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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/12/2025, n. 6817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6817 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 1499 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra in Montesarchio denominato " (c.f. Parte_1 Parte_2
), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Francesco Ceglia, giusta procura in atti,
Appellante
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Giordano, giusta procura in atti,
[...]
Appellati e appellanti incidentali
FATTI DI CAUSA
1. e impugnavano la delibera adottata dal Controparte_1 Controparte_2
in data 31.3.2017, al fine di sentirne dichiarare Parte_1
l'annullamento limitatamente alla decisione di nomina dell'amministratore ed alla approvazione del piano di riparto per i lavori urgenti, finalizzati alla rimozione delle infiltrazioni presenti nel fabbricato condominiale (punti 2 e 5). In particolare, e con precipuo riguardo alla decisione assembleare vertente sulla nomina dell'amministratore, gli attori deducevano che la delibera impugnata non avesse rispettato le maggioranze previste dalla legge, in quanto la nomina in questione sarebbe avvenuta senza il voto della maggioranza degli intervenuti che rappresentassero almeno la metà del valore dell'edificio.
Con riferimento alla doglianza relativa all'asserito errato calcolo in punto di riparto di spese necessarie per i lavori straordinari da effettuarsi, affermavano, invece, che il Parte_1 convenuto non avrebbe tenuto conto del fatto che le terrazze sulle quali si sarebbe dovuto procedere ai lavori di impermeabilizzazione, per la loro peculiare struttura, sarebbero, in parte, di proprietà esclusiva dei singoli condomini e, in parte, fungendo da copertura dell'immobile sottostante, rientrerebbero nell'ambito applicativo dell'art. 1126 c.c.
Aggiungevano, inoltre, che il piano di riparto contestato avrebbe computato anche i lavori di rifacimento della pavimentazione della terrazza della mansarda (A10) di proprietà Pt_3 pur se originariamente sprovvista di mattonelle e battiscopa. Quindi, asserivano che la
[...] eventuale posa in opera della pavimentazione del terrazzo di proprietà sarebbe Parte_3 dovuta ricadere in capo ai proprietari esclusivi anziché essere conteggiata nel riparto spese ai sensi dell'art.1126 c.c. Si sarebbe trattato di una richiesta di somme non dovute da parte del . Parte_1
2.Si costituiva il condominio di 19/21 in Montesarchio, denominato Parte_1 Pt_2
, contestando quanto asserito dagli attori e chiedendo il rigetto della domanda
[...] azionata;
con vittoria di spese.
In particolare, con riferimento alla censura diretta a colpire la parte della delibera condominiale relativa alla nomina dell'amministratore, il convenuto evidenziava che con successiva delibera adottata alla seduta del 16.6.2017, l'assemblea procedeva alla conferma del precedente amministratore, realizzando così la ratifica della delibera impugnata sul punto.
Rispetto a tale motivo di annullamento, quindi, il convenuto chiedeva che venisse dichiarata dal giudice la cessata materia del contendere.
Quanto alla doglianza inerente al piano di riparto, il affermava, Controparte_3 in primo luogo, che le terrazze del fabbricato in questione, anche se sporgenti per una parte rispetto all'appartamento sottostante, fungevano da copertura per la loro interezza, non fuoriuscendo dal perimetro del fabbricato. Infine, con specifico riferimento alla terrazza appartenente alla proprietà Parte_3
(immobile A10), il convenuto deduceva che il pavimento sarebbe stato demolito dalla precedente amministrazione, ma che non si sarebbe poi provveduto alla ultimazione dei lavori di posa in opera delle mattonelle.
Del resto, il convenuto deduceva che nella ripartizione delle spese relative ai Parte_1 lavori, si era fatta mera applicazione delle tabelle condominiali contrattuali esistenti.
3.Precisate le domande e formulate le richieste istruttorie, il giudice di primo grado nominava consulente tecnico di ufficio il geom. . Persona_1
Il giudice di primo grado, accertato che i balconi aggettanti rientravano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono e ritenuto che alcuni dei balconi dell'edificio sarebbero stati da considerarsi aggettanti, conferiva incarico al Parte_2
c.t.u. al fine di addivenire ad un diverso riparto delle spese occorrenti per i lavori urgenti di impermeabilizzazione.
Il c.t.u. portava a termine l'incarico sulla scorta delle produzioni e della documentazione in possesso, dopo aver effettuato rilievo di dettaglio dei lastrici solari e dei balconi aggettanti di ogni appartamento e determinava i nuovi mq oggetto delle spese da ripartire tra i condomini.
Provvedeva, altresì, a rispondere alle osservazioni effettuate dai consulenti di parte e redigeva chiarimenti alla consulenza su invito del giudice, come da verbale di udienza del
8.2.2021.
4.Terminata la fase istruttoria, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, il Tribunale di Benevento pronunciava sentenza n. 450, pubblicata il 28.02.2022, con cui veniva dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla questione avente ad oggetto la nomina dell'amministratore e accolta, invece, la richiesta di annullamento della delibera del 31.3.2017 adottata dal , sulla scorta degli accertati Controparte_3 errori nel riparto delle spese relative ai lavori di impermeabilizzazione sulla scorta di quanto esaminato dal consulente tecnico di ufficio e confluito nell'elaborato peritale definitivo del
31.5.2021.
Invero, per quel che concerne la nomina dell'amministratore, il giudice di primo grado dava atto che, effettivamente, con successiva delibera assembleare assunta con le maggioranze richieste dall'art. 1136 c.c., il aveva provveduto alla Parte_1 ratifica della precedente delibera (quella impugnata) e per tale motivo, “si impone su tale capo della domanda una pronuncia di declaratoria di cessazione della materia del contendere”.
In ordine all'impugnazione dell'altro punto della delibera condominiale, ossia quello afferente al riparto spese dei lavori di impermeabilizzazione, nel richiamare quanto accertato dal c.t.u., il giudice di primo grado, invece, statuiva che “la delibera deve, pertanto, quanto all'approvazione del piano di riparto, essere annullata, dovendosi procedere al riparto delle spese tra i condomini secondo lo schema di cui alla CTU del 30.05.2021”.
5.Avverso la riferita sentenza resa dal Tribunale di Benevento, il
[...]
ha proposto appello. Parte_4
Con il primo motivo di appello, il insiste nell'affermare Parte_1 un'erronea qualificazione dei terrazzi costituenti il fabbricato . Si tratterebbe, CP_4 invero, di terrazzi di copertura e non di balconi aggettanti, posto che terminerebbero nel punto in cui termina il perimetro del fabbricato.
Con il secondo motivo di appello deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, richiamando la c.t.u., dispone lo scorporo, dalla somma richiesta per i lavori da effettuare, dell'importo occorrente alla installazione della pavimentazione del terrazzo dell'appartamento A10, di proprietà Parte_3
In terzo luogo, l'appellante afferma che i condomini, qualora avessero inteso – come hanno fatto con l'atto di citazione – mettere in discussione il riparto delle spese così come approvato dall'assemblea condominiale, a cui pur hanno preso parte, avrebbero dovuto impugnare il regolamento condominiale contrattuale e il computo metrico. Il riparto delle spese, infatti, sarebbe stato effettuato attraverso una mera applicazione matematica di quanto disposto dalle tabelle millesimali e dal regolamento condominiale. Sicché, la contestazione del riparto delle spese avrebbe dovuto involgere necessariamente i predetti atti.
Infine, il quarto motivo di appello è diretto a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto – richiamando la c.t.u. – che le spese ricadenti in capo ai condomini CP_1
e ammonterebbero a soli euro 983,86, come da ricalcolo effettuato in risposta ai CP_2 quesiti posti al consulente di ufficio così formulati: a. “…..determini, inoltre la quota dei lavori
a carico dei proprietari esclusivi dei lastrici solari che fungono da copertura della verticale di cui fa parte l'appartamento degli attori, tale quota incide in ragione di un terzo a carico del proprietario esclusivo e di restanti due terzi, invece, sono a carico dei proprietari degli altri immobili facenti parte della verticale.” b. “….perché mai è stata prevista e ripartita tra i condomini la spesa di circa 5000,00 euro per la posa in opera della pavimentazione al lastrico solare dell'unità immobiliare A/10(mansarda) che ne era sprovvista? Per cui, si chiede lo stralcio della relativa spesa dal computo metrico lavori…”. c. “Determinare la quota di lavori a carico del proprietario delle unità immobiliari F3b ed F4b che, pur essendo destinatarie dei lavori, non concorrono, invece alla relativa spesa.”
Invero, l'appellante rileva che la domanda inizialmente proposta dai condomini aveva ad oggetto la richiesta di annullamento della delibera del 31.03.2017 e solo con la comparsa conclusionale, invece, veniva richiesto da parte attrice di dichiarare “dovuta al , Parte_1 dagli attori, la minor somma di euro 983,86".
6.Si costituiscono i condomini e , contestando tutto Controparte_1 Controparte_2 quanto asserito da controparte ed insistendo nel rigetto dell'appello proposto dal
. Parte_1
Chiedono, inoltre, che venga integrato il capo della sentenza di primo grado nella misura in cui il giudice di prime cure, nel liquidare le spese processuali, non avrebbe tenuto conto degli esborsi dovuti per il pagamento del contributo unificato, della marca da bollo e della notificazione dell'atto di citazione per un ammontare pari ad euro 276,50.
Pertanto, domandano che alla quantificazione dei compensi come effettuata dalla sentenza del Tribunale di Benevento 450/2022 sia aggiunta anche la liquidazione delle spese vive effettuate e documentate per un importo di euro euro 276,50 (somma di quanto versato per il pagamento del contributo unificato euro 237,00, per bollo € 27,00, per notifica dell'atto di citazione euro 12,50).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appello è parzialmente fondato per quanto verrà esposto e, pertanto, la sentenza impugnata andrà riformata nei termini che seguono.
2.Con riferimento al primo motivo di appello, con cui il Parte_1 afferma che la sentenza impugnata ha erroneamente qualificato parte delle terrazze condominiali come dei normali balconi aggettanti e sulla scorta di tale erronea percezione fattuale avrebbe nominato un consulente di ufficio, conferendogli l'incarico di provvedere ad un ricalcolo delle superfici da prendere in considerazione ai fini di un giusto riparto delle spese per i lavori da eseguirsi al fabbricato . CP_4 La motivazione sottesa a quanto asserito dall'appellante sarebbe da rinvenirsi nella circostanza per la quale “le terrazze proprio perché non allineate al perimetro della base del fabbricato in quanto sfalsate ("a scala") e rientranti per tutti i piani superiori, anche se sporgenti per una parte rispetto agli appartamenti sottostanti, fungono da copertura per la loro interezza non fuoriuscendo dal perimetro stesso dell'immobile posto al di sotto”.
Dunque, al fine di giungere ad un corretto riparto delle spese dei lavori condominiali oggetto di controversia, occorre distinguere quando si versi in ipotesi di terrazze a livello – equiparabili al lastrico solare non transitabile che funge da tetto degli edifici – e quando in casi di balconi aggettanti, per così procedere alla corretta ripartizione delle spese occorrenti per i lavori da eseguirsi.
A tale scopo occorre verificare se le terrazze in discorso siano sostanzialmente assimilabili ad un lastrico solare per via della loro funzione di copertura rispetto a spazi chiusi sottostanti o se in realtà – mancando tale funzione di copertura di spazi chiusi – siano assimilabili a dei balconi aggettanti, ossia costituiscano un mero prolungamento dell'unità immobiliare e, pertanto, siano di proprietà esclusiva (v. Cass. 14576/2004)
A tal proposito, ed in ossequio a quanto previsto dalle norme in materia, in particolar modo dagli artt. 1125 e 1126 c.c., costituisce principio pacifico (v. ex multis, Cass. SS.UU.3672/97) che in tema di condomini di edifici la terrazza a livello assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti, con la conseguenza che tutti i condomini cui la terrazza funge da copertura, in concorso con l'eventuale proprietario superficiario o titolare del diritto di uso esclusivo, sono tenuti alla manutenzione della già menzionata terrazza.
Qualora la terrazza non abbia l'esclusiva funzione di fornire maggiore comodità al proprietario dell'appartamento cui pertiene, ma si integri con la struttura dell'edificio, fungendo da copertura necessaria a favore di una porzione di esso, può affermarsi che il terrazzo, come il lastrico, rappresenta una struttura di copertura sommitale alternativa al tetto.
Nemmeno può essere definito lastrico solare una struttura aggettante ed aperta che assolva, al più, la funzione di copertura dagli agenti atmosferici in favore di una struttura altrettanto aperta ed aggettante;
pertanto non può essere considerata terrazza a livello quella che copre la terrazza sottostante e non funge da tetto di uno spazio chiuso posto al piano inferiore.
Ciò posto, nel caso di specie, se per parte delle terrazze è innegabile la funzione di copertura di uno spazio chiuso, per la restante parte – quella sporgente – deve necessariamente parlarsi di balconi aggettanti. Le terrazze in questione, invero, non sono allineate, bensì sporgenti per una parte rispetto all'appartamento inferiore.
Nonostante tale pacifica circostanza, l'appellante assume che una tale conformazione strutturale non sarebbe in ogni caso idonea a classificare come balconi aggettanti la parte di terrazza sporgente rispetto all'appartamento sottostante e ciò in quanto le terrazze in questione non fuoriescono dal perimetro dell'immobile posto al piano inferiore.
Quindi, in ragione della tesi sostenuta dal fin dal primo Parte_1 grado di giudizio, la circostanza per la quale ciascuna terrazza corrisponderebbe comunque al perimetro dell'immobile sito ai rispettivi piani inferiori dovrebbe escludersi l'esistenza di balconi aggettanti.
Tuttavia, data l'acclarata – dalla visione dei documenti in atti – sussistenza di terrazze condominiali in parte strutturalmente classificabili come balconi aggettanti, la censura svolta dal con il primo motivo di appello è Parte_4 infondata.
