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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 27/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 800/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Paola Criscione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 800/2015, avente ad oggetto “proprietà” promosso da
, nato a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Saita ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio in Caltagirone, Via Madonna della Via n.161/A, giusta procura in atti.
ATTORI contro on sede in Tortorici Contrada Serro Alloro n.116, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante e amministratore unico nato a P.IVA_1 Controparte_2
Sant'Agata di Militello l'11/11/1975 c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._3
Francesca Bizzini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caltagirone, Viale Sicilia n.
25, giusta procura in atti.
CONVENUTA
e nei confronti
, nato a [...] il [...], C.F.: , residente Controparte_3 C.F._4
a Tortorici Contrada Sceti n. 227, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Bizzini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caltagirone, Viale Sicilia n. 25, giusta procura in atti
CHIAMATO IN CAUSA EX ART. 102 C.P.C.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14/6/2024 le parti hanno concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. pag. 1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 19/06/2015, e Parte_1 Parte_2
premesso di essere proprietari per successione dal padre , unitamente ai
[...] Persona_1
germani , del fondo rustico sito in Persona_2 Parte_3 Parte_4
Caltagirone contrada Biscottello - San Mauro, pari a tre ettari, trentuno are e sessanta centiare, censito al catasto terreni di Caltagirone al foglio 168 particella 7 (oggi part. 7 Porz. AA di Ha. 2 are
16 e ca 92, AB di are 30 e ca 82 e AC di are 83 e ca 86), chiedevano accertarsi la proprietà in capo ad essi, unitamente ai fratelli, del suddetto fondo rustico e, per l'effetto, dichiararsi la nullità dell'atto di compravendita del fondo stipulato in data 22/05/2014 da in favore Controparte_3
della convenuta unipersonale. Controparte_4
Esponevano, in particolare, che in sede di stipula aveva dichiarato che “i diritti Controparte_3 oggetto del presente atto” provenivano “da usucapione non dichiarata con sentenza” e che la società convenuta, dal canto suo, resa edotta della possibilità di subire un'azione di evizione, aveva rappresentato “di essere pienamente consapevole del rischio predetto, confermando di voler accettare e riceversi, comunque, il trasferimento in proprietà nella situazione possessoria in cui il cedente ne gode”.
Contestavano il possesso del fondo in capo a producendo a tal fine una perizia di Controparte_3
parte dalla quale si evinceva che il terreno era incolto e quindi versava in stato di abbandono.
Insistevano, dunque, per l'accoglimento delle superiori conclusioni, chiedendo altresì di “ordinare al Conservatore dei PP.RR. II. di Catania di procedere alla trascrizione della emittenda sentenza”, salvi gli ulteriori danni.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24/10/2017 si costituiva la Controparte_4
la quale rappresentava che il fondo già da prima del decesso del padre degli attori, “originario
[...] proprietario del fondo”, fino alla stipula dell'atto di compravendita contestato era stato posseduto continuativamente e indisturbatamente da , che lo aveva adibito al pascolo del Controparte_3 bestiame, formulando eccezione di usucapione e chiedendo, per l'effetto, il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 7/12/2017, venivano rigettate le istanze di prova orale articolate dagli attori e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Assegnata nelle more la causa all'odierna decidente, con ordinanza a verbale del 9/3/2023 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di in quanto parte, Controparte_3 unitamente alla società tempestivamente convenuta, dell'atto oggetto della domanda di nullità proposta dagli attori.
Con comparsa depositata in data 1/9/2023, si costituiva , il quale spiegava difese Controparte_3 analoghe a quelle della società convenuta, proponendo domanda di accertamento dell'acquisto della pag. 2 proprietà del fondo per usucapione per il possesso continuativo e ultraventennale da esso esercitato sino al momento della stipula dell'atto di compravendita e già da prima del decesso del padre degli attori, “originario proprietario del fondo”.
Ritenute non ammissibili le prove orali articolate da , all'udienza indicata in Controparte_3
epigrafe la causa veniva incamerata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
***
Va, anzitutto, precisato che le domande volte all'accertamento della proprietà del terreno sito in agro di Caltagirone contrada Biscottello-San Mauro, come sopra identificato, in capo ai fratelli degli attori , e e alla conseguente Persona_2 Parte_3 Parte_4 dichiarazione della nullità anche nei loro confronti dell'atto di compravendita stipulato da
[...]
in favore della società convenuta sono inammissibili. CP_3
La tutela giurisdizionale è una tutela di tipo soggettivo e, per l'effetto, non è esperibile una azione individuale a tutela o nell'interesse di terzi.
Peraltro, l'azione di rivendicazione ben può essere esercitata solo da alcuni dei proprietari, non sussistendo, sul lato attivo, una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Ciò posto, la domanda merita accoglimento nei confronti degli attori e Parte_1 [...]
Parte_2
Va premesso, in diritto, che l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., pur tendendo allo stesso risultato pratico dell'azione di restituzione - rappresentato dal recupero della disponibilità materiale del bene - si distingue da essa sotto il profilo della causa petendi, in quanto la prima azione, che ha natura reale, presuppone il diritto di proprietà del bene in capo all'attore, mentre la seconda azione si fonda su una pretesa di carattere personale in capo a colui che agisce, avente ad oggetto la restituzione della res.
Sul tema, da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito quanto segue:
“unanimemente si riconosce che le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono - ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi - ma si distinguono nettamente per la natura, poiché all'analogia del petitum non corrisponde quella delle rispettive causae petendi: la proprietà per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra.
La prima è connotata quindi da realità e assolutezza, la seconda da personalità e relatività. Nella rivendicazione la ragione giuridica e l'oggetto del giudizio coincidono, identificandosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la cd. probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo
(acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata eventualmente mediante i meccanismi pag. 3 dell'accessione o dell'unione dei possessi). Nel caso dell'azione di restituzione si verte invece su una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio” (v. Cass., Sez. Un.,
Sentenza n. 7305 del 28/03/2014, pagg. 2-3).
Nella fattispecie in esame, gli attori hanno dedotto di essere divenuti comproprietari del fondo, unitamente ai fratelli, per successione dal padre, all'uopo allegando le Persona_1
dichiarazioni di successione.
L'azione esercitata dagli attori non è, quindi, fondata sulla preventiva esistenza di un obbligo di restituzione a carico della convenuta in virtù di un atto inter partes, ma unicamente sulla dedotta titolarità in capo a e, per esso, agli attori del bene da essa illegittimamente Persona_1
occupato.
Dalla qualificazione dell'azione come di rivendicazione discendono rilevanti conseguenze sotto il profilo degli oneri probatori, poiché mentre nell'azione di rivendica è onere di parte attrice provare la titolarità del diritto di proprietà, colui che agisce in restituzione può, invece, limitarsi a dimostrare l'avvenuta consegna del bene al convenuto sulla base di un titolo invalido o successivamente venuto meno.
Va al riguardo rilevato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'attore in rivendicazione ha l'onere di provare che il bene rivendicato è stato da lui acquistato a titolo originario o, in caso di acquisto a titolo derivativo, gli è pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a detto titolo originario, non potendo limitarsi ad invocare il titolo, ma dovendo provare che anche i suoi danti causa (l'alienante ed i suoi predecessori) potevano legittimamente disporre della proprietà, e ciò in ossequio al principio nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet (si parla della c.d. probatio diabolica).
L'attore deve, dunque, dimostrare l'esistenza di un titolo idoneo all'acquisto e, poi, provare che gli stessi requisiti sussistono anche riguardo agli atti di acquisto dei suoi danti causa, risalendo a tutti i precedenti proprietari fino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi “uti dominus”.
Tale principio deve, nondimeno, essere interpretato in relazione alle peculiarità del caso concreto, di tal ché possono assumere rilevanza non solo le caratteristiche particolari della vicenda proprietaria, ma anche il contenuto della difesa di volta in volta opposta dal convenuto, nel rispetto del diverso e più generale principio per cui le dichiarazioni del possessore o del detentore possono essere ritenute significative, se interpretate nel complessivo contesto di tutte le risultanze relative alla condotta del soggetto, secondo un criterio di valutazione oggettiva (Cass. civ., sez. I, 16/05/2018, n.11960).
In particolare, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, qualora, il convenuto formuli domanda o eccezione riconvenzionale di usucapione, non contestando il titolo pag. 4 del dante causa del rivendicante, l'onere probatorio posto a carico dell'attore è attenuato.
In particolare, si afferma che “Il principio secondo cui il rigore dell'onere probatorio in materia di rivendicazione si attenua quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore o ad uno dei danti causa dell'attore, bastando in tal caso che il rivendicante dimostri che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto, non trova applicazione in caso di proposizione da parte del convenuto di una domanda riconvenzionale di usucapione, perché essendo quest'ultima un titolo d'acquisto originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte, a meno che il convenuto stesso non opponga un acquisto per usucapione successivo al titolo del rivendicante ovvero avendo riconosciuto l'originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa dell'attore medesimo, deduca essersi verificata l'usucapione solo successivamente” (Cass. civ., sez. III, 23/06/2023, n.
18059).
Nella fattispecie, sia la sia non hanno contestato la Controparte_4 Controparte_3
proprietà del fondo in capo a , dante causa degli attori, come si evince dal tenore dei Persona_1 rispettivi atti di costituzione, avendo unicamente eccepito l'acquisto per usucapione ultraventennale del bene in capo a prima dell'atto di compravendita in favore della Controparte_3 [...]
. Controparte_4
L'onere probatorio gravante sull'attore si riduce, dunque, unicamente alla mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il “thema disputandum” all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore (in tal senso, si veda ex multis, Cass. civ., sez. II, 19/08/2019, n. 21457).
Così delineati gli oneri probatori delle parti nel caso di specie, va confermato quanto già statuito dal precedente Giudice istruttore in ordine alla tardività dell'eccezione di usucapione formulata dalla costituitasi solo dopo la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 Controparte_4
c.p.c., ancorché regolarmente citata.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “La eccezione riconvenzionale di usucapione è tardivamente proposta (…) allorché è già maturata la preclusione - in relazione al disposto dell'articolo 167 del Cpc - per la proposizione di eccezione in senso stretto. Ciò perché la formulazione della eccezione riconvenzionale di usucapione, in quanto paralizzatrice della domanda principale, deve essere - per essere ammissibile e, quindi, per valutarne conseguentemente la eventuale fondatezza nel merito, previa ammissione delle conferenti prove valutate come ammissibili e rilevanti - essere comunque proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata” (in massima, Cass. civ., sez. II, 02/07/2024, n. 18108). pag. 5 Venendo alla domanda riconvenzionale di usucapione formulata da , nei cui Controparte_3 confronti è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio a cura di parte attrice, va premesso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “Nel caso in cui un soggetto, assumendo di essere comproprietario di un bene, proponga domanda di rivendica della sua o delle sue quote, la necessità dell'integrazione del contraddittorio dipende dal comportamento del convenuto, che può essere un terzo ovvero un altro o altri comproprietari. Infatti, qualora il convenuto si limiti a negare il diritto di comproprietà dell'attore, non si richiede la citazione in giudizio di altri soggetti, non essendo in discussione la comunione del bene. Per contro, ove il convenuto eccepisca di essere
(sempre stato o di essere diventato) proprietario esclusivo del bene (o, più precisamente - come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 25454 del 2013 - proponga domanda riconvenzionale volta al riconoscimento, con effetto di giudicato esteso a tutti i condomini, di tale proprietà esclusiva), la controversia ha come oggetto la comunione di esso, cioè l'esistenza di un rapporto unico plurisoggettivo e il contraddittorio deve svolgersi nei confronti di tutti coloro dei quali si prospetta la contitolarità (cfr., in tal senso, Cass. n. 5190 del 2002; Cass. n. 24234 del
2018; in precedenza, Cass. n. 9092 del 1991)” (cfr. Cass. civ., sez. II, 19/02/2021, n.4521).
Nondimeno, l'integrazione del contraddittorio con i comproprietari del bene (invero, nemmeno sollecitata dall'attore in riconvenzionale) deve ritenersi assorbita, anche in un'ottica di economia processuale, dall'infondatezza della domanda spiegata da , secondo il principio Controparte_3
della ragione più liquida (si argomenta da Cass. civ., 8/3/2017, n. 5805 e da Cass. civ., sez. un.,
08/05/2014, n. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - è consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).
Come noto, infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità: “E' onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire” (Cass. civ., sez. II,
02/10/2018, n. 23849).
In particolare, è stato in più occasioni affermato che “l'aver utilizzato il terreno per la coltivazione
o per il pascolo del bestiame, in assenza di un atto apprensivo della proprietà è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti pag. 6 dominus (Cassazione civile sez. II, 02/12/2014, n. 25498). La coltivazione ed il pascolo del bestiame sono, invece, pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprimono attività idonee a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà, tanto più se mancano segni esteriori in termini di ius excludendi alios (Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, n. 1796). Del resto, il proprietario può possedere anche solo animo purché il possessore abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa non appena lo voglia;
soltanto qualora questa possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva mutata situazione dei luoghi, l'elemento intenzionale non è da solo sufficiente per la conservazione del possesso che si perde nel momento stesso in cui è venuta meno l'effettiva disponibilità della cosa
(Cassazione civile sez. II, 29/01/2016, n. 1723; Cassazione civile sez. II, 29/07/2013, n. 18215)”
(cfr. Cass. civ., sez. II, 19/06/2023, n.17469: nel caso esaminato la corte, sulla scorta di tali principi, ha affermato che “La Corte di merito si è adeguata ai principi di diritto affermati da questa Corte in tema di onere della prova del possesso ed ha correttamente ritenuto che il pascolo del bestiame, peraltro su una vasta estensione di terreno priva di recinzione, fosse inidoneo ad integrare il possesso ad usucapionem, ravvisando nell'esercizio del pascolo una mera tolleranza del proprietario”).
