Ordinanza cautelare 9 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 1 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/04/2026, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02588/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05524/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5524 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cellnex Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Abramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di AS, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di AS e Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
nei confronti
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. U.0087699.05-09-2024 reso dal Dirigente del settore IV – Suap della Città di AS, recante “Diniego rilascio autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile cellulare a servizio di Wind Tre S.p.A. alla via Dei Giardini in AS – al NCT foglio 18, p.lla 377 in AS. Ditta Richiedente Cellnex Italia S.p.A.”;
- del parere negativo reso con nota prot. 18462 del 5 settembre 2024 dalla Soprintendenza di AS, richiamato per relationem in seno al detto provvedimento di diniego e non conosciuto;
- della nota prot. 86462 del 3 settembre 2024 resa dal Suap del Comune di AS e del parere negativo, prot. n. 86403 del 3 settembre 2024, emesso dal RUP al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche del comune di AS, entrambe richiamate per relationem e non conosciute;
- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, anche se non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cellnex Italia S.p.a., il 25/02/2025 e depositati in giudizio il 4/3/2025:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- del provvedimento prot. n. U.0087699.05-09-2024 reso dal Dirigente del settore IV – Suap della Città di AS, recante “Diniego rilascio autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile cellulare a servizio di Wind Tre S.p.A. alla via Dei Giardini in AS – al NCT foglio 18, p.lla 377 in AS. Ditta Richiedente Cellnex Italia S.p.A.”;
- del parere negativo reso con nota prot. 18462 del 5 settembre 2024 dalla Soprintendenza di AS (richiamato per relationem in seno al provvedimento prot. n. U.0087699.05-09-2024 reso dal Dirigente del settore IV – Suap della Città di AS) e depositato nel fascicolo telematico del giudizio indicato in epigrafe dal Dirigente Suap del Comune di AS il 27.12.2024;
- della nota prot. 86462 del 3 settembre 2024 resa dal Suap del Comune di AS e del parere negativo, prot. n. 86403 del 3 settembre 2024, emesso dal RUP al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche del comune di AS (entrambe richiamate per relationem in seno al provvedimento prot. n. U.0087699.05-09-2024 reso dal Dirigente del settore IV – Suap della Città di AS) e depositate nel fascicolo telematico del giudizio indicato in epigrafe dal Dirigente Suap del Comune di AS il 27.12.2024;
- del parere prot. n. 115991 del 6 ottobre 2023 reso dalla Commissione Locale per il paesaggio del Comune di AS, richiamato per relationem in seno ai predetti atti e depositato nel fascicolo telematico del giudizio indicato in epigrafe dal Dirigente Suap del Comune di AS il 27.12.2024;
- della relazione istruttoria prot. n. 061022.61022.REGISTRO UFFICIALE.Int.0119619.11-12-2024, resa dal Dirigente SUAP del Comune di AS depositata nel fascicolo telematico dal Dirigente SUAP del Comune di AS il 27.12.2024;
- nonché degli atti presupposti, consequenziali e/o connessi anche se non conosciuti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di AS e Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa NN BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
La Società ricorrente, con ricorso notificato il 25/10/2024 e depositato in giudizio il 06/11/2024, impugna il provvedimento prot. n. U.0087699.05-09-2024 del 5 settembre 2024 reso dal Dirigente del settore IV – Suap del Comune di AS, recante “Diniego rilascio autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile cellulare a servizio di Wind Tre S.p.A. alla via Dei Giardini in AS – al NCT foglio 18, p.lla 377 in AS. Ditta Richiedente Cellnex Italia S.p.A.”; il parere negativo reso con nota prot. 18462 del 5 settembre 2024 dalla Soprintendenza di AS, richiamato per relationem in seno al detto provvedimento di diniego; la nota prot. 86462 del 3 settembre 2024 resa dal Suap del Comune di AS e il parere negativo, prot. n. 86403 del 3 settembre 2024, emesso dal RUP al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche del comune di AS, entrambi richiamati per relationem ; nonché tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43, 44 e ss del d.lgs. n. 259 del 2003. Violazione e/o falsa applicazione del dlgs. n. 42 del 2004. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione: violazione del principio di buon andamento ed efficienza dell’agere amministrativo. Eccesso di potere: irragionevolezza e arbitrarietà manifesta. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione del principio di leale collaborazione tra P.A. e cittadino. Illegittimità in via propria e derivata del provvedimento di diniego e del parere presupposto.
II. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 43, 44, 51, del d.lgs. n. 259 del 2003. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, 10 bis della l. 241 del 1990. Violazione dell’art. 97 della Costituzione: violazione dei principi di buon andamento dell’agere amministrativo, di correttezze e trasparenza. Eccesso di potere: ingiustizia e arbitrarietà di motivazione. Violazione del principio del legittimo affidamento. Lesione delle garanzie partecipative del privato.
L’08/11/2024, si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di AS e Benevento, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un atto di costituzione formale per resistere al giudizio.
Il 28/11/2024, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Ad esito della Camera di Consiglio del 05/12/2024, questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 2585 del 09/12/2024, “ Rilevato che parte ricorrente ha chiesto l’esibizione degli atti presupposti ed endoprocedimentali che risultano citati dal provvedimento impugnato e che non sono conosciuti dalla società ricorrente; Ritenuto pertanto opportuno, per poter delibera l’istanza cautelare, disporre l’acquisizione, a cura del comune resistente dei seguenti atti:
-parere negativo reso con nota prot. 18462 del 5 settembre 2024 dalla Soprintendenza di AS;
-nota prot. 86462 del 3 settembre 2024 resa dal Suap del Comune di AS e del parere negativo, prot. n. 86403 del 3 settembre 2024, emesso dal RUP al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche del comune di AS;
- nota prot. n. 76892 del 30 luglio 2024;
nonché tutti gli atti del procedimento in esame.
Ritenuto di assegnare il termine di giorni 15 per la produzione della documentazione in esame e di rinviare per il prosieguo alla camera di consiglio del 9 gennaio 2025;” , ha disposto gli incombenti istruttori di cui alla parte motiva e rinviato la causa all’udienza camerale del 9 gennaio 2025.
Il 27/12/2024 e il 03/01/2025, il Comune di AS ha adempiuto all’ordinanza istruttoria di questa Sezione, depositando in giudizio la documentazione richiesta.
Il 03/01/2025, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa, chiedendo in via principale l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare e, in via subordinata, un congruo rinvio al fine di notificare motivi aggiunti.
Ad esito della Camera di Consiglio del 09/01/2025, questa Sezione, con ordinanza n. 49 del 10/01/2025, “ Rilevato che parte ricorrente, con nota del 3 gennaio 2025, ha chiesto in primo luogo la decisione dell’istanza cautelare sul ricorso e in via subordinata la concessione di un congruo rinvio per proporre motivi aggiunti (60 giorni a far data dal 27.12.2024);
Ritenuta l’opportunità, stante l’assenza di un imminente pericolo grave ed irreparabile, di attendere la proposizione di motivi aggiunti, al fine di una trattazione unitaria del giudizio;
Ritenuto che l’udienza cautelare verrà fissata, nel rispetto degli ordinari termini, a seguito della proposizione dei motivi aggiunti corredati da istanza cautelare ”, ha rinviato l’esame dell’istanza cautelare proposta con il ricorso originario alla udienza da fissare a seguito della proposizione dei motivi aggiunti, corredati da istanza cautelare.
Con motivi aggiunti notificati il 25/02/2025 e depositati in giudizio il 4/3/2025, la Società ricorrente impugna il provvedimento prot. n. U.0087699.05-09-2024 reso dal Dirigente del settore IV – Suap della Città di AS, recante “Diniego rilascio autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile cellulare a servizio di Wind Tre S.p.A. alla via Dei Giardini in AS – al NCT foglio 18, p.lla 377 in AS. Ditta Richiedente Cellnex Italia S.p.A.”; il parere negativo reso con nota prot. 18462 del 5 settembre 2024 dalla Soprintendenza di AS (richiamato per relationem in seno al provvedimento prot. n. U.0087699.05-09-2024 reso dal Dirigente del settore IV – Suap della Città di AS) e depositato nel fascicolo telematico del giudizio indicato in epigrafe dal Dirigente Suap del Comune di AS il 27.12.2024; la nota prot. 86462 del 3 settembre 2024 resa dal Suap del Comune di AS e il parere negativo, prot. n. 86403 del 3 settembre 2024, emesso dal RUP al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche del comune di AS (entrambe richiamate per relationem in seno al provvedimento prot. n. U.0087699.05-09-2024 reso dal Dirigente del settore IV – Suap della Città di AS) e depositate nel fascicolo telematico del giudizio indicato in epigrafe dal Dirigente Suap del Comune di AS il 27.12.2024; il parere prot. n. 115991 del 6 ottobre 2023 reso dalla Commissione Locale per il paesaggio del Comune di AS, richiamato per relationem in seno ai predetti atti e depositato nel fascicolo telematico del giudizio indicato in epigrafe dal Dirigente Suap del Comune di AS il 27.12.2024; la relazione istruttoria prot. n. 061022.61022. REGISTRO UFFICIALE.Int.0119619.11-12-2024, resa dal Dirigente SUAP del Comune di AS depositata nel fascicolo telematico dal Dirigente SUAP del Comune di AS il 27.12.2024; nonché gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi.
A sostegno dei predetti motivi aggiunti, deduce le seguenti censure:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43, 44 e ss del d.lgs. n. 259 del 2003. Violazione e/o falsa applicazione del dlgs. n. 42 del 2004. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione: violazione del principio di buon andamento ed efficienza dell’agere amministrativo. Eccesso di potere: irragionevolezza e arbitrarietà manifesta. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione del principio di leale collaborazione tra P.A. e cittadino. Illegittimità in via propria e derivata del provvedimento di diniego e del parere presupposto.
II. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 43, 44, 51, del d.lgs. n. 259 del 2003. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, 10 bis della l. 241 del 1990. Violazione dell’art. 97 della Costituzione: violazione dei principi di buon andamento dell’agere amministrativo, di correttezze e trasparenza. Eccesso di potere: ingiustizia e arbitrarietà di motivazione. Violazione del principio del legittimo affidamento. Lesione delle garanzie partecipative del privato.
Il 21/03/2025, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa senza discussione, insistendo per accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, previa sospensione cautelare, e per l’effetto per l’annullamento di tutti gli atti impugnati.
Ad esito della Camera di Consiglio del 27/03/2025, questa Sezione, con ordinanza n. 643 del 01/04/2025, ha respinto l’istanza cautelare di parte ricorrente con la seguente motivazione:
“ Ritenuto che ad un primo esame il ricorso e i relativi motivi aggiunti non si presentano assistiti dal necessario fumus, in considerazione delle seguenti circostanze:
L’art. 43, comma 4, CCE, come di recente modificato dal D.lgs n. 48/2024, recependo consolidati principi della giurisprudenza amministrativa in subiecta materia, sancisce che “L'autorizzazione all'installazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica comprende la valutazione di compatibilità delle relative opere infrastrutturali con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per la loro installazione”, in tal modo chiarendo, da un lato, la non necessità di conseguire un separato titolo edilizio per la realizzazione di SRB e, dall’altro, che le verifiche volte all’accertamento della regolarità edilizia dell’immobile sul quale viene autorizzato il posizionamento dell’impianto sono rimesse all’autorità comunale nell’ambito del procedimento unico di autorizzazione;
coerentemente con la normativa di cui al D.lgs 259/2003 (CCE), la parte istante è tenuta ad indicare nella richiesta gli estremi dei titoli edilizi afferenti all’immobile sul quale si intende collocare l’impianto, al fine di poter attivare le verifiche di natura edilizia all’uopo necessarie al momento della proposizione dell’istanza;
nel caso in esame, come risulta dalla relazione di legittimità urbanistica depositata in atti, la parte instante non ha indicato i titoli che attestano la legittimità urbanistica dell’immobile e pertanto di conseguenza il comune ha ritenuto che non risulta accertata la legittimità urbanistica e paesaggistica dell’edificio sul quale l’intervento è progettato;
parte ricorrente, pur contestando tale circostanza, non ha prodotto in giudizio la documentazione attestante la legittimità dell’immobile in questione;
il parere negativo della soprintendenza, conformemente a quello della Commissione locale per il Paesaggio, ha ragionevolmente ritenuto che l’intervento non potesse essere realizzato anche per il particolare pregio storico-paesaggistico dell’area, in quanto, come risulta dalla relazione paesaggistica in atti (pag. 4), esso ricade in area che “si trova a ridosso del muro di cinta della Reggia di AS ”.