3.Il secondo motivo di appello è volto a contestare l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto condivisibile scorporare dal riparto dei costi tra i condomini quelli attinenti alla posa in opera della pavimentazione della terrazza dell'appartamento mansarda identificata come immobile A10, in ragione della asserita originaria inesistenza della detta pavimentazione da parte dei condomini e CP_1
. CP_2
Invero, dai rilievi fotografici depositati nel corso del giudizio e dalla lettura del computo metrico si evince che la terrazza relativa all'appartamento mansardato identificato A10 risulta, allo stato, effettivamente, sfornita di pavimentazione, tant'è che, appunto, nel computo metrico non sono inseriti i lavori di rimozione delle mattonelle della terrazza in discorso.
Tanto è, altresì, suffragato dalla perizia depositata dai condomini e e CP_1 CP_2 redatta dal geom. el 2009, da cui risulta che “la pavimentazione del terrazzo è CP_5 inesistente, vi è solo uno strato di impermeabilizzazione con guaina bituminosa”.
Tuttavia, dall'esame degli atti depositati in giudizio si ricava che l'attuale assenza della pavimentazione deriva da precedenti lavori di impermeabilizzazione disposti nel marzo del
2009 dalla amministrazione condominiale a seguito di approvazione di apposita delibera.
Quanto afferma in proposito l'appellante appare, quindi, corretto. Come dedotto dal , la pavimentazione sarebbe stata divelta allorquando si Parte_1 resero necessari dei lavori di impermeabilizzazione alle terrazze dei piani 3 e CP_6
4 per rimuovere le cause delle infiltrazioni che si erano manifestate negli appartamenti sottostanti.
La circostanza emerge anche dalla lettera inviata dal proprietario dell'appartamento A10
(raccomandata del 18 giugno 2009) e depositata agli atti dal , ove Controparte_3 viene confermato che in virtù di delibera assembleare erano stati disposti dei lavori urgenti di impermeabilizzazione delle terrazze dei piani 3 e 4, ma che tali lavori, avviati nel marzo del 2009, erano poi stati ingiustificatamente interrotti senza provvedere alla posa in opera delle mattonelle divelte.
Ne deriva che sebbene per costante giurisprudenza, di norma, “sono a carico del proprietario/utente esclusivo i costi di pavimentazione del lastrico solare, del parapetto e dell'eventuale soletta in aggetto, che rappresentano parti avulse dalla funzione di copertura, in quanto attinenti alla praticabilità della terrazza potendo essere parificati a cornicioni o balconi” (v. Cass. 4183/2017; 15389/2000), è altrettanto vero che nel caso di specie, la rimozione della pavimentazione della terrazza di proprietà immobile Parte_3 mansardato A10, è stata deliberata dal per effettuare i Parte_1 Parte_1 lavori di manutenzione – poi interrotti senza essere portati a termine – atti ad eliminare le pregresse infiltrazioni che avevano investito gli ultimi due piani del fabbricato di
[...]
, e pertanto, i costi relativi alla posa in opera della pavimentazione in Parte_1 discorso va ripartita in capo ai condomini, secondo le ordinarie regole di distribuzione degli stessi.
4.Venendo all'esame del terzo motivo di gravame, l'appellante deduce che esistendo un computo metrico regolarmente approvato da tutti i condomini ed un valido regolamento condominiale contrattuale, ritualmente prodotto in giudizio e richiamato nei titoli di acquisto dei singoli proprietari degli appartamenti siti nel fabbricato, i condomini e CP_1 CP_2 avrebbero dovuto impugnare il regolamento condominiale ove avessero avuto intenzione, com'è accaduto nel caso concreto, di contestare il riparto attuato dal Condominio, posto che quest'ultimo ha fatto mera applicazione del richiamato regolamento e delle connesse tabelle millesimali.
Tale motivo è infondato.
In primo luogo, non corrisponde al vero l'assunto secondo cui gli odierni appellati hanno approvato sic et simpliciter il riparto delle spese occorrenti per i lavori di impermeabilizzazione di cui al computo metrico stilato, posto che, come si legge nel verbale della seduta del 31.3.2017, gli appellati hanno espressamente contestato quanto illustrato in assemblea, in particolare affermando che “la pavimentazione con relativo massetto essendo di proprietà esclusiva con relativo diritto al calpestio non rientri nel riparto dei due terzi dei lavori condominiali da farsi come da piano di riparto, in più trattasi di terrazze a livello con parziale copertura come lastrico e parte dei casi sono balcone aggettante”.
In secondo luogo, appare priva di pregio l'osservazione secondo la quale sarebbe stato necessario provvedere all'impugnazione del regolamento condominiale poiché pacificamente i condomini non hanno messo in discussione né le tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale, né tantomeno la necessità di effettuare i lavori straordinari di impermeabilizzazione come definiti con il computo metrico.
La loro specifica contestazione, per come formulata nel giudizio innanzi al Tribunale, concerne il punto 5 della delibera impugnata esclusivamente nella parte in cui ha ritenuto di includere nel calcolo di riparto delle spese ricadenti in capo ai condomini, le superfici corrispondenti alle porzioni di terrazze da considerarsi alla stregua di balconi aggettanti e la posa in opera delle mattonelle sul terrazzo della mansarda identificata come unità immobiliare A10.
5.Quanto all'ultima doglianza mossa alla sentenza n. 450/2022 del Tribunale di Benevento, essa è fondata e pertanto, merita accoglimento.
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe travalicato, nel pronunciarsi, i confini di quanto richiesto dai condomini e ossia l'annullamento della delibera CP_1 CP_2 condominiale del 31.3.2017 limitatamente ai punti 2 e 5 della medesima. Senza richiedere altro.
Ciononostante, il giudice di prime cure ha statuito che: “la delibera deve, pertanto, quanto all'approvazione del piano di riparto, essere annullata, dovendosi procedere al riparto delle spese tra i condomini secondo lo schema di cui alla CTU del 30.05.2021”.
In ragione della suddetta motivazione, nel dispositivo della sentenza qui impugnata è stata stabilito che “il riparto delle spese avvenga nei termini indicati dal CTU nella perizia integrativa del 30.05.2021".
Nella perizia richiamata viene stabilito che la somma dovuta dai condomini e CP_1
ammonta all'importo ricalcolato a seguito della risposta ai quesiti formulati dal CP_2 giudice. Premesso che il controllo del giudice sulle delibere delle assemblee condominiali è limitato al riscontro della legittimità, in base alle norme di legge o del regolamento condominiale e non può mai sostanziarsi in una valutazione del merito o nella verifica delle modalità di esercizio del potere discrezionale spettante all'assemblea, tale controllo, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. non può mai esulare da quanto richiesto dalle parti nel rispetto delle decadenze previste dalla legge.
Nel caso concreto, i condomini e con l'atto introduttivo del giudizio di CP_1 CP_2 primo grado e con le memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. hanno richiesto all'adita autorità giudiziaria di provvedere all'annullamento della delibera condominiale adottata in data 31.3.2017 e relativamente ai due profili della nomina dell'amministratore e dell'errato calcolo di riparto delle spese concernenti i lavori di impermeabilizzazione.
Soltanto con la comparsa conclusionale, ampliando la domanda inizialmente formulata, hanno chiesto, altresì, che fosse dichiarata dovuta al condominio la minor somma di euro
983,86 come risultata dal conteggio svolto in sede di perizia.