Dai suddetti principi discende, dunque, l'irrilevanza delle prove orali articolate da
[...]
ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem maturato già nel ventennio anteriore CP_3 all'atto di vendita contestato. Infatti, in disparte il capitolo n. 3 (volto alla prova di circostanze tardivamente allegate solo nella seconda memoria istruttoria – il possesso ininterrotto della
[...]
a far data dall'atto – e non funzionali all'accertamento dell'usucapione in capo al Controparte_4
venditore), i capitoli articolati oltre ad essere finalizzati alla prova di circostanze valutative (cfr. gli incisi: “possesso indisturbato”; “gestendo lo stesso come proprio e possedendolo in modo protratto, continuato, pacifico e indisturbato”), anche ove ammessi previa eliminazione dei suddetti incisi valutativi non avrebbero determinato l'acquisizione al giudizio di elementi fattuali idonei a ritenere integrata la prova del possesso utile ai fini dell'usucapione da parte di Controparte_3 nell'accezione fatta propria dalla giurisprudenza.
Come detto, infatti, mentre il non-uso è una facoltà proprietaria tipica che non determina di per sé la perdita del diritto dominicale, perché possa dirsi integrato l'acquisto di un bene altrui per usucapione, occorre la prova dell'esercizio di atti incompatibili con l'altrui diritto (quali ad esempio la delimitazione o irreversibile trasformazione del bene), tali da evidenziare la presenza dell'animus possidendi e dell'uso del bene uti dominus escludendo terzi dal pari uso.
pag. 7 Tali prove mancano nella fattispecie, non avendo il convenuto fornito, già sotto il profilo assertivo,
e poi sotto il profilo probatorio, elementi idonei a caratterizzare la relazione con il bene in termini di esclusività.
La domanda riconvenzionale va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarata la nullità nei confronti degli attori dell'atto di vendita stipulato in data 22/05/2014 tra e la Controparte_3
nella parte in cui il primo ha trasferito alla seconda la proprietà del Controparte_4
fondo rustico sito in Caltagirone contrada Biscottello - San Mauro, pari a tre ettari, trentuno are e sessanta centiare, censito al catasto terreni di Caltagirone al foglio 168 particella 7 (oggi part. 7
Porz. AA di Ha. 2 are 16 e ca 92, AB di are 30 e ca 82 e AC di are 83 e ca 86) in quanto atto traslativo compiuto a non domino.
Non va disposta la chiesta trascrizione della sentenza, non ricorrendo una delle ipotesi previste dagli artt. 2643 e 2651 c.c., fermi gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2653 c.c..
Essa va, piuttosto, annotata a margine dell'atto dichiarato nullo ai sensi dell'art. 2655 c.c..
Le spese del giudizio, determinate come in dispositivo in applicazione dei parametri del D.M.
55/2014 come aggiornato (valori minimi per tutte le fasi), seguono la soccombenza dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 800/2015
R.G., così statuisce:
− ACCERTA il diritto di proprietà in capo a e Parte_1 Parte_2
nei termini di cui in parte motiva, sul fondo rustico sito in Caltagirone contrada
[...]
Biscottello - San Mauro, pari a tre ettari, trentuno are e sessanta centiare, censito al catasto terreni di Caltagirone al foglio 168 particella 7 (oggi part. 7 Porz. AA di Ha. 2 are 16 e ca
92, AB di are 30 e ca 82 e AC di are 83 e ca 86);
− RIGETTA la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da;
Controparte_3
− DICHIARA nullo nei confronti di e Parte_1 Parte_2
l'atto pubblico stipulato in data 22/5/2014 in Notar (n. rep. 103352; n. Persona_3 racc. 30573) nella parte in cui ha trasferito alla Controparte_3 Controparte_4 la proprietà del fondo rustico sito in Caltagirone - San Mauro, pari
[...] Parte_5
a tre ettari, trentuno are e sessanta centiare, censito al catasto terreni di Caltagirone al foglio
168 particella 7 (oggi part. 7 Porz. AA di Ha. 2 are 16 e ca 92, AB di are 30 e ca 82 e AC di are 83 e ca 86);
− CONDANNA e la in solido ex art. 97 c.p.c., Controparte_3 Controparte_4 al pagamento delle spese del giudizio in favore di e Parte_1 [...]
che si liquidano in € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso delle spese Parte_2 pag. 8 vive, pari a € 437,00, come da nota spese depositata dall'avv. Saita, rimborso spese forfettarie al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Caltagirone, 27/01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Criscione
pag. 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Paola Criscione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 800/2015, avente ad oggetto “proprietà” promosso da
, nato a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Saita ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio in Caltagirone, Via Madonna della Via n.161/A, giusta procura in atti.
ATTORI contro on sede in Tortorici Contrada Serro Alloro n.116, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante e amministratore unico nato a P.IVA_1 Controparte_2
Sant'Agata di Militello l'11/11/1975 c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._3
Francesca Bizzini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caltagirone, Viale Sicilia n.
25, giusta procura in atti.
CONVENUTA
e nei confronti
, nato a [...] il [...], C.F.: , residente Controparte_3 C.F._4
a Tortorici Contrada Sceti n. 227, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Bizzini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caltagirone, Viale Sicilia n. 25, giusta procura in atti
CHIAMATO IN CAUSA EX ART. 102 C.P.C.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14/6/2024 le parti hanno concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. pag. 1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 19/06/2015, e Parte_1 Parte_2
premesso di essere proprietari per successione dal padre , unitamente ai
[...] Persona_1
germani , del fondo rustico sito in Persona_2 Parte_3 Parte_4
Caltagirone contrada Biscottello - San Mauro, pari a tre ettari, trentuno are e sessanta centiare, censito al catasto terreni di Caltagirone al foglio 168 particella 7 (oggi part. 7 Porz. AA di Ha. 2 are
16 e ca 92, AB di are 30 e ca 82 e AC di are 83 e ca 86), chiedevano accertarsi la proprietà in capo ad essi, unitamente ai fratelli, del suddetto fondo rustico e, per l'effetto, dichiararsi la nullità dell'atto di compravendita del fondo stipulato in data 22/05/2014 da in favore Controparte_3
della convenuta unipersonale. Controparte_4
Esponevano, in particolare, che in sede di stipula aveva dichiarato che “i diritti Controparte_3 oggetto del presente atto” provenivano “da usucapione non dichiarata con sentenza” e che la società convenuta, dal canto suo, resa edotta della possibilità di subire un'azione di evizione, aveva rappresentato “di essere pienamente consapevole del rischio predetto, confermando di voler accettare e riceversi, comunque, il trasferimento in proprietà nella situazione possessoria in cui il cedente ne gode”.
Contestavano il possesso del fondo in capo a producendo a tal fine una perizia di Controparte_3
parte dalla quale si evinceva che il terreno era incolto e quindi versava in stato di abbandono.
Insistevano, dunque, per l'accoglimento delle superiori conclusioni, chiedendo altresì di “ordinare al Conservatore dei PP.RR. II. di Catania di procedere alla trascrizione della emittenda sentenza”, salvi gli ulteriori danni.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24/10/2017 si costituiva la Controparte_4
la quale rappresentava che il fondo già da prima del decesso del padre degli attori, “originario
[...] proprietario del fondo”, fino alla stipula dell'atto di compravendita contestato era stato posseduto continuativamente e indisturbatamente da , che lo aveva adibito al pascolo del Controparte_3 bestiame, formulando eccezione di usucapione e chiedendo, per l'effetto, il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 7/12/2017, venivano rigettate le istanze di prova orale articolate dagli attori e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Assegnata nelle more la causa all'odierna decidente, con ordinanza a verbale del 9/3/2023 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di in quanto parte, Controparte_3 unitamente alla società tempestivamente convenuta, dell'atto oggetto della domanda di nullità proposta dagli attori.
Con comparsa depositata in data 1/9/2023, si costituiva , il quale spiegava difese Controparte_3 analoghe a quelle della società convenuta, proponendo domanda di accertamento dell'acquisto della pag. 2 proprietà del fondo per usucapione per il possesso continuativo e ultraventennale da esso esercitato sino al momento della stipula dell'atto di compravendita e già da prima del decesso del padre degli attori, “originario proprietario del fondo”.
Ritenute non ammissibili le prove orali articolate da , all'udienza indicata in Controparte_3
epigrafe la causa veniva incamerata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
***
Va, anzitutto, precisato che le domande volte all'accertamento della proprietà del terreno sito in agro di Caltagirone contrada Biscottello-San Mauro, come sopra identificato, in capo ai fratelli degli attori , e e alla conseguente Persona_2 Parte_3 Parte_4 dichiarazione della nullità anche nei loro confronti dell'atto di compravendita stipulato da
[...]
in favore della società convenuta sono inammissibili. CP_3
La tutela giurisdizionale è una tutela di tipo soggettivo e, per l'effetto, non è esperibile una azione individuale a tutela o nell'interesse di terzi.
Peraltro, l'azione di rivendicazione ben può essere esercitata solo da alcuni dei proprietari, non sussistendo, sul lato attivo, una ipotesi di litisconsorzio necessario.
Ciò posto, la domanda merita accoglimento nei confronti degli attori e Parte_1 [...]
