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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/06/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito di trattazione mediante scambio di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1626/2023 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: indennità di accompagnamento – stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge
n. 104/1992
T R A
, nato il [...] ad [...] ed ivi residente a[...]
5, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna L'Arco e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Catalano, Luca Cuzzupoli, Itala de
Benedictis ed Erminio Capasso ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE) CP_1
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato nel rispetto del termine di trenta giorni dalle contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, ovvero in data
15.03.2023, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato alla competente
Commissione medica in data 08.07.2020, domanda volta al riconoscimento del CP_1 previsto requisito sanitario di invalidità ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1990.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto ex art. 445 bis c.p.c., I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO con perizia che, confermando il giudizio espresso in sede amministrativa, riconosceva l'istante invalido nella misura del 100% nonché meritevole del beneficio di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, ma che negava il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Acquisita la documentazione prodotta e disposto il rinnovo della perizia, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' CP_1
all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Nel merito la domanda è fondata, riconoscendosi le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata, in quanto, a seguito di rinnovo della perizia medico-legale, depositata in data 30.12.2024, a seguito di un peggioramento delle condizioni di salute dell'istante, ricorrono gli stati patologici accertati dal CTU – dott. – consistenti in “1) Persona_1
Malattia di Parkinson in vasculopatia cerebrale cronica e consensuale atrofia cerebrale con globale rallentamento motorio ed impossibilità a mantenere la stazione eretta;
2) ipertensione arteriosa;
3) insufficienza respiratoria in trattamento con ossigenoterapia;
4) diabete mellito tipo II in trattamento con ipoglicemizzanti orali;
5) epatopatia cronica ad evoluzione cirrotica;
6) esiti di frattura della rotula sinistra trattata chirurgicamente” ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, da intendersi qui integralmente trascritti.
In particolare, il CTU osserva che “sulla scorta della documentazione medica esibita e soprattutto dell'obiettività clinica riscontrata nel corso della visita medica effettuata presso il domicilio del ricorrente, non vi è alcun dubbio che l'Istante sia da inquadrare quale Invalido ultrasessantacinquenne necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita e con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
(L. 18/1980 e L. 508/1988). In merito al riconoscimento dell'handicap, si fa presente che il primo comma dell'articolo 3 della Legge 104/1992 precisa: “È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Il terzo comma dello stesso articolo definisce la connotazione di gravità: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Nel caso di specie, l'infermità patita dal ricorrente è di entità tale da concretizzare anche i requisiti sanitari ai fini della connotazione di gravità del terzo comma dell'articolo 3 della Legge 104/1992, in quanto si ravvisa la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. In merito alla retrodatazione dell'epoca in cui ebbero a concretizzarsi tali requisiti sanitari, dall'attenta disamina della copiosa documentazione sanitaria avuta in visione risulta dirimente la relazione fisiatrica del 03/01/2023 nella quale è riportato:
“ipostenia muscolare globale con rallentamento motorio e rigidità funzionale. Non riesce più a deambulare. Non è autonomo nei passaggi posturali, bradipsichismo. Alterazione della coordinazione motoria …”.” (cfr. consulenza); ebbene, tali stati patologici comportano uno stato di bisogno di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita a decorrere dal 03.01.2023, per le ragioni esposte nell'ambito della perizia.
Il ricorrente, pertanto, presenta i requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento nonché per il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Le conclusioni del CTU, del resto, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dalla giudicante.
Lo spostamento della decorrenza determina l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
La Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo stato di bisogno di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita del ricorrente e, per l'effetto, dichiara sussistenti i requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 03.01.2023;
2) dichiara sussistenti i requisiti medico-legali per il riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in S. M. C.V., 13.06.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina Paglionico