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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3787 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16960/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ANNAMARIA ABRUZZESE, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attore/opponente
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. FABIO IZZO, Controparte_1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma, c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 7.1.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con accordo di negoziazione assistita del 29.4.2021, recante autorizzazione del Pubblico Ministero del 13.5.2021, i coniugi Parte_1
e hanno concordato la cessazione degli effetti
[...] Controparte_1
civili del matrimonio da loro a suo tempo contratto e la collocazione
Pagina 1 di 10 prevalente presso la madre dei tre figli che ne erano nati;
al contempo, vi era sancito l'obbligo, a carico del di concorrere nel loro Parte_1
mantenimento versando € 500,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, e concorrendo al 50% nelle spese straordinarie sostenute nel loro interesse.
Con atto di precetto notificato il 13.7.2023, ha Controparte_1
intimato a , sulla base di detto titolo, il pagamento Parte_1
delle somme seguenti: € 4.960,00 per stipendio della baby sitter;
€ 3.900,00
per scuolabus;
€ 268,60 per refezione scolastica;
€ 87,80 per spese mediche;
€ 297,50 per partecipazione a campo estivo;
€ 634,43 per abbigliamento;
€
830,24 per rivalutazione monetaria sul mantenimento ordinario;
€ 344,36 per compensi di precetto e accessori.
Il debitore si è opposto a tale richiesta, instaurando il presente procedimento ex art. 615, c. I, c.p.c. ed eccependo: 1) la mancata apposizione della formula esecutiva;
2) la mancanza di titolo esecutivo per le spese straordinarie delle quali è chiesto il rimborso;
3) il dissenso opposto dall'istante alle spese delle quali è chiesto il rimborso;
4) la non debenza della rivalutazione monetaria nei sensi richiesti.
2. Quanto alla dedotta irregolarità del titolo, perché privo della formula esecutiva, è dirimente osservare che essa non è necessaria nel caso di specie.
Con stabilito in linea generale, per tutti gli accordi di negoziazione assistita, dall'art. 5, c. I, .d.l. n. 132/14, conv. in l. n. 162/14, l'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo, senza necessità di ulteriori adempimenti formali.
D'altronde, l'art. 475 c.p.c. prevedeva fossero spediti in forma
Pagina 2 di 10 esecutiva le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, mentre il titolo in oggetto non rientra in nessuna di tali categorie.
Infine, è dirimente osservare che, per effetto dell'art. 3 l. n. 149/22, in vigore per gli atti di precetto notificati dopo il 28.2.2023, l'art. 475 c.p.c. non richiede più in alcun caso la formula esecutiva neanche per gli atti sopra indicati, ma soltanto l'attestazione di conformità all'originale da parte dell'avvocato che assiste la parte creditrice.
Il primo motivo di opposizione è dunque rigettato.
3. L'opponente sostiene inoltre, con il secondo e il terzo motivo di opposizione, l'inidoneità dell'accordo di negoziazione assistita a fungere da titolo esecutivo per le spese straordinarie richieste dalla creditrice, la quale avrebbe dovuto a suo dire munirsi di apposito provvedimento giudiziale, che accertasse il suo diritto alla refusione degli specifici esborsi ivi indicati, tanto più in mancanza dell'assenso dell'altro genitore alle spese in questione.
3.1. Occorre in proposito ribadire il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per il quale la mancata concertazione delle spese straordinarie non esime, sul piano sostanziale, il genitore non collocatario dall'obbligo di concorrervi, a meno che esse non si rivelino inutili, contrarie all'interesse del figlio o insostenibili in relazione alle condizioni dei genitori (v. Cass., Sez. I - VI, n. 16175/15).
3.2. Nel caso di specie, tuttavia, l'opponente, prima ancora di eccepire il proprio dissenso all'assunzione di tali spese, ha contestato, sul piano processuale, che esse possano recuperarsi azionando il titolo in oggetto, il quale prevede soltanto, in linea generale, il criterio di ripartizione delle stesse
Pagina 3 di 10 fra i coniugi, senza nulla statuire circa l'individuazione delle specifiche obbligazioni che ne formano oggetto.
Sul punto, occorre rimarcare il consolidato approdo ermeneutico della
S.C., secondo la quale “le spese mediche e scolastiche da ritenersi comprese
nella categoria delle spese straordinarie routinarie sono quegli esborsi (per
l'acquisto di occhiali;
per visite specialistiche di controllo;
per pagamento
di tasse scolastiche) che pur non ricompresi nell'assegno fisso periodico di
mantenimento tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una
connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente
certe cosicché esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando, lo
sono invece in ordine all'an (in tal senso: Cass. 23/05/2011 n. 11316, in
motivazione, parr. 4.1-4.4). Siffatte spese, che nella sostanza finiscono per
rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio
tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se
non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento
possono essere richieste, tuttavia, quale parte “non fissa” del primo di cui
condividono la natura, in rimborso dal genitore anticipatario sulla base
della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo
già ottenuto, senza che, per ciò, insorga a necessità di fare accertare,
nuovamente in sede giudiziale con un distinto titolo, la loro esistenza e
quantificazione” (v. Cass., Sez. I, n. 3835/21; v. anche Cass., Sez. I, n.
379/21). Resta in tal caso ovviamente ferma la possibilità, per l'obbligato, di far valere incidentalmente, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., fatti impeditivi al sorgere del credito, quali l'esistenza di un suo giustificato dissenso, fondato sui presupposti qui indicati al paragrafo 3.1.
Pagina 4 di 10 Da ciò discende che le spese straordinarie vere e proprie vadano invece
“intese come categoria residuale ed onnicomprensiva, che non condivide
delle precedenti il carattere di prevedibilità” e che va circoscritta a “quelle
che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano
dall'ordinario regime di vita dei figli e la cui sussistenza giustifica, per ciò
stesso, un accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita
azione” (v. Cass., Sez. I, n. 3835 cit.).
3.3. Tanto premesso in termini generali, occorre applicare al caso concreto l'enunciato principio di diritto.
L'accordo di negoziazione assistita, oltre a porre a carico del
[...]
il versamento di € 500,00 mensili, da rivalutare annualmente Pt_1
secondo l'indice ISTAT, pone a carico degli ex coniugi, in parti uguali, le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendo “le
spese mediche non a carico del S.S.N., nonché le spese d'istruzione e
scolastiche in generale (iscrizione, testi scolastici, gite, pulmino, ecc.),
quelle di svago, vacanze e sportive, nonché quelle di abbigliamento, sempre
che siano state documentate e siano state dagli stessi preventivamente
concordate (fatte espressamente salve le ipotesi di necessità e/o urgenza e/o
mancato riscontro alla richiesta da parte dell'altro coniuge e/o di relativo,
ingiustificato, rifiuto)”.
Su tali basi vanno distintamente esaminate le voci di credito vantate dalla convenuta.
3.3.1. L'assunzione di una baby sitter non può ritenersi evento necessario e imprescindibile nella cura dei minori, ben potendo accadere che la loro permanenza presso le istituzioni scolastiche consenta ai genitori – o al
Pagina 5 di 10 genitore collocatario – di svolgere la propria attività lavorativa e di dedicarsi direttamente, nel tempo restante, all'accudimento della prole.
Ne discende che l'obbligo di concorrere nell'onere a tal fine necessario non può ritenersi di per sé insito nella pronuncia di separazione e di suddivisione delle spese di mantenimento, non trattandosi di un esborso sostanzialmente certo nell'an, secondo i canoni interpretativi espressi dalla
S.C. nei citati arresti.
Pertanto, il genitore che chieda la refusione di quanto versato per tale causa deve munirsi di apposito titolo esecutivo, non potendo a tal fine avvalersi, come nel caso di specie la conventa ha inteso fare, del provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo ciò avvenuto e non avendo inoltre parte opposta domandato in via riconvenzionale, per il caso di accoglimento dell'avversa domanda e al fine di costituirsi in questa sede il titolo necessario, la condanna del suo avversario al pagamento di dette spese, non può essere affermato il suo diritto a procedere a esecuzione in relazione ad esse.
Ne discende altresì che le prove orali articolate per dimostrare l'effettiva assunzione della baby sitter sono irrilevanti in questa sede, non essendo in ogni caso il relativo esborso ripetibile sulla base del titolo azionato.
3.3.2. Diverse valutazioni debbono svolgersi con riferimento alle spese sostenute per il trasporto scolastico.
Esso deve per sua natura considerarsi una spesa straordinaria di incerto ammontare ma di sicura ricorrenza e dunque recuperabile, secondo la già
citata giurisprudenza, tramite il provvedimento che regola in via astratta la
Pagina 6 di 10 ripartizione delle stesse.
D'altronde, lo stesso accordo di negoziazione assistita contempla espressamente tale voce di credito fra quelle da suddividersi in parti eguali fra gli ex coniugi.
Le considerazioni svolte dall'opponente in ordine all'esosità della somma a tal fine impegnata dalla convenuta - pari a €320,00 mensili per tre bambini e, dunque, in media, a circa € 100,00 ciascuno, per un costo giornaliero, rapportato a ventuno giornate lavorative mensili, pari a meno di
€ 5,00 – sono rimaste del tutto indeterminate, non essendo stato neanche dedotto quale diverso e meno oneroso ammontare egli ritenga invece dovuto per tale incombenza.
Ferma restando l'intrinseca utilità di tale prestazione nell'interesse dei minori, non è stato neanche dedotto per quale ragione essa debba dirsi sproporzionata alle facoltà economiche delle parti, né quale diversa alternativa fosse possibile in sua vece.
La disponibilità dell'attore ad accompagnare personalmente i figli a scuola ogni giorno non risulta inoltre essere stata esternata prima dell'istaurazione del giudizio, né è stata articolata prova in tal senso.
In definitiva, dunque, si tratta di un esborso espressamente indicato nel provvedimento azionato e di certa ricorrenza, recuperabile, come tale, senza necessità di formare un nuovo titolo;
esso, inoltre, è di per sé utile e giustificato nell'interesse dei minori, e non vi è prova che sia eccessivo in relazione alle condizioni delle parti.
Nella sua entità, esso è stato documentato con le quietanze allegate dal precetto, sottoscritte da terzi disinteressati alla lite e, come tali, liberamente
Pagina 7 di 10 valutabili dal giudice.
Ne discende, sul punto, l'infondatezza dell'opposizione.
3.3.3. Le spese mediche e per refezione scolastica non sono contestate nella loro debenza, né nel loro ammontare o nella possibilità di recuperarle azionando il suddetto titolo.
3.3.4. Quanto al costo del campo estivo cui i minori hanno partecipato,
si tratta di un esborso parificabile alle spese di istruzione, inerendo ad attività
notoriamente svolta in sostituzione della frequenza scolastica vera e propria,
in periodo dell'anno durante il quale essa è sospesa.
Non vi è dubbio, dunque, che la spesa corrispondente possa essere recuperata azionando il titolo in oggetto.
La sua natura, inoltre, intrinsecamente utile alla formazione dei bambini, e il modesto importo a tal fine impegnato, non consentono di escluderne la ripetibilità.
Anche in parte qua, l'opposizione va rigettata.
3.3.5. Anche per l'abbigliamento, l'accordo di negoziazione assistita prevede espressamente la ripartizione paritaria del relativo costo fra i genitori, in aggiunta al mantenimento ordinario e, anche in tal caso, si tratta in tutta evidenza di spese sostanzialmente certe nell'an, attenendo a necessità
fondamentali dell'individuo.
L'attore, tuttavia, contesta sul punto la riferibilità dei giustificativi di spesa ad acquisti effettivamente avvenuti nell'interesse dei figli, anziché, in ipotesi, della stessa convenuta o di terzi.
Invero, la documentazione prodotta dalla convenuta, rappresentata dalle stampe di acquisti effettuati su internet, non consente di comprendere
Pagina 8 di 10 con esattezza la natura dei prodotti acquistati e la loro stessa riferibilità,
almeno in via presuntiva, alle necessità dei minori.
