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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/05/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 9077/2019 R.G da (C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.08.1975 e residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Elettra Bruno (C.F.
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima Avv. C.F._2
Elettra Bruno sito in Formia (LT) in Via Cristoforo Colombo 19 (o Via Remigio Paone 10, come da atto di citazione); la medesima procuratrice dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al numero di fax 0771324191 ovvero all'indirizzo PEC
Email_1
ATTORE -
contro C.F. e P.IVA ), con sede a Mogliano Controparte_1 P.IVA_1
Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, cap 31021, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura De Col (CF ), con CodiceFiscale_3 studio in Treviso, Via G.C. De Caro n. 3 ed ivi domiciliata, in forza di atti di procura notarile da intendersi qui integralmente trascritti;
l'Avv. De Col dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al numero di fax 0422/572453 ovvero all'indirizzo PEC
Email_2
CONVENUTA -
Conclusioni delle parti
Per parte attrice ( ), come da Note di Trattazione Scritta e Comparsa Parte_1
Conclusionale: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
accertare l'inadempimento della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in relazione al contratto di cui in parte motiva ed in relazione al sinistro verificatosi;
per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, all'indennizzo dei danni tutti non patrimoniali e patrimoniali, nessuno escluso, subiti da parte attrice in conseguenza del sinistro, come meglio indicato in parte motiva dell'atto di citazione e degli scritti successivi del giudizio, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo saldo;
condannare la società convenuta ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c.;
condannare la società convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, d. lgs. 28/10, per non avere partecipato senza giustificato motivo alla procedura di mediazione;
condannare al risarcimento del danno da inadempimento, Controparte_1 consistito nelle spese legali stragiudiziali;
con vittoria di spese, e competenze di giudizio, ivi comprese le spese generali, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice dichiaratasi antistataria. In subordine alla richiesta ex art. 96 c.p.c., chiede che le spese di soccombenza siano aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 8, d.m. 55/14.
Per parte convenuta ( , come da Note Conclusive e Comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: A) Dichiararsi l'esaustività della somma percepita dall'attore e respingerne le domande. B) Condannare parte attrice al pagamento delle spese di causa in misura aggravata, riconoscendo a il risarcimento dei danni nella misura che il Giudice riterrà CP_1 equa. Ribadite tutte le domande, eccezioni ed istanze anche istruttorie sin qui formulate, ivi compreso quanto eccepito e dedotto nella memoria ex art. 183, 6° co. C.p.c. n. 3 dimessa il
17 marzo 2021. Dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o decadute di controparte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione notificato in data 4 dicembre 2019, ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi a questo Tribunale la società , al fine di ottenere il Controparte_1 pagamento dell'indennizzo ritenuto dovuto in virtù di un contratto di assicurazione contro gli infortuni. Parte attrice ha esposto di aver stipulato con (poi Controparte_2 Controparte_1 una polizza infortuni e malattia denominata “ERAV CASH”, avente durata decennale dal
4.7.2011. Tra le garanzie previste, l'articolo 3 delle condizioni generali prevedeva una "indennità giornaliera per convalescenza post ricovero" di € 30,00 pro die. Tale indennità era descritta come corrisposta "in caso di degenza domiciliare per convalescenza immediatamente successiva alla dimissione dell'assicurato dall'Istituto di cura", con un massimo di 120 giorni per annualità assicurativa e, in caso di infortunio, indipendentemente dalla durata del ricovero, come ampliato da un'appendice di polizza denominata "clausole speciali". L'appendice precisava inoltre che le indennità giornaliere di convalescenza venissero liquidate integralmente per ogni giorno di totale incapacità fisica ad attendere alle occupazioni, e al 50 percento per ogni giorno in cui l'assicurato non ha potuto attendere in parte alle sue occupazioni.
L'attore ha allegato di aver subito un infortunio il 1° luglio 2015, cadendo accidentalmente e riportando la frattura di due dita della mano sinistra. A causa di complicanze, è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici (6 ottobre 2015, 18 aprile 2016, 24 ottobre 2016). Essendo di professione cuoco, si è assentato dal lavoro per molti mesi. L' ha CP_3 certificato un periodo di malattia complessivamente di 278 giorni, distribuiti in vari intervalli tra il 1° luglio 2015 e il 12 dicembre 2016.
Ritenendo l'infortunio e la conseguente invalidità temporanea rientranti nelle previsioni di polizza, l'attore ha chiesto alla società il pagamento dell'indennizzo previsto CP_1 dall'art. 3 del contratto ("indennità giornaliera per convalescenza post ricovero") per tutta la
2 durata del periodo di malattia certificato dall' (278 giorni) e per l'eventuale successivo CP_3 periodo di inabilità parziale.
La società convenuta ha rifiutato l'adempimento integrale dell'obbligazione, sostenendo in sede stragiudiziale che l'indennizzo fosse dovuto solo per il periodo di "degenza domiciliare", inteso come il periodo trascorso dall'assicurato "chiusi dentro le mura della propria abitazione". Ha pertanto offerto di liquidare l'indennizzo basandosi sulla prognosi delle cartelle cliniche relative agli interventi, per un totale di soli 100 giorni, metà dei quali ritenuti di inabilità parziale al 50%. ha affermato che la somma di € 2.370,00 già CP_1 percepita dall'attore era stata versata a fini transattivi e al sol fine di porre termine alla controversia.
L'attore ha dunque adito questo Tribunale per ottenere l'integrale pagamento dell'indennizzo e il risarcimento dei danni, inclusi i costi legali stragiudiziali, nonché la condanna di per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., anche in ragione della Controparte_1 mancata partecipazione alla procedura di mediazione obbligatoria e del rifiuto di due proposte conciliative formulate dal Tribunale.
La società convenuta si è costituita in giudizio, contestando fermamente gli assunti attorei e chiedendo la declaratoria dell'esaustività della somma già percepita dall'attore (€ 2.370,00) e il rigetto delle domande avverse. ha ribadito che la corretta Controparte_1 interpretazione del contratto limitasse la copertura alla "degenza domiciliare", intesa come necessità per l'assicurato di rimanere "fra le mura domestiche", e ha contestato come errata e pretestuosa l'interpretazione dell'attore. La convenuta ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento delle spese di causa in misura aggravata e al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta e comparse conclusionali, insistendo nelle proprie domande e deduzioni. L'attore ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale e/o che fosse data valenza probatoria privilegiata ai certificati . ha contestato CP_3 CP_1 le istanze istruttorie attoree.
La questione centrale del giudizio riguarda l'interpretazione della clausola contrattuale relativa alla "indennità giornaliera per convalescenza post-ricovero" e, in particolare, del significato da attribuire all'espressione "degenza domiciliare per convalescenza".
Motivi della Decisione
Il Tribunale è chiamato a stabilire se l'interpretazione del contratto propugnata dalla società assicuratrice, che limita l'indennizzo per "degenza domiciliare" al periodo di stretta permanenza dell'assicurato tra le mura domestiche, sia conforme ai criteri ermeneutici stabiliti dalla legge.
In base all'art. 1362 c.c., nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Tuttavia, il senso letterale assume funzione fondamentale nella ricerca della reale volontà, che va verificata alla luce dell'intero contesto contrattuale, coordinando tra loro le singole clausole come previsto dall'art. 1363 c.c..
L'art. 3 della polizza in esame prevede l'indennità "in caso di degenza domiciliare per convalescenza immediatamente successiva alla dimissione".
La società convenuta si appella al termine "domiciliare" per sostenere che la permanenza esclusiva nell'abitazione è un presupposto ineludibile per conseguire l'indennità.
Tuttavia, una lettura del testo contrattuale che si arresti a una considerazione atomistica della singola espressione "degenza domiciliare" contrasta con il principio di interpretazione complessiva delle clausole.
L'appendice di polizza, parte integrante del contratto e prevalente sulle condizioni generali in caso di contrasto, stabilisce che l'indennità di convalescenza venga liquidata "al 50
3 percento per ogni giorno in cui l'assicurato non ha potuto attendere in parte alle sue occupazioni".
Questa previsione implica logicamente che l'indennizzo è dovuto anche quando l'assicurato, pur non essendo totalmente inabile, non ha potuto attendere in parte alle proprie occupazioni.
Se l'assicurato può attendere anche solo parzialmente alle proprie occupazioni (lavorative o extralavorative), è manifestamente illogico sostenere che per avere diritto all'indennizzo egli debba essere costretto immobile tra le mura domestiche.
L'interpretazione che nega l'indennizzo a chi non sia recluso in casa, pur essendo inabile in parte, rende priva di senso la clausola sull'indennizzo parziale per inabilità parziale.
Pertanto, alla luce del principio di interpretazione complessiva (art. 1363 c.c.), la clausola sull'indennizzo parziale impone di interpretare l'espressione "degenza domiciliare" non come stretta reclusione in casa, ma come il periodo di convalescenza post-ricovero durante il quale l'assicurato, pur potendo anche muoversi o uscire, non è in grado di attendere totalmente o parzialmente alle proprie occupazioni. In tal guisa, il termine "domiciliare" nella clausola va inteso non come limite di luogo, ma come contrapposizione al "luogo di lavoro", indicando il periodo di inabilità che costringe l'assicurato a rimanere a casa anziché recarsi al lavoro.
Tale interpretazione è corroborata dalla definizione di "degenza" contenuta nella polizza, che non implica necessariamente il pernottamento o l'impossibilità di muoversi. La
"degenza" è il periodo trascorso in attesa dell'esaurirsi di una condizione patologica, resa necessaria dalla convalescenza (complemento di causa), che è lo stato di recupero delle forze dopo una malattia. Il periodo di inabilità certificato dall' (278 giorni) si configura CP_3 come periodo di convalescenza in cui l'attore era inabile allo svolgimento della sua attività lavorativa di chef.
Qualora, nonostante quanto sopra, si ritenesse la clausola ambigua, l'art. 1370 c.c. impone di interpretarla nel senso più favorevole all'assicurato, trattandosi di clausole predisposte unilateralmente dall'assicuratore. In caso di incertezza lessicale o ambiguità, le conseguenze non possono ricadere sull'assicurato.
Infine, l'interpretazione sostenuta dall'assicuratore si palesa contraria al precetto di buona fede (art. 1366, 1375 c.c.). Un contratto di assicurazione contro gli infortuni mira a tutelare l'assicurato dal rischio di dover affrontare un periodo di malattia e inabilità post-infortunio.
Limitare l'indennizzo alla sola reclusione domiciliare appare una interpretazione restrittiva e mortificante per le aspettative dell'assicurato, in contrasto con la funzione tipica del contratto. La tesi difensiva della convenuta si fonda sull'asserita "evidenza" dell'interpretazione restrittiva, senza però indicare alcuna norma di legge (artt. 1362-1371 c.c.) a suo sostegno.
Un'interpretazione che prescinde dalle regole di ermeneutica contrattuale e si basa su una mera affermazione apodittica non può trovare accoglimento.
Sulla base dell'interpretazione del contratto secondo i criteri legali, l'indennizzo è dovuto per l'intero periodo di inabilità/convalescenza post-ricovero, che nella fattispecie è stato certificato dall' in 278 giorni. L'attore chiede l'indennizzo di € 30,00 per 278 giorni, CP_3 pari a € 8.340,00. Su tale importo sono dovuti gli interessi. Ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data della domanda giudiziale (notifica dell'atto di citazione) gli interessi moratori sono dovuti nella misura dell'8% (attualmente BCE+8%, pari al 12,5% come indicato dall'attore nelle conclusionali). Per il periodo precedente (dall'infortunio alla domanda), sono dovuti gli interessi al saggio legale. Gli interessi anatocistici sono dovuti a partire dal sesto mese precedente la domanda, ai sensi dell'art. 1283 c.c., come richiesto dall'attore. Dall'importo totale dovuto dovrà essere scomputato l'acconto di € 2.370,00 già trattenuto dall'attore. Tale scomputo andrà effettuato imputando l'acconto prima agli interessi maturati
4 tra la data del sinistro e quella del pagamento dell'acconto, e solo il residuo al capitale, secondo i principi consolidati.
