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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 28/08/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R. G. 445 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 445 / 2023 promossa da:
(P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Marco Di Benedetto, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore, Email_1
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._1
Luca Giardini ed Elisa Cerchecci, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica digitale del primo,
Email_2
APPELLATO
e contro
(C.F. ) CP_2 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità extracontrattuale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato
[...] ha proposto impugnazione avverso la sentenza ex art. Parte_1
281-sexies c.p.c. n. 75/2023, emessa dal Tribunale di Terni, in pagina 1 di 14 composizione monocratica, in data 31.01.2023, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g. 2271/2019, con la quale era stata accertata la responsabilità esclusiva della convenuta contumace, CP_2
, per aver investito la IG.ra mentre attraversava
[...] Persona_1 sulle strisce pedonali, in data 25.11.2018, ed il conseguente decesso della stessa, occorso in data 03.04.2019, e, per l'effetto, condannate le convenute, e l'assicuratrice, CP_2 Parte_1 al risarcimento del danno biologico terminale iure hereditatis, del danno da perdita del rapporto parentale iure proprio nonché del danno emergente relativo alle spese sostenute in conseguenza dell'evento lesivo e del lucro cessante derivante dalla perdita dell'apporto economico della madre – decurtata la somma già ricevuta a titolo di acconto -, in favore dell'attore, IG. figlio della vittima. Il Tribunale di Controparte_1
Terni, con la sentenza impugnata, ha così statuito: “– 1) Accertata la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Audi A3 targata
DD727MT di proprietà di assicurata con CP_2 [...] nella causazione del decesso di a seguito Parte_1 Persona_1 del sinistro stradale di cui in parte motiva avvenuto il 25.11.2018, condanna solidalmente le parti convenute in qualità di CP_2 proprietaria responsabile civile e in persona Parte_1 del già detratto quanto ricevuto a titolo d'acconto dall'attore, CP_3 al pagamento in favore dell'attore della somma residua di Controparte_1 euro 184.785,43 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino a quella di effettivo soddisfo;
2) Condanna le predette parti convenute in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore liquidate in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre euro 845,30 per esborsi, spese forfettarie, iva e cpa;
3) Pone le spese di
c.t.u. come già liquidate in corso di causa e spese di c.t.p. attorea
(c.t.p. liquidata in euro 488,00) definitivamente in solido a carico delle parti convenute”.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto di citazione in appello al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'erronea applicazione delle Tabelle di Milano in materia di danno da perdita del rapporto parentale con particolare riguardo all'attribuzione di un punteggio massimo relativamente al criterio E) “qualità ed intensità della relazione affettiva”; dell'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno terminale biologico in quanto tardivamente proposta;
dell'erronea pagina 2 di 14 applicazione delle Tabelle di Milano in materia di danno cd. terminale in luogo delle Tabelle di Milano in materia di danno da inabilità temporanea in sede di liquidazione del solo danno biologico terminale, nel difetto di prova della componente morale-catastrofale; dell'erronea liquidazione del lucro cessante relativo alla perdita dell'apporto economico fornito dalla
IG.ra nonostante il figlio, percepisca già la PE Controparte_1 pensione di reversibilità della stessa;
dell'erronea quantificazione degli interessi, calcolati sulla media degli importi dovuti tra un acconto e l'altro assumendo a riferimento la somma devalutata al momento dell'acconto e quella ancora dovuta, altresì domandando la condanna dell'appellato alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.
In data 20.12.2023 si è costituito l'appellato mediante Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante.
3. Con ordinanza del 07.08.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza del 16.07.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto limitatamente all'erronea liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
Il primo motivo d'impugnazione, con il quale l'appellante si duole dell'erronea applicazione delle Tabelle di Milano in materia di danno da perdita del rapporto parentale con particolare riguardo all'attribuzione di un punteggio massimo relativamente al criterio E) “qualità ed intensità della relazione affettiva” nel difetto di allegazione e prova di radicali pregiudizi dinamico-esistenziali, è fondato e deve essere accolto. Il
Giudice di prime cure ha, infatti, erroneamente attribuito il punteggio massimo previsto dalle Tabelle di Milano in relazione al parametro E)
“qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”, nel difetto di prova di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita del figlio 60enne, in conseguenza del decesso della madre, 88enne, meramente in ragione della dipendenza dagli affetti evidenziata nella certificazione specialistica del
Centro di Salute Mentale AUSL di Orvieto (doc. 25 parte attrice). Tuttavia, come correttamente evidenziato dall'appellante, tale documento comprova unicamente che, alla data del 31.10.2017, il IG. figlio della Per_2 vittima primaria, IG.ra soffrisse di una Reazione Depressiva PE pagina 3 di 14 con sintomatologia ansiosa inficiante le attività quotidiane e CP_4 che, alla data del 18.04.2019, ha sofferto un peggioramento della sintomatologia ansioso-depressiva, con intensificazione della terapia farmacologica, in ragione del decesso della madre, IG.ra avvenuto PE quindici giorni prima, in data 03.04.2019. Se, pertanto, la certificazione medica è certamente idonea a comprovare la sussistenza di un intenso legame affettivo fra il IG. e la madre, IG.ra , nondimeno, non Per_2 PE risulta idonea a comprovare un radicale stravolgimento delle abitudini di vita della vittima secondaria in ragione del rapporto parentale perduto ed attribuire, dunque, punteggio massimo avendo riguardo al parametro tabellare sub E) nella duplice componente, morale e dinamico-esistenziale.
Il danno cd. da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dai familiari è, infatti, un danno diretto che può manifestarsi in termini di sofferenza interiore ovvero di contrazione delle abitudini di vita. La perdita improvvisa di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale in capo ai familiari avvinti da profondo legame affettivo con la vittima (Cassazione civile, sez. VI,
25/05/2021, n. 14422). Un danno ulteriore rispetto alla sofferenza morale, non può peraltro ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita di abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche (cfr.
Cass. n. 21060/2016; Cass. n. 169992/2015). Ferma la possibilità per la parte di fornire la prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass., n.
11212/2019), spetta al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e di quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita. Peraltro, in sede di valutazione equitativa del danno mediante il parametro tabellare, il giudice, nell'effettuare la necessaria personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale in base alle pagina 4 di 14 circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle Tabelle di Milano quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit", dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (Cassazione civile sez.
III, 20/10/2020, n. 22859).
4.1 A tal proposito, parte attrice ha meramente allegato che
[...]
e la madre vivevano insieme da anni (v. stato famiglia all. 24). _1
Essendo l'attore affetto da gravi patologie, era la madre a seguirlo ed accudirlo come hanno riferito chiaramente i testi , TE ES
, rispondendo sui capp. 19-20 di p.t. Lei percepiva circa 800 euro Tes_3 al mese di pensione (v. infra doc.ti reddituali), il figlio circa 300 per
l'invalidità al 100% (idem infra); insieme erano in condizione di tirare a campare pur non potendosi permettere nulla più dell'essenziale.
