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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4444/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4444/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MIEDICO GIOVANNI del foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. CHIERICI ALESSANDRA del foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: 1)Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 08.07.2000 tra il sig.
e la sig.ra nel comune di Muggiò. Parte_1 Controparte_1
2) Disporre la riduzione dell'assegno mensile di mantenimento da € 150,00 ad € 50,00 a carico del sig. a favore del figlio per tutti i motivi meglio specificati in Parte_1 Persona_1 narrativa.
3) Rigettare tutte le richieste formulate dalla resistente, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali del procedimento. pagina 1 di 9 Per Controparte_1
In via principale
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 8.07.2000 in Muggiò tra la sig.ra ed il sig. trascritto nei registri degli atti di Controparte_1 Parte_1 matrimonio del comune di Muggiò al n. 35, Parte II, Serie A dell'anno 2000;
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Muggiò di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nell'atto di matrimonio e ad ogni ulteriore incombente;
- Porre a carico del sig. la somma di € 400,00 mensili da versarsi entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio , somma da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
pagina 2 di 9 - Porre a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra la quota pari al 50% delle Pt_1 CP_1 spese straordinarie che quest'ultima sosterrà nell'interesse del figlio , come da indicazioni Per_1
e modalità disciplinate nelle Linee Guida del Tribunale di Monza e da intendersi qui di seguito integralmente trascritte e riportate;
pagina 3 di 9 - Disporre che l'assegno unico per la famiglia venga percepito integralmente dalla sig.ra CP_1
[...]
In via istruttoria Disporre ex art. 210 c.p.c. nei confronti del sig. e dell'Autonoleggio Parte_1 Controparte_2
(C.F. – P.I. ) con sede legale in Pioltello, via Piave n.
6 - l'ordine di
[...] C.F._3 P.IVA_1 esibizione in giudizio dei contratti di lavoro intermittente a tempo determinato sottoscritti inter partes e relativi ai periodi fine novembre 2021 – 31.01.2023 ed il contratto attualmente in essere con scadenza 31.07.2023; Disporre indagini di Polizia Tributaria sulla persona del sig. Parte_1
Accertare la misura dei redditi dichiarati dal sig. ai competenti uffici tributari negli ultimi tre anni;
Pt_1
Acquisire informazioni specifiche, attraverso l'interrogazione all'archivio dell'Anagrafe Tributaria relativo ai rapporti con gli intermediari finanziari in merito a rapporti bancari, postali e finanziari risultanti dalla medesima anagrafe ed intrattenuti dal sig. sia personalmente che quale Parte_1 cointestatario, che quale semplice delegato;
Acquisire informazioni specifiche in merito alla consistenza dei rapporti bancari;
Verificare l'eventuale titolarità o la disponibilità materiale di carte di pagamento (bancomat), di carte di credito o di carte di debito eventualmente collegate con conti correnti intestati allo stesso o a soggetti terzi collegati con il Pt_1
In ogni caso Con vittoria dei compensi del presente giudizio.
pagina 4 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza n. 626/20 del Tribunale di Monza, parzialmente riformata in punto assegno di mantenimento per il figlio dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. Per_1
2376/21, passata in giudicato. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione all'udienza presidenziale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Dal matrimonio delle parti è nato in data [...] il figlio , maggiorenne ma Per_1 non economicamente indipendente, convivente con la madre. La controversia verte esclusivamente sulla misura dell'assegno di mantenimento per
, chiedendo il ricorrente di versare il minore importo di € 50,00 mensili, a causa Per_1 della propria persistente condizione di disoccupazione, mentre la resistente l'importo di € 400,00 mensili per tenere conto delle aumentate esigenze del figlio e dell'assenza totale di mantenimento diretto da parte del padre, con il quale i rapporti si sono completamente interrotti. All'esito dell'udienza presidenziale in cui il ricorrente confermava di essere disoccupato da circa 6 anni e di non avere un proprio alloggio a causa della precarietà delle proprie condizioni psicofisiche ed economiche per le quali gli era stato riconosciuto il reddito di cittadinanza, a fronte di una stabile condizione lavorativa della moglie, impiegata presso un istituto tecnico con un reddito netto mensile di circa € 2000,00 per 12 mensilità e fruitrice della casa familiare in cui viveva con il figlio, gravata da rate di mutuo di circa € 60,00 mensili pro-quota, veniva previsto a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio di € 100,00 mensili, oltre il 50% delle spese di carattere straordinario come Per_1 da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Nell'ordinanza presidenziale in data 5 dicembre 2022 veniva inoltre previsto, su accordo delle parti, che l'assegno unico ed universale per la prole, spettasse interamente a Controparte_1