Il Tribunale di Benevento, quindi, avrebbe dovuto pronunciarsi esclusivamente sulla domanda di annullamento sottesa all'impugnativa della delibera condominiale, lasciando alla assemblea condominiale la determinazione del nuovo riparto delle spese.
Dunque, la specifica doglianza sollevata dal appellante ed integrante il quarto Parte_1 motivo di gravame, per quanto sopra esposto, appare condivisibile.
6.Allora, fermo quanto accertato dalla sentenza resa dal Tribunale di Benevento 450 pubblicata il 28.02.2022 con riferimento alla dichiarazione di cessata materia del contendere
– rispetto alla quale non è stata sollevata impugnazione –, questa Corte ritiene che la delibera impugnata sia illegittima relativamente al punto 5 della medesima e soltanto con riferimento alla inclusione – per tutto quanto sopra esposto – nel riparto delle spese relative ai lavori urgenti di impermeabilizzazione delle superfici dei balconi aggettanti, in ragione della proprietà esclusiva di dette porzioni di terrazze.
Conseguentemente, il nuovo riparto delle spese relative ai lavori in discorso dovrà essere adottato dalla assemblea condominiale, rientrando nelle sue competenze, e non essendo stata proposta una tempestiva domanda in tal senso.
7.Ciò esposto con riferimento al merito dell'appello proposto, va, altresì, esaminata l'istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 450/2022 resa dal Tribunale di Benevento formulata dagli appellati e . CP_1 CP_2 Nello specifico, l'istanza ha ad oggetto la lamentata inclusione degli esborsi effettuati a titolo di contributo unificato, marca da bollo e spese di notifica per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado per un ammontare pari ad euro 276,50.
Preliminarmente, va rilevato che, nella specie, non si tratta di istanza di correzione di errore materiale, ma di impugnazione incidentale.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la procedura di correzione di errore materiale non è esperibile nel caso in cui si deduca una erronea liquidazione forfettaria di spese borsuali asseritamente documentate, esulando tale ipotesi dall'ambito di intervento
"integrativo" consentito a norma degli artt. 287 e ss. c.p.c.” (v. Cass. 19718/2025).
Nella specie, gli appellati lamentano proprio che. nonostante essi abbiano documentato in primo grado gli esborsi sostenuti, il tribunale abbia omesso di liquidare tali somme a titolo di spese.
Dagli atti del giudizio emerge che i costi richiamati dagli appellati sono stati effettivamente esborsati, ma non ricompresi nella liquidazione delle spese effettuata dal giudice di primo grado che così dispone “condanna […] al pagamento in favore degli attori delle spese di lite, liquidate in € 3430,57 per esborsi, comprensivi di ½ delle spese di CTU, € 2500,00 per onorario, oltre il rimborso spese 2 forfettarie, iva e c.p.a. come per legge con attribuzione all'avv. Giorgio Giordano dichiaratosi antistatario”.
Questa Corte accoglie l'impugnazione incidentale;
pertanto, nella liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, da effettuarsi in ragione della parziale riforma della sentenza impugnata, terrà conto degli esborsi richiesti e documentati da e Controparte_1
. Controparte_2
8.Questa Corte deve provvedere alla liquidazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 c.p.c.). Inoltre, com'è noto, per la riferita regolazione deve farsi applicazione di un criterio unitario, che tenga conto dell'esito complessivo della controversia e del principio della soccombenza.
9.Posto che la sentenza n.450/2022 del Tribunale di Benevento è corretta nella parte in cui ha ritenuto di accogliere la domanda di annullamento della delibera del 31.3.2017, ma va riformato il capo della stessa nella parte in cui “dispone che il riparto delle spese avvenga nei termini indicati dal CTU nella perizia integrativa del 30.05.2021", in ragione dell' accoglimento del secondo e del quarto motivo di appello promosso dal , questa Parte_1
Corte ritiene opportuno disporre la compensazione delle spese processuali, del primo e del secondo grado di giudizio, nella misura di ¼, mentre i restanti ¾ saranno addebitate all'appellante secondo quanto di seguito esposto.
10.Ai fini della quantificazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio verrà fatta applicazione dei c.d. parametri, dettati dal d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
11.Il valore della controversia viene determinato tenendo conto del valore della delibera impugnata ed è, quindi, pari alla somma occorrente per l'attuazione dei lavori straordinari come calcolata dall'assemblea condominiale. Tale somma ammonta ad euro 173.059,37 e, pertanto, lo scaglione di riferimento è quello compreso tra euro 52.000,00 ed euro
260.000,00.
12.Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi.
Pertanto, va liquidata, per il primo grado innanzi al Tribunale, la somma di euro 10.784,25 – già corrispondente ai ¾ di quanto sarebbe integralmente dovuto in applicazione del menzionato d.m. – a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, iva e cpa. Va liquidata anche la somma di euro 276,50, a titolo di esborsi documentati.
13.Quanto al giudizio di appello, si precisa che non va liquidato il compenso per la fase istruttoria/di trattazione poiché con la recente pronuncia n. 25664/2025, la Corte di
Cassazione ha statuito che “in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m.
n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una
o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata
l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività,
e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali”. Posto che, quindi, per il presente giudizio non è stata svolta attività istruttoria, relativamente alla determinazione delle spese processuali del secondo grado, si liquida la somma di euro
7.493,25 – anche in questo caso già decurtata della somma di ¼ dichiarata compensata –, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% iva e cpa.
14.Le spese di entrambi i gradi di giudizio, quantificate secondo i criteri già menzionati, vanno attribuite al procuratore degli appellati, per dichiarato anticipo.
15.Le spese di ctu devono rimanere, in via definitiva, a carico del . Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto dal Parte_4
riforma, in parte, la sentenza del Tribunale di Benevento n. 450, pubblicata
[...] il 28.2.2022 e, per l'effetto: dichiara illegittima ed annulla la delibera adottata in data 31.3.2017 1) nella parte in cui ha deliberato il riparto delle spese condominiali, inserendo anche le superfici relative alle porzioni delle terrazze da considerarsi aggettanti e pertanto di proprietà esclusiva dei proprietari degli immobili dei quali costituiscono prolungamento e 2) nella parte in cui sostituisce il riparto delle spese oggetto della delibera condominiale annullata con quello effettuato dal c.t.u. a seguito della disposta perizia;
b) accoglie l'appello incidentale proposto dagli appellati e Controparte_1 CP_2
, riforma la sentenza del Tribunale di Benevento n. 450, pubblicata il 28.2.2022,
[...] nella parte cui non ha liquidato a e la somma di euro Controparte_1 Controparte_2
276,50 a titolo di esborsi;
b) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di ¼ e pone i restanti ¾ a carico del , liquidandole, per il primo Parte_4 grado, in complessivi euro 10.784,25 per onorari ed esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, ed euro 276,50 a titolo di esborsi, con attribuzione al procuratore antistatario;
per il secondo grado, in euro 7.493,25, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al procuratore antistatario;
c) pone le spese di CTU definitivamente a carico del . Parte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 1499 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra in Montesarchio denominato " (c.f. Parte_1 Parte_2
), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Francesco Ceglia, giusta procura in atti,
Appellante
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Giordano, giusta procura in atti,
[...]
Appellati e appellanti incidentali
FATTI DI CAUSA
1. e impugnavano la delibera adottata dal Controparte_1 Controparte_2
in data 31.3.2017, al fine di sentirne dichiarare Parte_1
l'annullamento limitatamente alla decisione di nomina dell'amministratore ed alla approvazione del piano di riparto per i lavori urgenti, finalizzati alla rimozione delle infiltrazioni presenti nel fabbricato condominiale (punti 2 e 5). In particolare, e con precipuo riguardo alla decisione assembleare vertente sulla nomina dell'amministratore, gli attori deducevano che la delibera impugnata non avesse rispettato le maggioranze previste dalla legge, in quanto la nomina in questione sarebbe avvenuta senza il voto della maggioranza degli intervenuti che rappresentassero almeno la metà del valore dell'edificio.
Con riferimento alla doglianza relativa all'asserito errato calcolo in punto di riparto di spese necessarie per i lavori straordinari da effettuarsi, affermavano, invece, che il Parte_1 convenuto non avrebbe tenuto conto del fatto che le terrazze sulle quali si sarebbe dovuto procedere ai lavori di impermeabilizzazione, per la loro peculiare struttura, sarebbero, in parte, di proprietà esclusiva dei singoli condomini e, in parte, fungendo da copertura dell'immobile sottostante, rientrerebbero nell'ambito applicativo dell'art. 1126 c.c.
Aggiungevano, inoltre, che il piano di riparto contestato avrebbe computato anche i lavori di rifacimento della pavimentazione della terrazza della mansarda (A10) di proprietà Pt_3 pur se originariamente sprovvista di mattonelle e battiscopa. Quindi, asserivano che la
[...] eventuale posa in opera della pavimentazione del terrazzo di proprietà sarebbe Parte_3 dovuta ricadere in capo ai proprietari esclusivi anziché essere conteggiata nel riparto spese ai sensi dell'art.1126 c.c. Si sarebbe trattato di una richiesta di somme non dovute da parte del . Parte_1
2.Si costituiva il condominio di 19/21 in Montesarchio, denominato Parte_1 Pt_2
, contestando quanto asserito dagli attori e chiedendo il rigetto della domanda
[...] azionata;
con vittoria di spese.
In particolare, con riferimento alla censura diretta a colpire la parte della delibera condominiale relativa alla nomina dell'amministratore, il convenuto evidenziava che con successiva delibera adottata alla seduta del 16.6.2017, l'assemblea procedeva alla conferma del precedente amministratore, realizzando così la ratifica della delibera impugnata sul punto.
Rispetto a tale motivo di annullamento, quindi, il convenuto chiedeva che venisse dichiarata dal giudice la cessata materia del contendere.
Quanto alla doglianza inerente al piano di riparto, il affermava, Controparte_3 in primo luogo, che le terrazze del fabbricato in questione, anche se sporgenti per una parte rispetto all'appartamento sottostante, fungevano da copertura per la loro interezza, non fuoriuscendo dal perimetro del fabbricato. Infine, con specifico riferimento alla terrazza appartenente alla proprietà Parte_3
(immobile A10), il convenuto deduceva che il pavimento sarebbe stato demolito dalla precedente amministrazione, ma che non si sarebbe poi provveduto alla ultimazione dei lavori di posa in opera delle mattonelle.
Del resto, il convenuto deduceva che nella ripartizione delle spese relative ai Parte_1 lavori, si era fatta mera applicazione delle tabelle condominiali contrattuali esistenti.
3.Precisate le domande e formulate le richieste istruttorie, il giudice di primo grado nominava consulente tecnico di ufficio il geom. . Persona_1
Il giudice di primo grado, accertato che i balconi aggettanti rientravano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono e ritenuto che alcuni dei balconi dell'edificio sarebbero stati da considerarsi aggettanti, conferiva incarico al Parte_2
c.t.u. al fine di addivenire ad un diverso riparto delle spese occorrenti per i lavori urgenti di impermeabilizzazione.
Il c.t.u. portava a termine l'incarico sulla scorta delle produzioni e della documentazione in possesso, dopo aver effettuato rilievo di dettaglio dei lastrici solari e dei balconi aggettanti di ogni appartamento e determinava i nuovi mq oggetto delle spese da ripartire tra i condomini.
Provvedeva, altresì, a rispondere alle osservazioni effettuate dai consulenti di parte e redigeva chiarimenti alla consulenza su invito del giudice, come da verbale di udienza del
8.2.2021.
4.Terminata la fase istruttoria, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, il Tribunale di Benevento pronunciava sentenza n. 450, pubblicata il 28.02.2022, con cui veniva dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla questione avente ad oggetto la nomina dell'amministratore e accolta, invece, la richiesta di annullamento della delibera del 31.3.2017 adottata dal , sulla scorta degli accertati Controparte_3 errori nel riparto delle spese relative ai lavori di impermeabilizzazione sulla scorta di quanto esaminato dal consulente tecnico di ufficio e confluito nell'elaborato peritale definitivo del
31.5.2021.
Invero, per quel che concerne la nomina dell'amministratore, il giudice di primo grado dava atto che, effettivamente, con successiva delibera assembleare assunta con le maggioranze richieste dall'art. 1136 c.c., il aveva provveduto alla Parte_1 ratifica della precedente delibera (quella impugnata) e per tale motivo, “si impone su tale capo della domanda una pronuncia di declaratoria di cessazione della materia del contendere”.
In ordine all'impugnazione dell'altro punto della delibera condominiale, ossia quello afferente al riparto spese dei lavori di impermeabilizzazione, nel richiamare quanto accertato dal c.t.u., il giudice di primo grado, invece, statuiva che “la delibera deve, pertanto, quanto all'approvazione del piano di riparto, essere annullata, dovendosi procedere al riparto delle spese tra i condomini secondo lo schema di cui alla CTU del 30.05.2021”.
5.Avverso la riferita sentenza resa dal Tribunale di Benevento, il
[...]
ha proposto appello. Parte_4
Con il primo motivo di appello, il insiste nell'affermare Parte_1 un'erronea qualificazione dei terrazzi costituenti il fabbricato . Si tratterebbe, CP_4 invero, di terrazzi di copertura e non di balconi aggettanti, posto che terminerebbero nel punto in cui termina il perimetro del fabbricato.
Con il secondo motivo di appello deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, richiamando la c.t.u., dispone lo scorporo, dalla somma richiesta per i lavori da effettuare, dell'importo occorrente alla installazione della pavimentazione del terrazzo dell'appartamento A10, di proprietà Parte_3
In terzo luogo, l'appellante afferma che i condomini, qualora avessero inteso – come hanno fatto con l'atto di citazione – mettere in discussione il riparto delle spese così come approvato dall'assemblea condominiale, a cui pur hanno preso parte, avrebbero dovuto impugnare il regolamento condominiale contrattuale e il computo metrico. Il riparto delle spese, infatti, sarebbe stato effettuato attraverso una mera applicazione matematica di quanto disposto dalle tabelle millesimali e dal regolamento condominiale. Sicché, la contestazione del riparto delle spese avrebbe dovuto involgere necessariamente i predetti atti.
Infine, il quarto motivo di appello è diretto a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto – richiamando la c.t.u. – che le spese ricadenti in capo ai condomini CP_1
e ammonterebbero a soli euro 983,86, come da ricalcolo effettuato in risposta ai CP_2 quesiti posti al consulente di ufficio così formulati: a. “…..determini, inoltre la quota dei lavori
a carico dei proprietari esclusivi dei lastrici solari che fungono da copertura della verticale di cui fa parte l'appartamento degli attori, tale quota incide in ragione di un terzo a carico del proprietario esclusivo e di restanti due terzi, invece, sono a carico dei proprietari degli altri immobili facenti parte della verticale.” b. “….perché mai è stata prevista e ripartita tra i condomini la spesa di circa 5000,00 euro per la posa in opera della pavimentazione al lastrico solare dell'unità immobiliare A/10(mansarda) che ne era sprovvista? Per cui, si chiede lo stralcio della relativa spesa dal computo metrico lavori…”. c. “Determinare la quota di lavori a carico del proprietario delle unità immobiliari F3b ed F4b che, pur essendo destinatarie dei lavori, non concorrono, invece alla relativa spesa.”
Invero, l'appellante rileva che la domanda inizialmente proposta dai condomini aveva ad oggetto la richiesta di annullamento della delibera del 31.03.2017 e solo con la comparsa conclusionale, invece, veniva richiesto da parte attrice di dichiarare “dovuta al , Parte_1 dagli attori, la minor somma di euro 983,86".
6.Si costituiscono i condomini e , contestando tutto Controparte_1 Controparte_2 quanto asserito da controparte ed insistendo nel rigetto dell'appello proposto dal
. Parte_1
Chiedono, inoltre, che venga integrato il capo della sentenza di primo grado nella misura in cui il giudice di prime cure, nel liquidare le spese processuali, non avrebbe tenuto conto degli esborsi dovuti per il pagamento del contributo unificato, della marca da bollo e della notificazione dell'atto di citazione per un ammontare pari ad euro 276,50.
Pertanto, domandano che alla quantificazione dei compensi come effettuata dalla sentenza del Tribunale di Benevento 450/2022 sia aggiunta anche la liquidazione delle spese vive effettuate e documentate per un importo di euro euro 276,50 (somma di quanto versato per il pagamento del contributo unificato euro 237,00, per bollo € 27,00, per notifica dell'atto di citazione euro 12,50).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'appello è parzialmente fondato per quanto verrà esposto e, pertanto, la sentenza impugnata andrà riformata nei termini che seguono.
2.Con riferimento al primo motivo di appello, con cui il Parte_1 afferma che la sentenza impugnata ha erroneamente qualificato parte delle terrazze condominiali come dei normali balconi aggettanti e sulla scorta di tale erronea percezione fattuale avrebbe nominato un consulente di ufficio, conferendogli l'incarico di provvedere ad un ricalcolo delle superfici da prendere in considerazione ai fini di un giusto riparto delle spese per i lavori da eseguirsi al fabbricato . CP_4 La motivazione sottesa a quanto asserito dall'appellante sarebbe da rinvenirsi nella circostanza per la quale “le terrazze proprio perché non allineate al perimetro della base del fabbricato in quanto sfalsate ("a scala") e rientranti per tutti i piani superiori, anche se sporgenti per una parte rispetto agli appartamenti sottostanti, fungono da copertura per la loro interezza non fuoriuscendo dal perimetro stesso dell'immobile posto al di sotto”.
Dunque, al fine di giungere ad un corretto riparto delle spese dei lavori condominiali oggetto di controversia, occorre distinguere quando si versi in ipotesi di terrazze a livello – equiparabili al lastrico solare non transitabile che funge da tetto degli edifici – e quando in casi di balconi aggettanti, per così procedere alla corretta ripartizione delle spese occorrenti per i lavori da eseguirsi.
A tale scopo occorre verificare se le terrazze in discorso siano sostanzialmente assimilabili ad un lastrico solare per via della loro funzione di copertura rispetto a spazi chiusi sottostanti o se in realtà – mancando tale funzione di copertura di spazi chiusi – siano assimilabili a dei balconi aggettanti, ossia costituiscano un mero prolungamento dell'unità immobiliare e, pertanto, siano di proprietà esclusiva (v. Cass. 14576/2004)
A tal proposito, ed in ossequio a quanto previsto dalle norme in materia, in particolar modo dagli artt. 1125 e 1126 c.c., costituisce principio pacifico (v. ex multis, Cass. SS.UU.3672/97) che in tema di condomini di edifici la terrazza a livello assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti, con la conseguenza che tutti i condomini cui la terrazza funge da copertura, in concorso con l'eventuale proprietario superficiario o titolare del diritto di uso esclusivo, sono tenuti alla manutenzione della già menzionata terrazza.
Qualora la terrazza non abbia l'esclusiva funzione di fornire maggiore comodità al proprietario dell'appartamento cui pertiene, ma si integri con la struttura dell'edificio, fungendo da copertura necessaria a favore di una porzione di esso, può affermarsi che il terrazzo, come il lastrico, rappresenta una struttura di copertura sommitale alternativa al tetto.
Nemmeno può essere definito lastrico solare una struttura aggettante ed aperta che assolva, al più, la funzione di copertura dagli agenti atmosferici in favore di una struttura altrettanto aperta ed aggettante;
pertanto non può essere considerata terrazza a livello quella che copre la terrazza sottostante e non funge da tetto di uno spazio chiuso posto al piano inferiore.
Ciò posto, nel caso di specie, se per parte delle terrazze è innegabile la funzione di copertura di uno spazio chiuso, per la restante parte – quella sporgente – deve necessariamente parlarsi di balconi aggettanti. Le terrazze in questione, invero, non sono allineate, bensì sporgenti per una parte rispetto all'appartamento inferiore.
Nonostante tale pacifica circostanza, l'appellante assume che una tale conformazione strutturale non sarebbe in ogni caso idonea a classificare come balconi aggettanti la parte di terrazza sporgente rispetto all'appartamento sottostante e ciò in quanto le terrazze in questione non fuoriescono dal perimetro dell'immobile posto al piano inferiore.
Quindi, in ragione della tesi sostenuta dal fin dal primo Parte_1 grado di giudizio, la circostanza per la quale ciascuna terrazza corrisponderebbe comunque al perimetro dell'immobile sito ai rispettivi piani inferiori dovrebbe escludersi l'esistenza di balconi aggettanti.
Tuttavia, data l'acclarata – dalla visione dei documenti in atti – sussistenza di terrazze condominiali in parte strutturalmente classificabili come balconi aggettanti, la censura svolta dal con il primo motivo di appello è Parte_4 infondata.
3.Il secondo motivo di appello è volto a contestare l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto condivisibile scorporare dal riparto dei costi tra i condomini quelli attinenti alla posa in opera della pavimentazione della terrazza dell'appartamento mansarda identificata come immobile A10, in ragione della asserita originaria inesistenza della detta pavimentazione da parte dei condomini e CP_1
. CP_2
Invero, dai rilievi fotografici depositati nel corso del giudizio e dalla lettura del computo metrico si evince che la terrazza relativa all'appartamento mansardato identificato A10 risulta, allo stato, effettivamente, sfornita di pavimentazione, tant'è che, appunto, nel computo metrico non sono inseriti i lavori di rimozione delle mattonelle della terrazza in discorso.
Tanto è, altresì, suffragato dalla perizia depositata dai condomini e e CP_1 CP_2 redatta dal geom. el 2009, da cui risulta che “la pavimentazione del terrazzo è CP_5 inesistente, vi è solo uno strato di impermeabilizzazione con guaina bituminosa”.
Tuttavia, dall'esame degli atti depositati in giudizio si ricava che l'attuale assenza della pavimentazione deriva da precedenti lavori di impermeabilizzazione disposti nel marzo del
2009 dalla amministrazione condominiale a seguito di approvazione di apposita delibera.
Quanto afferma in proposito l'appellante appare, quindi, corretto. Come dedotto dal , la pavimentazione sarebbe stata divelta allorquando si Parte_1 resero necessari dei lavori di impermeabilizzazione alle terrazze dei piani 3 e CP_6
4 per rimuovere le cause delle infiltrazioni che si erano manifestate negli appartamenti sottostanti.
La circostanza emerge anche dalla lettera inviata dal proprietario dell'appartamento A10
(raccomandata del 18 giugno 2009) e depositata agli atti dal , ove Controparte_3 viene confermato che in virtù di delibera assembleare erano stati disposti dei lavori urgenti di impermeabilizzazione delle terrazze dei piani 3 e 4, ma che tali lavori, avviati nel marzo del 2009, erano poi stati ingiustificatamente interrotti senza provvedere alla posa in opera delle mattonelle divelte.
Ne deriva che sebbene per costante giurisprudenza, di norma, “sono a carico del proprietario/utente esclusivo i costi di pavimentazione del lastrico solare, del parapetto e dell'eventuale soletta in aggetto, che rappresentano parti avulse dalla funzione di copertura, in quanto attinenti alla praticabilità della terrazza potendo essere parificati a cornicioni o balconi” (v. Cass. 4183/2017; 15389/2000), è altrettanto vero che nel caso di specie, la rimozione della pavimentazione della terrazza di proprietà immobile Parte_3 mansardato A10, è stata deliberata dal per effettuare i Parte_1 Parte_1 lavori di manutenzione – poi interrotti senza essere portati a termine – atti ad eliminare le pregresse infiltrazioni che avevano investito gli ultimi due piani del fabbricato di
[...]
, e pertanto, i costi relativi alla posa in opera della pavimentazione in Parte_1 discorso va ripartita in capo ai condomini, secondo le ordinarie regole di distribuzione degli stessi.
4.Venendo all'esame del terzo motivo di gravame, l'appellante deduce che esistendo un computo metrico regolarmente approvato da tutti i condomini ed un valido regolamento condominiale contrattuale, ritualmente prodotto in giudizio e richiamato nei titoli di acquisto dei singoli proprietari degli appartamenti siti nel fabbricato, i condomini e CP_1 CP_2 avrebbero dovuto impugnare il regolamento condominiale ove avessero avuto intenzione, com'è accaduto nel caso concreto, di contestare il riparto attuato dal Condominio, posto che quest'ultimo ha fatto mera applicazione del richiamato regolamento e delle connesse tabelle millesimali.
Tale motivo è infondato.
In primo luogo, non corrisponde al vero l'assunto secondo cui gli odierni appellati hanno approvato sic et simpliciter il riparto delle spese occorrenti per i lavori di impermeabilizzazione di cui al computo metrico stilato, posto che, come si legge nel verbale della seduta del 31.3.2017, gli appellati hanno espressamente contestato quanto illustrato in assemblea, in particolare affermando che “la pavimentazione con relativo massetto essendo di proprietà esclusiva con relativo diritto al calpestio non rientri nel riparto dei due terzi dei lavori condominiali da farsi come da piano di riparto, in più trattasi di terrazze a livello con parziale copertura come lastrico e parte dei casi sono balcone aggettante”.
In secondo luogo, appare priva di pregio l'osservazione secondo la quale sarebbe stato necessario provvedere all'impugnazione del regolamento condominiale poiché pacificamente i condomini non hanno messo in discussione né le tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale, né tantomeno la necessità di effettuare i lavori straordinari di impermeabilizzazione come definiti con il computo metrico.
La loro specifica contestazione, per come formulata nel giudizio innanzi al Tribunale, concerne il punto 5 della delibera impugnata esclusivamente nella parte in cui ha ritenuto di includere nel calcolo di riparto delle spese ricadenti in capo ai condomini, le superfici corrispondenti alle porzioni di terrazze da considerarsi alla stregua di balconi aggettanti e la posa in opera delle mattonelle sul terrazzo della mansarda identificata come unità immobiliare A10.
5.Quanto all'ultima doglianza mossa alla sentenza n. 450/2022 del Tribunale di Benevento, essa è fondata e pertanto, merita accoglimento.
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe travalicato, nel pronunciarsi, i confini di quanto richiesto dai condomini e ossia l'annullamento della delibera CP_1 CP_2 condominiale del 31.3.2017 limitatamente ai punti 2 e 5 della medesima. Senza richiedere altro.
Ciononostante, il giudice di prime cure ha statuito che: “la delibera deve, pertanto, quanto all'approvazione del piano di riparto, essere annullata, dovendosi procedere al riparto delle spese tra i condomini secondo lo schema di cui alla CTU del 30.05.2021”.
In ragione della suddetta motivazione, nel dispositivo della sentenza qui impugnata è stata stabilito che “il riparto delle spese avvenga nei termini indicati dal CTU nella perizia integrativa del 30.05.2021".
Nella perizia richiamata viene stabilito che la somma dovuta dai condomini e CP_1
ammonta all'importo ricalcolato a seguito della risposta ai quesiti formulati dal CP_2 giudice. Premesso che il controllo del giudice sulle delibere delle assemblee condominiali è limitato al riscontro della legittimità, in base alle norme di legge o del regolamento condominiale e non può mai sostanziarsi in una valutazione del merito o nella verifica delle modalità di esercizio del potere discrezionale spettante all'assemblea, tale controllo, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. non può mai esulare da quanto richiesto dalle parti nel rispetto delle decadenze previste dalla legge.
Nel caso concreto, i condomini e con l'atto introduttivo del giudizio di CP_1 CP_2 primo grado e con le memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. hanno richiesto all'adita autorità giudiziaria di provvedere all'annullamento della delibera condominiale adottata in data 31.3.2017 e relativamente ai due profili della nomina dell'amministratore e dell'errato calcolo di riparto delle spese concernenti i lavori di impermeabilizzazione.
Soltanto con la comparsa conclusionale, ampliando la domanda inizialmente formulata, hanno chiesto, altresì, che fosse dichiarata dovuta al condominio la minor somma di euro
983,86 come risultata dal conteggio svolto in sede di perizia.
Il Tribunale di Benevento, quindi, avrebbe dovuto pronunciarsi esclusivamente sulla domanda di annullamento sottesa all'impugnativa della delibera condominiale, lasciando alla assemblea condominiale la determinazione del nuovo riparto delle spese.
Dunque, la specifica doglianza sollevata dal appellante ed integrante il quarto Parte_1 motivo di gravame, per quanto sopra esposto, appare condivisibile.
6.Allora, fermo quanto accertato dalla sentenza resa dal Tribunale di Benevento 450 pubblicata il 28.02.2022 con riferimento alla dichiarazione di cessata materia del contendere
– rispetto alla quale non è stata sollevata impugnazione –, questa Corte ritiene che la delibera impugnata sia illegittima relativamente al punto 5 della medesima e soltanto con riferimento alla inclusione – per tutto quanto sopra esposto – nel riparto delle spese relative ai lavori urgenti di impermeabilizzazione delle superfici dei balconi aggettanti, in ragione della proprietà esclusiva di dette porzioni di terrazze.
Conseguentemente, il nuovo riparto delle spese relative ai lavori in discorso dovrà essere adottato dalla assemblea condominiale, rientrando nelle sue competenze, e non essendo stata proposta una tempestiva domanda in tal senso.
7.Ciò esposto con riferimento al merito dell'appello proposto, va, altresì, esaminata l'istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 450/2022 resa dal Tribunale di Benevento formulata dagli appellati e . CP_1 CP_2 Nello specifico, l'istanza ha ad oggetto la lamentata inclusione degli esborsi effettuati a titolo di contributo unificato, marca da bollo e spese di notifica per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado per un ammontare pari ad euro 276,50.
Preliminarmente, va rilevato che, nella specie, non si tratta di istanza di correzione di errore materiale, ma di impugnazione incidentale.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “la procedura di correzione di errore materiale non è esperibile nel caso in cui si deduca una erronea liquidazione forfettaria di spese borsuali asseritamente documentate, esulando tale ipotesi dall'ambito di intervento
"integrativo" consentito a norma degli artt. 287 e ss. c.p.c.” (v. Cass. 19718/2025).
Nella specie, gli appellati lamentano proprio che. nonostante essi abbiano documentato in primo grado gli esborsi sostenuti, il tribunale abbia omesso di liquidare tali somme a titolo di spese.
Dagli atti del giudizio emerge che i costi richiamati dagli appellati sono stati effettivamente esborsati, ma non ricompresi nella liquidazione delle spese effettuata dal giudice di primo grado che così dispone “condanna […] al pagamento in favore degli attori delle spese di lite, liquidate in € 3430,57 per esborsi, comprensivi di ½ delle spese di CTU, € 2500,00 per onorario, oltre il rimborso spese 2 forfettarie, iva e c.p.a. come per legge con attribuzione all'avv. Giorgio Giordano dichiaratosi antistatario”.
Questa Corte accoglie l'impugnazione incidentale;
pertanto, nella liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, da effettuarsi in ragione della parziale riforma della sentenza impugnata, terrà conto degli esborsi richiesti e documentati da e Controparte_1
. Controparte_2
8.Questa Corte deve provvedere alla liquidazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 c.p.c.). Inoltre, com'è noto, per la riferita regolazione deve farsi applicazione di un criterio unitario, che tenga conto dell'esito complessivo della controversia e del principio della soccombenza.
9.Posto che la sentenza n.450/2022 del Tribunale di Benevento è corretta nella parte in cui ha ritenuto di accogliere la domanda di annullamento della delibera del 31.3.2017, ma va riformato il capo della stessa nella parte in cui “dispone che il riparto delle spese avvenga nei termini indicati dal CTU nella perizia integrativa del 30.05.2021", in ragione dell' accoglimento del secondo e del quarto motivo di appello promosso dal , questa Parte_1
Corte ritiene opportuno disporre la compensazione delle spese processuali, del primo e del secondo grado di giudizio, nella misura di ¼, mentre i restanti ¾ saranno addebitate all'appellante secondo quanto di seguito esposto.
10.Ai fini della quantificazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio verrà fatta applicazione dei c.d. parametri, dettati dal d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022.
11.Il valore della controversia viene determinato tenendo conto del valore della delibera impugnata ed è, quindi, pari alla somma occorrente per l'attuazione dei lavori straordinari come calcolata dall'assemblea condominiale. Tale somma ammonta ad euro 173.059,37 e, pertanto, lo scaglione di riferimento è quello compreso tra euro 52.000,00 ed euro
260.000,00.
12.Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi.
Pertanto, va liquidata, per il primo grado innanzi al Tribunale, la somma di euro 10.784,25 – già corrispondente ai ¾ di quanto sarebbe integralmente dovuto in applicazione del menzionato d.m. – a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, iva e cpa. Va liquidata anche la somma di euro 276,50, a titolo di esborsi documentati.
13.Quanto al giudizio di appello, si precisa che non va liquidato il compenso per la fase istruttoria/di trattazione poiché con la recente pronuncia n. 25664/2025, la Corte di
Cassazione ha statuito che “in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m.
n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una
o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata
l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività,
e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali”. Posto che, quindi, per il presente giudizio non è stata svolta attività istruttoria, relativamente alla determinazione delle spese processuali del secondo grado, si liquida la somma di euro
7.493,25 – anche in questo caso già decurtata della somma di ¼ dichiarata compensata –, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% iva e cpa.
14.Le spese di entrambi i gradi di giudizio, quantificate secondo i criteri già menzionati, vanno attribuite al procuratore degli appellati, per dichiarato anticipo.
15.Le spese di ctu devono rimanere, in via definitiva, a carico del . Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)accoglie, per quanto di ragione, l'appello proposto dal Parte_4
riforma, in parte, la sentenza del Tribunale di Benevento n. 450, pubblicata
[...] il 28.2.2022 e, per l'effetto: dichiara illegittima ed annulla la delibera adottata in data 31.3.2017 1) nella parte in cui ha deliberato il riparto delle spese condominiali, inserendo anche le superfici relative alle porzioni delle terrazze da considerarsi aggettanti e pertanto di proprietà esclusiva dei proprietari degli immobili dei quali costituiscono prolungamento e 2) nella parte in cui sostituisce il riparto delle spese oggetto della delibera condominiale annullata con quello effettuato dal c.t.u. a seguito della disposta perizia;
b) accoglie l'appello incidentale proposto dagli appellati e Controparte_1 CP_2
, riforma la sentenza del Tribunale di Benevento n. 450, pubblicata il 28.2.2022,
[...] nella parte cui non ha liquidato a e la somma di euro Controparte_1 Controparte_2
276,50 a titolo di esborsi;
b) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di ¼ e pone i restanti ¾ a carico del , liquidandole, per il primo Parte_4 grado, in complessivi euro 10.784,25 per onorari ed esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, ed euro 276,50 a titolo di esborsi, con attribuzione al procuratore antistatario;
per il secondo grado, in euro 7.493,25, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione al procuratore antistatario;
c) pone le spese di CTU definitivamente a carico del . Parte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Presidente Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini