Articolo 284 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 283Articolo 279
Versione
6 maggio 1952
Art. 284.
(Esami presso gli uffici circondariali)


Per il conseguimento dei titoli professionali di capo barca per il traffico locale, di capo barca per la pesca costiera, di motorista abilitato, di marinaio motorista e per l'abilitazione a maestro d'ascia sono tenute, presso gli uffici circondariali marittimi, sessioni ordinarie di esami nei mesi di aprile e di ottobre.
Possono, inoltre, essere autorizzate dal capo del compartimento, fuori dei mesi nei quali sono tenute sessioni ordinarie, sessioni straordinarie di esami per i conseguimento di uno dei titoli professionali, o della abilitazione professionale, di cui al presente articolo presso gli uffici circondari ai quali siano state presentate domande da almeno cinque aspiranti.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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