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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 15/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 327/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 327 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 15 gennaio 2025, a seguito di discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c., vertente tra:
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Sarah Fontana ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'Avv. Stefania Logli, dell'Avv. Elena Bartalesi e dell'Avv. Paola Tognini ed elettivamente domiciliato in , presso il Servizio Legale dell'Ente, P.zza del Comune n. 3; CP_2
PARTE CONVENUTA
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3
con il patrocinio dell'Avv. Veronica Barzanti ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a precetto.
Conclusioni
Per : come da atto di citazione e da memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., ossia: “Piaccia all'Il.mo CP_1
Tribunale ordinario, contrariis reiectis, per le ragioni sopra esposte: - Annullare l'Avviso di Accertamento d'Ufficio n.
1 del 18.01.2024 per la mancata applicazione del regime di esenzione sancito dalla norma e dagli artt. 10 e 37 della
Convenzione di Affidamento del SII;
In subordine: - Accertare la sopravvenuta decadenza del diritto alla riscossione del canone 2018 per il mancato esercizio del diritto nei modi e nei termini indicati dal Regolamento Canone di Occupazione
1 CP_ Spazi ed Aree Pubbliche approvato dal Comune di con DCC n. 213/2007 e ss.mm.ii. In denegata ipotesi di
condanna al pagamento ed in via riconvenzionale: - Accertare la violazione dell'art. 2 Legge 241/90. - Accertati i presupposti costitutivi del fatto illecito, condannare il al risarcimento del danno Controparte_4 economico patito da nella misura di euro 38.130,00. Il tutto con vittoria di spese e onorari per CP_1 CP_1
[...
” e in via istruttoria come da memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.;
Per : nel merito come da comparsa di costituzione e risposta, ossia: “Voglia l'Ecc.mo Controparte_2
Tribunale adito, per tutte le suesposte causali, disattesa ogni contraria istanza, respingere l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare l'atto impugnato, con rigetto di ogni pretesa di parte attrice;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio” e in via istruttoria come da memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.
Per nel merito come da atto di citazione e da memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., ossia: Controparte_3
“Che venga respinta l'opposizione presentata da in quanto infondata in fatto ed in diritto, con Controparte_1 susseguente conferma dell'atto impugnato. Con condanna di parte attrice alla refusione delle competenze legali
(aumentate del 30 % ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 10.03.2014 n. 55 e ss.mm.ii), con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario che dichiara, per il presente giudizio, di non aver riscosso gli onorari e di averne anticipato le spese” e in via istruttoria come da memoria ex art. 171-ter n. 2 e 3, c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto innanzi all'intestato Controparte_1
Tribunale e il al fine di sentir annullare l'avviso di Controparte_3 Controparte_2 accertamento n. 1 del 18 gennaio 2024 o, in subordine, di sentir dichiarare la decadenza dal diritto alla riscossione del canone del 2018 e, in ipotesi ulteriormente subordinata, condannare le parti convenute al risarcimento del danno patito, nella misura di euro 38.130,00.
A fondamento della domanda, ha allegato che: dal 1° gennaio 2002 aveva assunto la gestione CP_1 del servizio idrico integrato per conto dei Comuni appartenenti ALL'AUTORITÀ DI AMBITO N. 3 del Medio
Valdarno, tra i quali rientrava anche il;
aveva dunque provveduto a realizzare, Controparte_2 implementare, sostituire e manutenere le reti idriche fognarie ubicate nel sottosuolo della viabilità pubblica di proprietà delle Amministrazioni Comunali;
tali attività erano state eseguite previa esecuzione di scavi, con installazione di cantieri temporanei e occupazione della pubblica via;
le relative operazioni dovevano considerarsi esenti dall'applicazione del COSAP e, in ogni caso, l'ente impositore era decaduto dall'esercizio del potere di riscuotere il canone.
In particolare, l'esenzione era prevista dall'art. 49, lett. e del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per “le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto di concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima”; CP_ lo stesso Regolamento del Comune di , all'art. 6, “Esclusioni dal canone”, prevedeva che il COSAP non si applicasse alle “occupazioni effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione, a titolo gratuito al al termine della CP_2 concessione medesima (comma 1, lett. h); in effetti, gli acquedotti e le fognature gestiti da CP_1 erano stati tutti realizzati dai Comuni e le reti afferenti al servizio idrico integrato costituivano beni
2 appartenenti al demanio pubblico, come previsto non solo dal codice civile, ma anche dall'art. 143 del d.lgs.
156/2006, secondo cui: “gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica […] fanno parte del demanio ai sensi degli artt. 822 e seguenti del codice civile”; ne conseguiva che non era titolare di alcuna concessione di suolo pubblico, presupposto per CP_1
l'individuazione del soggetto gravato dal canone, assumendo le vesti di mero gestore di impianti realizzati da enti pubblici;
il regime di esenzione era stato confermato anche dalla Convenzione di Affidamento del SII, all'art. 37, secondo cui: “Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed ai canoni di cui all'art. 35 del RD 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni, salvo l'esenzione di
e nei confronti di questi ultimi” e all'art. 10, co. 8, a mente del quale “Le parti si danno CP_5 CP_6 reciprocamente atto che il Gestore, nello svolgimento di tutte le attività di sua competenza destinate allo svolgimento del servizio, sarà completamente esonerato dal pagamento di qualsivoglia imposta od onere per
l'apertura cavi ed occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche purché rientranti nell'ambito della competenza comunale e dagli stessi Comuni validata attraverso specifica delibera. Nessun importo è dovuto per quanto attiene alla occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche rientranti nell'ambito della competenza comunale”; prima della notifica dell'avviso di accertamento, , pur avendo CP_1 eseguito sin dal 2002 numerosissimi interventi di riparazione con occupazione di suolo pubblico, non aveva mai versato né il né la peraltro, nel 2018, nel 2019 e nel 2020, aveva richiesto il CP_6 CP_5 Pt_1 pagamento dei canoni COSAP per le occupazioni eseguite tra il 2013 e il 2015, mediante la notifica di bonari atti di liquidazione;
, tuttavia, aveva eccepito il regime di esenzione sopra delineato, senza CP_1 ricevere alcuna replica, né dal né da in tal modo si era formato un silenzio assenso da parte CP_2 Pt_1 degli enti interpellati, con legittimo affidamento del gestore sull'applicazione del regime di esenzione;
pertanto, non aveva mai rendicontato ALL'AUTORITÀ IDRICA TOSCANA i costi della CP_1
COSAP per le annualità dal 2013 al 2018 entro i termini previsti.
Quanto alla decadenza dal potere di pretendere il pagamento del canone, ha dedotto che: tutti gli interventi da cui era derivata occupazione di suolo pubblico nel 2018 erano stati autorizzati dall'Amministrazione
Comunale, come da atti autorizzativi menzionati nel provvedimento opposto (Autorizzazione Unica 6175 e
Autorizzazioni 64417, 104598, 1222284, 130890, 164650 e 169019), previa comunicazione e richiesta sia a he al per mezzo dello strumento digitale CityWorks;
tuttavia, non aveva provveduto Pt_1 CP_2 Pt_1 al rilascio degli atti concessori entro i 90 giorni previsti dal Regolamento COSAP, il quale, all'art.
9.4. disponeva che: “L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato […] previo pagamento da parte del richiedente […] del canone di occupazione suolo se dovuto”; poiché, dunque, gli atti di concessione non erano stati rilasciati, non era stato neanche quantificato il canone, né ne era stato chiesto il versamento;
peraltro, non era mai stato applicato l'art. 14.1 del medesimo regolamento COSAP, secondo cui: “il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarato dal soggetto che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, nei seguenti casi […] b. in caso di mancato pagamento del Canone per le occupazioni di carattere permanente e temporaneo”, né l'art. 17.6 del Regolamento, il quale, in tema di rinnovi
3 e proroghe degli atti concessori e autorizzativi, ribadiva che: “Il mancato pagamento di diritti di istruttoria o del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo”, e neppure l'art. 19 del
Regolamento, per il quale dovevano essere considerate “abusive le occupazioni sia permanenti che temporanee per le quali, pur in presenza di regolare atto di concessione o autorizzazione, non venga effettuato il pagamento del canone per l'anno corrente”.
Ha quindi concluso, osservando che: il corrispettivo tariffario spettante ai gestori del servizio idrico era determinato dall'Autorità d'ambito in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
considerato che
la rendicontazione dei costi di ogni esercizio contabile finanziario poteva essere rettificata entro due anni, i canoni COSAP, richiesti solo il 18 gennaio 2024, non avrebbero più potuto essere considerati al fine di determinare la tariffa, con conseguente danno economico per il gestore, imputabile al legittimo affidamento creato da dal per effetto della mancata contestazione del Pt_1 Controparte_2 regime di esenzione e per il ritardato esercizio della pretesa impositiva.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto della pretesa avversaria. Controparte_2
A sostegno della propria difesa, ha allegato, in relazione al regime di esenzione, che: esso riguardava esclusivamente le occupazioni realizzate mediante impianti (reti fognarie e idriche o simili) da devolvere all'ente al termine della concessione, e non quelle realizzate con cantieri temporanei per la manutenzione o installazione di opere già appartenenti alla mano pubblica;
la Convenzione di Affidamento del sistema idrico integrato, poi, aveva natura contrattuale e vincolava soltanto i soggetti sottoscrittori;
a tal proposito, l'art. 10, co. 8 della Convenzione chiariva che: “Le parti si danno reciprocamente atto che il Gestore, nello svolgimento di tutte le attività di sua competenza destinate allo svolgimento del servizio, sarà completamente esonerato dal pagamento di qualsivoglia imposta od onere per l'apertura cavi ed occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche purché rientranti nell'ambito della competenza comunale e dagli stessi Comuni validata attraverso specifica delibera”; dal canto proprio, il , non aveva mai deliberato l'esonero Controparte_2 per il pagamento del canone riferibile ad occupazioni temporanee.
Con riferimento alla decadenza dal potere di pretendere il pagamento del canone, ha dedotto che: nessun termine decadenziale era contemplato dalla legge, operando soltanto la prescrizione ordinaria decennale;
la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento di lavori pubblici non aveva alcuna incidenza sulla debenza del canone, legato al diverso provvedimento di concessione di suolo pubblico;
il sistema CityWorks era utilizzato dal al fine di autorizzare, monitorare e coordinare gli interventi effettuati sul territorio comunale, CP_2 non interferendo in alcun modo con il considerato, peraltro, che gli atti di concessione di suolo CP_6 pubblico rientravano nella competenza di Pt_1
In relazione alla maturazione di un legittimo affidamento da parte di sull'esclusione del CP_1 canone, ha osservato che: veva dato seguito agli atti di liquidazione relativi alle occupazioni temporanee Pt_1 inerenti agli anni dal 2013 al 2015, notificando l'ingiunzione di pagamento del canone;
gli atti autorizzativi per l'esecuzione dei lavori in sede stradale, di competenza comunale, dovevano essere distinti dalle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico, rientranti nella competenza di infatti l'art. 3 co. 3 del Regolamento Pt_1 per l'esecuzione di lavori in sede stradale prevedeva che “in caso di occupazione del suolo pubblico il soggetto
4 richiedente è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea e/o permanente del suolo e sottosuolo ai sensi delle norme vigenti”; dunque, solo con la concessione per l'occupazione del suolo pubblico veniva calcolato il Canone e solo il rilascio di tale atto doveva essere preceduto dal relativo pagamento;
del resto, tutte le autorizzazioni rilasciate a dal precisavano che: “il richiedente dovrà CP_1 CP_2 ottenere la concessione per l'occupazione del suolo pubblico e provvedere al pagamento, se dovuto, del relativo canone”; perciò, il mancato pagamento del canone non aveva alcuna incidenza sugli atti autorizzativi dei lavori;
la mancata replica alle deduzioni mosse nei confronti degli avvisi di liquidazione non avrebbe potuto portare alla formazione del silenzio-assenso, trattandosi di ambito estraneo al campo di applicazione dell'istituto; d'altro canto, aveva corrisposto il canone ad altri COMUNI, dimostrandosi così CP_1 consapevole di esservi tenuta;
peraltro non aveva mai richiesto le necessarie concessioni, CP_1 presupposto per la quantificazione del COSAP.
Si è costituita anche chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'atto impugnato. Pt_1
A fondamento della pretesa portata dall'atto oggetto di opposizione, ha esposto che l'avviso di accertamento impugnato riguardava gli importi dovuti a titolo di per il 2018, il cui presupposto era la materiale CP_6 occupazione del suolo pubblico, pacifica tra le parti in causa.
Ha poi contestato l'applicazione del regime di esenzione descritto dalla controparte, precisando che:
l'occupazione non aveva riguardato impianti esentati;
in tutti gli atti di autorizzazione indicati da era stato specificato l'onere del richiedente di ottenere da la concessione per CP_1 Pt_1
l'occupazione di suolo pubblico e di provvedere al pagamento del canone, se dovuto, come del resto previsto dall'art. 7 del Regolamento Comunale COSAP;
gli atti concessori per le occupazioni del 2018, tuttavia, non erano mai stati richiesti;
il non era vincolato dalla Convenzione sottoscritta dall'AIT, Controparte_2
e in particolare all'applicazione del regime di esenzione ivi previsto, che avrebbe richiesto, come espressamente precisato, l'adozione di una specifica delibera;
gli atti di liquidazione del canone notificati a non erano mai stati impugnati, avendo il destinatario, piuttosto, richiesto la loro CP_1 disapplicazione o il loro annullamento in autotutela, senza che, perciò, ricorressero i presupposti per la formazione del silenzio-assenso; viceversa, a fronte di tali richieste, aveva notificato avvisi di Pt_1 liquidazione anche per gli anni successivi, manifestando la propria intenzione di procedere al recupero del canone.
In merito alla questione della decadenza, ha fatto presente che alcun termine decadenziale era previsto per il recupero del Canone, né alcuna rilevanza rivestiva al riguardo il termine di 90 giorni previsto dal Regolamento, non avendo provveduto a richiedere il rilascio del provvedimento concessorio. CP_1
Infine, ha evidenziato l'infondatezza della pretesa risarcitoria, in mancanza di un affidamento legittimo nell'assenza di presupposti per la riscossione del canone.
Con la propria memoria ex art. 171-ter n. 1, c.p.c., ha ribadito di aver comunicato tutte le CP_1 occupazioni mediante l'applicativo CityWorks, deputato anche allo svolgimento di procedimenti accessori e complementari rispetto a quello autorizzatorio, e, in particolare, a veicolare le richieste di rilascio degli atti di concessione. Ha, poi, contestato che il regime di esenzione fosse circoscritto alle occupazioni permanenti,
5 aggiungendo che con nota del 27 agosto 2013, AIT aveva affermato che “le infrastrutture oggetto degli interventi che danno luogo all'occupazione, qualora già esistenti, sono di proprietà dei Comuni stessi ed appartengono al patrimonio indisponibile o demanio degli enti locali ex artt. 822 e 824 c.c. (vedi art. 143
d.lgs. 152/06) e sono concessi gratuitamente in uso al Gestore (art. 153 del medesimo decreto”, concludendo che: “ sia in caso di occupazione permanente che temporanea (essendo il presupposto del canone o della tassa il medesimo in entrambi i casi), non vi siano i presupposti per richiedere al Gestore del S.I.I. il pagamento delle stesse”. Dai comportamenti concludenti del doveva desumersi la volontà di recepire quanto CP_2 previsto dalla Convenzione, tenendo conto che: in sede di Assemblea dell'Autorità d'Ambito il CP_2 aveva approvato la Convenzione;
l'ente era il proprietario delle reti di cui era prevista la devoluzione gratuita alla scadenza della Concessione;
l'ente non aveva mai manifestato l'intenzione di incassare il e, infine, CP_6 non aveva mai eccepito l'inesistenza del regime di esenzione o rivendicato la sua applicabilità nei riguardi di
. Per gli stessi motivi, era lecito ritenere che sulle richieste di esenzione si fosse formato un CP_1 silenzio-assenso o che, quantomeno, l'ente pubblico avesse violato i termini procedimentali per provvedere in merito.
La causa è stata istruita sui documenti prodotti e all'udienza del 15 gennaio 2025 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe. All'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. il Giudice ha dunque trattenuto la causa in decisione.
****
1. Sul thema decidendum.
Introducendo il presente procedimento, parte attrice si oppone alla pretesa impositiva riguardante la riscossione del COSAP fatta valere nei propri riguardi da per conto del , con l'atto di Pt_1 Controparte_2 accertamento n. 1 del 2024 (doc. 2 parte attrice), eccependo l'esistenza di un regime di esenzione dall'ambito applicativo del canone, oltre che la decadenza dal diritto di pretenderne il recupero. In ipotesi subordinata, ha chiesto il risarcimento dei danni cagionati dalla mancata rendicontazione, ai fini della determinazione delle tariffe, dei corrispondenti importi, dovuta all'affidamento legittimo nell'assenza dell'obbligazione di versare il canone, provocato dai comportamenti concludenti delle P.A. interessate e dalla ritardata attivazione delle procedure di recupero.
Oggetto di contestazione, dunque, non sono i presupposti costitutivi dell'applicazione del COSAP o la sua quantificazione, quanto piuttosto l'esistenza di un regime di esenzione (fatto impeditivo della pretesa) o, in subordine, la decadenza dal diritto al recupero delle relative somme (fatto estintivo della pretesa). Su tali aspetti dovrà, perciò, concentrarsi la trattazione della causa.
2. Sul regime di esenzione.
Dagli atti e dai documenti di causa non emergono i presupposti per l'applicazione dell'esenzione menzionata da parte attrice.
Secondo , l'esclusione del COSAP per le occupazioni di suolo pubblico realizzate nel 2018 si CP_1 trarrebbe, innanzitutto, dalla normativa primaria e, in particolare, dall'art. 49 lett. e del d.lgs. 15 novembre
1993 n. 507, per “le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto
6 di concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della CP_ concessione medesima”; lo stesso Regolamento del Comune di , del resto, aveva confermato tale principio all'art. 6,“Esclusioni dal canone, ove si chiariva che il non si applicava alle “occupazioni CP_6 effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione, a titolo gratuito al al termine della concessione medesima (comma CP_2
1, lett. h).
È pacifico, ed è stato allegato dalla stessa opponente, che nel caso di specie l'occupazione sia avvenuta con esecuzione di scavi e installazione di cantieri temporanei, senza che sia stata prevista la “devoluzione gratuita” al dei manufatti con cui il suolo pubblico era stato occupato;
anzi si tratta, a bene vedere, di opere CP_2 di carattere temporaneo, strettamente strumentali all'attività di manutenzione della rete idrica svolta da
, destinate non ad essere trasferite al ma ad essere smantellate una volta ultimati i CP_1 CP_2 lavori.
La richiesta del COSAP, infatti, non riguarda il suolo occupato dalla rete idrica, la quale è un bene di natura demaniale, affidato al gestore e destinato a ritornare nella disponibilità della mano pubblica una volta scaduti i termini della concessione, ma quello occupato dalle opere strumentali alla relativa manutenzione, che certamente non hanno natura pubblica, né rientrano tra i manufatti che alla scadenza della concessione sono devoluti al cosicché l'esenzione invocata non può riguardare il caso in esame. CP_2
D'altro canto, le finalità pubblicistiche sottese all'occupazione del suolo pubblico con tali manufatti non annullano il perseguimento del profitto tipico dell'attività d'impresa svolta da una società di capitali, quale è
, con la conseguenza che non ricorrono ragioni per escludere l'applicazione del canone. CP_1
A dire di , poi, l'obbligo di tenere in considerazione l'esenzione deriverebbe dalla CP_1
Convenzione di Affidamento del SII, il cui art. 37 dispone che: “Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed ai canoni di cui all'art. 35 del RD 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni, salvo l'esenzione di TOSAP e COSAP nei confronti di questi ultimi” e l'art. 10, co. 8, specificava: “Le parti si danno reciprocamente atto che il Gestore, nello svolgimento di tutte le attività di sua competenza destinate allo svolgimento del servizio, sarà completamente esonerato dal pagamento di qualsivoglia imposta od onere per l'apertura cavi ed occupazione temporanea di spazie ed aree pubbliche purché rientranti nell'ambito della competenza comunale e dagli stessi Comuni validata attraverso specifica delibera. Nessun importo è dovuto per quanto attiene alla occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche rientranti nell'ambito della competenza comunale”.
L'esonero da oneri relativi all'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche risulta, quindi, previsto da tale regolamentazione pattizia, ma è subordinato all'adozione di una specifica delibera da parte dei Comuni;
tuttavia, nel caso in esame, non risulti l'adozione di un provvedimento formale in tal senso da parte del
. Controparte_2
Secondo parte attrice, il avrebbe validato l'esonero in questione, sebbene Controparte_2 implicitamente, mediante comportamenti concludenti, ossia l'approvazione della convenzione, l'assenza di
7 iniziative dirette all'incasso del la mancata contestazione del regime di esenzione a fronte della sua CP_6 rivendicazione da parte di . CP_1
Giova rammentare che il provvedimento amministrativo implicito rappresenta una forma di manifestazione indiretta della volontà della P.A., in quanto desumibile da altro atto o da un comportamento concludente, in grado, per la loro univocità, di esprimere in modo certo non solo la volontà che li sorregge, ma anche quella attinente ad un diverso provvedimento che ne costituisce presupposto indefettibile, senza il quale essi non troverebbero una logica e coerente giustificazione.
Non osta all'astratto riconoscimento della categoria del provvedimento implicito l'art. 2 della legge sul procedimento amministrativo, che obbliga l'ente procedente a concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento “espresso”, che non può considerarsi sinonimo di “esplicito”.
Del resto, la giurisprudenza amministrativa ha ormai recepito tale forma di espressione provvedimentale, precisando che essa può ricorrere unicamente laddove l'amministrazione, pur non adottando formalmente un provvedimento, ne determini univocamente i contenuti sostanziali attraverso un comportamento conseguente ovvero determinandosi in una direzione anche con riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del provvedimento formale corrispondente (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, Sent., data ud. 29/01/2019, 04/02/2019, n. 858). In tal e prospettiva, presupposto perché possa ravvisarsi un provvedimento implicito è l'emergere senza equivoco di un collegamento biunivoco tra l'atto adottato, la condotta tenuta e la determinazione che da questi si pretende di ricavare, onde quest'ultima sia l'unica conseguenza possibile della presupposta manifestazione di volontà (v.
Cons. Stato, Sez. V, 04/04/2019, n. 2222). Pertanto, per ravvisare la presenza di un provvedimento implicito occorre che: debba pregiudizialmente esistere, a monte, una manifestazione di volontà (affidata ad un atto amministrativo formale o anche ad un comportamento a sua volta concludente), da cui possa desumersi l'atto implicito;
la manifestazione di volontà a monte provenga da un organo amministrativo competente e nell'esercizio delle sue attribuzioni e nella stessa sfera di competenza rientri l'atto implicito a valle non palesandosi, in difetto, lecita valorizzazione del nesso di presupposizione); non sia imposto il rispetto di una forma solenne;
dal comportamento possa desumersi in modo non equivoco la volontà di provvedere, dovendo esistere un collegamento esclusivo e bilaterale tra atto implicito e atto presupposto, nel senso che l'atto implicito deve essere l'unica conseguenza possibile di quello espresso;
emergano ex factis (avuto riguardo al concreto andamento dell'iter procedimentale e alle effettive acquisizioni istruttorie) gli elementi necessari alla ricostruzione del potere esercitato (Cons. St. 589/2019 cit.; cfr. Cons. Stato, Sez. IV, Sent., data ud. 01/03/2018,
24/04/2018, n. 2456).
Tanto premesso, è evidente che gli elementi sottolineati da non sono sufficienti a riconoscere CP_1
l'adozione di una delibera implicitamente adottata dal ex art. 10 della Convenzione e Controparte_2 diretta a riconoscere l'esenzione del COSAP.
L'approvazione della Convenzione, infatti, non implica automaticamente l'adesione all'esenzione, avendo previsto la stessa Convenzione che ciò possa avvenire soltanto previa “specifica delibera”, e, dunque, con adozione di un provvedimento formale.
8 L'assenza di iniziative dirette al recupero del COSAP, poi, è stata innanzitutto contestata dalle controparti, che hanno sottolineato come al Gestore erano stati regolarmente notificati gli atti di liquidazione del canone per gli anni dal 2013 al 2016. Parte attrice, dal canto proprio, ha disconosciuto la rilevanza di tali atti, dal carattere,
a suo dire, bonario. ha smentito, però, tale circostanza dando atto come alla notifica degli atti di Pt_1 liquidazione avesse fatto seguito la trasmissione delle ingiunzioni di pagamento corrispondenti (v. doc. 20
. Premesso che la mera inerzia della P.A. non sarebbe stata sufficiente a ravvisare l'adozione di una Pt_1 delibera comunale implicita, attesa, a tacer d'altro, la competenza del Consiglio Comunale sul punto, e l'assenza di univocità insita in un comportamento semplicemente silente, la notifica degli atti di liquidazione e dall'atto impositivo manifestano la volontà dell'ente pubblico di recuperare il canone dovuto, con disconoscimento del regime di esenzione. Pertanto, da tali comportamenti potrebbe trarsi l'emissione implicita della delibera di cui all'art. 10 della Convenzione.
Nemmeno alla mancata espressa contestazione del regime di esenzione da parte del a seguito delle CP_2 osservazioni mosse da nei confronti degli avvisi di liquidazione, può essere assegnato CP_1
l'univoco significato di adozione della predetta delibera. Ricorre, infatti, anche qui, in primo luogo, un problema di competenza, atteso che l'adozione della delibera di cui all'art. 10 della Convenzione spetta al
Consiglio Comunale, mentre destinatario delle repliche agli avvisi di liquidazione è l'organo responsabile del relativo procedimento amministrativo. In ogni caso, il silenzio della P.A. non ha alcun significato concludente in ordine all'adozione della delibera di cui si tratta, considerato che, peraltro, le comunicazioni trasmesse a al e ad AIT (doc. 6, 8 e 9, parte attrice) non hanno neanche la forma di un'istanza Pt_1 Controparte_2 di avvio di un procedimento o di adozione di un provvedimento cui consegua obbligatoriamente, ex art. 2, legge del procedimento amministrativo, l'obbligo dell'amministrazione di provvedere, trattandosi di meri rilievi in ordine all'ambito applicativo del con richiesta di chiarimenti. Ne consegue, altresì, che, sul CP_6 punto, alcun silenzio-assenso avrebbe potuto formarsi, non essendo stata richiesta l'adozione di alcun provvedimento amministrativo (v. art. 20, legge sul procedimento amministrativo).
Dunque, nel caso in esame, non pare ricorrere l'esenzione di cui all'art. 10.8 della Convenzione citata da parte attrice e, conseguentemente, ricorrono i presupposti per l'applicazione del COSAP alle occupazioni in esame.
3. Sulla decadenza.
In subordine, parte attrice ha contestato la pretesa avversaria eccependone la decadenza ex art. 2964 c.c., non avendo l'amministrazione tempestivamente provveduto alla quantificazione del canone e comunque non avendo tratto le conseguenze del suo mancato pagamento, alla luce degli artt. 9, 14, 17 e 19 del Regolamento
COSAP.
L'eccezione non è meritevole di accoglimento, considerato che il fondamento della decadenza, come si evince dalla lettura della norma codicistica, è la necessità del compimento di determinati atti entro un termine perentorio stabilito dalla legge o dai privati.
Nel caso di specie, però, non risulta previsto alcun termine entro cui il recupero del canone COSAP sarebbe dovuto avvenire, salvo quello di prescrizione, con la conseguenza che la tesi di parte attrice non trova alcun fondamento.
9 Né può ritenersi che attraverso i comportamenti descritti la P.A. abbia rinunciato al corrispondente diritto.
In materia di diritti di credito, la rinuncia del creditore deve assumere le forme della rimessione del debito (art. 1236 c.c.), la quale può avvenire anche implicitamente o per comportamenti concludenti (come confermato dall'art. 1237 c.c., secondo cui “La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido”). La volontà, tuttavia, deve manifestarsi mediante condotte incompatibili con la volontà di conservare il proprio diritto, dovendosi peraltro a tale fine procedere non sulla base di presunzioni, ma di un rigoroso accertamento da compiere in forza dell'esperienza e delle circostanze di fatto: in altri termini, benché per la remissione non siano richieste forme solenni o formule sacramentali, e potendo quindi la medesima essere tacita, è necessario, in tale ultima ipotesi, un comportamento che manifesti in modo univoco la volontà di non avvalersi del diritto di credito. A tal proposito, la giurisprudenza più recente ha precisato che: “La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco e un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di alcun'altra giustificazione razionale” (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 36636 del 25/11/2021,
Rv. 663297 - 01).
Partendo dall'esame del primo comportamento indicato, l'attrice evidenzia che la concessione di suolo pubblico era stata richiesta mediante l'applicativo CityWorks, ma on aveva mai provveduto entro 90 Pt_1 giorni al rilascio del provvedimento, come indicato dall'art. 9 del Regolamento COSAP, secondo cui, peraltro:
“L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato […] previo pagamento da parte del richiedente […] del canone di occupazione suolo se dovuto”.
Il mancato rilascio del provvedimento concessorio, tuttavia, si risolve, quale condotta omissiva, in un nihil, che non può manifestare alcuna volontà univoca in merito alla rinuncia a riscuotere il canone.
Peraltro, non ha dato né offerto la prova di aver veicolato tramite tale applicativo una vera e CP_1 propria istanza nei confronti di SORI diretta ad ottenere la concessione, limitandosi a far presente che su
CityWorks viene messa a disposizione dell'utente una maschera funzionale al calcolo del COSAP.
L'assenza di univocità è poi confermata dal tenore delle autorizzazioni rilasciate a all'esito CP_1 della richiesta inoltrata tramite CityWorks (v. “autorizzazioni” allegate alla costituzione del CP_2
), nelle quali si legge che: “Il richiedente dovrà ottenere la concessione per l'occupazione del suolo
[...] pubblico e provvedere al pagamento, se dovuto, del relativo canone, ai sensi del Regolamento “Canone occupazione spazi ed aree pubbliche – . Tale regolamento, all'art. 8 prevede che la domanda debba CP_6 essere inoltrata a (comma 1) e che la stessa debba indicare, oltre alle generalità e ai dati dell'istante, Pt_1 dall'area oggetto di occupazione e dei dati relativi, anche “l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso”,
“dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento”,
“la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Soggetto competente o incaricato”, oltre che la “relativa documentazione tecnica”
(comma 3). In tal senso, i dati da inserire nell'applicativo CityWorks, come individuati dalla schermata allegata
10 da (doc. 13), non sono certamente esaustivi ai fini della proposizione dell'istanza, mancando, CP_1 del resto, anche un'esplicita manifestazione della volontà di ottenere il rilascio della concessione.
Risulta, perciò, verosimile la tesi sostenuta dalle parti convenute, secondo cui i dati da inserire in tale maschera assumono solo significato informativo, risultando funzionali alla verifica di eventuali occupazioni abusive, senza essere idonei a dare avvio ad alcun procedimento amministrativo finalizzato all'emanazione di un provvedimento concessorio.
Infine, va rammentato come il ha come presupposto l'occupazione di suolo pubblico (cfr. Cass., Sez. CP_6
3, Ordinanza n. 36636 del 25/11/2021, Rv. 663297 – 01: “Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni). Il diritto di credito sorge, dunque, soltanto all'esito dell'occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che dal mancato rilascio della concessione (al quale non può collegarsi la formazione di alcun silenzio-assenso, attesa la natura discrezionale del procedimento, cfr. Consiglio Di Stato, Sez. V - Sentenza 10 Marzo 2023 N.
2548: “L'occupazione di suolo pubblico richiede invero un provvedimento di concessione rilasciato dal
Comune competente, provvedimento che non può essere sostituito dal silenzio-assenso ex art. 20 l. 241 del
1990 considerato che "il procedimento concessorio presuppone l'esercizio di una potestà discrezionale anzitutto sull'an, che esclude in radice l'applicabilità del regime del silenzio-assenso”) non può trarsi, in maniera univoca, alcuna rinuncia al conseguimento del relativo canone, nonostante l'iter procedimentale richieda la verifica del “previo pagamento”. Del resto, nel caso di specie, manca l'evidenza della stessa attivazione del procedimento, in mancanza di prova della relativa istanza.
Venendo all'esame degli ulteriori comportamenti segnalati da parte attrice quali indici della volontà di rinunciare al pagamento del canone, evidenzia come la P.A. non si sia mai avvalsa degli artt. CP_1
14, co. 1 (“Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dal soggetto che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, nei seguenti casi: […] b. in caso di mancato pagamento del Canone per le occupazioni di carattere permanente e temporaneo”), 17, co. 6 (““Il mancato pagamento di diritti di istruttoria o del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo”) e 19 (secondo cui dovevano essere considerate “abusive le occupazioni sia permanenti che temporanee per le quali, pur in presenza di regolare atto di concessione o autorizzazione, non venga effettuato il pagamento del canone per l'anno corrente, nei modi e nei termini previsti dal successivo art. 28”) del
Regolamento COSAP.
In primo luogo, dalla mancata applicazione della decadenza nulla può trarsi, posto che si tratta di provvedimento destinato ad operare sugli effetti del provvedimento concessorio che, come visto, nel caso di specie non è stato mai rilasciato. Di conseguenza, la condotta omissiva non può essere indice di un'implicita rinuncia al pagamento del canone.
La natura abusiva dell'occupazione, poi, non incide sulla debenza del COSAP, come già osservato (cfr. Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 36636 del 25/11/2021, Rv. 663297 – 01: “Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e
11 non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni”), ma solo sull'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento (v. art. 30). La mancata contestazione di queste ultime, dunque, non incide in alcun modo sul diritto al recupero dei canoni non pagati, ma potrebbe, eventuale, costituire elemento sintomatico di una rinuncia alla sola pretesa sanzionatoria.
4. Sulla pretesa risarcitoria.
Infine, assume che il ritardo da parte della P.A. nel richiedere il pagamento del canone per CP_1
l'anno 2018 le avrebbe cagionato un danno patrimoniale, essendole preclusa la possibilità di rendicontare all'Autorità competente per la determinazione delle tariffe per la gestione del servizio pubblico i relativi costi,
i quali, perciò, non erano stati presi in considerazione.
La tesi, però, non appare fondata in mancanza di un comportamento illecito imputabile al CP_2
o a
[...] Pt_1
Non vi è infatti alcuna norma che imponga alla P.A. di richiedere il pagamento del canone entro un termine più breve rispetto a quello di prescrizione del diritto, né appare violato il principio di buona fede e correttezza, essendo fondata la pretesa su norme di fonte primaria e secondaria che avrebbe dovuto CP_1 conoscere, quale gestore del servizio idrico del . Controparte_2
Del resto, il danno prospettato risulta essere eziologicamente collegato alla mancata rendicontazione dei costi riferibili al COSAP, imputabile esclusivamente a , e non ad una condotta della P.A., la quale CP_1 aveva reso nota la propria volontà di procedere al recupero delle somme già nel 2019, notificando gli avvisi di liquidazione del canone dovuto per gli anni 2013, 2014 e 2015.
Né, potrebbe dirsi che sia stata indotta in errore dalla mancata risposta alle contestazioni circa CP_1
l'applicazione dell'esenzione, sollevate una volta ricevuti gli avvisi di liquidazione, considerato che dall'inerzia della P.A. non avrebbe potuto trarre alcuna conseguenza, stante l'estraneità di una richiesta di chiarimenti – inidonea, come tale, a dare avvio ad un procedimento amministrativo e a sfociare nell'adozione di un provvedimento - all'ambito applicativo del silenzio-assenso ex art. 20 l.p.a.
Dunque, non ricorrendo gli estremi di un comportamento non iure imputabile alla P.A. né di un affidamento legittimo da parte di , anche la pretesa avanzata in via subordinata deve essere respinta. CP_1
5. Conclusioni e regime delle spese.
Per le ragioni che precedono, non può trovare accoglimento né l'opposizione avanzata in via principale, né la domanda risarcitoria subordinata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 5.261,00 alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00, con applicazione dei minimi per la fase di trattazione (attesa la natura documentale della causa) e per la fase decisoria (svoltasi in forma semplificata ex art. 281-sexies c.p.c.). Il tutto oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Le spese relative al rapporto processuale tra e ovranno essere distratte in favore della CP_1 Pt_1 procuratrice di quest'ultima, dichiaratasi antistataria, ed aumentate nella misura del 15% stante il disposto dell'art. 4, co.
1-bis, D.M. 55/2014.
12
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione di confermando l'atto impugnato;
Controparte_1
2. RIGETTA la pretesa risarcitoria di Controparte_1
3. CONDANNA rifondere in favore del le spese del presente Controparte_1 Controparte_2 giudizio, che si liquidano in euro 5.261,00; il tutto oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
4. CONDANNA rifondere in favore del difensore di e Controparte_1 Controparte_3 spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 6.050,15; il tutto oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Prato, 15/01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 327 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 15 gennaio 2025, a seguito di discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c., vertente tra:
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Sarah Fontana ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'Avv. Stefania Logli, dell'Avv. Elena Bartalesi e dell'Avv. Paola Tognini ed elettivamente domiciliato in , presso il Servizio Legale dell'Ente, P.zza del Comune n. 3; CP_2
PARTE CONVENUTA
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3
con il patrocinio dell'Avv. Veronica Barzanti ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione a precetto.
Conclusioni
Per : come da atto di citazione e da memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., ossia: “Piaccia all'Il.mo CP_1
Tribunale ordinario, contrariis reiectis, per le ragioni sopra esposte: - Annullare l'Avviso di Accertamento d'Ufficio n.
1 del 18.01.2024 per la mancata applicazione del regime di esenzione sancito dalla norma e dagli artt. 10 e 37 della
Convenzione di Affidamento del SII;
In subordine: - Accertare la sopravvenuta decadenza del diritto alla riscossione del canone 2018 per il mancato esercizio del diritto nei modi e nei termini indicati dal Regolamento Canone di Occupazione
1 CP_ Spazi ed Aree Pubbliche approvato dal Comune di con DCC n. 213/2007 e ss.mm.ii. In denegata ipotesi di
condanna al pagamento ed in via riconvenzionale: - Accertare la violazione dell'art. 2 Legge 241/90. - Accertati i presupposti costitutivi del fatto illecito, condannare il al risarcimento del danno Controparte_4 economico patito da nella misura di euro 38.130,00. Il tutto con vittoria di spese e onorari per CP_1 CP_1
[...
” e in via istruttoria come da memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.;
Per : nel merito come da comparsa di costituzione e risposta, ossia: “Voglia l'Ecc.mo Controparte_2
Tribunale adito, per tutte le suesposte causali, disattesa ogni contraria istanza, respingere l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare l'atto impugnato, con rigetto di ogni pretesa di parte attrice;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio” e in via istruttoria come da memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c.
Per nel merito come da atto di citazione e da memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c., ossia: Controparte_3
“Che venga respinta l'opposizione presentata da in quanto infondata in fatto ed in diritto, con Controparte_1 susseguente conferma dell'atto impugnato. Con condanna di parte attrice alla refusione delle competenze legali
(aumentate del 30 % ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, D.M. 10.03.2014 n. 55 e ss.mm.ii), con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario che dichiara, per il presente giudizio, di non aver riscosso gli onorari e di averne anticipato le spese” e in via istruttoria come da memoria ex art. 171-ter n. 2 e 3, c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto innanzi all'intestato Controparte_1
Tribunale e il al fine di sentir annullare l'avviso di Controparte_3 Controparte_2 accertamento n. 1 del 18 gennaio 2024 o, in subordine, di sentir dichiarare la decadenza dal diritto alla riscossione del canone del 2018 e, in ipotesi ulteriormente subordinata, condannare le parti convenute al risarcimento del danno patito, nella misura di euro 38.130,00.
A fondamento della domanda, ha allegato che: dal 1° gennaio 2002 aveva assunto la gestione CP_1 del servizio idrico integrato per conto dei Comuni appartenenti ALL'AUTORITÀ DI AMBITO N. 3 del Medio
Valdarno, tra i quali rientrava anche il;
aveva dunque provveduto a realizzare, Controparte_2 implementare, sostituire e manutenere le reti idriche fognarie ubicate nel sottosuolo della viabilità pubblica di proprietà delle Amministrazioni Comunali;
tali attività erano state eseguite previa esecuzione di scavi, con installazione di cantieri temporanei e occupazione della pubblica via;
le relative operazioni dovevano considerarsi esenti dall'applicazione del COSAP e, in ogni caso, l'ente impositore era decaduto dall'esercizio del potere di riscuotere il canone.
In particolare, l'esenzione era prevista dall'art. 49, lett. e del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per “le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto di concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima”; CP_ lo stesso Regolamento del Comune di , all'art. 6, “Esclusioni dal canone”, prevedeva che il COSAP non si applicasse alle “occupazioni effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione, a titolo gratuito al al termine della CP_2 concessione medesima (comma 1, lett. h); in effetti, gli acquedotti e le fognature gestiti da CP_1 erano stati tutti realizzati dai Comuni e le reti afferenti al servizio idrico integrato costituivano beni
2 appartenenti al demanio pubblico, come previsto non solo dal codice civile, ma anche dall'art. 143 del d.lgs.
156/2006, secondo cui: “gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica […] fanno parte del demanio ai sensi degli artt. 822 e seguenti del codice civile”; ne conseguiva che non era titolare di alcuna concessione di suolo pubblico, presupposto per CP_1
l'individuazione del soggetto gravato dal canone, assumendo le vesti di mero gestore di impianti realizzati da enti pubblici;
il regime di esenzione era stato confermato anche dalla Convenzione di Affidamento del SII, all'art. 37, secondo cui: “Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed ai canoni di cui all'art. 35 del RD 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni, salvo l'esenzione di
e nei confronti di questi ultimi” e all'art. 10, co. 8, a mente del quale “Le parti si danno CP_5 CP_6 reciprocamente atto che il Gestore, nello svolgimento di tutte le attività di sua competenza destinate allo svolgimento del servizio, sarà completamente esonerato dal pagamento di qualsivoglia imposta od onere per
l'apertura cavi ed occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche purché rientranti nell'ambito della competenza comunale e dagli stessi Comuni validata attraverso specifica delibera. Nessun importo è dovuto per quanto attiene alla occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche rientranti nell'ambito della competenza comunale”; prima della notifica dell'avviso di accertamento, , pur avendo CP_1 eseguito sin dal 2002 numerosissimi interventi di riparazione con occupazione di suolo pubblico, non aveva mai versato né il né la peraltro, nel 2018, nel 2019 e nel 2020, aveva richiesto il CP_6 CP_5 Pt_1 pagamento dei canoni COSAP per le occupazioni eseguite tra il 2013 e il 2015, mediante la notifica di bonari atti di liquidazione;
, tuttavia, aveva eccepito il regime di esenzione sopra delineato, senza CP_1 ricevere alcuna replica, né dal né da in tal modo si era formato un silenzio assenso da parte CP_2 Pt_1 degli enti interpellati, con legittimo affidamento del gestore sull'applicazione del regime di esenzione;
pertanto, non aveva mai rendicontato ALL'AUTORITÀ IDRICA TOSCANA i costi della CP_1
COSAP per le annualità dal 2013 al 2018 entro i termini previsti.
Quanto alla decadenza dal potere di pretendere il pagamento del canone, ha dedotto che: tutti gli interventi da cui era derivata occupazione di suolo pubblico nel 2018 erano stati autorizzati dall'Amministrazione
Comunale, come da atti autorizzativi menzionati nel provvedimento opposto (Autorizzazione Unica 6175 e
Autorizzazioni 64417, 104598, 1222284, 130890, 164650 e 169019), previa comunicazione e richiesta sia a he al per mezzo dello strumento digitale CityWorks;
tuttavia, non aveva provveduto Pt_1 CP_2 Pt_1 al rilascio degli atti concessori entro i 90 giorni previsti dal Regolamento COSAP, il quale, all'art.
9.4. disponeva che: “L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato […] previo pagamento da parte del richiedente […] del canone di occupazione suolo se dovuto”; poiché, dunque, gli atti di concessione non erano stati rilasciati, non era stato neanche quantificato il canone, né ne era stato chiesto il versamento;
peraltro, non era mai stato applicato l'art. 14.1 del medesimo regolamento COSAP, secondo cui: “il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarato dal soggetto che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, nei seguenti casi […] b. in caso di mancato pagamento del Canone per le occupazioni di carattere permanente e temporaneo”, né l'art. 17.6 del Regolamento, il quale, in tema di rinnovi
3 e proroghe degli atti concessori e autorizzativi, ribadiva che: “Il mancato pagamento di diritti di istruttoria o del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo”, e neppure l'art. 19 del
Regolamento, per il quale dovevano essere considerate “abusive le occupazioni sia permanenti che temporanee per le quali, pur in presenza di regolare atto di concessione o autorizzazione, non venga effettuato il pagamento del canone per l'anno corrente”.
Ha quindi concluso, osservando che: il corrispettivo tariffario spettante ai gestori del servizio idrico era determinato dall'Autorità d'ambito in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
considerato che
la rendicontazione dei costi di ogni esercizio contabile finanziario poteva essere rettificata entro due anni, i canoni COSAP, richiesti solo il 18 gennaio 2024, non avrebbero più potuto essere considerati al fine di determinare la tariffa, con conseguente danno economico per il gestore, imputabile al legittimo affidamento creato da dal per effetto della mancata contestazione del Pt_1 Controparte_2 regime di esenzione e per il ritardato esercizio della pretesa impositiva.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto della pretesa avversaria. Controparte_2
A sostegno della propria difesa, ha allegato, in relazione al regime di esenzione, che: esso riguardava esclusivamente le occupazioni realizzate mediante impianti (reti fognarie e idriche o simili) da devolvere all'ente al termine della concessione, e non quelle realizzate con cantieri temporanei per la manutenzione o installazione di opere già appartenenti alla mano pubblica;
la Convenzione di Affidamento del sistema idrico integrato, poi, aveva natura contrattuale e vincolava soltanto i soggetti sottoscrittori;
a tal proposito, l'art. 10, co. 8 della Convenzione chiariva che: “Le parti si danno reciprocamente atto che il Gestore, nello svolgimento di tutte le attività di sua competenza destinate allo svolgimento del servizio, sarà completamente esonerato dal pagamento di qualsivoglia imposta od onere per l'apertura cavi ed occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche purché rientranti nell'ambito della competenza comunale e dagli stessi Comuni validata attraverso specifica delibera”; dal canto proprio, il , non aveva mai deliberato l'esonero Controparte_2 per il pagamento del canone riferibile ad occupazioni temporanee.
Con riferimento alla decadenza dal potere di pretendere il pagamento del canone, ha dedotto che: nessun termine decadenziale era contemplato dalla legge, operando soltanto la prescrizione ordinaria decennale;
la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento di lavori pubblici non aveva alcuna incidenza sulla debenza del canone, legato al diverso provvedimento di concessione di suolo pubblico;
il sistema CityWorks era utilizzato dal al fine di autorizzare, monitorare e coordinare gli interventi effettuati sul territorio comunale, CP_2 non interferendo in alcun modo con il considerato, peraltro, che gli atti di concessione di suolo CP_6 pubblico rientravano nella competenza di Pt_1
In relazione alla maturazione di un legittimo affidamento da parte di sull'esclusione del CP_1 canone, ha osservato che: veva dato seguito agli atti di liquidazione relativi alle occupazioni temporanee Pt_1 inerenti agli anni dal 2013 al 2015, notificando l'ingiunzione di pagamento del canone;
gli atti autorizzativi per l'esecuzione dei lavori in sede stradale, di competenza comunale, dovevano essere distinti dalle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico, rientranti nella competenza di infatti l'art. 3 co. 3 del Regolamento Pt_1 per l'esecuzione di lavori in sede stradale prevedeva che “in caso di occupazione del suolo pubblico il soggetto
4 richiedente è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea e/o permanente del suolo e sottosuolo ai sensi delle norme vigenti”; dunque, solo con la concessione per l'occupazione del suolo pubblico veniva calcolato il Canone e solo il rilascio di tale atto doveva essere preceduto dal relativo pagamento;
del resto, tutte le autorizzazioni rilasciate a dal precisavano che: “il richiedente dovrà CP_1 CP_2 ottenere la concessione per l'occupazione del suolo pubblico e provvedere al pagamento, se dovuto, del relativo canone”; perciò, il mancato pagamento del canone non aveva alcuna incidenza sugli atti autorizzativi dei lavori;
la mancata replica alle deduzioni mosse nei confronti degli avvisi di liquidazione non avrebbe potuto portare alla formazione del silenzio-assenso, trattandosi di ambito estraneo al campo di applicazione dell'istituto; d'altro canto, aveva corrisposto il canone ad altri COMUNI, dimostrandosi così CP_1 consapevole di esservi tenuta;
peraltro non aveva mai richiesto le necessarie concessioni, CP_1 presupposto per la quantificazione del COSAP.
Si è costituita anche chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'atto impugnato. Pt_1
A fondamento della pretesa portata dall'atto oggetto di opposizione, ha esposto che l'avviso di accertamento impugnato riguardava gli importi dovuti a titolo di per il 2018, il cui presupposto era la materiale CP_6 occupazione del suolo pubblico, pacifica tra le parti in causa.
Ha poi contestato l'applicazione del regime di esenzione descritto dalla controparte, precisando che:
l'occupazione non aveva riguardato impianti esentati;
in tutti gli atti di autorizzazione indicati da era stato specificato l'onere del richiedente di ottenere da la concessione per CP_1 Pt_1
l'occupazione di suolo pubblico e di provvedere al pagamento del canone, se dovuto, come del resto previsto dall'art. 7 del Regolamento Comunale COSAP;
gli atti concessori per le occupazioni del 2018, tuttavia, non erano mai stati richiesti;
il non era vincolato dalla Convenzione sottoscritta dall'AIT, Controparte_2
e in particolare all'applicazione del regime di esenzione ivi previsto, che avrebbe richiesto, come espressamente precisato, l'adozione di una specifica delibera;
gli atti di liquidazione del canone notificati a non erano mai stati impugnati, avendo il destinatario, piuttosto, richiesto la loro CP_1 disapplicazione o il loro annullamento in autotutela, senza che, perciò, ricorressero i presupposti per la formazione del silenzio-assenso; viceversa, a fronte di tali richieste, aveva notificato avvisi di Pt_1 liquidazione anche per gli anni successivi, manifestando la propria intenzione di procedere al recupero del canone.
In merito alla questione della decadenza, ha fatto presente che alcun termine decadenziale era previsto per il recupero del Canone, né alcuna rilevanza rivestiva al riguardo il termine di 90 giorni previsto dal Regolamento, non avendo provveduto a richiedere il rilascio del provvedimento concessorio. CP_1
Infine, ha evidenziato l'infondatezza della pretesa risarcitoria, in mancanza di un affidamento legittimo nell'assenza di presupposti per la riscossione del canone.
Con la propria memoria ex art. 171-ter n. 1, c.p.c., ha ribadito di aver comunicato tutte le CP_1 occupazioni mediante l'applicativo CityWorks, deputato anche allo svolgimento di procedimenti accessori e complementari rispetto a quello autorizzatorio, e, in particolare, a veicolare le richieste di rilascio degli atti di concessione. Ha, poi, contestato che il regime di esenzione fosse circoscritto alle occupazioni permanenti,
5 aggiungendo che con nota del 27 agosto 2013, AIT aveva affermato che “le infrastrutture oggetto degli interventi che danno luogo all'occupazione, qualora già esistenti, sono di proprietà dei Comuni stessi ed appartengono al patrimonio indisponibile o demanio degli enti locali ex artt. 822 e 824 c.c. (vedi art. 143
d.lgs. 152/06) e sono concessi gratuitamente in uso al Gestore (art. 153 del medesimo decreto”, concludendo che: “ sia in caso di occupazione permanente che temporanea (essendo il presupposto del canone o della tassa il medesimo in entrambi i casi), non vi siano i presupposti per richiedere al Gestore del S.I.I. il pagamento delle stesse”. Dai comportamenti concludenti del doveva desumersi la volontà di recepire quanto CP_2 previsto dalla Convenzione, tenendo conto che: in sede di Assemblea dell'Autorità d'Ambito il CP_2 aveva approvato la Convenzione;
l'ente era il proprietario delle reti di cui era prevista la devoluzione gratuita alla scadenza della Concessione;
l'ente non aveva mai manifestato l'intenzione di incassare il e, infine, CP_6 non aveva mai eccepito l'inesistenza del regime di esenzione o rivendicato la sua applicabilità nei riguardi di
. Per gli stessi motivi, era lecito ritenere che sulle richieste di esenzione si fosse formato un CP_1 silenzio-assenso o che, quantomeno, l'ente pubblico avesse violato i termini procedimentali per provvedere in merito.
La causa è stata istruita sui documenti prodotti e all'udienza del 15 gennaio 2025 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe. All'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. il Giudice ha dunque trattenuto la causa in decisione.
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1. Sul thema decidendum.
Introducendo il presente procedimento, parte attrice si oppone alla pretesa impositiva riguardante la riscossione del COSAP fatta valere nei propri riguardi da per conto del , con l'atto di Pt_1 Controparte_2 accertamento n. 1 del 2024 (doc. 2 parte attrice), eccependo l'esistenza di un regime di esenzione dall'ambito applicativo del canone, oltre che la decadenza dal diritto di pretenderne il recupero. In ipotesi subordinata, ha chiesto il risarcimento dei danni cagionati dalla mancata rendicontazione, ai fini della determinazione delle tariffe, dei corrispondenti importi, dovuta all'affidamento legittimo nell'assenza dell'obbligazione di versare il canone, provocato dai comportamenti concludenti delle P.A. interessate e dalla ritardata attivazione delle procedure di recupero.
Oggetto di contestazione, dunque, non sono i presupposti costitutivi dell'applicazione del COSAP o la sua quantificazione, quanto piuttosto l'esistenza di un regime di esenzione (fatto impeditivo della pretesa) o, in subordine, la decadenza dal diritto al recupero delle relative somme (fatto estintivo della pretesa). Su tali aspetti dovrà, perciò, concentrarsi la trattazione della causa.
2. Sul regime di esenzione.
Dagli atti e dai documenti di causa non emergono i presupposti per l'applicazione dell'esenzione menzionata da parte attrice.
Secondo , l'esclusione del COSAP per le occupazioni di suolo pubblico realizzate nel 2018 si CP_1 trarrebbe, innanzitutto, dalla normativa primaria e, in particolare, dall'art. 49 lett. e del d.lgs. 15 novembre
1993 n. 507, per “le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto
6 di concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della CP_ concessione medesima”; lo stesso Regolamento del Comune di , del resto, aveva confermato tale principio all'art. 6,“Esclusioni dal canone, ove si chiariva che il non si applicava alle “occupazioni CP_6 effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione, a titolo gratuito al al termine della concessione medesima (comma CP_2
1, lett. h).
È pacifico, ed è stato allegato dalla stessa opponente, che nel caso di specie l'occupazione sia avvenuta con esecuzione di scavi e installazione di cantieri temporanei, senza che sia stata prevista la “devoluzione gratuita” al dei manufatti con cui il suolo pubblico era stato occupato;
anzi si tratta, a bene vedere, di opere CP_2 di carattere temporaneo, strettamente strumentali all'attività di manutenzione della rete idrica svolta da
, destinate non ad essere trasferite al ma ad essere smantellate una volta ultimati i CP_1 CP_2 lavori.
La richiesta del COSAP, infatti, non riguarda il suolo occupato dalla rete idrica, la quale è un bene di natura demaniale, affidato al gestore e destinato a ritornare nella disponibilità della mano pubblica una volta scaduti i termini della concessione, ma quello occupato dalle opere strumentali alla relativa manutenzione, che certamente non hanno natura pubblica, né rientrano tra i manufatti che alla scadenza della concessione sono devoluti al cosicché l'esenzione invocata non può riguardare il caso in esame. CP_2
D'altro canto, le finalità pubblicistiche sottese all'occupazione del suolo pubblico con tali manufatti non annullano il perseguimento del profitto tipico dell'attività d'impresa svolta da una società di capitali, quale è
, con la conseguenza che non ricorrono ragioni per escludere l'applicazione del canone. CP_1
A dire di , poi, l'obbligo di tenere in considerazione l'esenzione deriverebbe dalla CP_1
Convenzione di Affidamento del SII, il cui art. 37 dispone che: “Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed ai canoni di cui all'art. 35 del RD 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni, salvo l'esenzione di TOSAP e COSAP nei confronti di questi ultimi” e l'art. 10, co. 8, specificava: “Le parti si danno reciprocamente atto che il Gestore, nello svolgimento di tutte le attività di sua competenza destinate allo svolgimento del servizio, sarà completamente esonerato dal pagamento di qualsivoglia imposta od onere per l'apertura cavi ed occupazione temporanea di spazie ed aree pubbliche purché rientranti nell'ambito della competenza comunale e dagli stessi Comuni validata attraverso specifica delibera. Nessun importo è dovuto per quanto attiene alla occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche rientranti nell'ambito della competenza comunale”.
L'esonero da oneri relativi all'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche risulta, quindi, previsto da tale regolamentazione pattizia, ma è subordinato all'adozione di una specifica delibera da parte dei Comuni;
tuttavia, nel caso in esame, non risulti l'adozione di un provvedimento formale in tal senso da parte del
. Controparte_2
Secondo parte attrice, il avrebbe validato l'esonero in questione, sebbene Controparte_2 implicitamente, mediante comportamenti concludenti, ossia l'approvazione della convenzione, l'assenza di
7 iniziative dirette all'incasso del la mancata contestazione del regime di esenzione a fronte della sua CP_6 rivendicazione da parte di . CP_1
Giova rammentare che il provvedimento amministrativo implicito rappresenta una forma di manifestazione indiretta della volontà della P.A., in quanto desumibile da altro atto o da un comportamento concludente, in grado, per la loro univocità, di esprimere in modo certo non solo la volontà che li sorregge, ma anche quella attinente ad un diverso provvedimento che ne costituisce presupposto indefettibile, senza il quale essi non troverebbero una logica e coerente giustificazione.
Non osta all'astratto riconoscimento della categoria del provvedimento implicito l'art. 2 della legge sul procedimento amministrativo, che obbliga l'ente procedente a concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento “espresso”, che non può considerarsi sinonimo di “esplicito”.
Del resto, la giurisprudenza amministrativa ha ormai recepito tale forma di espressione provvedimentale, precisando che essa può ricorrere unicamente laddove l'amministrazione, pur non adottando formalmente un provvedimento, ne determini univocamente i contenuti sostanziali attraverso un comportamento conseguente ovvero determinandosi in una direzione anche con riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del provvedimento formale corrispondente (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, Sent., data ud. 29/01/2019, 04/02/2019, n. 858). In tal e prospettiva, presupposto perché possa ravvisarsi un provvedimento implicito è l'emergere senza equivoco di un collegamento biunivoco tra l'atto adottato, la condotta tenuta e la determinazione che da questi si pretende di ricavare, onde quest'ultima sia l'unica conseguenza possibile della presupposta manifestazione di volontà (v.
Cons. Stato, Sez. V, 04/04/2019, n. 2222). Pertanto, per ravvisare la presenza di un provvedimento implicito occorre che: debba pregiudizialmente esistere, a monte, una manifestazione di volontà (affidata ad un atto amministrativo formale o anche ad un comportamento a sua volta concludente), da cui possa desumersi l'atto implicito;
la manifestazione di volontà a monte provenga da un organo amministrativo competente e nell'esercizio delle sue attribuzioni e nella stessa sfera di competenza rientri l'atto implicito a valle non palesandosi, in difetto, lecita valorizzazione del nesso di presupposizione); non sia imposto il rispetto di una forma solenne;
dal comportamento possa desumersi in modo non equivoco la volontà di provvedere, dovendo esistere un collegamento esclusivo e bilaterale tra atto implicito e atto presupposto, nel senso che l'atto implicito deve essere l'unica conseguenza possibile di quello espresso;
emergano ex factis (avuto riguardo al concreto andamento dell'iter procedimentale e alle effettive acquisizioni istruttorie) gli elementi necessari alla ricostruzione del potere esercitato (Cons. St. 589/2019 cit.; cfr. Cons. Stato, Sez. IV, Sent., data ud. 01/03/2018,
24/04/2018, n. 2456).
Tanto premesso, è evidente che gli elementi sottolineati da non sono sufficienti a riconoscere CP_1
l'adozione di una delibera implicitamente adottata dal ex art. 10 della Convenzione e Controparte_2 diretta a riconoscere l'esenzione del COSAP.
L'approvazione della Convenzione, infatti, non implica automaticamente l'adesione all'esenzione, avendo previsto la stessa Convenzione che ciò possa avvenire soltanto previa “specifica delibera”, e, dunque, con adozione di un provvedimento formale.
8 L'assenza di iniziative dirette al recupero del COSAP, poi, è stata innanzitutto contestata dalle controparti, che hanno sottolineato come al Gestore erano stati regolarmente notificati gli atti di liquidazione del canone per gli anni dal 2013 al 2016. Parte attrice, dal canto proprio, ha disconosciuto la rilevanza di tali atti, dal carattere,
a suo dire, bonario. ha smentito, però, tale circostanza dando atto come alla notifica degli atti di Pt_1 liquidazione avesse fatto seguito la trasmissione delle ingiunzioni di pagamento corrispondenti (v. doc. 20
. Premesso che la mera inerzia della P.A. non sarebbe stata sufficiente a ravvisare l'adozione di una Pt_1 delibera comunale implicita, attesa, a tacer d'altro, la competenza del Consiglio Comunale sul punto, e l'assenza di univocità insita in un comportamento semplicemente silente, la notifica degli atti di liquidazione e dall'atto impositivo manifestano la volontà dell'ente pubblico di recuperare il canone dovuto, con disconoscimento del regime di esenzione. Pertanto, da tali comportamenti potrebbe trarsi l'emissione implicita della delibera di cui all'art. 10 della Convenzione.
Nemmeno alla mancata espressa contestazione del regime di esenzione da parte del a seguito delle CP_2 osservazioni mosse da nei confronti degli avvisi di liquidazione, può essere assegnato CP_1
l'univoco significato di adozione della predetta delibera. Ricorre, infatti, anche qui, in primo luogo, un problema di competenza, atteso che l'adozione della delibera di cui all'art. 10 della Convenzione spetta al
Consiglio Comunale, mentre destinatario delle repliche agli avvisi di liquidazione è l'organo responsabile del relativo procedimento amministrativo. In ogni caso, il silenzio della P.A. non ha alcun significato concludente in ordine all'adozione della delibera di cui si tratta, considerato che, peraltro, le comunicazioni trasmesse a al e ad AIT (doc. 6, 8 e 9, parte attrice) non hanno neanche la forma di un'istanza Pt_1 Controparte_2 di avvio di un procedimento o di adozione di un provvedimento cui consegua obbligatoriamente, ex art. 2, legge del procedimento amministrativo, l'obbligo dell'amministrazione di provvedere, trattandosi di meri rilievi in ordine all'ambito applicativo del con richiesta di chiarimenti. Ne consegue, altresì, che, sul CP_6 punto, alcun silenzio-assenso avrebbe potuto formarsi, non essendo stata richiesta l'adozione di alcun provvedimento amministrativo (v. art. 20, legge sul procedimento amministrativo).
Dunque, nel caso in esame, non pare ricorrere l'esenzione di cui all'art. 10.8 della Convenzione citata da parte attrice e, conseguentemente, ricorrono i presupposti per l'applicazione del COSAP alle occupazioni in esame.
3. Sulla decadenza.
In subordine, parte attrice ha contestato la pretesa avversaria eccependone la decadenza ex art. 2964 c.c., non avendo l'amministrazione tempestivamente provveduto alla quantificazione del canone e comunque non avendo tratto le conseguenze del suo mancato pagamento, alla luce degli artt. 9, 14, 17 e 19 del Regolamento
COSAP.
L'eccezione non è meritevole di accoglimento, considerato che il fondamento della decadenza, come si evince dalla lettura della norma codicistica, è la necessità del compimento di determinati atti entro un termine perentorio stabilito dalla legge o dai privati.
Nel caso di specie, però, non risulta previsto alcun termine entro cui il recupero del canone COSAP sarebbe dovuto avvenire, salvo quello di prescrizione, con la conseguenza che la tesi di parte attrice non trova alcun fondamento.
9 Né può ritenersi che attraverso i comportamenti descritti la P.A. abbia rinunciato al corrispondente diritto.
In materia di diritti di credito, la rinuncia del creditore deve assumere le forme della rimessione del debito (art. 1236 c.c.), la quale può avvenire anche implicitamente o per comportamenti concludenti (come confermato dall'art. 1237 c.c., secondo cui “La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido”). La volontà, tuttavia, deve manifestarsi mediante condotte incompatibili con la volontà di conservare il proprio diritto, dovendosi peraltro a tale fine procedere non sulla base di presunzioni, ma di un rigoroso accertamento da compiere in forza dell'esperienza e delle circostanze di fatto: in altri termini, benché per la remissione non siano richieste forme solenni o formule sacramentali, e potendo quindi la medesima essere tacita, è necessario, in tale ultima ipotesi, un comportamento che manifesti in modo univoco la volontà di non avvalersi del diritto di credito. A tal proposito, la giurisprudenza più recente ha precisato che: “La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco e un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo se è privo di alcun'altra giustificazione razionale” (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 36636 del 25/11/2021,
Rv. 663297 - 01).
Partendo dall'esame del primo comportamento indicato, l'attrice evidenzia che la concessione di suolo pubblico era stata richiesta mediante l'applicativo CityWorks, ma on aveva mai provveduto entro 90 Pt_1 giorni al rilascio del provvedimento, come indicato dall'art. 9 del Regolamento COSAP, secondo cui, peraltro:
“L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato […] previo pagamento da parte del richiedente […] del canone di occupazione suolo se dovuto”.
Il mancato rilascio del provvedimento concessorio, tuttavia, si risolve, quale condotta omissiva, in un nihil, che non può manifestare alcuna volontà univoca in merito alla rinuncia a riscuotere il canone.
Peraltro, non ha dato né offerto la prova di aver veicolato tramite tale applicativo una vera e CP_1 propria istanza nei confronti di SORI diretta ad ottenere la concessione, limitandosi a far presente che su
CityWorks viene messa a disposizione dell'utente una maschera funzionale al calcolo del COSAP.
L'assenza di univocità è poi confermata dal tenore delle autorizzazioni rilasciate a all'esito CP_1 della richiesta inoltrata tramite CityWorks (v. “autorizzazioni” allegate alla costituzione del CP_2
), nelle quali si legge che: “Il richiedente dovrà ottenere la concessione per l'occupazione del suolo
[...] pubblico e provvedere al pagamento, se dovuto, del relativo canone, ai sensi del Regolamento “Canone occupazione spazi ed aree pubbliche – . Tale regolamento, all'art. 8 prevede che la domanda debba CP_6 essere inoltrata a (comma 1) e che la stessa debba indicare, oltre alle generalità e ai dati dell'istante, Pt_1 dall'area oggetto di occupazione e dei dati relativi, anche “l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso”,
“dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento”,
“la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Soggetto competente o incaricato”, oltre che la “relativa documentazione tecnica”
(comma 3). In tal senso, i dati da inserire nell'applicativo CityWorks, come individuati dalla schermata allegata
10 da (doc. 13), non sono certamente esaustivi ai fini della proposizione dell'istanza, mancando, CP_1 del resto, anche un'esplicita manifestazione della volontà di ottenere il rilascio della concessione.
Risulta, perciò, verosimile la tesi sostenuta dalle parti convenute, secondo cui i dati da inserire in tale maschera assumono solo significato informativo, risultando funzionali alla verifica di eventuali occupazioni abusive, senza essere idonei a dare avvio ad alcun procedimento amministrativo finalizzato all'emanazione di un provvedimento concessorio.
Infine, va rammentato come il ha come presupposto l'occupazione di suolo pubblico (cfr. Cass., Sez. CP_6
3, Ordinanza n. 36636 del 25/11/2021, Rv. 663297 – 01: “Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni). Il diritto di credito sorge, dunque, soltanto all'esito dell'occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che dal mancato rilascio della concessione (al quale non può collegarsi la formazione di alcun silenzio-assenso, attesa la natura discrezionale del procedimento, cfr. Consiglio Di Stato, Sez. V - Sentenza 10 Marzo 2023 N.
2548: “L'occupazione di suolo pubblico richiede invero un provvedimento di concessione rilasciato dal
Comune competente, provvedimento che non può essere sostituito dal silenzio-assenso ex art. 20 l. 241 del
1990 considerato che "il procedimento concessorio presuppone l'esercizio di una potestà discrezionale anzitutto sull'an, che esclude in radice l'applicabilità del regime del silenzio-assenso”) non può trarsi, in maniera univoca, alcuna rinuncia al conseguimento del relativo canone, nonostante l'iter procedimentale richieda la verifica del “previo pagamento”. Del resto, nel caso di specie, manca l'evidenza della stessa attivazione del procedimento, in mancanza di prova della relativa istanza.
Venendo all'esame degli ulteriori comportamenti segnalati da parte attrice quali indici della volontà di rinunciare al pagamento del canone, evidenzia come la P.A. non si sia mai avvalsa degli artt. CP_1
14, co. 1 (“Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dal soggetto che a suo tempo rilasciò l'atto autorizzatorio, nei seguenti casi: […] b. in caso di mancato pagamento del Canone per le occupazioni di carattere permanente e temporaneo”), 17, co. 6 (““Il mancato pagamento di diritti di istruttoria o del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo”) e 19 (secondo cui dovevano essere considerate “abusive le occupazioni sia permanenti che temporanee per le quali, pur in presenza di regolare atto di concessione o autorizzazione, non venga effettuato il pagamento del canone per l'anno corrente, nei modi e nei termini previsti dal successivo art. 28”) del
Regolamento COSAP.
In primo luogo, dalla mancata applicazione della decadenza nulla può trarsi, posto che si tratta di provvedimento destinato ad operare sugli effetti del provvedimento concessorio che, come visto, nel caso di specie non è stato mai rilasciato. Di conseguenza, la condotta omissiva non può essere indice di un'implicita rinuncia al pagamento del canone.
La natura abusiva dell'occupazione, poi, non incide sulla debenza del COSAP, come già osservato (cfr. Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 36636 del 25/11/2021, Rv. 663297 – 01: “Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e
11 non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni”), ma solo sull'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento (v. art. 30). La mancata contestazione di queste ultime, dunque, non incide in alcun modo sul diritto al recupero dei canoni non pagati, ma potrebbe, eventuale, costituire elemento sintomatico di una rinuncia alla sola pretesa sanzionatoria.
4. Sulla pretesa risarcitoria.
Infine, assume che il ritardo da parte della P.A. nel richiedere il pagamento del canone per CP_1
l'anno 2018 le avrebbe cagionato un danno patrimoniale, essendole preclusa la possibilità di rendicontare all'Autorità competente per la determinazione delle tariffe per la gestione del servizio pubblico i relativi costi,
i quali, perciò, non erano stati presi in considerazione.
La tesi, però, non appare fondata in mancanza di un comportamento illecito imputabile al CP_2
o a
[...] Pt_1
Non vi è infatti alcuna norma che imponga alla P.A. di richiedere il pagamento del canone entro un termine più breve rispetto a quello di prescrizione del diritto, né appare violato il principio di buona fede e correttezza, essendo fondata la pretesa su norme di fonte primaria e secondaria che avrebbe dovuto CP_1 conoscere, quale gestore del servizio idrico del . Controparte_2
Del resto, il danno prospettato risulta essere eziologicamente collegato alla mancata rendicontazione dei costi riferibili al COSAP, imputabile esclusivamente a , e non ad una condotta della P.A., la quale CP_1 aveva reso nota la propria volontà di procedere al recupero delle somme già nel 2019, notificando gli avvisi di liquidazione del canone dovuto per gli anni 2013, 2014 e 2015.
Né, potrebbe dirsi che sia stata indotta in errore dalla mancata risposta alle contestazioni circa CP_1
l'applicazione dell'esenzione, sollevate una volta ricevuti gli avvisi di liquidazione, considerato che dall'inerzia della P.A. non avrebbe potuto trarre alcuna conseguenza, stante l'estraneità di una richiesta di chiarimenti – inidonea, come tale, a dare avvio ad un procedimento amministrativo e a sfociare nell'adozione di un provvedimento - all'ambito applicativo del silenzio-assenso ex art. 20 l.p.a.
Dunque, non ricorrendo gli estremi di un comportamento non iure imputabile alla P.A. né di un affidamento legittimo da parte di , anche la pretesa avanzata in via subordinata deve essere respinta. CP_1
5. Conclusioni e regime delle spese.
Per le ragioni che precedono, non può trovare accoglimento né l'opposizione avanzata in via principale, né la domanda risarcitoria subordinata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 5.261,00 alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00, con applicazione dei minimi per la fase di trattazione (attesa la natura documentale della causa) e per la fase decisoria (svoltasi in forma semplificata ex art. 281-sexies c.p.c.). Il tutto oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Le spese relative al rapporto processuale tra e ovranno essere distratte in favore della CP_1 Pt_1 procuratrice di quest'ultima, dichiaratasi antistataria, ed aumentate nella misura del 15% stante il disposto dell'art. 4, co.
1-bis, D.M. 55/2014.
12
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sul procedimento di cui in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione di confermando l'atto impugnato;
Controparte_1
2. RIGETTA la pretesa risarcitoria di Controparte_1
3. CONDANNA rifondere in favore del le spese del presente Controparte_1 Controparte_2 giudizio, che si liquidano in euro 5.261,00; il tutto oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari;
4. CONDANNA rifondere in favore del difensore di e Controparte_1 Controparte_3 spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 6.050,15; il tutto oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Prato, 15/01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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