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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 01.04.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate da entrambe le parti, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3993/2022 R.g. Previdenza a cui sono riuniti i procedimenti nr. 5387/2022
R.g. e nr. 3262/2024 R.g.
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. Lucia De Filippo ed elettivamente domiciliato come in atti
[...]
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Anna Oliva e CP_1
Diodato Ardolina ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
NONCHE'
CP_2
Contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2022, recante nr. 3993/2022 R.g., la parte ricorrente ha esposto di essere lavoratore artigiano dal 1998 e di essere iscritto alla Gestione Artigiani;
di essere iscritto dal 2008 anche alla Gestione Separata in quanto socio amministratore della “Stampiplast s.r.l.”; che da un controllo dell'estratto conto previdenziale ha riscontrato, quanto alla Gestione Artigiani, che nonostante il regolare pagamento, non venivano caricati tutti i contributi versati per gli anni dal 2010 al CP_ 2017; che da un controllo nell'area personale del sito ha riscontrato una situazione debitoria pari
Pag. 1 di 5 ad € 17.616,54 ed € 6.414,98 per sanzioni su omissioni contributive;
che le somme versate a titolo di contributi nella Gestione Artigiani sono state imputate immotivatamente ad altra tipologia di CP_ contribuzione;
di aver in data 02.05.2022 chiesto all' la regolarizzazione della propria posizione contributiva, senza tuttavia ricevere riscontro.
Ha chiesto, dunque, di accertare il proprio diritto alla ricostituzione contributiva, nella Gestione
Artigiani, pari a 12 mesi, per gli anni dal 2010 al 2017e di dichiarare non dovute le somme di €
17.616,54 e di € 6.414,98 a titolo di sanzioni su omissioni. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. CP_ Nonostante la regolarità della notifica, l' non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia
(cfr. verbale di udienza del 09.04.2024).
Con ricorso depositato in data 26.10.2022, recante nr. 5387/2022 R.g., la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito nr. 371 2022 00126993 80 000 e nr. 371 2022
00126994 81 000, per il mancato pagamento della complessiva somma di € 8.869,42 a titolo di contributi dovuti alla Gestione Artigiani rispettivamente per i periodi dal 01/2016 al 12/2016 e dal
01/2014 al 12/2015.
Con ricorso depositato in data 15.05.2024, recante nr. 3262/2024 R.g., la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito nr. 371 2024 00024328 53 000 con cui le è stato intimato il pagamento della somma di € 4.995,63 a titolo di mancato pagamento dei contributi relativi alla Gestione Artigiani per il periodo dal 01/2017 al 12/2017.
A fondamento delle domande ha esposto di essere iscritto alla Gestione Artigiani nonché dal 2008 anche alla Gestione Separata in quanto socio amministratore della “Stampiplast s.r.l.” e che per tale carica non percepisce alcun reddito e/o utile;
di essere tenuto, dunque, quanto alla Gestione Artigiani, al solo pagamento dei contributi fissi o minimali non avendo mai superato il limite di reddito stabilito dalla legge oltre il quale sussiste l'obbligo di pagare i contributi variabili o “eccedenti il minimale” e ciò in quanto i dividendi che integrano reddito da capitale non costituiscono base imponibile per i CP_ contributi
Ha chiesto, pertanto, di annullare gli opposti avvisi e di dichiarare non dovute le somme richieste.
Ha inoltre dedotto l'illegittimità degli avvisi di addebito per violazione dell'art. 24 D. Lgs. nr. 46/1999 e la prescrizione quinquennale, con riferimento alle annualità dal 2010 al 2017, nel caso in cui fossero accertate ulteriori somme da versare. CP_ Costituendosi tempestivamente nei giudizi nr. 5387/2022 R.g. e nr. 3262/2024 R.g., l ha chiesto il rigetto delle domande, evidenziando che per i soci lavoratori di una s.r.l., iscritti alla Gestione
Previdenziale Artigiani e Commercianti, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte di reddito d'impresa dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in
Pag. 2 di 5 ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l'assemblea ha destinato agli utili e, quindi, anche se non distribuiti tra i soci.
Letti gli atti, disposta preliminarmente la riunione dei giudizi, attesa la sussistenza di profili di connessione soggettiva ed oggettiva, istruita documentalmente, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della regolarmente convenuta nel giudizio CP_2 nr. 5387/2022 R.g. e non costituita. Va comunque dichiarato il difetto di legittimazione passiva di tale società, litisconsorte necessario dell' per i crediti oggetto di cessione che, in base all'art. 13 l. CP_1
448/1998, è stata prevista esclusivamente per i crediti maturati fino al 2008 mentre nella specie i contributi attengono agli anni 2014 e 2015.
Nel merito, sussiste il diritto della parte ricorrente alla ricostituzione contributiva nella Gestione
Artigiani, pari a 12 mesi, per gli anni dal 2010 al 2017.
Dalla documentazione in atti (cfr. estratto contro previdenziale ed estratto posizione assicurativa, all. prod. ricorrente) risulta che per l'anno 2010 sono stati accreditati solo 5 mesi, per l'anno 2011 solo 7 mesi, per l'anno 2012 solo 9 mesi, per l'anno 2013 solo 8 mesi, per l'anno 2014 solo 9 mesi, per l'anno
2015 solo 7 mesi, per l'anno 2016 solo 5 mesi e, infine, per l'anno 2017 solo 6 mesi.
In assenza di una specifica norma ed anche alla luce di quanto disposto per la Gestione Separata dall'art. 2, co. 29, L. 335/95 deve ritenersi sufficiente per l'accredito della relativa anzianità che la contribuzione, quantomeno nella misura minima di legge, sia stata versata.
Nel caso in esame, la parte ricorrente ha fornito la prova di aver regolarmente versato per le intere annualità, per il periodo dal 2010 al 2017, nella Gestione Artigiani, la contribuzione sul minimale (cfr. CP_ modelli F24) e, pertanto, era onere dell' che invece ha preferito restare contumace nel giudizio nr.
3993/2022 R.g., chiarire le ragioni del mancato accredito o quelle per le quali la contribuzione versata a tale titolo è invece stata imputata ad altra tipologia di contribuzione.
Ne consegue, il diritto della parte ricorrente all'accredito dell'intera contribuzione;
inoltre, alcuna omissione contributiva può essere imputata alla parte ricorrente e, pertanto, non sono dovuti gli importi pari ad € 17.616,54 e di € 6.414,98 a titolo di sanzioni su omissioni.
Con i ricorsi recanti nr. 5387/2022 R.g. e nr. 3262/2024 R.g. la parte ricorrente contesta l'an della pretesa contributiva;
i vizi denunciati integrano dunque una opposizione al ruolo, nel merito, ex art. 24, co. 5, del d.lgs n. 46/99. Tali opposizioni sono tempestive atteso che il ricorso nr. 5387/2022 R.g. risulta depositato in data 26.10.2022 ovvero entro i quaranta giorni dalla notifica di entrambi gli avvisi di addebito avvenuta pacificamente in data 07.10.2022, mentre il ricorso nr. 3262/2024 R.g. risulta depositato il 15.05.2024 ovvero sempre entro i quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito
Pag. 3 di 5 impugnato avvenuta pacificamente il 23.04.2024. CP_ Come si evince dalla lettura degli avvisi di addebito e da tutta la documentazione prodotta, l' ha chiesto il pagamento al ricorrente dei contributi eccedenti il minimale in quanto, come sostenuto in memoria di costituzione, per i soci lavoratori della s.r.l. deve farsi rientrare nel reddito da essi percepito anche la quota di reddito derivante dalla partecipazione agli utili sia pure non distribuiti.
Secondo i principi recentemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità (condivisi dallo stesso con circolare n° 84 del 10-06-2021), devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i CP_1 redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle e degli esercenti attività Parte_2 commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa (Cass. 21540/2019, Cass. 23790/2019, Cass. 23792/2019, Cass.
24096/2019, Cass. 24097/2019).
La Corte di Cassazione, ribadendo la differenza tra redditi derivanti dalla partecipazione a società di persone e a società di capitali, ha più specificamente affermato il principio secondo cui “Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n.
917 del 1986) -Cass. 21540/2019-.
Nel caso di specie, l'istituto convenuto non ha neppure ipotizzato che i redditi di capitale assoggettati alla contribuzione fossero stati conseguiti dal ricorrente per effetto di un'attività lavorativa, tale ovviamente non potendosi considerare la semplice partecipazione attestata dal possesso delle quote della società a responsabilità limitata, e neppure dalla qualità di amministratore. L'attività di lavoro che avrebbe potuto legittimare il credito contributivo, infatti, avrebbe dovuto essere svolta nell'ambito dell'azienda della società a responsabilità limitata. Di tale attività lavorativa però l'istituto convenuto non ha allegato nulla e tantomeno ha fornito o chiesto di acquisire prova.
La domanda, pertanto, deve essere accolta e, dunque, non sono dovute le somme di cui agli avvisi di addebito nr. 371 2022 00126994 81 000, nr. 371 2022 00126993 80 000 e nr. 371 2024 00024328 53
000.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' Sono determinate in CP_1 applicazione dei criteri aggiornati di cui al DM 55/2014, tenuto conto del decisum, dei parametri minimi, attesa la non complessità in punto di diritto della questione esaminata, e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
Pag. 4 di 5 Nulla per le spese nei confronti della S.C.C.I. contumace.
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente alla ricostituzione contributiva nella Gestione Artigiani, pari a 12 mesi, per gli anni dal 2010 al 2017 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme di €
17.616,54 e di € 6.414,98 a titolo di sanzioni su omissione contributiva;
2) dichiara non dovute le somme di cui agli avvisi di addebito nr. 371 2022 00126994 81 000, nr.
371 2022 00126993 80 000 e nr. 371 2024 00024328 53 000;
3) condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 2.906,00 CP_1 oltre iva e cpa nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione, oltre € 129,00 a titolo di contributo unificato;
4) nulla per le spese nei confronti della S.C.C.I.
SI COMUNICHI
Nola, 01.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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