo di IVA. Pt_1
In conclusione, deve essere rigettata anche la domanda della con la quale si chiede la CP_1
Parte condanna della a versare a la somma di euro 11.440,00 versata a titolo di IVA sulla CP_1 caparra in questione.
Ogni altra domanda, eccezione e questione resta assorbita nella presente decisione.
Quanto alle spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. e dei limiti in cui sono state accolte le domande – come segue: euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 4.253,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sull' opposizione ad d.i. n. 619/2022, proposta da nei confronti di nonché sulle ulteriori domande avanzate da Parte_1 Controparte_1 entrambe le parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la inapplicabilità al caso in esame dell'art. 17 delle condizioni generali contenute nel contratto n. 20251S13;
2. dichiara, per l' effetto, che la ha legittimamente esercitato il proprio Pt_1 diritto di recesso per grave inadempimento della CP_1
3. di conseguenza a diritto di ottenere dalla opposta il doppio della caparra Pt_1 versata, ex art. 1385, comma secondo, c.c., al lordo dell'IVA, pari ad euro 115.440,00;
4. dichiara, altresì, che sussiste il diritto della a percepire la somma di CP_1 cui al d.i. opposto pari ad euro 115.440,00;
5. per l'effetto, operata la compensazione tra i due crediti di cui sopra, revoca il d.i. opposto e, di conseguenza, revoca, altresì, l'ordinanza del 16/03/2023 nella parte in cui è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 619/2022;
6. dispone, per l'effetto, la condanna di parte opposta a restituire alla opponente tutto quanto quest' ultima abbia pagato in esecuzione dell'ordinanza del 16.03.2023 con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto;
pagina 26 di 27 7. rigetta la domanda di parte opponente di condanna della al CP_1 risarcimento dei danni relativamente sia al primo contratto n. 20251S16 che al secondo contratto n. 20251S16;
8. rigetta le domande, ex art. 96, commi primo, secondo e terzo, c.p.c.;
9. rigetta la domanda della con la quale si chiede la condanna della CP_1
Parte
a pagare a la somma di euro 11.440,00, versata da a titolo di CP_1 CP_1
IVA sulla caparra in questione;
10. rigetta la domanda riconvenzionale di con la quale, in relazione al CP_1
Parte contratto n. 20251S13, chiede di condannare la al risarcimento del danno;
11. ogni altra domanda, eccezione e questione resta assorbita nella presente decisione;
12. condanna la parte opposta a rimborsare alla le spese di lite, che si Parte_1 liquidano in € 1.241,00 per spese, € 14.103,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese
Generali, IVA, CPA se dovute, da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari;
13. pone definitivamente a carico della l'importo liquidato a titolo di spese e CP_1 compensi nel procedimento monitorio.
Arezzo, 17/09/2025
IL GIUDICE
DR. SSA CARMELA LABELLA
pagina 27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr. ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1906/2022 R.G. promossa da:
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti GALLAI FRANCESCO , MESSINA LAURA e VITALE
GIUSEPPE, elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da procura in atti
PARTE OPPONENTE contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall' avv. TAFI FRANCESCO elettivamente domiciliata presso lo studio dell' avv. TIRADRITTI FRANCESCA, come da procura in atti
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l' udienza cartolare del 14.05.2025, gli avv.ti MESSINA LAURA e VITALE GIUSEPPE, per la parte opponente, concludono come segue: “(…) In via subordinata, l'opponente si riporta integralmente a tutti i propri precedenti scritti difensivi ivi incluse le note di trattazione scritta, ed in particolare alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per come integrate nella propria memoria ex art. 183 - comma 6 - n. 1) c.p.c. ed impugna e contesta tutto quanto sin qui ex adverso dedotto e prodotto, chiedendo che la causa sia assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190
pagina 1 di 27 c.p.c. (…)”; segnatamente concludono come segue “(…) Per tutto quanto sopra, anche alla luce dell'avvenuto pagamento sotto precetto delle somme di cui al D.I. opposto, si precisa la domanda come segue. “Voglia il Giudice, contrariis reiectis anche in via riconvenzionale: A) accertare e dichiarare - anche ai sensi dell'art 1359 C.C. - l'avveramento della condizione prevista nel contratto nr. 20251S13 per l'inapplicabilità dell'art 17 delle condizioni generali di contratto;
B) accertare e dichiarare la legittimità del recesso dell'opponente ai sensi dell'art. 1385 C.C. e condannare, quindi, l'opposta alla somma di €. 115.440,00 pari al doppio della caparra versata al lordo dell'I.V.A. già corrisposta e per
l'effetto, previa compensazione dei crediti, dichiarare nullo, inefficace e, comunque, da revocare
l'opposto decreto ingiuntivo;
C) in subordine accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'opposta in relazione al contratto nr. 20251S16 e condannare quindi l'opposta al relativo risarcimento dei danni pari alla somma di €. 115.440,00 pari al doppio della caparra versata al lordo dell'I.V.A. in relazione al contratto nr. 20251S13 e per l'effetto dichiarare nullo, inefficace e, comunque, da revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
D) per l'effetto condannare l'opposta alla restituzione della somma di €. 133.554,82 oltre interessi legali di mora ex D.Lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria a decorrere dal 21.4.2023 e sino alla effettiva data di restituzione;
E) accertare e dichiarare che il contegno dell'opposta esuli dai canoni di cui all'art. 1375 C.C. ovvero concreti un illecito aquilano;
F) per l'effetto, in via subordinata a precedenti punti A), B), C) e D), condannare l'opposta ai sensi dell'articolo 1223 C.C. ovvero ex art. 2043 C.C. alla somma di €.
115.440,00 e quindi, previa compensazione dei crediti, dichiarare nullo, inefficace e, comunque, da revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
G) per l'effetto condannare l'opposta alla restituzione della somma di €.
133.554,82 oltre interessi legali di mora ex D.Lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria a decorrere dal
21.4.2023 e sino alla effettiva data di restituzione;
H) sempre in ragione della malafede contrattuale ovvero colpa o dolo dell'opposta nell'esecuzione del contratto n. 20251S16 condannarla all'ulteriore somma di €. 313.540,00 ovvero a quella che sarà ritenuta di giustizia da determinarsi in via equitativa anche a mezzo C.T.U. per i ritardi nel completamento del complessivo intervento edilizio;
I) in via ancor più subordinata, accertata la non imputabilità dei ritardi in capo alla R.G.M., detrarre dall'importo di €. 115.440,00 oggetto del decreto ingiuntivo opposto quella di €. 63.440,00 corrisposta dalla a titolo di acconto/caparra in relazione al contratto n. 20252S16; L) per l'effetto, previa Pt_1 compensazione dei crediti, dichiarare nullo, inefficace e, comunque, da revocare l'opposto decreto ingiuntivo in parte qua e dunque condannare l'opposta alla restituzione della suddetta somma (per
pagina 2 di 27 come maggiorata dall'opposta di interessi sino alla data del pagamento) oltre interessi legali di mora ex D.Lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria a decorrere dal 21.4.2023 e sino alla effettiva data di restituzione;
M) condannare l'opposta per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ai sensi del primo e del terzo comma;
N) condannare l'opposta per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ai sensi del secondo comma;
O) rigettare la domanda riconvenzionale dell'opposta perché infondata in fatto e comunque in diritto;
P) In via gradata ridurre ad equità gli importi della penale ivi prevista;
Q) sempre e comunque con vittoria di competenze e spese di giudizio, da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari” (…)”;
l'avv. TAFI FRANCESCO , per la parte opposta, conclude come segue: “(…) riportandosi ai propri atti e documenti di causa, chiede che la causa sia trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di SA conclusionale e di memoria di replica e precisa come in appresso le proprie conclusioni: piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Arezzo ogni contraria istanza, eccezione e Parte domanda disattese e respinte, dichiarata la inammissibilità delle domande nuove proposte da con la propria prima memoria ex art.183 cpc, in accoglimento delle ragioni addotte da nei CP_1 propri atti di causa, previa conferma della forza esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, a) circa il contratto n.20252S16 del 11.12.2020 (contratto eseguito): a.
1. in tesi: respingere l'opposizione proposta dalla società opponente per la sua infondatezza in fatto ed in diritto e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
a.
2. in ipotesi: per il contestato caso in cui sia ritenuto Parte Parte legittimo il recesso di dal contratto ineseguito n.20251S13, condannare comunque a versare a la somma di euro 11.440,00 in quanto indebitamente compresa nel conteggio di CP_1 raddoppio della caparra confirmatoria per il contratto risolto;
b) circa il contratto n.20251S13 del
11.12.2020 (contratto ineseguito): b.
1. dichiarare illegittimo il recesso di da tale contratto Pt_1 per la insussistenza delle condizioni di applicazione in suo favore del regime della caparra confirmatoria e dunque dichiarare illegittimo l'incameramento del doppio della caparra operato da sul contratto medesimo;
b.
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Pt_1
Parte ritenere e dichiarare che l'illegittimo recesso di dal contratto medesimo costituisce CP_1 grave inadempimento da sanzionarsi confermando la risoluzione del contratto medesimo per suo Parte inadempimento;
b.
3. per l'effetto condannare al risarcimento del danno nella misura del 20% del corrispettivo di contratto fissata dall'art.19 delle sue condizioni generali e dunque (affermato il diritto di a trattenere l'importo di euro 52.000,00 percepito alla firma del contratto) condannare CP_1
a versare a l'ulteriore somma di euro 52.000,00 oltre interessi di mora dalla data di Pt_1 CP_1 questa SA e fino al saldo effettivo;
c) con vittoria di spese e competenze di lite. in ipotesi
pagina 3 di 27 istruttoria: qualora il Giudice non ritenga di accogliere le conclusioni di tesi di in base al CP_1 quadro istruttorio corrente, insiste per la ammissione di prova testimoniale (…)”; CP_1
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato (da ora in poi denominata anche solo Parte_1
, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 619/2022; segnatamente esponeva che essa Pt_1 si era aggiudicata dei terreni destinanti a nuovi insediamenti produttivi ubicati a Salerno Parte_1 nel Comune di San Severino in Località Curteri ed in data 10.12.2020 aveva presentato al Comune di
Mercato San Severino due istanze tese al rilascio del premesso di costruire di cui la prima per la trasformazione dei lotti 1, 2 e 3, la seconda per la trasformazione del lotto 5; che in data 11.12.2020 essa R.G.M. aveva sottoscritto con la appositi contratti per la fornitura e posa in opera di due CP_1 strutture prefabbricate di cui una di maggiori dimensioni da allocare sui lotti 1, 2 e 3 (contratto n.
20252S16) ed una più piccola da allocare sul lotto 5 (contratto n. 20251S13 ); che in relazione ad entrambi i contratti essa R.G.M. aveva versato una caparra/acconto del 10% del relativo valore e precisamente: €. 52.000 oltre I.V.A. e, quindi, €. 63.340,00 in relazione al contratto n. 20251S13 per il quale aveva emesso la fattura n. 798/2020; €. 95.000,00 oltre I.V.A. e, quindi, €. 115.900,00 in relazione al contratto n. 20252S16 per il quale aveva emesso la fattura n. 797/2020; che nel contratto relativo ai lotti 1, 2 e 3 era stato previsto quale inizio del montaggio maggio/giugno 2021 e “(…) comunque non prima di: 75 giorni dalla restituzione del disegno Baraclit integralmente vistato;
30 giorni dalla comunicazione scritta del cliente dell'avvenuto approntamento del cantiere e della disponibilità dello stesso a ricevere strutture prefabbricate. Il cliente si impegna altresì a dare pronta e tempestiva comunicazione a dell'avvio delle opere di fondazione e relativo programma di CP_1 realizzazione (…)” (doc. n. 9); che nel contratto relativo al lotto 5 era stato previsto che il montaggio avrebbe avuto inizio “(…) Di seguito alla fine dei lavori dei lotti 1-2-3 e Palazzina di cui alla proposta
d' ordine n. 20252S16, comunque entro febbraio 2022 w comunque non prima di: 75 giorni dalla restituzione del disegno integralmente vistato;
30 giorni dalla comunicazione del cliente CP_1 dell'avvenuto approntamento del cantiere e della disponibilità dello stesso a ricevere strutture prefabbricate (…)” (doc. n. 10); che, inoltre, nel contratto relativo ai lotti 1, 2 e 3 era stato, poi, stabilito che “(…) L'art. 17 delle condizioni generali di appalto deve intendersi annullato purché il cliente consenta alla l' inizio del montaggio entro il 31/12/2021 (…)”; invece nel contratto CP_1 relativo al lotto 5 era stato stabilito che “(…) L'art. 17 delle condizioni generali di appalto deve intendersi annullato purché il cliente consenta alla l' inizio del montaggio entro il 31/12/2022 CP_1
pagina 4 di 27 (…)”; che, previa trasmissione della della documentazione necessaria per la denuncia Controparte_1 dei lavori al Genio Civile;
esecuzione delle opere fondali;
ed a fronte della corresponsione dell'ulteriore acconto: - di euro €. 95.000,00 oltre I.V.A. e, quindi, €. 115.900,00 (doc. n° 16) giusta fattura n. 88/2021 (doc. n. 17) al momento della restituzione alla Baraclit dei disegni vistati;
ed €.
190.000,00 oltre I.V.A. e, quindi, €. 231.800,00 il successivo 26.6.2021(doc. n° 18) giusta fattura n.
363/2021 (doc. n. 19); i lavori di edificazione dei lotti 1,2 e 3 avevano avuto inizio il 23 giugno del
2021; che, quindi, avviato e concluso il montaggio della struttura prefabbricata essa aveva Pt_1 giustamente, corrisposto le ulteriori rate per il pagamento del prezzo e, precisamente: €. 190.000,00 oltre I.V.A. e, quindi, €. 231.800,00 il 29.9.2021 (doc. n° 20) giusta fattura n. 505/2021 (doc. n. 21); €.
83.600,00 l'1.12.2021 (doc. n° 22), €. 66.665,00 il 2.2.2022 (doc. n° 23), €. 60.000,00 il 2.2.2022 (doc.
n° 24), €. 126.665,00 il 2.3.2022 (doc. n° 25) in relazione alla fattura n. 862/2021 (doc. n 27) per come corretta con la nota di credito n. 80/2022 (doc. n 28); la ulteriore somma di €. 33.923,99 (doc. n° 26) per come di seguito essa esponente avrebbe chiarito;
che, infatti, già in relazione ai lavori di edificazione dei lotti 1, 2 e 3 tra essa e la erano sorti i primi screzi;
che, invero, al Pt_1 CP_1 momento della conferma della struttura prefabbricata la - sulla base delle indicazioni dell'Ente Pt_1 esplicitate nel permesso di costruire n° 6 del 24.2.2021 – aveva ordinato alla delle piccole CP_1 varianti che l'opposta aveva eseguito senza in alcun modo comunicare variazioni dei prezzi;
che, tuttavia, dopo la conclusione del montaggio (la fattura n. 505/2021 per l'acconto del 20% a fine montaggio era dell' agosto 2021) in data 5.11.2021, l'opposta aveva richiesto sulla base di una propria quantificazione una maggiorazione di €. 38.400,00 oltre I.V.A. per i diversi lavori eseguiti (doc. n. 29); che, in risposta, essa opponente aveva evidenziato la propria volontà di corrispondere i costi per i maggiori lavori, richiedendo - però – una indicazione analitica delle lavorazioni fatte onde poterne verificare la congruità (doc. n. 30); che solo a seguito dello scambio di diverse P.E.C. (doc.ti n. 31 e
32) e l'emissione della fattura n. 862/2021, la - non senza una certa ritrosia posto che Controparte_1
“(…) Non è possibile darti dei riferimenti come se fosse una costruzione Lego, la prefabbricazione non
è composta da "prezzi unitari (…)" (doc. n. 35) -aveva trasmesso l'indicazione analitica dei prezzi
(doc. n. 33) che però era stata contestata da essa opponente, dapprima, nei diversi incontri che si erano susseguiti (a fronte dei quali l'opposta aveva confessato che “(…) Sinceramente 15.000 € per noi non sono davvero accettabili, soprattutto a fronte di un lavoro per il quale siamo andati davvero sotto- costo (materie prime e scontistica cliente davvero impressionante (…)”, doc. n. 36) e di poi tramite nota pec del proprio D.L. con cui detti maggiori costi - previa analisi analitica di ogni lavorazione - erano stati quantificati in €. 18.601,63 oltre I.V.A. (doc. n. 34); che, subito dopo detta nota, la CP_1 aveva accettato il minor importo per come quantificato dalla con la nota di credito n.
[...] Pt_1
pagina 5 di 27 80/2022 (doc. n 28); che, per quanto sopra, forse per l'emergenza epidemiologica (come sostenuto dall'opposta), forse ancora per quanto meglio si sarebbe esposto, la aveva ritardato di Controparte_1 molto l'adempimento delle proprie ulteriori obbligazioni;
che in particolare, concluso il montaggio delle strutture prefabbricate già alla fine di settembre, l'opposta malgrado le reiterate e continue richieste della D.L. e di poi di essa opponente solo a gennaio 2022 aveva trasmesso ad essa R.G.M. la documentazione tecnica necessaria per procedere all'ultimazione dei lavori strutturali eseguiti;
che, invero, con nota pec del 17.11.2021 la D.L. aveva comunicato all'opposta che “(…) dopo la richiesta per le vie brevi al vs tecnico di riferimento, con la presente si rappresenta l'urgenza di inviarmi ah horas i certificati delle prove sui materiali (ferro e calcestruzzo), emessi dai laboratori autorizzati, nel caso di strutture prefabbricate i relativi Certificati d'origine, onde consentire allo scrivente studio di completare l'iter amministrativo presso gli Uffici del Genio Civile di Salerno, consentendo in tal modo il collaudo delle strutture (….)” (doc. n. 37); che vista, poi, l'inerzia della la R.G.M. con Controparte_1 nota pec del 30.11.2021(doc. n. 38) nel ribadire le richieste del tecnico era stata costretta a comunicare che “(…) Preciso a riguardo, tuttavia, che qualora la documentazione sopra richiesta non dovesse pervenire nei termini indicati sarò mio malgrado costretto a sospendere il corso dei pagamenti a tutela dei diritti della società da me rappresentata (…)”; che, infatti, la documentazione tecnica richiesta era essenziale a concretare il bene della vita avuto di mira dall'opponente al momento della sottoscrizione del contratto con l'opposta; che, a dire di essa opponente, era di tutta evidenza, invero, che oggetto del negozio non fosse stato sic et simpliciter la fornitura ed il montaggio di elementi prefabbricati quanto la fornitura ed il montaggio di un complesso di elementi che, in quanto collaudabili, potessero concretare una ben specifica funzione economico-sociale, ovvero, accogliere un'attività produttiva;
che l' ingiustificato ostruzionismo dell'opposta, da un lato, aveva posto legittimi dubbi sul suo adempimento, d'altro aveva impedito ad essa opponente di dimostrare anche agli Istituti di credito la proficuità dell'investimento sino ad allora sostenuto;
che, tuttavia, malgrado l'esplicito rinvio all'autotutela contrattuale, ancora il 20.12.2021 (doc. n. 37) la D.L. aveva comunicato che dopo numerose telefonate con tale di addetto all'emissione e invio dei certificati Persona_1 CP_1 relativi alle prove emessi dai laboratori autorizzati, relativi strutture prefabbricate, i relativi Certificati
d'origine, indispensabili per la definitiva chiusura dei lavori strutturali denunciati al Genio Civile di
Salerno, e nonostante le telefonate dei giorni 16, 20 e 21 dicembre, non si riusciva ancora ad avere certezza dell'emissione e invio dei predetti documenti;
che, quindi, solo dopo l'ulteriore nota pec di essa R.G.M. del 27.12.2021 (doc. n. 39), con nota pec del 30.12.2021 (doc. n. 40) la CP_1 rilevando che “(…) A causa di alcuni casi di Covid che hanno colpito gli impiegati degli uffici
stiamo provvedendo a smaltire il pregresso delle pratiche rimaste fino ad oggi in sospeso CP_1
pagina 6 di 27 (…)” aveva anticipato in via telematica la documentazione richiesta inviando poi gli originali nel gennaio 2022; che, i ritardi nell'adempimento delle proprie obbligazioni da parte della (ritardi CP_1 che, peraltro, erano stati denunciati all'opposta anche all'inizio e durante le operazioni di montaggio - doc.ti n. 41 e 42), avevano comportato che solo a fine gennaio essa opponente era riuscita a chiudere i lavori strutturali dei lotti n 1, 2 e 3; che infatti, ricevuta la suddetta documentazione solo l'11.1.2022
l'opponente aveva potuto presentare al Genio Civile la Relazione a Struttura ultimata ex art 6 della L.
1086/71 (doc. n. 43) e solo il 7.2.2022 aveva potuto depositare il Certificato di LL ST (doc.
n. 44); che, ultimati come sopra i lavori ancorché per colpa della con 5/6 mesi di ritardo, essa CP_1 aveva potuto sbloccare le risorse economiche necessarie per l'ordinato sviluppo del proprio Pt_1 cronoprogramma ed aveva potuto, quindi, avviare i lavori inerenti al lotto 5 in relazione al quale erano stati conclusi i necessari sub-procedimenti e risolte le problematiche relative all'impossibilità di ottenere una deroga da parte delle Ferrovie dello Stato per la riduzione della fascia di rispetto dagli originari 30 mt. a 16 mt. (come emergeva dal titolo edilizio la deroga era stata concessa a 20 mt.); che, pertanto, conseguito il permesso di costruire n. 7 del 18.2.2022 (doc. n° 45), nell'immediatezza - e cioè in data 22.2.2022 - lo aveva trasmesso all'opposta (doc. n° 46) invitando la opposta a procedere a tutto quanto di sua competenza ed “(…) a trasmettere la documentazione tecnica (…) per il deposito dei calcoli all' ufficio regionale del genio civile (…) consentendo di realizzare le opere propedeutiche al vs montaggio previsto per il mese di giugno 2022 (…)”; che, però, a fronte della suddetta richiesta la con nota del 28.2.2022 (doc. n 47) “(…) rilevata la mancata osservanza della tempistica dei CP_1 termini posti a vostro carico alla pagina 8 del contratto nr. 20251S13 del 11.12.2020 (…)” aveva evidenziato che il successivo corso delle prestazioni e degli adempimenti avrebbe dovuto essere riprogrammato secondo le prescrizioni ed i criteri di cui all'art. 4 delle Condizioni Generali di Appalto;
che tale nota era stata quindi riscontrata da essa R.G.M. dapprima con nota pec del 3.3.2022 (doc. n
48) e quindi con nota pec del 10.3.2022 (doc. n 49) con cui essa opponente aveva diffidato l'opposta; che, di poi, a seguito di una ulteriore pec dell'opposta (doc. n 50) con cui si ribadiva quanto precedentemente affermato, essa R.G.M. con nota del 23.3.2022 (doc. n 51) aveva evidenziato che pur volendo comprendere le difficoltà organizzative della nella realizzazione dell'intervento Controparte_1 nei termini stabiliti e, dunque, la necessità di riprogrammarne le tempistiche risultasse difficile comprendere perché - ad oltre un mese dalla trasmissione del permesso di costruire -la società non avesse ancora inviato la documentazione (disegno tecnico e scarichi in fondazione) necessaria ad essa per poter procedere all'avvio dei lavori scavi, fondazioni, allestimento aree cantiere etc.) Pt_1 propedeutici a quelli che avrebbe dovuto effettuare l'opposta; che, tuttavia, nel pieno rispetto della buona fede contrattuale nella stessa nota essa i era dichiarata “(…) disponibile a sottoscrivere Pt_1
pagina 7 di 27 un addendum al contratto che consenta lo slittamento dei termini di inizio dei lavori di montaggio
(ancorché tanto le comporti un palese danno), purché ciò, ovviamente, non vada ad incidere sulla invarianza dei prezzi contrattuali e la dilatazione dei tempi sia ragionevole (…)”; che, però, l'opposta con nota pec del 6.4.2022 (doc. n 52) ancora una volta sostenendo la responsabilità della veva Pt_1 disvelato le proprie reali intenzioni rilevando che nella riprogrammazione dell'intervento avrebbe dovuto trovare applicazione il meccanismo di revisione dei prezzi secondo i riferimenti e la formula di calcolo di cui all'art.17 CGA e per tutto l'arco temporale in esso previsto allegando, peraltro, apposita nota della circa il che, in risposta, essa R.G.M. con nota pec del 13.4.2022 CP_2 Parte_2
(doc. n 53) aveva evidenziato che se i riferimenti temporali contenuti nel contratto, astrattamente potevano definirsi non essenziali, sicuramente il prezzo lo era e, dunque, il concretizzarsi della volontà della di subordinare il proprio adempimento al pagamento di maggiori oneri (circostanza sino CP_1 alla nota del 6.4.2022 solo ipotetica), posto che essa R.G.M. stessa non aveva alcun interesse a conseguire il bene ad un prezzo diverso da quello contrattualizzato, legittimava il suo recesso ai sensi dell'art. 1385 C.C.; che, quindi, essa R.G.M. contestualmente aveva provveduto al pagamento della somma di €. 33.923,99 (doc. n 26) ovvero la differenza tra quanto era ancora dovuto all'opposta in relazione al contratto n. 20252S16 e quanto dovutole quale doppio della caparra in relazione al contratto n. 20251S13 oltre l'iva corrisposta proprio per detta caparra (in sostanza €. 63.440,00 +
52.000,00); che malgrado tutto quanto sopra e malgrado trattenesse ancora in cassa la somma di €.
63.440,00 percepita in relazione al contratto n. 20252S13 che essa R.G.M. aveva espressamente fatto oggetto di recesso, l'opposta senza in alcun modo accennare alle suddette circostanze aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n° 619/2022 che, notificato in data 11.6.2022 (doc. n. 1), era oggetto della opposizione;
che, a dire di essa esponente, era evidente come il contegno dell'opposta esulava dai canoni di cui all'art. 1375 C.C. nella parte in cui, onde sottrarsi ad “(…) un lavoro per il quale siamo andati davvero sotto-costo (materie prime e scontistica cliente davvero impressionante (…)” (doc. 36), ed in relazione al quale, dunque, non aveva margini per coprire il notorio aumento del costo delle materie prime e dell'energia (pur essendosi a tanto obbligata tramite la rinuncia all'adeguamento dei prezzi), aveva procrastinato sino ad inizio gennaio 2022 l'invio della documentazione necessaria ad essa R.G.M. per chiudere i lavori per i lotti 1, 2 e 3 e ciò ancorché: a) detta documentazione, come risultava per tabulas (doc. n. 40), fosse nella disponibilità dell'opposta sin dall'12.11.2021 (nessuna delle certificazioni trasmesse riporta una data successiva) e che, peraltro, riguardando elementi prodotti al più entro fine agosto 2021 avrebbero potuto essere fornita già il successivo mese di settembre alla chiusura del montaggio;
che, infatti, come risultava evidente dagli estremi di produzione l'ultimo elemento ad essere stato realizzato porta una data di fine lavorazione del 24.8.2021 mentre la fattura n. pagina 8 di 27 505/2021 avente ad oggetto rata 20% prevista a fine montaggio strutture in c.a. era stata emessa dall'opposta il 4.8.2021 e saldata da essa R.G.M. il 29.9.2021 subito dopo il verbale di consegna lavori del 27.9.2021 (doc. n. 54); che in quel determinato frangente storico (II° semestre 2021) l'emergenza epidemiologica da Covid non poteva essere – salvo casi eccezionali – considerata causa di forza maggiore, visto il notevole lasso di tempo che le imprese avevano avuto per dotarsi di strumenti (come ad esempio il ricorso allo smart working) che avrebbero permesso l'adempimento di obbligazioni che - quali quella nel caso di specie - non richiedevano necessariamente il lavoro in presenza;
che come espressamente evidenziato da essa R.G.M. già con la pec del 20.7.2021 (doc. n. 42) l'omessa chiusura dei lavori per i lotti 1, 2 e 3 avrebbe potuto comportare uno slittamento di quelli di avvio del lotto 5, circostanza, questa, evidenziata anche in sede contrattuale laddove era stato - come detto - espressamente previsto che l'inizio dei lavori del lotto 5 sarebbe avvenuto solo a seguito della ultimazione di quelli relativi ai lotti 1, 2 e 3; che, infatti, a fronte di termini non essenziali (essendo la data ultimativa dell'inizio dei lavori espressamente derogata negli stessi contratti) recriminare “(…) la mancata osservanza della tempistica dei termini posti a vostro carico alla pagina 8 del contratto nr.
20251S13 del 11.12.2020 (…)” onde farne scaturire il mancato avveramento della condizione per l'inapplicabilità dell'art. 17 delle condizioni di contratto, faceva assurgere il denunciato inadempimento della in relazione al contratto nr. 20251S16 a mala fede esecutiva;
che, peraltro, quanto Controparte_1 sopra risultava ancora più evidente laddove si fosse considerato che ancorché la comunicazione del permesso di costruire fosse stata del 22.2.2022 (doc. n° 45) sussistevano tranquillamente i tempi per procedere all'inizio dei lavori entro giugno 2022; che, infatti, in relazione alla struttura da montare sui lotti 1, 2 e 3 - struttura di dimensioni molto maggiori rispetto a quella da montare sul lotto 5 (m. 57,92
x 92,82 + 65,00 x 12 la prima a fronte 40 x 65,01 per la seconda) e dal costo quasi doppio - essa
R.G.M. aveva inviato il permesso di costruire n° 6 del 24.2.2021, confermando il relativo ordine, solo il
25.2.2021 ed i lavori avevano avuto inizio come detto il 23.6.2021; che, d'altra parte, ove tanto valore l'opposta attribuiva alla propria organizzazione interna altrettanto avrebbe dovuto attribuirne a quella di essa opponente e, quindi, fin da agosto 2021 adempiere alla proprie obbligazioni;
che il contegno della risultava, ancor da ultimo, aggravato anche dal fatto che, come detto, essa R.G.M. aveva CP_1 dichiarato (doc. n 51) di essere disponibile - purché ciò non fosse andato ad incidere sulla invarianza dei prezzi contrattuali e la dilatazione dei tempi fosse stata ragionevole – ad acconsentire ad uno slittamento dei termini contrattuali con sua rinuncia a tutti i danni maturati e maturandi;
che ai sensi dell'art. 1359 C.C. “La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa”; che, nella specie il dimostrato inadempimento o ritardo nell'adempimento della (dapprima in relazione al contratto nr. CP_1
pagina 9 di 27 20251S16 e, di poi, in relazione al contratto nr. 20251S13) avevano di fatto impedito ad essa R.G.M. di apprestare il cantiere con le opere fondali e, quindi, sono eziologicamente collegati al mancato avveramento della condizione;
che, inoltre, il mancato rispetto del dovere di buona fede nella esecuzione del contratto poteva integrare diretta violazione degli obblighi contrattualmente assunti e determinare un danno patrimoniale comprensivo sia della perdita subita sia del mancato guadagno ai sensi dell'art. 1223 c.c. (Cass. 10549 del 3.6.2020); che, nella specie, per tutto quanto evidenziato e provato documentalmente, a dire di essa opponente, era evidente la riconducibilità del contegno dell'opposta ad un disegno palesemente orientato nel tempo a sottrarsi ai propri obblighi contrattuali;
che, d'altra parte, ai sensi dell'art. 2043 del C.C. “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”; che, nella specie,
l'opposta si era liberamente determinata a non inviare sino al gennaio 2022 la documentazione tecnica necessaria ad essa R.G.M. in relazione al contratto nr. 20251S16 pur conoscendo, quale soggetto professionale altamente specializzato, la natura essenziale di detta documentazione e, quindi, nella consapevolezza dell'omissione posta in essere e degli effetti che ne sarebbero potuti scaturire;
che, dunque, il contegno dell'opposta in relazione contratto nr. 20251S16 – ove per assurdo fosse stata esclusa una responsabilità contrattuale – avrebbe dato luogo ad una sua responsabilità extracontrattuale;
che era, altresì, evidente la malafede processuale dell'opposta; che, infatti, pur a fronte di circostanze chiare ed inequivocabili, tutte risultanti da elementi documentali in possesso anche della e, quindi, da quest'ultima conosciuti, l'opposta senza in alcun modo farne cenno aveva CP_1 chiesto ed ottenuto il provvedimento monitorio avviando la relativa azione;
tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “(…) Voglia l'adito Tribunale contrariis reiectis anche in via riconvenzionale:
A) accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale e/o ritardo nell' adempimento da parte dell'opposta in relazione al contratto nr. 20251S16 per tutto quanto sopra evidenziato ed in particolar modo per le circostanze descritte ai precedenti punti 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente atto;
B) accertare e dichiarare - anche ai sensi dell'art 1359 C.C. - l'avveramento della condizione prevista nel contratto nr. 20251S13 per l'inapplicabilità dell'art 17delle condizioni generali di contratto;
C) accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'opposta in relazione al contratto nr. 20251S13 per tutto quanto sopra evidenziato ed in particolar modo per le circostanze descritte ai precedenti punti 16,
17, 18, 19, 20, e 21; D) per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità del recesso dell'opponente ai sensi dell'art. 1385 C.C. e condannare, quindi, l'opposta alla somma di € 115.440,00 pari al doppio della caparra versata al lordo dell'I.V.A. già corrisposta;
E) accertare e dichiarare che il contegno dell'opposta esuli dai canoni di cui all'art. 1375 C.C. per tutto quanto sopra evidenziato ed in particolar modo per le circostanze descritte ai precedenti punti 24, 25, 26, 27, 28 e 29; F) per l'effetto, pagina 10 di 27 in via subordinata a precedenti punti A), B), C) e D), condannare l'opposta ai sensi dell'articolo 1223
C.C. alla somma di €. 115.440,00 quale danno emergente;
G) ancor più gradatamente, condannare
l'opposta - in via contrattuale ovvero extracontrattuale - in relazione ai ritardi nell'adempimento del contratto nr. 20251S16 alla somma di €. 115.440,00; H) compensare la somma oggetto di condanna con quella richiesta dalla a titolo di compenso in relazione al contratto n. 20251S16 e per CP_1
l'effetto dichiarare nullo, inefficace e, comunque, da revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
I) in via ancor più subordinata, accertata la non imputabilità dei ritardi in capo alla detrarre Pt_1 dall'importo di €. 115.440,00 oggetto del decreto ingiuntivo opposto quella di €. 63.440,00 corrisposta dalla a titolo di acconto/caparra in relazione al contratto n. 20252S16; L) sempre in ragione Pt_1 della malafede contrattuale ovvero colpa o dolo dell'opposta nell'esecuzione del contratto n. 20251S16 condannarla all'ulteriore somma di €. 300.000,00 ovvero a quella che sarà ritenuta di giustizia da determinarsi in via equitativa a titolo di lucro cessante per i ritardi nel completamento del complessivo intervento edilizio;
M) condannare l'opposta per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; N) sempre e comunque con vittoria di competenze e spese di giudizio (…)”.
Con SA di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva Controparte_1
Parte ed esponeva che essa si erano legate in due rapporti contrattuali entrambi stipulati in CP_3
Parte data 11.12.2020; che con essi aveva commesso ad essa la costruzione dei due edifici CP_1 prefabbricati in ciascuno di essi descritti;
che si trattava: - del contratto n.20252S16 del 11.12.2020
(doc.008) inerente la costruzione dei lotti n.1, n.2 e n.3, integralmente eseguito da parte di essa CP_1
(d'ora in avanti anche il 'contratto eseguito'); - e del contratto n.20251S13 del 11.12.2020 (doc.009) inerente la costruzione del lotto n.5, rimasto del tutto ineseguito da ambo le parti e risolto Parte unilateralmente da (d'ora in avanti anche il 'contratto ineseguito'); che i due contratti, a dire di essa opposta, avevano una propria ed autonoma causa e distinti oggetti;
che in particolare le due costruzioni erano del tutto separate ed autonome e accompagnate da uno specifico prezzo corrispettivo;
che esse dovevano essere realizzate in lotti distinti e separati ancorché attigui;
che tra i due contratti era stata stabilita solo una sequenza di esecuzione secondo la clausola estratta dal contratto ineseguito
(e da eseguirsi per secondo): “(…) Inizio lavori/montaggio: Di seguito alla fine lavori dei lotti 1,2,3 e palazzina di cui alla proposta d'ordine n° 20251S16, comunque entro febbraio 2022; e comunque non prima di: * 75 giorni dalla restituzione del disegno integralmente vistato;
* 30 giorni dalla CP_1 comunicazione scritta del cliente dell'avvenuto approntamento del cantiere e della disponibilità dello stesso a ricevere strutture prefabbricate. Il Cliente si impegna altresì a dare pronta e tempestiva comunicazione a dell'avvio delle opere di fondazione e relativo programma di realizzazione CP_1
pagina 11 di 27 (…)”; che circa il contratto eseguito era rimasta inadempiuta l'obbligazione di pagamento ad essa del saldo del corrispettivo;
che per tale somma era stato chiesto ed ottenuto il decreto CP_1
Parte ingiuntivo opposto;
che del contratto ineseguito aveva preteso di provocare la fine con determinazione unilaterale presa, ex art.1385 cc, sulla base di un presunto (e inesistente) Parte inadempimento di essa che in ragione di ciò si era autoattribuita il diritto di recedere dal CP_1 contratto (determinandone la non redimibile risoluzione) ed il diritto al pagamento del doppio della Parte caparra confirmatoria versata;
che tale 'doppio' era stato determinato da in euro 115.440,00 ed incamerato a proprie mani trattenendolo per compensazione dal pagamento dovuto sul contratto Parte eseguito;
che infatti l'importo dell'ingiunzione e quello della caparra auto-pagatasi da Parte coincidevano;
che con tale azione aveva inteso chiudere entrambi i rapporti;
che a dire di essa esponente la sua condotta era illegittima rispetto ad ambo i contratti;
che rispetto al contratto eseguito, Parte dedotti gli acconti versati da essa era rimasta creditrice della somma di euro 115.440,00 CP_1 che avrebbe dovuto essere versata entro la data del 28.2.2022; che il debito non era contestato e si giustificava la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
che lette le conclusioni dell'opponente, a dire di essa opposta, risultava che una sola di esse (quella contrassegnata dalla lettera 'L') riguardava il contratto eseguito (identificato dalla sigla n.20252S16); che in essa si chiedeva la condanna di essa al pagamento della ulteriore somma di euro 300.000,00 quali CP_1 asseriti danni per il ritardo con cui essa avrebbe completato le proprie prestazioni sul contratto CP_1 eseguito;
che vi era un sola ragione di addebito in relazione al contratto eseguito “ (…) 35) che, nella specie, l'opposta si è liberamente determinata a non inviare sino al gennaio 2022 la documentazione tecnica necessaria alla R.G.M. in relazione al contratto nr. 20251S16 pur conoscendo, quale soggetto professionale altamente specializzato, la natura essenziale di detta documentazione e, quindi, nella consapevolezza dell'omissione posta in essere e degli effetti che ne sarebbero potuti scaturire (…)”; che in nessuna parte dell'opposizione si giustificava e allegava come, da tale addebito, sarebbero scaturiti i 300 mila euro di ulteriori danni, oltre che totale indeterminatezza della domanda;
che, a dire di essa esponente, tutto il resto dell'opposizione (conclusioni e narrativa) era diretta solamente a Parte giustificare la pretesa di di recedere legittimamente dal contratto non eseguito sulla base dell'istituto della caparra confirmatoria;
che il contratto ineseguito era del tutto estraneo al perimetro della causa di opposizione e la relativa domanda costituiva un novum assoluto rispetto a quanto dedotto giudizialmente da essa che in diritto l'opponente faceva leva sull'art.1385 cc e sulle CP_1 disposizioni in tema di condizione (sospensiva e risolutiva) della efficacia del contratto e in fatto sosteneva che essa con mala fede e proditoria condotta contrattuale, aveva inteso sottrarsi al CP_1 contratto n.20251S13 (quello ineseguito); che la somma asseritamente dovuta a RGM (pari al doppio pagina 12 di 27 della caparra versata) era stata determinata in euro 115.440,00 come da seguenti addendi: - euro
52.000,00 (caparra versata sul contratto non eseguito), - euro 11.440,00 (Iva versata sulla caparra), - euro 52.000,00 (raddoppio della caparra versata); che essa non aveva commesso alcun CP_1
Parte inadempimento e che il recesso di aveva costituito (esso sì) un atto di inadempimento in quanto inteso a provocare senza giustificazione la cessazione del vincolo contrattuale;
che acquisito il risultato della risoluzione del contratto si trattava quindi di stabilire a chi essa fosse imputabile;
che il doppio della caparra era pure esso illegittimo perché preso in violazione delle disposizioni in tema di Iva;
che relativamente al contratto eseguito era pacifico tra le parti che, dedotti i pagamenti compiuti dalla debitrice, il residuo debito contabile sul contratto eseguito fosse pari ad euro 115.440,00 (pari Parte all'importo di ingiunzione); che detto importo era stato incamerato da per pagarsi ('a proprie mani' e fino a concorrenza) la somma da costei calcolata quale doppio della caparra sul contratto non eseguito e quale risarcimento del danno determinato secondo l'art.1385 cc.; che, a dire di essa esponente, relativamente alla trasmissione delle certificazioni, non corrispondeva al vero che essa fosse incorsa in un colpevole inadempimento alle proprie obbligazioni e che aveva tenuto CP_1 comportamenti sleali o contrari a buona fede contrattuale;
che non esisteva una condizione contrattuale che avesse sottoposto la trasmissione dei certificati ad un termine perentorio prestabilito;
che dal documento in questione (produzione n.43 di RGM) depositato anche da essa (doc.013) CP_1 risultava che l'ultimo documento riferibile alle opere era datato 17.11.2021; che si trattava del CP_1 certificato di Generale Prefabbricati per i solai di propria produzione e fornitura (pagg.31 e ss. del documento); che la certificazione di Generale Prefabbricati era arrivata in il giorno 25.11.2021 CP_1 come da cedolino del corriere incaricato della consegna (doc.011c); che perciò, quando essa CP_1 aveva avuto a disposizione tutta la documentazione necessaria per il rilascio delle certificazioni, si era ormai negli ultimi giorni del novembre 2021; che in tale frangente era accaduto che: in Baraclit si era avuto un ritorno dei casi interni di Covid-19 come da tabella allegata (doc.020); il responsabile del servizio di collazione e spedizione delle certificazioni ( ) si era ammalato di Covid-19 Persona_1 ed era stato assente a partire dal 23.11.2021 potendo riprendere servizio in modo effettivo solo dal
14.12.2021 (cfr. il suo foglio presenze da novembre 2021 a gennaio 2022, doc.021 e la mail 13.12.2021 di invio del certificato verde Covid, doc.021b, a lui necessario per il rientro nei luoghi di lavoro); che di nuovo al lavoro egli aveva cercato di affrontare e smaltire l'arretrato nei tempi più solleciti possibili rientrando più volte in servizio anche durante le festività natalizie del 2021 (periodo in cui uffici e erano stati chiusi dal 23.12.2021 al 10.1.2022 come da allegata comunicazione - Controparte_4 doc.039-); che quindi il materiale era stato spedito al tecnico di controparte con mail del 30.12.2021
(doc.023); che nella stessa data era stato materialmente spedito anche il cartaceo (doc.024); che i dati pagina 13 di 27 registrati dall'Istituto Superiore di Sanità per il periodo in questione (doc.022) erano in linea con quanto accaduto in e lo giustificavano pienamente;
che l'emergenza, piuttosto che concludersi, aveva CP_1 avuto in tali settimane una significativa recrudescenza;
che essa si era adoperata nel rispetto CP_1 di buona fede e lealtà; che il suo adempimento doveva ritenersi tempestivo e diligente avuto riguardo: alla assenza di un termine perentorio fissato in contratto;
alla condizione epidemiologica corrente al momento;
al fatto che la situazione emergenziale (apertasi il 31.1.2020) era ancora corrente (essa si era chiusa al 31.3.2022 come da D.L. n.24 del 24.3.2022); alle prescrizioni che si erano avute durante il periodo emergenziale che avevano costantemente raccomandato (anche al Giudice) di valutare la tempestività degli adempimento secondo la corrente condizione sanitaria (es. art.3 commi 6-bis e 6-ter del D.L. n.6 del 2020); che l'inesistenza dell'inadempimento di essa era poi avvalorata anche CP_1
Parte Parte dal contegno tenuto da nei mesi seguenti (gennaio-aprile 2022); che mai aveva lamentato danni da ritardo e anzi (come sopra evidenziato) aveva riconosciuto il proprio debito verso CP_1 usandolo per pagarsi il proprio preteso diritto al doppio della caparra sul contratto ineseguito e pagando la differenza;
che nessuno si sarebbe comportato così avendo subito danni per euro 300 mila;
che era piuttosto la posizione avversaria a rivelarsi di per sé stessa contraria a buona fede e del tutto sleale poiché intesa a creare l'apparenza di ragioni (del tutto pretestuose) giustificanti il mancato saldo del contratto eseguito;
che le lettere del 10.3.2022 (doc.030) e del 23.3.2022 (doc.032) chiarivano che il mancato saldo del dovuto sul contratto eseguito non era giustificato dalle vicende di questo ma invece e soltanto da quelle del contratto non eseguito;
che relativamente al contratto non eseguito, a dire di essa opposta, le disposizioni contrattuali che avevano un immediato rilievo sul tema controverso erano le seguenti condizioni generali di contratto: "(…) 3) Fanno esclusivo carico al Cliente il conseguimento e il mantenimento del permesso a costruire e delle altre autorizzazioni comunque necessarie per la realizzazione e montaggio delle strutture e per la loro successiva utilizzazione nonché la loro corrispondenza al progetto dell'edificio assentito dalla autorità.
Considerato che
i manufatti sono progettati e prodotti in funzione delle prescrizioni del Cliente, l'impossibilità della consegna e/o del montaggio degli stessi da parte di per il mancato rilascio o per il venir meno di tali permessi CP_1 ed autorizzazioni, anche sopravvenuti, non libera il Cliente dalle obbligazioni contrattuali, ivi compreso l'obbligo di eseguire il pagamento del corrispettivo pattuito. Copia dei permessi ed autorizzazioni, con gli allegati integrativi ed essenziali, devono essere trasmessi a prima CP_1 dell'inizio dei lavori di montaggio (…) 4) Il Cliente dovrà approntare il cantiere agibile, pronto ed ultimato come dalle sopra riportate 'PRESCRIZIONI'. Le comunicazioni indicate nelle condizioni particolari di contratto dovranno pervenire a mediante raccomandata o PEC entro i termini CP_1 indicati in dette condizioni. non è tenuta a dare avvio all'inizio del montaggio in cantiere se CP_1
pagina 14 di 27 non dopo aver ricevuto ciascuna delle comunicazioni indicate nelle condizioni particolari nel termine per essa previsto. Ove tale comunicazione non pervenga nel termine assegnato o comunque il montaggio non possa essere iniziato entro il termine contrattuale o il medesimo debba essere sospeso per fatti non imputabili a (inclusi la richiesta di varianti al progetto ed il ritardato rilascio del CP_1
Permesso di Costruire), l'inizio o la ripresa dei lavori sarà determinata da in funzione della CP_1 sua discrezionale programmazione aziendale. A tali fini le parti si danno atto che il termine di inizio montaggio è fissato nell'interesse di entrambe (…)"; che dette condizioni erano state entrambe accettate come prescritto dagli artt.1341 e 1342 cc e dunque pienamente vincolanti per RGM;
che esse statuivano che il mancato rispetto dei tempi di cronoprogramma non imputabile a abilitava CP_1 questa alla loro rideterminazione secondo la propria discrezionale programmazione aziendale e che i termini di cronoprogramma erano fissati anche nell'interesse di e non solo del cliente;
che la CP_1 clausola sui tempi fissata nelle condizioni particolari di contratto era al seguente: “(…) Inizio lavori/montaggio: Di seguito alla fine lavori dei lotti 1,2,3 e palazzina di cui alla proposta d'ordine n°
20251S16, comunque entro febbraio 2022; e comunque non prima di: * 75 giorni dalla restituzione del disegno integralmente vistato;
* 30 giorni dalla comunicazione scritta del cliente CP_1 dell'avvenuto approntamento del cantiere e della disponibilità dello stesso a ricevere strutture prefabbricate. Il Cliente si impegna altresì a dare pronta e tempestiva comunicazione a CP_1 dell'avvio delle opere di fondazione e relativo programma di realizzazione (…)”; che, quindi, l'inizio dei lavori in cantiere avrebbe dovuto proseguire in continuità con quelli del contratto eseguito
(completati entro il 27.9.2021) senza comunque andare oltre il Febbraio 2022 (ultimo termine di avvio montaggio stipulato in modo vincolante per;
che, ragionando sul termine del 27.9.2021 (fine CP_1
Parte lavori contratto eseguito), avrebbe dovuto mantenersi entro il seguente quadro temporale: - la
Parte progettazione doveva essere approvata da almeno 75 giorni prima rispetto al 27.9.2021 (e quindi
Parte entro il 14.7.2021); che, a dire di essa esponente, mai prima del 14.7.2021 aveva chiesto
Parte l'elaborazione della progettazione;
che tale richiesta era stata formulata per la prima volta da il
Parte 22.2.2022; - il cantiere avrebbe dovuto approntarsi (con fondazioni ed altre opere edili a carico di
Parte eseguite entro il 27.8.2021); - il permesso di costruire avrebbe dovuto conseguirsi da parte di in tempo utile tale da permettere l'approntamento delle opere di cantiere e fondazione entro il 27.8.2021; che ragionando sul termine ultimo del 28.2.2022, RGM avrebbe dovuto mantenersi entro i seguenti tempi: - la progettazione avrebbe dovuto definirsi entro il 15.12.2021, - il cantiere avrebbe dovuto approntarsi (con fondazioni ed altre opere edili a carico di RGM eseguite entro il 29.1.2022); - il
Parte permesso di costruire avrebbe dovuto conseguirsi da parte di in tempo utile tale da permettere l'approntamento delle opere di cantiere e fondazione entro il 29.1.2022; che nessuno dei quadri pagina 15 di 27 temporali sopra riportati (fissati anche nell'interesse di era stato rispettato da RGM 2; che il CP_1
Parte permesso di costruire (doc.027) era stato comunicato a il 22.2.2022 e da questa girato a CP_1
Parte con pec in pari data (doc.026); che con questa comunicazione si era arrogata il diritto di rifare il programma lavori (che per contratto non le spetta poiché tale facoltà appartiene invece a CP_1 stabilendo: - giorni quindici a carico di per la progettazione ed i calcoli per il Genio Civile;
- lo CP_1
Parte svolgimento delle successive attività edili a carico di (senza previsione di alcun termine); che lo Parte scarso interesse di a stare nel cronoprogramma di contratto ed a tenere in considerazione la posizione di era dimostrato anche dal fatto che, a più riprese, nel periodo dal dicembre 2021 a CP_1
Parte febbraio 2022 la stessa e il suo tecnico avevano interloquito con il competente funzionario ing. rappresentando le volontà di rivedere completamente l'oggetto del contratto non CP_1 Per_2 eseguito o addirittura di abbandonarlo del tutto;
che l'inizio montaggio a carico di era stato CP_1 previsto entro il 20.6.2022; che sussisteva la impossibilità di procedere alla progettazione disposta da Parte
nei seguenti quindici giorni per la mancata comunicazione della relazione geologica riferita al lotto n.5 (indispensabile anche per legge per progettazione e calcolo); che la relazione geologica non arrivava neppure dal tecnico di RGM il quale nel medesimo giorno impartiva a l'ordine di CP_1 progettare entro 15 giorni (doc.026b); che essa aveva risposto con pec del 28.2.2022 (doc.028) CP_1
a mezzo della quale aveva rilevato il mancato rispetto dei termini di cronoprogramma e il proprio diritto alla applicazione dell'art.4 delle condizioni generali di contratto invitando controparte a contattare i funzionari per valutare assieme la questione;
che era seguita viaria corrispondenza CP_1
Parte tra le parti ( cfr. doc. da 29 a 32); che l'effettiva dislocazione temporale provocata da rispetto al cronoprogramma era stata di più di sette mesi;
che essa sotto nessun aspetto era venuta meno CP_1 alle condizioni dei contratti n.20252S16 e n.20251S13 ed alle disposizioni di legge;
che il cronoprogramma concordato nell'interesse di entrambe le parti era stato colpevolmente disatteso da Parte ; che essa aveva diritto ad una riprogrammazione secondo la propria discrezionale CP_1
Parte programmazione aziendale;
che nei mesi 'bruciati' da , essa aveva naturalmente raccolto CP_1
e composto il proprio portafoglio ordini ed aveva calendarizzato lo stesso prendendo con gli altri Parte clienti impegni analoghi a quelli fissati con e dunque programmando per la loro esecuzione una precisa finestra;
che la riprogrammazione discrezionale ammessa dal contratto aveva proprio la Parte funzione di evitare che potesse trovarsi costretta dalle condotte del cliente a rendersi CP_1 inadempiente agli impegni verso gli altri clienti;
che doveva trovare perciò applicazione il meccanismo di revisione dei prezzi secondo i riferimenti e la formula di calcolo di cui all'art.17 CGA e per tutto l'arco temporale in esso previsto;
che doveva considerarsi illegittimo il recesso;
che CP_1
Parte non era incorsa in alcun inadempimento tale da giustificare il recesso di;
che essa aveva CP_1
pagina 16 di 27 Parte sempre confermato la propria disponibilità a realizzare la costruzione;
che il recesso di , nella insussistenza di alcun inadempimento di costituiva una colpa contrattuale da sanzionarsi;
che CP_1 era illegittimo anche del conteggio del doppio della caparra;
che conteggiando il doppio della caparra Parte
ci aveva compreso anche l'importo versato a per Iva (e dunque non per caparra;
che esso CP_1
Parte doveva essere escluso dal conteggio anche in considerazione del regime del tributo;
che infatti aveva recuperato a carico dell'Erario l'importo per Iva indicato da nella relativa fattura (la CP_1
n.798 del 16.12.2020) (doc.035) compensandolo con l'Iva a debito sulle proprie prestazioni di imprenditore commerciale;
che il conteggio dell'Iva nel raddoppio della caparra costituiva dunque una illegittima duplicazione di incassi;
che esso doveva in ogni caso essere escluso dalle pretese di RGM e, quand'anche fosse riconosciuto il suo diritto al recesso per colpa di l'importo per Iva doveva CP_1 essere riversato a ad integrazione del corrispettivo sul contratto eseguito;
che spiegava CP_1 domanda riconvenzionale in quanto la illegittimità del recesso costituiva grave inadempimento in quanto diretto a far cadere il contratto per insussistenti colpe dell'altra parte;
che, confermata la Parte risoluzione del contratto medesimo, la stessa doveva ascriversi però a fatto e colpa di;
che essa Parte opposta aveva diritto al risarcimento del danno in quanto l'inadempimento di doveva trovare adeguata sanzione nel meccanismo contrattuale di cui all'art.19 delle condizioni generali di contratto;
che secondo tale disposizione, ove essa non avesse ritenuto di far ricorso al regime della CP_1 caparra confirmatoria, era dovuta a titolo di risarcimento del danno una somma penale di euro
104.000,00 (pari al venti per cento del corrispettivo di contratto); che poiché essa aveva CP_1 ricevuto euro 52.000,00 al netto dell'Iva al momento della firma del contratto non eseguito sarebbe dunque sufficiente: - riconoscere alla medesima il diritto ad incamerare definitivamente tale CP_1
Parte importo a titolo di danno, - e condannare al pagamento della differenza pari ad euro 52.000,00 oltre interessi di mora dalla data di questa SA e sino al saldo. Tutto ciò premesso, concludeva come in epigrafe riportato.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
rigettata la richiesta di prova testimoniale articolata da parte opposta;
disposta ed espletata c.t.u., la causa, all'udienza cartolare del
14.05.2025, sulle conclusive richieste dei procuratori delle parti in epigrafe riportate, passava in decisione con la concessione dei termini, ex art. 190 c.p.c..
*********
pagina 17 di 27 Occorre, innanzitutto, evidenziare che, alla luce di quanto si dirà oltre, deve essere rigettata la richiesta di parte opponente avanzata in sede di precisazione delle conclusioni di integrazione della c.t.u..
Pure deve essere rigettata la richiesta, sempre di parte opponente, di ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., in quanto superflua ai fini della decisione.
Deve, infine, rigettarsi anche la richiesta di prova testimoniale reiterata da parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni per tutto quanto già riportato nella ordinanza istruttoria di rigetto di detta prova.
Tanto premesso, è bene, ora, evidenziare che la presente controversia trae origine da due contratti d'appalto, stipulati entrambi in data 11.12.2020, con cui la società (da ora in Parte_1
Parte poi denominata anche solo ) aveva affidato alla (da ora in poi denominata Controparte_1 anche solo ) la fornitura e posa in opera di due strutture prefabbricate da realizzarsi in CP_1
Mercato San Severino (SA).
Il primo contratto, n. 20252S16, concerneva un opificio di maggiori dimensioni da edificare sui lotti 1, 2 e 3 ( cfr. all. 8 al fascicolo di parte opposta).
Il secondo, n. 20251S13, riguardava una struttura più piccola per il lotto 5, il cui montaggio era stato previsto "(…) Di seguito alla fine dei lavori dei lotti 1-2-3(…)" ( cfr. all. 9 al fascicolo di parte opposta).
Per entrambi i negozi giuridici suindicati, la aveva versato una caparra confirmatoria Pt_1 pari al 10% del valore del contratto ( cfr. doc. nn. 11, 12, 13, 14 allegati al fascicolo di parte opponente).
E' pacifico che, relativamente al primo contratto n. 20251S16, i lavori erano stati correttamente ultimati;
sicché la con il d.i. opposto, ha chiesto il pagamento del residuo prezzo pattuito CP_1 per detto contratto. Parte Tuttavia, la ha proposto opposizione sull'assunto di aver legittimante esercitato, con pec del 7.04.2022 ( cfr. doc. 53 allegato al fascicolo di parte opponente), il diritto di recesso dal secondo contratto n. 20251S13 e, pertanto, di avere diritto alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria espressamente prevista in contratto, versata in relazione a detto secondo contratto, ex art. 1385 c.c..
Tanto premesso, occorre, preliminarmente, andare ad accertare se il recesso dal contratto n.
20251S13 si stato o meno legittimamente esercitato dalla opponente con la pec del 7.04.2022 ( cfr. doc.
53 allegato al fascicolo di parte opponente). pagina 18 di 27 A tal fine occorre andare ad esaminare il contenuto di detto contratto n. 20251S13 ( all. 9 al fascicolo di parte opposta).
Dalla lettura dello stesso emerge, a pag. 8, che le parti avevano stabilito che il montaggio delle opere da parte della avrebbe potuto iniziare “(…) Di seguito alla fine lavori dei lotti 1-2-3 CP_1
e Palazzina di cui alla proposta d'ordine n° 20251S16, comunque entro febbraio 2022; e comunque non prima di: - 75 giorni dalla restituzione del disegno Baraclit integralmente vistato;
- 30 giorni dalla comunicazione del cliente dell'avvenuto approntamento del cantiere e della disponibilità dello stesso a ricevere strutture prefabbricate (…)”.
Ciò posto, il c.t.u., a pag. 11 della relazione depositata in data 30.07.2024 riferisce che “(…) In considerazione a quanto stabilito dalle Parti nel contratto n.20251S13 il montaggio delle opere poteva iniziare: a) di seguito alla fine lavori dei lotti 1,2,3 e palazzina di cui alla proposta d'ordine n°
20251S16, comunque entro febbraio 2022; b) comunque non prima di 75 giorni dalla restituzione del disegno Baraclit integralmente vistato;
c) comunque non prima di 30 giorni dalla comunicazione del cliente dell'avvenuto approntamento del cantiere e della disponibilità dello stesso a ricevere strutture prefabbricate (…)”; aggiunge, poi, il c.t.u. a pag. 11 e 12 che “(….) In merito al punto a) si precisa che la fine lavori dei lotti 1,2,3 deve essere dedotta da una attenta lettura del Certificato di collaudo datato 7 febbraio 2022. Per quanto attiene al punto b) si rileva che il progetto relativo al fabbricato Parte non è stato restituito dalla alla vistato in quanto la non lo ha predisposto. CP_1 CP_1
Dalla lettura degli atti risulta che non ha redatto il progetto ed i calcoli strutturali in quanto, CP_1
Parte a suo dire, non le aveva fornito la relazione geologica relativa al lotto 5 (cfr. doc. 026b allegato alla SA . A tal proposito si evidenzia però che “tale aspetto” non trova alcun riscontro CP_1 oggettivo e documentale (…)”. Infine il c.t.u. a pag. 12 riferisce che “(…) Per quanto attiene al punto Parte c) si rileva che dalla lettura degli atti risulta che in relazione a tale contratto la non ha comunicato il cosiddetto “pronto cantiere” e che dal sopralluogo è emerso che i lavori propedeutici all'installazione delle strutture ad oggi non risultano essere mai iniziati (…)”.
Dagli accertamenti effettuati dal c.t.u. e sopra riportati emerge innanzitutto che “(…) il progetto relativo al fabbricato non è stato restituito dalla RGM alla vistato in quanto la non lo CP_1 CP_1 ha predisposto (…)”.
E' pur vero che dalla lettura degli atti risulta che non avrebbe redatto il progetto ed i CP_1 calcoli strutturali in quanto, a suo dire, RGM non le aveva fornito la relazione geologica relativa al lotto 5 (cfr. doc. 026b allegato alla SA ; tuttavia, dal doc. 10d allegato al fascicolo di CP_1 pare opposta emerge che, relativamente ai lotti 1-2-3 di cui al precedente contratto n. 20251S16, la opposta aveva espressamente richiesto la relazione geologica;
sicché, in mancanza di espressa richiesta pagina 19 di 27 da parte della anche relativamente al secondo contratto, l'opponente poteva CP_1 legittimamente ritenere che non fosse necessaria un seconda relazione geologica.
Peraltro, la opponente a pag. 6 della memoria istruttoria n. 1) ha sostanzialmente evidenziato che non vi fosse alcuna prova del fatto che la perizia geologica fosse necessaria a per CP_1 redigere il progetto relativo al contratto n. 20251S13 e , nella successiva memoria CP_1 istruttoria n. 2), nulla ha dedotto sul punto, né ha depositato, per lo meno, una perizia di parte tesa a dimostrare che detta relazione fosse effettivamente necessaria per redigere il progetto.
In altre parole, la opponente a pag. 6 della memoria istruttoria n. 1), nel dedurre che “(…) a prescindere se la suddetta perizia fosse effettivamente necessaria per la predisposizione del disegno tecnico dell'opificio (…)”, ha sostanzialmente contestato che la perizia geologica fosse effettivamente necessaria;
di contro, la opposta, non ha tempestivamente dedotto, né provato, che, viceversa, detta perizia fosse effettivamente necessaria per la predisposizione del disegno tecnico.
In conclusione, rilevato che la eventuale mancata consegna della relazione geologica non può ritenersi imputabile alla opponente ma ad una mancata espressa richiesta da parte della CP_1 la quale, peraltro, non ha neppure provato che la stessa fosse effettivamente necessaria-, deve ritenersi che il mancato rispetto dei tempi indicati nel contratto n. 20251S13 per l'inizio dei lavori ( febbraio
2022 ) sia imputabile alla che non ha, si ribadisce, tempestivamente consegnato alla CP_1 opponente il progetto al fine di consentirle di vistarlo entro il termine previsto in contratto e, conseguentemente, non ha neppure consentito alla opponente di approntare il cantiere per consentire alla il montaggio delle strutture prefabbricate. CP_1
Parte In altre parole, come riferito anche dal c.t.u. a pag. 16 della relazione “(…) se è vero che non ha comunicato il pronto cantiere, è altrettanto vero che non ha provveduto a redigere ed CP_1
Parte inviare i progetti a per l'approvazione (…)”.
Tanto precisato, deve ora evidenziarsi che il c.t.u. dopo aver ampiamente chiarito cosa dovesse intendersi per “fine lavori”, ha concluso a pag. 15 e 16 della sua relazione che “(…) in data 27 settembre 2021 i lavori non potevano essere considerati “ultimati” in quanto dovevano ancora essere eseguite le opere indicate come prescrizioni. L'unico documento tecnico che di fatto fa esplicito riferimento ad una data di fine dei lavori del lotti 1,2,3 è il “Certificato di collaudo statico delle struttura” redatto in data 7 febbraio 2022 dall'ing. Al paragrafo 4 di tale Persona_3 documento viene riportato che “i lavori concernenti le strutture sono iniziati in data 26 marzo 2021 come da comunicazione eseguita ed ultimati il 25 novembre 2021 come risulta dalla Relazione a struttura ultimata del D.L. depositata presso il Genio civile di Salerno in data 11 gennaio 2022” (…)”.
pagina 20 di 27 Il c.t.u., poi, sulla base di quanto riferito nella relazione conclude nel ritenere che “(…) la data effettiva di fine lavori è quella del deposito al Genio Civile ovvero 11 gennaio 2022 (…)”.
Fatta questa precisazione il c.t.u., in risposta al quesito n.1 – “(…) Riferisca il c.t.u. se la data di consegna della documentazione tecnica relativa al contratto 20251S16 dell'11.12.2021, fosse rilevante
o meno ai fini del secondo lotto di lavori - di cui al contratto 20251S13 stipulato nella medesima data dell' 11.12.2021- ed, in particolare, se i lavori di cui al contratto 20251S13 avrebbero potuto avere inizio solo a conclusione del primo contratto 20251S16, compresa la consegna della documentazione tecnica relativa a detto contratto 20251S16 – (…)”, ha riferito che “(…) La data di consegna della documentazione tecnica relativa al contratto n°20251S16 dell' 11 dicembre 2021 era rilevante ai fini dell'inizio dei lavori del secondo lotto in quanto tale documentazione era necessaria ed indispensabile per depositare la “fine lavori” al G.C.. I lavori di cui al contratto n°20251S13 potevano avere inizio solo a conclusione dei lavori relativi al primo contratto n°20251S16, così come previsto nella clausola riportata nel contratto stesso (…)”.
Tanto chiarito, il c.t.u. ha, poi, aggiunto a pag. 20 della relazione che “(…) CP_1 successivamente alla comunicazione dell'ottenimento del P.a C. ovvero successivamente al 22 febbraio
2022 avrebbe dovuto progettare le strutture, inviarle a RGM per la vidimazione, realizzare le strutture, trasportale in loco e iniziare il montaggio (…)”; a questo punto il c.t.u. aggiunge che “(…) in considerazione al fatto che in esecuzione al primo contratto dal momento della comunicazione a del P.a.C (02 aprile 2021)all'inizio del lavori delle strutture (21 giugno 2021) sono trascorsi CP_1
2 mesi e 19 giorni, ritiene che anche il montaggio delle strutture del lotto 5 avrebbero potuto iniziare entro il 30 giugno 2022, ovvero 4 mesi e 8 giorni dopo l'ottenimento del P.a.C comunicato il 22 febbraio 2022 (…).”
Le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. in risposta ai singoli quesiti poiché sono il risultato di una indagine analitica, completa, corretta e competente possono essere fatte proprie da questo Giudice in quanto non si ritiene che siano state minimamente scalfite dalle osservazioni alla c.t.u. formulate dalle parti, ove si pensi che, alle stesse, il c.t.u. ha fornito ampi chiarimenti nella relazione medesima.
Tanto premesso, deve ora evidenziarsi che, alla luce delle pattuizioni intercorse tra le parti - contenute nel contratto n. 20251S13-, il recesso da detto contratto esercitato dalla opponente e per cui
è causa, appare legittimo.
Ed, infatti, tenuto conto di quanto riportato nella c.t.u., emerge chiaramente che “(…) il progetto relativo al fabbricato non è stato restituito dalla RGM alla vistato in quanto la non lo CP_1 CP_1 ha predisposto (…)”.
pagina 21 di 27 Inoltre, per quanto sopra riferito, non sembra avere in questa sede alcuna rilevanza la circostanza che, a dire della opposta, la non avrebbe redatto il progetto ed i calcoli strutturali in CP_1
Parte quanto la non le aveva fornito la relazione geologica relativa al lotto 5.
Ed, infatti, il dovere di correttezza e buona fede, avrebbe imposto alla , qualora lo CP_1 avesse ritenuto effettivamente indispensabile, di richiedere tempestivamente alla RGM detta relazione geologica.
Di conseguenza, il mancato rispetto dei tempi indicati nel contratto per l'inizio dei lavori
( febbraio 2022 ) sembra che sia imputabile esclusivamente alla che non ha, si ribadisce, CP_1 consegnato alla opponente il progetto al fine di consentirle di vistarlo entro il termine previsto in contratto e, conseguentemente, approntare il cantiere per consentire alla il montaggio CP_1 delle strutture prefabbricate.
Pertanto, ove pure volessimo ritenere giustificato il ritardo della nella consegna alla CP_1 opponente della documentazione attestante la fine dei lavori relativi al primo contratto, tuttavia, deve evidenziarsi che la mancata tempestiva consegna da parte della alla opposta del progetto CP_1 per consentirle di vidimarlo e restituirlo entro il termine di giorni 75 previsto a pag. 8 del contratto in Parte parola, appare come una grave mancanza della che ha reso impossibile alla CP_1 rispettare l'ulteriore termine di giorni 30, pure previsto a pag. 8 del contratto in parola, per approntare il cantiere.
Ed è proprio questa grave mancanza della che , a parere di questo Giudice, ha reso CP_1 necessario uno slittamento dei tempi necessari per l' inizio dei lavori. Parte All'uopo occorre, ora, precisare che la non ha esercitato il diritto il recesso dal contratto per il fatto che la opposta le aveva comunicato di non poter rispettare il termine dell'inizio dei lavori - che l'opponente aveva indicato nella data del 20.06.2025-, ma, viceversa, ha comunicato il recesso dal contratto per il fatto che la oltre che ritenere di poter legittimamente riprogrammare CP_1
l' inizio dei lavori in data successiva al 30.06.2022, riteneva, altresì, di potersi avvalere anche dell'art. 17 di cui alle condizioni generali del contratto in parola e, dunque, di operare un incremento dei prezzi, secondo quanto stabilito nel suddetto articolo.
Tuttavia, a parere di questo Giudice, alla luce della c.t.u., l' interpretazione delle clausole contrattuali operata da non appare corretta. CP_1
Ed, infatti, a pag. 8 di detto contratto le parti avevano concordato che “(…) L'articolo 17 delle condizioni generali di appalto deve intendersi annullato purché il cliente consenta alla l'inizio CP_1 del montaggio entro il 30.06.2022 (…)”.
pagina 22 di 27 Come sopra già evidenziato, il c.t.u. a pag. 20 della relazione ha riferito che “(…) CP_1 successivamente alla comunicazione dell'ottenimento del P.a C. ovvero successivamente al 22 febbraio
2022 avrebbe dovuto progettare le strutture, inviarle a RGM per la vidimazione, realizzare le strutture, trasportale in loco e iniziare il montaggio. Il sottoscritto CTU in considerazione al fatto che in esecuzione al primo contratto dal momento della comunicazione a del P.a.C (02 aprile 2021) CP_1 all'inizio del lavori delle strutture (21 giugno 2021) sono trascorsi 2 mesi e 19 giorni, ritiene che anche il montaggio delle strutture del lotto 5 avrebbero potuto iniziare entro il 30 giugno 2022, ovvero
4 mesi e 8 giorni dopo l'ottenimento del P.a.C comunicato il 22 febbraio 2022 (…).”
Tanto premesso, considerato che il c.t.u. ha accertato che il montaggio delle strutture del lotto 5 avrebbero potuto iniziare entro il 30 giugno 2022, va da sé che la avrebbe potuto, al più, CP_1 pretendere solo uno slittamento dell'inizio dei lavori, per rendere detto lavoro compatibile con la sua sopraggiunta programmazione aziendale, ma non anche di avvalersi della clausola n. 17).
Ed, infatti, l'art. 17), laddove stabilisce che si conviene la revisione dei prezzi “(…) In caso di incrementi che dovessero intervenire tra la data della stipula del contratto e quella di inizio dei lavori
(…)”, non può essere interpretata nel senso che si conviene la revisione dei prezzi anche se la data di inizio dei lavori slitta per fatto imputabile alla e non alla R.G.M.. CP_1
Invero, a pag. 8 del contratto in parola le parti avevano stabilito che l'art. 17 doveva intendersi annullato se il cliente “(…) consenta (…)” alla l'inizio del montaggio entro il 30.06.2022. CP_1
Poiché nel caso in parola è pacifico che la opponente aveva consentito l'inizio del montaggio entro la suddetta data ed il c.t.u. ha accertato che era tecnicamente possibile per la iniziare CP_1 il montaggio entro detta data, va da sé che un eventuale slittamento di detta data da parte della per rendere detto lavoro compatibile con la sua sopraggiunta programmazione aziendale, CP_1 non poteva consentire alla opposta anche di rivedere i prezzi, soprattutto se, secondo quanto accertato dal c.t.u., il ritardo dell'inizio dei lavori è imputabile sostanzialmente al fatto che la non CP_1 aveva predisposto il progetto che la avrebbe dovuto restituire alla opposta vistato. Pt_1
Deve, pertanto, dichiararsi la inapplicabilità al caso in esame dell'art. 17 delle condizioni generali contenute nel contratto n. 20251S13.
Accertato pertanto che la ha legittimamente esercitato il proprio diritto di recesso per Pt_1 grave inadempimento della va da sé che la stessa ha diritto di ottenere dalla opposta il CP_1 doppio della caparra versata, ex art. 1385, comma secondo, c.c..
Infatti, a pag. 8 del citato contratto, sotto la voce “pagamento” si legge che il primo versamento pari al 10% del prezzo complessivo viene effettuato “(…) a titolo di caparra confirmatoria (…)” e, ai pagina 23 di 27 sensi dell'art. 1385, comma secondo, c.c., se la parte che ha ricevuto la caparra è inadempiente, “(…)
l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra (…)”.
Poiché non risulta contestato che la ha versato una caparra di euro 52.000,00 oltre iva, Pt_1 deve ritenersi che la ha diritto alla restituzione della somma di euro 115.440,00 al lordo dell' Pt_1
IVA già corrisposta.
Invero, appare infondata la domanda con la quale la ha chiesto che, nel caso in cui CP_1 fosse stato ritenuto legittimo il recesso di RGM dal contratto in parola, quest' ultima fosse condannata a versare alla opposta la somma di euro 11.440,00 versata a titolo di IVA “(…) in quanto indebitamente compresa nel conteggio di raddoppio della caparra confirmatoria per il contratto risolto (…)”.
La domanda appare infondata in quanto, nel caso in esame, il contratto non ha avuto esecuzione Parte per inadempimento della e la ha receduto legittimamente;
di conseguenza, l'IVA CP_1
Parte versata non può restare a carico della , perché non si è mai realizzata l'operazione imponibile.
Invero, presupposto dell'IVA è l' esecuzione della prestazione;
l'IVA si applica solo se c'è una prestazione imponibile;
di conseguenza, se il contratto è stato risolto o, come nel caso in parola, vi è stato recesso prima dell'esecuzione, e nessun servizio è stato reso, allora non si è verificato il presupposto impositivo.
Pertanto, la a diritto anche alla restituzione della somma che ha pagato a titolo di IVA. Pt_1
Ciò posto, deve ora evidenziarsi che se, certamente, sussiste in capo alla il diritto a
CP_1 percepire la somma di cui al d.i. opposto- atteso che parte opponente non contesta che l'importo richiesto da con il ricorso per decreto ingiuntivo corrisponda esattamente al residuo prezzo
CP_1 dovuto in relazione al primo contratto n. 20251S16, completamente eseguito dalla
CP_1 tuttavia, deve accogliersi la domanda di parte opponente con la quale si chiede la compensazione di detto importo – pari ad euro 115.440,00 per sorta capitale - con la somma dovuta da alla
CP_1 ex art. 1385, comma secondo, c.c.. Pt_1
Deve, pertanto, dichiararsi la compensazione tra i predetti due crediti e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, nonché l'ordinanza del 16.03.2023 nella parte in cui è stata concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
Di conseguenza, deve, altresì, disporsi, per l'effetto, la condanna di parte opposta a restituire alla opponente tutto quanto quest' ultima abbia pagato in sede di esecuzione dell'ordinanza del 16.03.2023 con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
pagina 24 di 27 Non appare, viceversa, opportuno accogliere la domanda di parte opponente di condanna della al risarcimento dei danni per responsabilità della opposta sia nella esecuzione del primo CP_1 contratto n. 20251S16 che in esecuzione del secondo contratto n. 20251S13.
Ed, infatti, ove pure volessimo, in relazione al primo contratto n. 20251S16, ritenere che la si fosse resa gravemente inadempiente - in quanto, a dire della opponente, doveva essere CP_1 imputato alla opposta il ritardo nella consegna della documentazione tecnica necessaria per collaudare le strutture realizzate nei lotti 1, 2 e 3 -, tuttavia, la domanda, sotto il profilo del quantum debeatur, è rimasta alquanto generica, indeterminata e non provata;
né è possibile procedere alla quantificazione dei danni attraverso una integrazione di c.t.u., richiesta dalla parte opponente, atteso che, è noto, la c.t.u. non è un mezzo di prova e non può, pertanto, essere utilizzata per colmare le carenze probatorie delle parti.
Alle stesse conclusioni deve giungersi in ordine alla domanda di parte opponente di condanna della al risarcimento dei danni per responsabilità della opposta nella esecuzione del CP_1 secondo contratto n. 20251S13; ciò in quanto anche detta domanda, sotto il profilo del quantum debeatur, è rimasta alquanto generica, indeterminata e non provata.
Non resta, pertanto, che rigettare la domanda di parte opponente di condanna della CP_1 al risarcimento dei danni per responsabilità della opposta sia nella esecuzione del primo contratto n.
20251S16 che in esecuzione del secondo contratto n. 20251S13.
Devono, inoltre, rigettarsi le domande ex art. 96, comma primo, secondo e terzo, c.p.c. avanzate sempre da parte opponente, non sussistendone i presupposti di legge.
Passando, ora, alle domande di , alla luce di quanto sopra riportato, e ribadito che la CP_1
Parte
ha legittimamente esercitato il diritto di recesso dal contratto n. 20251S13, va da sé che deve rigettarsi la domanda riconvenzionale con la quale, in relazione a detto contratto n. 20251S13, la Parte opposta chiede di condannare la al risarcimento del danno “(…) nella misura del 20% del corrispettivo di contratto fissata dall'art.19 delle sue condizioni generali e dunque (affermato il diritto di a trattenere l'importo di euro 52.000,00 percepito alla firma del contratto) condannare CP_1
a versare a l'ulteriore somma di euro 52.000,00 oltre interessi di mora dalla data di Pt_1 CP_1 questa SA e fino al saldo effettivo (…)”.
Infondata, per quanto sopra riferito, appare anche la domanda con la quale la chiede, CP_1
Parte circa il contratto n.20252S16, che, nel caso in cui fosse stato ritenuto legittimo il recesso di da Parte detto contratto, la fosse condannata a versare a la somma di euro 11.440,00 versata CP_1
pagina 25 di 27 a titolo di IVA “(…) in quanto indebitamente compresa nel conteggio di raddoppio della caparra confirmatoria per il contratto risolto (…)”.
Ed, infatti, si ribadisce la domanda appare infondata atteso che, nel caso in esame, il contratto non Parte ha avuto esecuzione per inadempimento della e la ha receduto legittimamente;
di CP_1
Parte conseguenza, l'IVA versata non può restare a carico della , perché non si è mai realizzata l'operazione imponibile.
Pertanto, la a diritto anche alla restituzione della somma che ha pagato a titolo di IVA. Pt_1
In conclusione, deve essere rigettata anche la domanda della con la quale si chiede la CP_1
Parte condanna della a versare a la somma di euro 11.440,00 versata a titolo di IVA sulla CP_1 caparra in questione.
Ogni altra domanda, eccezione e questione resta assorbita nella presente decisione.
Quanto alle spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 54/2014 e succ. mod. e dei limiti in cui sono state accolte le domande – come segue: euro 2.552,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 4.253,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sull' opposizione ad d.i. n. 619/2022, proposta da nei confronti di nonché sulle ulteriori domande avanzate da Parte_1 Controparte_1 entrambe le parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la inapplicabilità al caso in esame dell'art. 17 delle condizioni generali contenute nel contratto n. 20251S13;
2. dichiara, per l' effetto, che la ha legittimamente esercitato il proprio Pt_1 diritto di recesso per grave inadempimento della CP_1
3. di conseguenza a diritto di ottenere dalla opposta il doppio della caparra Pt_1 versata, ex art. 1385, comma secondo, c.c., al lordo dell'IVA, pari ad euro 115.440,00;
4. dichiara, altresì, che sussiste il diritto della a percepire la somma di CP_1 cui al d.i. opposto pari ad euro 115.440,00;
5. per l'effetto, operata la compensazione tra i due crediti di cui sopra, revoca il d.i. opposto e, di conseguenza, revoca, altresì, l'ordinanza del 16/03/2023 nella parte in cui è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 619/2022;
6. dispone, per l'effetto, la condanna di parte opposta a restituire alla opponente tutto quanto quest' ultima abbia pagato in esecuzione dell'ordinanza del 16.03.2023 con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto;
pagina 26 di 27 7. rigetta la domanda di parte opponente di condanna della al CP_1 risarcimento dei danni relativamente sia al primo contratto n. 20251S16 che al secondo contratto n. 20251S16;
8. rigetta le domande, ex art. 96, commi primo, secondo e terzo, c.p.c.;
9. rigetta la domanda della con la quale si chiede la condanna della CP_1
Parte
a pagare a la somma di euro 11.440,00, versata da a titolo di CP_1 CP_1
IVA sulla caparra in questione;
10. rigetta la domanda riconvenzionale di con la quale, in relazione al CP_1
Parte contratto n. 20251S13, chiede di condannare la al risarcimento del danno;
11. ogni altra domanda, eccezione e questione resta assorbita nella presente decisione;
12. condanna la parte opposta a rimborsare alla le spese di lite, che si Parte_1 liquidano in € 1.241,00 per spese, € 14.103,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese
Generali, IVA, CPA se dovute, da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari;
13. pone definitivamente a carico della l'importo liquidato a titolo di spese e CP_1 compensi nel procedimento monitorio.
Arezzo, 17/09/2025
IL GIUDICE
DR. SSA CARMELA LABELLA
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