Parte_2
Va premesso, in diritto, che l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., pur tendendo allo stesso risultato pratico dell'azione di restituzione - rappresentato dal recupero della disponibilità materiale del bene - si distingue da essa sotto il profilo della causa petendi, in quanto la prima azione, che ha natura reale, presuppone il diritto di proprietà del bene in capo all'attore, mentre la seconda azione si fonda su una pretesa di carattere personale in capo a colui che agisce, avente ad oggetto la restituzione della res.
Sul tema, da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito quanto segue:
“unanimemente si riconosce che le azioni di rivendicazione e di restituzione sono accomunate dallo scopo pratico cui entrambe tendono - ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi - ma si distinguono nettamente per la natura, poiché all'analogia del petitum non corrisponde quella delle rispettive causae petendi: la proprietà per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra.
La prima è connotata quindi da realità e assolutezza, la seconda da personalità e relatività. Nella rivendicazione la ragione giuridica e l'oggetto del giudizio coincidono, identificandosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la cd. probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo
(acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata eventualmente mediante i meccanismi pag. 3 dell'accessione o dell'unione dei possessi). Nel caso dell'azione di restituzione si verte invece su una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio” (v. Cass., Sez. Un.,
Sentenza n. 7305 del 28/03/2014, pagg. 2-3).
Nella fattispecie in esame, gli attori hanno dedotto di essere divenuti comproprietari del fondo, unitamente ai fratelli, per successione dal padre, all'uopo allegando le Persona_1
dichiarazioni di successione.
L'azione esercitata dagli attori non è, quindi, fondata sulla preventiva esistenza di un obbligo di restituzione a carico della convenuta in virtù di un atto inter partes, ma unicamente sulla dedotta titolarità in capo a e, per esso, agli attori del bene da essa illegittimamente Persona_1
occupato.
Dalla qualificazione dell'azione come di rivendicazione discendono rilevanti conseguenze sotto il profilo degli oneri probatori, poiché mentre nell'azione di rivendica è onere di parte attrice provare la titolarità del diritto di proprietà, colui che agisce in restituzione può, invece, limitarsi a dimostrare l'avvenuta consegna del bene al convenuto sulla base di un titolo invalido o successivamente venuto meno.
Va al riguardo rilevato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'attore in rivendicazione ha l'onere di provare che il bene rivendicato è stato da lui acquistato a titolo originario o, in caso di acquisto a titolo derivativo, gli è pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a detto titolo originario, non potendo limitarsi ad invocare il titolo, ma dovendo provare che anche i suoi danti causa (l'alienante ed i suoi predecessori) potevano legittimamente disporre della proprietà, e ciò in ossequio al principio nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet (si parla della c.d. probatio diabolica).
L'attore deve, dunque, dimostrare l'esistenza di un titolo idoneo all'acquisto e, poi, provare che gli stessi requisiti sussistono anche riguardo agli atti di acquisto dei suoi danti causa, risalendo a tutti i precedenti proprietari fino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi “uti dominus”.
Tale principio deve, nondimeno, essere interpretato in relazione alle peculiarità del caso concreto, di tal ché possono assumere rilevanza non solo le caratteristiche particolari della vicenda proprietaria, ma anche il contenuto della difesa di volta in volta opposta dal convenuto, nel rispetto del diverso e più generale principio per cui le dichiarazioni del possessore o del detentore possono essere ritenute significative, se interpretate nel complessivo contesto di tutte le risultanze relative alla condotta del soggetto, secondo un criterio di valutazione oggettiva (Cass. civ., sez. I, 16/05/2018, n.11960).
In particolare, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, qualora, il convenuto formuli domanda o eccezione riconvenzionale di usucapione, non contestando il titolo pag. 4 del dante causa del rivendicante, l'onere probatorio posto a carico dell'attore è attenuato.
In particolare, si afferma che “Il principio secondo cui il rigore dell'onere probatorio in materia di rivendicazione si attenua quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore o ad uno dei danti causa dell'attore, bastando in tal caso che il rivendicante dimostri che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto, non trova applicazione in caso di proposizione da parte del convenuto di una domanda riconvenzionale di usucapione, perché essendo quest'ultima un titolo d'acquisto originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte, a meno che il convenuto stesso non opponga un acquisto per usucapione successivo al titolo del rivendicante ovvero avendo riconosciuto l'originaria appartenenza del bene ad uno dei danti causa dell'attore medesimo, deduca essersi verificata l'usucapione solo successivamente” (Cass. civ., sez. III, 23/06/2023, n.
18059).
