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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/05/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3370 del R.G. 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. De Sario Giuseppe, Parte_1
come da mandato allegato al ricorso.
ATTRICE
E
, Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
All'udienza del 30.04.2025 l'attrice precisava le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato il 19.07.2024, , premesso di aver Parte_1
1 contratto matrimonio in Novara in data 13.07.2018 con Controparte_1
Per_ e che dalla unione era nato il figlio in data 27.08.2017, chiedeva pronunziarsi la separazione dal marito, esponendo che la comunione materiale e spirituale era venuta meno a causa dei comportamenti di quest'ultimo, il quale, senza apparente motivo, aveva abbandonato la casa coniugale, disinteressandosi delle esigenze del nucleo familiare e rendendosi,
di fatto, irreperibile.
Per_ Insisteva, pertanto, per l'affidamento esclusivo in suo favore del minore chiedendo al Tribunale di onerare il resistente al pagamento di un contributo per il mantenimento del figlio, tenendo opportunamente conto del suo stato di disoccupazione .
Ritualmente notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, il convenuto rimaneva contumace.
Adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, all'udienza del
30.04.2025, la ricorrente precisava le conclusioni, insistendo per la conferma dei provvedimenti in vigore.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando
si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i
coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o
da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il
Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile, in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalla deduzione difensiva di parte attrice si evince che nel rapporto coniugale,
2 non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi, con riflessi negativi sulla serenità della prole.
Per quanto concerne gli aspetti accessori della causa, il Tribunale, in assenza di istruttoria, non può che confermare i provvedimenti adottati con ordinanza del 6.12.2024, sussistendo la permanenza tanto dei presupposti per l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre, quanto degli ulteriori provvedimenti di natura accessoria.
In particolare, nella contumacia del convenuto, va sottolineata la gravità del comportamento di quest'ultimo, il quale, appare essersi completamento disinteressato delle esigenze morali ed economiche del figlio.
Le statuizioni di carattere economico già adottate in sede presidenziale, non essendo stata documentata nel corso del giudizio alcuna modificazione delle condizioni patrimoniali dei coniugi, sembrano inoltre rispecchiare la situazione personale di questi ultimi ed appaiono in buona parte idonee a realizzare un assetto capace di garantire l'equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze e di operare la misurata distribuzione delle conseguenze economiche della separazione.
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti,
3 tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 28.07.1992 e nato a [...] Controparte_1
il 18.11.1986, uniti in matrimonio in Novara il 13.07.2018, con atto trascritto nell'apposito registro al n. 71, parte I^, anno 2018;
Per_ 2) affida il figlio minore alla madre, alla quale assegna la casa coniugale;
3) pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di euro 250,00 per il mantenimento del figlio;
oltre alla rivalutazione Istat ed al 50% delle spese straordinarie;
4) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Comune di
Novara per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio.
Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, 20.05.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3370 del R.G. 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. De Sario Giuseppe, Parte_1
come da mandato allegato al ricorso.
ATTRICE
E
, Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
All'udienza del 30.04.2025 l'attrice precisava le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con ricorso depositato il 19.07.2024, , premesso di aver Parte_1
1 contratto matrimonio in Novara in data 13.07.2018 con Controparte_1
Per_ e che dalla unione era nato il figlio in data 27.08.2017, chiedeva pronunziarsi la separazione dal marito, esponendo che la comunione materiale e spirituale era venuta meno a causa dei comportamenti di quest'ultimo, il quale, senza apparente motivo, aveva abbandonato la casa coniugale, disinteressandosi delle esigenze del nucleo familiare e rendendosi,
di fatto, irreperibile.
Per_ Insisteva, pertanto, per l'affidamento esclusivo in suo favore del minore chiedendo al Tribunale di onerare il resistente al pagamento di un contributo per il mantenimento del figlio, tenendo opportunamente conto del suo stato di disoccupazione .
Ritualmente notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, il convenuto rimaneva contumace.
Adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti, all'udienza del
30.04.2025, la ricorrente precisava le conclusioni, insistendo per la conferma dei provvedimenti in vigore.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando
si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i
coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o
da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il
Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile, in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalla deduzione difensiva di parte attrice si evince che nel rapporto coniugale,
2 non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi, con riflessi negativi sulla serenità della prole.
Per quanto concerne gli aspetti accessori della causa, il Tribunale, in assenza di istruttoria, non può che confermare i provvedimenti adottati con ordinanza del 6.12.2024, sussistendo la permanenza tanto dei presupposti per l'affidamento esclusivo del minore in favore della madre, quanto degli ulteriori provvedimenti di natura accessoria.
In particolare, nella contumacia del convenuto, va sottolineata la gravità del comportamento di quest'ultimo, il quale, appare essersi completamento disinteressato delle esigenze morali ed economiche del figlio.
Le statuizioni di carattere economico già adottate in sede presidenziale, non essendo stata documentata nel corso del giudizio alcuna modificazione delle condizioni patrimoniali dei coniugi, sembrano inoltre rispecchiare la situazione personale di questi ultimi ed appaiono in buona parte idonee a realizzare un assetto capace di garantire l'equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze e di operare la misurata distribuzione delle conseguenze economiche della separazione.
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti,
3 tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 28.07.1992 e nato a [...] Controparte_1
il 18.11.1986, uniti in matrimonio in Novara il 13.07.2018, con atto trascritto nell'apposito registro al n. 71, parte I^, anno 2018;
Per_ 2) affida il figlio minore alla madre, alla quale assegna la casa coniugale;
3) pone a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di euro 250,00 per il mantenimento del figlio;
oltre alla rivalutazione Istat ed al 50% delle spese straordinarie;
4) manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza al Comune di
Novara per le annotazioni di legge sull'originale dell'atto di matrimonio.
Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto, 20.05.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
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