L'improvvisa morte della ha certamente creato problemi a PE _1 affettivi in primis, ma anche di salute (v. infra al punto E) e nella quotidianità visto che in famiglia è venuto a mancare il reddito maggiore”
(memoria conclusiva di parte attrice), con ciò focalizzando le proprie doglianze sulla perdita della relazione affettiva con la madre e, segnatamente, dell'attività di assistenza materiale e domestica dalla medesima offerta. Del pari, i testi , e TE ES Tes_3 interrogati sui capitoli di prova n. 19) e 20) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. di parte attrice, hanno confermato che la IG.ra godeva di piena autonomia motoria e “provvedeva a cucinare per lui PE ed a lavare e stirare i suoi vestiti”, con ciò unicamente comprovando la perdita dell'attività di assistenza materiale della madre sofferta dal IG.
. Se, dunque, dal comprovato rapporto di convivenza può desumersi, _1 secondo l'id quod plerumque accidit, la perdita del supporto materiale ordinariamente offerto dal genitore convivente e, pertanto, la perdita di ordinarie abitudini di vita quotidiane – confermata anche dalle risultanze testimoniali -, il parametro E) “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto” di cui alle Tabelle di Milano in materia di danno da perdita del rapporto parentale deve essere vagliato avendo riguardo alle seguenti, molteplici, pagina 5 di 14 circostanze di fatto: frequentazioni/contatti; condivisione delle festività/ricorrenze; condivisione di vacanze;
condivisione attività lavorativa/hobby/sport; attività di assistenza sanitaria/domestica; agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria. Ebbene, benché taluni di questi parametri possano ritenersi presuntivamente soddisfatti avendo riguardo all'id quod plerumque accidit, in relazione a quanto ordinariamente prospettabile nei rapporti di convivenza
(segnatamente, la sussistenza di frequentazioni quotidiane, la verosimile condivisione delle festività, l'attività di assistenza domestica resa dalla madre in favore del figlio, la sofferenza del figlio dinanzi alla lunga degenza ospedaliera della madre), parte attrice ha, nondimeno, omesso di specificatamente allegare e provare la sussistenza di puntuali e circostanziate abitudini di vita condivise con la madre (al di là del mero rapporto di convivenza e dell'assistenza materiale ad esso ordinariamente correlato) perdute in conseguenza del decesso della stessa, con ciò comprovando di aver sofferto fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che non possono risolversi in enunciazioni generiche, astratte ovvero ipotetiche (cfr. Cass. n. 21060/2016; Cass. n.
169992/2015). Né tale stravolgimento può desumersi dal solo rapporto di parentela e dalla convivenza (come diversamente potrebbe argomentarsi nel caso in cui la vittima secondaria fosse un infante, integralmente dipendente dalla madre nella soddisfazione delle proprie fondamentali e basilari esigenze di vita), determinandosi, altrimenti, nel singolo caso di specie, una duplicazione risarcitoria in considerazione della ripetuta valutazione del medesimo pregiudizio. Pertanto, avendo riguardo al comprovato legame affettivo fra la IG.ra ed il figlio ed alla PE perdita delle abitudini quotidiane ordinariamente riferibili al rapporto di convivenza, - fermo il punteggio già attribuito dal Giudice di prime cure in ragione degli ulteriori parametri quali l'età della vittima primaria
(punti 8), quella della vittima secondaria (punti 18), la sussistenza di una stabile convivenza (punti 16) e l'assenza di altri familiari nella famiglia di provenienza (punti 16) - , in considerazione del parametro E)
“qualità e intensità della relazione affettiva”, nella duplice componente morale e dinamico-esistenziale del danno da perdita del rapporto parentale, devono essere riconosciuti 18 punti. In applicazione del parametro tabellare già utilizzato dal Giudice di prime cure, le appellate, in solido pagina 6 di 14 tra loro, devono essere, dunque, condannate al pagamento di € 255.740,00, già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi secondo le modalità di calcolo già indicate dal primo Giudice, in favore di _1
, a ristoro del danno da perdita del rapporto parentale sofferto in
[...] ragione del decesso della IG.ra . PE
5. Il secondo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato. Il
Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto l'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno biologico terminale precisata nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Sin dal corpo dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado, l'attore ha infatti allegato il “danno biologico terminale” sofferto dalla madre, allegando che “a seguito dell'incidente la IG.ra ha riportato plurime fratture in diverse PE parti del corpo, come risulta dalle cartelle cliniche allegate. È deceduta
a causa dell'investimento dopo circa quattro mesi di degenza nel nosocomio di Orvieto ed ha avuto un apprezzabile lasso di tempo per prendere consapevolezza della grave compromissione del suo stato fisico e della fine imminente, essendo quasi sempre lucida e vigile” e domandando l'integrale liquidazione del “danno terminale” in base alle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano nella duplice componente morale-catastrofale e biologica. A fronte delle contestazioni della convenuta circa l'omessa prova della lucida agonia della paziente, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore ha ribadito che “in denegata ipotesi, sarebbe comunque maturato in capo alla IG.ra un danno PE biologico terminale effetto della semplice permanenza in vita per un apprezzabile lasso temporale, da liquidare sotto la voce danno biologico temporaneo”. Con tutta evidenza, dunque, la domanda di risarcimento del danno biologico terminale è stata tempestivamente proposta sin dall'atto di citazione in giudizio e precisata nella prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. Ne consegue il rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda in quanto tardiva.
6. Il terzo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
Parte appellante asserisce peculiarmente che, pur nell'accertato difetto di prova dello stravolgimento dell'animo sofferto dalla paziente nella consapevolezza dell'ineluttabilità della propria fine, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente liquidato il danno cd. terminale nella duplice componente morale catastrofale e biologico terminale, invocando una riduzione dell'importo liquidato, asseritamente da parametrarsi alle pagina 7 di 14 Tabelle di Milano in materia di danno biologico da cd. invalidità transitoria. Secondo la consolidata e pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità, infatti, il danno non patrimoniale sofferto dal danneggiato in conseguenza della lesione invalidante che ne determini successivamente il decesso è risarcibile, iure hereditatis, nella componente biologica terminale, allorquando la persona ferita non muoia immediatamente, ma sopravviva per almeno ventiquattro ore, - tale essendo la durata minima, per convenzione legale, a fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea, giacché è il giorno l'unità di misura medico legale della invalidità temporanea (Cass. Civ., sez. III, sent. 5 luglio 2019, n.
18056)- e cd. morale catastrofale, allorquando la vittima abbia avuto coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine nello spatium temporis tra la lesione e la morte, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso (ex multis, Cassazione civile sez. III - 23/03/2024, n. 7923;
Cassazione civile sez. III - 16/02/2023, n. 4998; Cassazione civile sez.
III - 05/05/2021, n. 11719).
6.1 Nondimeno, il Giudice di prime cure - ritenuta la sussistenza della sola componente biologica del danno terminale in ragione dell'accertamento della permanenza della danneggiata in ospedale a partire dalla data del sinistro (25.11.2018) sino al decesso, causalmente ascrivibile alle lesioni invalidanti, occorso in data 03.04.2019 e, per converso, rilevata l'omessa prova della lucida agonia della paziente nella consapevolezza dell'ineluttabile approssimarsi della propria fine -, ha già correttamente ristorato la sola componente biologica del danno terminale avvalendosi delle Tabelle di Milano in materia di danno non patrimoniale cd. terminale, debitamente epurate della quota diretta a ristorare la componente cd. morale catastrofale, tenuto conto delle caratteristiche peculiari del pregiudizio biologico terminale, massimo nella sua entità ed intensità in quanto esitato nel decesso del paziente e, non già, come ordinariamente accade in caso di invalidità transitoria, nel recupero funzionale del paziente ovvero nella cronicizzazione della patologia. A tal proposito,
Cassazione civile sez. III, 17/12/2024, n. 33009 ha recentemente chiarito che la liquidazione del danno biologico terminale, consistente nel pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel tempo intercorrente tra la lesione mortale subita e il successivo decesso causalmente legato a tale lesione, avviene necessariamente in termini equitativi ed è normalmente pagina 8 di 14 realizzata attraverso il richiamo a parametri di riferimento di carattere statistico, come quello costituito dalle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano; che, nondimeno, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione dei criteri contenuti nelle Tabelle di Milano in relazione al danno biologico temporaneo, in ragione della peculiarità di questo pregiudizio che, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, in quanto la lesione alla salute è di grado così elevato da non essere suscettibile di alcun recupero e da esitare nella morte;
che, ordinariamente, può “parlarsi di temporaneità di un determinato danno alla salute là dove a tale danno temporaneo faccia seguito la definitiva guarigione della vittima, ovvero la stabilizzazione di quel danno temporaneo in danno permanente, sì che l'idea della trasformazione del danno temporaneo (in guarigione o in cronicizzazione) acquista un suo preciso senso nel quadro delle prospettive di vita della vittima che, rispetto a quel tempo di sofferenza circoscritta, si apre a un futuro di riacquistata pienezza o di adattamento a nuove e diverse
(peggiorate) condizioni di salute”, mentre “nel caso del danno biologico terminale, la temporaneità di cui si parla non ha riguardo ad alcuna prospettiva futuribile della vittima, finendo col contrassegnare la sola identità di una sofferenza che persiste immutata (se non ingravescente) senza fine e che, dal momento della provocazione della lesione mortale, accompagna ininterrottamente il sofferente sino al momento del suo decesso”; che, conseguentemente, il giudice di merito è tenuto ad operare non solo i necessari adattamenti alle circostanze del caso concreto, ma anche a verificare la congruità dei risultati conseguiti in rapporto al carattere non meramente simbolico degli importi liquidati rispetto all'entità del pregiudizio. Tanto premesso, la valutazione equitativa del danno biologico terminale operata dal Giudice di prime cure assumendo quale parametro di riferimento le Tabelle di Milano in materia di danno cd. terminale risulta assolutamente congrua rispetto alle indicazioni ricevute dalla Suprema Corte ed al pregiudizio concretamente sofferto dalla danneggiata. A tale riguardo, giova evidenziarsi che, data l'onnicomprensività delle Tabelle in materia di danno non patrimoniale cd. terminale, il Giudice di prime cure ha già provveduto ad epurarle delle somme astrattamente liquidabili a ristoro della componente cd. morale catastrofale. Benché, infatti, le suddette Tabelle prevedano la possibilità di liquidare un importo complessivo fino a € 30.000,00 in relazione ai pagina 9 di 14 primi 3 giorni di danno biologico terminale, il Tribunale di Terni ha liquidato la somma di € 15.000,00. Del pari, la somma complessivamente liquidata a ristoro degli ulteriori 129 giorni di invalidità transitoria totale sofferti dalla danneggiata in conseguenza delle lesioni invalidanti e sino al proprio decesso, pari ad € 56.103,00 risulta assolutamente congrua rispetto all'entità del pregiudizio dalla medesima sofferto. Per converso, le tabelle di Milano in materia di danno biologico temporaneo, la cui applicazione è stata invocata dall'appellante, risulterebbero sproporzionate rispetto alla gravità ed intensità del pregiudizio sofferto dalla paziente, esitato nel decesso della stessa e, non già, nel recupero funzionale ovvero nella cronicizzazione della patologia. Da tanto consegue il rigetto del terzo motivo d'impugnazione.
7. Con il quarto motivo d'impugnazione l'appellante si duole dell'erronea liquidazione del lucro cessante relativo alla perdita dell'apporto economico della madre in ragione dell'omessa valutazione del diritto di fonte legale del figlio a beneficiare della pensione di reversibilità della medesima. L'appellato eccepisce la tardività dell'eccezione in quanto avanzata successivamente alla comparsa di costituzione in giudizio. Pur dovendosene ritenere l'ammissibilità - non costituendo eccezione in senso stretto e non sussistendo alcuna preclusione (ex multis, Cassazione civile, sez. III , 04/12/2023 , n. 33900), trattandosi di mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio (Cassazione civile , sez. VI ,
22/09/2022 , n. 27736)- , la doglianza è infondata e deve essere rigettata.
In ipotesi perfettamente analoga al caso di specie, Cassazione civile, sez.
VI, 01/02/2021, n. 2177 ha recentemente ribadito che, nel caso di controversia avente ad oggetto la sussistenza di un danno patrimoniale da lucro cessante in capo ai familiari di persona deceduta a causa di sinistro stradale in quanto percipienti una pensione di reversibilità, in applicazione del principio di diritto sancito da Cass. S.U. n. 12564 del 22 maggio 2018, non può operare il principio della compensatio lucri cum damno, stante l'impossibilità di rinvenire l'origine dell'indennizzo previdenziale nel fatto illecito. Il principio di compensatio lucri cum damno trova applicazione solo quando sia il pregiudizio che l'incremento patrimoniale siano causati dal fatto illecito, ipotesi non ricorrente con riferimento alla percezione della pensione di reversibilità poiché quest'ultima non deriva geneticamente dal fatto illecito, dal quale è meramente occasionata, ed è ex lege riconosciuta in pagina 10 di 14 presenza di determinati presupposti normativamente disciplinati. La Suprema
Corte, a Sezioni Unite (Cassazione civile sez. un., 22/05/2018, n. 12564), ha, infatti, già affrontato l'identica questione posta dall'ordinanza interlocutoria “se, in tema di danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, dall'ammontare del risarcimento debba essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto”, chiarendo che “la pensione di reversibilità, appartenente al più ampio genus delle pensioni ai superstiti, è una forma di tutela previdenziale nella quale l'evento protetto è la morte, vale a dire un fatto naturale che, secondo una presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i soggetti protetti” caratterizzata da fondamento previdenziale e finalità eminentemente solidaristica;
che, dunque, “L'erogazione della pensione di reversibilità non è geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo. Quell'erogazione non soggiace ad una logica e ad una finalità di tipo indennitario, ma costituisce piuttosto - come è stato rilevato in dottrina - l'adempimento di una promessa rivolta dall'ordinamento al lavoratore-assicurato che, attraverso il sacrificio di una parte del proprio reddito lavorativo, ha contribuito ad alimentare la propria posizione previdenziale: la promessa che, a far tempo dal momento in cui il lavoratore, prima o dopo il pensionamento, avrà cessato di vivere, quale che sia la causa o l'origine dell'evento protetto, vi è la garanzia, per i suoi congiunti, di un trattamento diretto a tutelare la continuità del sostentamento e a prevenire o ad alleviare lo stato di bisogno”; che
“sussiste dunque una ragione giustificatrice che non consente il computo della pensione di reversibilità in differenza alle conseguenze negative che derivano dall'illecito, perchè quel trattamento previdenziale non è erogato in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato, ma risponde ad un diverso disegno attributivo causale. La causa più autentica di tale beneficio - è stato osservato - deve essere individuata nel rapporto di lavoro pregresso, nei contributi versati e nella previsione di legge: tutti fattori che si configurano come serie causale indipendente e assorbente rispetto alla circostanza (occasionale e giuridicamente irrilevante) che determina la morte”; che, “l'incremento patrimoniale corrispondente all'acquisto del diritto alla reversibilità si ricollega ad pagina 11 di 14 un sacrificio economico del lavoratore, e quindi non costituisce un vero e proprio lucro;
laddove, affinché nell'ambito del giudizio di responsabilità civile si abbia una riduzione del danno risarcibile, è necessario che con il danno prodotto concorra un autentico lucro prodotto, vale a dire un
"gratuito vantaggio economico". Quando la condotta del danneggiante costituisce semplicemente l'occasione per il sorgere di un'attribuzione patrimoniale che trova la propria giustificazione in un corrispondente e precedente sacrificio, allora - si afferma - non si riscontra quel lucro che, unico, può compensare il danno e ridurre la responsabilità”; che, pertanto “Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall al familiare CP_5 superstite in conseguenza della morte del congiunto". Le somme eventualmente percepite dall'attore a titolo di pensione di reversibilità non possono essere, dunque, detratte dalle somme dovute dal danneggiante in ragione della perdita dell'apporto economico della madre.
8. Il quinto motivo d'impugnazione, a mente del quale l'appellante si duole dell'erronea quantificazione degli interessi, calcolati sulla media degli importi dovuti tra un acconto e l'altro assumendo a riferimento la somma devalutata al momento dell'acconto e quella ancora dovuta, è infondato e deve essere rigettato.
Il primo Giudice ha correttamente proceduto alla liquidazione del credito residuo spettante al , applicando in modo puntuale ed analitico i _1 principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità per l'ipotesi in cui siano stati versati degli acconti prima della liquidazione definitiva del danno (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n. 1712/1995; Cass. Civ.
Sez. III, n. 9950/2017; Cass. Civ. n. 1637/2020), ossia che come prima cosa, occorre rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto, devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero, rivalutandoli alla data della liquidazione;
in secondo luogo, occorre detrarre l'acconto dal credito risarcitorio;
successivamente, vanno calcolati sulla base del saggio equitativamente individuato gli interessi compensativi, distinguendo il periodo intercorrente tra la data dell'illecito e quella del pagamento dell'acconto (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale) dal periodo intercorrente tra quest'ultima data e quella della liquidazione definitiva (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto pagina 12 di 14 rivalutato). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, ai fini della corretta liquidazione del danno, il metodo di calcolo da seguire, per rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto versato, ai fini del corretto scomputo di quest'ultimo, è, alternativamente, quello della “devalutazione” delle suddette somme alla data del sinistro ovvero il metodo alternativo della “rivalutazione” (si veda tra le più recenti, Cass.
Civ., Sez. VI-3 civile, Ord. n. 1673/2020; Cass. Civ., Sez. III, n.
6607/2023). Ne consegue il rigetto del motivo d'impugnazione.
9. Conclusivamente, l'appello è parzialmente fondato, limitatamente all'erronea liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
10. Dato atto che ha già provveduto Parte_1 all'esecuzione della sentenza di primo grado versando l'importo di €
207.184,70 in favore del IG. in data 01.03.2023 e che ha Controparte_1 proposto domanda di restituzione delle somme in eccedenza all'esito del presente grado di giudizio, deve essere disposta la restituzione delle somme già versate in eccedenza a carico di in favore di Controparte_1 in ragione del parziale accoglimento Parte_1 dell'appello e della conseguente riduzione delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
11. L'accoglimento meramente parziale dell'appello, limitatamente alla sola applicazione del parametro “E” delle tabelle di Milano in materia di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, non giustifica la riforma delle spese di lite del primo grado di giudizio, stante la soccombenza sostanziale di Parte_1
12. Quanto alla ripartizione delle spese di lite del presente grado, rilevato che viene confermata la decisione del primo giudice riguardo all'an e che solo in parziale riforma la presente pronuncia incide sulla quantificazione del danno, le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti (cfr. Cass. S.U. 32061/2022; Cass. 25444/2024).
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza ex art. 281- sexies c.p.c. impugnata, n. 75/2023, emessa dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data 31.01.2023, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g. 2271/2019;
pagina 13 di 14 1. Condanna e , in solido tra CP_2 Parte_1 loro, al pagamento di € 255.740,00, già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi come calcolati dal primo Giudice, in favore di a ristoro del danno da perdita del rapporto Controparte_1 parentale sofferto in ragione del decesso della IG.ra ; PE
2. Dispone la restituzione delle somme in eccedenza già versate a carico di in favore di Controparte_1 Parte_1
3. Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 445 / 2023 promossa da:
(P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Marco Di Benedetto, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore, Email_1
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 C.F._1
Luca Giardini ed Elisa Cerchecci, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica digitale del primo,
Email_2
APPELLATO
e contro
(C.F. ) CP_2 C.F._2
APPELLATA CONTUMACE
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità extracontrattuale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato
[...] ha proposto impugnazione avverso la sentenza ex art. Parte_1
281-sexies c.p.c. n. 75/2023, emessa dal Tribunale di Terni, in pagina 1 di 14 composizione monocratica, in data 31.01.2023, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g. 2271/2019, con la quale era stata accertata la responsabilità esclusiva della convenuta contumace, CP_2
, per aver investito la IG.ra mentre attraversava
[...] Persona_1 sulle strisce pedonali, in data 25.11.2018, ed il conseguente decesso della stessa, occorso in data 03.04.2019, e, per l'effetto, condannate le convenute, e l'assicuratrice, CP_2 Parte_1 al risarcimento del danno biologico terminale iure hereditatis, del danno da perdita del rapporto parentale iure proprio nonché del danno emergente relativo alle spese sostenute in conseguenza dell'evento lesivo e del lucro cessante derivante dalla perdita dell'apporto economico della madre – decurtata la somma già ricevuta a titolo di acconto -, in favore dell'attore, IG. figlio della vittima. Il Tribunale di Controparte_1
Terni, con la sentenza impugnata, ha così statuito: “– 1) Accertata la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Audi A3 targata
DD727MT di proprietà di assicurata con CP_2 [...] nella causazione del decesso di a seguito Parte_1 Persona_1 del sinistro stradale di cui in parte motiva avvenuto il 25.11.2018, condanna solidalmente le parti convenute in qualità di CP_2 proprietaria responsabile civile e in persona Parte_1 del già detratto quanto ricevuto a titolo d'acconto dall'attore, CP_3 al pagamento in favore dell'attore della somma residua di Controparte_1 euro 184.785,43 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino a quella di effettivo soddisfo;
2) Condanna le predette parti convenute in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore liquidate in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre euro 845,30 per esborsi, spese forfettarie, iva e cpa;
3) Pone le spese di
c.t.u. come già liquidate in corso di causa e spese di c.t.p. attorea
(c.t.p. liquidata in euro 488,00) definitivamente in solido a carico delle parti convenute”.
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto di citazione in appello al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'erronea applicazione delle Tabelle di Milano in materia di danno da perdita del rapporto parentale con particolare riguardo all'attribuzione di un punteggio massimo relativamente al criterio E) “qualità ed intensità della relazione affettiva”; dell'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno terminale biologico in quanto tardivamente proposta;
dell'erronea pagina 2 di 14 applicazione delle Tabelle di Milano in materia di danno cd. terminale in luogo delle Tabelle di Milano in materia di danno da inabilità temporanea in sede di liquidazione del solo danno biologico terminale, nel difetto di prova della componente morale-catastrofale; dell'erronea liquidazione del lucro cessante relativo alla perdita dell'apporto economico fornito dalla
IG.ra nonostante il figlio, percepisca già la PE Controparte_1 pensione di reversibilità della stessa;
dell'erronea quantificazione degli interessi, calcolati sulla media degli importi dovuti tra un acconto e l'altro assumendo a riferimento la somma devalutata al momento dell'acconto e quella ancora dovuta, altresì domandando la condanna dell'appellato alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.
In data 20.12.2023 si è costituito l'appellato mediante Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante.
3. Con ordinanza del 07.08.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza del 16.07.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
4. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto limitatamente all'erronea liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
Il primo motivo d'impugnazione, con il quale l'appellante si duole dell'erronea applicazione delle Tabelle di Milano in materia di danno da perdita del rapporto parentale con particolare riguardo all'attribuzione di un punteggio massimo relativamente al criterio E) “qualità ed intensità della relazione affettiva” nel difetto di allegazione e prova di radicali pregiudizi dinamico-esistenziali, è fondato e deve essere accolto. Il
Giudice di prime cure ha, infatti, erroneamente attribuito il punteggio massimo previsto dalle Tabelle di Milano in relazione al parametro E)
“qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”, nel difetto di prova di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita del figlio 60enne, in conseguenza del decesso della madre, 88enne, meramente in ragione della dipendenza dagli affetti evidenziata nella certificazione specialistica del
Centro di Salute Mentale AUSL di Orvieto (doc. 25 parte attrice). Tuttavia, come correttamente evidenziato dall'appellante, tale documento comprova unicamente che, alla data del 31.10.2017, il IG. figlio della Per_2 vittima primaria, IG.ra soffrisse di una Reazione Depressiva PE pagina 3 di 14 con sintomatologia ansiosa inficiante le attività quotidiane e CP_4 che, alla data del 18.04.2019, ha sofferto un peggioramento della sintomatologia ansioso-depressiva, con intensificazione della terapia farmacologica, in ragione del decesso della madre, IG.ra avvenuto PE quindici giorni prima, in data 03.04.2019. Se, pertanto, la certificazione medica è certamente idonea a comprovare la sussistenza di un intenso legame affettivo fra il IG. e la madre, IG.ra , nondimeno, non Per_2 PE risulta idonea a comprovare un radicale stravolgimento delle abitudini di vita della vittima secondaria in ragione del rapporto parentale perduto ed attribuire, dunque, punteggio massimo avendo riguardo al parametro tabellare sub E) nella duplice componente, morale e dinamico-esistenziale.
Il danno cd. da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dai familiari è, infatti, un danno diretto che può manifestarsi in termini di sofferenza interiore ovvero di contrazione delle abitudini di vita. La perdita improvvisa di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale in capo ai familiari avvinti da profondo legame affettivo con la vittima (Cassazione civile, sez. VI,
25/05/2021, n. 14422). Un danno ulteriore rispetto alla sofferenza morale, non può peraltro ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita di abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche (cfr.
Cass. n. 21060/2016; Cass. n. 169992/2015). Ferma la possibilità per la parte di fornire la prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva e in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità delle ricadute della condotta (cfr. Cass., n.
11212/2019), spetta al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e di quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita. Peraltro, in sede di valutazione equitativa del danno mediante il parametro tabellare, il giudice, nell'effettuare la necessaria personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale in base alle pagina 4 di 14 circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle Tabelle di Milano quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit", dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (Cassazione civile sez.
III, 20/10/2020, n. 22859).
4.1 A tal proposito, parte attrice ha meramente allegato che
[...]
e la madre vivevano insieme da anni (v. stato famiglia all. 24). _1
Essendo l'attore affetto da gravi patologie, era la madre a seguirlo ed accudirlo come hanno riferito chiaramente i testi , TE ES
, rispondendo sui capp. 19-20 di p.t. Lei percepiva circa 800 euro Tes_3 al mese di pensione (v. infra doc.ti reddituali), il figlio circa 300 per
l'invalidità al 100% (idem infra); insieme erano in condizione di tirare a campare pur non potendosi permettere nulla più dell'essenziale.
L'improvvisa morte della ha certamente creato problemi a PE _1 affettivi in primis, ma anche di salute (v. infra al punto E) e nella quotidianità visto che in famiglia è venuto a mancare il reddito maggiore”
(memoria conclusiva di parte attrice), con ciò focalizzando le proprie doglianze sulla perdita della relazione affettiva con la madre e, segnatamente, dell'attività di assistenza materiale e domestica dalla medesima offerta. Del pari, i testi , e TE ES Tes_3 interrogati sui capitoli di prova n. 19) e 20) di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. di parte attrice, hanno confermato che la IG.ra godeva di piena autonomia motoria e “provvedeva a cucinare per lui PE ed a lavare e stirare i suoi vestiti”, con ciò unicamente comprovando la perdita dell'attività di assistenza materiale della madre sofferta dal IG.
. Se, dunque, dal comprovato rapporto di convivenza può desumersi, _1 secondo l'id quod plerumque accidit, la perdita del supporto materiale ordinariamente offerto dal genitore convivente e, pertanto, la perdita di ordinarie abitudini di vita quotidiane – confermata anche dalle risultanze testimoniali -, il parametro E) “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto” di cui alle Tabelle di Milano in materia di danno da perdita del rapporto parentale deve essere vagliato avendo riguardo alle seguenti, molteplici, pagina 5 di 14 circostanze di fatto: frequentazioni/contatti; condivisione delle festività/ricorrenze; condivisione di vacanze;
condivisione attività lavorativa/hobby/sport; attività di assistenza sanitaria/domestica; agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria. Ebbene, benché taluni di questi parametri possano ritenersi presuntivamente soddisfatti avendo riguardo all'id quod plerumque accidit, in relazione a quanto ordinariamente prospettabile nei rapporti di convivenza
(segnatamente, la sussistenza di frequentazioni quotidiane, la verosimile condivisione delle festività, l'attività di assistenza domestica resa dalla madre in favore del figlio, la sofferenza del figlio dinanzi alla lunga degenza ospedaliera della madre), parte attrice ha, nondimeno, omesso di specificatamente allegare e provare la sussistenza di puntuali e circostanziate abitudini di vita condivise con la madre (al di là del mero rapporto di convivenza e dell'assistenza materiale ad esso ordinariamente correlato) perdute in conseguenza del decesso della stessa, con ciò comprovando di aver sofferto fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che non possono risolversi in enunciazioni generiche, astratte ovvero ipotetiche (cfr. Cass. n. 21060/2016; Cass. n.
169992/2015). Né tale stravolgimento può desumersi dal solo rapporto di parentela e dalla convivenza (come diversamente potrebbe argomentarsi nel caso in cui la vittima secondaria fosse un infante, integralmente dipendente dalla madre nella soddisfazione delle proprie fondamentali e basilari esigenze di vita), determinandosi, altrimenti, nel singolo caso di specie, una duplicazione risarcitoria in considerazione della ripetuta valutazione del medesimo pregiudizio. Pertanto, avendo riguardo al comprovato legame affettivo fra la IG.ra ed il figlio ed alla PE perdita delle abitudini quotidiane ordinariamente riferibili al rapporto di convivenza, - fermo il punteggio già attribuito dal Giudice di prime cure in ragione degli ulteriori parametri quali l'età della vittima primaria
(punti 8), quella della vittima secondaria (punti 18), la sussistenza di una stabile convivenza (punti 16) e l'assenza di altri familiari nella famiglia di provenienza (punti 16) - , in considerazione del parametro E)
“qualità e intensità della relazione affettiva”, nella duplice componente morale e dinamico-esistenziale del danno da perdita del rapporto parentale, devono essere riconosciuti 18 punti. In applicazione del parametro tabellare già utilizzato dal Giudice di prime cure, le appellate, in solido pagina 6 di 14 tra loro, devono essere, dunque, condannate al pagamento di € 255.740,00, già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi secondo le modalità di calcolo già indicate dal primo Giudice, in favore di _1
, a ristoro del danno da perdita del rapporto parentale sofferto in
[...] ragione del decesso della IG.ra . PE
5. Il secondo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato. Il
Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto l'ammissibilità della domanda di risarcimento del danno biologico terminale precisata nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Sin dal corpo dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado, l'attore ha infatti allegato il “danno biologico terminale” sofferto dalla madre, allegando che “a seguito dell'incidente la IG.ra ha riportato plurime fratture in diverse PE parti del corpo, come risulta dalle cartelle cliniche allegate. È deceduta
a causa dell'investimento dopo circa quattro mesi di degenza nel nosocomio di Orvieto ed ha avuto un apprezzabile lasso di tempo per prendere consapevolezza della grave compromissione del suo stato fisico e della fine imminente, essendo quasi sempre lucida e vigile” e domandando l'integrale liquidazione del “danno terminale” in base alle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano nella duplice componente morale-catastrofale e biologica. A fronte delle contestazioni della convenuta circa l'omessa prova della lucida agonia della paziente, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attore ha ribadito che “in denegata ipotesi, sarebbe comunque maturato in capo alla IG.ra un danno PE biologico terminale effetto della semplice permanenza in vita per un apprezzabile lasso temporale, da liquidare sotto la voce danno biologico temporaneo”. Con tutta evidenza, dunque, la domanda di risarcimento del danno biologico terminale è stata tempestivamente proposta sin dall'atto di citazione in giudizio e precisata nella prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. Ne consegue il rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda in quanto tardiva.
6. Il terzo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
Parte appellante asserisce peculiarmente che, pur nell'accertato difetto di prova dello stravolgimento dell'animo sofferto dalla paziente nella consapevolezza dell'ineluttabilità della propria fine, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente liquidato il danno cd. terminale nella duplice componente morale catastrofale e biologico terminale, invocando una riduzione dell'importo liquidato, asseritamente da parametrarsi alle pagina 7 di 14 Tabelle di Milano in materia di danno biologico da cd. invalidità transitoria. Secondo la consolidata e pacifica giurisprudenza di merito e di legittimità, infatti, il danno non patrimoniale sofferto dal danneggiato in conseguenza della lesione invalidante che ne determini successivamente il decesso è risarcibile, iure hereditatis, nella componente biologica terminale, allorquando la persona ferita non muoia immediatamente, ma sopravviva per almeno ventiquattro ore, - tale essendo la durata minima, per convenzione legale, a fini di apprezzabilità dell'invalidità temporanea, giacché è il giorno l'unità di misura medico legale della invalidità temporanea (Cass. Civ., sez. III, sent. 5 luglio 2019, n.
18056)- e cd. morale catastrofale, allorquando la vittima abbia avuto coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine nello spatium temporis tra la lesione e la morte, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso (ex multis, Cassazione civile sez. III - 23/03/2024, n. 7923;
Cassazione civile sez. III - 16/02/2023, n. 4998; Cassazione civile sez.
III - 05/05/2021, n. 11719).
6.1 Nondimeno, il Giudice di prime cure - ritenuta la sussistenza della sola componente biologica del danno terminale in ragione dell'accertamento della permanenza della danneggiata in ospedale a partire dalla data del sinistro (25.11.2018) sino al decesso, causalmente ascrivibile alle lesioni invalidanti, occorso in data 03.04.2019 e, per converso, rilevata l'omessa prova della lucida agonia della paziente nella consapevolezza dell'ineluttabile approssimarsi della propria fine -, ha già correttamente ristorato la sola componente biologica del danno terminale avvalendosi delle Tabelle di Milano in materia di danno non patrimoniale cd. terminale, debitamente epurate della quota diretta a ristorare la componente cd. morale catastrofale, tenuto conto delle caratteristiche peculiari del pregiudizio biologico terminale, massimo nella sua entità ed intensità in quanto esitato nel decesso del paziente e, non già, come ordinariamente accade in caso di invalidità transitoria, nel recupero funzionale del paziente ovvero nella cronicizzazione della patologia. A tal proposito,
Cassazione civile sez. III, 17/12/2024, n. 33009 ha recentemente chiarito che la liquidazione del danno biologico terminale, consistente nel pregiudizio alla salute sofferto dalla vittima nel tempo intercorrente tra la lesione mortale subita e il successivo decesso causalmente legato a tale lesione, avviene necessariamente in termini equitativi ed è normalmente pagina 8 di 14 realizzata attraverso il richiamo a parametri di riferimento di carattere statistico, come quello costituito dalle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano; che, nondimeno, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione dei criteri contenuti nelle Tabelle di Milano in relazione al danno biologico temporaneo, in ragione della peculiarità di questo pregiudizio che, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, in quanto la lesione alla salute è di grado così elevato da non essere suscettibile di alcun recupero e da esitare nella morte;
che, ordinariamente, può “parlarsi di temporaneità di un determinato danno alla salute là dove a tale danno temporaneo faccia seguito la definitiva guarigione della vittima, ovvero la stabilizzazione di quel danno temporaneo in danno permanente, sì che l'idea della trasformazione del danno temporaneo (in guarigione o in cronicizzazione) acquista un suo preciso senso nel quadro delle prospettive di vita della vittima che, rispetto a quel tempo di sofferenza circoscritta, si apre a un futuro di riacquistata pienezza o di adattamento a nuove e diverse
(peggiorate) condizioni di salute”, mentre “nel caso del danno biologico terminale, la temporaneità di cui si parla non ha riguardo ad alcuna prospettiva futuribile della vittima, finendo col contrassegnare la sola identità di una sofferenza che persiste immutata (se non ingravescente) senza fine e che, dal momento della provocazione della lesione mortale, accompagna ininterrottamente il sofferente sino al momento del suo decesso”; che, conseguentemente, il giudice di merito è tenuto ad operare non solo i necessari adattamenti alle circostanze del caso concreto, ma anche a verificare la congruità dei risultati conseguiti in rapporto al carattere non meramente simbolico degli importi liquidati rispetto all'entità del pregiudizio. Tanto premesso, la valutazione equitativa del danno biologico terminale operata dal Giudice di prime cure assumendo quale parametro di riferimento le Tabelle di Milano in materia di danno cd. terminale risulta assolutamente congrua rispetto alle indicazioni ricevute dalla Suprema Corte ed al pregiudizio concretamente sofferto dalla danneggiata. A tale riguardo, giova evidenziarsi che, data l'onnicomprensività delle Tabelle in materia di danno non patrimoniale cd. terminale, il Giudice di prime cure ha già provveduto ad epurarle delle somme astrattamente liquidabili a ristoro della componente cd. morale catastrofale. Benché, infatti, le suddette Tabelle prevedano la possibilità di liquidare un importo complessivo fino a € 30.000,00 in relazione ai pagina 9 di 14 primi 3 giorni di danno biologico terminale, il Tribunale di Terni ha liquidato la somma di € 15.000,00. Del pari, la somma complessivamente liquidata a ristoro degli ulteriori 129 giorni di invalidità transitoria totale sofferti dalla danneggiata in conseguenza delle lesioni invalidanti e sino al proprio decesso, pari ad € 56.103,00 risulta assolutamente congrua rispetto all'entità del pregiudizio dalla medesima sofferto. Per converso, le tabelle di Milano in materia di danno biologico temporaneo, la cui applicazione è stata invocata dall'appellante, risulterebbero sproporzionate rispetto alla gravità ed intensità del pregiudizio sofferto dalla paziente, esitato nel decesso della stessa e, non già, nel recupero funzionale ovvero nella cronicizzazione della patologia. Da tanto consegue il rigetto del terzo motivo d'impugnazione.
7. Con il quarto motivo d'impugnazione l'appellante si duole dell'erronea liquidazione del lucro cessante relativo alla perdita dell'apporto economico della madre in ragione dell'omessa valutazione del diritto di fonte legale del figlio a beneficiare della pensione di reversibilità della medesima. L'appellato eccepisce la tardività dell'eccezione in quanto avanzata successivamente alla comparsa di costituzione in giudizio. Pur dovendosene ritenere l'ammissibilità - non costituendo eccezione in senso stretto e non sussistendo alcuna preclusione (ex multis, Cassazione civile, sez. III , 04/12/2023 , n. 33900), trattandosi di mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio (Cassazione civile , sez. VI ,
22/09/2022 , n. 27736)- , la doglianza è infondata e deve essere rigettata.
In ipotesi perfettamente analoga al caso di specie, Cassazione civile, sez.