Nella fattispecie, sia la sia non hanno contestato la Controparte_4 Controparte_3
proprietà del fondo in capo a , dante causa degli attori, come si evince dal tenore dei Persona_1 rispettivi atti di costituzione, avendo unicamente eccepito l'acquisto per usucapione ultraventennale del bene in capo a prima dell'atto di compravendita in favore della Controparte_3 [...]
. Controparte_4
L'onere probatorio gravante sull'attore si riduce, dunque, unicamente alla mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il “thema disputandum” all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore (in tal senso, si veda ex multis, Cass. civ., sez. II, 19/08/2019, n. 21457).
Così delineati gli oneri probatori delle parti nel caso di specie, va confermato quanto già statuito dal precedente Giudice istruttore in ordine alla tardività dell'eccezione di usucapione formulata dalla costituitasi solo dopo la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 Controparte_4
c.p.c., ancorché regolarmente citata.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “La eccezione riconvenzionale di usucapione è tardivamente proposta (…) allorché è già maturata la preclusione - in relazione al disposto dell'articolo 167 del Cpc - per la proposizione di eccezione in senso stretto. Ciò perché la formulazione della eccezione riconvenzionale di usucapione, in quanto paralizzatrice della domanda principale, deve essere - per essere ammissibile e, quindi, per valutarne conseguentemente la eventuale fondatezza nel merito, previa ammissione delle conferenti prove valutate come ammissibili e rilevanti - essere comunque proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata” (in massima, Cass. civ., sez. II, 02/07/2024, n. 18108). pag. 5 Venendo alla domanda riconvenzionale di usucapione formulata da , nei cui Controparte_3 confronti è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio a cura di parte attrice, va premesso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “Nel caso in cui un soggetto, assumendo di essere comproprietario di un bene, proponga domanda di rivendica della sua o delle sue quote, la necessità dell'integrazione del contraddittorio dipende dal comportamento del convenuto, che può essere un terzo ovvero un altro o altri comproprietari. Infatti, qualora il convenuto si limiti a negare il diritto di comproprietà dell'attore, non si richiede la citazione in giudizio di altri soggetti, non essendo in discussione la comunione del bene. Per contro, ove il convenuto eccepisca di essere
(sempre stato o di essere diventato) proprietario esclusivo del bene (o, più precisamente - come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 25454 del 2013 - proponga domanda riconvenzionale volta al riconoscimento, con effetto di giudicato esteso a tutti i condomini, di tale proprietà esclusiva), la controversia ha come oggetto la comunione di esso, cioè l'esistenza di un rapporto unico plurisoggettivo e il contraddittorio deve svolgersi nei confronti di tutti coloro dei quali si prospetta la contitolarità (cfr., in tal senso, Cass. n. 5190 del 2002; Cass. n. 24234 del
2018; in precedenza, Cass. n. 9092 del 1991)” (cfr. Cass. civ., sez. II, 19/02/2021, n.4521).
Nondimeno, l'integrazione del contraddittorio con i comproprietari del bene (invero, nemmeno sollecitata dall'attore in riconvenzionale) deve ritenersi assorbita, anche in un'ottica di economia processuale, dall'infondatezza della domanda spiegata da , secondo il principio Controparte_3
della ragione più liquida (si argomenta da Cass. civ., 8/3/2017, n. 5805 e da Cass. civ., sez. un.,
08/05/2014, n. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - è consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).
Come noto, infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità: “E' onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire” (Cass. civ., sez. II,
02/10/2018, n. 23849).
In particolare, è stato in più occasioni affermato che “l'aver utilizzato il terreno per la coltivazione
o per il pascolo del bestiame, in assenza di un atto apprensivo della proprietà è inidoneo al possesso ad usucapionem, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti pag. 6 dominus (Cassazione civile sez. II, 02/12/2014, n. 25498). La coltivazione ed il pascolo del bestiame sono, invece, pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprimono attività idonee a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà, tanto più se mancano segni esteriori in termini di ius excludendi alios (Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, n. 1796). Del resto, il proprietario può possedere anche solo animo purché il possessore abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa non appena lo voglia;
soltanto qualora questa possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva mutata situazione dei luoghi, l'elemento intenzionale non è da solo sufficiente per la conservazione del possesso che si perde nel momento stesso in cui è venuta meno l'effettiva disponibilità della cosa
(Cassazione civile sez. II, 29/01/2016, n. 1723; Cassazione civile sez. II, 29/07/2013, n. 18215)”
(cfr. Cass. civ., sez. II, 19/06/2023, n.17469: nel caso esaminato la corte, sulla scorta di tali principi, ha affermato che “La Corte di merito si è adeguata ai principi di diritto affermati da questa Corte in tema di onere della prova del possesso ed ha correttamente ritenuto che il pascolo del bestiame, peraltro su una vasta estensione di terreno priva di recinzione, fosse inidoneo ad integrare il possesso ad usucapionem, ravvisando nell'esercizio del pascolo una mera tolleranza del proprietario”).
Dai suddetti principi discende, dunque, l'irrilevanza delle prove orali articolate da
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ai fini della prova del possesso utile ad usucapionem maturato già nel ventennio anteriore CP_3 all'atto di vendita contestato. Infatti, in disparte il capitolo n. 3 (volto alla prova di circostanze tardivamente allegate solo nella seconda memoria istruttoria – il possesso ininterrotto della
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a far data dall'atto – e non funzionali all'accertamento dell'usucapione in capo al Controparte_4
venditore), i capitoli articolati oltre ad essere finalizzati alla prova di circostanze valutative (cfr. gli incisi: “possesso indisturbato”; “gestendo lo stesso come proprio e possedendolo in modo protratto, continuato, pacifico e indisturbato”), anche ove ammessi previa eliminazione dei suddetti incisi valutativi non avrebbero determinato l'acquisizione al giudizio di elementi fattuali idonei a ritenere integrata la prova del possesso utile ai fini dell'usucapione da parte di Controparte_3 nell'accezione fatta propria dalla giurisprudenza.
Come detto, infatti, mentre il non-uso è una facoltà proprietaria tipica che non determina di per sé la perdita del diritto dominicale, perché possa dirsi integrato l'acquisto di un bene altrui per usucapione, occorre la prova dell'esercizio di atti incompatibili con l'altrui diritto (quali ad esempio la delimitazione o irreversibile trasformazione del bene), tali da evidenziare la presenza dell'animus possidendi e dell'uso del bene uti dominus escludendo terzi dal pari uso.
pag. 7 Tali prove mancano nella fattispecie, non avendo il convenuto fornito, già sotto il profilo assertivo,
e poi sotto il profilo probatorio, elementi idonei a caratterizzare la relazione con il bene in termini di esclusività.
La domanda riconvenzionale va, dunque, rigettata e, per l'effetto, va dichiarata la nullità nei confronti degli attori dell'atto di vendita stipulato in data 22/05/2014 tra e la Controparte_3
nella parte in cui il primo ha trasferito alla seconda la proprietà del Controparte_4
fondo rustico sito in Caltagirone contrada Biscottello - San Mauro, pari a tre ettari, trentuno are e sessanta centiare, censito al catasto terreni di Caltagirone al foglio 168 particella 7 (oggi part. 7
Porz. AA di Ha. 2 are 16 e ca 92, AB di are 30 e ca 82 e AC di are 83 e ca 86) in quanto atto traslativo compiuto a non domino.
Non va disposta la chiesta trascrizione della sentenza, non ricorrendo una delle ipotesi previste dagli artt. 2643 e 2651 c.c., fermi gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2653 c.c..
Essa va, piuttosto, annotata a margine dell'atto dichiarato nullo ai sensi dell'art. 2655 c.c..
Le spese del giudizio, determinate come in dispositivo in applicazione dei parametri del D.M.
55/2014 come aggiornato (valori minimi per tutte le fasi), seguono la soccombenza dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 800/2015
R.G., così statuisce:
− ACCERTA il diritto di proprietà in capo a e Parte_1 Parte_2
nei termini di cui in parte motiva, sul fondo rustico sito in Caltagirone contrada
[...]
Biscottello - San Mauro, pari a tre ettari, trentuno are e sessanta centiare, censito al catasto terreni di Caltagirone al foglio 168 particella 7 (oggi part. 7 Porz. AA di Ha. 2 are 16 e ca
92, AB di are 30 e ca 82 e AC di are 83 e ca 86);
− RIGETTA la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da;
Controparte_3
− DICHIARA nullo nei confronti di e Parte_1 Parte_2
l'atto pubblico stipulato in data 22/5/2014 in Notar (n. rep. 103352; n. Persona_3 racc. 30573) nella parte in cui ha trasferito alla Controparte_3 Controparte_4 la proprietà del fondo rustico sito in Caltagirone - San Mauro, pari
[...] Parte_5
a tre ettari, trentuno are e sessanta centiare, censito al catasto terreni di Caltagirone al foglio
168 particella 7 (oggi part. 7 Porz. AA di Ha. 2 are 16 e ca 92, AB di are 30 e ca 82 e AC di are 83 e ca 86);
− CONDANNA e la in solido ex art. 97 c.p.c., Controparte_3 Controparte_4 al pagamento delle spese del giudizio in favore di e Parte_1 [...]
che si liquidano in € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso delle spese Parte_2 pag. 8 vive, pari a € 437,00, come da nota spese depositata dall'avv. Saita, rimborso spese forfettarie al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Caltagirone, 27/01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Criscione
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