In corso di causa emergeva, però, che il ricorrente aveva sottaciuto che dal 2021 aveva svolto con contratto a chiamata l'attività di conducente di auto a noleggio per l'impresa
“Autonoleggio Lesnoy di Lysnyy Andriy”, con sede legale in Sesto San Giovanni. Trattandosi di un'attività svolta per un numero esiguo di ore, anche le entrate percepite erano state esigue come da documentazione prodotta in corso di causa: € 355,00 nell'anno 2021, € 1.355,00 nel 2022 (ossia circa € 112,92 al mese) e € 289,00 nell'anno 2023. Avendo il conseguito l'abilitazione per condurre auto pubbliche nella città di Pt_1 Milano, con l'aiuto economico della propria madre e sorella, dopo essere receduto dal rapporto contrattuale a chiamata con l'impresa di autonoleggio, con atto notarile del 30.05.2023 il medesimo ha acquistato da terzi la licenza n. 23/A per “l'esercizio di autovettura in servizio di noleggio da rimessa con conducente” e ha quindi iniziato e svolgere l'attività di conducente auto con maggiore continuità. Tramite l'acquisizione di ulteriore documentazione è così emerso che nel 2023, il reddito d'impresa netto realizzato è
pagina 5 di 9 stato di € 56.086 grazie anche alla tassazione agevolata del regime forfettario. Dagli estratti di conto corrente -aziendale e personale- emerge che alla data del 30.09.24 il conto corrente aziendale registrava un saldo disponibile di € +52.872,27 e che ogni mese da detto conto viene bonificato l'importo di € 1000,00 sul conto personale del con Pt_1 causale stipendio e che sempre dal conto corrente aziendale risulta un esborso mensile di € 600,00 a favore di una società immobiliare, presumibilmente a titolo di canone di locazione dell'immobile in cui è attualmente residente. Dalle visure del PRA prodotte dalla resistente risulta, inoltre, che il è intestatario di due autoveicoli Mercedes, acquistati usati. Pt_1 Alla luce di tali circostanze, pur considerando che il deve restituire l'importo Pt_1 mutuatogli dai familiari e l'attività è in fase iniziale e comporta dei costi in aumento per il diverso regime fiscale adottato nel 2024, l'assegno di mantenimento per il figlio deve tenere conto della migliorata condizione economica del padre che, grazie all'attività lavorativa intrapresa, è ora in grado di contribuire in misura maggiore alle esigenze di . Per_1
Sono invece rimaste invariate sia la condizione lavorativa che reddituale della resistente.
In applicazione del principio di proporzionalità e dei parametri per realizzarlo ex art. 337 ter c.c., con decorrenza dal mese di settembre 2024 -data in cui si ha contezza dell'effettiva maggiore capacità economica del ricorrente- l'assegno che il deve versare a Pt_1
a titolo di concorso al mantenimento del figlio viene Controparte_1 Per_1 rideterminato in € 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese di carattere straordinario. Va inoltre confermata la previsione relativa alla corresponsione dell'intero importo dell'assegno unico ed universale per la prole alla resistente, in quanto genitore che sostiene integralmente gli oneri relativi al figlio con lei convivente, in assenza di alcun mantenimento diretto da parte del padre.
III. In considerazione della natura della controversia, degli interessi coinvolti e della limitata attività istruttoria svolta, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di
[...]
nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1 deduzione, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e in Muggiò in data 8 luglio Parte_1 Controparte_1
2000 (atto di matrimonio n.35 parte II serie A, anno 2000); 2) Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata, a cura del Cancelliere, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Muggiò, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
3) Pone a carico di con decorrenza dal mese di settembre 2024, Parte_1
l'importo di euro 300, da versarsi in via anticipata a entro il giorno Controparte_1
10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio fino al conseguimento dell'indipendenza economica da parte dello Per_1 stesso;
detto importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola.
4) Pone inoltre a carico di il cinquanta per cento delle spese Parte_1 mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori
(salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
pagina 6 di 9 Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non
è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
pagina 7 di 9 5) Dispone che l'assegno unico ed universale per la prole venga percepito interamente da
Controparte_1
pagina 8 di 9 6) compensa le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 6/02/25.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Gaggiotti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4444/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MIEDICO GIOVANNI del foro di Monza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. CHIERICI ALESSANDRA del foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1 Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: 1)Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 08.07.2000 tra il sig.
e la sig.ra nel comune di Muggiò. Parte_1 Controparte_1
2) Disporre la riduzione dell'assegno mensile di mantenimento da € 150,00 ad € 50,00 a carico del sig. a favore del figlio per tutti i motivi meglio specificati in Parte_1 Persona_1 narrativa.
3) Rigettare tutte le richieste formulate dalla resistente, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali del procedimento. pagina 1 di 9 Per Controparte_1
In via principale
- Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 8.07.2000 in Muggiò tra la sig.ra ed il sig. trascritto nei registri degli atti di Controparte_1 Parte_1 matrimonio del comune di Muggiò al n. 35, Parte II, Serie A dell'anno 2000;
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Muggiò di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nell'atto di matrimonio e ad ogni ulteriore incombente;
- Porre a carico del sig. la somma di € 400,00 mensili da versarsi entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio , somma da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
pagina 2 di 9 - Porre a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra la quota pari al 50% delle Pt_1 CP_1 spese straordinarie che quest'ultima sosterrà nell'interesse del figlio , come da indicazioni Per_1
e modalità disciplinate nelle Linee Guida del Tribunale di Monza e da intendersi qui di seguito integralmente trascritte e riportate;
pagina 3 di 9 - Disporre che l'assegno unico per la famiglia venga percepito integralmente dalla sig.ra CP_1
[...]
In via istruttoria Disporre ex art. 210 c.p.c. nei confronti del sig. e dell'Autonoleggio Parte_1 Controparte_2
(C.F. – P.I. ) con sede legale in Pioltello, via Piave n.
6 - l'ordine di
[...] C.F._3 P.IVA_1 esibizione in giudizio dei contratti di lavoro intermittente a tempo determinato sottoscritti inter partes e relativi ai periodi fine novembre 2021 – 31.01.2023 ed il contratto attualmente in essere con scadenza 31.07.2023; Disporre indagini di Polizia Tributaria sulla persona del sig. Parte_1
Accertare la misura dei redditi dichiarati dal sig. ai competenti uffici tributari negli ultimi tre anni;
Pt_1
Acquisire informazioni specifiche, attraverso l'interrogazione all'archivio dell'Anagrafe Tributaria relativo ai rapporti con gli intermediari finanziari in merito a rapporti bancari, postali e finanziari risultanti dalla medesima anagrafe ed intrattenuti dal sig. sia personalmente che quale Parte_1 cointestatario, che quale semplice delegato;
Acquisire informazioni specifiche in merito alla consistenza dei rapporti bancari;
Verificare l'eventuale titolarità o la disponibilità materiale di carte di pagamento (bancomat), di carte di credito o di carte di debito eventualmente collegate con conti correnti intestati allo stesso o a soggetti terzi collegati con il Pt_1
In ogni caso Con vittoria dei compensi del presente giudizio.
pagina 4 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza n. 626/20 del Tribunale di Monza, parzialmente riformata in punto assegno di mantenimento per il figlio dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. Per_1
2376/21, passata in giudicato. Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione all'udienza presidenziale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Dal matrimonio delle parti è nato in data [...] il figlio , maggiorenne ma Per_1 non economicamente indipendente, convivente con la madre. La controversia verte esclusivamente sulla misura dell'assegno di mantenimento per
, chiedendo il ricorrente di versare il minore importo di € 50,00 mensili, a causa Per_1 della propria persistente condizione di disoccupazione, mentre la resistente l'importo di € 400,00 mensili per tenere conto delle aumentate esigenze del figlio e dell'assenza totale di mantenimento diretto da parte del padre, con il quale i rapporti si sono completamente interrotti. All'esito dell'udienza presidenziale in cui il ricorrente confermava di essere disoccupato da circa 6 anni e di non avere un proprio alloggio a causa della precarietà delle proprie condizioni psicofisiche ed economiche per le quali gli era stato riconosciuto il reddito di cittadinanza, a fronte di una stabile condizione lavorativa della moglie, impiegata presso un istituto tecnico con un reddito netto mensile di circa € 2000,00 per 12 mensilità e fruitrice della casa familiare in cui viveva con il figlio, gravata da rate di mutuo di circa € 60,00 mensili pro-quota, veniva previsto a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio di € 100,00 mensili, oltre il 50% delle spese di carattere straordinario come Per_1 da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Nell'ordinanza presidenziale in data 5 dicembre 2022 veniva inoltre previsto, su accordo delle parti, che l'assegno unico ed universale per la prole, spettasse interamente a Controparte_1