VI, 01/02/2021, n. 2177 ha recentemente ribadito che, nel caso di controversia avente ad oggetto la sussistenza di un danno patrimoniale da lucro cessante in capo ai familiari di persona deceduta a causa di sinistro stradale in quanto percipienti una pensione di reversibilità, in applicazione del principio di diritto sancito da Cass. S.U. n. 12564 del 22 maggio 2018, non può operare il principio della compensatio lucri cum damno, stante l'impossibilità di rinvenire l'origine dell'indennizzo previdenziale nel fatto illecito. Il principio di compensatio lucri cum damno trova applicazione solo quando sia il pregiudizio che l'incremento patrimoniale siano causati dal fatto illecito, ipotesi non ricorrente con riferimento alla percezione della pensione di reversibilità poiché quest'ultima non deriva geneticamente dal fatto illecito, dal quale è meramente occasionata, ed è ex lege riconosciuta in pagina 10 di 14 presenza di determinati presupposti normativamente disciplinati. La Suprema
Corte, a Sezioni Unite (Cassazione civile sez. un., 22/05/2018, n. 12564), ha, infatti, già affrontato l'identica questione posta dall'ordinanza interlocutoria “se, in tema di danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, dall'ammontare del risarcimento debba essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto”, chiarendo che “la pensione di reversibilità, appartenente al più ampio genus delle pensioni ai superstiti, è una forma di tutela previdenziale nella quale l'evento protetto è la morte, vale a dire un fatto naturale che, secondo una presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i soggetti protetti” caratterizzata da fondamento previdenziale e finalità eminentemente solidaristica;
che, dunque, “L'erogazione della pensione di reversibilità non è geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo. Quell'erogazione non soggiace ad una logica e ad una finalità di tipo indennitario, ma costituisce piuttosto - come è stato rilevato in dottrina - l'adempimento di una promessa rivolta dall'ordinamento al lavoratore-assicurato che, attraverso il sacrificio di una parte del proprio reddito lavorativo, ha contribuito ad alimentare la propria posizione previdenziale: la promessa che, a far tempo dal momento in cui il lavoratore, prima o dopo il pensionamento, avrà cessato di vivere, quale che sia la causa o l'origine dell'evento protetto, vi è la garanzia, per i suoi congiunti, di un trattamento diretto a tutelare la continuità del sostentamento e a prevenire o ad alleviare lo stato di bisogno”; che
“sussiste dunque una ragione giustificatrice che non consente il computo della pensione di reversibilità in differenza alle conseguenze negative che derivano dall'illecito, perchè quel trattamento previdenziale non è erogato in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato, ma risponde ad un diverso disegno attributivo causale. La causa più autentica di tale beneficio - è stato osservato - deve essere individuata nel rapporto di lavoro pregresso, nei contributi versati e nella previsione di legge: tutti fattori che si configurano come serie causale indipendente e assorbente rispetto alla circostanza (occasionale e giuridicamente irrilevante) che determina la morte”; che, “l'incremento patrimoniale corrispondente all'acquisto del diritto alla reversibilità si ricollega ad pagina 11 di 14 un sacrificio economico del lavoratore, e quindi non costituisce un vero e proprio lucro;
laddove, affinché nell'ambito del giudizio di responsabilità civile si abbia una riduzione del danno risarcibile, è necessario che con il danno prodotto concorra un autentico lucro prodotto, vale a dire un
"gratuito vantaggio economico". Quando la condotta del danneggiante costituisce semplicemente l'occasione per il sorgere di un'attribuzione patrimoniale che trova la propria giustificazione in un corrispondente e precedente sacrificio, allora - si afferma - non si riscontra quel lucro che, unico, può compensare il danno e ridurre la responsabilità”; che, pertanto “Dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall al familiare CP_5 superstite in conseguenza della morte del congiunto". Le somme eventualmente percepite dall'attore a titolo di pensione di reversibilità non possono essere, dunque, detratte dalle somme dovute dal danneggiante in ragione della perdita dell'apporto economico della madre.
8. Il quinto motivo d'impugnazione, a mente del quale l'appellante si duole dell'erronea quantificazione degli interessi, calcolati sulla media degli importi dovuti tra un acconto e l'altro assumendo a riferimento la somma devalutata al momento dell'acconto e quella ancora dovuta, è infondato e deve essere rigettato.
Il primo Giudice ha correttamente proceduto alla liquidazione del credito residuo spettante al , applicando in modo puntuale ed analitico i _1 principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità per l'ipotesi in cui siano stati versati degli acconti prima della liquidazione definitiva del danno (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n. 1712/1995; Cass. Civ.
Sez. III, n. 9950/2017; Cass. Civ. n. 1637/2020), ossia che come prima cosa, occorre rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto, devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero, rivalutandoli alla data della liquidazione;
in secondo luogo, occorre detrarre l'acconto dal credito risarcitorio;
successivamente, vanno calcolati sulla base del saggio equitativamente individuato gli interessi compensativi, distinguendo il periodo intercorrente tra la data dell'illecito e quella del pagamento dell'acconto (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale) dal periodo intercorrente tra quest'ultima data e quella della liquidazione definitiva (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto pagina 12 di 14 rivalutato). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, ai fini della corretta liquidazione del danno, il metodo di calcolo da seguire, per rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto versato, ai fini del corretto scomputo di quest'ultimo, è, alternativamente, quello della “devalutazione” delle suddette somme alla data del sinistro ovvero il metodo alternativo della “rivalutazione” (si veda tra le più recenti, Cass.
Civ., Sez. VI-3 civile, Ord. n. 1673/2020; Cass. Civ., Sez. III, n.
6607/2023). Ne consegue il rigetto del motivo d'impugnazione.
9. Conclusivamente, l'appello è parzialmente fondato, limitatamente all'erronea liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
10. Dato atto che ha già provveduto Parte_1 all'esecuzione della sentenza di primo grado versando l'importo di €
207.184,70 in favore del IG. in data 01.03.2023 e che ha Controparte_1 proposto domanda di restituzione delle somme in eccedenza all'esito del presente grado di giudizio, deve essere disposta la restituzione delle somme già versate in eccedenza a carico di in favore di Controparte_1 in ragione del parziale accoglimento Parte_1 dell'appello e della conseguente riduzione delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
11. L'accoglimento meramente parziale dell'appello, limitatamente alla sola applicazione del parametro “E” delle tabelle di Milano in materia di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, non giustifica la riforma delle spese di lite del primo grado di giudizio, stante la soccombenza sostanziale di Parte_1
12. Quanto alla ripartizione delle spese di lite del presente grado, rilevato che viene confermata la decisione del primo giudice riguardo all'an e che solo in parziale riforma la presente pronuncia incide sulla quantificazione del danno, le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti (cfr. Cass. S.U. 32061/2022; Cass. 25444/2024).
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza ex art. 281- sexies c.p.c. impugnata, n. 75/2023, emessa dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data 31.01.2023, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g. 2271/2019;
pagina 13 di 14 1. Condanna e , in solido tra CP_2 Parte_1 loro, al pagamento di € 255.740,00, già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi come calcolati dal primo Giudice, in favore di a ristoro del danno da perdita del rapporto Controparte_1 parentale sofferto in ragione del decesso della IG.ra ; PE
2. Dispone la restituzione delle somme in eccedenza già versate a carico di in favore di Controparte_1 Parte_1
3. Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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