Essa è, pertanto, inidonea a integrare il titolo esecutivo e la CP_1
dovrà a tal fine sollecitare un autonomo accertamento del suo credito.
Le prove orali articolate sul punto dalla convenuta sono inammissibili per genericità, non essendo stato neanche esattamente dedotto quali prodotti di abbigliamento ella abbia acquistato per i figli.
4. Quanto alla rivalutazione monetaria, l'accordo prevede il pagamento di € 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dal 19.10.2021.
Il metodo di calcolo seguito da parte opposta non appare tuttavia corretto.
Ella, infatti, ha rivalutato la somma di € 500,00 alla data del settembre
2022, ottenendo la cifra di € 540,00, e ha proiettato sui dodici mesi precedenti l'importo così ottenuto, con una differenza di € 40,00 mensili a carico della sua controparte.
Tuttavia, la somma rivalutata è dovuta per il futuro, non già per il passato.
Pertanto, la differenza dalla stessa richiesta, pari a € 40,00 mensili, è
dovuta da ottobre 2022 fino alla data cui si riferisce precetto, ovverosia al mese di giugno del 2023, per un totale di € 360,00, mentre la successiva rivalutazione, da effettuarsi, in conformità al titolo, con cadenza annuale, è
dovuta a partire da ottobre 2023.
5. In totale, dunque, il credito della convenuta ammonta a € 4.913,90,
oltre compensi di precetto, mentre l'opposizione va accolta limitatamente
Pagina 9 di 10 alla pretesa che eccede detta cifra.
7. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP_2
nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza,
[...] Controparte_1
così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto accerta e dichiara l'inesistenza del diritto di parte convenuta di procedere a esecuzione per una somma superiore, alla data di notificazione del precetto, a € 4.913,90 oltre compensi di precetto;
2. compensa le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 15/4/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16960/2023 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ANNAMARIA ABRUZZESE, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attore/opponente
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. FABIO IZZO, Controparte_1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma, c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 7.1.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con accordo di negoziazione assistita del 29.4.2021, recante autorizzazione del Pubblico Ministero del 13.5.2021, i coniugi Parte_1
e hanno concordato la cessazione degli effetti
[...] Controparte_1
civili del matrimonio da loro a suo tempo contratto e la collocazione
Pagina 1 di 10 prevalente presso la madre dei tre figli che ne erano nati;
al contempo, vi era sancito l'obbligo, a carico del di concorrere nel loro Parte_1
mantenimento versando € 500,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, e concorrendo al 50% nelle spese straordinarie sostenute nel loro interesse.
Con atto di precetto notificato il 13.7.2023, ha Controparte_1
intimato a , sulla base di detto titolo, il pagamento Parte_1
delle somme seguenti: € 4.960,00 per stipendio della baby sitter;
€ 3.900,00
per scuolabus;
€ 268,60 per refezione scolastica;
€ 87,80 per spese mediche;
€ 297,50 per partecipazione a campo estivo;
€ 634,43 per abbigliamento;
€
830,24 per rivalutazione monetaria sul mantenimento ordinario;
€ 344,36 per compensi di precetto e accessori.
Il debitore si è opposto a tale richiesta, instaurando il presente procedimento ex art. 615, c. I, c.p.c. ed eccependo: 1) la mancata apposizione della formula esecutiva;
2) la mancanza di titolo esecutivo per le spese straordinarie delle quali è chiesto il rimborso;
3) il dissenso opposto dall'istante alle spese delle quali è chiesto il rimborso;
4) la non debenza della rivalutazione monetaria nei sensi richiesti.
2. Quanto alla dedotta irregolarità del titolo, perché privo della formula esecutiva, è dirimente osservare che essa non è necessaria nel caso di specie.
Con stabilito in linea generale, per tutti gli accordi di negoziazione assistita, dall'art. 5, c. I, .d.l. n. 132/14, conv. in l. n. 162/14, l'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo, senza necessità di ulteriori adempimenti formali.
D'altronde, l'art. 475 c.p.c. prevedeva fossero spediti in forma
Pagina 2 di 10 esecutiva le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, mentre il titolo in oggetto non rientra in nessuna di tali categorie.
Infine, è dirimente osservare che, per effetto dell'art. 3 l. n. 149/22, in vigore per gli atti di precetto notificati dopo il 28.2.2023, l'art. 475 c.p.c. non richiede più in alcun caso la formula esecutiva neanche per gli atti sopra indicati, ma soltanto l'attestazione di conformità all'originale da parte dell'avvocato che assiste la parte creditrice.
Il primo motivo di opposizione è dunque rigettato.
3. L'opponente sostiene inoltre, con il secondo e il terzo motivo di opposizione, l'inidoneità dell'accordo di negoziazione assistita a fungere da titolo esecutivo per le spese straordinarie richieste dalla creditrice, la quale avrebbe dovuto a suo dire munirsi di apposito provvedimento giudiziale, che accertasse il suo diritto alla refusione degli specifici esborsi ivi indicati, tanto più in mancanza dell'assenso dell'altro genitore alle spese in questione.
3.1. Occorre in proposito ribadire il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per il quale la mancata concertazione delle spese straordinarie non esime, sul piano sostanziale, il genitore non collocatario dall'obbligo di concorrervi, a meno che esse non si rivelino inutili, contrarie all'interesse del figlio o insostenibili in relazione alle condizioni dei genitori (v. Cass., Sez. I - VI, n. 16175/15).
3.2. Nel caso di specie, tuttavia, l'opponente, prima ancora di eccepire il proprio dissenso all'assunzione di tali spese, ha contestato, sul piano processuale, che esse possano recuperarsi azionando il titolo in oggetto, il quale prevede soltanto, in linea generale, il criterio di ripartizione delle stesse
Pagina 3 di 10 fra i coniugi, senza nulla statuire circa l'individuazione delle specifiche obbligazioni che ne formano oggetto.
Sul punto, occorre rimarcare il consolidato approdo ermeneutico della
S.C., secondo la quale “le spese mediche e scolastiche da ritenersi comprese
nella categoria delle spese straordinarie routinarie sono quegli esborsi (per
l'acquisto di occhiali;
per visite specialistiche di controllo;
per pagamento
di tasse scolastiche) che pur non ricompresi nell'assegno fisso periodico di
mantenimento tuttavia, nel loro ordinario riproporsi, assumono una
connotazione di probabilità tale da potersi definire come sostanzialmente
certe cosicché esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando, lo
sono invece in ordine all'an (in tal senso: Cass. 23/05/2011 n. 11316, in
motivazione, parr. 4.1-4.4). Siffatte spese, che nella sostanza finiscono per
rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio
tanto da assumere nel loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se
non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento
possono essere richieste, tuttavia, quale parte “non fissa” del primo di cui
condividono la natura, in rimborso dal genitore anticipatario sulla base
della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo
già ottenuto, senza che, per ciò, insorga a necessità di fare accertare,
nuovamente in sede giudiziale con un distinto titolo, la loro esistenza e
quantificazione” (v. Cass., Sez. I, n. 3835/21; v. anche Cass., Sez. I, n.
379/21). Resta in tal caso ovviamente ferma la possibilità, per l'obbligato, di far valere incidentalmente, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., fatti impeditivi al sorgere del credito, quali l'esistenza di un suo giustificato dissenso, fondato sui presupposti qui indicati al paragrafo 3.1.
Pagina 4 di 10 Da ciò discende che le spese straordinarie vere e proprie vadano invece
“intese come categoria residuale ed onnicomprensiva, che non condivide
delle precedenti il carattere di prevedibilità” e che va circoscritta a “quelle
che per la loro rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano
dall'ordinario regime di vita dei figli e la cui sussistenza giustifica, per ciò
stesso, un accertamento giudiziale specifico dietro esercizio di apposita
azione” (v. Cass., Sez. I, n. 3835 cit.).
3.3. Tanto premesso in termini generali, occorre applicare al caso concreto l'enunciato principio di diritto.
L'accordo di negoziazione assistita, oltre a porre a carico del
[...]
il versamento di € 500,00 mensili, da rivalutare annualmente Pt_1
secondo l'indice ISTAT, pone a carico degli ex coniugi, in parti uguali, le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendo “le
spese mediche non a carico del S.S.N., nonché le spese d'istruzione e
scolastiche in generale (iscrizione, testi scolastici, gite, pulmino, ecc.),
quelle di svago, vacanze e sportive, nonché quelle di abbigliamento, sempre
che siano state documentate e siano state dagli stessi preventivamente
concordate (fatte espressamente salve le ipotesi di necessità e/o urgenza e/o
mancato riscontro alla richiesta da parte dell'altro coniuge e/o di relativo,
ingiustificato, rifiuto)”.
Su tali basi vanno distintamente esaminate le voci di credito vantate dalla convenuta.
3.3.1. L'assunzione di una baby sitter non può ritenersi evento necessario e imprescindibile nella cura dei minori, ben potendo accadere che la loro permanenza presso le istituzioni scolastiche consenta ai genitori – o al
Pagina 5 di 10 genitore collocatario – di svolgere la propria attività lavorativa e di dedicarsi direttamente, nel tempo restante, all'accudimento della prole.
Ne discende che l'obbligo di concorrere nell'onere a tal fine necessario non può ritenersi di per sé insito nella pronuncia di separazione e di suddivisione delle spese di mantenimento, non trattandosi di un esborso sostanzialmente certo nell'an, secondo i canoni interpretativi espressi dalla
S.C. nei citati arresti.
Pertanto, il genitore che chieda la refusione di quanto versato per tale causa deve munirsi di apposito titolo esecutivo, non potendo a tal fine avvalersi, come nel caso di specie la conventa ha inteso fare, del provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non essendo ciò avvenuto e non avendo inoltre parte opposta domandato in via riconvenzionale, per il caso di accoglimento dell'avversa domanda e al fine di costituirsi in questa sede il titolo necessario, la condanna del suo avversario al pagamento di dette spese, non può essere affermato il suo diritto a procedere a esecuzione in relazione ad esse.
Ne discende altresì che le prove orali articolate per dimostrare l'effettiva assunzione della baby sitter sono irrilevanti in questa sede, non essendo in ogni caso il relativo esborso ripetibile sulla base del titolo azionato.
3.3.2. Diverse valutazioni debbono svolgersi con riferimento alle spese sostenute per il trasporto scolastico.
Esso deve per sua natura considerarsi una spesa straordinaria di incerto ammontare ma di sicura ricorrenza e dunque recuperabile, secondo la già
citata giurisprudenza, tramite il provvedimento che regola in via astratta la
Pagina 6 di 10 ripartizione delle stesse.
D'altronde, lo stesso accordo di negoziazione assistita contempla espressamente tale voce di credito fra quelle da suddividersi in parti eguali fra gli ex coniugi.
Le considerazioni svolte dall'opponente in ordine all'esosità della somma a tal fine impegnata dalla convenuta - pari a €320,00 mensili per tre bambini e, dunque, in media, a circa € 100,00 ciascuno, per un costo giornaliero, rapportato a ventuno giornate lavorative mensili, pari a meno di
€ 5,00 – sono rimaste del tutto indeterminate, non essendo stato neanche dedotto quale diverso e meno oneroso ammontare egli ritenga invece dovuto per tale incombenza.
Ferma restando l'intrinseca utilità di tale prestazione nell'interesse dei minori, non è stato neanche dedotto per quale ragione essa debba dirsi sproporzionata alle facoltà economiche delle parti, né quale diversa alternativa fosse possibile in sua vece.
La disponibilità dell'attore ad accompagnare personalmente i figli a scuola ogni giorno non risulta inoltre essere stata esternata prima dell'istaurazione del giudizio, né è stata articolata prova in tal senso.