In corso di causa emergeva, però, che il ricorrente aveva sottaciuto che dal 2021 aveva svolto con contratto a chiamata l'attività di conducente di auto a noleggio per l'impresa
“Autonoleggio Lesnoy di Lysnyy Andriy”, con sede legale in Sesto San Giovanni. Trattandosi di un'attività svolta per un numero esiguo di ore, anche le entrate percepite erano state esigue come da documentazione prodotta in corso di causa: € 355,00 nell'anno 2021, € 1.355,00 nel 2022 (ossia circa € 112,92 al mese) e € 289,00 nell'anno 2023. Avendo il conseguito l'abilitazione per condurre auto pubbliche nella città di Pt_1 Milano, con l'aiuto economico della propria madre e sorella, dopo essere receduto dal rapporto contrattuale a chiamata con l'impresa di autonoleggio, con atto notarile del 30.05.2023 il medesimo ha acquistato da terzi la licenza n. 23/A per “l'esercizio di autovettura in servizio di noleggio da rimessa con conducente” e ha quindi iniziato e svolgere l'attività di conducente auto con maggiore continuità. Tramite l'acquisizione di ulteriore documentazione è così emerso che nel 2023, il reddito d'impresa netto realizzato è
pagina 5 di 9 stato di € 56.086 grazie anche alla tassazione agevolata del regime forfettario. Dagli estratti di conto corrente -aziendale e personale- emerge che alla data del 30.09.24 il conto corrente aziendale registrava un saldo disponibile di € +52.872,27 e che ogni mese da detto conto viene bonificato l'importo di € 1000,00 sul conto personale del con Pt_1 causale stipendio e che sempre dal conto corrente aziendale risulta un esborso mensile di € 600,00 a favore di una società immobiliare, presumibilmente a titolo di canone di locazione dell'immobile in cui è attualmente residente. Dalle visure del PRA prodotte dalla resistente risulta, inoltre, che il è intestatario di due autoveicoli Mercedes, acquistati usati. Pt_1 Alla luce di tali circostanze, pur considerando che il deve restituire l'importo Pt_1 mutuatogli dai familiari e l'attività è in fase iniziale e comporta dei costi in aumento per il diverso regime fiscale adottato nel 2024, l'assegno di mantenimento per il figlio deve tenere conto della migliorata condizione economica del padre che, grazie all'attività lavorativa intrapresa, è ora in grado di contribuire in misura maggiore alle esigenze di . Per_1
Sono invece rimaste invariate sia la condizione lavorativa che reddituale della resistente.
In applicazione del principio di proporzionalità e dei parametri per realizzarlo ex art. 337 ter c.c., con decorrenza dal mese di settembre 2024 -data in cui si ha contezza dell'effettiva maggiore capacità economica del ricorrente- l'assegno che il deve versare a Pt_1
a titolo di concorso al mantenimento del figlio viene Controparte_1 Per_1 rideterminato in € 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese di carattere straordinario. Va inoltre confermata la previsione relativa alla corresponsione dell'intero importo dell'assegno unico ed universale per la prole alla resistente, in quanto genitore che sostiene integralmente gli oneri relativi al figlio con lei convivente, in assenza di alcun mantenimento diretto da parte del padre.
III. In considerazione della natura della controversia, degli interessi coinvolti e della limitata attività istruttoria svolta, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di
[...]
nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 Controparte_1 deduzione, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario da e in Muggiò in data 8 luglio Parte_1 Controparte_1
2000 (atto di matrimonio n.35 parte II serie A, anno 2000); 2) Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata, a cura del Cancelliere, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Muggiò, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
3) Pone a carico di con decorrenza dal mese di settembre 2024, Parte_1
l'importo di euro 300, da versarsi in via anticipata a entro il giorno Controparte_1
10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento del figlio fino al conseguimento dell'indipendenza economica da parte dello Per_1 stesso;
detto importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola.
4) Pone inoltre a carico di il cinquanta per cento delle spese Parte_1 mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori
(salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
pagina 6 di 9 Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non
è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
pagina 7 di 9 5) Dispone che l'assegno unico ed universale per la prole venga percepito interamente da
Controparte_1
pagina 8 di 9 6) compensa le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 6/02/25.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Gaggiotti
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