Il 18/03/2025, la Soprintendenza ha depositato in giudizio un rapporto sulla controversia datato 17/03/2025.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2325 del 27/06/2025, ha accolto l’appello cautelare avverso la predetta ordinanza cautelare n. 643 del 01/04/2025, ai soli fini della fissazione, da parte del T.A.R., dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., con la seguente motivazione: “ Ritenuto, ad un sommario esame proprio della presente fase cautelare, che le censure articolate dalla società nel ricorso introduttivo di primo grado meritano di essere approfondite sia sotto il profilo del difetto di istruttoria e di contraddittorio in relazione all’accertamento della conformità edilizia ed urbanistica dell’immobile sia sotto il profilo del difetto di motivazione in relazione all’incompatibilità paesaggistica dell’opera;
ritenuto, con riguardo al periculum in mora, che le esigenze rappresentate dalla società possono essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita definizione del giudizio di merito;
ritenuto di compensare le spese processuali della presente fase cautelare; ”.
Il 27/01/2026, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione della causa, insistendo per l’accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e per l’annullamento di tutti gli atti impugnati.
Nella pubblica udienza del 29/01/2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
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0. - Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, re melius perpensa , è fondato e, pertanto, deve essere accolto nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
1. - Giova, anzitutto, richiamare la motivazione del provvedimento di diniego di rilascio dell’autorizzazione unica per cui è causa e del presupposto parere sfavorevole della Soprintendenza secondo cui “ l’intervento determina un notevole impatto anche in considerazione dell’elevato pregio storico - paesaggistico della zona e non risulta accertata la legittimità urbanistica e paesaggistica dell’edificio ”; nonché della nota dell’Ufficio S.U.A.P. del 3 settembre 2024, in seno alla quale è stato rilevato che “ nessun riferimento ai titoli che ne attestano la legittimità urbanistica dell’immobile esistente e né si fa riferimento ad eventuali autorizzazioni paesaggistiche. Pertanto questo Ufficio non può attestare la legittimità dell’immobile esistente e quindi dello stato di fatto su cui è prevista l’installazione ”.
Osserva il Collegio che il gravato provvedimento comunale di diniego dell’istanza di autorizzazione unica è plurimotivato, ossia basato su due ragioni ostative, ciascuna delle quali autonomamente idonea a sorreggerlo e che, << secondo il principio della c.d. motivazione minima sufficiente affermato da giurisprudenza consolidata (e condivisa da questo Collegio), “in caso di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità di ragioni (ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento), è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate ed il ricorso venga dichiarato infondato” (Consiglio di Stato, Sezione VI, 28 settembre 2012, n. 5152; in termini, ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 23 aprile 2018, n. 703; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 9 marzo 2016, n. 445), ovvero, “il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni (e dunque l'accertamento di inattaccabilità della medesima) rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento” (T.A.R. Brescia, sez. I, 15/11/2017, n. 1354, cit., che richiama, tra le altre, Consiglio di Stato, sez. VI, 18/10/2017 n. 4823 e Consiglio di Stato, sez. V, 14/6/2017 n. 2910) >> (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 7/05/2018, n. 780; in termini anche Consiglio di Stato, Sezione VI, 03/10/2017, n. 4581).
2. - In particolare, con il primo pluriarticolato motivo di gravame del ricorso e dei motivi aggiunti, parte ricorrente lamenta - essenzialmente - che il provvedimento di diniego alla realizzazione della S.R.B. e i presupposti parere sfavorevole reso dalla Soprintendenza di AS e la nota del S.U.A.P. del 3 settembre 2024 sono illegittimi, in via propria e derivata, per difetto di motivazione e di istruttoria. In particolare, deduce, da un lato, che “La Soprintendenza con il proprio parere, recepito nel provvedimento di diniego, si è limitata ad asserire che l’opera arrecherebbe un impatto sul paesaggio:
a) senza indicare quali valori tutelati sarebbero effettivamente lesi;
b) e senza effettuare un confronto concreto tra le specifiche e peculiari caratteristiche dell’opera e il contesto circostante ”, considerato che “ non si tratta di un impianto che verrebbe ubicato al centro di un’area verde incontaminata tale da incidere negativamente sull’ambiente circostante, ma - come risulta evidente dal rilievo fotografico del progetto architettonico (doc. 6) – la SRB sorgerebbe in un contesto urbanizzato ed edificato e sarebbe sottoposta a misure di mitigazione ”, e, dall’altro lato, che “ i titoli edilizi e paesaggistici dell’immobile (che gli enti asseriscono di non poter “attestare”) sono in possesso delle rispettive amministrazioni ” e che, in ogni caso, “ gli enti coinvolti avrebbero ben potuto nei termini di legge richiedere integrazioni istruttorie ”.
Con il secondo pluriarticolato motivo di gravame del ricorso e dei motivi aggiunti, parte ricorrente lamenta che il provvedimento comunale di diniego è illegittimo per violazione degli artt. 3 e 10- bis , l. n. 241/1990 e, in particolare, che “ l’Ente comunale non ha mai trasmesso la comunicazione di avvio del procedimento e la comunicazione dei motivi ostativi, ledendo il diritto di difesa delle società ed impedendo a queste ultime di fornire il proprio apporto collaborativo con riferimento a tutti motivi posti a fondamento del provvedimento impugnato ”.
2.1. - Ciò premesso, in disparte ogni valutazione di merito sulla fondatezza dei motivi ostativi evidenziati nel provvedimento impugnato incentrati sul mancato accertamento della legittimità urbanistica e paesaggistica dell’edificio e sull’incompatibilità paesaggistica dell’opera, il Collegio ritiene, in via preliminare, fondata ed assorbente la cesura formale/procedimentale di cui al secondo motivo di ricorso inerente alla dedotta violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990 e al difetto del contraddittorio con la Società ricorrente rispetto alle motivazioni assunte dal Comune procedente nel provvedimento conclusivo impugnato in base agli esiti dell’istruttoria espletata.
Osserva, infatti, il Collegio che, se è vero che in caso di convocazione della conferenza di servizi decisoria, come nella specie avvenuto, ai sensi all’art. 14 bis , comma 5, della L. n. 241/1990 (secondo il quale “ Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10 bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza ”), la determinazione di conclusione negativa della conferenza produce ope legis gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10 bis , è tuttavia altrettanto vero che, nel particolare caso di specie, mancando un qualunque rinvio al citato art. 14 bis o all’art. 10 bis ed essendo configurato il provvedimento impugnato inequivocabilmente come definitivo, la parte è stata, senza sua colpa, indotta a ritenere che gli fosse preclusa la fase di partecipazione procedimentale e pertanto non ha presentato osservazioni. Inoltre, la stessa rapida sequenza in cui si sono succeduti il provvedimento del RUP, il parere della Soprintendenza e il provvedimento conclusivo, nell’arco di meno di 3 giorni, non ha favorito la possibilità di una adeguata partecipazione procedimentale.
La censura di violazione dell’art. 7 l. 241/1990 è, invece, infondata, ove si consideri che il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003 è un procedimento ad istanza di parte, sicché non è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento, neppure in caso di convocazione della conferenza di servizi, ai sensi del comma 7 del predetto art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003.
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, va accolto nei sensi e nei limiti sopra precisati, e, per l’effetto, va annullato il solo provvedimento conclusivo di diniego di rilascio dell’autorizzazione unica per cui è causa (che non contiene alcun riferimento al citato art. 14 bis o all’articolo 10- bis della legge n. 241/1990 né la assegnazione del termine di dieci giorni per la produzione di eventuali osservazioni), con salvezza della riedizione del procedimento nel rispetto delle garanzie partecipative.
4. - Le spese devono essere compensate in considerazione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla il solo provvedimento conclusivo prot. n. U.0087699.05-09-2024 reso dal Dirigente del settore IV – Suap della Città di AS, fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI LA AL, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
NN BA, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| NN BA | RI LA AL |
IL SEGRETARIO