Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPY BALICA ITALIA
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile, composto dei Signori:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Giudice rel. Dott. Mario Farina
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6750 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
Parte 1 , nato a [...] il [...] e res.te in Quartu S. Elena nella via Gramsci 49,
' elettivamente domiciliato in Selargius, presso lo studio dell'avv.CF C.F. 1
Gabriella Mameli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al presente atto;
ricorrente
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. C.F. 2 res.te in CP_1
,
Quartu,via Gramsci, 49, elettivamente domiciliata in Cagliari, Piazza Repubblica, 28, presso lo studio dell'Avv. Federica Todde, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata al presente atto;
resistente
PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENUTO PER LEGGE
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: "Voglia l'Ill.mo Tribunale
il figlio minore Per 1 viene affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, per l'attuale volontà del minore, presso l'abitazione paterna, in Quartu Sant'Elena, via Gramsci, 49,
ricevendo da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il minore, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'utilizzo di mezzi di trasporto;
il minore manterrà l'attuale residenza anagrafica presso il padre in Quartu Sant'Elena, via
Gramsci,49; la CP_1 potrà vedere il figlio quando vorrà, compatibilmente con gli impegni di entrambi, ed in ogni caso almeno due sere a settimane e a fine settimana alternati, comprensivi del sabato e della domenica, tenendo in ogni caso conto degli eventuali turni di lavoro della madre.
Durante l'estate il minore starà con la madre 15 gg., anche non consecutivi, in corrispondenza delle ferie di quest'ultima che dovrà comunicare al Sig. Pt 1 tempestivamente, non appena le verranno comunicate. Per le festività il minore starà con il padre o la madre rispettivamente la notte della
Vigilia o il giorno di Natale ad anni alterni;
la notte di San Silvestro e il lunedì dell'Angelo, facendo in ogni caso sempre salvi i diversi accordi tra i genitori;
la Sig.ra CP_1 contribuirà al mantenimento del minore versando al padre una somma mensile pari a € 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, nonché concorrerà
in ragione del 50% alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo spese mediche, scolastiche, ludiche e sportive) da concordare e documentare;
l'assegno unico verrà interamente percepito dal
Sig. Pt 1 ed a tal proposito la Sig.ra CP 1 si impegna a porre in essere tutte le attività
burocratiche necessarie per la corresponsione diretta dell'intero assegno in favore del Sig. Pt 1 ; le spese del giudizio instaurato sono compensate tra le parti."
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.10.2024, Parte 1 ha chiesto la regolamentazione delle modalità di affido e di mantenimento del figlio minore Per 1 (Cagliari, 22.10.2010).
Con memoria difensiva depositata in data 7.02.2025 si è costituito in giudizio il resistente.
All'udienza del 12.03.2025, i procuratori della parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
il figlio minore Per 1 viene affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, per
-
l'attuale volontà del minore, presso l'abitazione paterna, in Quartu Sant'Elena, via Gramsci, 49,
ricevendo da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il minore, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività
formative extra scolastiche, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'utilizzo di mezzi di trasporto;
il minore manterrà l'attuale residenza anagrafica presso il padre in Quartu
Sant'Elena, via Gramsci, 49;
la CP 1 potrà vedere il figlio quando vorrà, compatibilmente con gli impegni di entrambi, ed in ogni caso almeno due sere a settimane e a fine settimana alternati, comprensivi del sabato e della domenica, tenendo in ogni caso conto degli eventuali turni di lavoro della madre. Durante l'estate il minore starà con la madre 15 gg., anche non consecutivi, in corrispondenza delle ferie di quest'ultima che dovrà comunicare al Sig. Pt 1 tempestivamente, non appena le verranno comunicate. Per le festività il minore starà con il padre o la madre rispettivamente la notte della
Vigilia o il giorno di Natale ad anni alterni;
la notte di San Silvestro e il lunedì dell'Angelo,
facendo in ogni caso sempre salvi i diversi accordi tra i genitori;
la Sig.ra CP 1 contribuirà al mantenimento del minore versando al padre una somma mensile pari a € 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, nonché
concorrerà in ragione del 50% alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo spese mediche,
scolastiche, ludiche e sportive) da concordare e documentare;
l'assegno unico verrà interamente percepito dal Sig. Pt 1 ed a tal proposito la Sig.ra CP_1 si impegna a porre in essere tutte le attività burocratiche necessarie per la corresponsione diretta dell'intero assegno in favore del
Sig. Pt 1 ; le spese del giudizio instaurato sono compensate tra le parti.
Il Giudice, ha provveduto ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c., in conformità agli accordi delle parti, inoltre, non essendovi necessità di ulteriore istruzione, ha trattenuto la causa in decisione.
Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, realizzano i motivi previsti dall'art. 92 del c.p.c. per la compensazione delle spese di questo procedimento.
Per questi motivi
Il Tribunale così dispone:
1) Dispone in conformità agli accordi raggiunti come sopra riportato
2) Spese del Giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso, in Cagliari il 20.5.2025, nella Camera di Consiglio Civile del Tribunale.
Il Giudice
Dott. Mario Farina
Il presidente
Dott. Giorgio Latti