TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/04/2026, n. 2588
TAR
Ordinanza cautelare 9 dicembre 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
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Ordinanza cautelare 1 aprile 2025
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Sentenza 23 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione art. 10 bis l. 241/1990 e difetto di contraddittorio

    Il Collegio ritiene fondata la censura formale/procedimentale inerente alla violazione dell'art. 10 bis l. 241/1990 e al difetto del contraddittorio. Sebbene la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi possa produrre gli effetti della comunicazione di cui all'art. 10 bis, nel caso di specie, il provvedimento impugnato non conteneva alcun riferimento a tali articoli, inducendo la parte a ritenere preclusa la fase partecipativa. Inoltre, la rapida sequenza degli atti non ha favorito una adeguata partecipazione.

  • Altro
    Difetto di motivazione e istruttoria del parere della Soprintendenza

    Il Collegio ritiene che le censure relative al difetto di motivazione e istruttoria del parere della Soprintendenza meritino approfondimento, unitamente alla questione della conformità edilizia ed urbanistica dell'immobile e all'incompatibilità paesaggistica dell'opera.

  • Altro
    Difetto di istruttoria e motivazione della nota SUAP

    Il Collegio ritiene che le censure relative al difetto di motivazione e istruttoria della nota SUAP meritino approfondimento, unitamente alla questione della conformità edilizia ed urbanistica dell'immobile e all'incompatibilità paesaggistica dell'opera.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/04/2026, n. 2588
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2588
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo