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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 24/11/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 714/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuliana Santa Trotta Presidente
dott. Maurizio Ferrara Giudice
dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 714/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SORRENTINO Parte_1 C.F._1
MA (C.F. C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio giudiziale.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Conclusione del ricorrente: “pronunciare declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dallo istante con la dottoressa in data 19.09.1999 in Sala Consilina (SA), CP_1 CP_1 mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri dello stato civile del Comune di Sala
Consilina (SA). - Dal matrimonio non sono nati figli, le parti sono economicamente autosufficienti e, pertanto, alcuna domanda viene spiegata e alcuna conclusione formula.”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole reso in data 25/58/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente esponeva che “lo stesso contrasse matrimonio concordatario in Sala Consilina (SA) in data 19 settembre 1999, per come risulta dallo Estratto per Riassunto dell'Atto di Matrimonio rilasciato dal
Comune di Sala Consilina in data 4 giugno 2025, che si produce e deposita (doc. n. 1), con la sig.ra
[...] nata in [...] in data [...], titolo di studio: laurea in medicina e chirurgia, CP_1 attualmente residente in [...]alla località Pantano n. 59. I coniugi optavano per il regime della separazione dei beni. Dalla loro unione non nasceva prole. La sig.ra svolge la professione di CP_1 medico ospedaliero. I coniugi non condividono la titolarità di alcun bene mobile e immobile. La intesa coniugale, nata sotto i migliori auspici, con il trascorrere degli anni si è rivelata poco felice, tant'è che decidevano di separarsi consensualmente”.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi realizzata innanzi l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Marina (SA) in data 26.06.24, regolarmente annotata nei Registri di Matrimonio, i coniugi e si sono separati (doc. 2) Controparte_1 Controparte_2
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Stante la necessarietà della pronuncia sullo status, la contumacia del resistente e l'assenza di richiesta di parte ricorrente le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale, in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in SALA
CONSILINA il 19/09/1999 (atto anno 1999, n. 50 , Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune) tra (C.F ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Controparte_1 C.F._3
b) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale
dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970
n. 898;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro nella camera di consiglio del 22/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuliana Santa Trotta Presidente
dott. Maurizio Ferrara Giudice
dott. Riccardo Sabato Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 714/2025 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SORRENTINO Parte_1 C.F._1
MA (C.F. C.F._2
RICORRENTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio giudiziale.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Conclusione del ricorrente: “pronunciare declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dallo istante con la dottoressa in data 19.09.1999 in Sala Consilina (SA), CP_1 CP_1 mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri dello stato civile del Comune di Sala
Consilina (SA). - Dal matrimonio non sono nati figli, le parti sono economicamente autosufficienti e, pertanto, alcuna domanda viene spiegata e alcuna conclusione formula.”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole reso in data 25/58/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente esponeva che “lo stesso contrasse matrimonio concordatario in Sala Consilina (SA) in data 19 settembre 1999, per come risulta dallo Estratto per Riassunto dell'Atto di Matrimonio rilasciato dal
Comune di Sala Consilina in data 4 giugno 2025, che si produce e deposita (doc. n. 1), con la sig.ra
[...] nata in [...] in data [...], titolo di studio: laurea in medicina e chirurgia, CP_1 attualmente residente in [...]alla località Pantano n. 59. I coniugi optavano per il regime della separazione dei beni. Dalla loro unione non nasceva prole. La sig.ra svolge la professione di CP_1 medico ospedaliero. I coniugi non condividono la titolarità di alcun bene mobile e immobile. La intesa coniugale, nata sotto i migliori auspici, con il trascorrere degli anni si è rivelata poco felice, tant'è che decidevano di separarsi consensualmente”.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi realizzata innanzi l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Marina (SA) in data 26.06.24, regolarmente annotata nei Registri di Matrimonio, i coniugi e si sono separati (doc. 2) Controparte_1 Controparte_2
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Stante la necessarietà della pronuncia sullo status, la contumacia del resistente e l'assenza di richiesta di parte ricorrente le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale, in via definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in SALA
CONSILINA il 19/09/1999 (atto anno 1999, n. 50 , Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune) tra (C.F ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Controparte_1 C.F._3
b) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale
dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970
n. 898;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro nella camera di consiglio del 22/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Riccardo Sabato dott. Giuliana Santa Trotta
pagina 3 di 3