Le spese legali stragiudiziali sostenute dall'attore (pari al 10% + IVA della somma liquidata) costituiscono danno emergente risarcibile, essendo state necessarie per la tutela dei diritti dell'assicurato.
Non sussistono i presupposti per la condanna della società convenuta ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.
La domanda di condanna dell'attore per lite temeraria formulata da Controparte_1 deve invece essere rigettata, essendo stata accolta la domanda attorea. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Deli LUCA disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta l'inadempimento di in relazione al contratto di Controparte_1 assicurazione n. 321-00027975 e al sinistro verificatosi in data 1 luglio 2015.
Per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 della somma di € 8.340,00 (ottomilatrecentoquaranta/00), oltre interessi al
[...] saggio legale dalla data del sinistro (1 luglio 2015) alla data della domanda giudiziale, e oltre interessi al saggio BCE+8% (attualmente 12,5%) dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo, nonché oltre interessi anatocistici calcolati sugli interessi scaduti a far data dal sesto mese precedente la domanda, ai sensi dell'art. 1283 c.c.
Dispone che dalla somma complessiva dovuta sia scomputato l'acconto di €
2.370,00 già trattenuto dall'attore, da imputarsi prioritariamente agli interessi maturati tra la data del sinistro e la data del pagamento dell'acconto, e per la parte residua al capitale.
Condanna al risarcimento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese legali stragiudiziali, che liquida nella misura pari al 10% + IVA dell'importo liquidato a titolo di capitale indennizzo (€ 8.340,00).
Rigetta la domanda di condanna di parte attrice per lite temeraria formulata da
Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Pt_1
che si liquidano in complessivi € 3000,00 oltre spese generali al 15%, IVA
[...]
e CPA come per legge, e dispone la distrazione in favore dell'Avv. Elettra Bruno, dichiaratasi antistataria.
5 Treviso, 14/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 9077/2019 R.G da (C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28.08.1975 e residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Elettra Bruno (C.F.
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima Avv. C.F._2
Elettra Bruno sito in Formia (LT) in Via Cristoforo Colombo 19 (o Via Remigio Paone 10, come da atto di citazione); la medesima procuratrice dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al numero di fax 0771324191 ovvero all'indirizzo PEC
Email_1
ATTORE -
contro C.F. e P.IVA ), con sede a Mogliano Controparte_1 P.IVA_1
Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, cap 31021, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura De Col (CF ), con CodiceFiscale_3 studio in Treviso, Via G.C. De Caro n. 3 ed ivi domiciliata, in forza di atti di procura notarile da intendersi qui integralmente trascritti;
l'Avv. De Col dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni al numero di fax 0422/572453 ovvero all'indirizzo PEC
Email_2
CONVENUTA -
Conclusioni delle parti
Per parte attrice ( ), come da Note di Trattazione Scritta e Comparsa Parte_1
Conclusionale: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
accertare l'inadempimento della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in relazione al contratto di cui in parte motiva ed in relazione al sinistro verificatosi;
per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, all'indennizzo dei danni tutti non patrimoniali e patrimoniali, nessuno escluso, subiti da parte attrice in conseguenza del sinistro, come meglio indicato in parte motiva dell'atto di citazione e degli scritti successivi del giudizio, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo saldo;
condannare la società convenuta ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c.;
condannare la società convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, d. lgs. 28/10, per non avere partecipato senza giustificato motivo alla procedura di mediazione;
condannare al risarcimento del danno da inadempimento, Controparte_1 consistito nelle spese legali stragiudiziali;
con vittoria di spese, e competenze di giudizio, ivi comprese le spese generali, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice dichiaratasi antistataria. In subordine alla richiesta ex art. 96 c.p.c., chiede che le spese di soccombenza siano aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 8, d.m. 55/14.
