Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 28/04/2026, n. 7737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7737 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07737/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01378/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2026, proposto da
FA LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaspare Morgante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
alla sentenza del TAR Lazio, sezione seconda ter, n. 2416/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando generale della Guardia di Finanza;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa IA AR EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
Il ricorrente, maresciallo dei Carabinieri, chiede l’ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 2416 del 2022, con la quale le amministrazioni resistenti sono state condannate al pagamento in suo favore di una indennità a titolo di trasferimento. Fa presente che la sentenza è passata in autorità di cosa giudicata ed è rimasta, tuttavia, ineseguita, in quanto sono state pagate le sole spese di lite ivi liquidate. Chiede, quindi, che venga ordinato alle amministrazioni intimate di provvedere all’esatta esecuzione della richiamata pronuncia e, nello specifico, il pagamento della somma di euro 171.380,00 euro, «espressamente riportata nella sentenza n. 2416/2022, a titolo di indennità di trasferimento».
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio e, pur confermando la mancata ottemperanza alla decisione, hanno contestato la quantificazione del dovuto, ritenendo che la corretta somma da liquidare al ricorrente sia pari a 8.040,02 euro, oltre agli interessi maturati.
In vista della camera di consiglio fissata per la trattazione della causa, le amministrazioni hanno altresì comunicato di avere effettuato il pagamento dell’indennità di trasferimento, nella predetta misura di 8.040,02 euro, nonché degli interessi maturati, pari a 1.528,21 euro.
Il ricorrente, da ultimo, ha insistito nella spettanza di una maggior somma, in ragione della circostanza che la sentenza di cui chiede l’ottemperanza faceva riferimento al pagamento dell’indennità di trasferimento «per l’intero periodo 7.12.2007 – 27.03.2012, in misura intera», mentre la liquidazione effettuata coprirebbe soltanto i primi due anni di missione (tra l’altro, il secondo anno in misura ridotta).
Alla camera di consiglio del 22 aprile 2026 il ricorso è passato in decisione.
Occorre premettere che nella premessa in fatto della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza era riportata la richiesta del ricorrente del «riconoscimento del suo diritto a percepire la somma di euro 171.380 per indennità di trasferimento per tutto il periodo su riportato», vale a dire dal 7 dicembre 2007 al 27 marzo 2012.
Tuttavia, la pronuncia in questione, nell’accogliere il ricorso, non ha riconosciuto al ricorrente la spettanza di una somma di importo pari a quello richiesto, ma si è limitata a richiamare la disciplina di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001, riguardante l’indennità di trasferimento dei militari. Tale disciplina prevede, al comma 1, che al personale trasferito «d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi»; ai sensi del successivo comma, l’indennità «è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio».
La decisione di cui si chiede l’esecuzione ha, quindi, testualmente affermato che l’indennità in parola spettava al ricorrente «in misura intera (non constando la concessione di alloggio di servizio) per tutti i periodi ricompresi nel lasso di tempo che va dal 7 dicembre 2007 al 27 marzo 2012, in cui egli è stato inviato dall’Amministrazione, non a seguito di sua domanda, da Trento a Roma, con esclusione dei periodi in cui lo spostamento si è avuto a domanda dell’interessato».
Dunque, è palese che la sentenza di questo Tar n. 2416 del 2022 non ha operato una quantificazione puntuale dell’importo da corrispondere al ricorrente a titolo di indennità, ma ha onerato l’amministrazione a determinare tale somma, applicando la disciplina contenuta nell’art. 1 della legge n. 86/2001. Nella decisione si è anche chiarito che l’indennità doveva essere riconosciuta «in misura intera», cioè senza effettuare la riduzione del 20 per cento prevista dall’art. 1, comma 2, poiché il militare non aveva fruito dell’alloggio di servizio.
Ne consegue che la somma liquidata al ricorrente deve considerarsi integralmente satisfattiva delle pretese nascenti dall’esecuzione della sentenza n. 2416/2022, poiché – come si evince dall’allegato 27 alla memoria delle amministrazioni resistenti – la quantificazione è stata effettuata in coerenza con quanto disposto dall’art. 1 della legge n. 86 del 2021. Difatti, l’importo versato è stato determinato calcolando, come previsto al primo comma dell’art. 1, l’indennità dovuta per i primi due anni di missione «in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi» e senza operare la riduzione del 20 per cento di cui al secondo comma, attesa la mancata fruizione dell’alloggio di servizio.
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto successivamente alla presentazione del ricorso è stata data integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, condannando le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarre in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, in misura pari a euro 1.000,00 e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
IA AR EL, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IA AR EL | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO