TRIB
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/12/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 225/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, composto dai signori magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Sarah Previti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 225/2025 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 27 novembre 2025, promossa da:
, nata a [...], il [...] (CF: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. M. Elisabetta Cannizzaro, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...], il [...] (CF: Controparte_1
); C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
Oggetto: divorzio - cessazione effetti civili
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.03.2025, agiva in giudizio chiedendo che fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con Controparte_1 in data 4.6.1994, nel Comune di Pompei, trascritto nel registro degli atti del Comune
[...] di Pompei, al n. 119, parte II, serie A, anno 1994, essendo decorso il termine previsto dalla legge
Pag. 1 a 5 dal momento della sottoscrizione dell'accordo di separazione ex art. 6 D.L. 132/2014, convertito in
L. 162/2014, autorizzato con decreto dal Procuratore della Repubblica di Locri, e che fosse statuito che alcun onere permanesse in suo capo sotto il profilo economico nei confronti dei figli nati dall'unione coniugale, e , e dell'ex coniuge. Controparte_2 Persona_1
All'udienza del 5.6.2025, dichiarata la contumacia di , il giudice Controparte_1 delegato procedeva all'audizione di la quale confermava quanto dedotto in ricorso. Parte_1
Rigettate le richieste istruttorie, la causa era rinviata per l'acquisizione della copia del certificato di matrimonio o dell'estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del luogo di celebrazione del matrimonio. Depositata in atti la documentazione richiesta, sottoposta al contraddittorio delle parti la questione, rilevabile d'ufficio, afferente alla carenza di legittimazione passiva del resistente circa la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, la causa era rinviata all'udienza del 27.11.2025 per la rimessione in decisione, previa assegnazione dei termini previsti ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c.. Rilevato il tardivo deposito delle note di precisazione delle conclusioni depositate da parte della ricorrente, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che il ricorso proposto dalla ricorrente meriti accoglimento nei limiti di seguito riportati.
È documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale e che è trascorso il periodo minimo previsto ex lege dal momento della sottoscrizione, avvenuta in data
15.10.2018, dell'accordo di separazione ex art. 6 D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, autorizzato con successivo decreto del Procuratore della Repubblica di Locri del 19.10.2018, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione o interruzione della separazione. Deve, pertanto, ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi sicché ricorre, nella fattispecie, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.
2 e 3, comma primo, n. 2, lett. b, L. 1° dicembre 1970, n. 898, nella formulazione attualmente vigente, per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
In merito alle ulteriori domande formulate dalla parte ricorrente, il Collegio rileva quanto segue.
In via preliminare, deve dichiararsi l'inutilizzabilità in giudizio del documento denominato
“dichiarazione Malluzzo”, prodotto dalla ricorrente in allegato alla nota depositata in data
15.09.2025, ben oltre il maturarsi delle preclusioni istruttorie imposte dagli artt. 473 bis.14 e 473 bis.17 c.p.c..
Pag. 2 a 5 Tanto premesso, occorre dare atto che, nonostante il tardivo deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, la ricorrente, nella comparsa conclusionale tempestivamente depositata, ha dichiarato di voler rinunciare al singolo capo della domanda “relativo al trattamento economico nei confronti della figlia ” e “qualora il giudice non ritenesse Controparte_2 applicabile le relative disposizioni dell'accordo di separazione, anche nei confronti del figlio
”. Persona_1
Il Collegio prende atto della rinuncia alla domanda relativa alla regolazione degli obblighi di carattere economico della madre nei confronti di e rileva, invece, quanto Controparte_2 alla posizione di , che non può dirsi intervenuta alcuna effettiva rinuncia alla Persona_1 domanda, essendo la stessa stata formulata solo in subordine dalla ricorrente, la quale si è preliminarmente rimessa alle valutazioni del Tribunale sulla fondatezza delle proprie argomentazioni.
Tenuto conto, tuttavia, del fatto che la rinuncia alla domanda relativa alla regolazione degli obblighi di carattere economico nei confronti della prole è destinata ad incidere su diritti di natura indisponibile, il Collegio reputa, in ogni caso, opportuno rilevare d'ufficio e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del resistente su tutte le domande originariamente formulate da Parte_1 volte alla declaratoria di sopravvenuta cessazione degli oneri economici gravanti in suo capo nei confronti dei figli, in applicazione del principio, più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la legittimazione concorrente del figlio maggiorenne e del genitore a resistere alla domanda di revoca del contributo di mantenimento sussiste fintanto che il figlio conviva con il genitore o comunque il genitore provveda materialmente alle sue esigenze, dovendosi invece ritenere altrimenti passivamente legittimato in via esclusiva il figlio maggiorenne
(cfr. Cass. n. 18075/13; Cass. n. 29977/20).
Nella specie, in particolare, nell'accordo di separazione, i coniugi hanno dato espressamente atto che i figli erano già maggiorenni e si sono assunti l'obbligo di corrispondere il mantenimento direttamente nei loro confronti;
in sede di ricorso introduttivo del presente giudizio e in sede di audizione innanzi al giudice delegato, la parte ricorrente ha ammesso che entrambi i figli maggiorenni sono indipendenti dal punto di vista economico e vivono non più nella casa coniugale, ma stabilmente per loro conto, con i rispettivi nuclei familiari. Ne consegue che, in applicazione dei superiori principi giurisprudenziali, la legittimazione a resistere alla domanda volta alla declaratoria di cessazione degli eventuali oneri economici gravanti in capo alla madre a beneficio dei figli non spetta in capo a . Controparte_1
Pag. 3 a 5 Le circostanze sopra rilevate - la maggiore età, l'indipendenza economica e l'autosufficienza di entrambi i figli, i quali non vivono più nella casa familiare – esonerano, invece, il Tribunale dall'adozione di qualsivoglia statuizione accessoria relativa alla prole e all'assegnazione della casa coniugale.
Alcuna domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile è stata avanzata in giudizio dalle parti sicché nulla deve essere disposto al riguardo.
Nulla deve, altresì, statuire il Tribunale in merito all'inesistenza di ulteriori oneri economici in capo a nei confronti del resistente. Parte_1
Al riguardo, il Collegio reputa opportuno precisare che, nell'accordo di separazione, entrambi i coniugi hanno dichiarato “la propria autosufficienza economica” e, pertanto, di non richiedere “la corresponsione di alcun assegno di mantenimento in proprio favore”. Gli ulteriori impegni economici assunti dalle parti nell'accordo di separazione - anche relativi all'assunzione da parte di ciascuno dei coniugi dell'onere di continuare a sopportare, in proporzione alle loro capacità, il pagamento di una quota del mutuo fondiario ventennale dagli stessi contratto – seppure aventi giustificazione nella crisi coniugale, sono estranei all'oggetto proprio della separazione (status, assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, casa coniugale), hanno natura negoziale e non sono rivedibili in sede di divorzio (cfr. Cass. n. 18843 del 2024).
La questione della persistente configurabilità di oneri economici in capo alla ricorrente nei confronti del resistente esula, allora, dall'oggetto tipico del presente giudizio di divorzio (scioglimento del vincolo, assegno divorzile, affidamento dei figli e contributo al loro mantenimento, assegnazione della casa familiare), essendo oltretutto priva di qualsivoglia connessione qualificata con esso, e non ne è conseguentemente ammesso alcun vaglio in questa sede.
Resta fermo il fatto che, non avendo rimasto contumace, Controparte_1 avanzato in questo giudizio alcuna pretesa nei confronti della ricorrente, non deve essere ivi disposto alcun ulteriore onere economico in capo a nei confronti del resistente. Parte_1
Alla luce delle superiori argomentazioni, il Tribunale ritiene di non dover adottare statuizioni ulteriori rispetto alla mera pronuncia sulla questione di stato.
Deve, quindi, essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e e dichiarata l'inammissibilità delle restanti Parte_1 Controparte_1 domande formulate in giudizio dalla ricorrente.
Pag. 4 a 5 Tenuto conto del parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente, della particolare natura del giudizio e del suo concreto esito, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, come sopra composto, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata a Parte_1
Caulonia, il 18.07.1970, e nato a [...], il [...], Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Pompei al n. 119, parte II, serie
A, anno 1994;
- nulla dispone riguardo alla prole e all'assegnazione della casa coniugale, per le ragioni di cui in motivazione;
- dichiara inammissibili le restanti domande proposte dalla ricorrente;
- ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pompei per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio tenuta in modalità telematica in data 12/12/2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Sarah Previti dott. Andrea Amadei
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Tribunale di Locri, composto dai signori magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Sarah Previti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 225/2025 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 27 novembre 2025, promossa da:
, nata a [...], il [...] (CF: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. M. Elisabetta Cannizzaro, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...], il [...] (CF: Controparte_1
); C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
Oggetto: divorzio - cessazione effetti civili
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.03.2025, agiva in giudizio chiedendo che fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con Controparte_1 in data 4.6.1994, nel Comune di Pompei, trascritto nel registro degli atti del Comune
[...] di Pompei, al n. 119, parte II, serie A, anno 1994, essendo decorso il termine previsto dalla legge
Pag. 1 a 5 dal momento della sottoscrizione dell'accordo di separazione ex art. 6 D.L. 132/2014, convertito in
L. 162/2014, autorizzato con decreto dal Procuratore della Repubblica di Locri, e che fosse statuito che alcun onere permanesse in suo capo sotto il profilo economico nei confronti dei figli nati dall'unione coniugale, e , e dell'ex coniuge. Controparte_2 Persona_1
All'udienza del 5.6.2025, dichiarata la contumacia di , il giudice Controparte_1 delegato procedeva all'audizione di la quale confermava quanto dedotto in ricorso. Parte_1
Rigettate le richieste istruttorie, la causa era rinviata per l'acquisizione della copia del certificato di matrimonio o dell'estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del luogo di celebrazione del matrimonio. Depositata in atti la documentazione richiesta, sottoposta al contraddittorio delle parti la questione, rilevabile d'ufficio, afferente alla carenza di legittimazione passiva del resistente circa la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, la causa era rinviata all'udienza del 27.11.2025 per la rimessione in decisione, previa assegnazione dei termini previsti ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c.. Rilevato il tardivo deposito delle note di precisazione delle conclusioni depositate da parte della ricorrente, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che il ricorso proposto dalla ricorrente meriti accoglimento nei limiti di seguito riportati.
È documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale e che è trascorso il periodo minimo previsto ex lege dal momento della sottoscrizione, avvenuta in data
15.10.2018, dell'accordo di separazione ex art. 6 D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, autorizzato con successivo decreto del Procuratore della Repubblica di Locri del 19.10.2018, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione o interruzione della separazione. Deve, pertanto, ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi sicché ricorre, nella fattispecie, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.
2 e 3, comma primo, n. 2, lett. b, L. 1° dicembre 1970, n. 898, nella formulazione attualmente vigente, per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
In merito alle ulteriori domande formulate dalla parte ricorrente, il Collegio rileva quanto segue.
In via preliminare, deve dichiararsi l'inutilizzabilità in giudizio del documento denominato
“dichiarazione Malluzzo”, prodotto dalla ricorrente in allegato alla nota depositata in data
15.09.2025, ben oltre il maturarsi delle preclusioni istruttorie imposte dagli artt. 473 bis.14 e 473 bis.17 c.p.c..
Pag. 2 a 5 Tanto premesso, occorre dare atto che, nonostante il tardivo deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, la ricorrente, nella comparsa conclusionale tempestivamente depositata, ha dichiarato di voler rinunciare al singolo capo della domanda “relativo al trattamento economico nei confronti della figlia ” e “qualora il giudice non ritenesse Controparte_2 applicabile le relative disposizioni dell'accordo di separazione, anche nei confronti del figlio
”. Persona_1
Il Collegio prende atto della rinuncia alla domanda relativa alla regolazione degli obblighi di carattere economico della madre nei confronti di e rileva, invece, quanto Controparte_2 alla posizione di , che non può dirsi intervenuta alcuna effettiva rinuncia alla Persona_1 domanda, essendo la stessa stata formulata solo in subordine dalla ricorrente, la quale si è preliminarmente rimessa alle valutazioni del Tribunale sulla fondatezza delle proprie argomentazioni.
Tenuto conto, tuttavia, del fatto che la rinuncia alla domanda relativa alla regolazione degli obblighi di carattere economico nei confronti della prole è destinata ad incidere su diritti di natura indisponibile, il Collegio reputa, in ogni caso, opportuno rilevare d'ufficio e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del resistente su tutte le domande originariamente formulate da Parte_1 volte alla declaratoria di sopravvenuta cessazione degli oneri economici gravanti in suo capo nei confronti dei figli, in applicazione del principio, più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la legittimazione concorrente del figlio maggiorenne e del genitore a resistere alla domanda di revoca del contributo di mantenimento sussiste fintanto che il figlio conviva con il genitore o comunque il genitore provveda materialmente alle sue esigenze, dovendosi invece ritenere altrimenti passivamente legittimato in via esclusiva il figlio maggiorenne
(cfr. Cass. n. 18075/13; Cass. n. 29977/20).
Nella specie, in particolare, nell'accordo di separazione, i coniugi hanno dato espressamente atto che i figli erano già maggiorenni e si sono assunti l'obbligo di corrispondere il mantenimento direttamente nei loro confronti;
in sede di ricorso introduttivo del presente giudizio e in sede di audizione innanzi al giudice delegato, la parte ricorrente ha ammesso che entrambi i figli maggiorenni sono indipendenti dal punto di vista economico e vivono non più nella casa coniugale, ma stabilmente per loro conto, con i rispettivi nuclei familiari. Ne consegue che, in applicazione dei superiori principi giurisprudenziali, la legittimazione a resistere alla domanda volta alla declaratoria di cessazione degli eventuali oneri economici gravanti in capo alla madre a beneficio dei figli non spetta in capo a . Controparte_1
Pag. 3 a 5 Le circostanze sopra rilevate - la maggiore età, l'indipendenza economica e l'autosufficienza di entrambi i figli, i quali non vivono più nella casa familiare – esonerano, invece, il Tribunale dall'adozione di qualsivoglia statuizione accessoria relativa alla prole e all'assegnazione della casa coniugale.
Alcuna domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile è stata avanzata in giudizio dalle parti sicché nulla deve essere disposto al riguardo.
Nulla deve, altresì, statuire il Tribunale in merito all'inesistenza di ulteriori oneri economici in capo a nei confronti del resistente. Parte_1
Al riguardo, il Collegio reputa opportuno precisare che, nell'accordo di separazione, entrambi i coniugi hanno dichiarato “la propria autosufficienza economica” e, pertanto, di non richiedere “la corresponsione di alcun assegno di mantenimento in proprio favore”. Gli ulteriori impegni economici assunti dalle parti nell'accordo di separazione - anche relativi all'assunzione da parte di ciascuno dei coniugi dell'onere di continuare a sopportare, in proporzione alle loro capacità, il pagamento di una quota del mutuo fondiario ventennale dagli stessi contratto – seppure aventi giustificazione nella crisi coniugale, sono estranei all'oggetto proprio della separazione (status, assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli, casa coniugale), hanno natura negoziale e non sono rivedibili in sede di divorzio (cfr. Cass. n. 18843 del 2024).
La questione della persistente configurabilità di oneri economici in capo alla ricorrente nei confronti del resistente esula, allora, dall'oggetto tipico del presente giudizio di divorzio (scioglimento del vincolo, assegno divorzile, affidamento dei figli e contributo al loro mantenimento, assegnazione della casa familiare), essendo oltretutto priva di qualsivoglia connessione qualificata con esso, e non ne è conseguentemente ammesso alcun vaglio in questa sede.
Resta fermo il fatto che, non avendo rimasto contumace, Controparte_1 avanzato in questo giudizio alcuna pretesa nei confronti della ricorrente, non deve essere ivi disposto alcun ulteriore onere economico in capo a nei confronti del resistente. Parte_1
Alla luce delle superiori argomentazioni, il Tribunale ritiene di non dover adottare statuizioni ulteriori rispetto alla mera pronuncia sulla questione di stato.
Deve, quindi, essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e e dichiarata l'inammissibilità delle restanti Parte_1 Controparte_1 domande formulate in giudizio dalla ricorrente.
Pag. 4 a 5 Tenuto conto del parziale accoglimento delle domande di parte ricorrente, della particolare natura del giudizio e del suo concreto esito, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, come sopra composto, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata a Parte_1
Caulonia, il 18.07.1970, e nato a [...], il [...], Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Pompei al n. 119, parte II, serie
A, anno 1994;
- nulla dispone riguardo alla prole e all'assegnazione della casa coniugale, per le ragioni di cui in motivazione;
- dichiara inammissibili le restanti domande proposte dalla ricorrente;
- ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pompei per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio tenuta in modalità telematica in data 12/12/2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Sarah Previti dott. Andrea Amadei
Pag. 5 a 5