Per parte convenuta ( , come da Note Conclusive e Comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: A) Dichiararsi l'esaustività della somma percepita dall'attore e respingerne le domande. B) Condannare parte attrice al pagamento delle spese di causa in misura aggravata, riconoscendo a il risarcimento dei danni nella misura che il Giudice riterrà CP_1 equa. Ribadite tutte le domande, eccezioni ed istanze anche istruttorie sin qui formulate, ivi compreso quanto eccepito e dedotto nella memoria ex art. 183, 6° co. C.p.c. n. 3 dimessa il
17 marzo 2021. Dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o decadute di controparte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione notificato in data 4 dicembre 2019, ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi a questo Tribunale la società , al fine di ottenere il Controparte_1 pagamento dell'indennizzo ritenuto dovuto in virtù di un contratto di assicurazione contro gli infortuni. Parte attrice ha esposto di aver stipulato con (poi Controparte_2 Controparte_1 una polizza infortuni e malattia denominata “ERAV CASH”, avente durata decennale dal
4.7.2011. Tra le garanzie previste, l'articolo 3 delle condizioni generali prevedeva una "indennità giornaliera per convalescenza post ricovero" di € 30,00 pro die. Tale indennità era descritta come corrisposta "in caso di degenza domiciliare per convalescenza immediatamente successiva alla dimissione dell'assicurato dall'Istituto di cura", con un massimo di 120 giorni per annualità assicurativa e, in caso di infortunio, indipendentemente dalla durata del ricovero, come ampliato da un'appendice di polizza denominata "clausole speciali". L'appendice precisava inoltre che le indennità giornaliere di convalescenza venissero liquidate integralmente per ogni giorno di totale incapacità fisica ad attendere alle occupazioni, e al 50 percento per ogni giorno in cui l'assicurato non ha potuto attendere in parte alle sue occupazioni.
L'attore ha allegato di aver subito un infortunio il 1° luglio 2015, cadendo accidentalmente e riportando la frattura di due dita della mano sinistra. A causa di complicanze, è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici (6 ottobre 2015, 18 aprile 2016, 24 ottobre 2016). Essendo di professione cuoco, si è assentato dal lavoro per molti mesi. L' ha CP_3 certificato un periodo di malattia complessivamente di 278 giorni, distribuiti in vari intervalli tra il 1° luglio 2015 e il 12 dicembre 2016.
Ritenendo l'infortunio e la conseguente invalidità temporanea rientranti nelle previsioni di polizza, l'attore ha chiesto alla società il pagamento dell'indennizzo previsto CP_1 dall'art. 3 del contratto ("indennità giornaliera per convalescenza post ricovero") per tutta la
2 durata del periodo di malattia certificato dall' (278 giorni) e per l'eventuale successivo CP_3 periodo di inabilità parziale.
La società convenuta ha rifiutato l'adempimento integrale dell'obbligazione, sostenendo in sede stragiudiziale che l'indennizzo fosse dovuto solo per il periodo di "degenza domiciliare", inteso come il periodo trascorso dall'assicurato "chiusi dentro le mura della propria abitazione". Ha pertanto offerto di liquidare l'indennizzo basandosi sulla prognosi delle cartelle cliniche relative agli interventi, per un totale di soli 100 giorni, metà dei quali ritenuti di inabilità parziale al 50%. ha affermato che la somma di € 2.370,00 già CP_1 percepita dall'attore era stata versata a fini transattivi e al sol fine di porre termine alla controversia.
L'attore ha dunque adito questo Tribunale per ottenere l'integrale pagamento dell'indennizzo e il risarcimento dei danni, inclusi i costi legali stragiudiziali, nonché la condanna di per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., anche in ragione della Controparte_1 mancata partecipazione alla procedura di mediazione obbligatoria e del rifiuto di due proposte conciliative formulate dal Tribunale.
La società convenuta si è costituita in giudizio, contestando fermamente gli assunti attorei e chiedendo la declaratoria dell'esaustività della somma già percepita dall'attore (€ 2.370,00) e il rigetto delle domande avverse. ha ribadito che la corretta Controparte_1 interpretazione del contratto limitasse la copertura alla "degenza domiciliare", intesa come necessità per l'assicurato di rimanere "fra le mura domestiche", e ha contestato come errata e pretestuosa l'interpretazione dell'attore. La convenuta ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento delle spese di causa in misura aggravata e al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Le parti hanno depositato note di trattazione scritta e comparse conclusionali, insistendo nelle proprie domande e deduzioni. L'attore ha chiesto l'ammissione di prova testimoniale e/o che fosse data valenza probatoria privilegiata ai certificati . ha contestato CP_3 CP_1 le istanze istruttorie attoree.
La questione centrale del giudizio riguarda l'interpretazione della clausola contrattuale relativa alla "indennità giornaliera per convalescenza post-ricovero" e, in particolare, del significato da attribuire all'espressione "degenza domiciliare per convalescenza".
Motivi della Decisione
Il Tribunale è chiamato a stabilire se l'interpretazione del contratto propugnata dalla società assicuratrice, che limita l'indennizzo per "degenza domiciliare" al periodo di stretta permanenza dell'assicurato tra le mura domestiche, sia conforme ai criteri ermeneutici stabiliti dalla legge.
In base all'art. 1362 c.c., nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Tuttavia, il senso letterale assume funzione fondamentale nella ricerca della reale volontà, che va verificata alla luce dell'intero contesto contrattuale, coordinando tra loro le singole clausole come previsto dall'art. 1363 c.c..
L'art. 3 della polizza in esame prevede l'indennità "in caso di degenza domiciliare per convalescenza immediatamente successiva alla dimissione".
La società convenuta si appella al termine "domiciliare" per sostenere che la permanenza esclusiva nell'abitazione è un presupposto ineludibile per conseguire l'indennità.
Tuttavia, una lettura del testo contrattuale che si arresti a una considerazione atomistica della singola espressione "degenza domiciliare" contrasta con il principio di interpretazione complessiva delle clausole.
L'appendice di polizza, parte integrante del contratto e prevalente sulle condizioni generali in caso di contrasto, stabilisce che l'indennità di convalescenza venga liquidata "al 50
3 percento per ogni giorno in cui l'assicurato non ha potuto attendere in parte alle sue occupazioni".
Questa previsione implica logicamente che l'indennizzo è dovuto anche quando l'assicurato, pur non essendo totalmente inabile, non ha potuto attendere in parte alle proprie occupazioni.
Se l'assicurato può attendere anche solo parzialmente alle proprie occupazioni (lavorative o extralavorative), è manifestamente illogico sostenere che per avere diritto all'indennizzo egli debba essere costretto immobile tra le mura domestiche.
L'interpretazione che nega l'indennizzo a chi non sia recluso in casa, pur essendo inabile in parte, rende priva di senso la clausola sull'indennizzo parziale per inabilità parziale.
Pertanto, alla luce del principio di interpretazione complessiva (art. 1363 c.c.), la clausola sull'indennizzo parziale impone di interpretare l'espressione "degenza domiciliare" non come stretta reclusione in casa, ma come il periodo di convalescenza post-ricovero durante il quale l'assicurato, pur potendo anche muoversi o uscire, non è in grado di attendere totalmente o parzialmente alle proprie occupazioni. In tal guisa, il termine "domiciliare" nella clausola va inteso non come limite di luogo, ma come contrapposizione al "luogo di lavoro", indicando il periodo di inabilità che costringe l'assicurato a rimanere a casa anziché recarsi al lavoro.
Tale interpretazione è corroborata dalla definizione di "degenza" contenuta nella polizza, che non implica necessariamente il pernottamento o l'impossibilità di muoversi. La
"degenza" è il periodo trascorso in attesa dell'esaurirsi di una condizione patologica, resa necessaria dalla convalescenza (complemento di causa), che è lo stato di recupero delle forze dopo una malattia. Il periodo di inabilità certificato dall' (278 giorni) si configura CP_3 come periodo di convalescenza in cui l'attore era inabile allo svolgimento della sua attività lavorativa di chef.
Qualora, nonostante quanto sopra, si ritenesse la clausola ambigua, l'art. 1370 c.c. impone di interpretarla nel senso più favorevole all'assicurato, trattandosi di clausole predisposte unilateralmente dall'assicuratore. In caso di incertezza lessicale o ambiguità, le conseguenze non possono ricadere sull'assicurato.