In definitiva, dunque, si tratta di un esborso espressamente indicato nel provvedimento azionato e di certa ricorrenza, recuperabile, come tale, senza necessità di formare un nuovo titolo;
esso, inoltre, è di per sé utile e giustificato nell'interesse dei minori, e non vi è prova che sia eccessivo in relazione alle condizioni delle parti.
Nella sua entità, esso è stato documentato con le quietanze allegate dal precetto, sottoscritte da terzi disinteressati alla lite e, come tali, liberamente
Pagina 7 di 10 valutabili dal giudice.
Ne discende, sul punto, l'infondatezza dell'opposizione.
3.3.3. Le spese mediche e per refezione scolastica non sono contestate nella loro debenza, né nel loro ammontare o nella possibilità di recuperarle azionando il suddetto titolo.
3.3.4. Quanto al costo del campo estivo cui i minori hanno partecipato,
si tratta di un esborso parificabile alle spese di istruzione, inerendo ad attività
notoriamente svolta in sostituzione della frequenza scolastica vera e propria,
in periodo dell'anno durante il quale essa è sospesa.
Non vi è dubbio, dunque, che la spesa corrispondente possa essere recuperata azionando il titolo in oggetto.
La sua natura, inoltre, intrinsecamente utile alla formazione dei bambini, e il modesto importo a tal fine impegnato, non consentono di escluderne la ripetibilità.
Anche in parte qua, l'opposizione va rigettata.
3.3.5. Anche per l'abbigliamento, l'accordo di negoziazione assistita prevede espressamente la ripartizione paritaria del relativo costo fra i genitori, in aggiunta al mantenimento ordinario e, anche in tal caso, si tratta in tutta evidenza di spese sostanzialmente certe nell'an, attenendo a necessità
fondamentali dell'individuo.
L'attore, tuttavia, contesta sul punto la riferibilità dei giustificativi di spesa ad acquisti effettivamente avvenuti nell'interesse dei figli, anziché, in ipotesi, della stessa convenuta o di terzi.
Invero, la documentazione prodotta dalla convenuta, rappresentata dalle stampe di acquisti effettuati su internet, non consente di comprendere
Pagina 8 di 10 con esattezza la natura dei prodotti acquistati e la loro stessa riferibilità,
almeno in via presuntiva, alle necessità dei minori.
Essa è, pertanto, inidonea a integrare il titolo esecutivo e la CP_1
dovrà a tal fine sollecitare un autonomo accertamento del suo credito.
Le prove orali articolate sul punto dalla convenuta sono inammissibili per genericità, non essendo stato neanche esattamente dedotto quali prodotti di abbigliamento ella abbia acquistato per i figli.
4. Quanto alla rivalutazione monetaria, l'accordo prevede il pagamento di € 500,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a decorrere dal 19.10.2021.
Il metodo di calcolo seguito da parte opposta non appare tuttavia corretto.
Ella, infatti, ha rivalutato la somma di € 500,00 alla data del settembre
2022, ottenendo la cifra di € 540,00, e ha proiettato sui dodici mesi precedenti l'importo così ottenuto, con una differenza di € 40,00 mensili a carico della sua controparte.
Tuttavia, la somma rivalutata è dovuta per il futuro, non già per il passato.
Pertanto, la differenza dalla stessa richiesta, pari a € 40,00 mensili, è
dovuta da ottobre 2022 fino alla data cui si riferisce precetto, ovverosia al mese di giugno del 2023, per un totale di € 360,00, mentre la successiva rivalutazione, da effettuarsi, in conformità al titolo, con cadenza annuale, è
dovuta a partire da ottobre 2023.
5. In totale, dunque, il credito della convenuta ammonta a € 4.913,90,
oltre compensi di precetto, mentre l'opposizione va accolta limitatamente
Pagina 9 di 10 alla pretesa che eccede detta cifra.
7. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP_2
nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza,
[...] Controparte_1
così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto accerta e dichiara l'inesistenza del diritto di parte convenuta di procedere a esecuzione per una somma superiore, alla data di notificazione del precetto, a € 4.913,90 oltre compensi di precetto;
2. compensa le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 15/4/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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