Infine, l'interpretazione sostenuta dall'assicuratore si palesa contraria al precetto di buona fede (art. 1366, 1375 c.c.). Un contratto di assicurazione contro gli infortuni mira a tutelare l'assicurato dal rischio di dover affrontare un periodo di malattia e inabilità post-infortunio.
Limitare l'indennizzo alla sola reclusione domiciliare appare una interpretazione restrittiva e mortificante per le aspettative dell'assicurato, in contrasto con la funzione tipica del contratto. La tesi difensiva della convenuta si fonda sull'asserita "evidenza" dell'interpretazione restrittiva, senza però indicare alcuna norma di legge (artt. 1362-1371 c.c.) a suo sostegno.
Un'interpretazione che prescinde dalle regole di ermeneutica contrattuale e si basa su una mera affermazione apodittica non può trovare accoglimento.
Sulla base dell'interpretazione del contratto secondo i criteri legali, l'indennizzo è dovuto per l'intero periodo di inabilità/convalescenza post-ricovero, che nella fattispecie è stato certificato dall' in 278 giorni. L'attore chiede l'indennizzo di € 30,00 per 278 giorni, CP_3 pari a € 8.340,00. Su tale importo sono dovuti gli interessi. Ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data della domanda giudiziale (notifica dell'atto di citazione) gli interessi moratori sono dovuti nella misura dell'8% (attualmente BCE+8%, pari al 12,5% come indicato dall'attore nelle conclusionali). Per il periodo precedente (dall'infortunio alla domanda), sono dovuti gli interessi al saggio legale. Gli interessi anatocistici sono dovuti a partire dal sesto mese precedente la domanda, ai sensi dell'art. 1283 c.c., come richiesto dall'attore. Dall'importo totale dovuto dovrà essere scomputato l'acconto di € 2.370,00 già trattenuto dall'attore. Tale scomputo andrà effettuato imputando l'acconto prima agli interessi maturati
4 tra la data del sinistro e quella del pagamento dell'acconto, e solo il residuo al capitale, secondo i principi consolidati.
Le spese legali stragiudiziali sostenute dall'attore (pari al 10% + IVA della somma liquidata) costituiscono danno emergente risarcibile, essendo state necessarie per la tutela dei diritti dell'assicurato.
Non sussistono i presupposti per la condanna della società convenuta ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.
La domanda di condanna dell'attore per lite temeraria formulata da Controparte_1 deve invece essere rigettata, essendo stata accolta la domanda attorea. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle fasi processuali svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Deli LUCA disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accerta l'inadempimento di in relazione al contratto di Controparte_1 assicurazione n. 321-00027975 e al sinistro verificatosi in data 1 luglio 2015.
Per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 della somma di € 8.340,00 (ottomilatrecentoquaranta/00), oltre interessi al
[...] saggio legale dalla data del sinistro (1 luglio 2015) alla data della domanda giudiziale, e oltre interessi al saggio BCE+8% (attualmente 12,5%) dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo, nonché oltre interessi anatocistici calcolati sugli interessi scaduti a far data dal sesto mese precedente la domanda, ai sensi dell'art. 1283 c.c.
Dispone che dalla somma complessiva dovuta sia scomputato l'acconto di €
2.370,00 già trattenuto dall'attore, da imputarsi prioritariamente agli interessi maturati tra la data del sinistro e la data del pagamento dell'acconto, e per la parte residua al capitale.
Condanna al risarcimento in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese legali stragiudiziali, che liquida nella misura pari al 10% + IVA dell'importo liquidato a titolo di capitale indennizzo (€ 8.340,00).
Rigetta la domanda di condanna di parte attrice per lite temeraria formulata da
Controparte_1
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Pt_1
che si liquidano in complessivi € 3000,00 oltre spese generali al 15%, IVA
[...]
e CPA come per legge, e dispone la distrazione in favore dell'Avv. Elettra Bruno, dichiaratasi antistataria.
5 Treviso, 14/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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